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Sentenza 1 agosto 2025
Sentenza 1 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 01/08/2025, n. 1196 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 1196 |
| Data del deposito : | 1 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PADOVA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Federica Sacchetto ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al ruolo al N. 7352/2023 R.G., promossa
DA
(c.f. ), con il patrocinio degli avv.ti FISCHER Parte_1 P.IVA_1
ERIKA e SPONCHIADO CLAUDIA, elettivamente domiciliata in PREGANZIOL
(TV), VIA VITTORIO VENETO n.114, presso il difensore avv. ERIKA FISCHER
- attore –
CONTRO
(C.F. ), con il Controparte_1 P.IVA_2 patrocinio degli avv.ti GAVATTA FILIPPO e ARTALE CHIARA, elettivamente domiciliata in GALLERIA DUOMO N. 5 C/O AVV. CHIARA ARTALE 35141
PADOVA presso lo studio dell'avv. CHIARA ARTALE
- convenuto –
OGGETTO: Altri contratti d'opera
CONCLUSIONI DELL'ATTRICE:
NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE
• Accogliersi l'opposizione perché fondata per le motivazioni ed eccezioni sollevate negli atti difensivi e per l'effetto revocare e/o annullare e/o dichiarare nullo il decreto ingiuntivo opposto n.2518/2023 - R.G. n.4489/2023 emesso il 27.10.2023 e
pagina 1 di 11 depositato in pari data, ritenuta provata la circostanza per la quale alcuna attività è stata esperita dal sig. a favore di Pt_2 Parte_1
• Nella denegata ipotesi in cui si ritenga svolta una qualche attività da parte del sig.
legale rappresentante di a favore di Pt_2 Controparte_1 Parte_1 accertarsi la circostanza per cui l'attività posta in essere dal SInor in nome Pt_2
e per conto di debba qualificarsi attività riservata ai soli Controparte_1 intermediari finanziari e/o mediatori creditizi, per il cui esercizio è obbligatoria
l'apposita iscrizione all'albo degli intermediari – circostanza mancante nel caso di specie, tanto in capo alla Società odierna opposta, quanto in capo al suo legale rappresentante – e, per l'effetto, accogliersi l'opposizione perché fondata per le motivazioni ed eccezioni esposte negli atti difensivi e revocare e/o annullare e/o dichiarare nullo il decreto ingiuntivo opposto n.2518/2023 (R.G.) n.4489/2023 emesso il 27.10.2023;
• nonché accertare e dichiarare che la Società Controparte_1 nella persona del suo legale rappresentante, SI. ha tenuto un Persona_1 comportamento in spregio al canone di buona fede oggettiva.
NEL MERITO IN VIA SUBORDINATA
• Nella denegata ipotesi in cui non venissero accolte le difese ed eccezioni formulate in via principale, dichiararsi l'avvenuto recesso da parte di in Parte_1 data 06.10.2023 in relazione al contratto del 24.06.2022. Nella denegata e non creduta ipotesi in cui codesto Giudice non ritenesse che si sia formalizzato il diritto di recesso del contratto di consulenza da parte di si chiede che, Parte_1 verificata l'insussistenza del credito azionato con decreto ingiuntivo opposto per il mero inadempimento delle obbligazioni da parte di dichiari la Controparte_1 risoluzione del contratto per inadempimento ex art.1453 c.c. e 1455 c.c.;
• Accertare e dichiarare che nella persona del Controparte_1 suo legale rappresentante SI. ha tenuto un comportamento in Persona_1 spregio al canone di buona fede oggettiva e per l'effetto nulla sia dovuto a
[...]
a nessun titolo dalla odierna opponente e/o in caso Controparte_1 contrario venga rideterminato il credito asserito da Controparte_1 sulla base dell'effettiva attività svolta dalla convenuta opposta, ossia di
[...]
pagina 2 di 11 quanto previsto dall'art.4 del contratto di consulenza secondo quanto il Giudice riterrà di giustizia.
• In ogni caso: con vittoria di spese e competenze di lite
CONCLUSIONI DELLA CONVENUTA:
a) Preliminarmente, concedere la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto ex art. 648 c.p.c., essendo l'opposizione spiegata non fondata su prova scritta o di pronta soluzione;
b) Nel merito, ed in via principale, rigettare l'opposizione spiegata dalla Parte_1 perché infondata, in fatto ed in diritto, per tutte le motivazioni rappresentante
[...] nel presente scritto difensivo;
c) Confermare il decreto ingiuntivo n°2518/2023 reso dal Tribunale di Padova nel giudizio monitorio recente r.g. n°4489/2023, in ogni sua parte, comprese le competenze professionali;
d) In via subordinata, ovvero nelle denegata ipotesi caso in cui l'On. Giudicante dovesse ritenere il decreto ingiuntivo opposto privo dei requisiti di liquidità ed esigibilità, accertare e dichiarare che la ha Controparte_1 correttamente adempiuto il contratto di consulenza stipulato con la opponente in data 24/06/2022 e, per l'effetto, condannare la al pagamento in Parte_1 favore della società opposta del corrispettivo pattuito, nella misura di €.115.327,33, oltre interesse di mora ex D. Lgs 231/02, ovvero nella diversa misura, maggiore e o minore, che dovesse esser accertata in corso di causa;
e) Nel merito, alla luce di quanto dedotto sub 4) del Diritto, rigettare altresì la domanda riconvenzionale di accertamento della risoluzione del contratto di consulenza del 24/06/2022, nonché la subordinata domanda riconvenzionale di risoluzione del predetto contratto ex art.1453 e 1455 c.c., perché manifestamente infondate in fatto ed in diritto;
f) In ogni caso, condannare la opponente alla refusione di spese e competenze di giudizio, oltre accessori come per legge.
In via istruttoria, ci si oppone all'ammissione dell'interrogatorio formale richiesto dalla opponente, in quanto, oltre a non esser stato dedotto per capitolo separati e specifici, risulta diretto nei confronti della propria parte (ovvero il legale rapp.te p.t.
pagina 3 di 11 della , allorquando, invece, deve esser invece deferito nei confronti della Pt_1 controparte, al fine di provocarne la cd. confessione giudiziale!
Ci si oppone, inoltre, all'ammissione della prova testimoniale richiesta dalla controparte in quanto i capitoli di prova articolati risultano generici sotto il profilo spaziale e temporale, oltreché inammissibili, valutativi e superflui.
Si chiede, altresì, all'On. Giudicante di ordinare ex art. 210 c.p.c. alla Parte_1
ed alla CA ER (c.f.: ), ex art. 210 cpc. di esibire in giudizio
[...] P.IVA_3 gli accordi di cessione dei crediti d'imposta stipulati rispettivamente il 30/01/2023 e
d il 21/04/2023.
Sempre ex art. 210 cpc, si chiede di ordinare alla di esibire in Parte_1 giudizio copia conforme all'originale della lista dei movimenti tracciabili e non tracciabili dal 24/06/2022 al 31/12/2023 estratta dalla piattaforma cessioni crediti nel cassetto fiscale.
Infine, si chiede disporsi l'acquisizione a cura della Cancelleria del fascicolo telematico relativo al ricorso per decreto ingiuntivo iscritto con rg. n°4489/2023, conclusosi con il provvedimento monitorio n°2518/2023, quivi opposto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 22.12.2023 a Controparte_1
l'attrice, adiva questo Tribunale, proponendo opposizione
[...] Parte_1 al decreto ingiuntivo n.2518/2023, con il quale le era stato ingiunto il pagamento della somma di €.115.845,73 a titolo di corrispettivo dell'attività di consulenza prestata in esecuzione del contratto stipulato dalle parti in data 24.6.2022, oltre interessi e spese.
A sostegno dell'opposizione, l'attrice deduceva: che il contratto aveva ad oggetto un'attività di assistenza al cliente per “supporto e assistenza finalizzata a definire le migliori soluzioni per la gestione di un montante di crediti fiscali stimato in complessivi 500.000,00 euro relativi a crediti, a titolo esemplificativo non esaustivo, del tipo crediti fiscali quali Ecobonus, Sismabonus ed affini o similari (v. IVA etc.), ovvero, all'occorrenza, qualora possibile o deciso in
pagina 4 di 11 merito, altri tipi di crediti di natura commerciale per contratti in Italia o all'estero, secondo le procedure del caso”; che la convenuta si era resa inadempiente, in quanto, ai sensi dell'art.2, la stessa avrebbe dovuto “individuare, tra le proposte ricevute dal Cliente e da lui già selezionate, quelle più vantaggiose” e “mantenere riservate le informazioni e/o la documentazione ricevute dal Cliente e utilizzarle esclusivamente per le finalità oggetto del presente incarico”, nel mentre nessuna attività era stata svolta per canalizzare su CA ER s.p.a. la cessione dei crediti di essa attrice, né la relativa prova era desumibile dalle fatture “proforma” e dalle stesse fatture emesse dalla convenuta, trattandosi di atti di formazione unilaterale;
che la mancata esecuzione di attività di consulenza e supporto nella predisposizione della documentazione finalizzata a definire le migliori soluzioni per canalizzare verso
CA ER la cessione di crediti derivanti da Ecobonus, era confermata dal fatto che quest'ultima non aveva mai avuto rapporti con la società convenuta in relazione alle richiamate cessioni, né essa aveva trasmesso la documentazione necessaria per effettuare la consulenza e la relativa attività era stata svolta da un soggetto terzo,
in qualità di professionista della con la Persona_1 Controparte_2 quale ultima essa aveva sottoscritto un contratto di assistenza e un contratto di mediazione creditizia, aventi ad oggetto le medesime prestazioni di Controparte_1
e alla quale aveva pagato l'attività svolta, per la somma di €.6.100,00; che all'epoca della conclusione del contratto, era al contempo, legale Persona_1 rappresentante di ed Experienced Professional Advisor di Controparte_1
e pertanto vi era da presumere che la documentazione in Controparte_3 possesso della convenuta, inerente le cessioni di crediti a CA ER, fosse stata acquisita impropriamente presso la , che aveva effettivamente Controparte_2 operato nell'interesse di essa attrice;
che, comunque, la posizione in conflitto d'interesse assunta dallo era indice Pt_2 della mancanza di trasparenza dell'operato dello stesso, nonché di violazione del canone di buona fede oggettiva ed era onere della convenuta provare che l'attività svolta dallo per fosse diversa da quella svolta dallo stesso per la Pt_2 CP_2 convenuta medesima;
pagina 5 di 11 che la pretesa era infondata, anche in ragione della determinazione arbitraria del credito, effettuata in difformità da quanto previsto dall'art.4 del contratto;
che era infondata la pretesa di pagamento di voci accessorie di cui all'art.6 del
D.Lgs.231/02; che con dichiarazione del 6.10.2023 essa aveva comunicato il recesso dal contratto del 24.6.2022, ai sensi dell'art.5, comma 2 del contratto stesso e, qualora il recesso fosse stato escluso, il contratto avrebbe dovuto essere risolto a causa del dedotto inadempimento di Controparte_1 ciò premesso l'attrice chiedeva che il decreto fosse revocato e/o annullato e/o dichiarato nullo, che fosse dichiarato l'avvenuto recesso e fosse accertata e dichiarata la mala fede oggettiva nella condotta della convenuta e, in via subordinata, che il contratto fosse dichiarato risolto per inadempimento della convenuta, che a causa della condotta di mala fede della stessa fosse dichiarato che nulla era da essa dovuto ed in via subordinata che l'ammontare del credito fosse rideterminato in ragione dell'effettiva attività svolta, ai sensi dell'art.4 del contratto.
*
La convenuta, costituendosi, contrastava l'opposizione deducendo: che la controversia, inerendo un contratto di consulenza, non era soggetta a obbligo di mediazione preventiva, come comprovato anche del fatto che la stessa attrice, dopo aver sollevato la questione, non aveva identificato la materia alla quale la controversia stessa avrebbe dovuto essere ricondotta, né in sede di conclusioni aveva formalizzato l'eccezione di improcedibilità della domanda;
che l'opponente non aveva contestato l'esistenza del contratto e la documentazione posta a dimostrazione dell'attività di consulenza da essa svolta in esecuzione dello stesso, per la canalizzazione dei crediti d'imposta in ER CA;
che l'opponente tentava infondatamente di confondere il rapporto contrattuale oggetto di causa, derivante dal contratto concluso in data 24.6.2022, con i distinti contratti di mediazione e consulenza, intercorsi in data 26.11.2022 con CP_3
e in data 28.11.2022 con che avevano oggetto
[...] Controparte_2 diverso e che erano intervenuti in epoca successiva all'espletamento da parte di essa convenuta, nella persona di dell'attività di consulenza che aveva Persona_1
pagina 6 di 11 portato alla proposta di acquisto dei crediti da parte di CA ER, datata
11.11.2022; che era infondato l'assunto dell'attrice circa l'inesigibilità e la mancanza di prova scritta del credito e che l'ammontare dello stesso era stato correttamente liquidato in
€.94.530,00 oltre ad IVA, con applicazione del moltiplicatore del compenso pari a
9,453, riferito a crediti ceduti pari ad €.4.726.530,00, a fronte di un compenso di
€.10.000,00 previsto per crediti ceduti pari ad €.500.000,00, oltre ad IVA, importo che era oggetto della fattura n.11/2023, azionata in sede monitoria;
che la domanda riconvenzionale di risoluzione del contratto per inadempimento era inammissibile, in quanto illustrata nella narrativa della citazione ma non oggetto di alcuna conclusione ed era comunque manifestamente infondata, in quanto essa non aveva mai contestato il recesso comunicato dall'opponente, che aveva provocato lo scioglimento del contratto;
ciò premesso, la convenuta chiedeva il rigetto dell'opposizione e in via subordinata la condanna dell'opponente al pagamento della somma oggetto dell'ingiunzione.
Con la I memoria ai sensi dell'art.171 ter c.p.c., l'opponente eccepiva la nullità del contratto intercorso fra le parti, in quanto relativo ad attività di intermediazione finanziaria o mediazione creditizia, in mancanza di iscrizione della convenuta o del suo legale rappresentante nell'elenco dei mediatori creditizi.
*
Con ordinanza del 18.7.2024, veniva rigettata l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto opposto, anche in base al rilievo che, essendo pacifico che l'opposta non era iscritta ad alcun albo o elenco di mediatori creditizi, era ipotizzabile la non manifesta insussistenza di una, anche parziale, nullità del contratto intercorso fra le parti, con conseguente, almeno parziale insussistenza del titolo della pretesa creditoria dell'opposta e veniva formulata proposta di conciliazione ex art.185-bis c.p.c..
Le parti procedevano, nelle more della trattazione, all'attivazione della procedura di mediazione obbligatoria, senza esito e non accettavano la proposta ex art.185 bis c.p.c..
pagina 7 di 11 Con successiva ordinanza del 5.12.2024 venivano rigettate le istanze istruttorie delle parti e veniva fissata udienza di discussione.
All'udienza cartolare di discussione del 17.4.2025 veniva riservato il deposito della sentenza.
***
Osserva il Tribunale che l'opposizione è fondata e va pertanto accolta e va revocato il decreto ingiuntivo opposto.
Va osservato in fatto che il credito fatto valere dalla convenuta in sede monitoria trova titolo nel contratto in data 24.6.2022 (doc.2 convenuta), in forza del quale
[...] si è obbligata a “fornire supporto ed assistenza Controparte_1 finalizzata a definire le migliori soluzioni per la gestione di un montante di crediti fiscali stimato di € 500.000,00 (Euro CINQUECENTOMILA/00) relativi a crediti, a titolo esemplificativo non esaustivo, del tipo crediti fiscali quali Ecobonus,
Sismabonus ed affini o similari (v. IVA etc.), ovvero, all'occorrenza, qualora possibile o deciso in merito, altri tipi di crediti di natura commerciale per contratti in
Italia o all'estero, secondo le procedure del caso” (art.1).
L'art.4 del contratto, nel determinare il corrispettivo dovuto alla società consulente prevede che “per la consulenza prestata, di cui al precedente punto 1 (OGGETTO), il
Cliente corrisponderà un importo pari a € 10.000,00 (Euro DIECIMILA/00) oltre
IVA. Tale importo verrà commisurato in funzione del valore complessivo dei crediti
(inizialmente stimato in € CINQUECENTOMILA/00), su cui viene svolta l'attività di consulenza in oggetto ed effettivamente acquistati da Banche o società coinvolte da
Pertanto il corrispettivo dovuto Controparte_1 proporzionalmente aumenterà in presenza di un monte crediti maggiore e diminuirà qualora il monte crediti risulti inferiore”.
L'interpretazione sistematica delle clausole contrattuali sopra richiamate rende evidente che la prestazione prevista in contratto è sostanzialmente quella propria del mediatore creditizio. Invero l'art.4 chiarisce che la prestazione di consulenza doveva avere quale risultato quello della cessione dei crediti a banche o altre società e dunque la prestazione diretta “a definire le migliori soluzioni per la gestione di un montante di crediti fiscali” era proprio quella di mettere in relazione la con il soggetto che Pt_1
pagina 8 di 11 offrisse le migliori condizioni di cessione dei crediti stessi, non essendo prevista una forma di “gestione” dei crediti diversa dalla cessione, tanto che il compenso alla consulente era dovuto solo in caso di effettiva cessione.
Va dato atto che fra gli obblighi della consulente, l'art.2 del contratto prevede quello di “individuare tra le proposte ricevute dal Cliente e da lui già selezionate quelle più vantaggiose sempre nell'interesse del Cliente stesso”, attività che sembra più propriamente riconducibile alla consulenza, prospettando una situazione nella quale il cliente abbia già ricevuto offerte di acquisto dei crediti e voglia valutare con il supporto del consulente quale offerta sia più vantaggiosa.
Tuttavia nel caso concreto non risulta che la prestazione di tale attività sia stata svolta dalla convenuta con riferimento alla cessione da parte dell'attrice a CA ER di crediti per il complessivo ammontare di €.4.726.530,00, atteso che non vi è prova alcuna che la scelta di CA ER sia avvenuta a seguito della comparazione di più offerte e del supporto consulenziale della convenuta nello svolgimento di tale comparazione. In definitiva non vi è documentazione alcuna delle informazioni, dei consigli, delle indicazioni che dovrebbero integrare l'attività di consulenza svolta dalla convenuta, né le prove orali articolate, neppure riproposte in sede di precisazione delle conclusioni, sarebbero idonee a tal fine, dato che vi è solo generica menzione di tale attività (cfr. cap.b della II memoria ex art.171 ter c.p.c.: “Vero è che
a fine novembre dell'anno 2022, la affidava alla Parte_1 Controparte_4
il compito di valutare la convenienza dell'operazione di cessione di crediti
[...]
d'imposta che la società e per essa il sig. Controparte_1 Per_1
aveva imbastito con CA ER spa?”).
[...]
D'altra parte la stessa ha invocato l'avvenuta cessione Controparte_1 dei crediti quale titolo del diritto al pagamento del corrispettivo, in quanto nel ricorso per decreto ingiuntivo si legge che “grazie all'attività svolta dall'odierna ricorrente, la riusciva a cedere alla CA ER s.p.a. (C.F. Parte_1 P.IVA_3 un pacchetto di crediti d'imposta del valore complessivo di € 4.726.530,00” e dunque essa ha invocato il mero fatto della conclusione dell'affare mediato (cessione di crediti), dedotto in contratto.
pagina 9 di 11 Inoltre va sottolineato che dalla comunicazione via email in data 24.4.2022, proveniente da per (doc.19 attrice) si desume Persona_1 Controparte_3 chiaramente che l'attività svolta per la cessione dei crediti di dal mediatore Pt_1 creditizio, era unica e che per tale attività, formalizzata verso Controparte_3
con il contratto in data 26.11.2022 (doc.12 attrice), ha Controparte_3 Pt_1 dovuto stipulare anche il parallelo contratto di consulenza (“mandato oneroso di consulenza al 2%”) con l'odierna convenuta, atteso che il corrispettivo della
“consulenza” risulta esattamente pari al 2% dell'ammontare dei crediti ceduti da Pt_1 tramite . Controparte_3
Va a questo punto ricordato che l'art.128 sexies TUB, al I comma, prevede che “è mediatore creditizio il soggetto che mette in relazione, anche attraverso attività di consulenza, banche o intermediari finanziari previsti dal titolo V con la potenziale clientela per la concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma” e dunque contempla anche la mera attività di consulenza, funzionale alla concessione di finanziamenti nell'attività tipica del mediatore creditizio.
Nel caso concreto, per le ragioni suindicate, vi è stata un'attività di mediazione creditizia unica, per la quale, in forza dei due contratti intimamente collegati (doc. 19 cit.) intercorsi, l'uno, con la mediatrice abilitata, e l'altro, con Controparte_3
il corrispettivo della mediazione è stato attribuito Controparte_1 alla seconda società, non iscritta all'elenco dei mediatori creditizi.
Poiché, ai sensi del comma 2 dell'art.128 sexies TUB, “l'esercizio professionale nei confronti del pubblico dell'attività di mediatore creditizio è riservato ai soggetti iscritti in un apposito elenco tenuto dall'Organismo previsto dall'art.128 undecies”, ne consegue la nullità del contratto intercorso fra le parti per violazione di norma imperativa e va pertanto escluso il diritto della convenuta al compenso preteso in giudizio.
Non sembra dubbio invero che l'attività di mediazione nella cessione di crediti fiscali, sia riconducibile alla mediazione creditizia di cui all'art.128 sexies TUB, poiché la cessione di crediti è una modalità tipica di acquisizione di finanziamenti da parte dei titolari cedenti in favore di banche e altri istituti finanziari, come nella specie.
pagina 10 di 11 Da quanto osservato da ultimo consegue, sul piano processuale, che l'interpretazione della disposizione in esame non presenta alcuna difficoltà e non si profilano dunque i presupposti per il rinvio pregiudiziale richiesto dalla convenuta, ai sensi dell'art.363 bis c.p.c..
***
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo, nella misura minima per la fase decisionale, attesa l'assenza di scritti conclusivi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra domanda ed eccezione, revoca il decreto ingiuntivo n.2518/2023 di questo Tribunale;
condanna a rifondere a le spese del Controparte_1 Parte_1 procedimento, che liquida in €.2.552,00 per la fase di studio, €.1.628,00 per la fase introduttiva, €.5.670,00 per la fase istruttoria ed €.2.127,00 per la fase decisionale, oltre al 15% per spese generali ed oltre IVA e CPA.
Padova 1/8/2025
Il Giudice
Dott. Federica Sacchetto
pagina 11 di 11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PADOVA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Federica Sacchetto ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al ruolo al N. 7352/2023 R.G., promossa
DA
(c.f. ), con il patrocinio degli avv.ti FISCHER Parte_1 P.IVA_1
ERIKA e SPONCHIADO CLAUDIA, elettivamente domiciliata in PREGANZIOL
(TV), VIA VITTORIO VENETO n.114, presso il difensore avv. ERIKA FISCHER
- attore –
CONTRO
(C.F. ), con il Controparte_1 P.IVA_2 patrocinio degli avv.ti GAVATTA FILIPPO e ARTALE CHIARA, elettivamente domiciliata in GALLERIA DUOMO N. 5 C/O AVV. CHIARA ARTALE 35141
PADOVA presso lo studio dell'avv. CHIARA ARTALE
- convenuto –
OGGETTO: Altri contratti d'opera
CONCLUSIONI DELL'ATTRICE:
NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE
• Accogliersi l'opposizione perché fondata per le motivazioni ed eccezioni sollevate negli atti difensivi e per l'effetto revocare e/o annullare e/o dichiarare nullo il decreto ingiuntivo opposto n.2518/2023 - R.G. n.4489/2023 emesso il 27.10.2023 e
pagina 1 di 11 depositato in pari data, ritenuta provata la circostanza per la quale alcuna attività è stata esperita dal sig. a favore di Pt_2 Parte_1
• Nella denegata ipotesi in cui si ritenga svolta una qualche attività da parte del sig.
legale rappresentante di a favore di Pt_2 Controparte_1 Parte_1 accertarsi la circostanza per cui l'attività posta in essere dal SInor in nome Pt_2
e per conto di debba qualificarsi attività riservata ai soli Controparte_1 intermediari finanziari e/o mediatori creditizi, per il cui esercizio è obbligatoria
l'apposita iscrizione all'albo degli intermediari – circostanza mancante nel caso di specie, tanto in capo alla Società odierna opposta, quanto in capo al suo legale rappresentante – e, per l'effetto, accogliersi l'opposizione perché fondata per le motivazioni ed eccezioni esposte negli atti difensivi e revocare e/o annullare e/o dichiarare nullo il decreto ingiuntivo opposto n.2518/2023 (R.G.) n.4489/2023 emesso il 27.10.2023;
• nonché accertare e dichiarare che la Società Controparte_1 nella persona del suo legale rappresentante, SI. ha tenuto un Persona_1 comportamento in spregio al canone di buona fede oggettiva.
NEL MERITO IN VIA SUBORDINATA
• Nella denegata ipotesi in cui non venissero accolte le difese ed eccezioni formulate in via principale, dichiararsi l'avvenuto recesso da parte di in Parte_1 data 06.10.2023 in relazione al contratto del 24.06.2022. Nella denegata e non creduta ipotesi in cui codesto Giudice non ritenesse che si sia formalizzato il diritto di recesso del contratto di consulenza da parte di si chiede che, Parte_1 verificata l'insussistenza del credito azionato con decreto ingiuntivo opposto per il mero inadempimento delle obbligazioni da parte di dichiari la Controparte_1 risoluzione del contratto per inadempimento ex art.1453 c.c. e 1455 c.c.;
• Accertare e dichiarare che nella persona del Controparte_1 suo legale rappresentante SI. ha tenuto un comportamento in Persona_1 spregio al canone di buona fede oggettiva e per l'effetto nulla sia dovuto a
[...]
a nessun titolo dalla odierna opponente e/o in caso Controparte_1 contrario venga rideterminato il credito asserito da Controparte_1 sulla base dell'effettiva attività svolta dalla convenuta opposta, ossia di
[...]
pagina 2 di 11 quanto previsto dall'art.4 del contratto di consulenza secondo quanto il Giudice riterrà di giustizia.
• In ogni caso: con vittoria di spese e competenze di lite
CONCLUSIONI DELLA CONVENUTA:
a) Preliminarmente, concedere la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto ex art. 648 c.p.c., essendo l'opposizione spiegata non fondata su prova scritta o di pronta soluzione;
b) Nel merito, ed in via principale, rigettare l'opposizione spiegata dalla Parte_1 perché infondata, in fatto ed in diritto, per tutte le motivazioni rappresentante
[...] nel presente scritto difensivo;
c) Confermare il decreto ingiuntivo n°2518/2023 reso dal Tribunale di Padova nel giudizio monitorio recente r.g. n°4489/2023, in ogni sua parte, comprese le competenze professionali;
d) In via subordinata, ovvero nelle denegata ipotesi caso in cui l'On. Giudicante dovesse ritenere il decreto ingiuntivo opposto privo dei requisiti di liquidità ed esigibilità, accertare e dichiarare che la ha Controparte_1 correttamente adempiuto il contratto di consulenza stipulato con la opponente in data 24/06/2022 e, per l'effetto, condannare la al pagamento in Parte_1 favore della società opposta del corrispettivo pattuito, nella misura di €.115.327,33, oltre interesse di mora ex D. Lgs 231/02, ovvero nella diversa misura, maggiore e o minore, che dovesse esser accertata in corso di causa;
e) Nel merito, alla luce di quanto dedotto sub 4) del Diritto, rigettare altresì la domanda riconvenzionale di accertamento della risoluzione del contratto di consulenza del 24/06/2022, nonché la subordinata domanda riconvenzionale di risoluzione del predetto contratto ex art.1453 e 1455 c.c., perché manifestamente infondate in fatto ed in diritto;
f) In ogni caso, condannare la opponente alla refusione di spese e competenze di giudizio, oltre accessori come per legge.
In via istruttoria, ci si oppone all'ammissione dell'interrogatorio formale richiesto dalla opponente, in quanto, oltre a non esser stato dedotto per capitolo separati e specifici, risulta diretto nei confronti della propria parte (ovvero il legale rapp.te p.t.
pagina 3 di 11 della , allorquando, invece, deve esser invece deferito nei confronti della Pt_1 controparte, al fine di provocarne la cd. confessione giudiziale!
Ci si oppone, inoltre, all'ammissione della prova testimoniale richiesta dalla controparte in quanto i capitoli di prova articolati risultano generici sotto il profilo spaziale e temporale, oltreché inammissibili, valutativi e superflui.
Si chiede, altresì, all'On. Giudicante di ordinare ex art. 210 c.p.c. alla Parte_1
ed alla CA ER (c.f.: ), ex art. 210 cpc. di esibire in giudizio
[...] P.IVA_3 gli accordi di cessione dei crediti d'imposta stipulati rispettivamente il 30/01/2023 e
d il 21/04/2023.
Sempre ex art. 210 cpc, si chiede di ordinare alla di esibire in Parte_1 giudizio copia conforme all'originale della lista dei movimenti tracciabili e non tracciabili dal 24/06/2022 al 31/12/2023 estratta dalla piattaforma cessioni crediti nel cassetto fiscale.
Infine, si chiede disporsi l'acquisizione a cura della Cancelleria del fascicolo telematico relativo al ricorso per decreto ingiuntivo iscritto con rg. n°4489/2023, conclusosi con il provvedimento monitorio n°2518/2023, quivi opposto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 22.12.2023 a Controparte_1
l'attrice, adiva questo Tribunale, proponendo opposizione
[...] Parte_1 al decreto ingiuntivo n.2518/2023, con il quale le era stato ingiunto il pagamento della somma di €.115.845,73 a titolo di corrispettivo dell'attività di consulenza prestata in esecuzione del contratto stipulato dalle parti in data 24.6.2022, oltre interessi e spese.
A sostegno dell'opposizione, l'attrice deduceva: che il contratto aveva ad oggetto un'attività di assistenza al cliente per “supporto e assistenza finalizzata a definire le migliori soluzioni per la gestione di un montante di crediti fiscali stimato in complessivi 500.000,00 euro relativi a crediti, a titolo esemplificativo non esaustivo, del tipo crediti fiscali quali Ecobonus, Sismabonus ed affini o similari (v. IVA etc.), ovvero, all'occorrenza, qualora possibile o deciso in
pagina 4 di 11 merito, altri tipi di crediti di natura commerciale per contratti in Italia o all'estero, secondo le procedure del caso”; che la convenuta si era resa inadempiente, in quanto, ai sensi dell'art.2, la stessa avrebbe dovuto “individuare, tra le proposte ricevute dal Cliente e da lui già selezionate, quelle più vantaggiose” e “mantenere riservate le informazioni e/o la documentazione ricevute dal Cliente e utilizzarle esclusivamente per le finalità oggetto del presente incarico”, nel mentre nessuna attività era stata svolta per canalizzare su CA ER s.p.a. la cessione dei crediti di essa attrice, né la relativa prova era desumibile dalle fatture “proforma” e dalle stesse fatture emesse dalla convenuta, trattandosi di atti di formazione unilaterale;
che la mancata esecuzione di attività di consulenza e supporto nella predisposizione della documentazione finalizzata a definire le migliori soluzioni per canalizzare verso
CA ER la cessione di crediti derivanti da Ecobonus, era confermata dal fatto che quest'ultima non aveva mai avuto rapporti con la società convenuta in relazione alle richiamate cessioni, né essa aveva trasmesso la documentazione necessaria per effettuare la consulenza e la relativa attività era stata svolta da un soggetto terzo,
in qualità di professionista della con la Persona_1 Controparte_2 quale ultima essa aveva sottoscritto un contratto di assistenza e un contratto di mediazione creditizia, aventi ad oggetto le medesime prestazioni di Controparte_1
e alla quale aveva pagato l'attività svolta, per la somma di €.6.100,00; che all'epoca della conclusione del contratto, era al contempo, legale Persona_1 rappresentante di ed Experienced Professional Advisor di Controparte_1
e pertanto vi era da presumere che la documentazione in Controparte_3 possesso della convenuta, inerente le cessioni di crediti a CA ER, fosse stata acquisita impropriamente presso la , che aveva effettivamente Controparte_2 operato nell'interesse di essa attrice;
che, comunque, la posizione in conflitto d'interesse assunta dallo era indice Pt_2 della mancanza di trasparenza dell'operato dello stesso, nonché di violazione del canone di buona fede oggettiva ed era onere della convenuta provare che l'attività svolta dallo per fosse diversa da quella svolta dallo stesso per la Pt_2 CP_2 convenuta medesima;
pagina 5 di 11 che la pretesa era infondata, anche in ragione della determinazione arbitraria del credito, effettuata in difformità da quanto previsto dall'art.4 del contratto;
che era infondata la pretesa di pagamento di voci accessorie di cui all'art.6 del
D.Lgs.231/02; che con dichiarazione del 6.10.2023 essa aveva comunicato il recesso dal contratto del 24.6.2022, ai sensi dell'art.5, comma 2 del contratto stesso e, qualora il recesso fosse stato escluso, il contratto avrebbe dovuto essere risolto a causa del dedotto inadempimento di Controparte_1 ciò premesso l'attrice chiedeva che il decreto fosse revocato e/o annullato e/o dichiarato nullo, che fosse dichiarato l'avvenuto recesso e fosse accertata e dichiarata la mala fede oggettiva nella condotta della convenuta e, in via subordinata, che il contratto fosse dichiarato risolto per inadempimento della convenuta, che a causa della condotta di mala fede della stessa fosse dichiarato che nulla era da essa dovuto ed in via subordinata che l'ammontare del credito fosse rideterminato in ragione dell'effettiva attività svolta, ai sensi dell'art.4 del contratto.
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La convenuta, costituendosi, contrastava l'opposizione deducendo: che la controversia, inerendo un contratto di consulenza, non era soggetta a obbligo di mediazione preventiva, come comprovato anche del fatto che la stessa attrice, dopo aver sollevato la questione, non aveva identificato la materia alla quale la controversia stessa avrebbe dovuto essere ricondotta, né in sede di conclusioni aveva formalizzato l'eccezione di improcedibilità della domanda;
che l'opponente non aveva contestato l'esistenza del contratto e la documentazione posta a dimostrazione dell'attività di consulenza da essa svolta in esecuzione dello stesso, per la canalizzazione dei crediti d'imposta in ER CA;
che l'opponente tentava infondatamente di confondere il rapporto contrattuale oggetto di causa, derivante dal contratto concluso in data 24.6.2022, con i distinti contratti di mediazione e consulenza, intercorsi in data 26.11.2022 con CP_3
e in data 28.11.2022 con che avevano oggetto
[...] Controparte_2 diverso e che erano intervenuti in epoca successiva all'espletamento da parte di essa convenuta, nella persona di dell'attività di consulenza che aveva Persona_1
pagina 6 di 11 portato alla proposta di acquisto dei crediti da parte di CA ER, datata
11.11.2022; che era infondato l'assunto dell'attrice circa l'inesigibilità e la mancanza di prova scritta del credito e che l'ammontare dello stesso era stato correttamente liquidato in
€.94.530,00 oltre ad IVA, con applicazione del moltiplicatore del compenso pari a
9,453, riferito a crediti ceduti pari ad €.4.726.530,00, a fronte di un compenso di
€.10.000,00 previsto per crediti ceduti pari ad €.500.000,00, oltre ad IVA, importo che era oggetto della fattura n.11/2023, azionata in sede monitoria;
che la domanda riconvenzionale di risoluzione del contratto per inadempimento era inammissibile, in quanto illustrata nella narrativa della citazione ma non oggetto di alcuna conclusione ed era comunque manifestamente infondata, in quanto essa non aveva mai contestato il recesso comunicato dall'opponente, che aveva provocato lo scioglimento del contratto;
ciò premesso, la convenuta chiedeva il rigetto dell'opposizione e in via subordinata la condanna dell'opponente al pagamento della somma oggetto dell'ingiunzione.
Con la I memoria ai sensi dell'art.171 ter c.p.c., l'opponente eccepiva la nullità del contratto intercorso fra le parti, in quanto relativo ad attività di intermediazione finanziaria o mediazione creditizia, in mancanza di iscrizione della convenuta o del suo legale rappresentante nell'elenco dei mediatori creditizi.
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Con ordinanza del 18.7.2024, veniva rigettata l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto opposto, anche in base al rilievo che, essendo pacifico che l'opposta non era iscritta ad alcun albo o elenco di mediatori creditizi, era ipotizzabile la non manifesta insussistenza di una, anche parziale, nullità del contratto intercorso fra le parti, con conseguente, almeno parziale insussistenza del titolo della pretesa creditoria dell'opposta e veniva formulata proposta di conciliazione ex art.185-bis c.p.c..
Le parti procedevano, nelle more della trattazione, all'attivazione della procedura di mediazione obbligatoria, senza esito e non accettavano la proposta ex art.185 bis c.p.c..
pagina 7 di 11 Con successiva ordinanza del 5.12.2024 venivano rigettate le istanze istruttorie delle parti e veniva fissata udienza di discussione.
All'udienza cartolare di discussione del 17.4.2025 veniva riservato il deposito della sentenza.
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Osserva il Tribunale che l'opposizione è fondata e va pertanto accolta e va revocato il decreto ingiuntivo opposto.
Va osservato in fatto che il credito fatto valere dalla convenuta in sede monitoria trova titolo nel contratto in data 24.6.2022 (doc.2 convenuta), in forza del quale
[...] si è obbligata a “fornire supporto ed assistenza Controparte_1 finalizzata a definire le migliori soluzioni per la gestione di un montante di crediti fiscali stimato di € 500.000,00 (Euro CINQUECENTOMILA/00) relativi a crediti, a titolo esemplificativo non esaustivo, del tipo crediti fiscali quali Ecobonus,
Sismabonus ed affini o similari (v. IVA etc.), ovvero, all'occorrenza, qualora possibile o deciso in merito, altri tipi di crediti di natura commerciale per contratti in
Italia o all'estero, secondo le procedure del caso” (art.1).
L'art.4 del contratto, nel determinare il corrispettivo dovuto alla società consulente prevede che “per la consulenza prestata, di cui al precedente punto 1 (OGGETTO), il
Cliente corrisponderà un importo pari a € 10.000,00 (Euro DIECIMILA/00) oltre
IVA. Tale importo verrà commisurato in funzione del valore complessivo dei crediti
(inizialmente stimato in € CINQUECENTOMILA/00), su cui viene svolta l'attività di consulenza in oggetto ed effettivamente acquistati da Banche o società coinvolte da
Pertanto il corrispettivo dovuto Controparte_1 proporzionalmente aumenterà in presenza di un monte crediti maggiore e diminuirà qualora il monte crediti risulti inferiore”.
L'interpretazione sistematica delle clausole contrattuali sopra richiamate rende evidente che la prestazione prevista in contratto è sostanzialmente quella propria del mediatore creditizio. Invero l'art.4 chiarisce che la prestazione di consulenza doveva avere quale risultato quello della cessione dei crediti a banche o altre società e dunque la prestazione diretta “a definire le migliori soluzioni per la gestione di un montante di crediti fiscali” era proprio quella di mettere in relazione la con il soggetto che Pt_1
pagina 8 di 11 offrisse le migliori condizioni di cessione dei crediti stessi, non essendo prevista una forma di “gestione” dei crediti diversa dalla cessione, tanto che il compenso alla consulente era dovuto solo in caso di effettiva cessione.
Va dato atto che fra gli obblighi della consulente, l'art.2 del contratto prevede quello di “individuare tra le proposte ricevute dal Cliente e da lui già selezionate quelle più vantaggiose sempre nell'interesse del Cliente stesso”, attività che sembra più propriamente riconducibile alla consulenza, prospettando una situazione nella quale il cliente abbia già ricevuto offerte di acquisto dei crediti e voglia valutare con il supporto del consulente quale offerta sia più vantaggiosa.
Tuttavia nel caso concreto non risulta che la prestazione di tale attività sia stata svolta dalla convenuta con riferimento alla cessione da parte dell'attrice a CA ER di crediti per il complessivo ammontare di €.4.726.530,00, atteso che non vi è prova alcuna che la scelta di CA ER sia avvenuta a seguito della comparazione di più offerte e del supporto consulenziale della convenuta nello svolgimento di tale comparazione. In definitiva non vi è documentazione alcuna delle informazioni, dei consigli, delle indicazioni che dovrebbero integrare l'attività di consulenza svolta dalla convenuta, né le prove orali articolate, neppure riproposte in sede di precisazione delle conclusioni, sarebbero idonee a tal fine, dato che vi è solo generica menzione di tale attività (cfr. cap.b della II memoria ex art.171 ter c.p.c.: “Vero è che
a fine novembre dell'anno 2022, la affidava alla Parte_1 Controparte_4
il compito di valutare la convenienza dell'operazione di cessione di crediti
[...]
d'imposta che la società e per essa il sig. Controparte_1 Per_1
aveva imbastito con CA ER spa?”).
[...]
D'altra parte la stessa ha invocato l'avvenuta cessione Controparte_1 dei crediti quale titolo del diritto al pagamento del corrispettivo, in quanto nel ricorso per decreto ingiuntivo si legge che “grazie all'attività svolta dall'odierna ricorrente, la riusciva a cedere alla CA ER s.p.a. (C.F. Parte_1 P.IVA_3 un pacchetto di crediti d'imposta del valore complessivo di € 4.726.530,00” e dunque essa ha invocato il mero fatto della conclusione dell'affare mediato (cessione di crediti), dedotto in contratto.
pagina 9 di 11 Inoltre va sottolineato che dalla comunicazione via email in data 24.4.2022, proveniente da per (doc.19 attrice) si desume Persona_1 Controparte_3 chiaramente che l'attività svolta per la cessione dei crediti di dal mediatore Pt_1 creditizio, era unica e che per tale attività, formalizzata verso Controparte_3
con il contratto in data 26.11.2022 (doc.12 attrice), ha Controparte_3 Pt_1 dovuto stipulare anche il parallelo contratto di consulenza (“mandato oneroso di consulenza al 2%”) con l'odierna convenuta, atteso che il corrispettivo della
“consulenza” risulta esattamente pari al 2% dell'ammontare dei crediti ceduti da Pt_1 tramite . Controparte_3
Va a questo punto ricordato che l'art.128 sexies TUB, al I comma, prevede che “è mediatore creditizio il soggetto che mette in relazione, anche attraverso attività di consulenza, banche o intermediari finanziari previsti dal titolo V con la potenziale clientela per la concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma” e dunque contempla anche la mera attività di consulenza, funzionale alla concessione di finanziamenti nell'attività tipica del mediatore creditizio.
Nel caso concreto, per le ragioni suindicate, vi è stata un'attività di mediazione creditizia unica, per la quale, in forza dei due contratti intimamente collegati (doc. 19 cit.) intercorsi, l'uno, con la mediatrice abilitata, e l'altro, con Controparte_3
il corrispettivo della mediazione è stato attribuito Controparte_1 alla seconda società, non iscritta all'elenco dei mediatori creditizi.
Poiché, ai sensi del comma 2 dell'art.128 sexies TUB, “l'esercizio professionale nei confronti del pubblico dell'attività di mediatore creditizio è riservato ai soggetti iscritti in un apposito elenco tenuto dall'Organismo previsto dall'art.128 undecies”, ne consegue la nullità del contratto intercorso fra le parti per violazione di norma imperativa e va pertanto escluso il diritto della convenuta al compenso preteso in giudizio.
Non sembra dubbio invero che l'attività di mediazione nella cessione di crediti fiscali, sia riconducibile alla mediazione creditizia di cui all'art.128 sexies TUB, poiché la cessione di crediti è una modalità tipica di acquisizione di finanziamenti da parte dei titolari cedenti in favore di banche e altri istituti finanziari, come nella specie.
pagina 10 di 11 Da quanto osservato da ultimo consegue, sul piano processuale, che l'interpretazione della disposizione in esame non presenta alcuna difficoltà e non si profilano dunque i presupposti per il rinvio pregiudiziale richiesto dalla convenuta, ai sensi dell'art.363 bis c.p.c..
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Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo, nella misura minima per la fase decisionale, attesa l'assenza di scritti conclusivi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra domanda ed eccezione, revoca il decreto ingiuntivo n.2518/2023 di questo Tribunale;
condanna a rifondere a le spese del Controparte_1 Parte_1 procedimento, che liquida in €.2.552,00 per la fase di studio, €.1.628,00 per la fase introduttiva, €.5.670,00 per la fase istruttoria ed €.2.127,00 per la fase decisionale, oltre al 15% per spese generali ed oltre IVA e CPA.
Padova 1/8/2025
Il Giudice
Dott. Federica Sacchetto
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