Ordinanza collegiale 3 maggio 2022
Decreto presidenziale 14 febbraio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. III, ordinanza collegiale 03/05/2022, n. 692 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 692 |
| Data del deposito : | 3 maggio 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 03/05/2022
N. 00848/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 848 del 2013, proposto da
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Pier Luigi Portaluri, Carlo Tatarano e Valentina Mele, con domicilio eletto presso lo studio Pier Luigi Portaluri in Lecce, via Imbriani, 36;
contro
Comune di Ostuni, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'avvocato Alfredo Tanzarella, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Angelo Vantaggiato in Lecce, via Zanardelli 7;
Ministero per i Beni e le Attività Culturali, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Lecce, via Rubichi;
Soprintendenza per Beni Architettonici Paesaggistici delle Province di Lecce, Brindisi e Taranto, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliata in Lecce, via F.Rubichi 23;
per l'annullamento
della nota prot. n. -OMISSIS-(successivamente ricevuta dalla ricorrente) del Dirigente della Sezione Urbanistica del Comune di Ostuni, con cui è stata significata l’inammissibilità della domanda di condono edilizio presentata dalla Società ricorrente il 30 gennaio 2009 e comunicato l’avvio del procedimento finalizzato all’emissione dell’ordinanza ex art. 30 comma 7 del D.P.R. n. -OMISSIS-0/2001 di sospensione della lottizzazione abusiva;
- di ogni altro atto ad essa presupposto, consequenziale o comunque connesso, ancorché non conosciuto, in quanto lesivo, ivi inclusi, ove occorra: a) la nota prot. n. -OMISSIS-del medesimo Dirigente comunale; b) la nota prot. n.-OMISSIS-del Segretario Generale del Comune di Ostuni del 5.2.2013.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di: Comune di Ostuni, Ministero per i Beni e le Attività Culturali e Soprintendenza per Beni Architettonici Paesaggistici delle Province di Lecce, Brindisi e Taranto;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 marzo 2022 la Cons. dott.ssa Patrizia Moro e udito per la parte ricorrente l’avv.to P.G. Portaluri in sostituzione degli avv.ti P. L. Portaluri C. Tatarano e V. Mele.
FATTO E DIRITTO.
La Società ricorrente espone quanto segue.
E’divenuta proprietaria - in virtù di decreto di trasferimento (n. -OMISSIS-, cron. -OMISSIS-, rep.-OMISSIS-) emesso dal Tribunale Civile di Brindisi all'esito di procedura esecutiva immobiliare (n. -OMISSIS-R.G.E.) instaurata a carico del Sig. -OMISSIS-- di alcuni immobili (in catasto individuati al Foglio -OMISSIS-particelle -OMISSIS-) ubicati in località “-OMISSIS-” dell'agro di Ostuni, confinanti con un'area, sempre situata in località “-OMISSIS-”, oggetto nel corso degli anni '80 di lavori di lottizzazione abusiva, comportanti la creazione di circa 250 lotti e la realizzazione di altrettante costruzioni, per i quali il Comune di Ostuni di Ostuni ha adottato nei confronti del predetto -OMISSIS- un’ordinanza di sospensione ex art. 18 della Legge n. 47/1985.
Con riferimento agli immobili acquisiti, la Società ricorrente, con domanda di condono edilizio presentata in data 30.1.2009, ha richiesto al Comune di Ostuni «la sanatoria per abusi edilizi ai sensi dell'art. 40 comma 6 della L.S. n. 47/1985» cit., producendo «copia del decreto di trasferimento emesso dal Tribunale di Brindisi», nonché tutta la documentazione relativa alla consistenza degli abusi de quibus.
Con nota prot. n. -OMISSIS-, il Responsabile del Servizio Urbanistica del Comune di Ostuni ha comunicato all'odierna ricorrente che « l'istanza di permesso di costruire in sanatoria presentata per -OMISSIS-, è stata acquisita al protocollo generale in data 02.02.2009 con n. -OMISSIS-» (pratica edilizia n. -OMISSIS-) e che «come da disposizione apposta dal Dirigente dell'U.T.C. in calce alla cartellina edilizia, [. ..] il responsabile del relativo procedimento è ingegnere-OMISSIS- ».
Trascorsi i ventiquattro mesi previsti dalla Legge n. 47/1985 per la conclusione del relativo procedimento senza che la P.A. comunale avesse ancora assunto alcuna espressa determinazione sulla predetta domanda di condono edilizio, la Società ricorrente ha diffidato quest’ultima a “concludere senza ulteriori ritardi - e comunque entro e non oltre il termine di 30 giorni - il procedimento di sanatoria, determinandosi espressamente sulla domanda avanzata in data 30.1.2009”.
Successivamente, questo Tribunale Amministrativo Regionale, con sentenza n.-OMISSIS-del 3.5.2012, ha stabilito che «l'inerzia serbata dal Comune sulla richiesta della ricorrente volta ad ottenere il rilascio del permesso di costruire non risulta giustificata. L'Amministrazione è dunque venuta meno al proprio dovere - fissato dall'art. 2 L. 241/1990 - di concludere il procedimento con atto espresso e motivato», dichiarando l'illegittimità dell'inerzia comunale nonché ordinando «al Comune di Ostuni di provvedere sulla suddetta richiesta [di sanatoria, n.d.r.] entro 30 dalla comunicazione della presente sentenza».
Perdurando l’inadempimento dell’A.C. di Ostuni, con ordinanza n. -OMISSIS-del 14.12.2012, questo T.A.R. - nuovamente adito dalla -OMISSIS- - ha accertato il perdurante inadempimento del Comune di Ostuni nei confronti dell'obbligo di conclusione del procedimento, nonché acclarato che «il Comune non ha provveduto nel termine assegnatogli» e conseguentemente nominando quale Commissario ad acta il Segretario comunale di Ostuni, al quale è stato assegnato il termine di ulteriori 30 giorni “per provvedere sull'istanza di condono presentata dalla -OMISSIS- il 30 gennaio 2009”.
Con la nota prot. n. -OMISSIS-indicata in epigrafe, il Dirigente della Sezione Urbanistica Comune di Ostuni ha sostanzialmente ritenuto che “ tutte le opere realizzate abusivamente sui terreni in argomento (con l'unica eccezione probabilmente di 80 metri lineari di solaio) risultano realizzate ed ultimate successivamente e non entro il 30/9/1983 , con conseguente falsa dichiarazione da parte del soggetto richiedente ed, inoltre che “ dagli accertamenti condotti dall'UTC Servizio Urbanistica è emerso che a nome del Sig.-OMISSIS-, risultano presentate le seguenti pratiche di condono edilizio tutte respinte:
a) domanda di condono edilizio ex l. 47/85 n. -OMISSIS-, con la quale veniva richiesta la sanatoria di opere edili per una superficie complessiva di 712 mq. con destinazione d'uso turi¬stico ricettiva o agri-turistica, insistenti su terreni in catasto al foglio -OMISSIS- particelle -OMISSIS-per la quale in data 2 ottobre 2003 veniva emanato dal Dirigente l'UTC, provvedimento di diniego prot. -OMISSIS-»;
b) domanda di condono edilizio ex l. 724/95 n. -OMISSIS-, con la quale veniva richiesta la sanatoria di gazebo, tettoie, vani tecnici, piscine, vani interrati e piste di atterraggio, hanger per rimessaggio, opere edili insistenti su terreni in catasto al foglio -OMISSIS- particelle -OMISSIS-, per la quale in data 1 giugno 2004 veniva emanato dal Dirigente l'UTC, provvedimento di diniego prot. -OMISSIS-;
c) domanda di condono edilizio ex l. 724/95 n. -OMISSIS-, con la quale veniva richiesta la sanatoria di due vani ad ufficio azienda e locali di pertinenza per servizi, il tutto per una superficie utile complessiva di mq. 92, opere edili insistenti su terreni in catasto al foglio -OMISSIS- particelle -OMISSIS-, per la quale in data 1 giugno 2004 veniva emanato dal Dirigente l'UTC, provvedimento di diniego prot. -OMISSIS-;
La definizione delle istanze di condono con provvedimenti ormai inoppugnabili, rende inammissibile l'istanza di condono ex art. 40 L. 47/85 presentata dalla Soc. -OMISSIS-, posto che tale norma consente la riapertura dei termini per la presentazione di domande non tempestivamente presentate, ma non consente di rimettere in discussione provvedimenti definitivi»;
III.«Si sottolinea infine che, restano escluse dalla richiesta di sanatoria formulata dalla Soc. -OMISSIS-, soltanto l'unità immobiliare n-OMISSIS-(in quanto fabbricato dichiarato come preesistente al 30/9/1967 e quota parte della masseria "-OMISSIS-") e l'unità immobiliare n-OMISSIS-,
vasche per itticoltura, per la quale la -OMISSIS- srl non richiede il condono "in quanto sarà eliminata ripristinando, per l'intera superficie, lo stato dei luoghi precedente". Di fatto, quindi, soltanto per una unità immobiliare, vi è proposta di demolizione con ripristino dello stato dei
luoghi, scelta effettuata da parte del soggetto richiedente, diametralmente opposta a l'unica praticabile e consentita dalla legge, di un piano di intervento di recupero territoriale (PIRT) previsto dalle norme tecniche di attuazione (art. 7.08 delle norme tecniche di attuazione) del Piano urbanistico territoriale tematico del paesaggio (PUTT/ p) approvato con delibera della Giunta Regionale del 15 dicembre 2000 n. 1748, alfine di proporre il recupero e la riqualificazione dei terreni in oggetto» .
Nella nota de qua, avente ad oggetto « art. 30 DPR -OMISSIS-0/01-Lottizzazione abusiva-Comunicazione ex art. 7 Legge 241/90-Ditta -OMISSIS- srl. Opere abusive realizzate in C.da "-OMISSIS-" del Comune di Ostuni », il medesimo Dirigente ha inoltre rimarcato che «tanto si comunica anche ad integrazione di quanto già comunicato con la nota UTC prot. 3252 del 28/01/2013, prima dell'emissione del provvedimento previsto dal comma 7 dell'art. 30 del DPR -OMISSIS-0/01… e che «a norma dell'art. 8 della Legge n. 241/ 1990, si comunica che: amministrazione competente è il Comune di Ostuni; oggetto del procedimento promosso è la contestazione ex art. 30 DPR -OMISSIS-0/01 della realizzazione di una lottizzazione abusiva; responsabile del presente procedimento è l'ing.-OMISSIS- dirigente la Sezione Urbanistica; ufficio in cui si può prendere visione degli atti è l'Ufficio Urbanistica ”.
A sostegno del ricorso sono rassegnate le censure di seguito sintetizzate:
1.- Violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 3, 6 della L. n. 241 del 1990 e ss.mm.ii.. Violazione e falsa applicazione degli artt. 31, 32, 33, 35 e 40 della L. n. 47 del 1985 e ss.mm.ii.. Violazione e falsa applicazione della L. n. 724/1994 e della Legge n. 326/2003. Violazione e falsa applicazione degli artt. 27, 30, 31 e 44, del D.P.R. n. -OMISSIS-0/2001. Violazione e falsa applicazione dell'art. 7 CEDU. Violazione e falsa applicazione delle LL.RR. Puglia n. 56/1980 e n. 30/1990. Violazione e falsa applicazione degli artt. 7.08 N.T.A. e allegato 2 del P.U.T.T. della Regione Puglia. Violazione e falsa applicazione del principio del legittimo affidamento. Eccesso di potere (erronea presupposizione, difetto di istruttoria, contraddittorietà, irragionevolezza e perplessità).
Il 30.05.2013 si è costituita in giudizio l’Avvocatura Distrettuale dello Stato per il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e la Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Lecce, Brindisi e Taranto.
Anche il Comune di Ostuni, il 13.06.2013, si è costituito in giudizio.
Alla pubblica udienza del 22 marzo 2022, dopo svariati rinvii concessi su istanza delle parti, la causa è stata trattenuta per la decisione.
Ciò premesso, ritiene il Collegio che la causa non sia ancora matura per la decisione, necessitando di incombenti istruttori, con conseguente necessità di acquisire, a carico del Comune di Ostuni, nella persona del Dirigente e/o Responsabile del Settore Urbanistica, una dettagliata relazione di chiarimenti sulla vicenda dedotta in contenzioso che illustri anche gli eventuali sviluppi recenti, specificando quali siano stati gli atti e i provvedimenti (producendone copia) istruttori, endoprocedimentali e conclusivi adottati dall’Amministrazione Comunale medesima, nonché precisando se, nelle more del giudizio, è stata adottata e comunicata nei confronti della Società ricorrente l’ordinanza formale inerente la contestata “lottizzazione abusiva” ex 30 comma 7 del D.P.R. n. -OMISSIS-0/2001.
Al predetto adempimento il Comune di Ostuni nella persona del Dirigente e/o Responsabile del Settore Urbanistica, dovrà provvedere nel termine di giorni 60 (sessanta) dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore a cura di parte, della presente ordinanza istruttoria.
La trattazione della causa deve essere rinviata alla successiva udienza pubblica indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza, non definitivamente pronunciando sul ricorso indicato in epigrafe, ordina al Comune di Ostuni nella persona del Dirigente e/o Responsabile del Settore Urbanistica, di depositare presso la Segreteria di questo T.A.R. la relazione di chiarimenti e i documenti indicati in parte motiva, nel termine di giorni 60 (sessanta) dalla notifica o comunicazione in via amministrativa (qualora antecedente) della presente ordinanza.
Rinvia la causa per il prosieguo alla pubblica udienza del 13 dicembre 2022.
Si comunichi alle parti.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti e al Dirigente e/o Responsabile del Settore Urbanistica del Comune di Ostuni.
Così deciso in Lecce nella Camera di Consiglio del giorno 22 marzo 2022 con l'intervento dei magistrati:
Enrico d'Arpe, Presidente
Patrizia Moro, Consigliere, Estensore
Giovanni Gallone, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Patrizia Moro | Enrico d'Arpe |
IL SEGRETARIO