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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rieti, sentenza 26/05/2025, n. 140 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rieti |
| Numero : | 140 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Rieti
Sezione civile in persona della giudice Dr.ssa Silvia Grana, in composizione monocratica, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 710 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021 proposta da:
) Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. DAVIDE PERROTTA per delega in calce all'atto di citazione
ATTRICE
CONTRO
) Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. ANTONIO PERELLI per delega in calce alla comparsa di costituzione
CONVENUTA
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto in Parte_1 giudizio l al fine di sentire accogliere le Controparte_1 seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis rejectis: a) accertare e dichiarare la responsabilità dell' nella verificazione dell'evento dannoso;
b) per Controparte_2
l'effetto dell'accoglimento del capo a) che precede, condannare l' in Controparte_2 persona del legale rappresentante pro-tempore, al risarcimento dei danni non patrimoniali in favore della
Sig.ra da determinarsi in misura non inferiore ad € 715.025,44 (euro settecento Parte_1 quindicimilaventicinque/44) ovvero in quella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia all'esito dell'istruttoria; nonché al risarcimento di tutti i danni patrimoniali subiti e subendi – sub specie
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di lucro cessante e danno emergente –, nella misura che risulterà accertata all'esito dell'istruttoria, oltre rivalutazione ed interessi dal giorno del dovuto sino al saldo. Con vittoria di spese ed onorari, oltre spese generali, iva e cpa nelle misure di legge, da distrarsi in favore dei difensori, che si dichiarano antistatari”. Cont Si è costituita in giudizio la convenuta, contestando la domanda e formulando le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, ogni contraria eccezione e deduzione disattesa, per tutto quanto esposto in premessa, rigettare la domanda attorea in quanto infondata in fatto ed in diritto, e comunque, non provata. Vittoria di spese, compensi professionali ed accessori di legge”.
La causa, istruita con produzioni documentali e CTU medico-legale, è stata trattenuta in decisione all'udienza del 19/09/2024, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, le quali hanno poi depositato gli ultimi scritti difensivi ai sensi dell'art. 190 c.p.c.
La parte attrice assume la responsabilità della struttura sanitaria convenuta per il danno riportato a seguito dell'intervento di “sleeve gastrectomy” al quale si era sottoposta il
07/03/2017 presso l'Ospedale “San Camillo De Lellis” di sostenendo l'inadeguata CP_1 programmazione e l'inadeguata esecuzione dell'intervento, che avrebbe causato la deiscenza della sutura chirurgica e la conseguente peritonite, rendendo così necessari ulteriori interventi e successive cure, con una grave compromissione del suo stato di salute.
Nella esposizione dei fatti, la parte attrice ha dedotto che al suddetto intervento – e precisamente alla deiscenza della sutura in sede esofago-gastrica - era conseguita una peritonite acuta da perforazione gastrica, che il 22/03/2017 l'aveva costretta a sottoporsi ad un intervento di “laparoscopia diagnostico-operativa” presso l'Ospedale “San Giovanni
Addolorata” di Roma, seguito da un intervento di rimozione del dispositivo NPWT
('negative pressure wound therapy' - terapia a pressione negativa per le ferite) e di posizionamento di un nuovo dispositivo NPWT, nonché di posizionamento di una protesi sotto visione endoscopica, protesi poi sostituita per il suo mancato funzionamento;
che nei giorni successivi era stata sottoposta a due ulteriori interventi di rimozione e sostituzione del sistema NPWT, ed il 15/05/2017 veniva sottoposta al posizionamento di drenaggio percutaneo addominale in quanto l'indagine contrastografica aveva evidenziato un tramite fistoloso tra la cavità drenata e la sede protesica a livello dello stomaco;
che il
19/05/2017 veniva eseguito un meeting clinico multidisciplinare da cui emergeva che, nonostante le procedure eseguite, il quadro clinico non mostrava segni di risoluzione;
che il 05/07/2017 veniva dimessa, in regime di dimissione protetta, dalla UOC di Chirurgia
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Generale in condizioni generali discrete, con addome trattabile, non dolente né dolorabile, alvo canalizzato e ferita chirurgica in ordine.
Sostiene l'attrice che la scelta del chirurgo operatore presso l'Ospedale “San Camillo De
Lellis” di in ordine al confezionamento manuale della sutura non era stata corretta, e CP_1 che detta scelta unitamente alla probabile non corretta esecuzione della tecnica chirurgica avevano favorito la mancata tenuta della sutura anastomotica, ponendo la paziente in serio pericolo di vita. Inoltre, i sanitari dell'Ospedale di avevano utilizzato, per il controllo CP_1 della tenuta dell'anastomosi, la tecnica del “blu di metilene”, anziché quella, ritenuta dalla parte attrice maggiormente attendibile, dell'esecuzione di un esame rx del digerente con
“Gastrografin”.
Innanzitutto, le norme sostanziali della L. 24 del 2017 (legge ), fatte salve le CP_3 disposizioni relative alla liquidazione del danno sulla base delle tabelle di cui agli artt. 138
e 139 del dec. lgs. n. 209 del 2005, non trovano applicazione in relazione ai fatti avvenuti in epoca antecedente all'entrata in vigore della legge (1° aprile 2017), per i quali deve quindi continuare a farsi riferimento alla legge vigente all'epoca dei fatti (Cass. Civ. Sez. 3^,
11/11/2019 n. 28990; Cass. Civ. Sez. 3^, 11/11/2019 n. 28994).
Ebbene, l'evoluzione giurisprudenziale in materia, in relazione ai fatti accaduti anteriormente alla entrata in vigore della legge “Gelli-Bianco”, è giunta a ritenere che la responsabilità della struttura sanitaria debba qualificarsi quale responsabilità contrattuale, ai sensi degli artt. 1218 e ss. c.c., trovando fondamento nel cd. contratto di spedalità, nel cui ambito la prestazione della struttura sanitaria è una prestazione complessa, avendo la stessa l'obbligo di fornire prestazioni sia di carattere strettamente sanitario, sia secondarie ed accessorie quali la messa a disposizione di personale medico ausiliario e di personale paramedico, di medicinali, e di tutte le attrezzature tecniche necessarie, nonché di quelle lato sensu alberghiere (cfr. tra le molte Cass. sent. n. 9556/2002 e sent. n. 577/2008).
La struttura sanitaria (pubblica o privata) risponde quindi anche dei fatti (dolosi o colposi) propri del suo personale, ai sensi dell'art. 1228 c.c.
La diligenza del personale deve essere valutata secondo il parametro di cui all'art. 1176 c.c. ovvero, nel caso in cui la prestazione implichi la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, in applicazione delle regole di cui all'art. 2236 c.c., che limita per tale ipotesi la responsabilità ai casi di dolo o colpa grave.
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In tal modo qualificato il rapporto giuridico esistente tra paziente e struttura sanitaria, deve rilevarsi, per quanto attiene all'onere probatorio, che incombe sul paziente provare l'esistenza del contratto ed il nesso causale tra il comportamento dei sanitari e l'insorgenza o l'aggravamento della patologia, mentre resta a carico della struttura sanitaria la prova della diligenza della prestazione e che gli eventuali esiti dannosi siano stati determinati da un evento imprevisto ed imprevedibile, non evitabile anche avendo osservato le regole tecniche del caso (cfr. Cassazione civile, Sez. 3^, ordinanza n. 13872 del 06/07/2020, secondo cui: “[…] nei giudizi risarcitori da responsabilità sanitaria, si delinea "un duplice ciclo causale,
l'uno relativo all'evento dannoso, a monte, l'altro relativo all'impossibilità di adempiere, a valle". Orbene, il primo, "quello relativo all'evento dannoso, deve essere provato dal creditore/danneggiato, il secondo, relativo alla possibilità di adempiere, deve essere provato dal debitore/danneggiante. Mentre il creditore deve provare il nesso di causalità fra l'insorgenza (o l'aggravamento) della patologia", ovvero la morte, "e la condotta del sanitario (fatto costitutivo del diritto), il debitore deve provare che una causa imprevedibile ed inevitabile ha reso impossibile la prestazione (fatto estintivo del diritto)" (così, in motivazione, tra le altre, Cass. Sez. 3, sent. 26 luglio 2017, n. 18392, Rv. 645164-01). Ne consegue, dunque, che "la causa incognita resta a carico dell'attore relativamente all'evento dannoso, resta a carico del convenuto relativamente alla possibilità di adempiere. Se, al termine dell'istruttoria, resti incerti la causa del danno
o dell'impossibilità di adempiere, le conseguenze sfavorevoli in termini di onere della prova gravano rispettivamente sull'attore o sul convenuto. Il ciclo causale relativo alla possibilità di adempiere acquista rilievo solo ove risulti dimostrato il nesso causale fra evento dannoso e condotta del debitore. Solo una volta che il danneggiato abbia dimostrato che l'aggravamento della situazione patologica (o l'insorgenza di nuove patologie per effetto dell'intervento)", ovvero la morte del paziente, "è causalmente riconducibile alla condotta dei sanitari sorge per la struttura sanitaria l'onere di provare che l'inadempimento, fonte del pregiudizio lamentato dall'attore, è stato determinato da causa non imputabile" (così, nuovamente, Cass.
Sez. 3, sent. n. 18392 del 2017, cit.; nello stesso senso anche Cass. Sez. 3, sent. 4 novembre 2017, n.
26824, non massimata;
Cass. Sez. 3, sent. 7 dicembre 2017, n. 29315, Rv. 646653-01; Cass. Sez.
3, sent. 15 febbraio 2018, n. 3704, Rv. 647948-01; Cass. Sez. 3, ord. 23 ottobre 2018, n. 26700,
Rv. 651166-01, nonchè, da ultimo, Cass. Sez. 3, sent. 11 novembre 2019, n. 28991, Rv. 655828-
01)”.
La parte attrice ha dimostrato l'esistenza del contratto con il deposito della cartella clinica relativa al ricovero presso l'Ospedale “San Camillo De Lellis” del 07-12/03/2017.
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Quanto al nesso causale, è stata disposta una CTU, con la nomina di un collegio composto da un medico legale (il Dr. ) e da un medico specialista in chirurgia Persona_1 generale (Prof.ssa , che è giunto a conclusioni discordanti dal parere Persona_2 espresso dal Dr. Prof. CTP della parte attrice, nella relazione depositata Persona_3 in atti.
L'elaborato dei Consulenti depositato il 11/11/2022 è analitico nella ricostruzione scientifica dello stato patologico della paziente, completo nell'analisi dei documenti, e puntualmente motivato nelle argomentazioni tecniche e nelle conclusioni, che quindi questo giudice ritiene di fare proprie.
I Consulenti hanno eseguito un'attenta disamina della documentazione sanitaria in atti, ed in particolare della cartella clinica relativa al ricovero del 22/03/2017 presso l'Ospedale
San Giovanni di Roma, dal cui raccordo anamnestico risulta che la Sig.ra il Pt_1
22/03/2017 “si dimette spontaneamente dall' per essere operata al San Giovanni Controparte_4
d'urgenza di addome acuto per presenza di aria libera ad una nuova TC addome: viene sottoposta a
VAC-Therapy. Viene trovata una perforazione a livello del cardias”, e nella quale è riportato il seguente esito della consulenza chirurgica del 23/03/2017: “paziente in condizioni generali gravissime. Operata questa notte dai colleghi della II° Chirurgia per peritonite acuta da perforazione Per_ gastrica post sleeve gastrectomy. Visitata dal collega chirurgo che ha eseguito la sleeve (Dott. ) che, in accordo con il gastroenterologo, ha concordato per posizionamento di endoprotesi domani mattina (non essendo disponibile al momento in ospedale). Segue la terapia in corso”.
Dopo avere evidenziato che nella suddetta cartella clinica non si rinveniva la descrizione dell'intervento eseguito d'urgenza nella notte del 23/03/2017, con riferimento alla condotta dei sanitari dell'Ospedale di i Consulenti hanno ritenuto quanto segue: a) CP_1 quanto alla fase preoperatoria, che “l'indicazione all'intervento di “sleeve gastrectomy” risultava astrattamente corretta” e che “la fase di acquisizione del consenso, protrattasi per diversi mesi” era stata
“adeguata agli standard esigibili” (p. 25/26); b) quanto alla fase intraoperatoria, che “l'intervento di sleeve gastrectomy, ovvero intervento di resezione gastrica eseguito per via laparoscopica, rispetto agli altri interventi di resezione gastrica che vengono effettuati con la tecnica “open” ovvero a cielo aperto ha il vantaggio di essere un intervento minimamente invasivo, con tempi di guarigione brevi e ospedalizzazione più corta. Lo svantaggio è dato dalla ridotta visione del campo operatorio che può portare a lesioni degli organi limitrofi. Dalla lettura della descrizione dell'intervento del 7.03.2017 emerge che la sleeve gastrectomy è stata eseguita mediante “endogia (leggasi Endo GIA) carica nera/viola”, ovvero una
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suturatrice meccanica, sulla quale è stata apposta successivamente una sutura continua manuale a sopraggitto a rinforzo del moncone chirurgico. In altri termini, i sanitari hanno eseguito sia una sutura meccanica, sia una sutura manuale finalizzata a ridurre al minimo le complicanze legate alla deiscenza e al sanguinamento. Sotto questo profilo, non si ravvisano errori metodologici nell'esecuzione dell'atto” (p.
26); c) quanto alla fase post-operatoria, che “in seconda giornata post-operatoria i sanitari procedevano all'esecuzione del test di tenuta dell'anastomosi tramite somministrazione del blu di metilene, che risultava negativo”, che il test “consentiva quindi di escludere, con elevata probabilità, la presenza di una deiscenza precoce della sutura chirurgica”, che “è spesso la clinica a indirizzare la diagnosi di una deiscenza gastrica con manifestazioni quali la tachicardia, il dolore addominale e la febbre”, che “la paziente era dimessa in V giornata post-operatoria apiretica e in discrete condizioni generali”, concludendo che “anche il monitoraggio immediatamente successivo all'atto chirurgico appare quindi esente da censure” (p. 26).
Con riferimento al successivo ricovero presso l'Ospedale “San Giovanni Addolorata”, i
Consulenti hanno evidenziato che “la mancata presenza del modulo di descrizione dell'intervento del 23.03.2017 – oltre a rappresentare un aspetto oltremodo censurabile – non consente neanche a posteriori di ricostruire con estrema precisione le esatte caratteristiche (sede, dimensioni, etc) della lesione”
e che “leggendo dalle successive annotazioni riportate in cartella clinica si può dedurre che si sia verificata la deiscenza della sutura gastrica con fistolizzazione, coerentemente con quanto evidenziato nel quadro TC del 22.03.2017” (p. 27).
Quanto alla deiscenza della sutura gastrica, i Consulenti hanno rilevato che essa “rappresenta un evento avverso temibile e relativamente frequente (0-7%) della chirurgia bariatrica, che può essere precoce
o tardivo e che riconosce molteplici cause”, che può essere causata sia da errori tecnici nel corso dell'intervento che da una sofferenza tissutale legata per lo più a fattori anatomici o insulti ischemici di fatto estranei all'operato del chirurgo, ritenendo che nel caso in esame dovesse propendersi per quest'ultima ipotesi, sia per la esecuzione della tecnica di sutura, manuale di rinforzo a quella meccanica, che in considerazione della tempistica della manifestazione della lesione, risalente al 21/03/2017, e quindi a 14 giorni dopo l'intervento, mentre in seconda giornata il test al blu di metiliene era risultato negativo (p. 27-28).
Nelle loro conclusioni (p. 29 e ss.), i Consulenti hanno rilevato che “l'intervento di chirurgia bariatrica di sleeve gastrectomy eseguito in data 7.03.2017 presso l'Ospedale San Camillo del Lellis di CP_ risultava indicato per le caratteristiche della paziente affetta da obesità al III stadio, anche alla luce delle risultanze degli accertamenti preoperatori. Sulla base dei dati riportati nella valutazione psichiatrica
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preliminare dell'1.08.2016 e di quanto sottoscritto dalla Sig.ra n data 10.01.2017 risulta Pt_1 essere stata fornita un'informazione preventiva adeguata anche attraverso il rilascio di materiale cartaceo.
Il trattamento prescelto richiedeva una specifica competenza professionale, della quale è in possesso l'équipe Per_ chirurgica del Dott. . La Sig.ra a causa della deiscenza della sutura gastrica e della Pt_1 conseguente peritonite manifestatasi clinicamente dal 21.03.2017, è stata sottoposta a plurimi trattamenti chirurgici ed endoscopico-interventistici con posizionamento temporaneo di Vac-therapy e di protesi esofago- gastrica. Rispetto agli esiti attesi di un intervento di sleeve gastrectomy non complicato sono quindi residuati un evidente esito cicatriziale laparotomico con diastasi della muscolatura e voluminoso laparocele oltre ad attendibili disturbi attribuibili a una sindrome aderenziale. La Sig.ra stata inoltre a lungo Pt_1 in cura per un disturbo depressivo maggiore con attuali lievi reliquati di natura psichica. Non sussiste tuttavia un nesso causale tra i suddetti postumi e comportamenti non conformi alle leges artis dei sanitari reatini in quanto la lesione che ha rappresentato il primum movens degli eventi appena descritti (la deiscenza della sutura gastrica) – sulla base degli elementi documentali a disposizione – non appare riconducibile ad errori di tecnica chirurgica. Allo stesso modo non si ravvisano elementi di colpa nella gestione dell'evento avverso da parte dei sanitari dell' . Controparte_5
Risulta invece fortemente censurabile da parte dei medici del reparto o della direzione sanitaria del predetto nosocomio romano la tenuta della cartella clinica nella quale non si rinviene la descrizione dell'intervento eseguito in data 23.03.2017. Detta descrizione potrebbe teoricamente offrire ulteriori elementi di giudizio”.
Il collegio peritale ha confermato le conclusioni di cui sopra anche a seguito dell'attenta disamina delle osservazioni del CTP della parte attrice, che ha puntualmente valutato.
In particolare, nelle osservazioni alla relazione dei CTU, il CTP della parte attrice ha contestato sotto il profilo tecnico l'analisi e le conclusioni del collegio peritale, ed ha evidenziato che, in mancanza della descrizione dell'intervento eseguito il 23/03/2017 dai medici dell' San Giovanni, i Consulenti non avrebbero dovuto né potuto CP_4 esprimere un parere medico-legale conclusivo contrario alla paziente ed avrebbero invece dovuto richiedere l'esibizione dell'atto omesso, che sarebbe stato dirimente per ricostruire con precisione quale davvero fosse stato l'effettivo quadro addominale.
Nella valutazione delle suddette osservazioni, i Consulenti hanno evidenziato che lo stesso
CTP, nonostante la incompletezza della cartella clinica relativa al ricovero presso l'Ospedale San Giovanni, nella sua relazione depositata in atti aveva ritenuto e sostenuto che le lesioni riportate dalla parte attrice fossero riconducibili alla condotta dei sanitari
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dell'Ospedale di sia per la scelta della tecnica manuale della sutura chirurgica che per CP_1 la tecnica (del “blu al metilene”) utilizzata per verificare la tenuta della sutura.
Il Collegio peritale ha rilevato che le criticità evidenziate nella relazione medico-legale di parte - e quindi l'esecuzione di una sutura manuale e non meccanica attraverso l'utilizzo di una “stapler”, e l'utilizzo del “blu di metilene” invece del “gastrografin” per verificare la tenuta della sutura in fase post-operatoria – erano risultate inconsistenti. Infatti, dalla lettura della cartella clinica risultava che era stata utilizzata una suturatrice meccanica
(Endo Gia) ed era stata eseguita manualmente una sutura di rinforzo;
inoltre, l'utilizzo del blu di metilene era una metodica adeguata e comunemente in uso sia in sede intra- operatoria che in sede post-operatoria per verificare la tenuta della sutura.
I CTU inoltre, dopo avere precisato che “le argomentazioni tecniche e medico-legali riportate nella bozza sono basate sullo studio della cartella clinica e in particolare delle risultanze degli accertamenti strumentali eseguiti precedentemente e successivamente all'intervento del 22.03.2017”, hanno rilevato che dai dati di cui sopra la “ipotesi più verosimile” fosse che si sia verificata una “deiscenza della sutura chirurgica con fistolizzazione”, non riconducibile al cattivo operato dei medici, e che in tal senso deponessero, “oltre ad alcune annotazioni contenute nel diario clinico e la diagnosi di dimissione – anche gli oggettivi reperti strumentali precedenti (irregolarità del margine anastomotico gastrico della grande curvatura con verniciatura di apparente tramite fistoloso) e successivi all'intervento del
22.03.2017 nei quali si menziona in maniera esplicita la presenza di una fistola in prossimità del cardias” (p. 36).
I Consulenti hanno evidenziato che “il fatto che la sede della raccolta descritta dalla TC preoperatoria sia a livello della grande curvatura non dovrebbe sorprendere in quanto connessa al percorso del tramite fistoloso che comunque originava dal cardias”, che “il c.t.p nelle note critiche sottolinea invece come il termine di perforazione gastrica (citato anch'esso in alcune parti della cartella clinica) possa anche rimandare a una lesione iatrogena non necessariamente in corrispondenza della sutura chirurgica”, che
“tale possibilità appare però piuttosto improbabile, in quanto una lesione a tutto spessore della mucosa gastrica prodottasi nel corso dell'intervento di sleeve gastrectomy si sarebbe dovuta manifestare in maniera molto più precoce e avrebbe comportato una positività del test al blu di metilene eseguito in seconda giornata post-operatoria. È invece molto più probabile, anche in base alle tempistiche delle manifestazioni cliniche, che si sia verificata – come detto - di una deiscenza con fistolizzazione della sutura chirurgica”, e che
“chiunque abbia esperienza diretta di suture chirurgiche è a conoscenza che il timing della deiscenza diventa nella maggior parte dei casi elemento fondamentale per distinguere tra un errore tecnico (sutura mal eseguita,
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difetto della suturatrice meccanica, eccessiva tensione dei margini) e una complicanza operatore-indipendente
(cattiva cicatrizzazione). Nel caso in esame la negatività della prova del blu di metilene è ad attestare con elevata probabilità l'assenza di una condotta colposa nel confezionamento della sutura” (p. 37).
I Consulenti hanno infine ribadito, quanto all'acquisizione del consenso informato, che “le tempistiche piuttosto contenute tra la firma del modulo e il ricovero ospedaliero, la tipologia di intervento
(che, come si è detto, prevede una articolata valutazione multidisciplinare preventiva con partecipazione attiva del soggetto candidato) e le modalità di acquisizione del consenso, di fatto dilazionate nel tempo, consentono di escludere la presenza di reali vizi formali e sostanziali nell'informazione resa all'allora paziente”.
Ritenuta condivisibile, sotto il profilo tecnico, la valutazione dei Consulenti in ordine alle osservazioni del CTP della parte attrice, deve rilevarsi, sotto il profilo più strettamente giuridico-processuale, che nel caso di specie l'omissione nella compilazione della cartella clinica è riconducibile ai sanitari dell'Ospedale San Giovanni, e quindi non al personale operante nella struttura sanitaria convenuta, e che la parte attrice, pur avendo dedotto e documentato di avere richiesto all' San Giovanni l'atto sanitario relativo alla CP_4 descrizione dell'intervento di “laparoscopia diagnostico-operativa. Eventuale laparotomia a seguito di una diagnosi di addome acuto con aria libera intraperitoneale, pregressa sleeve gastrectomy”, che sarebbe stato eseguito nella notte del 23/03/2017, non ha mai richiesto, in via istruttoria,
l'emissione di un ordine di esibizione ai sensi dell'art. 210 c.p.c. nei confronti della suddetta azienda ospedaliera, che avrebbe consentito l'acquisizione di tale atto sanitario, e quindi fornito ulteriori elementi di valutazione.
Posto quanto sopra, gli specialisti incaricati di fornire il loro parere tecnico, a seguito di un analitico esame della documentazione sanitaria depositata in atti e di un'approfondita analisi tecnica, hanno ritenuto - nonostante la mancanza nella cartella clinica relativa al ricovero presso l'Ospedale San Giovanni della descrizione dell'atto operatorio eseguito nella notte del 23/03/2017 - che dalla documentazione sanitaria esaminata potesse escludersi con ogni probabilità la sussistenza di un nesso causale tra il comportamento dei sanitari dell'Ospedale di Rieti e le patologie lamentate dalla Sig.ra escludendo in Pt_1 particolare la sussistenza di errori di tecnica chirurgica e di errori nella tecnica di verifica della tenuta della sutura nella fase post-operatoria, e quindi anche i profili di censurabilità della condotta dei sanitari individuati dalla parte attrice.
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Essendo queste le risultanze dell'istruttoria svolta, la parte attrice non ha fornito la prova della sussistenza del nesso causale tra il comportamento dei sanitari e le patologie riportate
(deiscenza della sutura gastrica e conseguente peritonite) a seguito dell'intervento di
“sleeve gastrectomy” al quale si era sottoposta il 07/03/2017.
La domanda deve quindi essere respinta.
Le spese di lite, liquidate in base ai parametri minimi del D.M. 55/2014, stante la ridotta attività processuale espletata, seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c.
Anche le spese di CTU seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni diversa domanda, eccezione e deduzione:
Respinge la domanda.
Condanna la parte attrice a rifondere alla parte convenuta le spese del presente giudizio, che liquida in euro 14.598,00 per compensi, oltre spese generali e oneri di legge, nonché al pagamento delle spese di CTU.
Così deciso in Rieti, il 26/05/2025
La Giudice
Dr.ssa Silvia Grana
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