CA
Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 27/10/2025, n. 823 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 823 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 628/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Lavoro composta da: Dott.ssa Susanna Mantovani Presidente Dott.ssa Serena Sommariva Consigliere rel. Avv. Francesca Beoni Giudice Ausiliario all'udienza del 21.10.2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa d'appello iscritta al n. 628/2025 R.G. promossa da:
(P. IVA , con il Parte_1 P.IVA_1 patrocinio degli avv.ti Brenda Cammarano e Giovanni Nosengo e domicilio eletto presso il loro studio di Milano, Corso di Porta Vittoria, 29,
-appellante- contro (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Giulia Controparte_1 C.F._1
MA SO e domicilio eletto presso il suo studio di Milano, via Marco Greppi, 10,
-appellata- Oggetto: licenziamento individuale per giusta causa. CONCLUSIONI Per l'appellante: “Nel merito, in via principale: ACCOGLIERE l'appello proposto e RIFORMARE sentenza n. 5095/2024 emessa dal Tribunale di Milano, Sezione lavoro, in persona del Giudice Dott.ssa MA AZ LO all'esito del procedimento RG n. 3051/2024, depositata in data 13.01.2025 per tutti i motivi sopra esposti, e per l'effetto, RIGETTARE ricorso ex art. 414 c.p.c. proposto dal Sig. in quanto del Controparte_1 tutto infondato in fatto e in diritto e, conseguentemente, ACCERTARE e DICHIARARE la legittimità del licenziamento per giusta causa irrogato dal datore di lavoro in data 18.10.2023 e, per l'effetto, CONDANNARE il Sig. alla Controparte_1 restituzione di tutti gli importi corrisposti da in Controparte_2 esecuzione della sentenza n. 5095/2024 provvisoriamente esecutiva, comprensivi di interessi, frutti e rivalutazione a decorrere dal giorno del relativo pagamento (doc. 1).
-Nel merito, in via subordinata Corte d'Appello adita non dovesse ritenere integrati gli estremi per il licenziamento per giusta causa, si chiede che l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, ACCERTATA e DICHIARATA in ogni caso la legittimità del recesso operato dal datore di lavoro in data 18.10.2023 per tutti i motivi sopra esposti, RIFORMANDO emessa dal Tribunale di Milano, Sezione lavoro, in persona del Giudice Dott.ssa MA pagina 1 di 14 AZ LO all'esito del procedimento RG n. 3051/2024, depositata in data 13.01.2025, in accoglimento dell'appello proposto per tutti i motivi esposti,
conformemente al proprio potere d'ufficio, il recesso operato in Parte_2 licenziamento per giustificato motivo soggettivo ai sensi dell'art. 3 ex L. n. 604/1966 con conseguente CONDANNA del Sig. alla restituzione di tutti gli Controparte_1 importi percepiti in esecuzione della sentenza di I grado n. 5095/2024 comprensivi di interessi, frutti e rivalutazione a decorrere dal giorno del relativo pagamento (doc. 1), ad eccezione di quanto già riconosciuto a titolo di indennità sostitutiva del preavviso.
- In ogni caso: con vittoria di spese, competenze e compensi professionali (comprensivi di tutti gli oneri ed accessori di legge) relativi al doppio grado di giudizio.”. Per l'appellato:
“NEL MERITO: A) ACCERTARE e DICHIARARE l'illegittimità e/o inefficacia dell'impugnato licenziamento perché quanto oggetto di contestazione sarebbe al più sanzionabile, secondo il CCNL applicabile, con un provvedimento di tipo conservativo e comunque perché sanzione sproporzionata rispetto a quanto commesso;
B) ACCERTARE e DICHIARARE, anche occorrendo per effetto di quanto su A) e di nuovo per tutti i motivi dedotti nel ricorso introduttivo di primo grado e ribaditi nella presente memoria, l'illegittimità della delibera di espulsione da socio, comunicata al sig. il 11 gennaio 2024; CP_1
C) per effetto di quanto sub A) e sub B), ACCERTARE e DICHIARARE il diritto del sig. alle tutele di cui all'art. 18, comma 4, Statuto Lavoratori e CONDANNARE la
CP_1 cooperativa a reintegrare il sig. nel posto di lavoro, col medesimo
CP_1 inquadramento e le medesime mansioni o con mansioni equivalenti ed al pagamento a favore del sig. medesimo di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima
CP_1 retribuzione globale di fatto (€1.204,84 per 13 mensilità) dal giorno del licenziamento e fino all'effettiva reintegrazione ed al versamento dei relativi contributi previdenziali, oltre rivalutazione ed interessi;
D) in subordine rispetto a quanto sub C) ed ancora per effetto di quanto sub A) e sub B), CONDANNARE la cooperativa a corrispondere al sig. un'indennità pari a n. 24
CP_1
(o, in subordine, al numero di mensilità, comunque non inferiore a 12, che sarà ritenuto di giustizia) mensilità di retribuzione globale di fatto, al tallone mensile di € 1.204,84 per 13 mensilità, oltre rivalutazione ed interessi;
E) in via di ulteriore subordine rispetto a quanto sub D) ed ancora per effetto di quanto sub A) e sub B), ORDINARE alla cooperativa il ripristino del rapporto associativo e del rapporto di lavoro con il sig. alle stesse condizioni contrattuali già in essere e CP_3
CONDANNARE la cooperativa medesima al pagamento di tutte le retribuzioni maturate e maturande dalla data del licenziamento (o da altra data che sarà ritenuta di giustizia) e fino all'effettivo ripristino del rapporto lavorativo, al tallone mensile di € 1.204,84 per 13 mensilità, con interessi e rivalutazione;
F) in subordine rispetto a quanto sub E), [per effetto di quanto sub A)], CONDANNARE la cooperativa a riassumere il sig. ovvero, in alternativa a corrispondergli, a CP_1
pagina 2 di 14 titolo di risarcimento del danno, la somma di € 13.043,33 (dieci mensilità di retribuzione globale di fatto), ovvero altra somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, con interessi e rivalutazione;
G) salvo il caso di reintegrazione del sig. come richiesto sub C) ed ancora per CP_1 effetto di quanto sub A), CONDANNARE controparte a pagare al lavoratore l'indennità sostitutiva di preavviso, pari ad € 2.610,48, sempre con interessi e rivalutazione.”. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con la sentenza n. 5095 del 2024 il Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, in parziale accoglimento del ricorso proposto da nei confronti Controparte_1 [...] per l'impugnazione del licenziamento disciplinare allo stesso Controparte_2 intimato dalla convenuta, ha così disposto: “dichiara risolto il rapporto di lavoro con effetto dalla data del 18.10.2023; condanna al pagamento di un'indennità Controparte_2 risarcitoria onnicomprensiva pari a dodici mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, oltre all'indennità sostitutiva di preavviso, pari ad € 2.610,48, oltre interessi e rivalutazione;
rigetta nel resto il ricorso;
condanna parte resistente alla rifusione delle spese di lite, liquidate in euro 3.500,00 oltre accessori come per legge.” Il licenziamento oggetto d'impugnazione è stato originato dalla seguente contestazione disciplinare, comunicata al lavoratore ricorrente in data 10/10/2023:
“a norma di Legge (art. 7 St. Lav.) e del vigente C.C.N.L. per le lavoratrici e i lavoratori delle cooperative del settore sociosanitario, assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo (art. 40 e ss.), siamo a contestarLe i seguenti fatti. In data 05.10.2023 alle ore 11:00 circa, durante il Suo turno di lavoro delle ore 9.00 alle 17.00 presso la CSS Oikos sita in via Antegnati, 7 — Milano (MI), Ella veniva avvicinato dall'utente Sig.ra P.G. la quale, in un momento di particolare agitazione dovuto alle sue condizioni di salute, cercava di colpirla con sberle e sputi. Ella, pertanto, prima le intimava verbalmente di smetterla dopodiché reagiva fisicamente, schiaffeggiando l'utente in viso alla presenza degli altri ospiti della struttura, dei colleghi in servizio e della Coordinatrice, Sig.ra Il tutto benché conoscesse perfettamente Testimone_1 la disabilità dell'ospite e la sua condizione di particolare fragilità. I fatti sopra esposti rappresentano una condotta di estrema gravità e costituiscono non solo una chiara inosservanza degli obblighi derivanti dall'esecuzione del rapporto di lavoro, ma anche un'evidente violazione dei principi ispiratori di Progetto Persona, nonché della necessità di tutela dei soggetti disabili e della loro dignità personale. Pertanto, ai sensi del Titolo V C.C.N.L. citato (artt. 40 e ss.), La informiamo che Ella ha 5= (cinque) giorni di tempo, a decorrere dal ricevimento della presente, per presentare le proprie giustificazioni, anche verbalmente, in merito ai fatti che Le vengono contestati, con l'eventuale assistenza di un rappresentante de11'Associazione sindacale cui Lei aderisce. La Scrivente si riserva ogni più opportuno provvedimento disciplinare ai sensi di legge e/o di CCNL a Lei applicabile.”. pagina 3 di 14 il quale collaborava con Progetto Persona come educatore sin dall'anno 2000, CP_1 dapprima occasionalmente, poi con un rapporto di lavoro autonomo di tipo coordinato e continuativo e, dal 12 gennaio 2004, come socio lavoratore dipendente, inquadrato da ultimo nel livello D3 con mansioni di educatore coordinatore del servizio relativo alla CSS della convenuta denominata, all'epoca, “ 2” e che, dopo essere stato Per_1 licenziato per giusta causa, con lettera dell'11.1.2024 è stato anche escluso dalla compagine sociale della Cooperativa, ha dedotto l'illegittimità del licenziamento (e del conseguente provvedimento di esclusione dalla società) per assenza d'intenzionalità della condotta contesta, sostenendo di aver reagito d'impulso e che il gesto posto in essere, limitato ad un singolo schiaffo, non integrerebbe una giusta causa ex art. 2119 c.c., essendo passibile di sanzione conservativa e risultando, in ogni caso, la sanzione espulsiva sproporzionata, con conseguente applicabilità in principalità della tutela reale attenuata di cui al quarto comma dell'art. 18 Stat. Lav. o, in subordine, di quella indennitaria forte di cui al quinto comma del medesimo articolo e diritto all'indennità sostitutiva del preavviso. La cooperativa, ritualmente costituitasi, ha chiesto il rigetto del ricorso avversario. Preliminarmente, il primo giudice ha disatteso l'eccezione sollevata da parte resistente d'incompetenza del giudice adito in ragione della sussistenza della clausola arbitrale relativamente al rapporto associativo. Al riguardo il Tribunale ha rilevato come, nel caso di specie, l'esclusione del socio- lavoratore dalla cooperativa fosse strettamente correlata a ragioni inerenti al rapporto di lavoro e, segnatamente, al licenziamento per giusta causa, con conseguente attrazione dell'impugnativa di entrambi gli atti alla competenza del giudice del lavoro;
che, oltretutto, lo statuto della cooperativa convenuta si limitava a prevedere in capo al socio la possibilità del lodo arbitrale e non l'obbligo; che, da ultimo, alla fattispecie era applicabile l'art. 441 ter c.p.c., secondo il quale “le controversie aventi ad oggetto l'impugnazione dei licenziamenti dei soci delle cooperative sono assoggettate alle norme di cui agli articoli 409 e seguenti e, in tali casi, il giudice decide anche sulle questioni relative al rapporto associativo eventualmente proposte. Il giudice del lavoro decide sul rapporto di lavoro e sul rapporto associativo, altresì, nei casi in cui la cessazione del rapporto di lavoro deriva dalla cessazione del rapporto associativo.”. Nel merito, il primo giudice, alla luce delle deposizioni testimoniali raccolte, ha ritenuto il ricorso in parte fondato. Richiamata la giurisprudenza di legittimità in materia, ha escluso che la condotta contestata, valutata nel suo complesso, potesse essere fatta rientrare in un'ipotesi di licenziamento per giusta causa. Ritenute pacifiche le condotte addebitate al ricorrente, il Tribunale, all'esito dell'espletata istruttoria testimoniale, ha rilevato come “non si ritiene sussistente in concreto nel caso di specie quel “forte grado di negligenza” tale da condurre ad una rottura immediata del vincolo fiduciario (Cass. 15 giugno 2009, n. 1386. In termini, Cass. 8 novembre 2019, n. 28927; Cass. 4 agosto 2015, n. 16336; Cass. 17 ottobre 2011, n. 21437), proprio in ragione della carenza di intenzionalità nella condotta del lavoratore, e della dinamica dei fatti.
pagina 4 di 14 15. È indubbio che il ricorrente, per la particolare delicatezza delle sue mansioni, prima di agire avrebbe potuto avere piena cognizione delle condizioni psicofisiche in cui versava la signora P. G.
16. Deve tuttavia essere evidenziato che il comportamento della signora P.G., come emerso dalle dichiarazioni delle testimoni comuni fra le parti, è risultato essere improvviso e inatteso.
17. Pertanto, in una sequenza di eventi rapida ed imprevista, è ragionevole ritenere che parte attrice abbia - nell'urgenza del momento - adottato una condotta lontana dai propri doveri professionali e certamente non ragionata.” Nell'ottica della gravata sentenza, la circostanza che la paziente, signora P. G., si fosse per prima avvicinata al ricorrente e alle testimoni in maniera aggressiva, sputando e cercando di colpirli con sberle, non sarebbe tale da escludere la rilevanza disciplinare della condotta contestata, ma darebbe la misura del contesto in cui si sarebbe CP_1 trovato e che lo avrebbe indotto ad agire di impulso: “L'urgenza del contenimento, l'aggressività inattesa della paziente e l'assenza di precedenti disciplinari in capo a conducono a concludere per la carente intenzionalità della condotta addebitata CP_1 al lavoratore” (vd. sentenza di primo grado). Pertanto, il primo giudice, accertata la sussistenza del fatto e la sua rilevanza disciplinare ed esclusa, invece, la proporzionalità in concreto della sanzione espulsiva adottata dalla
, ha dichiarato risolto il rapporto di lavoro di con effetto dalla data CP_4 CP_1 del licenziamento e ha condannato la convenuta al pagamento di un'indennità risarcitoria onnicomprensiva pari a dodici mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, oltre alla rifusione delle spese processuali. Con ricorso depositato in data 13/6/2025 ha Controparte_2 proposto appello avverso la suddetta sentenza sulla base dei motivi di seguito sintetizzati. 1) In via principale: l'errata ricostruzione in fatto e l'errata valutazione delle risultanze istruttorie operate dal Giudice di primo grado. La violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. Con un primo motivo di appello, l'odierna appellante censura la sentenza di primo grado nella parte in cui il giudicante ha affermato che l'assenza di intenzionalità della condotta del lavoratore e la dinamica dei fatti escluderebbero la sussistenza di una giusta causa di licenziamento. Sostiene che, contrariamente a quanto affermato dal primo giudice, il comportamento dell'ospite della struttura non era affatto inaspettato o inatteso, bensì tipico e prevedibile.
infatti, era perfettamente informato delle condizioni psichiatriche della sig.ra CP_1
connotate dalla presenza di crisi etero-aggressive, tanto da essere stato coinvolto, Pt_3 pochi giorni prima della condotta contestata, in una riunione interna nel corso della quale si era dato atto dell'aggravamento del quadro clinico dell'utente e della necessità di richiedere un nuovo consulto medico. Il primo giudice avrebbe, altresì, erroneamente valutato le risultanze istruttorie, atteso che entrambi i testimoni escussi avevano concordato sul fatto che l'aggressività mostrata pagina 5 di 14 dall'utente fosse non solo ben nota a tutto il personale, ma anche frequente, poiché essendo una manifestazione tipica della sua patologia. Oltretutto, il primo giudice avrebbe omesso di considerare che le procedure che i dipendenti devono adottare per fronteggiare tali crisi non comprendono in alcun modo l'uso della violenza e che solo come extrema ratio sono previste misure di contenimento, come il bloccaggio fisico, non rientrando certo tra di esse le percosse. Nell'ottica del gravame, il primo giudice avrebbe erroneamente sovrapposto l'elemento della rapidità dell'azione con la totale assenza di intenzionalità: “per la stessa natura commissiva e violenta della condotta contestata è ontologicamente impossibile sostenere che uno schiaffo in viso possa essere involontario”. L'odierna appellante, mutuando alcuni concetti dalla giurisprudenza penale, sostiene che al più, l'impulsività dell'azione del Sig. può ascriversi al dolo d'impeto, ma non CP_1 esclude, in ogni caso, l'intenzionalità della condotta. 2) Sulla violazione e falsa applicazione dell'art. 2119 c.c., dell'art. 42 lett. E) del CCNL Cooperative Sociali e dell'art. 2104 c.c. e art. 2106 c.c. Con un secondo motivo di gravame, la censura la sentenza di primo grado CP_4 per violazione e falsa applicazione degli artt. 2104, 2106 e 2119 c.c., nonché dell'art. 42, lett. E) del CCNL Cooperative Sociali applicato al rapporto di lavoro. Quanto alla dedotta violazione e falsa applicazione degli artt. 2104, 2106 e 2119 c.c., si duole del fatto che il primo giudice abbia “svolto un'indagine lacunosa, non operando alcuna valutazione riguardo alle circostanze che sono state addotte dalla CP_4 per comprovare il venir meno del legame fiduciario. Più precisamente, il Giudice non ha considerato la natura e la qualità del rapporto lavorativo, la posizione delle parti, il ruolo rivestito dal dipendente nell'organizzazione e nell'ambiente di lavoro e il grado di affidabilità richiesto dalle mansioni attribuitegli”, come richiesto da consolidata giurisprudenza di legittimità. Evidenzia che la stessa accoglie anche pazienti con gravi disabilità, svolgendo a tutti gli effetti un servizio pubblico essenziale e che gli educatori professionali che prestano la lora attività lavorativa all'interno delle strutture accreditate sono a tutti gli effetti degli incaricati di pubblico servizio (l'odierno appellato, oltretutto, è anche “iscritto al relativo Albo dell'ordine dei tecnici sanitari di radiologia me-dica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione (TSRM-PSTRP) istituito con D.M. del 13.03.2018. Precisamente, il sig. è iscritto al numero 418 presso CP_1
l'Ordine di Milano, Como, Lecco, Lodi Monza-Brianza Sondrio e deve rispettarne i principi e la relativa deontologia”). In sostanza, nell'ottica del gravame, era un lavoratore esperto ed ampiamente CP_1 formato per gestire crisi comportamentali da parte degli utenti e “la dinamica dei fatti emersa nel corso del giudizio di primo grado ha pienamente dimostrato che il Sig. non ha avuto capacità di autocontrollo e non ha saputo gestire una crisi CP_1 comportamentale che avrebbe dovuto saper contenere in virtù del grado di diligenza minimo richiesto alla sua figura professionale”.
pagina 6 di 14 Il non punire severamente il comportamento dell'odierno appellato sarebbe, inoltre, stato diseducativo nei confronti degli altri operatori a lui sotto ordinati. L'appellante rileva, infine, l'incongruenza della sentenza, nella parte in cui “il Giudice riconosce che il fatto commesso dal lavoratore è grave, disciplinarmente rilevante, umanamente deprecabile, contrario alla diligenza richiesta dalla professionalità del dipendente. Incomprensibilmente, però, tutto ciò è ritenuto ininfluente per la sussunzione della condotta contestata all'interno della nozione di giusta causa ex art. 2119 c.c. o, quantomeno, alla diversa ipotesi del licenziamento per giustificato motivo soggettivo ex artt. 1 e 3 L. n. 604/1966”. Parte appellante si duole altresì del fatto che il primo giudice abbia valutato l'assenza di procedimenti disciplinari in capo al quale parametro di valutazione soggettiva CP_1 della condotta contestata al lavoratore e, nello specifico, quale elemento per escluderne l'intenzionalità senza considerare le allegazioni e i documenti prodotti dalla cooperativa, attestanti che l'appellato negli anni 2016 e 2018 era stato sottoposto a procedimenti disciplinari, tutti conclusisi con sanzioni (e, segnatamente, il primo, ossia quello del 2016, con una multa di due ore e il secondo, quello del 2018, con una multa di tre ore). In ogni caso, ad avviso di parte appellante, l'assenza di procedimenti disciplinari non potrebbe essere indice della mancanza d'intenzionalità del fatto. La cooperativa sostiene, altresì, che la sentenza di primo grado debba essere censurata anche per la violazione e falsa applicazione dell'art. 2119 c.c. con riferimento al parametro del minimum etico. Si duole del fatto che il primo giudice, pur riconoscendo che il comportamento addebitato al lavoratore è umanamente deprecabile e, dunque, contrario ai valori etici generalmente accettati dalla coscienza sociale, non ne fa seguire alcuna conseguenza. Sostiene, infine, di aver correttamente sussunto la condotta tenuta da nella CP_1 previsione di cui all'art. 42, lett. E) del CCNL, che consente il licenziamento senza preavviso nelle ipotesi di comportamenti gravemente contrari ai principi ispiratori della cooperativa sociale e alla dignità della persona disabile, tale essendo, in assunto, la condotta tenuta dal lavoratore, in quanto avente rilievo penale, in quanto ascrivibile alla fattispecie delle percosse di cui all'art. 581 c.p. aggravata dalla sussistenza delle circostanze ex art. 61, co. 1, nn. 9, 11 e 11sexies c.p. e dell'ulteriore aggravante prevista dall'art. 36, co. 1 L. n. 104/1992. 3) Sulla violazione e falsa applicazione dell'art. 2119 c.c. e degli artt. 1 e 3 ex L. n. 604/1966. Con un terzo motivo di gravame, la cooperativa lamenta che il primo giudice, dopo aver riconosciuto in più passaggi che la condotta addebitata al è disciplinarmente CP_1 rilevante, umanamente deprecabile e lontana ai doveri professionali, si è limitato a escludere nel caso concreto quel forte grado di negligenza che determina l'immediata lesione del rapporto fiduciario (ossia la giusta causa), senza motivare per quale ragione quello stesso inadempimento non legittimasse il recesso per giustificato motivo soggettivo.
pagina 7 di 14 4) Sulla violazione e falsa applicazione dell'art. 92, co. 2 c.p.c.: la condanna alla rifusione delle spese di lite. Con un quarto motivo di gravame, l'appellante si duole di essere stata condannata alla rifusione totale delle spese di lite, nonostante la soccombenza reciproca.
5) Sulla violazione e falsa applicazione dell'art. 18 L. n. 300/1970 e dell'art. 3 ex D. lgs. n. 23/2015. Da ultimo, l'odierna appellante censura la sentenza appellata per aver fatto erroneamente riferimento all'art. 3 del d. lgs. n. 23/2015, disposizione che non può trovare applicazione nel caso di specie, atteso che era stato assunto nel 2004. Evidenzia, CP_1 nel contempo, la contraddittorietà della sentenza, che nella motivazione determina l'indennità risarcitoria nella misura di sei mensilità in applicazione dell'art. 3 D. lgs. 23/2015, mentre nella statuizione di condanna del dispositivo la quantifica in misura pari a dodici mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, oltre all'indennità sostitutiva del preavviso, interessi e rivalutazione. Deposita, altresì, documentazione sopravvenuta, costituita da articoli di giornale online circa l'apertura di un procedimento penale a carico di alcuni dipendenti della Cooperativa per condotte di violenza fisica e maltrattamenti nei confronti degli utenti disabili dei servizi. Documenta di aver dato esecuzione alle statuizioni di condanna della sentenza di primo grado e chiede, in caso di accoglimento dell'appello, di condannare l'appellato alla restituzione del percepito. Con memoria difensiva depositata in data 2/10/2025 si è costituito chiedendo il CP_1 rigetto dell'appello avversario e proponendo, a sua volta, appello incidentale. Quanto all'appello avversario insiste sulla correttezza della ricostruzione operata dal primo giudice, evidenziando che, diversamente da quanto riportato nella lettera di contestazione, lo stesso ha reagito con un solo schiaffo, allorquando, come ancora dichiarato dalla teste comune dott.ssa la sig.ra PG, “voltandosi”, gli “ha Tes_2 sputato in faccia”. Pertanto, dovrebbe escludersi “la possibilità di ritenere che quanto compiuto dal sig. rappresenti “un atto volontario e non riconducibile ad una CP_1 condotta colposa” e così una condotta “idonea a costituire un illecito penale” e che, in quanto tale, esso sia “in contrasto con le norme del comune vivere civile e della generale coscienza sociale.”. Sostiene, altresì, che ai fini della valutazione dell'illegittimità del licenziamento comminato al lavoratore debba essere altresì considerata “l'assenza di danno per l'attività produttiva e la lunga durata del rapporto”, nonché il pieno e sincero rammarico dallo stesso espresso per quanto compiuto nelle giustificazioni rese per iscritto. Eccepisce che i procedimenti penali indicati da controparte, inoltre, concernerebbero condotte non accostabili a quella dallo stesso tenuta. In via di appello incidentale, il sostiene che la carenza dell'elemento intenzionale CP_1 accertata dal Giudice di primo grado, il sincero rammarico dallo stesso manifestato con le proprie giustificazioni scritte e l'assenza di conseguenze pregiudizievoli per pagina 8 di 14 chicchessia dell'atto da lui compiuto, non possano che rendere l'illecito disciplinare di cui è causa sussumibile, al più, nella categoria delle mancanze che comprende l'“assunzione di un contegno scorretto e offensivo verso gli utenti” nonché gli “atti o molestie, anche di carattere sessuale, che siano lesivi della dignità delle persone” e che, ai sensi dell'art. 42, lett. D) del CCNL, comporta l'applicazione della sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un periodo non superiore a 4 giorni. Chiede, quindi, che la sentenza di primo grado sia parzialmente riformata con applicazione della tutela reintegratoria di cui all'art. 18. S.L., comma IV, in luogo di quella meramente indennitaria di cui al comma V della medesima norma e, in via subordinata, che l'indennità risarcitoria venda rideterminata nella misura massima di 24 mensilità o in quella diversa, comunque superiore alle 12 mensilità liquidate, tenendo in considerazione, in particolare, l'anzianità di servizio maturata presso e Controparte_2 il numero dei dipendenti in forze a quest'ultima. All'udienza del 21.10.2025 la difesa di parte appellata ha dato atto della mancata notifica dell'appello incidentale. La causa, quindi, è stata discussa e decisa come da dispositivo riportato in calce. MOTIVI DELLA DECISIONE Deve, preliminarmente, dichiararsi ex art. 436, comma 3, c.p.c. l'inammissibilità dell'appello incidentale, in quanto non notificato. Quanto all'appello principale, ritiene la Corte che i primi due motivi d'appello, da esaminarsi congiuntamente per la loro stretta connessione logica, siano fondati e conducano all'integrale riforma della sentenza di primo grado. L'odierno appellato è stato licenziato sulla base della seguente contestazione disciplinare:
“a norma di Legge (art. 7 St. Lav.) e del vigente C.C.N.L. per le lavoratrici e i lavoratori delle cooperative del settore sociosanitario, assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo (art. 40 e ss.), siamo a contestarLe i seguenti fatti. In data 05.10.2023 alle ore 11:00 circa, durante il Suo turno di lavoro delle ore 9.00 alle 17.00 presso la CSS Oikos sita in via Antegnati, 7 — Milano (MI), Ella veniva avvicinato dall'utente Sig.ra P.G. la quale, in un momento di particolare agitazione dovuto alle sue condizioni di salute, cercava di colpirla con sberle e sputi. Ella, pertanto, prima le intimava verbalmente di smetterla dopodiché reagiva fisicamente, schiaffeggiando l'utente in viso alla presenza degli altri ospiti della struttura, dei colleghi in servizio e della Coordinatrice, Sig.ra Il tutto benché conoscesse perfettamente la Testimone_1 disabilità dell'ospite e la sua condizione di particolare fragilità. I fatti sopra esposti rappresentano una condotta di estrema gravità e costituiscono non solo una chiara inosservanza degli obblighi derivanti dall'esecuzione del rapporto di lavoro, ma anche un'evidente violazione dei principi ispiratori di Progetto Persona, nonché della necessità di tutela dei soggetti disabili e della loro dignità personale. Pertanto, ai sensi del Titolo V C.C.N.L. citato (artt. 40 e ss.), La informiamo che Ella ha 5= (cinque) giorni di tempo, a decorrere dal ricevimento della presente, per presentare le proprie giustificazioni, anche verbalmente, in merito ai fatti che Le vengono pagina 9 di 14 contestati, con l'eventuale assistenza di un rappresentante de11'Associazione sindacale cui Lei aderisce. La Scrivente si riserva ogni più opportuno provvedimento disciplinare ai sensi di legge e/o di CCNL a Lei applicabile.”. Come osservato dal primo giudice, il comportamento contestato al consistito CP_1 nell'aver dato uno schiaffo ad un'utente della struttura affetta da disturbi psichiatrici per calmarla e contenerne l'aggressività, è in sé pacifico e ha trovato pieno riscontro nelle deposizioni delle due testimoni oculari (Coordinatrice delle CSS e Testimone_1 area manager) e (infermiera), le quali, entrambe presenti, hanno Testimone_3 dettagliatamente descritto l'accaduto e il contesto nel quale il gesto è stato compiuto. In particolare, la ha così ricostruito la vicenda: “Mi trovavo nel salone della CSS Tes_1
Oikos insieme a e e ci stavamo confrontando sul caso della sig.ra CP_1 Tes_2
, la quale da qualche giorno manifestava agitazione psicomotoria. Persona_2
Improvvisamente , che era seduta su una poltrona vicino a noi, si è avvicinata Per_2 sputando e ha cercato di colpirci con delle sberle. Il ricorrente era la persona più vicina a lei e quindi è stato il primo ad essere raggiunto. Il ricorrente ha reagito all'inizio verbalmente, dicendole di smettere, e poi colpendola con una sberla sul viso. Il ricorrente l'ha quindi portata in camera e io sono subito intervenuta chiedendogli spiegazioni e facendogli notare il suo comportamento. Fra gli insulti della sig.ra il tentativo di colpirci e la reazione del ricorrente è Per_2 intercorso meno di un minuto, e comunque un tempo molto rapido. Ricordo che la sig.ra ci aveva raggiunto con sputi ma non con schiaffi. Per_2
Non ricordo che, prima della sberla, ci sia stato un tentativo di allontanare la sig.ra da parte del ricorrente. Per_2
Tutto è successo rapidamente perché, quando ci siamo accorti delle reazioni della sig.ra lei era già molto vicino a noi. Per_2
Questo tipo di manifestazione comportamentale fa parte della patologia della sig.ra
la quale manifesta agitazione psicomotoria attraverso etero-aggressività e Per_2 turpiloquio, sia verso gli utenti che verso il personale.”. La testimonianza resa in giudizio dalla Coordinatrice conferma quanto dalla stessa riportato nella relazione redatta nell'immediatezza dei fatti (lo stesso 5.10.2023) e inoltrata il giorno successivo al legale rappresentante della CP_4 [...]
dalla Responsabile Area Residenzialità e Tempo Libero, Per_3 Testimone_4
“Con la presente sono a segnalare quanto avvenuto questa mattina, alle 11 circa, presso la CSS Oikos. Premessa: da circa 7 giorni la signora utente della Css, è particolarmente Parte_4 agitata senza apparente motivo. La famiglia è già stata contattata e messa al corrente e siamo in attesa di avere un appuntamento con lo psichiatra di riferimento. Io, e eravamo in soggiorno, vicino agli armadietti dove Controparte_1 Persona_4 viene conservato il diario di bordo, e ci stavamo confrontando sull'utente. In salone erano presenti anche altri utenti ovvero: P.S., ed CP_5 CP_6 CP_7 CP_8 Per_5 erano quasi tutti impegnati a fare attività (disegni, ascoltare musica, chiacchierare tra loro), l'utente C.A. era in camera sua. Le OSS in turno erano impegnate in questo pagina 10 di 14 modo: era a fare un accompagnamento ad una visita odontoiatrica di R.C. CP_9 mentre non era presente in salone perché impegnata in un'altra stanza Parte_5 della CSS. Improvvisamente l'utente si è alzata dalla sua poltrona e si è avvicinata a Parte_4 noi cercando di colpirci con sberle e sputi, che era la persona più Controparte_1 vicina a lei fisicamente, è intervenuto verbalmente dicendole di smetterla ma Per_2 ha continuato a sputare. Dopo pochi secondi le ha dato una sberla Controparte_1 in viso e l'ha portata nella sua stanza. Ho fatto presente subito a l'inadeguatezza e la gravità del suo comportamento CP_1
e in un secondo momento gliene ho parlato nuovamente in colloquio chiedendogli spiegazioni, rimarcando la gravità del suo gesto e comunicandogli che avrei fatto una segnalazione alla mia Responsabile. ha detto di essere mortificato per CP_10
l'accaduto. Resto a disposizione per qualunque chiarimento.” (vd. doc. 8 fascicolo primo grado appellante). I fatti descritti dalla coordinatrice risultano sostanzialmente coincidenti con quelli riportati dalla teste “Quella mattina era presente la sig.ra che, Testimone_3 Per_2 per la patologia di cui soffre, ha delle frequenti crisi aggressive, sia nei confronti del personale che verso gli altri utenti della comunità. Quella mattina ho sentito che Per_2 alzava il tono della voce, mi sono allora affacciata dall'infermeria nel soggiorno e ho visto il ricorrente che cercava di calmarla affinché non aggredisse altri utenti. La sig.ra è una signora robusta e, nel suo momento di aggressività, gesticola Per_2 molto. Non riuscendo a contenerla, il ricorrente le ha dato uno schiaffo in volto. Dopodiché la sig.ra come al solito, si è messa a piangere chiedendo scusa e il Per_2 ricorrente l'ha accompagnata nella sua stanza, dove si è tranquillizzata. Preciso che questi momenti di alternanza tra aggressività e tranquillità caratterizzano la sua condizione. In quel momento c'erano in soggiorno due ospiti sul divano, la coordinatrice e io. Preciso che ho visto il ricorrente bloccare con le mani le braccia di affinché Per_2 non facesse male agli altri ospiti, la sig.ra sembrava tranquilla ma, voltandosi, Per_2 ha sputato in faccia al ricorrente e in quel momento il ricorrente l'ha colpita. Preciso che c'erano due utenti sul divano e posso dire, conoscendo già le dinamiche che riguardano questa paziente, che c'era il rischio che li avrebbe colpiti. Aggiungo che solitamente la sig.ra utilizza toni e contenuti sprezzanti anche Per_2 verso gli altri utenti. Non ricordo un atteggiamento aggressivo da parte di nei confronti miei e della Per_2 coordinatrice in quel momento.”. Ciò premesso, contrariamente a quanto valutato dal primo giudice, codesta Corte ritiene che il comportamento tenuto nell'occorso dal -consistito in un atto di violenza CP_1 fisica nei confronti di un'utente disabile psichica della struttura ed integrante un illecito di rilievo non solo civilistico (quale inadempimento di rilievo disciplinare), ma anche penale (essendo astrattamente ascrivibile al reato di percosse aggravate dall'essere state pagina 11 di 14 poste in essere dall'appellato nello svolgimento dell'attività lavorativa di educatore, con abuso dei relativi poteri e della disabilità della vittima ai sensi del combinato disposto degli artt. 581 c.p., art. 61, co. 1, c.p. e 36, co. 1, L. n. 104/1992)- sia, tanto in astratto, quanto in concreto, di gravità tale da recidere il vincolo fiduciario e da sostanziare una giusta causa di licenziamento ex artt. 2119 c.c. e 42, lett. E) del CCNL Cooperative Sociali. E', in primo luogo, sicuramente da escludere che il gesto (uno schiaffo sul volto) sia stato posto in essere dall'odierno appellato in modo non intenzionale. Pur ad ammettere che si sia trattato di una reazione subitanea e impulsiva “non ragionata”, dettata da un'improvvisa perdita di autocontrollo, ciò non toglie che la stessa si sia atteggiata come condotta cosciente e volontaria, finalizzata a sedare all'istante, con modalità del tutto improprie e per nulla necessitate, l'aggressività dell'utente, la quale – in preda ad una crisi psicomotoria- gli aveva appena sputato in faccia. Né può dirsi che “la sequenza di eventi”, pur rapida, sia stata “imprevista”, considerato che, come confermato dalle deposizioni testimoniali, l'alternanza di momenti di tranquillità a momenti di agitazione psicomotoria, connotati da etero-aggressività fisica e verbale, era un tratto tipico della patologia psichiatrica sofferta dall'utente in parola, il cui caso era ben noto in struttura, tanto che proprio in quel momento i tre operatori e si stavano confrontando sull'argomento. Tes_1 CP_1 Tes_2
Quanto all'assenza di precedenti disciplinari specifici, tale circostanza, diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale, nulla dimostra in ordine all'intenzionalità della -pur isolata- condotta violenta. Ciò premesso, ai fini di valutare la condotta in tutta la sua gravità non può che evidenziarsi che la stessa è stata attuata ai danni di un soggetto fragile da un educatore, quale era il di pluriennale esperienza, attesa la sua incontroversa presenza CP_1 lavorativa ultraventennale all'interno della realtà aziendale della e il ruolo CP_4 di coordinatore (degli altri educatori) dallo stesso rivestito presso la struttura (vd. mansionario sub doc. 7 fascicolo primo grado appellante), circostanze che concorrono indubbiamente ad accentuarne il grado di responsabilità. Né può ammettersi che l'aggressività di un utente -tanto più ove la stessa, come in questo caso, sia espressione della patologia che lo affligge- per quanto “inattesa” ed estemporanea, possa -solo per via dell'urgenza- essere contenuta dagli operatori preposti alle sue cure con risposte violente, neppure isolate, essendo le stesse, anche singolarmente considerate, gravemente lesive della dignità della persona con disabilità ospitata dalla struttura, oltre a metterne a rischio l'integrità psico-fisica e a collidere irrimediabilmente con gli scopi della cooperativa sociale, la cui “mission sociale” è quella di “operare perché le persone, che hanno bisogno di aiuto, trovino le risposte più adatte per migliorare la qualità della propria vita nel rispetto del proprio desiderio più autentico.” (vd. Codice etico sub doc. 19 fascicolo primo grado ). CP_4
L'illecito disciplinare commesso dall'appellato risulta, pertanto, sussumile all'interno della lettera E) dell'art. 42 del CCNL delle Cooperative Sociali, che prevede l'applicazione della sanzione disciplinare del licenziamento senza preavviso ex art. 2119 pagina 12 di 14 c.c., tra l'altro e per quanto qui di rilievo, nei casi di “azioni in grave contrasto con i principi della cooperativa” e di “gravi comportamenti lesivi della dignità della persona”, ipotesi quest'ultima che si distingue da quella analoga, ma di minor disvalore dell'“assunzione di un contegno scorretto e offensivo verso gli utenti, i soggetti esterni, i colleghi, atti o molestie anche di carattere sessuale che siano lesivi della dignità della persona”, contemplata dalla lett. D) della medesima disposizione contrattuale come sanzionabile con la sospensione, per via della gravità che la connota, gravità qui riscontrabile per le ragioni già esposte. La sanzione espulsiva risulta, peraltro, proporzionata anche in concreto ex art. 2106 c.c., all'inconsulta reazione violenta del considerato che la stessa, pur singolarmente CP_1 considerata, è atta a compromettere l'affidamento che la cooperativa deve necessariamente poter riporre sulla piena e costante capacità di autocontrollo e sulla correttezza dei comportamenti e, segnatamente, dei metodi di contenimento, dei suoi operatori, i quali, quotidianamente chiamati a confrontarsi con un'utenza tanto fragile, quanto problematica, si trovano con altrettanta frequenza a gestire situazioni critiche come quella che si è presentata nel caso di specie. La condotta in discussione è, pertanto, di per sé sola idonea ad integrare una giusta causa di licenziamento ex art. 2119 c.c. e ciò anche a prescindere dalla presenza o meno di precedenti disciplinari, nel caso del Timeus, peraltro, esistenti, seppur per inadempimenti integranti mere negligenze affatto comparabili per gravità a quello in questa sede controverso (vd. doc. 23 fascicolo primo grado appellante). Accertata la legittimità del licenziamento, in riforma integrale della sentenza di primo grado, il ricorso ex art. 414 c.p.c. del va integralmente rigettato, con CP_1 conseguente condanna dell'appellato a restituire all'appellante le somme nette percepite in esecuzione delle statuizioni di condanna contenute nella suddetta pronuncia, oltre agli interessi legali dalla sentenza al saldo. L'appellante, infatti, ha documentato di avervi ottemperato, corrispondendo al la CP_1 somma di € 13.942,68 netti a titolo d'indennità risarcitoria e indennità sostitutiva del preavviso e quella di € 5.106,92 a titolo di spese legali (vd. doc. 1 fascicolo appello cooperativa: cedolino paga, fattura avv. SO e contabile di bonifico). In applicazione del principio di soccombenza l'appellato dev'essere, inoltre, condannato a rifondere all'appellante le spese processuali del doppio grado, liquidate, sulla base dei parametri di cui al DM 55/2014, come da ultimo modificati dal DM 147/2022, nella somma di complessivi € 8.100,00 per compensi, di cui € 4.600,00 per il primo grado (in cui è stata svolta attività istruttoria) ed € 3.500,00 per il secondo, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, CPA e IVA. Essendo l'appellato esente, non può porsi a carico dello stesso il “raddoppio” del contributo ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 115/2002
P.Q.M.
1. dichiara inammissibile l'appello incidentale;
2. in riforma della sentenza n. 5095/2024 del Tribunale di Milano, rigetta il ricorso ex art. 414 c.p.c. proposto da e lo condanna alla restituzione Controparte_1
pagina 13 di 14 della somma percepita al netto delle ritenute in esecuzione della sentenza di primo grado, oltre interessi legali dal pagamento al saldo;
3. condanna l'appellato a rifondere all'appellante le spese del doppio grado, liquidate in complessivi € 8.100,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, CPA e IVA e a restituire quanto percepito a titolo di spese processuali in esecuzione della sentenza di primo grado, oltre interessi legali dal pagamento al saldo. Milano, 21/10/2025 Il Consigliere est. Il Presidente Serena Sommariva Susanna Mantovani
pagina 14 di 14
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Lavoro composta da: Dott.ssa Susanna Mantovani Presidente Dott.ssa Serena Sommariva Consigliere rel. Avv. Francesca Beoni Giudice Ausiliario all'udienza del 21.10.2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa d'appello iscritta al n. 628/2025 R.G. promossa da:
(P. IVA , con il Parte_1 P.IVA_1 patrocinio degli avv.ti Brenda Cammarano e Giovanni Nosengo e domicilio eletto presso il loro studio di Milano, Corso di Porta Vittoria, 29,
-appellante- contro (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Giulia Controparte_1 C.F._1
MA SO e domicilio eletto presso il suo studio di Milano, via Marco Greppi, 10,
-appellata- Oggetto: licenziamento individuale per giusta causa. CONCLUSIONI Per l'appellante: “Nel merito, in via principale: ACCOGLIERE l'appello proposto e RIFORMARE sentenza n. 5095/2024 emessa dal Tribunale di Milano, Sezione lavoro, in persona del Giudice Dott.ssa MA AZ LO all'esito del procedimento RG n. 3051/2024, depositata in data 13.01.2025 per tutti i motivi sopra esposti, e per l'effetto, RIGETTARE ricorso ex art. 414 c.p.c. proposto dal Sig. in quanto del Controparte_1 tutto infondato in fatto e in diritto e, conseguentemente, ACCERTARE e DICHIARARE la legittimità del licenziamento per giusta causa irrogato dal datore di lavoro in data 18.10.2023 e, per l'effetto, CONDANNARE il Sig. alla Controparte_1 restituzione di tutti gli importi corrisposti da in Controparte_2 esecuzione della sentenza n. 5095/2024 provvisoriamente esecutiva, comprensivi di interessi, frutti e rivalutazione a decorrere dal giorno del relativo pagamento (doc. 1).
-Nel merito, in via subordinata Corte d'Appello adita non dovesse ritenere integrati gli estremi per il licenziamento per giusta causa, si chiede che l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, ACCERTATA e DICHIARATA in ogni caso la legittimità del recesso operato dal datore di lavoro in data 18.10.2023 per tutti i motivi sopra esposti, RIFORMANDO emessa dal Tribunale di Milano, Sezione lavoro, in persona del Giudice Dott.ssa MA pagina 1 di 14 AZ LO all'esito del procedimento RG n. 3051/2024, depositata in data 13.01.2025, in accoglimento dell'appello proposto per tutti i motivi esposti,
conformemente al proprio potere d'ufficio, il recesso operato in Parte_2 licenziamento per giustificato motivo soggettivo ai sensi dell'art. 3 ex L. n. 604/1966 con conseguente CONDANNA del Sig. alla restituzione di tutti gli Controparte_1 importi percepiti in esecuzione della sentenza di I grado n. 5095/2024 comprensivi di interessi, frutti e rivalutazione a decorrere dal giorno del relativo pagamento (doc. 1), ad eccezione di quanto già riconosciuto a titolo di indennità sostitutiva del preavviso.
- In ogni caso: con vittoria di spese, competenze e compensi professionali (comprensivi di tutti gli oneri ed accessori di legge) relativi al doppio grado di giudizio.”. Per l'appellato:
“NEL MERITO: A) ACCERTARE e DICHIARARE l'illegittimità e/o inefficacia dell'impugnato licenziamento perché quanto oggetto di contestazione sarebbe al più sanzionabile, secondo il CCNL applicabile, con un provvedimento di tipo conservativo e comunque perché sanzione sproporzionata rispetto a quanto commesso;
B) ACCERTARE e DICHIARARE, anche occorrendo per effetto di quanto su A) e di nuovo per tutti i motivi dedotti nel ricorso introduttivo di primo grado e ribaditi nella presente memoria, l'illegittimità della delibera di espulsione da socio, comunicata al sig. il 11 gennaio 2024; CP_1
C) per effetto di quanto sub A) e sub B), ACCERTARE e DICHIARARE il diritto del sig. alle tutele di cui all'art. 18, comma 4, Statuto Lavoratori e CONDANNARE la
CP_1 cooperativa a reintegrare il sig. nel posto di lavoro, col medesimo
CP_1 inquadramento e le medesime mansioni o con mansioni equivalenti ed al pagamento a favore del sig. medesimo di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima
CP_1 retribuzione globale di fatto (€1.204,84 per 13 mensilità) dal giorno del licenziamento e fino all'effettiva reintegrazione ed al versamento dei relativi contributi previdenziali, oltre rivalutazione ed interessi;
D) in subordine rispetto a quanto sub C) ed ancora per effetto di quanto sub A) e sub B), CONDANNARE la cooperativa a corrispondere al sig. un'indennità pari a n. 24
CP_1
(o, in subordine, al numero di mensilità, comunque non inferiore a 12, che sarà ritenuto di giustizia) mensilità di retribuzione globale di fatto, al tallone mensile di € 1.204,84 per 13 mensilità, oltre rivalutazione ed interessi;
E) in via di ulteriore subordine rispetto a quanto sub D) ed ancora per effetto di quanto sub A) e sub B), ORDINARE alla cooperativa il ripristino del rapporto associativo e del rapporto di lavoro con il sig. alle stesse condizioni contrattuali già in essere e CP_3
CONDANNARE la cooperativa medesima al pagamento di tutte le retribuzioni maturate e maturande dalla data del licenziamento (o da altra data che sarà ritenuta di giustizia) e fino all'effettivo ripristino del rapporto lavorativo, al tallone mensile di € 1.204,84 per 13 mensilità, con interessi e rivalutazione;
F) in subordine rispetto a quanto sub E), [per effetto di quanto sub A)], CONDANNARE la cooperativa a riassumere il sig. ovvero, in alternativa a corrispondergli, a CP_1
pagina 2 di 14 titolo di risarcimento del danno, la somma di € 13.043,33 (dieci mensilità di retribuzione globale di fatto), ovvero altra somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, con interessi e rivalutazione;
G) salvo il caso di reintegrazione del sig. come richiesto sub C) ed ancora per CP_1 effetto di quanto sub A), CONDANNARE controparte a pagare al lavoratore l'indennità sostitutiva di preavviso, pari ad € 2.610,48, sempre con interessi e rivalutazione.”. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con la sentenza n. 5095 del 2024 il Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, in parziale accoglimento del ricorso proposto da nei confronti Controparte_1 [...] per l'impugnazione del licenziamento disciplinare allo stesso Controparte_2 intimato dalla convenuta, ha così disposto: “dichiara risolto il rapporto di lavoro con effetto dalla data del 18.10.2023; condanna al pagamento di un'indennità Controparte_2 risarcitoria onnicomprensiva pari a dodici mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, oltre all'indennità sostitutiva di preavviso, pari ad € 2.610,48, oltre interessi e rivalutazione;
rigetta nel resto il ricorso;
condanna parte resistente alla rifusione delle spese di lite, liquidate in euro 3.500,00 oltre accessori come per legge.” Il licenziamento oggetto d'impugnazione è stato originato dalla seguente contestazione disciplinare, comunicata al lavoratore ricorrente in data 10/10/2023:
“a norma di Legge (art. 7 St. Lav.) e del vigente C.C.N.L. per le lavoratrici e i lavoratori delle cooperative del settore sociosanitario, assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo (art. 40 e ss.), siamo a contestarLe i seguenti fatti. In data 05.10.2023 alle ore 11:00 circa, durante il Suo turno di lavoro delle ore 9.00 alle 17.00 presso la CSS Oikos sita in via Antegnati, 7 — Milano (MI), Ella veniva avvicinato dall'utente Sig.ra P.G. la quale, in un momento di particolare agitazione dovuto alle sue condizioni di salute, cercava di colpirla con sberle e sputi. Ella, pertanto, prima le intimava verbalmente di smetterla dopodiché reagiva fisicamente, schiaffeggiando l'utente in viso alla presenza degli altri ospiti della struttura, dei colleghi in servizio e della Coordinatrice, Sig.ra Il tutto benché conoscesse perfettamente Testimone_1 la disabilità dell'ospite e la sua condizione di particolare fragilità. I fatti sopra esposti rappresentano una condotta di estrema gravità e costituiscono non solo una chiara inosservanza degli obblighi derivanti dall'esecuzione del rapporto di lavoro, ma anche un'evidente violazione dei principi ispiratori di Progetto Persona, nonché della necessità di tutela dei soggetti disabili e della loro dignità personale. Pertanto, ai sensi del Titolo V C.C.N.L. citato (artt. 40 e ss.), La informiamo che Ella ha 5= (cinque) giorni di tempo, a decorrere dal ricevimento della presente, per presentare le proprie giustificazioni, anche verbalmente, in merito ai fatti che Le vengono contestati, con l'eventuale assistenza di un rappresentante de11'Associazione sindacale cui Lei aderisce. La Scrivente si riserva ogni più opportuno provvedimento disciplinare ai sensi di legge e/o di CCNL a Lei applicabile.”. pagina 3 di 14 il quale collaborava con Progetto Persona come educatore sin dall'anno 2000, CP_1 dapprima occasionalmente, poi con un rapporto di lavoro autonomo di tipo coordinato e continuativo e, dal 12 gennaio 2004, come socio lavoratore dipendente, inquadrato da ultimo nel livello D3 con mansioni di educatore coordinatore del servizio relativo alla CSS della convenuta denominata, all'epoca, “ 2” e che, dopo essere stato Per_1 licenziato per giusta causa, con lettera dell'11.1.2024 è stato anche escluso dalla compagine sociale della Cooperativa, ha dedotto l'illegittimità del licenziamento (e del conseguente provvedimento di esclusione dalla società) per assenza d'intenzionalità della condotta contesta, sostenendo di aver reagito d'impulso e che il gesto posto in essere, limitato ad un singolo schiaffo, non integrerebbe una giusta causa ex art. 2119 c.c., essendo passibile di sanzione conservativa e risultando, in ogni caso, la sanzione espulsiva sproporzionata, con conseguente applicabilità in principalità della tutela reale attenuata di cui al quarto comma dell'art. 18 Stat. Lav. o, in subordine, di quella indennitaria forte di cui al quinto comma del medesimo articolo e diritto all'indennità sostitutiva del preavviso. La cooperativa, ritualmente costituitasi, ha chiesto il rigetto del ricorso avversario. Preliminarmente, il primo giudice ha disatteso l'eccezione sollevata da parte resistente d'incompetenza del giudice adito in ragione della sussistenza della clausola arbitrale relativamente al rapporto associativo. Al riguardo il Tribunale ha rilevato come, nel caso di specie, l'esclusione del socio- lavoratore dalla cooperativa fosse strettamente correlata a ragioni inerenti al rapporto di lavoro e, segnatamente, al licenziamento per giusta causa, con conseguente attrazione dell'impugnativa di entrambi gli atti alla competenza del giudice del lavoro;
che, oltretutto, lo statuto della cooperativa convenuta si limitava a prevedere in capo al socio la possibilità del lodo arbitrale e non l'obbligo; che, da ultimo, alla fattispecie era applicabile l'art. 441 ter c.p.c., secondo il quale “le controversie aventi ad oggetto l'impugnazione dei licenziamenti dei soci delle cooperative sono assoggettate alle norme di cui agli articoli 409 e seguenti e, in tali casi, il giudice decide anche sulle questioni relative al rapporto associativo eventualmente proposte. Il giudice del lavoro decide sul rapporto di lavoro e sul rapporto associativo, altresì, nei casi in cui la cessazione del rapporto di lavoro deriva dalla cessazione del rapporto associativo.”. Nel merito, il primo giudice, alla luce delle deposizioni testimoniali raccolte, ha ritenuto il ricorso in parte fondato. Richiamata la giurisprudenza di legittimità in materia, ha escluso che la condotta contestata, valutata nel suo complesso, potesse essere fatta rientrare in un'ipotesi di licenziamento per giusta causa. Ritenute pacifiche le condotte addebitate al ricorrente, il Tribunale, all'esito dell'espletata istruttoria testimoniale, ha rilevato come “non si ritiene sussistente in concreto nel caso di specie quel “forte grado di negligenza” tale da condurre ad una rottura immediata del vincolo fiduciario (Cass. 15 giugno 2009, n. 1386. In termini, Cass. 8 novembre 2019, n. 28927; Cass. 4 agosto 2015, n. 16336; Cass. 17 ottobre 2011, n. 21437), proprio in ragione della carenza di intenzionalità nella condotta del lavoratore, e della dinamica dei fatti.
pagina 4 di 14 15. È indubbio che il ricorrente, per la particolare delicatezza delle sue mansioni, prima di agire avrebbe potuto avere piena cognizione delle condizioni psicofisiche in cui versava la signora P. G.
16. Deve tuttavia essere evidenziato che il comportamento della signora P.G., come emerso dalle dichiarazioni delle testimoni comuni fra le parti, è risultato essere improvviso e inatteso.
17. Pertanto, in una sequenza di eventi rapida ed imprevista, è ragionevole ritenere che parte attrice abbia - nell'urgenza del momento - adottato una condotta lontana dai propri doveri professionali e certamente non ragionata.” Nell'ottica della gravata sentenza, la circostanza che la paziente, signora P. G., si fosse per prima avvicinata al ricorrente e alle testimoni in maniera aggressiva, sputando e cercando di colpirli con sberle, non sarebbe tale da escludere la rilevanza disciplinare della condotta contestata, ma darebbe la misura del contesto in cui si sarebbe CP_1 trovato e che lo avrebbe indotto ad agire di impulso: “L'urgenza del contenimento, l'aggressività inattesa della paziente e l'assenza di precedenti disciplinari in capo a conducono a concludere per la carente intenzionalità della condotta addebitata CP_1 al lavoratore” (vd. sentenza di primo grado). Pertanto, il primo giudice, accertata la sussistenza del fatto e la sua rilevanza disciplinare ed esclusa, invece, la proporzionalità in concreto della sanzione espulsiva adottata dalla
, ha dichiarato risolto il rapporto di lavoro di con effetto dalla data CP_4 CP_1 del licenziamento e ha condannato la convenuta al pagamento di un'indennità risarcitoria onnicomprensiva pari a dodici mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, oltre alla rifusione delle spese processuali. Con ricorso depositato in data 13/6/2025 ha Controparte_2 proposto appello avverso la suddetta sentenza sulla base dei motivi di seguito sintetizzati. 1) In via principale: l'errata ricostruzione in fatto e l'errata valutazione delle risultanze istruttorie operate dal Giudice di primo grado. La violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. Con un primo motivo di appello, l'odierna appellante censura la sentenza di primo grado nella parte in cui il giudicante ha affermato che l'assenza di intenzionalità della condotta del lavoratore e la dinamica dei fatti escluderebbero la sussistenza di una giusta causa di licenziamento. Sostiene che, contrariamente a quanto affermato dal primo giudice, il comportamento dell'ospite della struttura non era affatto inaspettato o inatteso, bensì tipico e prevedibile.
infatti, era perfettamente informato delle condizioni psichiatriche della sig.ra CP_1
connotate dalla presenza di crisi etero-aggressive, tanto da essere stato coinvolto, Pt_3 pochi giorni prima della condotta contestata, in una riunione interna nel corso della quale si era dato atto dell'aggravamento del quadro clinico dell'utente e della necessità di richiedere un nuovo consulto medico. Il primo giudice avrebbe, altresì, erroneamente valutato le risultanze istruttorie, atteso che entrambi i testimoni escussi avevano concordato sul fatto che l'aggressività mostrata pagina 5 di 14 dall'utente fosse non solo ben nota a tutto il personale, ma anche frequente, poiché essendo una manifestazione tipica della sua patologia. Oltretutto, il primo giudice avrebbe omesso di considerare che le procedure che i dipendenti devono adottare per fronteggiare tali crisi non comprendono in alcun modo l'uso della violenza e che solo come extrema ratio sono previste misure di contenimento, come il bloccaggio fisico, non rientrando certo tra di esse le percosse. Nell'ottica del gravame, il primo giudice avrebbe erroneamente sovrapposto l'elemento della rapidità dell'azione con la totale assenza di intenzionalità: “per la stessa natura commissiva e violenta della condotta contestata è ontologicamente impossibile sostenere che uno schiaffo in viso possa essere involontario”. L'odierna appellante, mutuando alcuni concetti dalla giurisprudenza penale, sostiene che al più, l'impulsività dell'azione del Sig. può ascriversi al dolo d'impeto, ma non CP_1 esclude, in ogni caso, l'intenzionalità della condotta. 2) Sulla violazione e falsa applicazione dell'art. 2119 c.c., dell'art. 42 lett. E) del CCNL Cooperative Sociali e dell'art. 2104 c.c. e art. 2106 c.c. Con un secondo motivo di gravame, la censura la sentenza di primo grado CP_4 per violazione e falsa applicazione degli artt. 2104, 2106 e 2119 c.c., nonché dell'art. 42, lett. E) del CCNL Cooperative Sociali applicato al rapporto di lavoro. Quanto alla dedotta violazione e falsa applicazione degli artt. 2104, 2106 e 2119 c.c., si duole del fatto che il primo giudice abbia “svolto un'indagine lacunosa, non operando alcuna valutazione riguardo alle circostanze che sono state addotte dalla CP_4 per comprovare il venir meno del legame fiduciario. Più precisamente, il Giudice non ha considerato la natura e la qualità del rapporto lavorativo, la posizione delle parti, il ruolo rivestito dal dipendente nell'organizzazione e nell'ambiente di lavoro e il grado di affidabilità richiesto dalle mansioni attribuitegli”, come richiesto da consolidata giurisprudenza di legittimità. Evidenzia che la stessa accoglie anche pazienti con gravi disabilità, svolgendo a tutti gli effetti un servizio pubblico essenziale e che gli educatori professionali che prestano la lora attività lavorativa all'interno delle strutture accreditate sono a tutti gli effetti degli incaricati di pubblico servizio (l'odierno appellato, oltretutto, è anche “iscritto al relativo Albo dell'ordine dei tecnici sanitari di radiologia me-dica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione (TSRM-PSTRP) istituito con D.M. del 13.03.2018. Precisamente, il sig. è iscritto al numero 418 presso CP_1
l'Ordine di Milano, Como, Lecco, Lodi Monza-Brianza Sondrio e deve rispettarne i principi e la relativa deontologia”). In sostanza, nell'ottica del gravame, era un lavoratore esperto ed ampiamente CP_1 formato per gestire crisi comportamentali da parte degli utenti e “la dinamica dei fatti emersa nel corso del giudizio di primo grado ha pienamente dimostrato che il Sig. non ha avuto capacità di autocontrollo e non ha saputo gestire una crisi CP_1 comportamentale che avrebbe dovuto saper contenere in virtù del grado di diligenza minimo richiesto alla sua figura professionale”.
pagina 6 di 14 Il non punire severamente il comportamento dell'odierno appellato sarebbe, inoltre, stato diseducativo nei confronti degli altri operatori a lui sotto ordinati. L'appellante rileva, infine, l'incongruenza della sentenza, nella parte in cui “il Giudice riconosce che il fatto commesso dal lavoratore è grave, disciplinarmente rilevante, umanamente deprecabile, contrario alla diligenza richiesta dalla professionalità del dipendente. Incomprensibilmente, però, tutto ciò è ritenuto ininfluente per la sussunzione della condotta contestata all'interno della nozione di giusta causa ex art. 2119 c.c. o, quantomeno, alla diversa ipotesi del licenziamento per giustificato motivo soggettivo ex artt. 1 e 3 L. n. 604/1966”. Parte appellante si duole altresì del fatto che il primo giudice abbia valutato l'assenza di procedimenti disciplinari in capo al quale parametro di valutazione soggettiva CP_1 della condotta contestata al lavoratore e, nello specifico, quale elemento per escluderne l'intenzionalità senza considerare le allegazioni e i documenti prodotti dalla cooperativa, attestanti che l'appellato negli anni 2016 e 2018 era stato sottoposto a procedimenti disciplinari, tutti conclusisi con sanzioni (e, segnatamente, il primo, ossia quello del 2016, con una multa di due ore e il secondo, quello del 2018, con una multa di tre ore). In ogni caso, ad avviso di parte appellante, l'assenza di procedimenti disciplinari non potrebbe essere indice della mancanza d'intenzionalità del fatto. La cooperativa sostiene, altresì, che la sentenza di primo grado debba essere censurata anche per la violazione e falsa applicazione dell'art. 2119 c.c. con riferimento al parametro del minimum etico. Si duole del fatto che il primo giudice, pur riconoscendo che il comportamento addebitato al lavoratore è umanamente deprecabile e, dunque, contrario ai valori etici generalmente accettati dalla coscienza sociale, non ne fa seguire alcuna conseguenza. Sostiene, infine, di aver correttamente sussunto la condotta tenuta da nella CP_1 previsione di cui all'art. 42, lett. E) del CCNL, che consente il licenziamento senza preavviso nelle ipotesi di comportamenti gravemente contrari ai principi ispiratori della cooperativa sociale e alla dignità della persona disabile, tale essendo, in assunto, la condotta tenuta dal lavoratore, in quanto avente rilievo penale, in quanto ascrivibile alla fattispecie delle percosse di cui all'art. 581 c.p. aggravata dalla sussistenza delle circostanze ex art. 61, co. 1, nn. 9, 11 e 11sexies c.p. e dell'ulteriore aggravante prevista dall'art. 36, co. 1 L. n. 104/1992. 3) Sulla violazione e falsa applicazione dell'art. 2119 c.c. e degli artt. 1 e 3 ex L. n. 604/1966. Con un terzo motivo di gravame, la cooperativa lamenta che il primo giudice, dopo aver riconosciuto in più passaggi che la condotta addebitata al è disciplinarmente CP_1 rilevante, umanamente deprecabile e lontana ai doveri professionali, si è limitato a escludere nel caso concreto quel forte grado di negligenza che determina l'immediata lesione del rapporto fiduciario (ossia la giusta causa), senza motivare per quale ragione quello stesso inadempimento non legittimasse il recesso per giustificato motivo soggettivo.
pagina 7 di 14 4) Sulla violazione e falsa applicazione dell'art. 92, co. 2 c.p.c.: la condanna alla rifusione delle spese di lite. Con un quarto motivo di gravame, l'appellante si duole di essere stata condannata alla rifusione totale delle spese di lite, nonostante la soccombenza reciproca.
5) Sulla violazione e falsa applicazione dell'art. 18 L. n. 300/1970 e dell'art. 3 ex D. lgs. n. 23/2015. Da ultimo, l'odierna appellante censura la sentenza appellata per aver fatto erroneamente riferimento all'art. 3 del d. lgs. n. 23/2015, disposizione che non può trovare applicazione nel caso di specie, atteso che era stato assunto nel 2004. Evidenzia, CP_1 nel contempo, la contraddittorietà della sentenza, che nella motivazione determina l'indennità risarcitoria nella misura di sei mensilità in applicazione dell'art. 3 D. lgs. 23/2015, mentre nella statuizione di condanna del dispositivo la quantifica in misura pari a dodici mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, oltre all'indennità sostitutiva del preavviso, interessi e rivalutazione. Deposita, altresì, documentazione sopravvenuta, costituita da articoli di giornale online circa l'apertura di un procedimento penale a carico di alcuni dipendenti della Cooperativa per condotte di violenza fisica e maltrattamenti nei confronti degli utenti disabili dei servizi. Documenta di aver dato esecuzione alle statuizioni di condanna della sentenza di primo grado e chiede, in caso di accoglimento dell'appello, di condannare l'appellato alla restituzione del percepito. Con memoria difensiva depositata in data 2/10/2025 si è costituito chiedendo il CP_1 rigetto dell'appello avversario e proponendo, a sua volta, appello incidentale. Quanto all'appello avversario insiste sulla correttezza della ricostruzione operata dal primo giudice, evidenziando che, diversamente da quanto riportato nella lettera di contestazione, lo stesso ha reagito con un solo schiaffo, allorquando, come ancora dichiarato dalla teste comune dott.ssa la sig.ra PG, “voltandosi”, gli “ha Tes_2 sputato in faccia”. Pertanto, dovrebbe escludersi “la possibilità di ritenere che quanto compiuto dal sig. rappresenti “un atto volontario e non riconducibile ad una CP_1 condotta colposa” e così una condotta “idonea a costituire un illecito penale” e che, in quanto tale, esso sia “in contrasto con le norme del comune vivere civile e della generale coscienza sociale.”. Sostiene, altresì, che ai fini della valutazione dell'illegittimità del licenziamento comminato al lavoratore debba essere altresì considerata “l'assenza di danno per l'attività produttiva e la lunga durata del rapporto”, nonché il pieno e sincero rammarico dallo stesso espresso per quanto compiuto nelle giustificazioni rese per iscritto. Eccepisce che i procedimenti penali indicati da controparte, inoltre, concernerebbero condotte non accostabili a quella dallo stesso tenuta. In via di appello incidentale, il sostiene che la carenza dell'elemento intenzionale CP_1 accertata dal Giudice di primo grado, il sincero rammarico dallo stesso manifestato con le proprie giustificazioni scritte e l'assenza di conseguenze pregiudizievoli per pagina 8 di 14 chicchessia dell'atto da lui compiuto, non possano che rendere l'illecito disciplinare di cui è causa sussumibile, al più, nella categoria delle mancanze che comprende l'“assunzione di un contegno scorretto e offensivo verso gli utenti” nonché gli “atti o molestie, anche di carattere sessuale, che siano lesivi della dignità delle persone” e che, ai sensi dell'art. 42, lett. D) del CCNL, comporta l'applicazione della sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un periodo non superiore a 4 giorni. Chiede, quindi, che la sentenza di primo grado sia parzialmente riformata con applicazione della tutela reintegratoria di cui all'art. 18. S.L., comma IV, in luogo di quella meramente indennitaria di cui al comma V della medesima norma e, in via subordinata, che l'indennità risarcitoria venda rideterminata nella misura massima di 24 mensilità o in quella diversa, comunque superiore alle 12 mensilità liquidate, tenendo in considerazione, in particolare, l'anzianità di servizio maturata presso e Controparte_2 il numero dei dipendenti in forze a quest'ultima. All'udienza del 21.10.2025 la difesa di parte appellata ha dato atto della mancata notifica dell'appello incidentale. La causa, quindi, è stata discussa e decisa come da dispositivo riportato in calce. MOTIVI DELLA DECISIONE Deve, preliminarmente, dichiararsi ex art. 436, comma 3, c.p.c. l'inammissibilità dell'appello incidentale, in quanto non notificato. Quanto all'appello principale, ritiene la Corte che i primi due motivi d'appello, da esaminarsi congiuntamente per la loro stretta connessione logica, siano fondati e conducano all'integrale riforma della sentenza di primo grado. L'odierno appellato è stato licenziato sulla base della seguente contestazione disciplinare:
“a norma di Legge (art. 7 St. Lav.) e del vigente C.C.N.L. per le lavoratrici e i lavoratori delle cooperative del settore sociosanitario, assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo (art. 40 e ss.), siamo a contestarLe i seguenti fatti. In data 05.10.2023 alle ore 11:00 circa, durante il Suo turno di lavoro delle ore 9.00 alle 17.00 presso la CSS Oikos sita in via Antegnati, 7 — Milano (MI), Ella veniva avvicinato dall'utente Sig.ra P.G. la quale, in un momento di particolare agitazione dovuto alle sue condizioni di salute, cercava di colpirla con sberle e sputi. Ella, pertanto, prima le intimava verbalmente di smetterla dopodiché reagiva fisicamente, schiaffeggiando l'utente in viso alla presenza degli altri ospiti della struttura, dei colleghi in servizio e della Coordinatrice, Sig.ra Il tutto benché conoscesse perfettamente la Testimone_1 disabilità dell'ospite e la sua condizione di particolare fragilità. I fatti sopra esposti rappresentano una condotta di estrema gravità e costituiscono non solo una chiara inosservanza degli obblighi derivanti dall'esecuzione del rapporto di lavoro, ma anche un'evidente violazione dei principi ispiratori di Progetto Persona, nonché della necessità di tutela dei soggetti disabili e della loro dignità personale. Pertanto, ai sensi del Titolo V C.C.N.L. citato (artt. 40 e ss.), La informiamo che Ella ha 5= (cinque) giorni di tempo, a decorrere dal ricevimento della presente, per presentare le proprie giustificazioni, anche verbalmente, in merito ai fatti che Le vengono pagina 9 di 14 contestati, con l'eventuale assistenza di un rappresentante de11'Associazione sindacale cui Lei aderisce. La Scrivente si riserva ogni più opportuno provvedimento disciplinare ai sensi di legge e/o di CCNL a Lei applicabile.”. Come osservato dal primo giudice, il comportamento contestato al consistito CP_1 nell'aver dato uno schiaffo ad un'utente della struttura affetta da disturbi psichiatrici per calmarla e contenerne l'aggressività, è in sé pacifico e ha trovato pieno riscontro nelle deposizioni delle due testimoni oculari (Coordinatrice delle CSS e Testimone_1 area manager) e (infermiera), le quali, entrambe presenti, hanno Testimone_3 dettagliatamente descritto l'accaduto e il contesto nel quale il gesto è stato compiuto. In particolare, la ha così ricostruito la vicenda: “Mi trovavo nel salone della CSS Tes_1
Oikos insieme a e e ci stavamo confrontando sul caso della sig.ra CP_1 Tes_2
, la quale da qualche giorno manifestava agitazione psicomotoria. Persona_2
Improvvisamente , che era seduta su una poltrona vicino a noi, si è avvicinata Per_2 sputando e ha cercato di colpirci con delle sberle. Il ricorrente era la persona più vicina a lei e quindi è stato il primo ad essere raggiunto. Il ricorrente ha reagito all'inizio verbalmente, dicendole di smettere, e poi colpendola con una sberla sul viso. Il ricorrente l'ha quindi portata in camera e io sono subito intervenuta chiedendogli spiegazioni e facendogli notare il suo comportamento. Fra gli insulti della sig.ra il tentativo di colpirci e la reazione del ricorrente è Per_2 intercorso meno di un minuto, e comunque un tempo molto rapido. Ricordo che la sig.ra ci aveva raggiunto con sputi ma non con schiaffi. Per_2
Non ricordo che, prima della sberla, ci sia stato un tentativo di allontanare la sig.ra da parte del ricorrente. Per_2
Tutto è successo rapidamente perché, quando ci siamo accorti delle reazioni della sig.ra lei era già molto vicino a noi. Per_2
Questo tipo di manifestazione comportamentale fa parte della patologia della sig.ra
la quale manifesta agitazione psicomotoria attraverso etero-aggressività e Per_2 turpiloquio, sia verso gli utenti che verso il personale.”. La testimonianza resa in giudizio dalla Coordinatrice conferma quanto dalla stessa riportato nella relazione redatta nell'immediatezza dei fatti (lo stesso 5.10.2023) e inoltrata il giorno successivo al legale rappresentante della CP_4 [...]
dalla Responsabile Area Residenzialità e Tempo Libero, Per_3 Testimone_4
“Con la presente sono a segnalare quanto avvenuto questa mattina, alle 11 circa, presso la CSS Oikos. Premessa: da circa 7 giorni la signora utente della Css, è particolarmente Parte_4 agitata senza apparente motivo. La famiglia è già stata contattata e messa al corrente e siamo in attesa di avere un appuntamento con lo psichiatra di riferimento. Io, e eravamo in soggiorno, vicino agli armadietti dove Controparte_1 Persona_4 viene conservato il diario di bordo, e ci stavamo confrontando sull'utente. In salone erano presenti anche altri utenti ovvero: P.S., ed CP_5 CP_6 CP_7 CP_8 Per_5 erano quasi tutti impegnati a fare attività (disegni, ascoltare musica, chiacchierare tra loro), l'utente C.A. era in camera sua. Le OSS in turno erano impegnate in questo pagina 10 di 14 modo: era a fare un accompagnamento ad una visita odontoiatrica di R.C. CP_9 mentre non era presente in salone perché impegnata in un'altra stanza Parte_5 della CSS. Improvvisamente l'utente si è alzata dalla sua poltrona e si è avvicinata a Parte_4 noi cercando di colpirci con sberle e sputi, che era la persona più Controparte_1 vicina a lei fisicamente, è intervenuto verbalmente dicendole di smetterla ma Per_2 ha continuato a sputare. Dopo pochi secondi le ha dato una sberla Controparte_1 in viso e l'ha portata nella sua stanza. Ho fatto presente subito a l'inadeguatezza e la gravità del suo comportamento CP_1
e in un secondo momento gliene ho parlato nuovamente in colloquio chiedendogli spiegazioni, rimarcando la gravità del suo gesto e comunicandogli che avrei fatto una segnalazione alla mia Responsabile. ha detto di essere mortificato per CP_10
l'accaduto. Resto a disposizione per qualunque chiarimento.” (vd. doc. 8 fascicolo primo grado appellante). I fatti descritti dalla coordinatrice risultano sostanzialmente coincidenti con quelli riportati dalla teste “Quella mattina era presente la sig.ra che, Testimone_3 Per_2 per la patologia di cui soffre, ha delle frequenti crisi aggressive, sia nei confronti del personale che verso gli altri utenti della comunità. Quella mattina ho sentito che Per_2 alzava il tono della voce, mi sono allora affacciata dall'infermeria nel soggiorno e ho visto il ricorrente che cercava di calmarla affinché non aggredisse altri utenti. La sig.ra è una signora robusta e, nel suo momento di aggressività, gesticola Per_2 molto. Non riuscendo a contenerla, il ricorrente le ha dato uno schiaffo in volto. Dopodiché la sig.ra come al solito, si è messa a piangere chiedendo scusa e il Per_2 ricorrente l'ha accompagnata nella sua stanza, dove si è tranquillizzata. Preciso che questi momenti di alternanza tra aggressività e tranquillità caratterizzano la sua condizione. In quel momento c'erano in soggiorno due ospiti sul divano, la coordinatrice e io. Preciso che ho visto il ricorrente bloccare con le mani le braccia di affinché Per_2 non facesse male agli altri ospiti, la sig.ra sembrava tranquilla ma, voltandosi, Per_2 ha sputato in faccia al ricorrente e in quel momento il ricorrente l'ha colpita. Preciso che c'erano due utenti sul divano e posso dire, conoscendo già le dinamiche che riguardano questa paziente, che c'era il rischio che li avrebbe colpiti. Aggiungo che solitamente la sig.ra utilizza toni e contenuti sprezzanti anche Per_2 verso gli altri utenti. Non ricordo un atteggiamento aggressivo da parte di nei confronti miei e della Per_2 coordinatrice in quel momento.”. Ciò premesso, contrariamente a quanto valutato dal primo giudice, codesta Corte ritiene che il comportamento tenuto nell'occorso dal -consistito in un atto di violenza CP_1 fisica nei confronti di un'utente disabile psichica della struttura ed integrante un illecito di rilievo non solo civilistico (quale inadempimento di rilievo disciplinare), ma anche penale (essendo astrattamente ascrivibile al reato di percosse aggravate dall'essere state pagina 11 di 14 poste in essere dall'appellato nello svolgimento dell'attività lavorativa di educatore, con abuso dei relativi poteri e della disabilità della vittima ai sensi del combinato disposto degli artt. 581 c.p., art. 61, co. 1, c.p. e 36, co. 1, L. n. 104/1992)- sia, tanto in astratto, quanto in concreto, di gravità tale da recidere il vincolo fiduciario e da sostanziare una giusta causa di licenziamento ex artt. 2119 c.c. e 42, lett. E) del CCNL Cooperative Sociali. E', in primo luogo, sicuramente da escludere che il gesto (uno schiaffo sul volto) sia stato posto in essere dall'odierno appellato in modo non intenzionale. Pur ad ammettere che si sia trattato di una reazione subitanea e impulsiva “non ragionata”, dettata da un'improvvisa perdita di autocontrollo, ciò non toglie che la stessa si sia atteggiata come condotta cosciente e volontaria, finalizzata a sedare all'istante, con modalità del tutto improprie e per nulla necessitate, l'aggressività dell'utente, la quale – in preda ad una crisi psicomotoria- gli aveva appena sputato in faccia. Né può dirsi che “la sequenza di eventi”, pur rapida, sia stata “imprevista”, considerato che, come confermato dalle deposizioni testimoniali, l'alternanza di momenti di tranquillità a momenti di agitazione psicomotoria, connotati da etero-aggressività fisica e verbale, era un tratto tipico della patologia psichiatrica sofferta dall'utente in parola, il cui caso era ben noto in struttura, tanto che proprio in quel momento i tre operatori e si stavano confrontando sull'argomento. Tes_1 CP_1 Tes_2
Quanto all'assenza di precedenti disciplinari specifici, tale circostanza, diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale, nulla dimostra in ordine all'intenzionalità della -pur isolata- condotta violenta. Ciò premesso, ai fini di valutare la condotta in tutta la sua gravità non può che evidenziarsi che la stessa è stata attuata ai danni di un soggetto fragile da un educatore, quale era il di pluriennale esperienza, attesa la sua incontroversa presenza CP_1 lavorativa ultraventennale all'interno della realtà aziendale della e il ruolo CP_4 di coordinatore (degli altri educatori) dallo stesso rivestito presso la struttura (vd. mansionario sub doc. 7 fascicolo primo grado appellante), circostanze che concorrono indubbiamente ad accentuarne il grado di responsabilità. Né può ammettersi che l'aggressività di un utente -tanto più ove la stessa, come in questo caso, sia espressione della patologia che lo affligge- per quanto “inattesa” ed estemporanea, possa -solo per via dell'urgenza- essere contenuta dagli operatori preposti alle sue cure con risposte violente, neppure isolate, essendo le stesse, anche singolarmente considerate, gravemente lesive della dignità della persona con disabilità ospitata dalla struttura, oltre a metterne a rischio l'integrità psico-fisica e a collidere irrimediabilmente con gli scopi della cooperativa sociale, la cui “mission sociale” è quella di “operare perché le persone, che hanno bisogno di aiuto, trovino le risposte più adatte per migliorare la qualità della propria vita nel rispetto del proprio desiderio più autentico.” (vd. Codice etico sub doc. 19 fascicolo primo grado ). CP_4
L'illecito disciplinare commesso dall'appellato risulta, pertanto, sussumile all'interno della lettera E) dell'art. 42 del CCNL delle Cooperative Sociali, che prevede l'applicazione della sanzione disciplinare del licenziamento senza preavviso ex art. 2119 pagina 12 di 14 c.c., tra l'altro e per quanto qui di rilievo, nei casi di “azioni in grave contrasto con i principi della cooperativa” e di “gravi comportamenti lesivi della dignità della persona”, ipotesi quest'ultima che si distingue da quella analoga, ma di minor disvalore dell'“assunzione di un contegno scorretto e offensivo verso gli utenti, i soggetti esterni, i colleghi, atti o molestie anche di carattere sessuale che siano lesivi della dignità della persona”, contemplata dalla lett. D) della medesima disposizione contrattuale come sanzionabile con la sospensione, per via della gravità che la connota, gravità qui riscontrabile per le ragioni già esposte. La sanzione espulsiva risulta, peraltro, proporzionata anche in concreto ex art. 2106 c.c., all'inconsulta reazione violenta del considerato che la stessa, pur singolarmente CP_1 considerata, è atta a compromettere l'affidamento che la cooperativa deve necessariamente poter riporre sulla piena e costante capacità di autocontrollo e sulla correttezza dei comportamenti e, segnatamente, dei metodi di contenimento, dei suoi operatori, i quali, quotidianamente chiamati a confrontarsi con un'utenza tanto fragile, quanto problematica, si trovano con altrettanta frequenza a gestire situazioni critiche come quella che si è presentata nel caso di specie. La condotta in discussione è, pertanto, di per sé sola idonea ad integrare una giusta causa di licenziamento ex art. 2119 c.c. e ciò anche a prescindere dalla presenza o meno di precedenti disciplinari, nel caso del Timeus, peraltro, esistenti, seppur per inadempimenti integranti mere negligenze affatto comparabili per gravità a quello in questa sede controverso (vd. doc. 23 fascicolo primo grado appellante). Accertata la legittimità del licenziamento, in riforma integrale della sentenza di primo grado, il ricorso ex art. 414 c.p.c. del va integralmente rigettato, con CP_1 conseguente condanna dell'appellato a restituire all'appellante le somme nette percepite in esecuzione delle statuizioni di condanna contenute nella suddetta pronuncia, oltre agli interessi legali dalla sentenza al saldo. L'appellante, infatti, ha documentato di avervi ottemperato, corrispondendo al la CP_1 somma di € 13.942,68 netti a titolo d'indennità risarcitoria e indennità sostitutiva del preavviso e quella di € 5.106,92 a titolo di spese legali (vd. doc. 1 fascicolo appello cooperativa: cedolino paga, fattura avv. SO e contabile di bonifico). In applicazione del principio di soccombenza l'appellato dev'essere, inoltre, condannato a rifondere all'appellante le spese processuali del doppio grado, liquidate, sulla base dei parametri di cui al DM 55/2014, come da ultimo modificati dal DM 147/2022, nella somma di complessivi € 8.100,00 per compensi, di cui € 4.600,00 per il primo grado (in cui è stata svolta attività istruttoria) ed € 3.500,00 per il secondo, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, CPA e IVA. Essendo l'appellato esente, non può porsi a carico dello stesso il “raddoppio” del contributo ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 115/2002
P.Q.M.
1. dichiara inammissibile l'appello incidentale;
2. in riforma della sentenza n. 5095/2024 del Tribunale di Milano, rigetta il ricorso ex art. 414 c.p.c. proposto da e lo condanna alla restituzione Controparte_1
pagina 13 di 14 della somma percepita al netto delle ritenute in esecuzione della sentenza di primo grado, oltre interessi legali dal pagamento al saldo;
3. condanna l'appellato a rifondere all'appellante le spese del doppio grado, liquidate in complessivi € 8.100,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, CPA e IVA e a restituire quanto percepito a titolo di spese processuali in esecuzione della sentenza di primo grado, oltre interessi legali dal pagamento al saldo. Milano, 21/10/2025 Il Consigliere est. Il Presidente Serena Sommariva Susanna Mantovani
pagina 14 di 14