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Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 17/06/2025, n. 922 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 922 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AGRIGENTO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Agrigento, Sezione Lavoro, in composizione monocratica, nella persona del
Giudice Luca Restivo, in esito alle note di trattazione scritta depositate, ex art. 127 ter c.p.c., dalle parti il 09.04.2025 e il 12.06.2025, in sostituzione dell'udienza del 17 giugno 2025, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa di primo grado iscritta al n. 249 dell'anno 2022 del Ruolo Generale, promossa da
(c.f.: ) nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 ivi residente, elettivamente domiciliata in Agrigento, via Manzoni n. 17, presso lo studio dell'avv.
Francesco Agnello, che la rappresenta e difende giusta procura ad litem in atti
* RICORRENTE * contro
Controparte_1
(c.f.: con sede in Roma, in persona del
[...] P.IVA_1 Controparte_2
per la Sicilia, legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato in Palermo, viale del
Fante n. 58/D presso gli Uffici dell'Avvocatura Regionale Inail, rappresentato e difeso dall'avv.
Marcella Camarda, giusta procura generale alle liti in Notar di Palermo – Rep. Persona_1
2536, Racc. n. 1915 – registrata in Palermo il 26.01.2023 al n. 2748/1T, depositata presso la cancelleria del Ruolo Generale Civile della Corte di Appello di Palermo in data in data 30.1.2023 al n.ro 1/23
* RESISTENTE *
- Concisa esposizione delle ragioni giuridiche e di fatto della decisione -
1. Con ricorso depositato in data 25 gennaio 2022 la sig.ra Parte_1
premetteva che: - con sentenza n. 113/2021 del Tribunale di Agrigento (confermata dalla Corte di
1 Appello di Palermo con sentenza n. 606/2021) le “è stata riconosciuta una invalidità permanente parziale in misura pari al 16,043008%” e l' è stata condannata “a corrisponderle la CP_1 relativa rendita, con decorrenza e interessi come per legge”; - l' le “comunicava con CP_1
lettera n. 1511/2021 del 15.07.2021 la costituzione della rendita, la misura rateo mensile, i relativi arretrati nella misura di euro 26.078,18, e la trattenuta di euro 10.272,33 quale somma a debito della ricorrente”.
Deducendo che “non esiste alcuna somma a debito della ricorrente, nessun versamento la ricorrente ha ricevuto” ed eccependo “la estinzione per prescrizione perché trascorsi oltre 10 anni”, chiedeva al Tribunale di Agrigento, in funzione di Giudice del Lavoro, di “- accertare e dichiarare che non esiste alcun indebito;
- accertare e dichiarare l'intervenuta estinzione per prescrizione delle somme di euro 10.272,33; - dichiarare nullo e/o annullare il provvedimento la lettera 1511/2021 dell' … - in ogni caso, condannare l' al pagamento della somma di CP_1 CP_1
euro 10.272,18 (quali arretrati della costituita rendita e illegittimamente trattenuti e non versati);
- con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio da distrarre in favore del procuratore”.
L' Controparte_1
si costituiva nel presente giudizio depositando in data 01 luglio 2022 memoria
[...] difensiva con la quale contestava quanto dedotto dalla ricorrente, rappresentava che “a seguito delle sentenze sopra richiamate, le quali hanno statuito che l'inabilità unificata non era 12% bensì 16%, l' ha costituito, in favore della ricorrente una rendita unificata per inabilità del CP_1
16% versando tutti gli arretrati dovuti per tale inabilità ma detraendo gli indennizzi in capitale per danno biologico versati per l'inabilità del 12%” ammontanti “ad euro 10.272,33”, che nessuna prescrizione del credito dell' è maturata stante che solo dalla sentenza del 2021 “il CP_1 credito può essere fatto valere”, e che “semmai è il diritto di controparte al pagamento ad essersi prescritto, essendo decorsi più di dieci anni dalle date in cui è sorto”.
Chiedeva, quindi, al Tribunale di: “- rigettare la domanda, perché infondata in fatto e in diritto dichiarando, ove occorra, la prescrizione del diritto di controparte agli indennizzi;
- condannare la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio e, nel caso in cui continui a negare di aver ricevuto gli indennizzi sopra evidenziati, condannarla, altresì, al pagamento, ex art. 96 co 3 c.p.c., di un'ulteriore somma a titolo di responsabilità aggravata ed equitativamente determinata”.
Parte ricorrente con le note di trattazione scritta depositate il 05 luglio 2022 così formulava le proprie istanze e conclusioni: “insiste per l'eccezione di estinzione per prescrizione perché trascorsi oltre 10 anni dal pagamento della somma di euro 10.272,33”.
Per esigenze di carico di ruolo il giudice assegnatario differiva più volte l'udienza di
2 discussione.
Con “atto di costituzione di nuovo procuratore” depositato il 03 gennaio 2024 si costituiva per l' l'avv. Marcella Camarda, “facendo proprie tutte le domande, eccezioni e difese già CP_1 spiegate sia negli atti difensivi che in udienza”.
Con le note scritte in sostituzione di udienza depositate il 04 gennaio 2024 la ricorrente
“eccepisce il giudicato, ex art. 2909 cc, della sentenza della Corte di Appello Parte_1
di Palermo, sezione Lavoro, n. 606/2021”, deduce violazioni delle disposizioni sui recuperi della legge 9 marzo 1989 n. 88 e l'illegittimità della trattenuta poiché eccedente “il limite del quinto imposto da legislazione speciale”.
Il 09 dicembre 2024, il presente procedimento veniva assegnato all'odierno decidente che fissava l'udienza per la discussione.
In data odierna, in esito al deposito telematico di note scritte in sostituzione dell'udienza del 17 giugno 2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., compiuto dalla parte ricorrente il 09.04.2025 e da quella resistente il 12.06.2025, la causa viene decisa con l'adozione della seguente sentenza.
2. Così brevemente delineato l'oggetto del contendere, il ricorso non è fondato e va rigettato per le ragioni di seguito esposte.
Innanzi tutto, deve rilevarsi che con la memoria di costituzione l' ha chiaramente CP_1
illustrato che l'importo di € 10.273,33 trattenuto sulle maggiori somme dovute in forza della sentenza della Corte di Appello di Palermo n. 606/2021, corrisponde al totale degli indennizzi già erogati in favore della ricorrente per i medesimi infortuni (riconosciuti per un'invalidità del 12%) per i quali il Tribunale di Agrigento con la sentenza n. 113/2021, confermata in secondo grado, ha dichiarato “che la ricorrente è affetta da invalidità permanente parziale in misura pari al
16,043008%” e ha condannato “l' a corrisponderle l'indennizzo dovuto, con decorrenza e CP_1
interessi come per legge”.
I precedenti indennizzi sono stati corrisposti alla tra giugno 2009 e Parte_1
settembre 2010 a mezzo di nove assegni (v. doc. allegati a memoria ). CP_1
Tanto l'avvenuta erogazione che il titolo di questa non hanno costituito oggetto di alcuna contestazione da parte della ricorrente che, tuttavia, in ricorso aveva sostenuto di non aver mai ricevuto nessun versamento.
È necessario evidenziare che oggetto della presente controversia è solo la trattenuta operata dall' sull'indennizzo dovuto in forza delle citate sentenze di merito, ritenuta dalla ricorrente CP_1 illegittima dapprima per non avere mai ricevuto somme dall' e quindi per inesistenza di CP_1
indebito, poi per prescrizione del recupero e per violazione del giudicato della sentenza della Corte
3 di Appello n. 606/2021.
Nella sentenza del Tribunale di Agrigento n. 113/2021 il Giudice del Lavoro precisa chiaramente che “con ricorso depositato il 7 giugno 2018 parte ricorrente ha convenuto in giudizio l' chiedendo il riconoscimento in proprio favore del cumulo delle percentuali di CP_1
invalidità derivanti dagli infortuni sul lavoro verificatisi in data 23 settembre 2002, 19 ottobre
2005, 8 marzo 2009 e, da ultimo, in data 29 novembre 2009, tutti regolarmente denunciati all' che aveva riconosciuto a essa ricorrente la menomazione della integrità psico-fisica CP_1 nella misura dell'8%, successivamente elevata, a seguito di opposizione, al 12%”.
Ciò premesso, occorre avvertire che il comma quinto dell'art. 13 del D. Lgs. 23 febbraio
2000 n. 38 - applicabile al caso di specie poiché tutti i sinistri si sono verificati successivamente al
09 agosto 2000, data di entrata in vigore – riconosce l'applicabilità del chiesto cumulo stabilendo testualmente che “nel caso in cui l'assicurato, già colpito da uno o più eventi lesivi rientranti nella disciplina delle presenti disposizioni, subisca un nuovo evento lesivo si procede alla valutazione complessiva dei postumi”. Il medesimo comma prosegue stabilendo che, dopo la valutazione complessiva dei postumi, si procede alla “liquidazione di un'unica rendita o dell'indennizzo in capitale corrispondente al grado complessivo della menomazione dell'integrità psicofisica. L'importo della nuova rendita o del nuovo indennizzo in capitale è decurtato dell'importo dell'eventuale indennizzo in capitale già corrisposto e non recuperato”.
Orbene, dato che l'intero sistema dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali è ispirato all'esigenza di adeguare, per quanto possibile, la prestazione all'effettiva misura della riduzione dell'attitudine al lavoro e poiché il diritto alla prestazione previdenziale nasce dalla legge, avendo gli atti dell' assicuratore natura meramente CP_1 ricognitiva e di adempimento di un'obbligazione ex lege, con orientamento consolidato la
Suprema Corte ha affermato che l'unificazione è conseguenza giuridica necessaria, cui per obbligo specifico è tenuto l'istituto assicuratore, privo com'è al riguardo di un potere discrezionale (v.
Cass. Civ. Sez. Lavoro: 19.06.2014 n. 13961; 21 dicembre 2005 n. 28298; 11411/2005;
08.04.2002 n. 5009).
Così come l'applicazione del cumulo delle percentuali di invalidità dei vari infortuni sul lavoro, costituisce conseguenza giuridica necessaria (espressamente prevista dalla legge) anche la decurtazione degli importi già corrisposti all'infortunato (in tal senso v. Corte di Cassazione,
Sezione 6 Civile, Ordinanza 27 dicembre 2016 n. 26997: “In tema di tutela assicurativa ove CP_1
l'assicurato, già colpito da uno o più eventi lesivi rientranti nelle previsioni degli artt. 80 del
d.P.R. n. 1124 del 1965 e 13, comma 5, del d.lgs. n. 38 del 2000, ne subisca uno nuovo, deve
4 procedersi alla valutazione complessiva dei postumi ed alla liquidazione di un'unica rendita o dell'indennizzo in capitale corrispondente al grado complessivo della menomazione dell'integrità psicofisica, il cui importo dovrà essere decurtato di quanto eventualmente già corrisposto e non recuperato”).
Pertanto, nella fattispecie che ci occupa, non si versa in alcuna situazione di recupero di somme o di indebito, con conseguente necessaria verifica dell'intervenuta prescrizione, ma di una decurtazione operata a monte espressamente prevista dalla legge, da applicarsi indipendentemente dal richiamo o meno alla citata disposizione effettuata dalla sentenza di accertamento.
È, in altri termini, una conseguenza di legge.
Infondata è, pertanto, l'eccezione di giudicato ex art. 2909 c.c., che avrebbe potuto invece trovare applicazione ove espressamente (e contrariamente alla norma di legge) l'Autorità
Giudiziaria avesse disposto diversamente in espressa deroga. Risulta, quindi, acclarato che l' con la comunicazione di costituzione della rendita in favore della ricorrente abbia CP_1
correttamente applicato il decisum della sentenza della Corte di Appello di Palermo n. 606/2021 e il “recupero” previsto ex lege su cui la detta sentenza nulla ha statuito.
D'altronde, solo l'eventuale corresponsione dell'integrale importo dell'indennità, senza operare la decurtazione prevista ex lege (così come richiesto dalla ricorrente con il presente giudizio) avrebbe costituito un indebito, con inizio della decorrenza del termine di prescrizione.
Alla luce delle superiori considerazioni il ricorso non può trovare accoglimento.
3. Le spese di lite devono dichiararsi irripetibili avuto riguardo alla dichiarazione di esenzione ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c in atti.
Non ricorrono i presupposti per l'applicazione della condanna della Parte_1
ex art. 96 comma 3 c.p.c., a titolo di responsabilità aggravata, considerato che, a seguito del conteggio delle somme corrisposte effettuato dall' in memoria di costituzione, la ricorrente CP_1
ha insistito solo sulle eccezioni di prescrizione e di giudicato.
P.Q.M.
il Tribunale di Agrigento, Sezione Lavoro, nella persona del Giudice Luca Restivo, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
- rigetta il ricorso;
- dichiara irripetibili le spese di lite.
Così deciso in Agrigento il 17/06/2025.
Il Giudice Onorario
Luca Restivo
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AGRIGENTO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Agrigento, Sezione Lavoro, in composizione monocratica, nella persona del
Giudice Luca Restivo, in esito alle note di trattazione scritta depositate, ex art. 127 ter c.p.c., dalle parti il 09.04.2025 e il 12.06.2025, in sostituzione dell'udienza del 17 giugno 2025, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa di primo grado iscritta al n. 249 dell'anno 2022 del Ruolo Generale, promossa da
(c.f.: ) nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 ivi residente, elettivamente domiciliata in Agrigento, via Manzoni n. 17, presso lo studio dell'avv.
Francesco Agnello, che la rappresenta e difende giusta procura ad litem in atti
* RICORRENTE * contro
Controparte_1
(c.f.: con sede in Roma, in persona del
[...] P.IVA_1 Controparte_2
per la Sicilia, legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato in Palermo, viale del
Fante n. 58/D presso gli Uffici dell'Avvocatura Regionale Inail, rappresentato e difeso dall'avv.
Marcella Camarda, giusta procura generale alle liti in Notar di Palermo – Rep. Persona_1
2536, Racc. n. 1915 – registrata in Palermo il 26.01.2023 al n. 2748/1T, depositata presso la cancelleria del Ruolo Generale Civile della Corte di Appello di Palermo in data in data 30.1.2023 al n.ro 1/23
* RESISTENTE *
- Concisa esposizione delle ragioni giuridiche e di fatto della decisione -
1. Con ricorso depositato in data 25 gennaio 2022 la sig.ra Parte_1
premetteva che: - con sentenza n. 113/2021 del Tribunale di Agrigento (confermata dalla Corte di
1 Appello di Palermo con sentenza n. 606/2021) le “è stata riconosciuta una invalidità permanente parziale in misura pari al 16,043008%” e l' è stata condannata “a corrisponderle la CP_1 relativa rendita, con decorrenza e interessi come per legge”; - l' le “comunicava con CP_1
lettera n. 1511/2021 del 15.07.2021 la costituzione della rendita, la misura rateo mensile, i relativi arretrati nella misura di euro 26.078,18, e la trattenuta di euro 10.272,33 quale somma a debito della ricorrente”.
Deducendo che “non esiste alcuna somma a debito della ricorrente, nessun versamento la ricorrente ha ricevuto” ed eccependo “la estinzione per prescrizione perché trascorsi oltre 10 anni”, chiedeva al Tribunale di Agrigento, in funzione di Giudice del Lavoro, di “- accertare e dichiarare che non esiste alcun indebito;
- accertare e dichiarare l'intervenuta estinzione per prescrizione delle somme di euro 10.272,33; - dichiarare nullo e/o annullare il provvedimento la lettera 1511/2021 dell' … - in ogni caso, condannare l' al pagamento della somma di CP_1 CP_1
euro 10.272,18 (quali arretrati della costituita rendita e illegittimamente trattenuti e non versati);
- con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio da distrarre in favore del procuratore”.
L' Controparte_1
si costituiva nel presente giudizio depositando in data 01 luglio 2022 memoria
[...] difensiva con la quale contestava quanto dedotto dalla ricorrente, rappresentava che “a seguito delle sentenze sopra richiamate, le quali hanno statuito che l'inabilità unificata non era 12% bensì 16%, l' ha costituito, in favore della ricorrente una rendita unificata per inabilità del CP_1
16% versando tutti gli arretrati dovuti per tale inabilità ma detraendo gli indennizzi in capitale per danno biologico versati per l'inabilità del 12%” ammontanti “ad euro 10.272,33”, che nessuna prescrizione del credito dell' è maturata stante che solo dalla sentenza del 2021 “il CP_1 credito può essere fatto valere”, e che “semmai è il diritto di controparte al pagamento ad essersi prescritto, essendo decorsi più di dieci anni dalle date in cui è sorto”.
Chiedeva, quindi, al Tribunale di: “- rigettare la domanda, perché infondata in fatto e in diritto dichiarando, ove occorra, la prescrizione del diritto di controparte agli indennizzi;
- condannare la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio e, nel caso in cui continui a negare di aver ricevuto gli indennizzi sopra evidenziati, condannarla, altresì, al pagamento, ex art. 96 co 3 c.p.c., di un'ulteriore somma a titolo di responsabilità aggravata ed equitativamente determinata”.
Parte ricorrente con le note di trattazione scritta depositate il 05 luglio 2022 così formulava le proprie istanze e conclusioni: “insiste per l'eccezione di estinzione per prescrizione perché trascorsi oltre 10 anni dal pagamento della somma di euro 10.272,33”.
Per esigenze di carico di ruolo il giudice assegnatario differiva più volte l'udienza di
2 discussione.
Con “atto di costituzione di nuovo procuratore” depositato il 03 gennaio 2024 si costituiva per l' l'avv. Marcella Camarda, “facendo proprie tutte le domande, eccezioni e difese già CP_1 spiegate sia negli atti difensivi che in udienza”.
Con le note scritte in sostituzione di udienza depositate il 04 gennaio 2024 la ricorrente
“eccepisce il giudicato, ex art. 2909 cc, della sentenza della Corte di Appello Parte_1
di Palermo, sezione Lavoro, n. 606/2021”, deduce violazioni delle disposizioni sui recuperi della legge 9 marzo 1989 n. 88 e l'illegittimità della trattenuta poiché eccedente “il limite del quinto imposto da legislazione speciale”.
Il 09 dicembre 2024, il presente procedimento veniva assegnato all'odierno decidente che fissava l'udienza per la discussione.
In data odierna, in esito al deposito telematico di note scritte in sostituzione dell'udienza del 17 giugno 2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., compiuto dalla parte ricorrente il 09.04.2025 e da quella resistente il 12.06.2025, la causa viene decisa con l'adozione della seguente sentenza.
2. Così brevemente delineato l'oggetto del contendere, il ricorso non è fondato e va rigettato per le ragioni di seguito esposte.
Innanzi tutto, deve rilevarsi che con la memoria di costituzione l' ha chiaramente CP_1
illustrato che l'importo di € 10.273,33 trattenuto sulle maggiori somme dovute in forza della sentenza della Corte di Appello di Palermo n. 606/2021, corrisponde al totale degli indennizzi già erogati in favore della ricorrente per i medesimi infortuni (riconosciuti per un'invalidità del 12%) per i quali il Tribunale di Agrigento con la sentenza n. 113/2021, confermata in secondo grado, ha dichiarato “che la ricorrente è affetta da invalidità permanente parziale in misura pari al
16,043008%” e ha condannato “l' a corrisponderle l'indennizzo dovuto, con decorrenza e CP_1
interessi come per legge”.
I precedenti indennizzi sono stati corrisposti alla tra giugno 2009 e Parte_1
settembre 2010 a mezzo di nove assegni (v. doc. allegati a memoria ). CP_1
Tanto l'avvenuta erogazione che il titolo di questa non hanno costituito oggetto di alcuna contestazione da parte della ricorrente che, tuttavia, in ricorso aveva sostenuto di non aver mai ricevuto nessun versamento.
È necessario evidenziare che oggetto della presente controversia è solo la trattenuta operata dall' sull'indennizzo dovuto in forza delle citate sentenze di merito, ritenuta dalla ricorrente CP_1 illegittima dapprima per non avere mai ricevuto somme dall' e quindi per inesistenza di CP_1
indebito, poi per prescrizione del recupero e per violazione del giudicato della sentenza della Corte
3 di Appello n. 606/2021.
Nella sentenza del Tribunale di Agrigento n. 113/2021 il Giudice del Lavoro precisa chiaramente che “con ricorso depositato il 7 giugno 2018 parte ricorrente ha convenuto in giudizio l' chiedendo il riconoscimento in proprio favore del cumulo delle percentuali di CP_1
invalidità derivanti dagli infortuni sul lavoro verificatisi in data 23 settembre 2002, 19 ottobre
2005, 8 marzo 2009 e, da ultimo, in data 29 novembre 2009, tutti regolarmente denunciati all' che aveva riconosciuto a essa ricorrente la menomazione della integrità psico-fisica CP_1 nella misura dell'8%, successivamente elevata, a seguito di opposizione, al 12%”.
Ciò premesso, occorre avvertire che il comma quinto dell'art. 13 del D. Lgs. 23 febbraio
2000 n. 38 - applicabile al caso di specie poiché tutti i sinistri si sono verificati successivamente al
09 agosto 2000, data di entrata in vigore – riconosce l'applicabilità del chiesto cumulo stabilendo testualmente che “nel caso in cui l'assicurato, già colpito da uno o più eventi lesivi rientranti nella disciplina delle presenti disposizioni, subisca un nuovo evento lesivo si procede alla valutazione complessiva dei postumi”. Il medesimo comma prosegue stabilendo che, dopo la valutazione complessiva dei postumi, si procede alla “liquidazione di un'unica rendita o dell'indennizzo in capitale corrispondente al grado complessivo della menomazione dell'integrità psicofisica. L'importo della nuova rendita o del nuovo indennizzo in capitale è decurtato dell'importo dell'eventuale indennizzo in capitale già corrisposto e non recuperato”.
Orbene, dato che l'intero sistema dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali è ispirato all'esigenza di adeguare, per quanto possibile, la prestazione all'effettiva misura della riduzione dell'attitudine al lavoro e poiché il diritto alla prestazione previdenziale nasce dalla legge, avendo gli atti dell' assicuratore natura meramente CP_1 ricognitiva e di adempimento di un'obbligazione ex lege, con orientamento consolidato la
Suprema Corte ha affermato che l'unificazione è conseguenza giuridica necessaria, cui per obbligo specifico è tenuto l'istituto assicuratore, privo com'è al riguardo di un potere discrezionale (v.
Cass. Civ. Sez. Lavoro: 19.06.2014 n. 13961; 21 dicembre 2005 n. 28298; 11411/2005;
08.04.2002 n. 5009).
Così come l'applicazione del cumulo delle percentuali di invalidità dei vari infortuni sul lavoro, costituisce conseguenza giuridica necessaria (espressamente prevista dalla legge) anche la decurtazione degli importi già corrisposti all'infortunato (in tal senso v. Corte di Cassazione,
Sezione 6 Civile, Ordinanza 27 dicembre 2016 n. 26997: “In tema di tutela assicurativa ove CP_1
l'assicurato, già colpito da uno o più eventi lesivi rientranti nelle previsioni degli artt. 80 del
d.P.R. n. 1124 del 1965 e 13, comma 5, del d.lgs. n. 38 del 2000, ne subisca uno nuovo, deve
4 procedersi alla valutazione complessiva dei postumi ed alla liquidazione di un'unica rendita o dell'indennizzo in capitale corrispondente al grado complessivo della menomazione dell'integrità psicofisica, il cui importo dovrà essere decurtato di quanto eventualmente già corrisposto e non recuperato”).
Pertanto, nella fattispecie che ci occupa, non si versa in alcuna situazione di recupero di somme o di indebito, con conseguente necessaria verifica dell'intervenuta prescrizione, ma di una decurtazione operata a monte espressamente prevista dalla legge, da applicarsi indipendentemente dal richiamo o meno alla citata disposizione effettuata dalla sentenza di accertamento.
È, in altri termini, una conseguenza di legge.
Infondata è, pertanto, l'eccezione di giudicato ex art. 2909 c.c., che avrebbe potuto invece trovare applicazione ove espressamente (e contrariamente alla norma di legge) l'Autorità
Giudiziaria avesse disposto diversamente in espressa deroga. Risulta, quindi, acclarato che l' con la comunicazione di costituzione della rendita in favore della ricorrente abbia CP_1
correttamente applicato il decisum della sentenza della Corte di Appello di Palermo n. 606/2021 e il “recupero” previsto ex lege su cui la detta sentenza nulla ha statuito.
D'altronde, solo l'eventuale corresponsione dell'integrale importo dell'indennità, senza operare la decurtazione prevista ex lege (così come richiesto dalla ricorrente con il presente giudizio) avrebbe costituito un indebito, con inizio della decorrenza del termine di prescrizione.
Alla luce delle superiori considerazioni il ricorso non può trovare accoglimento.
3. Le spese di lite devono dichiararsi irripetibili avuto riguardo alla dichiarazione di esenzione ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c in atti.
Non ricorrono i presupposti per l'applicazione della condanna della Parte_1
ex art. 96 comma 3 c.p.c., a titolo di responsabilità aggravata, considerato che, a seguito del conteggio delle somme corrisposte effettuato dall' in memoria di costituzione, la ricorrente CP_1
ha insistito solo sulle eccezioni di prescrizione e di giudicato.
P.Q.M.
il Tribunale di Agrigento, Sezione Lavoro, nella persona del Giudice Luca Restivo, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
- rigetta il ricorso;
- dichiara irripetibili le spese di lite.
Così deciso in Agrigento il 17/06/2025.
Il Giudice Onorario
Luca Restivo
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