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Sentenza 6 settembre 2025
Sentenza 6 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 06/09/2025, n. 1480 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1480 |
| Data del deposito : | 6 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Sezione II Civile
Riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati
- dott. Giampiero Fiore Presidente
- dott. Anna Maria Rossi Consigliere
- dott. Nicola Bellotti Giudice Ausiliario Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. R.G. 1864/2023 trattenuta in decisione all'udienza collegiale del 04.07.2025
promossa da:
con l'avvocato BIANCHI ANDREA con domicilio eletto in Parte_1
PIAZZALE PRIMO MAGGIO N. 9 PESARO
- appellante –
contro e con l'avvocato TORNANI Controparte_1 CP_2
SIMONE e con domicilio eletto in VIA BUFALINI N. 58 47900 RIMINI
- appellata –
contro con l'avv. ENRICO MONTI, ed elettivamente Controparte_3 domiciliata presso lo studio del suo difensore sito in RIMINI, VIA SIGISMONDO N. 75
-appellata-
in punto di: appello avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Rimini n. 715/2023 pubbl. il 19/07/2023
1 CONCLUSIONI
Conclusioni delle parti come in atti.
LA CORTE udita la relazione della causa riferita dal relatore G.A. dott. Nicola Bellotti;
udita la lettura delle conclusioni prese dai procuratori delle parti;
letti ed esaminati gli atti e i documenti del processo, ha così deciso:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 715/2023 il Tribunale di Rimini, definitivamente decidendo nella causa R.G. 3332/2018 promossa da nei confronti di e Parte_1 Controparte_3 [...]
onde ottenere il risarcimento dei danni subiti a seguito del sinistro avvenuto in Via Controparte_1
Torcona, in Loc. Montalbano nel Comune di San Giovanni in Marignano (RN) in data 09/07/2016, allorché
a bordo del suo motoveicolo Vespa Piaggio Tg. DC 25815, giunto all'altezza del civico 1246, perdeva il controllo del proprio mezzo, sia a causa della traiettoria tenuta dalla vettura Fiat Panda Tg. CF 347 CF che procedeva in senso contrario, sia a causa del fondo stradale artificialmente bagnato.
Deduceva la responsabilità concorrente della ditta e della conducente Controparte_3
l'auto, che procedendo in senso contrario, invadeva la sua corsia di marcia dovendosi allargare a causa dei lavori edili in corso al civico 1246, provocando la caduta dell'attore nonostante la manovra di emergenza messa in atto.
Deduceva la responsabilità della , esecutrice di lavori all'edificio di cui al civico 1246 della CP_4 detta via, i cui dipendenti stavano svolgendo il lavaggio del muretto di cinta dell'abitazione, con conseguente bagnatura della sede stradale che risultava inaspettatamente scivoloso e provocava la caduta dell'attore.
Si costituivano i convenuti contestando la domanda e chiedendone il rigetto.
Disattesa l'istanza di ammissione di ctu cinematica, venivano acquisite prove orali e svolta ctu medico legale.
La sentenza del Tribunale di Rimini che ha deciso nei termini di cui sopra, è stata impugnata da , che ha chiesto la riforma della pronuncia e Parte_1
l'accoglimento della domanda proposta in primo grado, sulla base dei seguenti motivi:
1 – Erronea motivazione in punto di mancata p di responsabilità della conducente l'auto di parte convenuta;
2 – Erronea motivazione in tema di esclusione di responsabilità della ditta
[...]
Controparte_3
Si costituiva preliminarmente eccependo l'inammissibilità dell'appello Controparte_3 ex art. 342 c.p.c., nel merito chiedendone il rigetto.
Si costituiva Controparte_1
Si costituivano gli appellati chiedendo il rigetto del gravame e la conferma della sentenza impugnata.
2 La causa è stata decisa sulle conclusioni precisate dalle parti all'udienza del 03.06.2025 con assegnazione di termini per comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente disattesa l'eccezione di inammissibilità del gravame ex art 342 c.p.c..
La formulazione dell'atto di impugnazione, consente, infatti, di individuare le parti della sentenza impugnate e i motivi o profili autonomi di doglianza, sufficientemente identificabili nell'errata valutazione delle risultanze istruttorie in tema di raggiungimento della prova del fatto costitutivo della domanda relativi all'applicazione delle norme di diritto, addebitati al primo giudice (cfr. Cass. Sez. 3, n. 20124/2015).
Con il primo motivo l'appellante lamenta l'avvenuta esclusione di responsabilità della conducente l'auto di controparte.
Deduce che il conducente la vettura, a causa del restringimento della carreggiata dovuta ai lavori in corso, avrebbe invaso la corsia di marcia opposta, interferendo nella traiettoria dell'attore e quindi contribuendo, quantomeno in via concorsuale, alla verificazione del sinistro.
Lo scrutinio di fondatezza della doglianza dovrà tener conto che nel caso di specie non si è verificato urto tra i veicoli coinvolti, restando dunque la fattispecie esclusa dal perimetro di applicazione dell'art 2024 c.c..
Detto questo, l'onere probatorio della dimostrazione del fatto costitutivo della pretesa fatta valere, incombe interamente sul danneggiato.
Con riguardo al rapporto dell'autorità intervenuta, va osservato che le attestazioni ivi contenute, per quanto attiene alla dinamica del sinistro, sono di natura prettamente ipotetica, essendo gli agenti intervenuti circa 30 minuti dopo l'evento, allorché “i veicoli erano già stati spostati rispetto alla loro posizione finale”.
Neanche le dichiarazioni testimoniali raccolte risultano utili a tal fine, non avendo i testi escussi assistito direttamente all'evento, nemmeno potendo attingere alle dichiarazioni rese dall'attore in sede di interrogatorio, attesa l'inidoneità delle stesse alla ricostruzione dell'evento.
Data dunque la mancanza di collisione veicoli, dall'esame del compendio istruttorio non risulta provatolo svolgimento dell'evento, con ciò rimanendo inevaso l'onere della prova del fatto costitutivo della pretesa, di cui l'attore era gravato.
Ciò valga anche ai fini dell'invocata responsabilità aquiliana ex art 2043 c.c.
Il motivo non è meritevole di accoglimento e va respinto.
Con il secondo motivo l'appellante si duole della esclusione di responsabilità della ditta
Controparte_3
Deduce che le operazioni di bagnatura svolte all'edificio di cui al civico 1246 avrebbero fatto sì che l'acqua defluisse sulla sede stradale, rendendo l'asfalto viscido e sdrucciolevole, provocando la caduta dell'attore, configurando quindi la responsabilità, quantomeno concorsuale, della ditta.
3 Giova ricordare che in tema di responsabilità aquiliana, invocata dall'attore, notoriamente incombe al danneggiato la prova dell'esistenza del danno, del nesso di causalità, nonché della colpa dell'agente (tra le tante: Cass. n. n. 26516 del 17/12/2009).
Ebbene nella fattispecie, non sono stati acquisiti al giudizio alcuno degli elementi costitutivi della fattispecie di cui all'art. 2043 c.c., non risultando provato né lo stato dell'asfalto al momento dell'incidente, né avendo comunque dedotto l'attore alcunché in punto di nesso causale tra il danno e la condotta dei convenuti.
Per completezza, neanche è ravvisabile alcune profilo di responsabilità ex art 2051 c.c., mancando la qualifica di custode della strada in capo alla ditta . CP_3
Il motivo non è meritevole di accoglimento e va respinto accolto, con assorbimento di ogni ulteriore profilo di censura della decisione impugnata.
L'impugnazione va respinta, le spese seguono la soccombenza, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza Parte_1
del Tribunale di Rimini n. 715/2023, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- Rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata;
- Condanna l'appellante alla refusione a favore di e Controparte_1
in solido delle spese del presente grado di giudizio, liquidate in € CP_2
3.473,00, oltre accessori, Iva e cpa come per legge;
- Condanna l'appellante alla refusione a favore di delle Controparte_3 spese del presente grado di giudizio, liquidate in € 3.473,00, oltre accessori, Iva e cpa come per legge.
Sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1quater DPR n. 115/2002, come introdotto dalla L. n. 228/2012, per il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione nel caso di integrale rigetto dell'impugnazione per la parte che l'ha proposta.
Così deciso dalla seconda sezione della Corte di Appello di Bologna nella Camera di
Consiglio del 15 luglio 2025
Il Giudice Ausiliario Relatore Il Presidente
dott. Nicola Bellotti dott. Giampiero Fiore
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