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Sentenza 23 giugno 2025
Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 23/06/2025, n. 1264 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1264 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
N. 6931/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale di Monza, Sezione I Civile, nella persona del Giudice monocratico dott.ssa CH BI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 6931/2023 r.g. promossa da:
(C.F./P.I. Controparte_1
), in persona del Curatore del (C.F. ) P.IVA_1 Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. MILONE MICHELE e dall'avv. MILONE CARMINE elettivamente domiciliato come in atti
PARTE ATTRICE contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. TE C.F._2
LONGHINI PIETRO, elettivamente domiciliato come in atti
PARTE CONVENUTA
OGGETTO: Responsabilita professionale
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come segue:
Per Controparte_1
A) Nel merito: 1) previa ogni più opportuna indagine, declaratoria e pronuncia, condannare il rag.
al risarcimento del danno, collegato alla dedotta e giudizialmente accertata TE sua responsabilità professionale per inadempimento al rapporto di prestazione d'opera professionale in favore dell'ora fallita nella misura di € 267.230,94, oltre rivalutazione e Controparte_3 interessi dalla data dell'eseguito pagamento all' al saldo, o di quella somma Controparte_4 diversa, che risulterà in corso di causa.
2) Condannare il convenuto al pagamento delle spese di lite, liquidando anche quelle del giudizio della Corte di Cassazione, al quale ha partecipato la difesa dell'attrice.
pagina 1 di 11 B) In via Istruttoria: ammettere, se e in quanto occorra, consulenza tecnica di ufficio al fine di determinare l'esatto ammontare delle somme, corrisposte dall'attrice all'Erario, somme che sono da identificarsi come danno risarcibile a favore dell'attrice.
Per TE Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis e previa ogni più opportuna declaratoria, così giudicare:
Nel merito in via preliminare:
- accertare e dichiarare l'inammissibilità e/o infondatezza della domanda attorea di condanna in quanto la responsabilità professionale del rag. non è stata accertata TE (tantomeno) con efficacia di giudicato per i motivi dedotti in narrativa e per l'effetto rigettare la domanda di condanna al risarcimento del danno formulata dal;
CP_1
Nel merito in via subordinata: nella denegata ipotesi in cui si volesse estendere il contraddittorio del presente giudizio anche all'accertamento dell'esistenza della responsabilità del rag. , accertare e dichiarare CP_2 l'insussistenza della responsabilità professionale del rag. e, per l'effetto TE respingere integralmente tutte le domande svolte dal per le ragioni in fatto e in diritto di CP_1 cui in narrativa;
Nel merito in via di ulteriore subordine:
- nella denegata e non creduta ipotesi in cui fosse ritenuta sussistente una qualche forma di responsabilità professionale del rag. con conseguente condanna in relazione TE ai fatti di cui all'atto di citazione avversario, accertare e dichiarare: - il concorso di colpa della società (ora fallita) ai sensi e per gli effetti Controparte_5 dell'art. 1227 commi 1 e 2 c.c., per tutte le ragioni di cui in narrativa e per l'effetto ridurre l'entità del risarcimento dovuto dal rag. nella diversa misura ritenuta giusta ed opportuna e, se del caso, CP_2 anche in via di equità;
- che la responsabilità professionale del rag. deve intendersi in ogni caso TE limitata ai soli interessi corrisposti a seguito della definizione agevolata posta in essere dalla società
per il solo anno di imposta 2010. Controparte_5
In via istruttoria: ammettersi, occorrendo, prova per testi sulle seguenti circostanze con i testi indicati:
1) Vero che, nell'ambito dell'attività di consulenza e assistenza in favore della società CP_5 mai il rag. ha certificato o accertato - con l'apposizione del visto di conformità, l'esatta CP_2 applicazione delle norme tributarie relative al reddito di impresa;
2) Vero che l'attività di assistenza del rag. è stata orientata dalle informazioni e dalla CP_2 documentazione fornita da stessa, e in particolare dal suo rappresentante legale, Sig. CP_5 Tes_1
[...]
3) Vero che il signor svolgeva già attività in favore e nell'interesse di fin Testimone_1 CP_5 dalla costituzione di quest'ultima nel 2007 per poi diventare socio unico e legale rappresentante nel luglio 2009;
4) Vero che il signor al conferimento dell'incarico, ha specificato di essere la sua una Tes_1 società sportiva dilettantistica sottoposta al regime di agevolazione fiscale;
5) Vero che la circostanza di cui al capitolo precedente, ovvero la sottoposizione della società sportiva dilettantistica al regime di agevolazione fiscale, era altresì evincibile dalla documentazione pagina 2 di 11 fiscale, contabile e amministrativa consegnata dal precedente commercialista rag. Parte_2
il quale ha confermato i fatti;
[...]
6) Vero che, come risulta alle pagine 9, 10 e 11 del processo verbale di constatazione (doc. 1 avv. che si rammostra), i verificatori hanno constatato ed accertato l'effettivo svolgimento ed il rispetto da parte di di tutti gli adempimenti riguardanti l'attività sportiva dilettantistica, quali la CP_5 comunicazione Eas, l'affiliazione alla federazione sportiva CSEN del CONI, il tesseramento a tale federazione dei frequentatori della palestra;
7) Vero che il Sig. ha prestato nel 2010 in favore di attività di tipo Testimone_1 CP_5 sportivo in qualità di istruttore e coordinatore dell'attività sportiva dilettantistica, in relazione alla quale attività ha emesso regolari ricevute, registrate nella contabilità della società (come da doc.
7-14 che si rammostrano al teste);
8) Vero che le attività di cui al capitolo precedente hanno determinato la percezione da parte del sig. di ulteriori compensi nel corso del 2010 pari ad euro 30.596,53 (come da docc.
7- Testimone_1
14 che si rammostrano al teste); 9) Vero che l'oggetto dell'incarico professionale conferito al rag. escludeva: a) la CP_2 costituzione della società sportiva dilettantistica, la revisione del suo statuto (redatto e approvato nel 2007), la valutazione e l'attestazione in ordine al possesso da parte di dei requisiti necessari CP_5 per l'applicazione del regime fiscale agevolato;
b) la valutazione delle decisioni assembleari o suggerimenti in ordine alla riqualificazione di quanto fatto in seno alla società; c) l'operazione del 2007 (di cui alla fattura del 28.12.2007), inerente l'acquisizione dell'attività da parte di CP_5 dall'Associazione Sportiva Dilettantistica Fitness AT (cui già era seguita l'iscrizione all'attivo patrimoniale del conto n. 1016000200 denominato Avviamento per l'importo di euro 252.043,00 - di qui, la quota di “Ammortamento Avviamento”, quale costo pluriennale, di euro 16.819,00 con riferimento all'anno 2010); 10) Vero che ha omesso la produzione nel giudizio innanzi alla Commissione Tributaria CP_5
Provinciale del contratto di consulenza del signor (come da doc. 6 pag. 3, che si Testimone_1 rammostra); 11) Vero che le imposte che scaturivano dalle dichiarazioni fiscali 2010 ammontavano ad € 2.790,00 IRES, € 1.247,00 IRAP (e quindi € 4.037,00) oltre € 19.839,00 di IVA - per un totale di € 23.876,00, come risulta dai documenti avversari docc. 10 e 11 che si rammostrano al teste.
Si indicano come testimoni, con riserva di indicarne altri: sig.ra , c/o Studio Latella, via Testimone_2
Garibaldi, 38 - 20040 Cambiago (Mi); sig.ra residente in [...]
Milano, 14; sig.ra , residente in [...]; Rag. Persona_1
, con studio in Lecco, via Roma, 28; Dott.ssa c/o Studio Parte_2 Controparte_6
Sangiorgio, via Roma, 28, Lecco.
Il rag. si oppone fermamente alla richiesta di CTU formulata da controparte, perché la CP_2 consulenza tecnica d'ufficio non può essere invocata dalla parte per supplire alla deficienza delle proprie allegazioni.
In ogni caso:
- con vittoria integrale di compensi e spese, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario.
pagina 3 di 11 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, il Parte_3
conveniva in giudizio il rag. , esponendo quanto segue.
[...] TE
Con atto di citazione, notificato il 20.12.2016, il sig. in proprio e nella sua qualità di Testimone_1 amministratore unico della , conveniva in Controparte_5 giudizio avanti al Tribunale di Milano il rag. (c.f.: ), TE C.F._2 residente in [...], deducendo che: 1) la Società, dal mese di luglio del 2009, si era avvalsa dell'opera professionale del rag.
[...]
, che aveva reso in suo favore prestazioni di consulenza fiscale, tributaria e tenuta della TE contabilità sino al 31.12.2014, quando il rapporto si risolse per inadempimento contrattuale dello stesso rag. ; TE 2) l'attrice precisava che l'Ufficio Controlli della Direzione Provinciale di Monza e della Brianza aveva eseguito, in data 17.12.2013, presente il rag. , una verifica fiscale negli Uffici della Società ai CP_2 CP fini , Irap e Iva per il periodo d'imposta dell'anno 2010 (doc.1), cui aveva fatto seguito l'“Avviso di accertamento n. T950 3AI01084/2015” (doc.2), e che dal controllo era emerso che la Società - a causa di una non corretta valutazione da parte del rag. dello stato giuridico della stessa-, era stata CP_2 ritenuta esercente di un'attività non commerciale e che, di conseguenza, il reddito imponibile era stato determinato secondo le modalità del regime agevolato, come previsto dall'art. 143 e segg. del TUIR. I funzionari del controllo, dalla disamina dell'impianto contabile e dei documenti relativi, tra i quali lo Statuto Sociale (art.56), avevano rilevato l'irregolarità tra i costi del conto economico n. 6015003670
“compenso amministratore e collaboratori”, una “duplicazione finalizzata a determinare una distribuzione indiretta di utili, vietata dall'art.148, comma 8, del TUIR, la cui contestazione determina il venir meno delle agevolazioni di cui alla legge 398/1991”, nonché, “l'iscrizione all'attivo patrimoniale del conto n. 1016000200, denominato Avviamento per l'importo di € 252.043,00 riscontrata anche nei registri dei beni ammortizzabili iscritto al costo storico per € 302.500,00, la cui quota ammortizzata nell'anno di controllo è pari a € 16.819,00”, in violazione dell'art 109, comma 5, del TUIR, ritenute non deducibile ai fini della determinazione del reddito d'impresa. Ad avviso dei verificatori, il compenso di amministratore e quello per la collaborazione coordinata e continuativa, nonché l'iscrizione all'attivo patrimoniale dell'importo di € 252.043,00, riscontrata nei beni ammortizzabili, rientrava nelle operazioni di natura commerciale e, pertanto, ritennero che la Società non avesse diritto di godere, nell'anno di imposta 2010, del regime fiscale agevolato, di cui al terzo comma dell'art. 148 del TUIR e dell'art. 4 del dpr. 633/1972, sicché i corrispettivi, pagati dai vari iscritti delle diverse discipline sportive, furono ritenuti compensi per le prestazioni di servizi forniti dalla Società, svolte nell'esercizio di attività commerciale e, dunque, componenti positivi di redditi ai CP fini e Irap e operazioni imponibili da assoggettare all'aliquota ordinaria ai fini dell'IVA. Sulla base di tali rilievi, il reddito per il 2010 fu rideterminato, con l'applicazione delle sanzioni, come si rilevava dall'avviso di accertamento, ove era riportata l'intimazione, tra, imposte, sanzioni, interessi e costi di notifica, per un totale di € 748.417,38. 3) l'attrice aggiungeva che il rag. , a seguito di tale accertamento, si attivò per fare eseguire la CP_2 Per_ modifica dell'art. 56 dello Statuto sociale, avvenuta in data 9.10.2014 con atto notaio , ove fu previsto che il patrimonio sociale, in caso di scioglimento della Società, sarebbe stato devoluto, nei modi e nei termini previsti dalla legge, ad altro Ente con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità. pagina 4 di 11 La modifica fu operata con l'integrazione essenziale per consentire alla Società attrice l'applicazione dei benefici fiscali, che, prima di essa e in modo errato, erano stati utilizzati dal rag. nella CP_2 formazione degli atti rilevanti ai fini fiscali, atti che erano stati reiterati sino al 9.10.2014 e che avevano determinato serie conseguenze non solo ai fini fiscali, ma previdenziali e assistenziali, con grave pregiudizio per la Società e del suo amministratore, sig. Controparte_3 Testimone_1 4) la Società, con ricorso in data 25.11.2015, impugnò l'avviso di accertamento de quo avanti alla La Commissione Tributaria Provinciale di Milano, e con lettera racc. r.r. in data 16.12.2015 (doc.3), contestò al rag. l'inadempimento al contratto d'opera per le prestazioni professionali, da lui rese CP_2 fino alla data della cessazione del rapporto, sul presupposto che egli, nel rendere la sua prestazione, aveva operato con colpa, avendo ignorato le carenze dell'art. 56 dello Statuto sociale e disatteso la legislazione speciale, prevista dal combinato disposto dell'art. 90, comma 1, della legge n. 289/2002 e della legge 398/1991, omettendo poi di impartire al responsabile della Società attrice tutte le direttive, tese ad armonizzare la norma statuaria ai principi fiscali applicati, così determinando il grave pregiudizio, di cui, allo stato, non era possibile fare una corretta quantificazione, poiché non era dato prevedere l'esito finale del ricorso, già disatteso dalla competente Commissione Tributaria Provinciale di Milano, e le conseguenti implicazioni di contenuto previdenziale e assistenziale non solo per l'anno 2010, ma anche per gli anni successivi e fino alla data della modifica statuaria, operata, come detto, il
9.10.2014; 5) la Commissione Tributaria Provinciale di Milano, dopo aver disatteso, in data10.3.2016, l'istanza di sospensione dell'atto impugnato, respinse il ricorso con la sentenza n. 6480/2016 in data 30.6/25.7.2016, confermando la legittimità dell'atto impugnato;
6) avverso la sentenza di primo grado, la Società, con atto in data 6.9.2016, propose appello avanti alla nonché l'istanza di sospensione della prima Controparte_8 sentenza, istanza che fu rigettata. A seguito di tale provvedimento, l' intimò alla Controparte_4
Società, con atto notificato in data 15.9.2016 (doc.4), il pagamento delle somme accertate, con gli interessi e le sanzioni;
7) l'Equitalia, essendo stata presentata dalla Società in data 30.3.2017 istanza(doc.5) per la definizione agevolata delle controversie tributarie (“rottamazione cartelle”), accettata dall' Controparte_4 (doc.6), notificò in data 1.6.2017 alla Società la cartella esattoriale (doc. 7) per il pagamento di € 87.217,76, oltre accessori;
A questo punto, la Società convenne in giudizio il rag. avanti al Tribunale di Milano, perché CP_2 accertasse e dichiarasse la responsabilità professionale dello stesso e, per l'effetto, lo condannasse al risarcimento di tutti i danni conseguenti da determinarsi in separato giudizio, non essendo, allo stato, possibile quantificarli compiutamente, precisando che, nella fattispecie, si configurava la responsabilità del rag. , in quanto collegata alla sua condotta omissiva e colposa, che si era posta in contrasto CP_2 con i principi, di cui agli artt. 1176, 1218 e 2236 c.c.. La causa fu iscritta a ruolo con il n. 69439/2016 R.G. e assegnata per la trattazione alla Prima Sezione
Civile del Tribunale di Milano, avanti al quale si costituì ritualmente il rag. , che, contestate le CP_2 domande attrici, chiese e fu autorizzato a chiamare in causa l' e la Controparte_9 [...]
, per essere manlevato dalle domande Controparte_10 attrici in applicazione delle polizze per la responsabilità professionale, da lui stipulate. Costituitosi il contraddittorio anche con le terze chiamate, l'attrice, essendo intervenuti favorevoli provvedimenti legislativi per la definizione agevolata delle pendenze tributarie, eseguì, al fine di limitare i danni, gli adempimenti previsti dalla legge per usufruirne e versò all'Erario, con rate mensili, pagina 5 di 11 l'ultima delle quali fu pagata entro il 2/7/2018, la somma complessiva di € 267.230,94 (doc. 9), per le maggiori imposte accertate e definibili, di cui: € 59.266,00 per IRES, 21.317,00 per IRAP, 137.639,00 per IVA ed € 49.009,94 per interessi maturati alla data del 31/7/2015, e nulla per le sanzioni, desistendo dal giudizio avanti alla che, con provvedimento in data Controparte_8 15/4/2019, dichiarò “la estinzione della lite per cessata materia del contendere”. La Società, pertanto, versò all'Erario, per la definizione agevolata e la definizione del contenzioso fiscale, la somma di € 267.230,94 (docc. 8 e 9), in luogo di quella ben minore pari ad importo non superiore a € 4.037,00 che la stessa avrebbe dovuto versare all'Erario a titolo di imposte se il rag.
, nello svolgimento della sua prestazione d'opera nell'interesse dell'attrice, avesse rispettato le CP_2 norme legislative vigenti (docc.10 e 11).
Il Tribunale di Milano, acquisiti i documenti prodotti dalle parti, senza ulteriore istruttoria, emetteva la sentenza n. 4297/2019 in data 24.4.2019/ 6/5/2019 (doc.12), così disponendo:
- “accertato l'inesatto adempimento di parte convenuta, in accoglimento della domanda spiegata dalla con atto di citazione notificato a in data 20/12/1916, Controparte_5 TE condanna parte convenuta al risarcimento in favore di dei danni, da liquidarsi Controparte_5 in separato giudizio;
- condanna QBE Insurance Ltd a tenere indenne da quanto eventualmente TE condannato a pagare a nel separato giudizio di liquidazione del capitale, Controparte_5 interessi e spese, dedotta la franchigia contrattuale;
- condanna al pagamento in favore di delle spese di TE Controparte_5 lite, liquidate in € 4.520,00 per onorari e spese, oltre spese generali ed accessori come per legge;
- condanna QBE Insurance Ltd a tenere indenne di quanto dovuto all'attrice TE per spese del presente giudizio;
- condanna QBE Insurence Ltd alla rifusione in favore di delle spese di lite TE del presente giudizio, liquidate in € 4.520,00 per onorari e spese, oltre spese generali ed accessori come per legge;
- rigetta ogni ulteriore domanda dispiegata in atti”. La sentenza, notificata dall'attrice alle controparti con atti in data 7/5/2019, veniva impugnata avanti alla Corte di Appello di Milano dal rag. con atto, notificato il 6/6/2019, e dalla TE avente causa da con atto notificato pure il Controparte_11 Controparte_10
6/6/2019. Costituendosi avanti alla Corte di Appello di Milano- Sezione II^ Civile nei giudizi, pendenti con il n.2214/2019 R.G., quello promosso , e quello promosso dal rag. Controparte_10
con il n. 2290/2019 R. G., la Società propose appello incidentale avverso la sentenza nella parte CP_2 che concerneva la misura delle spese liquidate, insistendo nella conferma del resto.
La Corte di Appello, disposta la riunione dei due procedimenti, esaminate le difese delle parti, emise la sentenza n. 3147/2020 in data 22.7.2020/1.12.2020 (doc.13), con la quale rigettò le impugnazioni del rag. e della ed accolse l'appello incidentale della Società. CP_2 Controparte_11
La sentenza, che era stata notificata il 3.12.2021, fu impugnata con ricorso per Cassazione in data
1/2/2021 dalla , deducendo cinque motivi, tutti tesi a far dichiarare non Controparte_12 operante la polizza di assicurazione, senza fare alcun accenno alla dichiarata responsabilità del rag
, così instaurando il procedimento n.4254/21, che fu assegnato alla Terza Sezione civile della CP_2
Corte Suprema.
pagina 6 di 11 Anche il rag. impugnò la sentenza con controricorso, notificato l'11/3/2021 TE
(doc.15), deducendo sette motivi per far dichiarare nulla la sentenza di secondo grado sul punto dell'affermata sua responsabilità professionale e richiedendo, nello stesso tempo, il rigetto dei motivi dedotti dalla sulla inapplicabilità della polizza. Controparte_11
La Società notificò in data 25.3.2021 il controricorso per contraddire al controricorso incidentale, proposto dal rag. per resistere al ricorso principale della , TE Controparte_11 richiedendo il rigetto del controricorso del rag. e di “ogni altro ricorso e/o controricorso delle CP_2 parti in causa riferibile alla concludente società”. In data 29.3.2021 si costituì, con il deposito nella cancelleria della III^ Sezione Civile della Corte di Cassazione.
Il Tribunale di Monza, con sentenza n. 125/2021 in data 12.10.2021 (doc.16), dichiarò il fallimento della (procedura fallimento n. 123/21), nominando curatore il dott. Parte_4
, il quale, formulata l'istanza per l'autorizzazione a costituirsi nel giudizio, pendente Parte_1 avanti alla Corte di Cassazione, e ottenuta l'autorizzazione richiesta, conferì procura speciale agli attuali procuratori, i quali si costituirono in giudizio in data 8.4.2022 con memoria ex art. 300 c.p.c., ritualmente notificata alle controparti. Gli stessi procuratori depositarono nella stessa data dell'8.4.2022 nella cancelleria della Corte l'istanza di fissazione di udienza, motivandone l'urgenza. La Corte di Cassazione, preso atto delle conclusioni scritte depositate dal Procuratore Generale
(doc.17), che aveva richiesto il rigetto dei motivi di censura, mossi dalla difesa del rag. , e CP_2 l'accoglimento del primo e secondo motivo del ricorso principale della difesa della CP_11
, esaminate le memorie depositate dalle parti, all'udienza pubblica del 9.3.2023, invitò le parti
[...] alla discussione, all'esito della quale si riservò la decisione, che fu emessa con la sentenza n.9616/2023 in data 9.2.2023/11.4.2023 (doc.18).
Alla pagina 23 - punto 6 della decisione -, si legge: “Il ricorso principale, in conclusione, deve essere accolto per quanto concerne il primo (Nullità della sentenza ex art. 360 n.4 c.p.c. per motivazione perplessa ed obbiettivamente incomprensibile ed omessa indicazione dei termini di operatività della polizza n.d.r.) e il quarto motivo (nullità della sentenza, ex art.360 n.3 c.p.c., per violazione e falsa applicazione dell'art.1419 c.c., co. 2, n.d.r.), rigettando il secondo e il terzo e dichiarando inammissibile il quinto. Pur concernendo formalmente un diverso rapporto il ricorso incidentale, è evidente che il nucleo della causa risiede nell'oggetto del ricorso principale, per cui l'incidentale viene assorbito. Cassando la sentenza per quanto di ragione, si rinvia, anche per le spese, alla stessa Corte d'Appello di Milano in diversa composizione.
P.Q.M.
Accoglie i motivi primo e quarto del ricorso principale, rigettati il secondo e il terzo e dichiarato inammissibile il quarto, e assorbito il ricorso incidentale cassa la sentenza impugnata rinviando, anche per le spese processuali, alla Corte d'appello di Milano”. Con lettera in data 27.7.2023 (doc. 19), allegata alla pec in pari data (doc.20), l'avv. Michele Milone richiedeva al rag. il risarcimento dei danni, da lui causati alla CP_2 Controparte_5 ora fallita, come statuito nelle sentenze di merito nei giudizi sull'an debeatur, quantificandoli nella somma di € 267.230,94, versati al Fisco per le maggiori imposte definite, oltre interessi e oneri. La richiesta veniva respinta dal legale del rag. con lettera in data 31.8.2023 (doc.21). CP_2
Sulla scorta di tali asserzioni, la Curatela del fallimento, con l'autorizzazione del Giudice Delegato, ha citato nel presente giudizio il rag. chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: CP_2
Nel merito: 1) previa ogni più opportuna indagine, declaratoria e pronuncia, condannare il rag.
al risarcimento del danno, collegato al de -dotta e giudizialmente accertata TE sua responsabilità professionale per inadempimento al rapporto di prestazione d'opera in favore della pagina 7 di 11 ora fallita nella misura di € 267.230,94, oltre rivalutazione ed interessi di Controparte_3 legge dalla data del pagamento al saldo, o di quella somma diversa, che risulterà in corso di causa,.
2) Condannare il convenuto al pagamento delle spese di lite, liquidando anche quelle del giudizio per Cassazione, al quale ha partecipato la difesa dell'attore. Nel costituirsi in giudizio, ha contestato integralmente le domande, le TE eccezioni, le istanze - anche istruttorie – di parte attrice, in quanto inammissibili, infondate in fatto e in diritto, e ne ha chiesto l'integrale rigetto. In fatto, ha precisato che dopo l'emissione della sentenza n.
9616/2023 del 9.02.-11.04.2023 della Corte di Cassazione (con cui era stata accolto il primo e quarto Contr motivo del ricorso proposto da e ritenuto assorbito il ricorso incidentale proposto da
[...]
, cassando la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'Appello) nessuna delle parti TE aveva riassunto la causa davanti al giudice di rinvio, con conseguente estinzione dell'intero processo. Il convenuto ha quindi concluso, chiedendo “nel merito in via preliminare”, la “inammissibilità e/o infondatezza del presente giudizio per mancata formazione del giudicato sulla sua responsabilità professionale, presupposto fondante la richiesta di risarcimento del ”; nel merito in Controparte_1 via subordinata, nel denegato caso di non accoglimento del punto che precede, ha chiesto che venisse disposto l'accertamento dell'esistenza della responsabilità professionale del rag. , sollecitando la CP_2 declaratoria di insussistenza della stessa responsabilità e , in via di ulteriore subordine, se “ritenuta sussistente una qualche forma di responsabilità professionale del rag. , Persona_3 accertare e dichiarare il concorso di colpa della società ai sensi e per gli Controparte_13 effetti dell'art 1227 commi 1 e 2 c.c.”. Dopo l'assegnazione dei termini di cui all'art. 171 ter cpc, la causa, senza necessità di svolgimento di attività istruttoria diversa dall'acquisizione dei documenti prodotti dalle parti, è stata trattenuta in decisione a norma dell'art. 281 sexies c.p.c.
⃰
La domanda attorea è inammissibile è come tale non può essere accolta.
Il ha agito nel presente giudizio dichiaratamente per la sola quantificazione del danno subito CP_1 dalla società in bonis, a seguito dell'inadempimento professionale del rag. come CP_5 CP_2 accertato e statuito dalle sentenze del Tribunale di Milano e della Corte d'appello di Milano (cfr. procura alle liti e autorizzazione del G.D.). Più precisamente, il ha azionato domanda per la quantificazione del danno sul presupposto CP_1 che, a seguito della mancata riassunzione ex art. 392 c.p.c. davanti al Giudice del rinvio dopo la pronuncia della Corte di Cassazione n. 9616/2023, si fosse formato il giudicato sulla parte della sentenza di primo grado che aveva accertato la responsabilità del convenuto . CP_2
La tesi è errata. È pacifico in fatto che:
-la sentenza di primo grado del Tribunale di Milano ha accertato la responsabilità professionale del rag.
, rinviando, su espressa domanda di parte attrice, alla quantificazione del danno in separato CP_2 giudizio;
- avverso tale sentenza è stato proposto appello principale dal rag. e TE separatamente dalla avente causa da Controparte_11 Controparte_10
(compagnia assicurativa condannata in manleva);
pagina 8 di 11 - costituendosi nel predetto giudizio di appello, la (ancora in bonis) ha proposto appello CP_5 incidentale avverso la sentenza nella sola parte concernente la misura delle spese liquidate, insistendo nella conferma del resto;
-la Corte di Appello, disposta la riunione dei due procedimenti, ha emesso sentenza di rigetto delle impugnazioni del rag. e della e ha accolto l'appello incidentale della CP_2 Controparte_11 [...]
CP_5
- avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per Cassazione la , deducendo Controparte_11 cinque motivi, tutti tesi unicamente a far dichiarare non operante la polizza di assicurazione, senza fare alcun accenno alla dichiarata responsabilità del rag;
CP_2
- anche il rag. ha impugnato la sentenza con controricorso, deducendo sette TE motivi per far dichiarare nulla la sentenza di secondo grado sul punto dell'affermata sua responsabilità professionale e richiedendo, nello stesso tempo, il rigetto dei motivi dedotti dalla Controparte_11 sulla inapplicabilità della polizza;
- la ha notificato controricorso per contraddire al controricorso incidentale, proposto dal rag. CP_5
e per resistere al ricorso principale della , richiedendo il TE Controparte_11 rigetto del controricorso del rag. e di “ogni altro ricorso e/o controricorso delle parti in causa CP_2 riferibile alla concludente società”;
-nelle more è intervenuta sentenza del Tribunale di Monza per la dichiarazione di fallimento della
[...] e di seguito il , ottenuta l'autorizzazione del G.D., si è costituito nel giudizio CP_5 CP_1 pendente davanti alla Corte di Cassazione;
- la Corte di Cassazione, con la sentenza n.9616/2023 in data 9.2.2023/11.4.2023 (doc.18) ha accolto il ricorso principale per quanto concerne il primo motivo (Nullità della sentenza ex art. 360 n.4 c.p.c. per motivazione perplessa ed obbiettivamente incomprensibile ed omessa indicazione dei termini di operatività della polizza n.d.r.) e il quarto motivo (nullità della sentenza, ex art.360 n.3 c.p.c., per violazione e falsa applicazione dell'art.1419 c.c., co. 2, n.d.r.), “rigettando il secondo e il terzo e dichiarando inammissibile il quinto. Pur concernendo formalmente un diverso rapporto il ricorso incidentale, è evidente che il nucleo della causa risiede nell'oggetto del ricorso principale, per cui l'incidentale viene assorbito. Cassando la sentenza per quanto di ragione, si rinvia, anche per le spese, alla stessa Corte d'Appello di Milano in diversa composizione.
P.Q.M.
Accoglie i motivi primo e quarto del ricorso principale, rigettati il secondo e il terzo e dichiarato inammissibile il quarto, e assorbito il ricorso incidentale cassa la sentenza impugnata rinviando, anche per le spese processuali, alla Corte d'appello di Milano”.
-nessuna delle parti coinvolte nel giudizio ha svolto il giudizio di riassunzione ai sensi dell'art. 392
c.p.c. dopo la pronuncia della Corte di Cassazione.
Ciò posto in fatto, in diritto si osserva quanto segue. L'art. 392 c.p.c. nel disciplinare il giudizio di rinvio prevede al comma 1 che “La riassunzione della causa davanti al giudice di rinvio può essere fatta da ciascuna delle parti non oltre tre mesi dalla pubblicazione della sentenza della Corte di Cassazione”. Il successivo art. 393 c.p.c. stabilisce che “Se la riassunzione non avviene entro il termine di cui all'articolo precedente, o si avvera successivamente ad essa una causa di estinzione del giudizio di rinvio, l'intero processo si estingue;
ma la sentenza della Corte di cassazione conserva il suo effetto vincolante anche nel nuovo processo che sia instaurato con la riproposizione della domanda”.
Secondo consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, “in tema di giudizio di legittimità, la mancata riassunzione del giudizio di rinvio determina, ai sensi dell'art. 393 c.p.c., pagina 9 di 11 l'estinzione non solo di quel giudizio ma dell'intero processo, con conseguente caducazione di tutte le sentenze emesse nel corso dello stesso, eccettuate quelle già coperte dal giudicato, in quanto non impugnate (Sez. 3, Sentenza n. 1680 del 07/02/2012, Rv. 621666 01), restando inapplicabile al giudizio di rinvio l'art. 338 dello stesso codice, che regola gli effetti dell'estinzione del procedimento di impugnazione. Pertanto, la sentenza riformata in appello resta anch'essa definitivamente caducata, senza possibilità di reviviscenza a seguito della cassazione della sentenza di appello. (Sez. 5, Sentenza n. 17372 del 06/12/2002, Rv. 559041 - 01), (Cass. Civ. 21.09.2023 n. 26 Ordinanza 26970/2023). L'estinzione dell'intero processo per effetto dell'estinzione del giudizio di rinvio, ovvero nel caso di mancata riassunzione nel termine previsto, fatti salvi i capi coperti dal giudicato, si giustifica nel fatto che il giudizio di rinvio non costituisce impugnazione ma “prosecuzione del giudizio precedente”.
Nel caso di specie, con il ricorso incidentale il rag. ha impugnato la contestata responsabilità CP_2 professionale accertata dalla sentenza di appello e la Corte di Cassazione non ha rigettato il predetto ricorso, né lo ha dichiarato inammissibile, ma lo ha ritenuto assorbito. La giurisprudenza di legittimità, in punto di assorbimento, afferma che “Le questioni costituenti oggetto dei motivi di ricorso per cassazione espressamente dichiarati assorbiti debbono ritenersi, per definizione, non decise e possono essere, quindi, riproposte all'esame del giudice di rinvio, essendo impregiudicate. (Cass. Civ. sez. I, 20/12/2022, n.37270).
Pertanto, la questione dell'accertamento della responsabilità professionale del rag. , essendo CP_2 stata oggetto di pronuncia di assorbimento, non è stata decisa ed è rimasta impregiudicata.
Conseguentemente, non può ritenersi che sulla stessa sia caduto il giudicato.
Nondimeno, se il convenuto aveva interesse a non far intervenire l'estinzione del giudizio anche con riferimento a tale domanda, avrebbe dovuto procedere con la riassunzione.
In assenza di tale attività, l'intero procedimento, per quanto sopra detto, si è estinto.
Va, infatti, considerato che, a ben vedere, la parte che aveva interesse a riassumere il giudizio di rinvio innanzi alla Corte d'Appello non era l'appellante bensì la parte vittoriosa in primo grado, che aveva, infatti, l'interesse a che non si determinasse l'estinzione dell'intero processo, con conseguente caducazione della sentenza di primo grado.
Va inoltre considerato che la sentenza di primo grado del Tribunale di Milano è stata assunta con pronuncia di sentenza definitiva, rinviando ad autonomo giudizio il risarcimento del danno e la liquidazione del quantum, senza neanche fissazione di una provvisionale.
Sul punto rileva quanto recentemente ribadito da Cass. SS.UU. 2022 sentenza n.29862 del 12/10 /2022, la quale, discostandosi e di fatto privando di valenza nomofilattica quanto affermato in un obiter da Cass. sez. III ord. n. 17984 del 3/06/20221- ha affermato che la domanda di condanna generica svolta ab initio deve considerarsi sempre ammissibile (ex 24 Cost. e art. 99 c.p.c.) e la pronuncia di condanna può basarsi sulla sola prova della probabilità del danno;
solo nel caso di condanna generica chiesta in corso di causa nella forma di sentenza non definitiva, con rimessione della causa al ruolo per il prosieguo del giudizio ai fini dell'accertamento del quantum, si richiede all'attore anche la 1 Obiter di Cass. ord. 2022 n. 17984 superato dalle Sezioni Unite “Non è consentito all'attore agire in giudizio limitando la richiesta di tutela ad una condanna generica, cioè limitata al solo an debeatur, riservandosi di introdurre in un successivo ed eventuale giudizio la domanda di accertamento per il quantum, non potendosi ammettere un'interpretazione estensiva dell'art. 278 c.p.c. che consente all'attore di domandare la condanna generica solamente nel corso di un processo in cui abbia proposto originariamente una domanda di condanna in modo pieno”. pagina 10 di 11 formulazione delle richieste istruttorie ex 189 c.p.c.; lo stesso principio non si applica se l'an viene deciso con sentenza definitiva e si rimanda a nuovo giudizio per la definizione del quantum.
Pertanto, non vale nel caso di specie quanto disposto dall'art. 310 c.p.c. regolante gli effetti dell'estinzione del giudizio di rinvio nel senso di mantenere l'efficacia decisoria le decisioni di merito passate in giudicato, quali le sentenze non definitive e definitive impugnate solo in parte.
Nell'ipotesi in esame, vale quanto affermato dalla Suprema Corte secondo cui “qualora, in seguito alla cassazione per motivi processuali della sentenza di appello (che aveva rigettato le domande proposte dall'attore), la causa non sia stata riassunta in sede di rinvio nel termine di cui all'art. 392 c.p.c., si verifica l'estinzione dell'intero giudizio, a norma dell'art. 393 c.p.c., con la conseguenza che deve escludersi la formazione di un giudicato opponibile in un successivo processo, avente per oggetto la medesima domanda” (cfr. Cass. 21 marzo 1989, n. 1403). Soltanto il giudice del rinvio avrebbe potuto riesaminare non solo il profilo censurato cassato con rinvio, ma anche le questioni dichiarate assorbite dalla pronuncia di annullamento. Sulla base di quanto precede, stante l'estinzione dell'intero processo ex art. 393 cpc, l'unico effetto vincolante riguarda il principio di diritto affermato dalla Corte di Cassazione anche nell'eventuale nuovo processo instaurato con la riproposizione della domanda;
ma nel presente giudizio il CP_1 ha proposto esclusivamente una nuova e diversa domanda risarcitoria, non già la domanda di
[...] accertamento della responsabilità professionale. Da ciò consegue l'inammissibilità delle domande formulate da parte attrice nel presente giudizio, non essendosi formato il giudicato sulla responsabilità del rag. e, non sussistendo i presupposti della CP_2 contestata responsabilità, alcun danno può essere in questa sede liquidato. La domanda di liquidazione del danno, basata sull'erroneo presupposto dell'esistenza di una sentenza di condanna generica che in realtà si è estinta è, quindi, inammissibile.
Infatti, in forza del disposto di cui all'articolo 112 c.p.c., al giudice è precluso pronunciarsi oltre ciò che
è stato domandato dalle parti.
Anche la domanda attorea relativa alla condanna del convenuto al pagamento delle spese di lite del giudizio per Cassazione va respinta, posto che a norma dell'art. 310 comma 4 cpc, le spese del processo estinto stanno a carico delle parti che le hanno anticipate.
Considerato la peculiarità della vicenda e delle questioni trattate, le spese del presente giudizio vengono compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Monza, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1. dichiara inammissibile la domanda attorea relativa alla liquidazione del danno;
2. rigetta ogni ulteriore domanda;
3. spese compensate.
Così deciso in Monza, in data 20/06/2025
Il Giudice
dott.ssa CH BI
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale di Monza, Sezione I Civile, nella persona del Giudice monocratico dott.ssa CH BI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 6931/2023 r.g. promossa da:
(C.F./P.I. Controparte_1
), in persona del Curatore del (C.F. ) P.IVA_1 Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. MILONE MICHELE e dall'avv. MILONE CARMINE elettivamente domiciliato come in atti
PARTE ATTRICE contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. TE C.F._2
LONGHINI PIETRO, elettivamente domiciliato come in atti
PARTE CONVENUTA
OGGETTO: Responsabilita professionale
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come segue:
Per Controparte_1
A) Nel merito: 1) previa ogni più opportuna indagine, declaratoria e pronuncia, condannare il rag.
al risarcimento del danno, collegato alla dedotta e giudizialmente accertata TE sua responsabilità professionale per inadempimento al rapporto di prestazione d'opera professionale in favore dell'ora fallita nella misura di € 267.230,94, oltre rivalutazione e Controparte_3 interessi dalla data dell'eseguito pagamento all' al saldo, o di quella somma Controparte_4 diversa, che risulterà in corso di causa.
2) Condannare il convenuto al pagamento delle spese di lite, liquidando anche quelle del giudizio della Corte di Cassazione, al quale ha partecipato la difesa dell'attrice.
pagina 1 di 11 B) In via Istruttoria: ammettere, se e in quanto occorra, consulenza tecnica di ufficio al fine di determinare l'esatto ammontare delle somme, corrisposte dall'attrice all'Erario, somme che sono da identificarsi come danno risarcibile a favore dell'attrice.
Per TE Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis e previa ogni più opportuna declaratoria, così giudicare:
Nel merito in via preliminare:
- accertare e dichiarare l'inammissibilità e/o infondatezza della domanda attorea di condanna in quanto la responsabilità professionale del rag. non è stata accertata TE (tantomeno) con efficacia di giudicato per i motivi dedotti in narrativa e per l'effetto rigettare la domanda di condanna al risarcimento del danno formulata dal;
CP_1
Nel merito in via subordinata: nella denegata ipotesi in cui si volesse estendere il contraddittorio del presente giudizio anche all'accertamento dell'esistenza della responsabilità del rag. , accertare e dichiarare CP_2 l'insussistenza della responsabilità professionale del rag. e, per l'effetto TE respingere integralmente tutte le domande svolte dal per le ragioni in fatto e in diritto di CP_1 cui in narrativa;
Nel merito in via di ulteriore subordine:
- nella denegata e non creduta ipotesi in cui fosse ritenuta sussistente una qualche forma di responsabilità professionale del rag. con conseguente condanna in relazione TE ai fatti di cui all'atto di citazione avversario, accertare e dichiarare: - il concorso di colpa della società (ora fallita) ai sensi e per gli effetti Controparte_5 dell'art. 1227 commi 1 e 2 c.c., per tutte le ragioni di cui in narrativa e per l'effetto ridurre l'entità del risarcimento dovuto dal rag. nella diversa misura ritenuta giusta ed opportuna e, se del caso, CP_2 anche in via di equità;
- che la responsabilità professionale del rag. deve intendersi in ogni caso TE limitata ai soli interessi corrisposti a seguito della definizione agevolata posta in essere dalla società
per il solo anno di imposta 2010. Controparte_5
In via istruttoria: ammettersi, occorrendo, prova per testi sulle seguenti circostanze con i testi indicati:
1) Vero che, nell'ambito dell'attività di consulenza e assistenza in favore della società CP_5 mai il rag. ha certificato o accertato - con l'apposizione del visto di conformità, l'esatta CP_2 applicazione delle norme tributarie relative al reddito di impresa;
2) Vero che l'attività di assistenza del rag. è stata orientata dalle informazioni e dalla CP_2 documentazione fornita da stessa, e in particolare dal suo rappresentante legale, Sig. CP_5 Tes_1
[...]
3) Vero che il signor svolgeva già attività in favore e nell'interesse di fin Testimone_1 CP_5 dalla costituzione di quest'ultima nel 2007 per poi diventare socio unico e legale rappresentante nel luglio 2009;
4) Vero che il signor al conferimento dell'incarico, ha specificato di essere la sua una Tes_1 società sportiva dilettantistica sottoposta al regime di agevolazione fiscale;
5) Vero che la circostanza di cui al capitolo precedente, ovvero la sottoposizione della società sportiva dilettantistica al regime di agevolazione fiscale, era altresì evincibile dalla documentazione pagina 2 di 11 fiscale, contabile e amministrativa consegnata dal precedente commercialista rag. Parte_2
il quale ha confermato i fatti;
[...]
6) Vero che, come risulta alle pagine 9, 10 e 11 del processo verbale di constatazione (doc. 1 avv. che si rammostra), i verificatori hanno constatato ed accertato l'effettivo svolgimento ed il rispetto da parte di di tutti gli adempimenti riguardanti l'attività sportiva dilettantistica, quali la CP_5 comunicazione Eas, l'affiliazione alla federazione sportiva CSEN del CONI, il tesseramento a tale federazione dei frequentatori della palestra;
7) Vero che il Sig. ha prestato nel 2010 in favore di attività di tipo Testimone_1 CP_5 sportivo in qualità di istruttore e coordinatore dell'attività sportiva dilettantistica, in relazione alla quale attività ha emesso regolari ricevute, registrate nella contabilità della società (come da doc.
7-14 che si rammostrano al teste);
8) Vero che le attività di cui al capitolo precedente hanno determinato la percezione da parte del sig. di ulteriori compensi nel corso del 2010 pari ad euro 30.596,53 (come da docc.
7- Testimone_1
14 che si rammostrano al teste); 9) Vero che l'oggetto dell'incarico professionale conferito al rag. escludeva: a) la CP_2 costituzione della società sportiva dilettantistica, la revisione del suo statuto (redatto e approvato nel 2007), la valutazione e l'attestazione in ordine al possesso da parte di dei requisiti necessari CP_5 per l'applicazione del regime fiscale agevolato;
b) la valutazione delle decisioni assembleari o suggerimenti in ordine alla riqualificazione di quanto fatto in seno alla società; c) l'operazione del 2007 (di cui alla fattura del 28.12.2007), inerente l'acquisizione dell'attività da parte di CP_5 dall'Associazione Sportiva Dilettantistica Fitness AT (cui già era seguita l'iscrizione all'attivo patrimoniale del conto n. 1016000200 denominato Avviamento per l'importo di euro 252.043,00 - di qui, la quota di “Ammortamento Avviamento”, quale costo pluriennale, di euro 16.819,00 con riferimento all'anno 2010); 10) Vero che ha omesso la produzione nel giudizio innanzi alla Commissione Tributaria CP_5
Provinciale del contratto di consulenza del signor (come da doc. 6 pag. 3, che si Testimone_1 rammostra); 11) Vero che le imposte che scaturivano dalle dichiarazioni fiscali 2010 ammontavano ad € 2.790,00 IRES, € 1.247,00 IRAP (e quindi € 4.037,00) oltre € 19.839,00 di IVA - per un totale di € 23.876,00, come risulta dai documenti avversari docc. 10 e 11 che si rammostrano al teste.
Si indicano come testimoni, con riserva di indicarne altri: sig.ra , c/o Studio Latella, via Testimone_2
Garibaldi, 38 - 20040 Cambiago (Mi); sig.ra residente in [...]
Milano, 14; sig.ra , residente in [...]; Rag. Persona_1
, con studio in Lecco, via Roma, 28; Dott.ssa c/o Studio Parte_2 Controparte_6
Sangiorgio, via Roma, 28, Lecco.
Il rag. si oppone fermamente alla richiesta di CTU formulata da controparte, perché la CP_2 consulenza tecnica d'ufficio non può essere invocata dalla parte per supplire alla deficienza delle proprie allegazioni.
In ogni caso:
- con vittoria integrale di compensi e spese, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario.
pagina 3 di 11 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, il Parte_3
conveniva in giudizio il rag. , esponendo quanto segue.
[...] TE
Con atto di citazione, notificato il 20.12.2016, il sig. in proprio e nella sua qualità di Testimone_1 amministratore unico della , conveniva in Controparte_5 giudizio avanti al Tribunale di Milano il rag. (c.f.: ), TE C.F._2 residente in [...], deducendo che: 1) la Società, dal mese di luglio del 2009, si era avvalsa dell'opera professionale del rag.
[...]
, che aveva reso in suo favore prestazioni di consulenza fiscale, tributaria e tenuta della TE contabilità sino al 31.12.2014, quando il rapporto si risolse per inadempimento contrattuale dello stesso rag. ; TE 2) l'attrice precisava che l'Ufficio Controlli della Direzione Provinciale di Monza e della Brianza aveva eseguito, in data 17.12.2013, presente il rag. , una verifica fiscale negli Uffici della Società ai CP_2 CP fini , Irap e Iva per il periodo d'imposta dell'anno 2010 (doc.1), cui aveva fatto seguito l'“Avviso di accertamento n. T950 3AI01084/2015” (doc.2), e che dal controllo era emerso che la Società - a causa di una non corretta valutazione da parte del rag. dello stato giuridico della stessa-, era stata CP_2 ritenuta esercente di un'attività non commerciale e che, di conseguenza, il reddito imponibile era stato determinato secondo le modalità del regime agevolato, come previsto dall'art. 143 e segg. del TUIR. I funzionari del controllo, dalla disamina dell'impianto contabile e dei documenti relativi, tra i quali lo Statuto Sociale (art.56), avevano rilevato l'irregolarità tra i costi del conto economico n. 6015003670
“compenso amministratore e collaboratori”, una “duplicazione finalizzata a determinare una distribuzione indiretta di utili, vietata dall'art.148, comma 8, del TUIR, la cui contestazione determina il venir meno delle agevolazioni di cui alla legge 398/1991”, nonché, “l'iscrizione all'attivo patrimoniale del conto n. 1016000200, denominato Avviamento per l'importo di € 252.043,00 riscontrata anche nei registri dei beni ammortizzabili iscritto al costo storico per € 302.500,00, la cui quota ammortizzata nell'anno di controllo è pari a € 16.819,00”, in violazione dell'art 109, comma 5, del TUIR, ritenute non deducibile ai fini della determinazione del reddito d'impresa. Ad avviso dei verificatori, il compenso di amministratore e quello per la collaborazione coordinata e continuativa, nonché l'iscrizione all'attivo patrimoniale dell'importo di € 252.043,00, riscontrata nei beni ammortizzabili, rientrava nelle operazioni di natura commerciale e, pertanto, ritennero che la Società non avesse diritto di godere, nell'anno di imposta 2010, del regime fiscale agevolato, di cui al terzo comma dell'art. 148 del TUIR e dell'art. 4 del dpr. 633/1972, sicché i corrispettivi, pagati dai vari iscritti delle diverse discipline sportive, furono ritenuti compensi per le prestazioni di servizi forniti dalla Società, svolte nell'esercizio di attività commerciale e, dunque, componenti positivi di redditi ai CP fini e Irap e operazioni imponibili da assoggettare all'aliquota ordinaria ai fini dell'IVA. Sulla base di tali rilievi, il reddito per il 2010 fu rideterminato, con l'applicazione delle sanzioni, come si rilevava dall'avviso di accertamento, ove era riportata l'intimazione, tra, imposte, sanzioni, interessi e costi di notifica, per un totale di € 748.417,38. 3) l'attrice aggiungeva che il rag. , a seguito di tale accertamento, si attivò per fare eseguire la CP_2 Per_ modifica dell'art. 56 dello Statuto sociale, avvenuta in data 9.10.2014 con atto notaio , ove fu previsto che il patrimonio sociale, in caso di scioglimento della Società, sarebbe stato devoluto, nei modi e nei termini previsti dalla legge, ad altro Ente con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità. pagina 4 di 11 La modifica fu operata con l'integrazione essenziale per consentire alla Società attrice l'applicazione dei benefici fiscali, che, prima di essa e in modo errato, erano stati utilizzati dal rag. nella CP_2 formazione degli atti rilevanti ai fini fiscali, atti che erano stati reiterati sino al 9.10.2014 e che avevano determinato serie conseguenze non solo ai fini fiscali, ma previdenziali e assistenziali, con grave pregiudizio per la Società e del suo amministratore, sig. Controparte_3 Testimone_1 4) la Società, con ricorso in data 25.11.2015, impugnò l'avviso di accertamento de quo avanti alla La Commissione Tributaria Provinciale di Milano, e con lettera racc. r.r. in data 16.12.2015 (doc.3), contestò al rag. l'inadempimento al contratto d'opera per le prestazioni professionali, da lui rese CP_2 fino alla data della cessazione del rapporto, sul presupposto che egli, nel rendere la sua prestazione, aveva operato con colpa, avendo ignorato le carenze dell'art. 56 dello Statuto sociale e disatteso la legislazione speciale, prevista dal combinato disposto dell'art. 90, comma 1, della legge n. 289/2002 e della legge 398/1991, omettendo poi di impartire al responsabile della Società attrice tutte le direttive, tese ad armonizzare la norma statuaria ai principi fiscali applicati, così determinando il grave pregiudizio, di cui, allo stato, non era possibile fare una corretta quantificazione, poiché non era dato prevedere l'esito finale del ricorso, già disatteso dalla competente Commissione Tributaria Provinciale di Milano, e le conseguenti implicazioni di contenuto previdenziale e assistenziale non solo per l'anno 2010, ma anche per gli anni successivi e fino alla data della modifica statuaria, operata, come detto, il
9.10.2014; 5) la Commissione Tributaria Provinciale di Milano, dopo aver disatteso, in data10.3.2016, l'istanza di sospensione dell'atto impugnato, respinse il ricorso con la sentenza n. 6480/2016 in data 30.6/25.7.2016, confermando la legittimità dell'atto impugnato;
6) avverso la sentenza di primo grado, la Società, con atto in data 6.9.2016, propose appello avanti alla nonché l'istanza di sospensione della prima Controparte_8 sentenza, istanza che fu rigettata. A seguito di tale provvedimento, l' intimò alla Controparte_4
Società, con atto notificato in data 15.9.2016 (doc.4), il pagamento delle somme accertate, con gli interessi e le sanzioni;
7) l'Equitalia, essendo stata presentata dalla Società in data 30.3.2017 istanza(doc.5) per la definizione agevolata delle controversie tributarie (“rottamazione cartelle”), accettata dall' Controparte_4 (doc.6), notificò in data 1.6.2017 alla Società la cartella esattoriale (doc. 7) per il pagamento di € 87.217,76, oltre accessori;
A questo punto, la Società convenne in giudizio il rag. avanti al Tribunale di Milano, perché CP_2 accertasse e dichiarasse la responsabilità professionale dello stesso e, per l'effetto, lo condannasse al risarcimento di tutti i danni conseguenti da determinarsi in separato giudizio, non essendo, allo stato, possibile quantificarli compiutamente, precisando che, nella fattispecie, si configurava la responsabilità del rag. , in quanto collegata alla sua condotta omissiva e colposa, che si era posta in contrasto CP_2 con i principi, di cui agli artt. 1176, 1218 e 2236 c.c.. La causa fu iscritta a ruolo con il n. 69439/2016 R.G. e assegnata per la trattazione alla Prima Sezione
Civile del Tribunale di Milano, avanti al quale si costituì ritualmente il rag. , che, contestate le CP_2 domande attrici, chiese e fu autorizzato a chiamare in causa l' e la Controparte_9 [...]
, per essere manlevato dalle domande Controparte_10 attrici in applicazione delle polizze per la responsabilità professionale, da lui stipulate. Costituitosi il contraddittorio anche con le terze chiamate, l'attrice, essendo intervenuti favorevoli provvedimenti legislativi per la definizione agevolata delle pendenze tributarie, eseguì, al fine di limitare i danni, gli adempimenti previsti dalla legge per usufruirne e versò all'Erario, con rate mensili, pagina 5 di 11 l'ultima delle quali fu pagata entro il 2/7/2018, la somma complessiva di € 267.230,94 (doc. 9), per le maggiori imposte accertate e definibili, di cui: € 59.266,00 per IRES, 21.317,00 per IRAP, 137.639,00 per IVA ed € 49.009,94 per interessi maturati alla data del 31/7/2015, e nulla per le sanzioni, desistendo dal giudizio avanti alla che, con provvedimento in data Controparte_8 15/4/2019, dichiarò “la estinzione della lite per cessata materia del contendere”. La Società, pertanto, versò all'Erario, per la definizione agevolata e la definizione del contenzioso fiscale, la somma di € 267.230,94 (docc. 8 e 9), in luogo di quella ben minore pari ad importo non superiore a € 4.037,00 che la stessa avrebbe dovuto versare all'Erario a titolo di imposte se il rag.
, nello svolgimento della sua prestazione d'opera nell'interesse dell'attrice, avesse rispettato le CP_2 norme legislative vigenti (docc.10 e 11).
Il Tribunale di Milano, acquisiti i documenti prodotti dalle parti, senza ulteriore istruttoria, emetteva la sentenza n. 4297/2019 in data 24.4.2019/ 6/5/2019 (doc.12), così disponendo:
- “accertato l'inesatto adempimento di parte convenuta, in accoglimento della domanda spiegata dalla con atto di citazione notificato a in data 20/12/1916, Controparte_5 TE condanna parte convenuta al risarcimento in favore di dei danni, da liquidarsi Controparte_5 in separato giudizio;
- condanna QBE Insurance Ltd a tenere indenne da quanto eventualmente TE condannato a pagare a nel separato giudizio di liquidazione del capitale, Controparte_5 interessi e spese, dedotta la franchigia contrattuale;
- condanna al pagamento in favore di delle spese di TE Controparte_5 lite, liquidate in € 4.520,00 per onorari e spese, oltre spese generali ed accessori come per legge;
- condanna QBE Insurance Ltd a tenere indenne di quanto dovuto all'attrice TE per spese del presente giudizio;
- condanna QBE Insurence Ltd alla rifusione in favore di delle spese di lite TE del presente giudizio, liquidate in € 4.520,00 per onorari e spese, oltre spese generali ed accessori come per legge;
- rigetta ogni ulteriore domanda dispiegata in atti”. La sentenza, notificata dall'attrice alle controparti con atti in data 7/5/2019, veniva impugnata avanti alla Corte di Appello di Milano dal rag. con atto, notificato il 6/6/2019, e dalla TE avente causa da con atto notificato pure il Controparte_11 Controparte_10
6/6/2019. Costituendosi avanti alla Corte di Appello di Milano- Sezione II^ Civile nei giudizi, pendenti con il n.2214/2019 R.G., quello promosso , e quello promosso dal rag. Controparte_10
con il n. 2290/2019 R. G., la Società propose appello incidentale avverso la sentenza nella parte CP_2 che concerneva la misura delle spese liquidate, insistendo nella conferma del resto.
La Corte di Appello, disposta la riunione dei due procedimenti, esaminate le difese delle parti, emise la sentenza n. 3147/2020 in data 22.7.2020/1.12.2020 (doc.13), con la quale rigettò le impugnazioni del rag. e della ed accolse l'appello incidentale della Società. CP_2 Controparte_11
La sentenza, che era stata notificata il 3.12.2021, fu impugnata con ricorso per Cassazione in data
1/2/2021 dalla , deducendo cinque motivi, tutti tesi a far dichiarare non Controparte_12 operante la polizza di assicurazione, senza fare alcun accenno alla dichiarata responsabilità del rag
, così instaurando il procedimento n.4254/21, che fu assegnato alla Terza Sezione civile della CP_2
Corte Suprema.
pagina 6 di 11 Anche il rag. impugnò la sentenza con controricorso, notificato l'11/3/2021 TE
(doc.15), deducendo sette motivi per far dichiarare nulla la sentenza di secondo grado sul punto dell'affermata sua responsabilità professionale e richiedendo, nello stesso tempo, il rigetto dei motivi dedotti dalla sulla inapplicabilità della polizza. Controparte_11
La Società notificò in data 25.3.2021 il controricorso per contraddire al controricorso incidentale, proposto dal rag. per resistere al ricorso principale della , TE Controparte_11 richiedendo il rigetto del controricorso del rag. e di “ogni altro ricorso e/o controricorso delle CP_2 parti in causa riferibile alla concludente società”. In data 29.3.2021 si costituì, con il deposito nella cancelleria della III^ Sezione Civile della Corte di Cassazione.
Il Tribunale di Monza, con sentenza n. 125/2021 in data 12.10.2021 (doc.16), dichiarò il fallimento della (procedura fallimento n. 123/21), nominando curatore il dott. Parte_4
, il quale, formulata l'istanza per l'autorizzazione a costituirsi nel giudizio, pendente Parte_1 avanti alla Corte di Cassazione, e ottenuta l'autorizzazione richiesta, conferì procura speciale agli attuali procuratori, i quali si costituirono in giudizio in data 8.4.2022 con memoria ex art. 300 c.p.c., ritualmente notificata alle controparti. Gli stessi procuratori depositarono nella stessa data dell'8.4.2022 nella cancelleria della Corte l'istanza di fissazione di udienza, motivandone l'urgenza. La Corte di Cassazione, preso atto delle conclusioni scritte depositate dal Procuratore Generale
(doc.17), che aveva richiesto il rigetto dei motivi di censura, mossi dalla difesa del rag. , e CP_2 l'accoglimento del primo e secondo motivo del ricorso principale della difesa della CP_11
, esaminate le memorie depositate dalle parti, all'udienza pubblica del 9.3.2023, invitò le parti
[...] alla discussione, all'esito della quale si riservò la decisione, che fu emessa con la sentenza n.9616/2023 in data 9.2.2023/11.4.2023 (doc.18).
Alla pagina 23 - punto 6 della decisione -, si legge: “Il ricorso principale, in conclusione, deve essere accolto per quanto concerne il primo (Nullità della sentenza ex art. 360 n.4 c.p.c. per motivazione perplessa ed obbiettivamente incomprensibile ed omessa indicazione dei termini di operatività della polizza n.d.r.) e il quarto motivo (nullità della sentenza, ex art.360 n.3 c.p.c., per violazione e falsa applicazione dell'art.1419 c.c., co. 2, n.d.r.), rigettando il secondo e il terzo e dichiarando inammissibile il quinto. Pur concernendo formalmente un diverso rapporto il ricorso incidentale, è evidente che il nucleo della causa risiede nell'oggetto del ricorso principale, per cui l'incidentale viene assorbito. Cassando la sentenza per quanto di ragione, si rinvia, anche per le spese, alla stessa Corte d'Appello di Milano in diversa composizione.
P.Q.M.
Accoglie i motivi primo e quarto del ricorso principale, rigettati il secondo e il terzo e dichiarato inammissibile il quarto, e assorbito il ricorso incidentale cassa la sentenza impugnata rinviando, anche per le spese processuali, alla Corte d'appello di Milano”. Con lettera in data 27.7.2023 (doc. 19), allegata alla pec in pari data (doc.20), l'avv. Michele Milone richiedeva al rag. il risarcimento dei danni, da lui causati alla CP_2 Controparte_5 ora fallita, come statuito nelle sentenze di merito nei giudizi sull'an debeatur, quantificandoli nella somma di € 267.230,94, versati al Fisco per le maggiori imposte definite, oltre interessi e oneri. La richiesta veniva respinta dal legale del rag. con lettera in data 31.8.2023 (doc.21). CP_2
Sulla scorta di tali asserzioni, la Curatela del fallimento, con l'autorizzazione del Giudice Delegato, ha citato nel presente giudizio il rag. chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: CP_2
Nel merito: 1) previa ogni più opportuna indagine, declaratoria e pronuncia, condannare il rag.
al risarcimento del danno, collegato al de -dotta e giudizialmente accertata TE sua responsabilità professionale per inadempimento al rapporto di prestazione d'opera in favore della pagina 7 di 11 ora fallita nella misura di € 267.230,94, oltre rivalutazione ed interessi di Controparte_3 legge dalla data del pagamento al saldo, o di quella somma diversa, che risulterà in corso di causa,.
2) Condannare il convenuto al pagamento delle spese di lite, liquidando anche quelle del giudizio per Cassazione, al quale ha partecipato la difesa dell'attore. Nel costituirsi in giudizio, ha contestato integralmente le domande, le TE eccezioni, le istanze - anche istruttorie – di parte attrice, in quanto inammissibili, infondate in fatto e in diritto, e ne ha chiesto l'integrale rigetto. In fatto, ha precisato che dopo l'emissione della sentenza n.
9616/2023 del 9.02.-11.04.2023 della Corte di Cassazione (con cui era stata accolto il primo e quarto Contr motivo del ricorso proposto da e ritenuto assorbito il ricorso incidentale proposto da
[...]
, cassando la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'Appello) nessuna delle parti TE aveva riassunto la causa davanti al giudice di rinvio, con conseguente estinzione dell'intero processo. Il convenuto ha quindi concluso, chiedendo “nel merito in via preliminare”, la “inammissibilità e/o infondatezza del presente giudizio per mancata formazione del giudicato sulla sua responsabilità professionale, presupposto fondante la richiesta di risarcimento del ”; nel merito in Controparte_1 via subordinata, nel denegato caso di non accoglimento del punto che precede, ha chiesto che venisse disposto l'accertamento dell'esistenza della responsabilità professionale del rag. , sollecitando la CP_2 declaratoria di insussistenza della stessa responsabilità e , in via di ulteriore subordine, se “ritenuta sussistente una qualche forma di responsabilità professionale del rag. , Persona_3 accertare e dichiarare il concorso di colpa della società ai sensi e per gli Controparte_13 effetti dell'art 1227 commi 1 e 2 c.c.”. Dopo l'assegnazione dei termini di cui all'art. 171 ter cpc, la causa, senza necessità di svolgimento di attività istruttoria diversa dall'acquisizione dei documenti prodotti dalle parti, è stata trattenuta in decisione a norma dell'art. 281 sexies c.p.c.
⃰
La domanda attorea è inammissibile è come tale non può essere accolta.
Il ha agito nel presente giudizio dichiaratamente per la sola quantificazione del danno subito CP_1 dalla società in bonis, a seguito dell'inadempimento professionale del rag. come CP_5 CP_2 accertato e statuito dalle sentenze del Tribunale di Milano e della Corte d'appello di Milano (cfr. procura alle liti e autorizzazione del G.D.). Più precisamente, il ha azionato domanda per la quantificazione del danno sul presupposto CP_1 che, a seguito della mancata riassunzione ex art. 392 c.p.c. davanti al Giudice del rinvio dopo la pronuncia della Corte di Cassazione n. 9616/2023, si fosse formato il giudicato sulla parte della sentenza di primo grado che aveva accertato la responsabilità del convenuto . CP_2
La tesi è errata. È pacifico in fatto che:
-la sentenza di primo grado del Tribunale di Milano ha accertato la responsabilità professionale del rag.
, rinviando, su espressa domanda di parte attrice, alla quantificazione del danno in separato CP_2 giudizio;
- avverso tale sentenza è stato proposto appello principale dal rag. e TE separatamente dalla avente causa da Controparte_11 Controparte_10
(compagnia assicurativa condannata in manleva);
pagina 8 di 11 - costituendosi nel predetto giudizio di appello, la (ancora in bonis) ha proposto appello CP_5 incidentale avverso la sentenza nella sola parte concernente la misura delle spese liquidate, insistendo nella conferma del resto;
-la Corte di Appello, disposta la riunione dei due procedimenti, ha emesso sentenza di rigetto delle impugnazioni del rag. e della e ha accolto l'appello incidentale della CP_2 Controparte_11 [...]
CP_5
- avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per Cassazione la , deducendo Controparte_11 cinque motivi, tutti tesi unicamente a far dichiarare non operante la polizza di assicurazione, senza fare alcun accenno alla dichiarata responsabilità del rag;
CP_2
- anche il rag. ha impugnato la sentenza con controricorso, deducendo sette TE motivi per far dichiarare nulla la sentenza di secondo grado sul punto dell'affermata sua responsabilità professionale e richiedendo, nello stesso tempo, il rigetto dei motivi dedotti dalla Controparte_11 sulla inapplicabilità della polizza;
- la ha notificato controricorso per contraddire al controricorso incidentale, proposto dal rag. CP_5
e per resistere al ricorso principale della , richiedendo il TE Controparte_11 rigetto del controricorso del rag. e di “ogni altro ricorso e/o controricorso delle parti in causa CP_2 riferibile alla concludente società”;
-nelle more è intervenuta sentenza del Tribunale di Monza per la dichiarazione di fallimento della
[...] e di seguito il , ottenuta l'autorizzazione del G.D., si è costituito nel giudizio CP_5 CP_1 pendente davanti alla Corte di Cassazione;
- la Corte di Cassazione, con la sentenza n.9616/2023 in data 9.2.2023/11.4.2023 (doc.18) ha accolto il ricorso principale per quanto concerne il primo motivo (Nullità della sentenza ex art. 360 n.4 c.p.c. per motivazione perplessa ed obbiettivamente incomprensibile ed omessa indicazione dei termini di operatività della polizza n.d.r.) e il quarto motivo (nullità della sentenza, ex art.360 n.3 c.p.c., per violazione e falsa applicazione dell'art.1419 c.c., co. 2, n.d.r.), “rigettando il secondo e il terzo e dichiarando inammissibile il quinto. Pur concernendo formalmente un diverso rapporto il ricorso incidentale, è evidente che il nucleo della causa risiede nell'oggetto del ricorso principale, per cui l'incidentale viene assorbito. Cassando la sentenza per quanto di ragione, si rinvia, anche per le spese, alla stessa Corte d'Appello di Milano in diversa composizione.
P.Q.M.
Accoglie i motivi primo e quarto del ricorso principale, rigettati il secondo e il terzo e dichiarato inammissibile il quarto, e assorbito il ricorso incidentale cassa la sentenza impugnata rinviando, anche per le spese processuali, alla Corte d'appello di Milano”.
-nessuna delle parti coinvolte nel giudizio ha svolto il giudizio di riassunzione ai sensi dell'art. 392
c.p.c. dopo la pronuncia della Corte di Cassazione.
Ciò posto in fatto, in diritto si osserva quanto segue. L'art. 392 c.p.c. nel disciplinare il giudizio di rinvio prevede al comma 1 che “La riassunzione della causa davanti al giudice di rinvio può essere fatta da ciascuna delle parti non oltre tre mesi dalla pubblicazione della sentenza della Corte di Cassazione”. Il successivo art. 393 c.p.c. stabilisce che “Se la riassunzione non avviene entro il termine di cui all'articolo precedente, o si avvera successivamente ad essa una causa di estinzione del giudizio di rinvio, l'intero processo si estingue;
ma la sentenza della Corte di cassazione conserva il suo effetto vincolante anche nel nuovo processo che sia instaurato con la riproposizione della domanda”.
Secondo consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, “in tema di giudizio di legittimità, la mancata riassunzione del giudizio di rinvio determina, ai sensi dell'art. 393 c.p.c., pagina 9 di 11 l'estinzione non solo di quel giudizio ma dell'intero processo, con conseguente caducazione di tutte le sentenze emesse nel corso dello stesso, eccettuate quelle già coperte dal giudicato, in quanto non impugnate (Sez. 3, Sentenza n. 1680 del 07/02/2012, Rv. 621666 01), restando inapplicabile al giudizio di rinvio l'art. 338 dello stesso codice, che regola gli effetti dell'estinzione del procedimento di impugnazione. Pertanto, la sentenza riformata in appello resta anch'essa definitivamente caducata, senza possibilità di reviviscenza a seguito della cassazione della sentenza di appello. (Sez. 5, Sentenza n. 17372 del 06/12/2002, Rv. 559041 - 01), (Cass. Civ. 21.09.2023 n. 26 Ordinanza 26970/2023). L'estinzione dell'intero processo per effetto dell'estinzione del giudizio di rinvio, ovvero nel caso di mancata riassunzione nel termine previsto, fatti salvi i capi coperti dal giudicato, si giustifica nel fatto che il giudizio di rinvio non costituisce impugnazione ma “prosecuzione del giudizio precedente”.
Nel caso di specie, con il ricorso incidentale il rag. ha impugnato la contestata responsabilità CP_2 professionale accertata dalla sentenza di appello e la Corte di Cassazione non ha rigettato il predetto ricorso, né lo ha dichiarato inammissibile, ma lo ha ritenuto assorbito. La giurisprudenza di legittimità, in punto di assorbimento, afferma che “Le questioni costituenti oggetto dei motivi di ricorso per cassazione espressamente dichiarati assorbiti debbono ritenersi, per definizione, non decise e possono essere, quindi, riproposte all'esame del giudice di rinvio, essendo impregiudicate. (Cass. Civ. sez. I, 20/12/2022, n.37270).
Pertanto, la questione dell'accertamento della responsabilità professionale del rag. , essendo CP_2 stata oggetto di pronuncia di assorbimento, non è stata decisa ed è rimasta impregiudicata.
Conseguentemente, non può ritenersi che sulla stessa sia caduto il giudicato.
Nondimeno, se il convenuto aveva interesse a non far intervenire l'estinzione del giudizio anche con riferimento a tale domanda, avrebbe dovuto procedere con la riassunzione.
In assenza di tale attività, l'intero procedimento, per quanto sopra detto, si è estinto.
Va, infatti, considerato che, a ben vedere, la parte che aveva interesse a riassumere il giudizio di rinvio innanzi alla Corte d'Appello non era l'appellante bensì la parte vittoriosa in primo grado, che aveva, infatti, l'interesse a che non si determinasse l'estinzione dell'intero processo, con conseguente caducazione della sentenza di primo grado.
Va inoltre considerato che la sentenza di primo grado del Tribunale di Milano è stata assunta con pronuncia di sentenza definitiva, rinviando ad autonomo giudizio il risarcimento del danno e la liquidazione del quantum, senza neanche fissazione di una provvisionale.
Sul punto rileva quanto recentemente ribadito da Cass. SS.UU. 2022 sentenza n.29862 del 12/10 /2022, la quale, discostandosi e di fatto privando di valenza nomofilattica quanto affermato in un obiter da Cass. sez. III ord. n. 17984 del 3/06/20221- ha affermato che la domanda di condanna generica svolta ab initio deve considerarsi sempre ammissibile (ex 24 Cost. e art. 99 c.p.c.) e la pronuncia di condanna può basarsi sulla sola prova della probabilità del danno;
solo nel caso di condanna generica chiesta in corso di causa nella forma di sentenza non definitiva, con rimessione della causa al ruolo per il prosieguo del giudizio ai fini dell'accertamento del quantum, si richiede all'attore anche la 1 Obiter di Cass. ord. 2022 n. 17984 superato dalle Sezioni Unite “Non è consentito all'attore agire in giudizio limitando la richiesta di tutela ad una condanna generica, cioè limitata al solo an debeatur, riservandosi di introdurre in un successivo ed eventuale giudizio la domanda di accertamento per il quantum, non potendosi ammettere un'interpretazione estensiva dell'art. 278 c.p.c. che consente all'attore di domandare la condanna generica solamente nel corso di un processo in cui abbia proposto originariamente una domanda di condanna in modo pieno”. pagina 10 di 11 formulazione delle richieste istruttorie ex 189 c.p.c.; lo stesso principio non si applica se l'an viene deciso con sentenza definitiva e si rimanda a nuovo giudizio per la definizione del quantum.
Pertanto, non vale nel caso di specie quanto disposto dall'art. 310 c.p.c. regolante gli effetti dell'estinzione del giudizio di rinvio nel senso di mantenere l'efficacia decisoria le decisioni di merito passate in giudicato, quali le sentenze non definitive e definitive impugnate solo in parte.
Nell'ipotesi in esame, vale quanto affermato dalla Suprema Corte secondo cui “qualora, in seguito alla cassazione per motivi processuali della sentenza di appello (che aveva rigettato le domande proposte dall'attore), la causa non sia stata riassunta in sede di rinvio nel termine di cui all'art. 392 c.p.c., si verifica l'estinzione dell'intero giudizio, a norma dell'art. 393 c.p.c., con la conseguenza che deve escludersi la formazione di un giudicato opponibile in un successivo processo, avente per oggetto la medesima domanda” (cfr. Cass. 21 marzo 1989, n. 1403). Soltanto il giudice del rinvio avrebbe potuto riesaminare non solo il profilo censurato cassato con rinvio, ma anche le questioni dichiarate assorbite dalla pronuncia di annullamento. Sulla base di quanto precede, stante l'estinzione dell'intero processo ex art. 393 cpc, l'unico effetto vincolante riguarda il principio di diritto affermato dalla Corte di Cassazione anche nell'eventuale nuovo processo instaurato con la riproposizione della domanda;
ma nel presente giudizio il CP_1 ha proposto esclusivamente una nuova e diversa domanda risarcitoria, non già la domanda di
[...] accertamento della responsabilità professionale. Da ciò consegue l'inammissibilità delle domande formulate da parte attrice nel presente giudizio, non essendosi formato il giudicato sulla responsabilità del rag. e, non sussistendo i presupposti della CP_2 contestata responsabilità, alcun danno può essere in questa sede liquidato. La domanda di liquidazione del danno, basata sull'erroneo presupposto dell'esistenza di una sentenza di condanna generica che in realtà si è estinta è, quindi, inammissibile.
Infatti, in forza del disposto di cui all'articolo 112 c.p.c., al giudice è precluso pronunciarsi oltre ciò che
è stato domandato dalle parti.
Anche la domanda attorea relativa alla condanna del convenuto al pagamento delle spese di lite del giudizio per Cassazione va respinta, posto che a norma dell'art. 310 comma 4 cpc, le spese del processo estinto stanno a carico delle parti che le hanno anticipate.
Considerato la peculiarità della vicenda e delle questioni trattate, le spese del presente giudizio vengono compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Monza, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1. dichiara inammissibile la domanda attorea relativa alla liquidazione del danno;
2. rigetta ogni ulteriore domanda;
3. spese compensate.
Così deciso in Monza, in data 20/06/2025
Il Giudice
dott.ssa CH BI
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