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Sentenza 26 settembre 2025
Sentenza 26 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 26/09/2025, n. 2106 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2106 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2025 |
Testo completo
N. 2599/2021 N. Cron.
N. Sent. Civ. Anno 2025 N. Rep.
IL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
REPUBBLlCA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Onorario di Pace del Tribunale di Torre Annunziata,
dr. Gianluigi Ciampa, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
(redatta ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come modificati dalla
L. 18.06.2009 n. 69, nonché dal D.L. 69/2013);
nella causa civile di I° grado iscritta al n. 2599
del ruolo degli affari contenziosi civili dell'anno 2021
avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 200/2021 (RG. 269/2021).
TRA
(C.F. ) nato il [...] a [...] Parte_1 C.F._1
(NA) e residente in [...], rappresentato e difeso dall'avv. Mariano Gaeta (C.F. ) - PEC C.F._2 [...]
ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Castel- Email_1
lammare di Stabia (NA) in via Marconi n. 87,
-opponente-
E
1 (p. iva C.F. , con Controparte_1 Controparte_2 P.IVA_1 P.IVA_2
socio unico, con sede legale in Milano in Piazza della Trivulziana n. 4/A, in persona del l.r.p.t., soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di CP_3
rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Raffaele
Zurlo (C.F. ) – PEC ed Andrea Or- C.F._3 Email_2
nati (C.F. – PEC con studio in La C.F._4 Email_3
Spezia (SP) in Via Fontevivo n. 21/N e con domicilio eletto in La Spezia (SP) in
Via Paolo Emilio Taviani n. 170,
-opposta-
CONCLUSIONI
Come da atti del giudizio, cui si fa espresso rinvio
FATTO E MOTIVI DI DIRITTO DELLA DECISIONE
proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. Parte_1
200/2021 emesso da Questo Tribunale in data 26.02.2021, nella procedura monito-
ria con rg. 269/2021, con il quale, ad istanza di gli veniva ingiunto Controparte_1
di pagare la somma di euro 5.946,77 oltre interessi legali sulla sorta capitale, fino all'effettivo soddisfo, ed oltre le spese legali liquidate in euro 645,50 di cui euro
145,50 per esborsi, euro 500,00 per compensi professionali, oltre spese generali,
iva e cpa.
chiedeva l'emissione del decreto ingiuntivo asserendo di essere creditrice CP_1
di della somma di € 5.946,77, in virtù di un credito relativo al Parte_1
rapporto contrattuale n. 10070333363713 ab origine intrattenuto con DO
Banca s.p.a..
Nello specifico asseriva che: “ mediante un contratto sottoscritto il Controparte_1
14/09/2018 con DO Banca s.p.a., si rendeva cessionaria, a titolo oneroso
2 e pro soluto, di un portafoglio di crediti pecuniari di cui agli Artt. 1, 4 e 7.1 della
Legge n. 130/1999, costituito da crediti pecuniari nella titolarità di DO
Banca s.p.a. e derivanti da contratti di credito di varia tipologia. I relativi obblighi
pubblicitari venivano assolti mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana Parte Seconda n. 117 del 06/10/2018. Alla data della cessione
in premessa, il credito vantato nei confronti di parte debitrice ammontava ad €
5.946,77, come peraltro risulta da estratto conto che si produce (cfr. doc. all. n.5).
è pertanto ad oggi titolare esclusiva, a tutti gli effetti di legge, delle Controparte_1
ragioni di credito già vantate dalla cedente nei confronti dell'odierna controparte
processuale per il suddetto ammontare, oltre interessi successivi, in virtù di rituale
cessione del credito (cfr. doc. all. n.6)”.
proponeva opposizione al decreto ingiuntivo eccependo: Parte_1
1. il difetto di legittimazione attiva e passiva;
2. l'insussistenza del rapporto contrattuale e del diritto di credito. La documenta-
zione ex adverso prodotta non serviva a provare alcunché, non avendo mai sotto-
scritto con DO Banca s.p.a. il rapporto contrattuale che aveva giustificato l'emissione del monitorio opposto. Nessuno dei titoli allegati valeva a giustificare la pretesa fatta valere in sede monitoria, in assenza di qualsivoglia vincolo di natura contrattuale e/o rapporto negoziale validamente instauratosi, non avendo mai pro-
posto alla cedente alcunché, né avendo mai ricevuto alcuna accettazione scritta da parte dell'istituto di credito;
3. sul quantum richiesto, che nulla doveva poiché quanto richiesto non trovava fon-
damento in alcuna pattuizione. In ogni caso, qualora fosse emerso che le somme richieste erano state calcolate mediante l'applicazione di tassi di interesse, oltre il tasso di soglia usurario, eccepiva la nullità e l'inefficacia. Il mancato rispetto di
3 tutte le previsioni e prescrizioni normative analizzate e l'assenza di qualsiasi valido contratto opponibile al , determinava la revoca del decreto ingiuntivo oppo- Pt_1
sto per mancanza dei presupposti di cui all'art 633 c.p.c. e la dichiarazione di non debenza delle somme ingiunte.
Concludeva chiedendo: “previo esperimento del tentativo obbligatorio di media-
zione e/o negoziazione: in via principale, accertare e dichiarare la inesistenza giu-
ridica e/o la nullità e/o comunque l'inefficacia di titoli, causali e rapporti contrat-
tuali vantati da parte opposta a fondamento della pretesa e, per l'effetto, dichiarare la carenza di legittimazione/titolarità di ambo le parti del giudizio e, comunque, che nulla era dovuto dal ad a nessun titolo e/o ragione, con Pt_1 Controparte_1
espressa revoca del D.I. n.200/2021 del 26.02.2021 RGN. 269/2021; condannare parte opposta al pagamento di spese e compensi di lite con attribuzione all'avv.
Mariano Gaeta che si dichiara antistatario”.
In data 14.04.2022 si costituiva in persona del procuratore Controparte_1 [...]
impugnando e contestando tutte le domande formulate dall'opponente, CP_4
in quanto infondate in fatto ed in diritto, chiedendone il rigetto.
Nello specifico affermava la propria legittimazione quale cessionaria del credito in seguito ad operazione di cartolarizzazione ex artt. 1 e 4 della Legge n. 130 del 30
aprile 1999 ed art. 58 del Testo Unico Bancario, i cui obblighi pubblicitari erano stati ritualmente assolti mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Re-
pubblica Italiana, ma che la stessa era subentrata nelle sole posizioni di credito de-
rivanti dai contratti contemplati nella cessione, non verificandosi alcun subingresso nei singoli rapporti contrattuali dai quali scaturivano i crediti oggetto di cessione,
con la conseguenza che legittimato a contraddire all'azione volta ad impugnare il
4 contratto era unicamente l'altro contraente, ovvero la società erogatrice del finan-
ziamento. Non ricadevano sul cessionario gli aspetti inerenti l'essenza del contratto poiché afferenti alla titolarità del negozio, che continuava ad appartenere all'istituto di credito cedente, quale controparte negoziale del rapporto originario, anche dopo la cessione del credito. era divenuta mera titolare di un diritto di Controparte_1
credito vantato nei confronti dell'odierno debitore, peraltro, senza alcun accollo de-
gli eventuali debiti dipendenti dall'esercizio del relativo diritto;
chiedeva altresì
concedersi termine per l'esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria.
Rappresentava, inoltre, che: il credito fatto valere in fase monitoria era certo, li-
quido ed esigibile;
aveva regolarmente comunicato la cessione del credito in proprio favore con lettera racc a/r all'opponente; il contratto depositato in fase monitoria riportava esattamente tutte le condizioni economiche applicate al finanziamento,
pattuite e sottoscritte dalle parti in sede negoziale;
dall'estratto conto con l'integrale movimentazione del rapporto, depositato in sede monitoria, era possibile evincere il dettaglio degli importi dovuti;
il debitore aveva dedotto solo generiche circo-
stanze non suffragate da idonea documentazione circa la sussistenza di circostanze impeditive o estintive tali da giustificare la revoca del decreto ingiuntivo opposto o comunque la sussistenza di un minor credito vantato. Inoltre, in sede di opposizione,
depositava dichiarazione di riconoscimento di debito e promessa di pagamento ine-
rente le ragioni di credito in questione, sottoscritta dall'opponente.
Concludeva chiedendo: “in via preliminare, nel merito, concedere la provvisoria esecuzione dell'opposto decreto ingiuntivo n. 200/2021, R.G. n. 269/2021, del
26/02/2021 emesso da Questo Tribunale, stante la ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 648 c.p.c.; in via principale, nel merito, rigettare l'opposizione proposta e
5 tutte le domande in essa formulate, perché infondate in fatto ed in diritto e confer-
mare il decreto ingiuntivo opposto;
in via subordinata, nel merito, condannare, l'op-
ponente al pagamento in favore di della diversa, maggiore o minore Controparte_1
somma che sarebbe risultata all'esito dell'attività istruttoria. In ogni caso con vitto-
ria di spese e compensi, oltre iva e cpa, nonché successive occorrende”.
All'udienza del 09.05.2022, rilevato che la controversia verteva in materia di con-
tratti bancari, il Tribunale adito invitava la parte opposta (Cass. S.U. n.
19596/2020), ad effettuare il tentativo di mediazione obbligatoria ex art. 5, comma
1, dlgs. 28/2010 convertito in L. 69/2013.
Nel rispetto dei termini concessi, le parti depositavano le memorie istruttorie,
all'esito delle quali veniva disposta CTU grafologica per accertare l'autenticità
delle sottoscrizioni apposte dall'opponente sia nel contratto di finanziamento, che nell'atto di ricognizione del debito.
Depositata la CTU, all'udienza del 12.05.2025, il Tribunale, ritenendo conclusa la fase istruttoria, assegnava il giudizio a sentenza concedendo alle parti termini ex art.190 c.p.c..
L'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione nel quale il giudice non deve limitarsi a stabilire se l'ingiunzione è stata emessa legittimamente, in relazione alle condizioni previste dalla legge per l'emanazione del provvedimento monitorio, ma deve accertare il fondamento della pretesa fatta valere col ricorso per ingiunzione. In effetti, è certo che nel giudizio di opposizione il Giudice dovrà valutare l'an ed il quantum della pretesa del creditore entrando così nel merito della controversia (Cass. civ. 4974/2000; Cass. 10704/1999; Cass.
3319/1996; Cass. 1052/1995; Cass. 9708/1994; Cass. 5171/1994; Cass. 7448/1993;
Cass. 7224/1987; Cass. 3628/1987).
6 Tale ontologica essenza dell'istituto fa sì che, in realtà, è l'opposto che riveste il ruolo dell'attore, poiché quest'ultimo ha instaurato il procedimento mediante la ri-
chiesta di emissione di un provvedimento monitorio e l'opponente, in qualità di destinatario del provvedimento di natura sommaria, si trova nella posizione sostan-
ziale di convenuto. Tale distinzione è rilevante poiché l'onere di provare i fatti,
ovvero del credito, incomberà in capo all'opposto e non all'opponente; parimenti,
però, le domande riconvenzionali, le eccezioni di incompetenza non rilevabili d'uf-
ficio, la chiamata del terzo, per la quale non opera il meccanismo del differimento d'udienza, il disconoscimento della sottoscrizione della scrittura privata, e così tutti i fatti modificativi, estintivi od impeditivi dovranno essere proposte solo nell'atto introduttivo ( Cass. 7448/93; Cass 2124/94).
Tale stato di fatto e di diritto impone al giudicante di verificare la legittimità della richiesta su cui fonda il decreto ingiuntivo non solo verificando l'esistenza del cre-
dito in base ai criteri del procedimento sommario di cui all'art. 633 c.p.c. ma, so-
prattutto, l'esistenza stessa del credito secondo i principi istruttori normali del giu-
dizio a cognizione piena. Quindi, il giudice deve verificare non solo la fondatezza della “prova scritta” in base alla quale fu emesso il decreto ingiuntivo ma deve va-
lutare tutte le prove introdotte nel giudizio secondo i normali canoni di ermeneutica
(Cass. 6879/1994; Cass 10280/1990).
Preliminarmente va analizzata la contestazione circa il difetto della legittimazione attiva e passiva sollevata dall'opponente.
Ovvero si osserva che ha dato prova sia della comunicazione della ces- CP_1
sione del credito che della propria legittimazione e titolarità, provando la cessione del singolo credito ceduto oggetto di contestazione.
7 ha depositato agli atti raccomandata (doc. 6 fascicolo monitorio e doc.4 CP_1
fascicolo contenzioso - opposizione) con ricevuta di ritorno inviata in data
14.11.2018, all'opponente, in cui comunicava la cessione del credito.
Deve comunque ricordarsi che l'eventuale mancata notifica della comunicazione è
traducibile in termini di opponibilità solo nel caso in cui il debitore avesse già prov-
veduto al pagamento di quanto dovuto al Cedente anziché al Cessionario: circo-
stanza che, nel caso di specie, non si è avverata (cfr. Cass., 02-11- 2010, n. 22280).
Altra cosa è la prova dell'intervenuta cessione del credito.
Come è noto, è il cessionario a dover provare la titolarità del rapporto all'esito della cessione, con documenti circostanziati idonei a dimostrare l'incorporazione e l'in-
clusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco (in caso analogo, cfr. Tribunale Napoli sez. II sent. n. 8245/2022 pubb. 20.09.2022).
È pacifico in giurisprudenza il principio per il quale la parte che agisce affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di una operazione di cessione di crediti in blocco, di cui all'art. 58 d.lgs n. 385/1993, ha l'onere di dimo-
strare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale (tra altre, Cass.
4277/2023; n. 5857/2022).
La giurisprudenza di legittimità ha, in qualche misura, limitato l'onere probatorio delle società cessionaria in blocco dei crediti bancari ritenendo che l'art. 58 d.lgs
385 citato, detti una disciplina derogatoria a quella ordinariamente prevista dal co-
dice civile per la cessione dei crediti in blocco (art. 1264 c.c.).
Tale regolamentazione specifica è giustificata dall'oggetto della cessione costituito da interi blocchi di crediti “individuati non già singolarmente ma per tipologia, sulla
8 base di caratteristiche comuni, oggettive e soggettive, motivo per cui la norma pre-
vede la sostituzione della notifica individuale dell'atto di cessione con la pubblica-
zione sulla Gazzetta Ufficiale, cui possono aggiungersi forme integrative di pubbli-
cità” (tra altre, Cass. 10200/2021).
Recentemente, tuttavia, la giurisprudenza ha affermato che la pubblicazione sulla
Gazzetta Ufficiale è ritenuta sufficiente a dimostrare la titolarità del credito purché
dall'avviso sia possibile individuare senza incertezze i rapporti oggetto della ces-
sione (cfr Cass. n. 4277/2023).
L'esegesi giurisprudenziale formatasi in tema di prova della cessione (cfr. Cass.
civ. sez. I, ord. 29/02/2024 n. 5478) non esclude aprioristicamente che il cessionario possa provare l'effettiva esistenza della cessione e l'inclusione del credito litigioso all'interno dell'operazione di cessione in blocco, producendo l'avviso di pubblica-
zione in Gazzetta Ufficiale, purché detto avviso, recando l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, individui, pur in difetto di specifica enumerazione di ciascuno di essi, caratteristiche omogenee idonee a confermare, senza margini di incertezza, l'attrazione del credito azionato nella categoria dei crediti trasferiti (si veda Cass. civ., Sez. III, Ord., 13/06/2024, n. 16526; Cass. Civ., Sez. III, 22 marzo
2024, n. 7866).
In caso contrario, spetta al cessionario provare la titolarità del credito vantato “In
caso di cessione di crediti individuabili in blocco da parte di istituti bancari a tanto
autorizzati, qualora sia contestata non già l'esistenza dell'operazione, ma la sola
riconducibilità dello specifico credito controverso a quelli oggetto di cessione, le
indicazioni sulle caratteristiche dei rapporti ceduti di cui all'avviso di cessione
pubblicato nella Gazzetta ufficiale potranno essere prese in considerazione onde
verificare la legittimazione sostanziale della società cessionaria e, in tal caso, tale
9 legittimazione potrà essere affermata solo se il credito controverso sia riconduci-
bile con certezza a quelli oggetto della cessione in blocco, in base alle suddette
caratteristiche, mentre, se tali indicazioni non risultino sufficientemente specifiche,
la prova della sua inclusione nell'operazione dovrà essere fornita dal cessionario
in altro modo” (cfr. Cassazione 17944 del 2023).
Infatti, sul creditore che si affermi titolare di un diritto, per averlo acquistato me-
diante un negozio di natura traslativa, grava l'onere di dimostrare, con sufficiente determinatezza, oltre la stipula del negozio che lo coinvolge direttamente, anche la sequenza degli antecedenti negoziali che costituiscono il presupposto della situa-
zione giuridica sostanziale da lui azionata in giudizio, così come deve provare, in caso di contestazione della controparte giudiziale, l'inclusione del credito azionato all' interno di ognuno di tali negozi, fatte sempre salve le condotte processuali di controparte che ne rendano superflua la prova giudiziale (Cassazione civile sez. VI,
05/11/2020, n.24798). Tale prova deve naturalmente essere fornita in relazione a ciascuna delle cessioni che, all'interno della catena traslativa, ha determinato il pas-
saggio della titolarità del credito dedotto in giudizio: in caso di plurime cessioni la validità ed efficacia dell'ultima è inevitabilmente legata, da un rapporto di sequenza logico-causale, a quella a monte, secondo il principio nemo plus iuris transferre
potest quam ipse habet.
In base ai principi richiamati, si ritiene che la parte opposta abbia fornito la prova della titolarità del credito azionato.
Infatti è stato depositato nel fascicolo monitorio il contratto di cessione del credito e l'estratto della Gazzetta Ufficiale (GU Parte Seconda n.117 del 6-10-2018) rela-
tivo all' avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi del combinato disposto degli articoli 1, 4 e 7.1 della Legge n. 130 del 30 aprile 1999 (come successivamente
10 modificata, la "Legge sulla Cartolarizzazione") tra (il "Cessionario") Controparte_1
e DO Banca s.p.a. (il "Cedente").
Dal contenuto del predetto avviso pubblicato sulla G.U. si evince che la cessione riguarda i “crediti originati da prestiti personali, carte di credito, prestiti finalizzati autoveicoli, prestiti finalizzati non autoveicoli erogati da DO ai sensi di contratti di credito ai consumatori (ivi inclusi i crediti per capitale residuo, interessi,
costi sostenuti dal Cedente in relazione ai contratti di finanziamento) e sorti nel periodo compreso tra il 1994 e il 2018 e qualificati come attività finanziarie dete-
riorate (i "Crediti") ai sensi e per gli effetti di cui al combinato disposto degli articoli
1, 4 e 7.1 della Legge sulla Cartolarizzazione. Le liste dei Crediti oggetto di tali cessioni sono state allegate ai Contratti. I dati indicativi dei Crediti ceduti, nonché
la conferma dell'avvenuta cessione per i debitori ceduti che ne faranno richiesta,
sono messi a disposizione da parte del Cedente e del Cessionario, ai sensi dell'arti-
colo 7.1 della Legge 130, sul sito internet https://itacapital.it e resteranno disponibili fino all'estinzione del relativo Credito ceduto. Sul sito internet è disponibile appo-
sita lista, in formato pdf, in cui sono indicati i dati relativi a ciascun debitore ce-
duto”.
Pertanto mediante la mera consultazione del sito indicato nell'avviso pubblicato
(GU Parte Seconda n.117 del 6-10-2018) è possibile accedere alla pagina internet nella quale sono contenute tutte le cartolarizzazioni e cessioni del credito succedu-
tesi nel corso degli anni: ebbene, la consultazione dell'elenco creditori contenuto nella stringa Rubino_DO 2 ha consentito di verificare che a pag. 149 (di
808) rigo 17 vi è l'indicazione puntuale della posizione relativa all'odierna oppo-
nente, mediante il numero 10070333363713 - 20163651676900, che coincide con
Parte quello indicato nell'estratto saldo 50 intestato all'opponente, inoltre
11 dall'estratto conto prodotto nel fascicolo monitorio si evince che la posizione di parte opponente, beneficiaria di un finanziamento era passata in sofferenza in data
05/10/2017 nel periodo ricompreso nella cessione del credito;
oltre al deposito nel fascicolo monitorio del contratto di cessione.
Si dichiara, pertanto, la corretta legittimazione attiva e passiva delle parti proces-
suali.
Sempre preliminarmente si rileva, in primis, la mancata prova dell'esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria ex art. 5, comma 1, dlgs. 28/2010 convertito in L. 69/2013, disposto a carico di parte opposta con provvedimento del 09.05.2022.
A tal proposito, occorre rammentare che, con particolare riferimento ai giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo, la Cassazione, con pronuncia a Sezioni Unite, ha chiarito che l'onere di esperire il tentativo obbligatorio di mediazione verte sulla parte opposta, poiché nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è l'opposto ad avere la qualità di creditore in senso sostanziale. La Suprema Corte ha, quindi,
affermato il seguente principio di diritto: “Nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria ai sensi del D.Lgs. n. 28 del 2010, art. 5, comma 1-bis, i cui giudizi vengano introdotti con un decreto ingiuntivo, una volta instaurato il relativo giudi-
zio di opposizione e decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto, l'onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico della parte opposta;
ne consegue che, ove essa non si attivi, alla pronuncia di im-
procedibilità di cui al citato comma 1-bis conseguirà la revoca del decreto ingiun-
tivo" (Cass., SS.UU., n. 19596/2020).
Nello specifico parte creditrice a tanto onerata in qualità di parte istante CP_1
come innanzi rilevato, non ha dato prova di aver espletato la procedura di media-
zione per la domanda per cui è causa.
12 Infatti, in data 21.04.2023, ha inserito nel fascicolo telematico, in allegato alle pro-
prie note di trattazione scritta per l'udienza del 24.04.2023, il diverso verbale di mediazione relativo ad altro contratto n. 20163651676915, del diverso valore pari ad euro 49.310,83.
Il mancato deposito, nei termini di legge ed in corso di causa, del verbale di media-
zione non consente di considerare avverata la condizione di procedibilità del giudi-
zio, non potendo esservi certezza circa la regolarità della mediazione esperita.
Infatti, in assenza del deposito del verbale, «sono preclusi al giudice i necessari controlli, da effettuarsi anche d'ufficio prescindendosi dalle contestazioni della controparte, relativi alla regolarità della mediazione stessa, per quanto attiene, in particolare, al rispetto del termine assegnato dal giudice per la presentazione della domanda, alla valutazione della conformità dell'oggetto della mediazione instau-
rata rispetto al giudizio intrapreso, posto che, ai sensi dell'articolo 4, comma 2 de-
creto legislativo 28/2010, “l'istanza deve indicare (...) le parti, l'oggetto e le ragioni della pretesa” e alla regolare presenza delle parti di persona, o a mezzo di delegati muniti di procura speciale, come stabilito dall'articolo 8 decreto legislativo n.
28/2010 e confermato dalla giurisprudenza di legittimità» (Cassazione civile, sen-
tenza 8473 del 27 marzo 2019).
Consegue, pertanto, la pronuncia di improcedibilità della domanda con revoca del decreto ingiuntivo.
Le spese e competenze di lite seguono il principio della soccombenza e si liquidano,
come in dispositivo.
Le spese di CTU vengono poste definitivamente a carico di parte opposta e liquidate come da decreto del 14.10.2024.
P.Q.M.
13 Il Giudice Onorario di Pace del Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni di-
versa istanza, difesa, eccezione e deduzione disattesa o assorbita:
-dichiara improcedibile la domanda per mancata prova dell'esperimento del tenta-
tivo di mediazione obbligatoria;
- revoca il decreto ingiuntivo con n. 200/2021 del 26.02.2021 (RG 269/2021);
-condanna e per essa, quale procuratore, al pagamento CP_1 Controparte_4
dei compensi professionali di causa che si liquidano in complessivi euro 3.800,00
di cui euro 300,00 per spese ed euro 3.500,00 per competenze professionali, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% sui compensi, iva e c.p.a., come per legge con attribuzione in favore dell'avv. Mariano Gaeta, dichiaratosi anticipatario;
- pone le spese di CTU così come liquidate con decreto n. cronol. 7839/2024 del
14/10/2024 definitivamente a carico di e per essa, quale procuratore, CP_1
Controparte_4
Così deciso in Torre Annunziata il 22.09.2025
Il G.O.P.
dr. Gianluigi Ciampa
14
N. Sent. Civ. Anno 2025 N. Rep.
IL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
REPUBBLlCA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Onorario di Pace del Tribunale di Torre Annunziata,
dr. Gianluigi Ciampa, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
(redatta ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come modificati dalla
L. 18.06.2009 n. 69, nonché dal D.L. 69/2013);
nella causa civile di I° grado iscritta al n. 2599
del ruolo degli affari contenziosi civili dell'anno 2021
avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 200/2021 (RG. 269/2021).
TRA
(C.F. ) nato il [...] a [...] Parte_1 C.F._1
(NA) e residente in [...], rappresentato e difeso dall'avv. Mariano Gaeta (C.F. ) - PEC C.F._2 [...]
ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Castel- Email_1
lammare di Stabia (NA) in via Marconi n. 87,
-opponente-
E
1 (p. iva C.F. , con Controparte_1 Controparte_2 P.IVA_1 P.IVA_2
socio unico, con sede legale in Milano in Piazza della Trivulziana n. 4/A, in persona del l.r.p.t., soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di CP_3
rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Raffaele
Zurlo (C.F. ) – PEC ed Andrea Or- C.F._3 Email_2
nati (C.F. – PEC con studio in La C.F._4 Email_3
Spezia (SP) in Via Fontevivo n. 21/N e con domicilio eletto in La Spezia (SP) in
Via Paolo Emilio Taviani n. 170,
-opposta-
CONCLUSIONI
Come da atti del giudizio, cui si fa espresso rinvio
FATTO E MOTIVI DI DIRITTO DELLA DECISIONE
proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. Parte_1
200/2021 emesso da Questo Tribunale in data 26.02.2021, nella procedura monito-
ria con rg. 269/2021, con il quale, ad istanza di gli veniva ingiunto Controparte_1
di pagare la somma di euro 5.946,77 oltre interessi legali sulla sorta capitale, fino all'effettivo soddisfo, ed oltre le spese legali liquidate in euro 645,50 di cui euro
145,50 per esborsi, euro 500,00 per compensi professionali, oltre spese generali,
iva e cpa.
chiedeva l'emissione del decreto ingiuntivo asserendo di essere creditrice CP_1
di della somma di € 5.946,77, in virtù di un credito relativo al Parte_1
rapporto contrattuale n. 10070333363713 ab origine intrattenuto con DO
Banca s.p.a..
Nello specifico asseriva che: “ mediante un contratto sottoscritto il Controparte_1
14/09/2018 con DO Banca s.p.a., si rendeva cessionaria, a titolo oneroso
2 e pro soluto, di un portafoglio di crediti pecuniari di cui agli Artt. 1, 4 e 7.1 della
Legge n. 130/1999, costituito da crediti pecuniari nella titolarità di DO
Banca s.p.a. e derivanti da contratti di credito di varia tipologia. I relativi obblighi
pubblicitari venivano assolti mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana Parte Seconda n. 117 del 06/10/2018. Alla data della cessione
in premessa, il credito vantato nei confronti di parte debitrice ammontava ad €
5.946,77, come peraltro risulta da estratto conto che si produce (cfr. doc. all. n.5).
è pertanto ad oggi titolare esclusiva, a tutti gli effetti di legge, delle Controparte_1
ragioni di credito già vantate dalla cedente nei confronti dell'odierna controparte
processuale per il suddetto ammontare, oltre interessi successivi, in virtù di rituale
cessione del credito (cfr. doc. all. n.6)”.
proponeva opposizione al decreto ingiuntivo eccependo: Parte_1
1. il difetto di legittimazione attiva e passiva;
2. l'insussistenza del rapporto contrattuale e del diritto di credito. La documenta-
zione ex adverso prodotta non serviva a provare alcunché, non avendo mai sotto-
scritto con DO Banca s.p.a. il rapporto contrattuale che aveva giustificato l'emissione del monitorio opposto. Nessuno dei titoli allegati valeva a giustificare la pretesa fatta valere in sede monitoria, in assenza di qualsivoglia vincolo di natura contrattuale e/o rapporto negoziale validamente instauratosi, non avendo mai pro-
posto alla cedente alcunché, né avendo mai ricevuto alcuna accettazione scritta da parte dell'istituto di credito;
3. sul quantum richiesto, che nulla doveva poiché quanto richiesto non trovava fon-
damento in alcuna pattuizione. In ogni caso, qualora fosse emerso che le somme richieste erano state calcolate mediante l'applicazione di tassi di interesse, oltre il tasso di soglia usurario, eccepiva la nullità e l'inefficacia. Il mancato rispetto di
3 tutte le previsioni e prescrizioni normative analizzate e l'assenza di qualsiasi valido contratto opponibile al , determinava la revoca del decreto ingiuntivo oppo- Pt_1
sto per mancanza dei presupposti di cui all'art 633 c.p.c. e la dichiarazione di non debenza delle somme ingiunte.
Concludeva chiedendo: “previo esperimento del tentativo obbligatorio di media-
zione e/o negoziazione: in via principale, accertare e dichiarare la inesistenza giu-
ridica e/o la nullità e/o comunque l'inefficacia di titoli, causali e rapporti contrat-
tuali vantati da parte opposta a fondamento della pretesa e, per l'effetto, dichiarare la carenza di legittimazione/titolarità di ambo le parti del giudizio e, comunque, che nulla era dovuto dal ad a nessun titolo e/o ragione, con Pt_1 Controparte_1
espressa revoca del D.I. n.200/2021 del 26.02.2021 RGN. 269/2021; condannare parte opposta al pagamento di spese e compensi di lite con attribuzione all'avv.
Mariano Gaeta che si dichiara antistatario”.
In data 14.04.2022 si costituiva in persona del procuratore Controparte_1 [...]
impugnando e contestando tutte le domande formulate dall'opponente, CP_4
in quanto infondate in fatto ed in diritto, chiedendone il rigetto.
Nello specifico affermava la propria legittimazione quale cessionaria del credito in seguito ad operazione di cartolarizzazione ex artt. 1 e 4 della Legge n. 130 del 30
aprile 1999 ed art. 58 del Testo Unico Bancario, i cui obblighi pubblicitari erano stati ritualmente assolti mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Re-
pubblica Italiana, ma che la stessa era subentrata nelle sole posizioni di credito de-
rivanti dai contratti contemplati nella cessione, non verificandosi alcun subingresso nei singoli rapporti contrattuali dai quali scaturivano i crediti oggetto di cessione,
con la conseguenza che legittimato a contraddire all'azione volta ad impugnare il
4 contratto era unicamente l'altro contraente, ovvero la società erogatrice del finan-
ziamento. Non ricadevano sul cessionario gli aspetti inerenti l'essenza del contratto poiché afferenti alla titolarità del negozio, che continuava ad appartenere all'istituto di credito cedente, quale controparte negoziale del rapporto originario, anche dopo la cessione del credito. era divenuta mera titolare di un diritto di Controparte_1
credito vantato nei confronti dell'odierno debitore, peraltro, senza alcun accollo de-
gli eventuali debiti dipendenti dall'esercizio del relativo diritto;
chiedeva altresì
concedersi termine per l'esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria.
Rappresentava, inoltre, che: il credito fatto valere in fase monitoria era certo, li-
quido ed esigibile;
aveva regolarmente comunicato la cessione del credito in proprio favore con lettera racc a/r all'opponente; il contratto depositato in fase monitoria riportava esattamente tutte le condizioni economiche applicate al finanziamento,
pattuite e sottoscritte dalle parti in sede negoziale;
dall'estratto conto con l'integrale movimentazione del rapporto, depositato in sede monitoria, era possibile evincere il dettaglio degli importi dovuti;
il debitore aveva dedotto solo generiche circo-
stanze non suffragate da idonea documentazione circa la sussistenza di circostanze impeditive o estintive tali da giustificare la revoca del decreto ingiuntivo opposto o comunque la sussistenza di un minor credito vantato. Inoltre, in sede di opposizione,
depositava dichiarazione di riconoscimento di debito e promessa di pagamento ine-
rente le ragioni di credito in questione, sottoscritta dall'opponente.
Concludeva chiedendo: “in via preliminare, nel merito, concedere la provvisoria esecuzione dell'opposto decreto ingiuntivo n. 200/2021, R.G. n. 269/2021, del
26/02/2021 emesso da Questo Tribunale, stante la ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 648 c.p.c.; in via principale, nel merito, rigettare l'opposizione proposta e
5 tutte le domande in essa formulate, perché infondate in fatto ed in diritto e confer-
mare il decreto ingiuntivo opposto;
in via subordinata, nel merito, condannare, l'op-
ponente al pagamento in favore di della diversa, maggiore o minore Controparte_1
somma che sarebbe risultata all'esito dell'attività istruttoria. In ogni caso con vitto-
ria di spese e compensi, oltre iva e cpa, nonché successive occorrende”.
All'udienza del 09.05.2022, rilevato che la controversia verteva in materia di con-
tratti bancari, il Tribunale adito invitava la parte opposta (Cass. S.U. n.
19596/2020), ad effettuare il tentativo di mediazione obbligatoria ex art. 5, comma
1, dlgs. 28/2010 convertito in L. 69/2013.
Nel rispetto dei termini concessi, le parti depositavano le memorie istruttorie,
all'esito delle quali veniva disposta CTU grafologica per accertare l'autenticità
delle sottoscrizioni apposte dall'opponente sia nel contratto di finanziamento, che nell'atto di ricognizione del debito.
Depositata la CTU, all'udienza del 12.05.2025, il Tribunale, ritenendo conclusa la fase istruttoria, assegnava il giudizio a sentenza concedendo alle parti termini ex art.190 c.p.c..
L'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione nel quale il giudice non deve limitarsi a stabilire se l'ingiunzione è stata emessa legittimamente, in relazione alle condizioni previste dalla legge per l'emanazione del provvedimento monitorio, ma deve accertare il fondamento della pretesa fatta valere col ricorso per ingiunzione. In effetti, è certo che nel giudizio di opposizione il Giudice dovrà valutare l'an ed il quantum della pretesa del creditore entrando così nel merito della controversia (Cass. civ. 4974/2000; Cass. 10704/1999; Cass.
3319/1996; Cass. 1052/1995; Cass. 9708/1994; Cass. 5171/1994; Cass. 7448/1993;
Cass. 7224/1987; Cass. 3628/1987).
6 Tale ontologica essenza dell'istituto fa sì che, in realtà, è l'opposto che riveste il ruolo dell'attore, poiché quest'ultimo ha instaurato il procedimento mediante la ri-
chiesta di emissione di un provvedimento monitorio e l'opponente, in qualità di destinatario del provvedimento di natura sommaria, si trova nella posizione sostan-
ziale di convenuto. Tale distinzione è rilevante poiché l'onere di provare i fatti,
ovvero del credito, incomberà in capo all'opposto e non all'opponente; parimenti,
però, le domande riconvenzionali, le eccezioni di incompetenza non rilevabili d'uf-
ficio, la chiamata del terzo, per la quale non opera il meccanismo del differimento d'udienza, il disconoscimento della sottoscrizione della scrittura privata, e così tutti i fatti modificativi, estintivi od impeditivi dovranno essere proposte solo nell'atto introduttivo ( Cass. 7448/93; Cass 2124/94).
Tale stato di fatto e di diritto impone al giudicante di verificare la legittimità della richiesta su cui fonda il decreto ingiuntivo non solo verificando l'esistenza del cre-
dito in base ai criteri del procedimento sommario di cui all'art. 633 c.p.c. ma, so-
prattutto, l'esistenza stessa del credito secondo i principi istruttori normali del giu-
dizio a cognizione piena. Quindi, il giudice deve verificare non solo la fondatezza della “prova scritta” in base alla quale fu emesso il decreto ingiuntivo ma deve va-
lutare tutte le prove introdotte nel giudizio secondo i normali canoni di ermeneutica
(Cass. 6879/1994; Cass 10280/1990).
Preliminarmente va analizzata la contestazione circa il difetto della legittimazione attiva e passiva sollevata dall'opponente.
Ovvero si osserva che ha dato prova sia della comunicazione della ces- CP_1
sione del credito che della propria legittimazione e titolarità, provando la cessione del singolo credito ceduto oggetto di contestazione.
7 ha depositato agli atti raccomandata (doc. 6 fascicolo monitorio e doc.4 CP_1
fascicolo contenzioso - opposizione) con ricevuta di ritorno inviata in data
14.11.2018, all'opponente, in cui comunicava la cessione del credito.
Deve comunque ricordarsi che l'eventuale mancata notifica della comunicazione è
traducibile in termini di opponibilità solo nel caso in cui il debitore avesse già prov-
veduto al pagamento di quanto dovuto al Cedente anziché al Cessionario: circo-
stanza che, nel caso di specie, non si è avverata (cfr. Cass., 02-11- 2010, n. 22280).
Altra cosa è la prova dell'intervenuta cessione del credito.
Come è noto, è il cessionario a dover provare la titolarità del rapporto all'esito della cessione, con documenti circostanziati idonei a dimostrare l'incorporazione e l'in-
clusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco (in caso analogo, cfr. Tribunale Napoli sez. II sent. n. 8245/2022 pubb. 20.09.2022).
È pacifico in giurisprudenza il principio per il quale la parte che agisce affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di una operazione di cessione di crediti in blocco, di cui all'art. 58 d.lgs n. 385/1993, ha l'onere di dimo-
strare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale (tra altre, Cass.
4277/2023; n. 5857/2022).
La giurisprudenza di legittimità ha, in qualche misura, limitato l'onere probatorio delle società cessionaria in blocco dei crediti bancari ritenendo che l'art. 58 d.lgs
385 citato, detti una disciplina derogatoria a quella ordinariamente prevista dal co-
dice civile per la cessione dei crediti in blocco (art. 1264 c.c.).
Tale regolamentazione specifica è giustificata dall'oggetto della cessione costituito da interi blocchi di crediti “individuati non già singolarmente ma per tipologia, sulla
8 base di caratteristiche comuni, oggettive e soggettive, motivo per cui la norma pre-
vede la sostituzione della notifica individuale dell'atto di cessione con la pubblica-
zione sulla Gazzetta Ufficiale, cui possono aggiungersi forme integrative di pubbli-
cità” (tra altre, Cass. 10200/2021).
Recentemente, tuttavia, la giurisprudenza ha affermato che la pubblicazione sulla
Gazzetta Ufficiale è ritenuta sufficiente a dimostrare la titolarità del credito purché
dall'avviso sia possibile individuare senza incertezze i rapporti oggetto della ces-
sione (cfr Cass. n. 4277/2023).
L'esegesi giurisprudenziale formatasi in tema di prova della cessione (cfr. Cass.
civ. sez. I, ord. 29/02/2024 n. 5478) non esclude aprioristicamente che il cessionario possa provare l'effettiva esistenza della cessione e l'inclusione del credito litigioso all'interno dell'operazione di cessione in blocco, producendo l'avviso di pubblica-
zione in Gazzetta Ufficiale, purché detto avviso, recando l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, individui, pur in difetto di specifica enumerazione di ciascuno di essi, caratteristiche omogenee idonee a confermare, senza margini di incertezza, l'attrazione del credito azionato nella categoria dei crediti trasferiti (si veda Cass. civ., Sez. III, Ord., 13/06/2024, n. 16526; Cass. Civ., Sez. III, 22 marzo
2024, n. 7866).
In caso contrario, spetta al cessionario provare la titolarità del credito vantato “In
caso di cessione di crediti individuabili in blocco da parte di istituti bancari a tanto
autorizzati, qualora sia contestata non già l'esistenza dell'operazione, ma la sola
riconducibilità dello specifico credito controverso a quelli oggetto di cessione, le
indicazioni sulle caratteristiche dei rapporti ceduti di cui all'avviso di cessione
pubblicato nella Gazzetta ufficiale potranno essere prese in considerazione onde
verificare la legittimazione sostanziale della società cessionaria e, in tal caso, tale
9 legittimazione potrà essere affermata solo se il credito controverso sia riconduci-
bile con certezza a quelli oggetto della cessione in blocco, in base alle suddette
caratteristiche, mentre, se tali indicazioni non risultino sufficientemente specifiche,
la prova della sua inclusione nell'operazione dovrà essere fornita dal cessionario
in altro modo” (cfr. Cassazione 17944 del 2023).
Infatti, sul creditore che si affermi titolare di un diritto, per averlo acquistato me-
diante un negozio di natura traslativa, grava l'onere di dimostrare, con sufficiente determinatezza, oltre la stipula del negozio che lo coinvolge direttamente, anche la sequenza degli antecedenti negoziali che costituiscono il presupposto della situa-
zione giuridica sostanziale da lui azionata in giudizio, così come deve provare, in caso di contestazione della controparte giudiziale, l'inclusione del credito azionato all' interno di ognuno di tali negozi, fatte sempre salve le condotte processuali di controparte che ne rendano superflua la prova giudiziale (Cassazione civile sez. VI,
05/11/2020, n.24798). Tale prova deve naturalmente essere fornita in relazione a ciascuna delle cessioni che, all'interno della catena traslativa, ha determinato il pas-
saggio della titolarità del credito dedotto in giudizio: in caso di plurime cessioni la validità ed efficacia dell'ultima è inevitabilmente legata, da un rapporto di sequenza logico-causale, a quella a monte, secondo il principio nemo plus iuris transferre
potest quam ipse habet.
In base ai principi richiamati, si ritiene che la parte opposta abbia fornito la prova della titolarità del credito azionato.
Infatti è stato depositato nel fascicolo monitorio il contratto di cessione del credito e l'estratto della Gazzetta Ufficiale (GU Parte Seconda n.117 del 6-10-2018) rela-
tivo all' avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi del combinato disposto degli articoli 1, 4 e 7.1 della Legge n. 130 del 30 aprile 1999 (come successivamente
10 modificata, la "Legge sulla Cartolarizzazione") tra (il "Cessionario") Controparte_1
e DO Banca s.p.a. (il "Cedente").
Dal contenuto del predetto avviso pubblicato sulla G.U. si evince che la cessione riguarda i “crediti originati da prestiti personali, carte di credito, prestiti finalizzati autoveicoli, prestiti finalizzati non autoveicoli erogati da DO ai sensi di contratti di credito ai consumatori (ivi inclusi i crediti per capitale residuo, interessi,
costi sostenuti dal Cedente in relazione ai contratti di finanziamento) e sorti nel periodo compreso tra il 1994 e il 2018 e qualificati come attività finanziarie dete-
riorate (i "Crediti") ai sensi e per gli effetti di cui al combinato disposto degli articoli
1, 4 e 7.1 della Legge sulla Cartolarizzazione. Le liste dei Crediti oggetto di tali cessioni sono state allegate ai Contratti. I dati indicativi dei Crediti ceduti, nonché
la conferma dell'avvenuta cessione per i debitori ceduti che ne faranno richiesta,
sono messi a disposizione da parte del Cedente e del Cessionario, ai sensi dell'arti-
colo 7.1 della Legge 130, sul sito internet https://itacapital.it e resteranno disponibili fino all'estinzione del relativo Credito ceduto. Sul sito internet è disponibile appo-
sita lista, in formato pdf, in cui sono indicati i dati relativi a ciascun debitore ce-
duto”.
Pertanto mediante la mera consultazione del sito indicato nell'avviso pubblicato
(GU Parte Seconda n.117 del 6-10-2018) è possibile accedere alla pagina internet nella quale sono contenute tutte le cartolarizzazioni e cessioni del credito succedu-
tesi nel corso degli anni: ebbene, la consultazione dell'elenco creditori contenuto nella stringa Rubino_DO 2 ha consentito di verificare che a pag. 149 (di
808) rigo 17 vi è l'indicazione puntuale della posizione relativa all'odierna oppo-
nente, mediante il numero 10070333363713 - 20163651676900, che coincide con
Parte quello indicato nell'estratto saldo 50 intestato all'opponente, inoltre
11 dall'estratto conto prodotto nel fascicolo monitorio si evince che la posizione di parte opponente, beneficiaria di un finanziamento era passata in sofferenza in data
05/10/2017 nel periodo ricompreso nella cessione del credito;
oltre al deposito nel fascicolo monitorio del contratto di cessione.
Si dichiara, pertanto, la corretta legittimazione attiva e passiva delle parti proces-
suali.
Sempre preliminarmente si rileva, in primis, la mancata prova dell'esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria ex art. 5, comma 1, dlgs. 28/2010 convertito in L. 69/2013, disposto a carico di parte opposta con provvedimento del 09.05.2022.
A tal proposito, occorre rammentare che, con particolare riferimento ai giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo, la Cassazione, con pronuncia a Sezioni Unite, ha chiarito che l'onere di esperire il tentativo obbligatorio di mediazione verte sulla parte opposta, poiché nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è l'opposto ad avere la qualità di creditore in senso sostanziale. La Suprema Corte ha, quindi,
affermato il seguente principio di diritto: “Nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria ai sensi del D.Lgs. n. 28 del 2010, art. 5, comma 1-bis, i cui giudizi vengano introdotti con un decreto ingiuntivo, una volta instaurato il relativo giudi-
zio di opposizione e decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto, l'onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico della parte opposta;
ne consegue che, ove essa non si attivi, alla pronuncia di im-
procedibilità di cui al citato comma 1-bis conseguirà la revoca del decreto ingiun-
tivo" (Cass., SS.UU., n. 19596/2020).
Nello specifico parte creditrice a tanto onerata in qualità di parte istante CP_1
come innanzi rilevato, non ha dato prova di aver espletato la procedura di media-
zione per la domanda per cui è causa.
12 Infatti, in data 21.04.2023, ha inserito nel fascicolo telematico, in allegato alle pro-
prie note di trattazione scritta per l'udienza del 24.04.2023, il diverso verbale di mediazione relativo ad altro contratto n. 20163651676915, del diverso valore pari ad euro 49.310,83.
Il mancato deposito, nei termini di legge ed in corso di causa, del verbale di media-
zione non consente di considerare avverata la condizione di procedibilità del giudi-
zio, non potendo esservi certezza circa la regolarità della mediazione esperita.
Infatti, in assenza del deposito del verbale, «sono preclusi al giudice i necessari controlli, da effettuarsi anche d'ufficio prescindendosi dalle contestazioni della controparte, relativi alla regolarità della mediazione stessa, per quanto attiene, in particolare, al rispetto del termine assegnato dal giudice per la presentazione della domanda, alla valutazione della conformità dell'oggetto della mediazione instau-
rata rispetto al giudizio intrapreso, posto che, ai sensi dell'articolo 4, comma 2 de-
creto legislativo 28/2010, “l'istanza deve indicare (...) le parti, l'oggetto e le ragioni della pretesa” e alla regolare presenza delle parti di persona, o a mezzo di delegati muniti di procura speciale, come stabilito dall'articolo 8 decreto legislativo n.
28/2010 e confermato dalla giurisprudenza di legittimità» (Cassazione civile, sen-
tenza 8473 del 27 marzo 2019).
Consegue, pertanto, la pronuncia di improcedibilità della domanda con revoca del decreto ingiuntivo.
Le spese e competenze di lite seguono il principio della soccombenza e si liquidano,
come in dispositivo.
Le spese di CTU vengono poste definitivamente a carico di parte opposta e liquidate come da decreto del 14.10.2024.
P.Q.M.
13 Il Giudice Onorario di Pace del Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni di-
versa istanza, difesa, eccezione e deduzione disattesa o assorbita:
-dichiara improcedibile la domanda per mancata prova dell'esperimento del tenta-
tivo di mediazione obbligatoria;
- revoca il decreto ingiuntivo con n. 200/2021 del 26.02.2021 (RG 269/2021);
-condanna e per essa, quale procuratore, al pagamento CP_1 Controparte_4
dei compensi professionali di causa che si liquidano in complessivi euro 3.800,00
di cui euro 300,00 per spese ed euro 3.500,00 per competenze professionali, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% sui compensi, iva e c.p.a., come per legge con attribuzione in favore dell'avv. Mariano Gaeta, dichiaratosi anticipatario;
- pone le spese di CTU così come liquidate con decreto n. cronol. 7839/2024 del
14/10/2024 definitivamente a carico di e per essa, quale procuratore, CP_1
Controparte_4
Così deciso in Torre Annunziata il 22.09.2025
Il G.O.P.
dr. Gianluigi Ciampa
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