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Sentenza 23 aprile 2025
Sentenza 23 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 23/04/2025, n. 6131 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 6131 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
Testo completo
N.R.G. 63082/2021
REPUBBLICA ITALIANA
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XVI CIVILE
Il Giudice, in persona della dott.ssa Enrica Ciocca, ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A nel procedimento civile di I grado iscritto al n. 63082/2021 del Ruolo Generale degli Affari
Civili, promosso da:
C.F. e P.I.: , con sede in Roma alla via Parte_1 P.IVA_1
Roberto Raviola n. 1, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Gianluca Perone e dall'Avv. Filippo Turrio Baldassarri, elettivamente domiciliata presso il loro studio professionale in Roma alla via Francesco Denza n. 16/D, giusta delega depositata in via telematica unitamente all'atto di citazione in opposizione
OPPONENTE contro
P.I.: , con sede legale in Roma alla Controparte_1 P.IVA_2
via Flaminia n. 158, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Cacciapaglia, elettivamente domiciliata presso il suo studio professionale in
Roma alla via Antonio Gramsci n. 20, giusta procura depositata in via telematica unitamente al ricorso monitorio
OPPOSTA
OGGETTO: 140038 - Mutuo (opposizione al D.I. n. 13331/2021 del 20/7/2021, N.R.G.
36851/2021).
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PARTE OPPONENTE: “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, rigettate integralmente le eccezioni e le domande avversarie: nel merito
- revocare, annullare, dichiarare nullo e/o inefficace l'opposto decreto ingiuntivo del Tribunale di Roma n. 13331/2021 dei 15-20 luglio 2021, nonché accertare e dichiarare - previa declaratoria di inesistenza, inefficacia, nullità e/o annullabilità dell'assegno e del contratto di prestito descritti negli atti di causa - comunque non dovute da le Parte_1 somme richieste da per i motivi esattamente indicati nell'atto; Controparte_1
- condannare la a restituire alla l'importo Controparte_1 Parte_1 di € 7.000,00, indebitamente percepito in asserita esecuzione del summenzionato contratto di prestito ai sensi dell'art. 2033 c.c. in via istruttoria definitivamente acquisita la documentazione già depositata ed ammessa, si insiste affinché l'on.le Giudice adito, previa rimessione in termini e revoca del provvedimento di rigetto assunto in data 10 dicembre 2023, ai sensi e per gli effetti dell'art. 210 c.p.c. ordini, inoltre, alla opposta e/o al Fallimento Residence Poli S.r.l. l'esibizione Controparte_1 in giudizio delle istanze di ammissione al passivo del Fallimento Residence Poli S.r.l. depositate da e identificate, nel medesimo stato passivo, con i numeri Controparte_1 d'ordine 17 e 34, complete dei relativi allegati. A tal fine si rappresenta trattarsi di documentazione indispensabile ai fini della prova da fornire e che l'istante non ha il potere di acquisire altrimenti, trattandosi di documenti trasmessi in via telematica da alla Curatela Fallimentare in Controparte_1 allegato alla sua istanza di ammissione allo stato passivo del fallimento Residence Poli S.r.l., i quali si trovano perciò nell'esclusivo possesso della società odierna opponente e della stessa Curatela, ai quali l'istante non ha autonomo potere di accesso.”
PARTE OPPOSTA: “Piaccia a Codesto Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così giudicare: Nel merito, si precisano così le conclusioni:
- confermare il decreto ingiuntivo n. 13331/2021 del 20 luglio 2021 RG n. 36851/2021 con rigetto dell'opposizione spiegata della e di tutte le domande ed Parte_1 eccezioni ivi proposte in quanto infondate in fatto ed in diritto, e comunque condannare l'opponente a pagare l'importo oggetto del decreto ingiuntivo in questa sede opposto.
- Sempre nel merito rigettare la domanda riconvenzionale in quanto infondata sia in fatto che in diritto per i motivi sopra illustrati.
Stante la totale infondatezza e pretestuosità della spiegata opposizione incardinata per meri fini dilatori si chiede, altresì, all'Ill.mo Giudice adito di valutare, la sussistenza di eventuali profili di lite temeraria e, per l'effetto, condannare la in CP_2 Parte_1 persona del legale rappresentante pro tempore anche ai sensi dell'art. 96, 3° comma c.p.c. In via istruttoria:
- preliminarmente, stante lo strumentale e temerario disconoscimento della sottoscrizione della scrittura privata operato dalla - nella denegata ipotesi che il Giudice lo Parte_1 reputi ammissibile e valido - volendo avvalersi di detta scrittura si chiede, sin da ora, istanza di verificazione con ampia riserva di meglio articolare detta istanza in sede di memorie ex art.
183 cpc VI comma, salvo che il Giudice Voglia ammettere il riconoscimento da parte della IG.ra della propria firma sul contratto in sede di udienza ovvero ammetterne la Pt_2 testimonianza;
- ammettere la prova testimoniale, già richiesta con la memoria ex art. 183 comma VI n. 2
c.p.c. del 29.03.2023, sui seguenti capitoli di prova: 1. “La famiglia ed in particolare i fratelli e hanno Parte_1 CP_3 Controparte_4 costituito diverse società - partecipate pariteticamente - che operano come “Gruppo” nel settore dell'intermediazione e del trading immobiliare quali, tra le altre, la
[...]
e la Residence Poli S.r.l.; la in particolare, è a sua Parte_1 Parte_1 volta socia della Residence Poli S.r.l.” Cont
2. “Nella gestione in bonis delle suddette società, anche la si è Controparte_1 prodigata per perseguire gli interessi societari del gruppo mettendo a disposizione proprie risorse economiche al fine di “finanziare” trattative e/o operazioni economicamente gravose”;
3. “quando vi fu la necessità, da parte della di finanziare la socia Parte_1 Residence Poli s.r.l. nell'ambito della chiusura della procedura di richiesta di fallimento della Residence Poli S.r.l. presentata presso il Tribunale di Roma dagli ex dipendenti di quest'ultima, Cont ovvero IG. e IG.ra intervenne la con Controparte_5 Parte_3 proprie risorse economiche”;
4. “L'ASD, al fine di adiuvare detta operazione, poiché in quel momento la Società non aveva liquidità, interveniva con un proprio finanziamento e dunque con proprie risorse economiche in favore della (in qualità di socia della Residence Poli S.r.l.)”; Parte_1 Cont
5. “l' , in virtù del proprio contributo economico, sottoscriveva in data 12.11.2018 con la (nella qualità di socia della Residence Poli srl) un contratto di mutuo Parte_1 mediante il quale concedeva a quest'ultima un mutuo/prestito per l'importo di € 22.715,00 (ventiduemilasettecentoquindici/00) finalizzato a finanziare la chiusura della procedura di Fallimento presentata al Tribunale di Roma dagli ex dipendenti della Residence Poli.'' Cont
6. a fronte degli accordi presi, eseguiva una serie di Controparte_1 pagamenti per conto della quale socia della Residence Poli - a Parte_1 favore di ex dipendenti della Residence Poli, ovvero, a favore del IG. , Controparte_5 della IG.ra , ed anche in favore del Fallimento Iniziative e Parte_3 partecipazioni per un importo complessivo di € 22.715,00”;
7. “i versamenti venivano effettuati tramite assegni forniti direttamente da
[...] in quanto l'accordo con i creditori intervenne a ridosso dell'udienza Controparte_1 prefallimentare e non vi erano i tempi tecnici per fare il versamento a Parte_1 che a sua volta avrebbe dovuto fare un ulteriore versamento a Residence Poli che, a sua volta avrebbe dovuto riversali ai tre soggetti intervenuti nella procedura pre-fallimentare”; Cont
8. “al fine di rimborsare il finanziamento erogato dalla , la Parte_1 effettuava a favore della medesima due bonifici - in data 03/12/2018 di € 5.000,00 (cfr. doc. n.5 allegato al fascicolo monitorio); ed in data 17/12/2018 di € 2.000,00, (cfr. doc.n.6 allegato al fascicolo monitorio) per un totale di € 7.000,00 con residuo di € 15.715,00”; Cont
9. “al fine di integrare il rimborso del finanziamento erogato dalla , la
[...]
emetteva un assegno bancario tratto dalla per il residuo importo Parte_1 CP_6 di € 15.715,00, rimasto impagato”. Si indicano quali testi:
- IG. – Via Mantova 6 - 00040 Ardea (RM); Testimone_1
- Avv. Gian Nicola Cuscianna – via Palumbo 3- 00195 Roma;
- Dr. – Pisanelli 2 – Roma;
Testimone_2
- IGnora - Via Girolamo Nisio n. 57 -00135 – Roma;
Testimone_3
- Rag. - v. lo della torre 12 - 00013 Fonte Nuova (RM). Testimone_4
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio oltre IVA e CPA come per legge”.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- In data 20/07/2021, il Tribunale Ordinario di Roma, su ricorso proposto da
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, emetteva il decreto Controparte_1 ingiuntivo n. 13331/2021, R.G. 36851/2021, notificato il 6/9/2021, con cui ingiungeva alla il pagamento in favore della ricorrente della somma di € 15.715,00, Parte_1 oltre ad interessi e spese processuali, a titolo di restituzione del residuo della somma mutuata alla controparte con il contratto di finanziamento inter partes stipulato il 12.11.2018.
2.- Con atto di citazione notificato in data 14/10/2021 la in persona Parte_1 del legale rappresentante pro tempore, conveniva in giudizio avanti all'intestato Tribunale
[...]
proponendo opposizione avverso il suddetto decreto ingiuntivo. Controparte_1
L'opponente, in particolare, esponeva:
- che le parti e la Residence Poli s.r.l. facevano parte del operante nel settore Controparte_7 dell'intermediazione e del trading immobiliare;
- che, in particolare, la Residence Poli s.r.l. era partecipata pro quota del 10% dalla
[...]
nonché da e nella misura del 45% del Parte_1 Controparte_8 Controparte_4 capitale sociale ciascuno;
- che l'opposta, in sede monitoria, aveva dedotto di aver erogato un finanziamento all'opponente di € 22.715,00 per estinguere i debiti della Residence Poli s.r.l. ed ottenere la rinuncia dei creditori di quest'ultima, suoi ex dipendenti, alla prosecuzione della procedura prefallimentare allora in corso e che, quindi, in esecuzione del suddetto contratto, in data
12/11/2018 aveva emesso tre assegni in favore di tre creditori della Residence Poli s.r.l., segnatamente , ed il Fallimento Iniziative e Controparte_5 Parte_3
Partecipazioni;
- che, secondo quanto sostenuto dall'ingiungente, al fine di restituire le suddette somme, l'allora amministratrice dell'opponente, , aveva disposto l'esecuzione di due bonifici per Parte_4 la somma complessiva di € 7.000,00 ed aveva consegnato alla ricorrente un assegno bancario per il residuo importo, che era rimasto, tuttavia, impagato;
- che, pertanto, la società opposta aveva agito per ottenere il rimborso delle somme residue;
- che la società opposta era una associazione sportiva dilettantistica, controllata ed amministrata da , con finalità sportive senza scopo di lucro;
Controparte_4
- che dal 2008 sino alla revoca avvenuta con delibera approvata il 17/12/2018 , Parte_4 madre dei due soci, era stata nominata amministratrice della società opponente e della
Residence Poli s.r.l.;
- che, a far tempo dal 2017, in concomitanza con il sorgere del dissidio tra i propri soci, erano emerse tensioni finanziarie verso il sistema bancario e l'erario e, negli ultimi anni in cui era stata in carica, l'amministratrice aveva omesso di depositare il bilancio di esercizio;
- che, a seguito della verifica effettuata dopo la revoca della suddetta amministrazione e la sua sostituzione con altro amministratore unico, l'operato della si era rivelato illegittimo;
- Pt_2
- che, in particolare, era emerso che i ricavi da destinare al pagamento di debiti societari erano stati, invece, utilizzati per eseguire pagamenti privi di titolo o in conflitto d'interessi, a favore di e delle sue società; Controparte_4
- che, per questo motivo, la società opponente aveva subito la risoluzione dei mutui che aveva contratto, nonché la revoca delle linee di affidamento, con conseguente accrescimento dell'esposizione debitoria verso le banche;
- che in tale contesto si era inserita l'operazione finanziaria oggetto del giudizio.
Ciò posto, la deduceva a fondamento dell'opposizione: Parte_1
- l'infondatezza della pretesa creditoria per inesistenza della fonte del credito, ovvero dell'assegno e del contratto di mutuo allegati dalla controparte.
Sul punto, l'opponente eccepiva:
-la prescrizione dell'azione cartolare ai sensi dell'art. 75 R.D. 1736/1933;
- la mancanza di registrazione, di data certa e di altre forme di autenticazione della scrittura privata e dell'assegno, documenti non rinvenuti tra la documentazione sociale, con conseguente insussistenza di valore giuridico;
- la non riconducibilità, ai sensi e per gli effetti degli artt.214 e ss c.p.c., delle sottoscrizioni apposte nel contratto di prestito, all'odierno legale rappresentante della società o alla precedente amministratrice, in carico al tempo della stipulazione del contratto;
- l'inopponibilità nei suoi confronti dell'assegno e del contratto per difetto di rappresentanza del soggetto firmatario e la carenza del requisito della data certa. A tal riguardo, l'opponente contestava la veridicità delle date apposte sull'assegno e sul contratto di prestito;
pertanto, lamentava il difetto di prova circa l'anteriorità della formazione dei documenti rispetto alla revoca della dalla carica di amministratrice, anche in considerazione del fatto che Pt_2
l'assegno era stato portato all'incasso solo in data 4/1/2019, in data successiva a tale evento.
L' opponente riteneva, inoltre, che l'assenza di data certa rendeva i documenti inopponibili nei suoi confronti, ai sensi dell'art. 2704 c.c.;
- l'infondatezza della pretesa creditoria a causa della nullità/inefficacia del contratto di prestito per la sua estraneità all'oggetto sociale, nonché perché concluso ultra vires;
- l'annullabilità del contratto di prestito perché concluso dall'amministratore della società in conflitto d'interessi noto alla società opposta, avendo la stipulato il contratto di prestito Pt_2 con il figlio quale rappresentante di nella Controparte_4 Controparte_1 triplice qualità di amministratrice della società opponente, di amministratrice della Residence
Poli s.r.l. e di madre dell'amministratore della associazione finanziatrice e che, pertanto, aveva agito nel perseguimento di interessi tra loro contrapposti, in pregiudizio della società opponente e a vantaggio della sola Residence Poli e dell'opposta; - l'infondatezza della pretesa di parte opposta a causa della nullità del contratto di prestito per contrarietà della sua causa in concreto e dei motivi comuni alle parti a norme imperative e ai principi di ordine pubblico economico.
La società opponente chiedeva, inoltre, in via riconvenzionale, la condanna della controparte alla restituzione, ai sensi dell'art. 2033 c.c., delle somme indebitamente percepite.
3.- Con comparsa depositata il 10/1/2022 si costituiva in giudizio l' Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, chiedendo il rigetto dell'opposizione.
[...]
L'opposta deduceva di avere, in plurime occasioni, messo a disposizione le proprie risorse economiche a beneficio del gruppo societario di cui faceva parte insieme all'opponente, così come era avvenuto nella vicenda controversa. A tale riguardo l'ingiungente rappresentava che, con la sottoscrizione del contratto del 12/11/2018, aveva erogato all'opponente un mutuo di
€ 22.715,00 per finanziare la chiusura della procedura fallimentare riguardante la Residence
Poli s.r.l., avviata dagli ex dipendenti di quest'ultima società.
Esponeva di aver elargito, in data 12/11/2018, la somma oggetto del prestito direttamente ai creditori della Residence Poli s.r.l., segnatamente , Controparte_5 Parte_3
e il Fallimento Iniziative e partecipazioni, a mezzo di assegni circolari e che la controparte,
[...] per rimborsare il finanziamento de quo, aveva effettuato a suo favore due bonifici, rispettivamente in data 03/12/2018 di € 5.000,00 e il 17/12/2018 di € 2.000,00, ed aveva emesso un assegno bancario per la residua somma di € 15.715,00, ma che, presentato all'incasso, la banca aveva comunicato che il titolo era risultato “impagato”.
L'opposta esponeva, poi, che da alcuni anni era in corso un dissidio tra i soci della
[...]
da cui era scaturita la revoca della dalla carica di amministratrice in Parte_1 Pt_2 seno all'assemblea del 17/12/2018, con contestuale nomina quale amministratore di Persona_1
rappresentando che aveva convocato la predetta assemblea per
[...] Controparte_8 destituire illegittimamente l'amministratrice . Pt_2
L' deduceva, inoltre, che il nuovo amministratore aveva bloccato Controparte_1 tutti i pagamenti dovuti per i debiti societari dall'opponente, che erano stati oggetto di decreti ingiuntivi, confermati in sede di opposizione.
In diritto, la parte opposta contestava la fondatezza del motivo di opposizione relativo all'inesistenza della fonte del credito. A tal riguardo, sosteneva che la sottoscrizione riportata sia sul contratto inter partes che sull'assegno in atti doveva esser ricondotta all'allora legale rappresentante della , la quale aveva sottoscritto i Parte_1 Parte_4 predetti documenti con pieni poteri e formulava sul punto istanza di verificazione. L'opposta contestava, altresì, l'avversa eccezione di inopponibilità all'ingiunta dell'assegno e del contratto di prestito per difetto di rappresentanza e di data certa, deducendo che la Pt_2 aveva ricoperto la carica di amministratrice della fino al 17/12/2018 Parte_1
e che il rapporto di finanziamento era sorto anteriormente a tale data.
Evidenziava che il finanziamento de quo era stato già in parte rimborsato e che tale circostanza confermava l'attendibilità della ricostruzione in fatto operata dall'opposta; riteneva, inoltre,non rilevante la circostanza di aver posto in pagamento con ritardo l'assegno emesso da controparte, dato che il titolo in questione non era posto a fondamento della pretesa creditoria, ma rappresentava prova del rapporto obbligatorio sottostante, unitamente al contratto di prestito.
Parte opposta contestava la fondatezza del motivo di opposizione relativo alla nullità del contratto per estraneità dello stesso all'oggetto sociale. Sul punto, considerava che la società opponente aveva sottoscritto il contratto, in quanto, in qualità di socia della Residence Poli, aveva interesse a non subire il fallimento della società partecipata.
Secondo parte opposta, anche la doglianza della relativa all'invalidità Parte_1 del contratto per conflitto di interessi era infondata e sprovvista di prova, posto che la Pt_2 non aveva agito per un proprio interesse personale, ma nell'interesse del gruppo, cioè al fine di superare le problematiche della società partecipata e per riuscire a recuperare gli investimenti operati dalla Residence Poli s.r.l. nel settore alberghiero.
L'opposta contestava altresì la fondatezza del motivo di opposizione concernente la nullità del contratto di prestito ex art 1343, 1344 e 1354 c.c., dato che il contratto di mutuo e le conseguenti restituzioni economiche non erano illecite;
al contrario, costituivano uno strumento necessario per evitare il fallimento di una società partecipata dalla società opponente.
Ciò posto, parte opposta concludeva come in epigrafe indicato.
Esperiti gli incombenti preliminari, con ordinanza del 29/1/2023 veniva rigettata l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.
Intervenuto lo scambio delle memorie ex art. 183, c. 6 c.p.c., con ordinanza del 10/12/2023, veniva accolta la richiesta di remissione in termini dell'opponente limitatamente al deposito di documentazione sopravvenuta;
venivano, invece, rigettate le richieste istruttorie formulate dalle parti. All'esito la causa era trattenuta in decisione, sulle conclusioni rassegnate dalle parti e soprariportate, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
4.- Si rileva preliminarmente che la presente causa non è di competenza della sezione specializzata in materia di impresa dell'adito Tribunale, non essendo sussumibile nella fattispecie di cui all'art. 3, c. 2, D.Lgs. n. 168/2003. Invero, la controversia in esame non ha ad oggetto dei rapporti tra soci o tra soci e società, afferendo, invece, ad un preteso contratto di mutuo stipulato tra due enti distinti. A tal riguardo, si osserva che tra la e la non sussiste Parte_1 Controparte_1 un rapporto di carattere societario: l'opposta non è socia della società opponente, né della
Residence Poli s.r.l. (in favore della quale il mutuo è stato contratto), per cui non si tratta tra le parti di un rapporto di finanziamento-soci, fattispecie rientrante, invece, nella competenza delle sezioni specializzate.
Vero è che le parti danno atto che i vari enti interessati fanno parte di un medesimo “gruppo” familiare, che l'amministratore della è anche socio della Controparte_1
e della Residence Poli s.r.l. e che la di lui madre, , è Parte_1 Persona_2 stata amministratrice sia della società opponente che della Residence Poli s.r.l., ma ciò non rileva ai fini della qualificazione della fattispecie in esame, stante la distinta personalità giuridica tra la società di capitali, l'associazione sportiva e le persone fisiche che ne fanno parte
(i suoi soci) e non riguardando l'azione la responsabilità della quale ex amministratrice Pt_2
(giudizio separatamente introdotto nei suo confronti). Risulta irrilevante ai fini della qualificazione della odierna domanda anche il rapporto tra la e la Parte_1
Residence Poli s.r.l. (la prima risulta essere stata socia della seconda), tenuto conto che la
Residence Poli s.r.l. è rimasta estranea al contratto di mutuo, risultandone solo terzo beneficiario dell'importo mutuato e risulta parimenti estranea al giudizio.
Va, dunque, disposta la modifica della sezione nel sistema informatico da specializzata in ordinaria.
5.- Nel merito, con il primo motivo di opposizione la ha contestato Parte_1
l'avversa pretesa creditoria, deducendo l'inesistenza del contratto di mutuo e dell'assegno che, secondo parte opposta, ne costituiscono il fondamento.
Il motivo è infondato.
Per costante giurisprudenza, l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, teso ad accertare il fondamento della pretesa fatta valere e non se l'ingiunzione sia stata legittimamente emessa in relazione alle condizioni previste dalla legge.
Pertanto, l'eventuale carenza dei requisiti probatori per la concessione del provvedimento monitorio può rilevare solo ai fini del regolamento delle spese processuali e la sentenza non può essere impugnata solo per accertare la sussistenza o meno delle originarie condizioni di emissione del decreto, se non sia accompagnata da una censura in tema di spese processuali
(cfr. Cass. civ., 23/07/2014, n. 16767). Ne consegue che, ai fini dell'accertamento della pretesa creditoria dell'opposta, deve aversi riguardo all'intero materiale probatorio offerto dalle parti anche nella presente sede di opposizione, non potendosi il giudicante arrestare la propria analisi alle sole prove allegate al ricorso monitorio.
In tema di prova dell'adempimento di un'obbligazione, inoltre, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (Cass. sez. un., 30/10/2001 n. 13533).
Con particolare riferimento al caso in esame, la datio di una somma di danaro non vale - di per sé - a fondare la richiesta di restituzione, allorquando, ammessane la ricezione, l'accipiens non confermi il titolo posto ex adverso alla base della pretesa di restituzione e, anzi, ne contesti la legittimità, posto che, potendo una somma di danaro essere consegnata per varie cause, la contestazione, ad opera dell'accipiens, della sussistenza di un'obbligazione restitutoria impone all'attore in restituzione di dimostrare per intero il fatto costitutivo della sua pretesa, onere questo che si estende alla prova di un titolo giuridico implicante l'obbligo della restituzione, mentre la deduzione di un diverso titolo, ad opera del convenuto, non configurandosi come eccezione in senso sostanziale, non vale ad invertire l'onere della prova. Ne consegue che l'attore che chieda la restituzione di somme date a mutuo è tenuto a provare gli elementi costitutivi della domanda e, pertanto, non solo l'avvenuta consegna della somma, ma anche il titolo da cui derivi l'obbligo della vantata restituzione (cfr. Cass. civ., 29/11/2018, n. 30944).
Nel caso di specie, l' ha provato l'esistenza del proprio credito, Controparte_1 avendo versato in atti la copia fotostatica del “Contratto di prestito” stipulato con la
[...]
in qualità di socia della Residence Poli s.r.l., portante la data del 12/11/2018, Parte_1 con cui l'opposta si è obbligata a mutuare alla controparte la somma di € 22.715,00, per finanziare la chiusura della procedura prefallimentare avviata avanti al Tribunale Ordinario di
Roma dagli ex dipendenti della Residence Poli s.r.l..
In particolare, l'opposta ha dedotto di aver versato la predetta somma agli ex dipendenti della
Residence Poli s.r.l., in specie, e , ed al Fallimento Controparte_5 Parte_3
Iniziative e partecipazioni, con il fine di neutralizzare gli effetti dell'istanza di fallimento della
Residence Poli s.r.l. da loro proposta, e ha provato tale circostanza, avendo versato in atti i tre assegni circolari mediante i quali sono stati eseguiti i pagamenti in questione:
• il 12/11/2018 l'assegno Circolare n. 7402797601-04 di € 10.000,00;
• il 12/11/2018 l'assegno Circolare n. 5206120701-02 di € 9.715,00;
• il 12/11/2018 l'assegno Circolare n. 5110950160-04 di € 3.000,00, per l'importo complessivo di € 22.715,00.
Ciò posto, parte opponente ha inizialmente disconosciuto, ai sensi dell'art. 214 e ss c.p.c., le sottoscrizioni apposte sul contratto sopra richiamato e degli assegni prodotti, eccependone la non riconducibilità all'odierno legale rappresentante della società, né alla Persona_1 precedente amministratrice unica, , in carica alla data della asserita formazione Persona_2 del documento.
Fermo restando che in alcun modo il contratto o gli assegni sono riconducibili al il non Per_1 riconoscimento della sottoscrizione della non è stato più coltivato e portato avanti dalla Pt_2 società opponente (nonostante la richiesta di verificazione di parte opposta), che ha insistito solo sul fatto che il contratto sotteso al ricorso monitorio e gli assegni sarebbero privi di data certa, non sarebbero stati rinvenuti nella documentazione sociale e non sarebbero, pertanto, opponibili alla società, ai sensi dell'art. 2704 c.c..
Il disconoscimento è, anzi, smentito dalla stessa parte opponente che nelle memorie istruttorie attribuisce alla ed al figlio n piano specifico portato avanti in danno Pt_2 Controparte_4 della società ed ha prodotto l'atto di citazione dell'azione di responsabilità proposto dalla società nei confronti dell'ex amministratrice in cui sono attribuiti alla stessa a titolo di Pt_2 responsabilità proprio il danno conseguente alla stipula di 6 contratti di prestito, in alcuni casi in rappresentanza di entrambe le parti contraenti o in asserito conflitto di interessi e tra essi è annoverato anche il contratto stipulato con la Controparte_1
A ciò si aggiunge la prova fornita dall'opposta che il contratto non solo ha avuto esecuzione, ma che la ha provveduto al parziale rimborso del finanziamento. In Parte_1 particolare, l'opposta ha documentato che, al fine di rimborsare il finanziamento, la
[...] ha effettuato a favore della due bonifici bancari Parte_1 Controparte_1 di importi pari, rispettivamente, ad € 5.000,00 il 3/12/2018 (causale “restituzione anticipo a e ad € 2.000,00 il 17/12/2018 (causale “restituzione anticipo per conto Parte_5
Residence Poli s.r.l. al ), per complessivi € 7.000,00. Controparte_1
Inoltre, a titolo di restituzione della residua somma di € 15.715,00 del finanziamento erogato dalla società opposta, l'opponente ha emesso in data 14/12/2018 un assegno bancario tratto dalla dell'importo di € 15.715,00, che è rimasto, tuttavia, impagato. CP_6
La ha eccepito la prescrizione dell'efficacia esecutiva del titolo Parte_1 prodotto e della relativa azione cartolare per l'inutile decorso del termine di cui all'art. 75 R.D.
1736/1933.
Sul punto, si ricorda che gli assegni, bancari o postali, rientrano nella categoria generale dei titoli di credito e provano l'esistenza del diritto di esigere la somma di denaro sui medesimi indicata. Essi rappresentano dei veri e propri titoli esecutivi su cui il creditore può fondare l'esecuzione in caso di mancato pagamento (azione cambiaria e cartolare), purché – ovviamente
– i medesimi presentino tutti i requisiti richiesti dalla legge per essere qualificati come tali. A tal riguardo, la disposizione sopra richiamata (l'art. 75 R.D. 1736/1933) fissa a sei mesi dalla data di emissione il termine di prescrizione dell'azione cartolare.
Nella specie, il suddetto termine è decorso, tuttavia l'assegno ha l'efficacia di promessa di pagamento, pertanto, costituisce idonea prova del credito ingiunto a prescindere dalla prescrizione dell'azione cambiaria.
Invero, l'assegno bancario deve considerarsi, nei rapporti tra traente e prenditore, come promessa di pagamento ai sensi dell'art. 1988 cod. civ., anche nel caso in cui l'azione cartolare non possa essere più esperita per l'intervenuta prescrizione, con la conseguente configurabilità della presunzione "iuris tantum" dell'esistenza del rapporto sottostante, restando quindi il destinatario della promessa di pagamento dispensato dall'onere di provare la sussistenza del rapporto fondamentale, che si presume fino a prova contraria (cfr. Cass. civ. 29/09/2011, n.
19929).
In ogni caso, occorre evidenziare che parte opposta non ha posto a fondamento della propria pretesa il mancato pagamento dell'assegno, ma ha documentato l'intera vicenda obbligatoria tra le parti, che si compone di un finanziamento e di un conseguente obbligo restitutorio solo in parte adempiuto. Ne discende che l'assegno, unitamente al contratto e ai precedenti bonifici andati a buon fine, rappresentano prove del rapporto obbligatorio e, dunque, del saldo da corrispondere.
L'opposta ha fornito, dunque, la prova del proprio credito sia mediante la produzione del contratto di finanziamento inter partes, che ne costituisce la fonte, delle somme versate per l'importo pattuito ed ha comprovato che controparte ha dato parziale esecuzione al proprio obbligo restitutorio.
5.- Con il secondo motivo di opposizione la ha eccepito che non le Parte_1 sarebbero opponibili il contratto di finanziamento e l'assegno in atti in quanto privi di data certa e per difetto di rappresentanza della legale rappresentante firmataria.
In particolare, l'opponente ha dedotto che tanto l'assegno quanto la scrittura privata sono privi di registrazione o di altre forme di autenticazione e non sono stati rinvenuti nella documentazione afferente alla società.
Ha contestato, inoltre, la veridicità sia della data di stipulazione del contratto e della data di sottoscrizione dell'assegno, con la conseguenza che, secondo la Parte_1 difetterebbe, nella specie, la prova della sottoscrizione del titolo di credito anteriormente al 17/12/2018, data in cui la , che ne risulta la firmataria, è stata revocata dalla carica di Pt_2 amministratrice, considerato che l'assegno è stato posto all'incasso il 4/1/2019.
La doglianza non coglie nel segno.
Si rileva in primis che il finanziamento può essere validamente stipulato oralmente o con scrittura privata semplice, mentre l'autenticazione della scrittura privata autenticata rileva per alcune specifiche finalità, tra cui l'attribuzione di data certa all'atto, ai sensi dell'art. 2704 c.c., oppure, nel caso in cui il contratto di finanziamento comprenda le disposizioni relative alla costituzione della garanzia ipotecaria o di altre garanzie reali, per consentire l'iscrizione di ipoteca ai sensi dell'art. 2839 c.c.. La data certa (art. 2704 c.c.) è uno strumento fondamentale per rendere una scrittura privata non autenticata certa e opponibile nei confronti dei terzi, tuttavia, nel caso di specie, non rileva l'art. 2704 c.c., che regola – appunto - l'opponibilità del contratto nei confronti dei terzi, non delle parti contraenti, quindi non è invocabile dalla fine di contestarne l'opponibilità, parte del contratto in qualità di Controparte_9 mutuataria, non potendo la società essere considerata terza rispetto a che ne ha Parte_6 speso il nome in qualità di amministratore unico e legale rappresentante.
La data dell'accordo è peraltro desumibile, oltre che dalla littera contractus, anche aliunde, in particolare dagli assegni depositati dall'opposta a riprova della datio delle somme, tutti portanti data anteriore al 17/12/2018, nonché dai bonifici effettuati il 3/12/2018 ed il 17/12/2018 da quale legale rappresentante della a favore Persona_3 Parte_1 dell'opposta, allegati, peraltro, anche dalla parte opponente (doc. 8 allegato all'atto di opposizione).
Si rileva, inoltre, che l'eccepito difetto del potere rappresentativo della società in capo a
[...]
al momento dell'emissione dell'assegno de quo, in mancanza di ulteriori elementi Pt_4 probatori arrecati da parte opponente, è privo di pregio, poiché il titolo di credito porta la data del 14/12/2018, mentre la revoca della dalla carica di amministratore della Pt_2 [...] risale al 17/12/2018, essendo pacifico che è stata amministratrice Parte_1 Parte_4 unica della dal 2008 al 17/12/2018. Parte_1
6.- Con il terzo motivo di opposizione, l'opponente ha eccepito, sotto vari profili, l'invalidità del contratto di prestito in ragione della sua estraneità all'oggetto sociale.
L'eccezione non merita accoglimento.
Si rileva in primis che “l'eccedenza dell'atto rispetto ai limiti dell'oggetto sociale, ovvero il suo compimento al di fuori dei poteri conferiti, non ne integra un'ipotesi di nullità, ma, al più, di inefficacia e di opponibilità nei rapporti con i terzi, e, posto che è rimesso alla società, e solo ad essa, di respingere gli effetti dell'atto, deve correlativamente essere riconosciuto alla società il potere di assumere "ex tunc" quegli effetti, attraverso la ratifica, ovvero di farli preventivamente propri, attraverso una delibera autorizzativa, capace di rimuovere i limiti del potere rappresentativo dell'amministratore” (Cass.civ. sez. 1, 1 dicembre 2016, n. 24547).
Osserva al riguardo la Suprema Corte che il terzo, il quale contratti con la società dopo l'autorizzazione assembleare, appare - seppur a conoscenza dell'estraneità dell'atto - legittimato a riporre un ragionevole affidamento circa la validità ed efficacia dello stesso;
e che il principio dell'esecuzione di buona fede nei rapporti negoziali, di cui la regola del divieto di venire contra factum proprium costituisce una specifica espressione, riguarda anche l'agire della società per il tramite dei suoi organi sul mercato (cfr. Cass. civ. 4/12/2019, n. 31663).
Con particolare riferimento al caso di specie, inoltre, si rileva che i finanziamenti tra imprese possono offrire vantaggi significativi sia per il soggetto finanziato che per il finanziatore. Per il primo, può rappresentare un'opportunità di ottenere liquidità a condizioni più vantaggiose rispetto ai canali bancari tradizionali. Per il secondo, può costituire un modo per impiegare proficuamente eccedenze di liquidità, ottenendo rendimenti superiori rispetto ad altre forme di investimento a basso rischio. Trattasi, dunque, di contratti idonei a generare vantaggi concreti per la società finanziatrice e devono essere giustificati da un punto di vista economico e strategico.
Ciò posto, nel caso in esame è pacifico tra le parti che la e la Parte_1 [...] appartengano al medesimo gruppo, denominato “ , Controparte_1 Controparte_7 attivo soprattutto nel settore dell'intermediazione e del trading immobiliare.
La in particolare, è socia pro quota del 10% della Residence Poli Parte_1
s.r.l., società costituita dalla e dai due fratelli e Parte_1 Controparte_4
Controparte_8
Tanto premesso, si evidenzia che il contratto de quo non esula dall'oggetto sociale della società opponente. Invero, risulta dalla visura camerale in atti che la società opponente può “inoltre: effettuare, nell'ambito degli scopi sociali, operazioni di noleggio, assumere mandati di agenzia, rappresentanza e concessioni con o senza deposito, effettuare ogni servizio di assistenza pratiche per il rilascio di: finanziamenti, prestiti, mutui e mutui ipotecari, e comunque ogni operazione finanziaria utile e/o attinente al raggiungimento dello scopo sociale”.
Le operazioni finanziarie utili o inerenti all'oggetto sociale rientrano, quindi, tra quelle afferenti all'oggetto sociale. Si rileva, inoltre, che l'opponente, in qualità di socia della Residence Poli
s.r.l., aveva interesse a sottoscrivere il contratto di prestito oggetto del giudizio, concluso al precipuo fine di evitare il fallimento della società partecipata, in modo tale da salvaguardare gli investimenti operati da quest'ultima a vantaggio di tutto il gruppo societario. Nel perseguimento del suddetto obiettivo, quindi, la si è rivolta Parte_1 all'opposta, facente capo al medesimo gruppo quantomeno familiare, operazione che le ha permesso di reperire liquidità in modo più rapido rispetto al ricorso ad un intermediario, non avendo dovuto nemmeno prestare garanzie.
Ne consegue il rigetto della doglianza dell'opponente afferente all'esorbitanza del contenuto del contratto di prestito dall'oggetto sociale anche in considerazione del fatto che era interesse anche della quale socia, evitare il fallimento della società Parte_1 partecipata.
7.- Con il quarto motivo la ha eccepito l'invalidità del contratto di Parte_1 prestito perché stipulato dalla OL in conflitto di interessi, con conseguente applicabilità dell'art. 2475-ter c.c., per avere l'amministratore perseguito interessi personali o di terzi inconciliabili con quelli della società.
La doglianza non coglie nel segno.
Non vi è prova che, nella fattispecie, il contratto di prestito per cui è causa sia stato stipulato dal legale rappresentante pro tempore dell'odierna opponente in conflitto di interessi, né che tale situazione fosse nota alla opposta, il cui legale rappresentante è figlio Controparte_4 di . Difatti, non si può evincere la sussistenza di interessi confliggenti dal mero Parte_4 rapporto di stretta parentela tra , legale rappresentante della società all'epoca dei Parte_4 fatti e Il conflitto di interessi non rileva neanche considerando che la Controparte_4 Pt_2 era amministratore sia della società opponente che del beneficiario Residence Poli s.r.l., atteso che l'interesse nel caso di specie era comune.
Osserva al riguardo la Suprema Corte in un caso analogo alla fattispecie in esame che, nel caso in cui una società abbia prestato fideiussione in favore di un'altra società il cui amministratore sia contemporaneamente amministratore della prima, l'esistenza di un conflitto d'interessi tra la società garante ed il suo amministratore, ai fini dell'annullabilità del contratto, non può essere fatta discendere genericamente dalla mera coincidenza nella stessa persona dei ruoli di amministratore delle due società, ma deve essere accertata in concreto, sulla base di una comprovata relazione antagonistica d'incompatibilità degli interessi di cui siano portatori, rispettivamente, la società che ha prestato la garanzia ed il suo amministratore (cfr. Cass. civ.
07/12/2017, n. 29475; Cass. civ. 30/12/2014, n. 27547).
Nella specie, non vi è prova dell'interesse confliggente con la di cui, Parte_1 secondo la prospettazione dell'opponente, sarebbe stata portatrice la , tale da Pt_2 determinare l'annullabilità del mutuo in oggetto. Al contrario, la , nello stipulare il contratto di prestito oggetto del giudizio al fine di Pt_2 reperire velocemente della liquidità, ha agito nell'interesse del gruppo societario di cui faceva parte l'opponente; in particolare, la ha agito per evitare il fallimento della Parte_1
Residence Poli s.r.l., di cui era socia.
8.-È infondata, infine, l'eccezione di nullità del contratto controverso per contrarietà alle norme imperative e ai principi di ordine pubblico economico in materia societaria della sua causa in concreto, da intendersi quale scopo pratico del contratto, in quanto sintesi degli interessi che il singolo negozio è concretamente diretto a realizzare, al di là del modello giuridico utilizzato –
e del motivo comune alle parti, non ravvisandosi alcuna illiceità nella condotta dei contraenti.
Non vi è prova, in particolare, che con il contratto di prestito de quo l'amministratrice abbia posto in essere atti di distrazione del patrimonio sociale, soprattutto, con l'intento di destinare fondi societari a finalità contrastanti con l'oggetto sociale.
Si osserva, infatti, che il contratto di mutuo e le conseguenti restituzioni economiche nulla hanno di illecito e hanno costituito uno strumento necessario per evitare almeno temporaneamente il fallimento di una società partecipata dal . Parte_1
9.- Non è idonea, inoltre, ai fini dell'accoglimento della presente opposizione, la documentata ammissione della società opposta al passivo della Residence Poli s.r.l..
Secondo parte opponente, infatti, l' si è insinuato nello stato Controparte_1 passivo della Residence Poli s.r.l. chiedendo la restituzione della somma oggetto del finanziamento per cui è causa, dapprima per l'intero importo e poi per la minor somma di €
12.717,00, ammettendo, in questo modo, che il debito restitutorio graverebbe sul soggetto finanziato e non anche sulla società opponente, che ne sarebbe estranea.
Anche tale doglianza non coglie nel segno.
Innanzitutto, nello stesso documento depositato da parte opponente, a pag. 5/16 dello stato passivo, è riportato un credito della per lo stesso importo di Controparte_1 quello oggetto del presente giudizio. Nelle note sottostanti è riportato: “Si dà atto che la
[...] ha depositato la rinuncia alla domanda di ammissione al passivo”. Controparte_1
In secondo luogo, sempre in relazione all'odierna opposta, è riportato altro credito, a pag. 9, di
€ 12.715,00.
Il credito odierno e quello oggetto di insinuazione appaiono di importi diversi, ma, in ogni caso, anche se si trattasse del medesimo credito, la circostanza che l'opposta sia stata ammessa al passivo della Residence Poli s.r.l. non implica in re ipsa la soddisfazione del relativo credito, né risulta si sia verificata alcuna estinzione del credito oggi azionato. In caso di pagamento da parte dell'odierna opponente dell'importo ingiunto, invece, la stessa potrebbe insinuarsi al passivo in luogo della stante il mutuo Controparte_1 contratto come socia della Residence Poli s.r.l.
10.- All'infondatezza dell'opposizione consegue, altresì, il rigetto della domanda riconvenzionale con cui l'opponente ha chiesto la restituzione ex art. 2033 c.c. della somma di
€ 7.000,00, a suo dire, indebitamente corrisposta dalla all' Parte_1 [...]
in assenza di valida ragione causale. Controparte_1
Diversamente, ha eseguito a favore della Parte_1 Controparte_1 due bonifici bancari, rispettivamente il 03/12/2018 per l'importo di € 5.000,00 e il
[...]
17/12/2018 per la somma di € 2.000,00, a titolo di parziale restituzione del finanziamento erogato da parte della società opposta.
Ne consegue il rigetto dell'opposizione e la conseguente conferma del decreto ingiuntivo n.
13331/2021 del 15/7/2021, R.G. 36851/2021, notificato via pec in data 6/9/2021.
Nondimeno, avuto riguardo alla complessità delle questioni trattate, non ricorrono i presupposti di cui all'art. 96 c.p.c., quindi la relativa domanda risarcitoria dell'opposto deve essere respinta.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo applicando i parametri di cui al D.M. n. 147/2022, in base al valore di causa, seguono la soccombenza dell'opponente e sono liquidate tra minimo e medio.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Roma, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa N.R.G.63082/2021 tra e Parte_1 Controparte_1 in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede, previa iscrizione del fascicolo alla sezione informatica 03
(ordinaria) e non I3 (imprese):
1) RIGETTA l'opposizione proposta al decreto ingiuntivo n. 13331/2021, N.R.G.
36851/2021, emesso il 15/7/2021 dal Tribunale Ordinario di Roma;
2) RIGETTA la domanda riconvenzionale proposta dalla Parte_1 avverso l' Parte_7
3) CONDANNA l'opponente a rifondere alla controparte le spese processuali, che liquida in € 4.000,00 per compenso professionale, oltre al 15% per spese generali, IVA e CPA nella misura di legge.
Così deciso in Roma il 23 aprile 2025
Il Giudice
Enrica Ciocca
REPUBBLICA ITALIANA
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XVI CIVILE
Il Giudice, in persona della dott.ssa Enrica Ciocca, ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A nel procedimento civile di I grado iscritto al n. 63082/2021 del Ruolo Generale degli Affari
Civili, promosso da:
C.F. e P.I.: , con sede in Roma alla via Parte_1 P.IVA_1
Roberto Raviola n. 1, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Gianluca Perone e dall'Avv. Filippo Turrio Baldassarri, elettivamente domiciliata presso il loro studio professionale in Roma alla via Francesco Denza n. 16/D, giusta delega depositata in via telematica unitamente all'atto di citazione in opposizione
OPPONENTE contro
P.I.: , con sede legale in Roma alla Controparte_1 P.IVA_2
via Flaminia n. 158, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Cacciapaglia, elettivamente domiciliata presso il suo studio professionale in
Roma alla via Antonio Gramsci n. 20, giusta procura depositata in via telematica unitamente al ricorso monitorio
OPPOSTA
OGGETTO: 140038 - Mutuo (opposizione al D.I. n. 13331/2021 del 20/7/2021, N.R.G.
36851/2021).
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PARTE OPPONENTE: “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, rigettate integralmente le eccezioni e le domande avversarie: nel merito
- revocare, annullare, dichiarare nullo e/o inefficace l'opposto decreto ingiuntivo del Tribunale di Roma n. 13331/2021 dei 15-20 luglio 2021, nonché accertare e dichiarare - previa declaratoria di inesistenza, inefficacia, nullità e/o annullabilità dell'assegno e del contratto di prestito descritti negli atti di causa - comunque non dovute da le Parte_1 somme richieste da per i motivi esattamente indicati nell'atto; Controparte_1
- condannare la a restituire alla l'importo Controparte_1 Parte_1 di € 7.000,00, indebitamente percepito in asserita esecuzione del summenzionato contratto di prestito ai sensi dell'art. 2033 c.c. in via istruttoria definitivamente acquisita la documentazione già depositata ed ammessa, si insiste affinché l'on.le Giudice adito, previa rimessione in termini e revoca del provvedimento di rigetto assunto in data 10 dicembre 2023, ai sensi e per gli effetti dell'art. 210 c.p.c. ordini, inoltre, alla opposta e/o al Fallimento Residence Poli S.r.l. l'esibizione Controparte_1 in giudizio delle istanze di ammissione al passivo del Fallimento Residence Poli S.r.l. depositate da e identificate, nel medesimo stato passivo, con i numeri Controparte_1 d'ordine 17 e 34, complete dei relativi allegati. A tal fine si rappresenta trattarsi di documentazione indispensabile ai fini della prova da fornire e che l'istante non ha il potere di acquisire altrimenti, trattandosi di documenti trasmessi in via telematica da alla Curatela Fallimentare in Controparte_1 allegato alla sua istanza di ammissione allo stato passivo del fallimento Residence Poli S.r.l., i quali si trovano perciò nell'esclusivo possesso della società odierna opponente e della stessa Curatela, ai quali l'istante non ha autonomo potere di accesso.”
PARTE OPPOSTA: “Piaccia a Codesto Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così giudicare: Nel merito, si precisano così le conclusioni:
- confermare il decreto ingiuntivo n. 13331/2021 del 20 luglio 2021 RG n. 36851/2021 con rigetto dell'opposizione spiegata della e di tutte le domande ed Parte_1 eccezioni ivi proposte in quanto infondate in fatto ed in diritto, e comunque condannare l'opponente a pagare l'importo oggetto del decreto ingiuntivo in questa sede opposto.
- Sempre nel merito rigettare la domanda riconvenzionale in quanto infondata sia in fatto che in diritto per i motivi sopra illustrati.
Stante la totale infondatezza e pretestuosità della spiegata opposizione incardinata per meri fini dilatori si chiede, altresì, all'Ill.mo Giudice adito di valutare, la sussistenza di eventuali profili di lite temeraria e, per l'effetto, condannare la in CP_2 Parte_1 persona del legale rappresentante pro tempore anche ai sensi dell'art. 96, 3° comma c.p.c. In via istruttoria:
- preliminarmente, stante lo strumentale e temerario disconoscimento della sottoscrizione della scrittura privata operato dalla - nella denegata ipotesi che il Giudice lo Parte_1 reputi ammissibile e valido - volendo avvalersi di detta scrittura si chiede, sin da ora, istanza di verificazione con ampia riserva di meglio articolare detta istanza in sede di memorie ex art.
183 cpc VI comma, salvo che il Giudice Voglia ammettere il riconoscimento da parte della IG.ra della propria firma sul contratto in sede di udienza ovvero ammetterne la Pt_2 testimonianza;
- ammettere la prova testimoniale, già richiesta con la memoria ex art. 183 comma VI n. 2
c.p.c. del 29.03.2023, sui seguenti capitoli di prova: 1. “La famiglia ed in particolare i fratelli e hanno Parte_1 CP_3 Controparte_4 costituito diverse società - partecipate pariteticamente - che operano come “Gruppo” nel settore dell'intermediazione e del trading immobiliare quali, tra le altre, la
[...]
e la Residence Poli S.r.l.; la in particolare, è a sua Parte_1 Parte_1 volta socia della Residence Poli S.r.l.” Cont
2. “Nella gestione in bonis delle suddette società, anche la si è Controparte_1 prodigata per perseguire gli interessi societari del gruppo mettendo a disposizione proprie risorse economiche al fine di “finanziare” trattative e/o operazioni economicamente gravose”;
3. “quando vi fu la necessità, da parte della di finanziare la socia Parte_1 Residence Poli s.r.l. nell'ambito della chiusura della procedura di richiesta di fallimento della Residence Poli S.r.l. presentata presso il Tribunale di Roma dagli ex dipendenti di quest'ultima, Cont ovvero IG. e IG.ra intervenne la con Controparte_5 Parte_3 proprie risorse economiche”;
4. “L'ASD, al fine di adiuvare detta operazione, poiché in quel momento la Società non aveva liquidità, interveniva con un proprio finanziamento e dunque con proprie risorse economiche in favore della (in qualità di socia della Residence Poli S.r.l.)”; Parte_1 Cont
5. “l' , in virtù del proprio contributo economico, sottoscriveva in data 12.11.2018 con la (nella qualità di socia della Residence Poli srl) un contratto di mutuo Parte_1 mediante il quale concedeva a quest'ultima un mutuo/prestito per l'importo di € 22.715,00 (ventiduemilasettecentoquindici/00) finalizzato a finanziare la chiusura della procedura di Fallimento presentata al Tribunale di Roma dagli ex dipendenti della Residence Poli.'' Cont
6. a fronte degli accordi presi, eseguiva una serie di Controparte_1 pagamenti per conto della quale socia della Residence Poli - a Parte_1 favore di ex dipendenti della Residence Poli, ovvero, a favore del IG. , Controparte_5 della IG.ra , ed anche in favore del Fallimento Iniziative e Parte_3 partecipazioni per un importo complessivo di € 22.715,00”;
7. “i versamenti venivano effettuati tramite assegni forniti direttamente da
[...] in quanto l'accordo con i creditori intervenne a ridosso dell'udienza Controparte_1 prefallimentare e non vi erano i tempi tecnici per fare il versamento a Parte_1 che a sua volta avrebbe dovuto fare un ulteriore versamento a Residence Poli che, a sua volta avrebbe dovuto riversali ai tre soggetti intervenuti nella procedura pre-fallimentare”; Cont
8. “al fine di rimborsare il finanziamento erogato dalla , la Parte_1 effettuava a favore della medesima due bonifici - in data 03/12/2018 di € 5.000,00 (cfr. doc. n.5 allegato al fascicolo monitorio); ed in data 17/12/2018 di € 2.000,00, (cfr. doc.n.6 allegato al fascicolo monitorio) per un totale di € 7.000,00 con residuo di € 15.715,00”; Cont
9. “al fine di integrare il rimborso del finanziamento erogato dalla , la
[...]
emetteva un assegno bancario tratto dalla per il residuo importo Parte_1 CP_6 di € 15.715,00, rimasto impagato”. Si indicano quali testi:
- IG. – Via Mantova 6 - 00040 Ardea (RM); Testimone_1
- Avv. Gian Nicola Cuscianna – via Palumbo 3- 00195 Roma;
- Dr. – Pisanelli 2 – Roma;
Testimone_2
- IGnora - Via Girolamo Nisio n. 57 -00135 – Roma;
Testimone_3
- Rag. - v. lo della torre 12 - 00013 Fonte Nuova (RM). Testimone_4
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio oltre IVA e CPA come per legge”.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- In data 20/07/2021, il Tribunale Ordinario di Roma, su ricorso proposto da
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, emetteva il decreto Controparte_1 ingiuntivo n. 13331/2021, R.G. 36851/2021, notificato il 6/9/2021, con cui ingiungeva alla il pagamento in favore della ricorrente della somma di € 15.715,00, Parte_1 oltre ad interessi e spese processuali, a titolo di restituzione del residuo della somma mutuata alla controparte con il contratto di finanziamento inter partes stipulato il 12.11.2018.
2.- Con atto di citazione notificato in data 14/10/2021 la in persona Parte_1 del legale rappresentante pro tempore, conveniva in giudizio avanti all'intestato Tribunale
[...]
proponendo opposizione avverso il suddetto decreto ingiuntivo. Controparte_1
L'opponente, in particolare, esponeva:
- che le parti e la Residence Poli s.r.l. facevano parte del operante nel settore Controparte_7 dell'intermediazione e del trading immobiliare;
- che, in particolare, la Residence Poli s.r.l. era partecipata pro quota del 10% dalla
[...]
nonché da e nella misura del 45% del Parte_1 Controparte_8 Controparte_4 capitale sociale ciascuno;
- che l'opposta, in sede monitoria, aveva dedotto di aver erogato un finanziamento all'opponente di € 22.715,00 per estinguere i debiti della Residence Poli s.r.l. ed ottenere la rinuncia dei creditori di quest'ultima, suoi ex dipendenti, alla prosecuzione della procedura prefallimentare allora in corso e che, quindi, in esecuzione del suddetto contratto, in data
12/11/2018 aveva emesso tre assegni in favore di tre creditori della Residence Poli s.r.l., segnatamente , ed il Fallimento Iniziative e Controparte_5 Parte_3
Partecipazioni;
- che, secondo quanto sostenuto dall'ingiungente, al fine di restituire le suddette somme, l'allora amministratrice dell'opponente, , aveva disposto l'esecuzione di due bonifici per Parte_4 la somma complessiva di € 7.000,00 ed aveva consegnato alla ricorrente un assegno bancario per il residuo importo, che era rimasto, tuttavia, impagato;
- che, pertanto, la società opposta aveva agito per ottenere il rimborso delle somme residue;
- che la società opposta era una associazione sportiva dilettantistica, controllata ed amministrata da , con finalità sportive senza scopo di lucro;
Controparte_4
- che dal 2008 sino alla revoca avvenuta con delibera approvata il 17/12/2018 , Parte_4 madre dei due soci, era stata nominata amministratrice della società opponente e della
Residence Poli s.r.l.;
- che, a far tempo dal 2017, in concomitanza con il sorgere del dissidio tra i propri soci, erano emerse tensioni finanziarie verso il sistema bancario e l'erario e, negli ultimi anni in cui era stata in carica, l'amministratrice aveva omesso di depositare il bilancio di esercizio;
- che, a seguito della verifica effettuata dopo la revoca della suddetta amministrazione e la sua sostituzione con altro amministratore unico, l'operato della si era rivelato illegittimo;
- Pt_2
- che, in particolare, era emerso che i ricavi da destinare al pagamento di debiti societari erano stati, invece, utilizzati per eseguire pagamenti privi di titolo o in conflitto d'interessi, a favore di e delle sue società; Controparte_4
- che, per questo motivo, la società opponente aveva subito la risoluzione dei mutui che aveva contratto, nonché la revoca delle linee di affidamento, con conseguente accrescimento dell'esposizione debitoria verso le banche;
- che in tale contesto si era inserita l'operazione finanziaria oggetto del giudizio.
Ciò posto, la deduceva a fondamento dell'opposizione: Parte_1
- l'infondatezza della pretesa creditoria per inesistenza della fonte del credito, ovvero dell'assegno e del contratto di mutuo allegati dalla controparte.
Sul punto, l'opponente eccepiva:
-la prescrizione dell'azione cartolare ai sensi dell'art. 75 R.D. 1736/1933;
- la mancanza di registrazione, di data certa e di altre forme di autenticazione della scrittura privata e dell'assegno, documenti non rinvenuti tra la documentazione sociale, con conseguente insussistenza di valore giuridico;
- la non riconducibilità, ai sensi e per gli effetti degli artt.214 e ss c.p.c., delle sottoscrizioni apposte nel contratto di prestito, all'odierno legale rappresentante della società o alla precedente amministratrice, in carico al tempo della stipulazione del contratto;
- l'inopponibilità nei suoi confronti dell'assegno e del contratto per difetto di rappresentanza del soggetto firmatario e la carenza del requisito della data certa. A tal riguardo, l'opponente contestava la veridicità delle date apposte sull'assegno e sul contratto di prestito;
pertanto, lamentava il difetto di prova circa l'anteriorità della formazione dei documenti rispetto alla revoca della dalla carica di amministratrice, anche in considerazione del fatto che Pt_2
l'assegno era stato portato all'incasso solo in data 4/1/2019, in data successiva a tale evento.
L' opponente riteneva, inoltre, che l'assenza di data certa rendeva i documenti inopponibili nei suoi confronti, ai sensi dell'art. 2704 c.c.;
- l'infondatezza della pretesa creditoria a causa della nullità/inefficacia del contratto di prestito per la sua estraneità all'oggetto sociale, nonché perché concluso ultra vires;
- l'annullabilità del contratto di prestito perché concluso dall'amministratore della società in conflitto d'interessi noto alla società opposta, avendo la stipulato il contratto di prestito Pt_2 con il figlio quale rappresentante di nella Controparte_4 Controparte_1 triplice qualità di amministratrice della società opponente, di amministratrice della Residence
Poli s.r.l. e di madre dell'amministratore della associazione finanziatrice e che, pertanto, aveva agito nel perseguimento di interessi tra loro contrapposti, in pregiudizio della società opponente e a vantaggio della sola Residence Poli e dell'opposta; - l'infondatezza della pretesa di parte opposta a causa della nullità del contratto di prestito per contrarietà della sua causa in concreto e dei motivi comuni alle parti a norme imperative e ai principi di ordine pubblico economico.
La società opponente chiedeva, inoltre, in via riconvenzionale, la condanna della controparte alla restituzione, ai sensi dell'art. 2033 c.c., delle somme indebitamente percepite.
3.- Con comparsa depositata il 10/1/2022 si costituiva in giudizio l' Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, chiedendo il rigetto dell'opposizione.
[...]
L'opposta deduceva di avere, in plurime occasioni, messo a disposizione le proprie risorse economiche a beneficio del gruppo societario di cui faceva parte insieme all'opponente, così come era avvenuto nella vicenda controversa. A tale riguardo l'ingiungente rappresentava che, con la sottoscrizione del contratto del 12/11/2018, aveva erogato all'opponente un mutuo di
€ 22.715,00 per finanziare la chiusura della procedura fallimentare riguardante la Residence
Poli s.r.l., avviata dagli ex dipendenti di quest'ultima società.
Esponeva di aver elargito, in data 12/11/2018, la somma oggetto del prestito direttamente ai creditori della Residence Poli s.r.l., segnatamente , Controparte_5 Parte_3
e il Fallimento Iniziative e partecipazioni, a mezzo di assegni circolari e che la controparte,
[...] per rimborsare il finanziamento de quo, aveva effettuato a suo favore due bonifici, rispettivamente in data 03/12/2018 di € 5.000,00 e il 17/12/2018 di € 2.000,00, ed aveva emesso un assegno bancario per la residua somma di € 15.715,00, ma che, presentato all'incasso, la banca aveva comunicato che il titolo era risultato “impagato”.
L'opposta esponeva, poi, che da alcuni anni era in corso un dissidio tra i soci della
[...]
da cui era scaturita la revoca della dalla carica di amministratrice in Parte_1 Pt_2 seno all'assemblea del 17/12/2018, con contestuale nomina quale amministratore di Persona_1
rappresentando che aveva convocato la predetta assemblea per
[...] Controparte_8 destituire illegittimamente l'amministratrice . Pt_2
L' deduceva, inoltre, che il nuovo amministratore aveva bloccato Controparte_1 tutti i pagamenti dovuti per i debiti societari dall'opponente, che erano stati oggetto di decreti ingiuntivi, confermati in sede di opposizione.
In diritto, la parte opposta contestava la fondatezza del motivo di opposizione relativo all'inesistenza della fonte del credito. A tal riguardo, sosteneva che la sottoscrizione riportata sia sul contratto inter partes che sull'assegno in atti doveva esser ricondotta all'allora legale rappresentante della , la quale aveva sottoscritto i Parte_1 Parte_4 predetti documenti con pieni poteri e formulava sul punto istanza di verificazione. L'opposta contestava, altresì, l'avversa eccezione di inopponibilità all'ingiunta dell'assegno e del contratto di prestito per difetto di rappresentanza e di data certa, deducendo che la Pt_2 aveva ricoperto la carica di amministratrice della fino al 17/12/2018 Parte_1
e che il rapporto di finanziamento era sorto anteriormente a tale data.
Evidenziava che il finanziamento de quo era stato già in parte rimborsato e che tale circostanza confermava l'attendibilità della ricostruzione in fatto operata dall'opposta; riteneva, inoltre,non rilevante la circostanza di aver posto in pagamento con ritardo l'assegno emesso da controparte, dato che il titolo in questione non era posto a fondamento della pretesa creditoria, ma rappresentava prova del rapporto obbligatorio sottostante, unitamente al contratto di prestito.
Parte opposta contestava la fondatezza del motivo di opposizione relativo alla nullità del contratto per estraneità dello stesso all'oggetto sociale. Sul punto, considerava che la società opponente aveva sottoscritto il contratto, in quanto, in qualità di socia della Residence Poli, aveva interesse a non subire il fallimento della società partecipata.
Secondo parte opposta, anche la doglianza della relativa all'invalidità Parte_1 del contratto per conflitto di interessi era infondata e sprovvista di prova, posto che la Pt_2 non aveva agito per un proprio interesse personale, ma nell'interesse del gruppo, cioè al fine di superare le problematiche della società partecipata e per riuscire a recuperare gli investimenti operati dalla Residence Poli s.r.l. nel settore alberghiero.
L'opposta contestava altresì la fondatezza del motivo di opposizione concernente la nullità del contratto di prestito ex art 1343, 1344 e 1354 c.c., dato che il contratto di mutuo e le conseguenti restituzioni economiche non erano illecite;
al contrario, costituivano uno strumento necessario per evitare il fallimento di una società partecipata dalla società opponente.
Ciò posto, parte opposta concludeva come in epigrafe indicato.
Esperiti gli incombenti preliminari, con ordinanza del 29/1/2023 veniva rigettata l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.
Intervenuto lo scambio delle memorie ex art. 183, c. 6 c.p.c., con ordinanza del 10/12/2023, veniva accolta la richiesta di remissione in termini dell'opponente limitatamente al deposito di documentazione sopravvenuta;
venivano, invece, rigettate le richieste istruttorie formulate dalle parti. All'esito la causa era trattenuta in decisione, sulle conclusioni rassegnate dalle parti e soprariportate, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
4.- Si rileva preliminarmente che la presente causa non è di competenza della sezione specializzata in materia di impresa dell'adito Tribunale, non essendo sussumibile nella fattispecie di cui all'art. 3, c. 2, D.Lgs. n. 168/2003. Invero, la controversia in esame non ha ad oggetto dei rapporti tra soci o tra soci e società, afferendo, invece, ad un preteso contratto di mutuo stipulato tra due enti distinti. A tal riguardo, si osserva che tra la e la non sussiste Parte_1 Controparte_1 un rapporto di carattere societario: l'opposta non è socia della società opponente, né della
Residence Poli s.r.l. (in favore della quale il mutuo è stato contratto), per cui non si tratta tra le parti di un rapporto di finanziamento-soci, fattispecie rientrante, invece, nella competenza delle sezioni specializzate.
Vero è che le parti danno atto che i vari enti interessati fanno parte di un medesimo “gruppo” familiare, che l'amministratore della è anche socio della Controparte_1
e della Residence Poli s.r.l. e che la di lui madre, , è Parte_1 Persona_2 stata amministratrice sia della società opponente che della Residence Poli s.r.l., ma ciò non rileva ai fini della qualificazione della fattispecie in esame, stante la distinta personalità giuridica tra la società di capitali, l'associazione sportiva e le persone fisiche che ne fanno parte
(i suoi soci) e non riguardando l'azione la responsabilità della quale ex amministratrice Pt_2
(giudizio separatamente introdotto nei suo confronti). Risulta irrilevante ai fini della qualificazione della odierna domanda anche il rapporto tra la e la Parte_1
Residence Poli s.r.l. (la prima risulta essere stata socia della seconda), tenuto conto che la
Residence Poli s.r.l. è rimasta estranea al contratto di mutuo, risultandone solo terzo beneficiario dell'importo mutuato e risulta parimenti estranea al giudizio.
Va, dunque, disposta la modifica della sezione nel sistema informatico da specializzata in ordinaria.
5.- Nel merito, con il primo motivo di opposizione la ha contestato Parte_1
l'avversa pretesa creditoria, deducendo l'inesistenza del contratto di mutuo e dell'assegno che, secondo parte opposta, ne costituiscono il fondamento.
Il motivo è infondato.
Per costante giurisprudenza, l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, teso ad accertare il fondamento della pretesa fatta valere e non se l'ingiunzione sia stata legittimamente emessa in relazione alle condizioni previste dalla legge.
Pertanto, l'eventuale carenza dei requisiti probatori per la concessione del provvedimento monitorio può rilevare solo ai fini del regolamento delle spese processuali e la sentenza non può essere impugnata solo per accertare la sussistenza o meno delle originarie condizioni di emissione del decreto, se non sia accompagnata da una censura in tema di spese processuali
(cfr. Cass. civ., 23/07/2014, n. 16767). Ne consegue che, ai fini dell'accertamento della pretesa creditoria dell'opposta, deve aversi riguardo all'intero materiale probatorio offerto dalle parti anche nella presente sede di opposizione, non potendosi il giudicante arrestare la propria analisi alle sole prove allegate al ricorso monitorio.
In tema di prova dell'adempimento di un'obbligazione, inoltre, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (Cass. sez. un., 30/10/2001 n. 13533).
Con particolare riferimento al caso in esame, la datio di una somma di danaro non vale - di per sé - a fondare la richiesta di restituzione, allorquando, ammessane la ricezione, l'accipiens non confermi il titolo posto ex adverso alla base della pretesa di restituzione e, anzi, ne contesti la legittimità, posto che, potendo una somma di danaro essere consegnata per varie cause, la contestazione, ad opera dell'accipiens, della sussistenza di un'obbligazione restitutoria impone all'attore in restituzione di dimostrare per intero il fatto costitutivo della sua pretesa, onere questo che si estende alla prova di un titolo giuridico implicante l'obbligo della restituzione, mentre la deduzione di un diverso titolo, ad opera del convenuto, non configurandosi come eccezione in senso sostanziale, non vale ad invertire l'onere della prova. Ne consegue che l'attore che chieda la restituzione di somme date a mutuo è tenuto a provare gli elementi costitutivi della domanda e, pertanto, non solo l'avvenuta consegna della somma, ma anche il titolo da cui derivi l'obbligo della vantata restituzione (cfr. Cass. civ., 29/11/2018, n. 30944).
Nel caso di specie, l' ha provato l'esistenza del proprio credito, Controparte_1 avendo versato in atti la copia fotostatica del “Contratto di prestito” stipulato con la
[...]
in qualità di socia della Residence Poli s.r.l., portante la data del 12/11/2018, Parte_1 con cui l'opposta si è obbligata a mutuare alla controparte la somma di € 22.715,00, per finanziare la chiusura della procedura prefallimentare avviata avanti al Tribunale Ordinario di
Roma dagli ex dipendenti della Residence Poli s.r.l..
In particolare, l'opposta ha dedotto di aver versato la predetta somma agli ex dipendenti della
Residence Poli s.r.l., in specie, e , ed al Fallimento Controparte_5 Parte_3
Iniziative e partecipazioni, con il fine di neutralizzare gli effetti dell'istanza di fallimento della
Residence Poli s.r.l. da loro proposta, e ha provato tale circostanza, avendo versato in atti i tre assegni circolari mediante i quali sono stati eseguiti i pagamenti in questione:
• il 12/11/2018 l'assegno Circolare n. 7402797601-04 di € 10.000,00;
• il 12/11/2018 l'assegno Circolare n. 5206120701-02 di € 9.715,00;
• il 12/11/2018 l'assegno Circolare n. 5110950160-04 di € 3.000,00, per l'importo complessivo di € 22.715,00.
Ciò posto, parte opponente ha inizialmente disconosciuto, ai sensi dell'art. 214 e ss c.p.c., le sottoscrizioni apposte sul contratto sopra richiamato e degli assegni prodotti, eccependone la non riconducibilità all'odierno legale rappresentante della società, né alla Persona_1 precedente amministratrice unica, , in carica alla data della asserita formazione Persona_2 del documento.
Fermo restando che in alcun modo il contratto o gli assegni sono riconducibili al il non Per_1 riconoscimento della sottoscrizione della non è stato più coltivato e portato avanti dalla Pt_2 società opponente (nonostante la richiesta di verificazione di parte opposta), che ha insistito solo sul fatto che il contratto sotteso al ricorso monitorio e gli assegni sarebbero privi di data certa, non sarebbero stati rinvenuti nella documentazione sociale e non sarebbero, pertanto, opponibili alla società, ai sensi dell'art. 2704 c.c..
Il disconoscimento è, anzi, smentito dalla stessa parte opponente che nelle memorie istruttorie attribuisce alla ed al figlio n piano specifico portato avanti in danno Pt_2 Controparte_4 della società ed ha prodotto l'atto di citazione dell'azione di responsabilità proposto dalla società nei confronti dell'ex amministratrice in cui sono attribuiti alla stessa a titolo di Pt_2 responsabilità proprio il danno conseguente alla stipula di 6 contratti di prestito, in alcuni casi in rappresentanza di entrambe le parti contraenti o in asserito conflitto di interessi e tra essi è annoverato anche il contratto stipulato con la Controparte_1
A ciò si aggiunge la prova fornita dall'opposta che il contratto non solo ha avuto esecuzione, ma che la ha provveduto al parziale rimborso del finanziamento. In Parte_1 particolare, l'opposta ha documentato che, al fine di rimborsare il finanziamento, la
[...] ha effettuato a favore della due bonifici bancari Parte_1 Controparte_1 di importi pari, rispettivamente, ad € 5.000,00 il 3/12/2018 (causale “restituzione anticipo a e ad € 2.000,00 il 17/12/2018 (causale “restituzione anticipo per conto Parte_5
Residence Poli s.r.l. al ), per complessivi € 7.000,00. Controparte_1
Inoltre, a titolo di restituzione della residua somma di € 15.715,00 del finanziamento erogato dalla società opposta, l'opponente ha emesso in data 14/12/2018 un assegno bancario tratto dalla dell'importo di € 15.715,00, che è rimasto, tuttavia, impagato. CP_6
La ha eccepito la prescrizione dell'efficacia esecutiva del titolo Parte_1 prodotto e della relativa azione cartolare per l'inutile decorso del termine di cui all'art. 75 R.D.
1736/1933.
Sul punto, si ricorda che gli assegni, bancari o postali, rientrano nella categoria generale dei titoli di credito e provano l'esistenza del diritto di esigere la somma di denaro sui medesimi indicata. Essi rappresentano dei veri e propri titoli esecutivi su cui il creditore può fondare l'esecuzione in caso di mancato pagamento (azione cambiaria e cartolare), purché – ovviamente
– i medesimi presentino tutti i requisiti richiesti dalla legge per essere qualificati come tali. A tal riguardo, la disposizione sopra richiamata (l'art. 75 R.D. 1736/1933) fissa a sei mesi dalla data di emissione il termine di prescrizione dell'azione cartolare.
Nella specie, il suddetto termine è decorso, tuttavia l'assegno ha l'efficacia di promessa di pagamento, pertanto, costituisce idonea prova del credito ingiunto a prescindere dalla prescrizione dell'azione cambiaria.
Invero, l'assegno bancario deve considerarsi, nei rapporti tra traente e prenditore, come promessa di pagamento ai sensi dell'art. 1988 cod. civ., anche nel caso in cui l'azione cartolare non possa essere più esperita per l'intervenuta prescrizione, con la conseguente configurabilità della presunzione "iuris tantum" dell'esistenza del rapporto sottostante, restando quindi il destinatario della promessa di pagamento dispensato dall'onere di provare la sussistenza del rapporto fondamentale, che si presume fino a prova contraria (cfr. Cass. civ. 29/09/2011, n.
19929).
In ogni caso, occorre evidenziare che parte opposta non ha posto a fondamento della propria pretesa il mancato pagamento dell'assegno, ma ha documentato l'intera vicenda obbligatoria tra le parti, che si compone di un finanziamento e di un conseguente obbligo restitutorio solo in parte adempiuto. Ne discende che l'assegno, unitamente al contratto e ai precedenti bonifici andati a buon fine, rappresentano prove del rapporto obbligatorio e, dunque, del saldo da corrispondere.
L'opposta ha fornito, dunque, la prova del proprio credito sia mediante la produzione del contratto di finanziamento inter partes, che ne costituisce la fonte, delle somme versate per l'importo pattuito ed ha comprovato che controparte ha dato parziale esecuzione al proprio obbligo restitutorio.
5.- Con il secondo motivo di opposizione la ha eccepito che non le Parte_1 sarebbero opponibili il contratto di finanziamento e l'assegno in atti in quanto privi di data certa e per difetto di rappresentanza della legale rappresentante firmataria.
In particolare, l'opponente ha dedotto che tanto l'assegno quanto la scrittura privata sono privi di registrazione o di altre forme di autenticazione e non sono stati rinvenuti nella documentazione afferente alla società.
Ha contestato, inoltre, la veridicità sia della data di stipulazione del contratto e della data di sottoscrizione dell'assegno, con la conseguenza che, secondo la Parte_1 difetterebbe, nella specie, la prova della sottoscrizione del titolo di credito anteriormente al 17/12/2018, data in cui la , che ne risulta la firmataria, è stata revocata dalla carica di Pt_2 amministratrice, considerato che l'assegno è stato posto all'incasso il 4/1/2019.
La doglianza non coglie nel segno.
Si rileva in primis che il finanziamento può essere validamente stipulato oralmente o con scrittura privata semplice, mentre l'autenticazione della scrittura privata autenticata rileva per alcune specifiche finalità, tra cui l'attribuzione di data certa all'atto, ai sensi dell'art. 2704 c.c., oppure, nel caso in cui il contratto di finanziamento comprenda le disposizioni relative alla costituzione della garanzia ipotecaria o di altre garanzie reali, per consentire l'iscrizione di ipoteca ai sensi dell'art. 2839 c.c.. La data certa (art. 2704 c.c.) è uno strumento fondamentale per rendere una scrittura privata non autenticata certa e opponibile nei confronti dei terzi, tuttavia, nel caso di specie, non rileva l'art. 2704 c.c., che regola – appunto - l'opponibilità del contratto nei confronti dei terzi, non delle parti contraenti, quindi non è invocabile dalla fine di contestarne l'opponibilità, parte del contratto in qualità di Controparte_9 mutuataria, non potendo la società essere considerata terza rispetto a che ne ha Parte_6 speso il nome in qualità di amministratore unico e legale rappresentante.
La data dell'accordo è peraltro desumibile, oltre che dalla littera contractus, anche aliunde, in particolare dagli assegni depositati dall'opposta a riprova della datio delle somme, tutti portanti data anteriore al 17/12/2018, nonché dai bonifici effettuati il 3/12/2018 ed il 17/12/2018 da quale legale rappresentante della a favore Persona_3 Parte_1 dell'opposta, allegati, peraltro, anche dalla parte opponente (doc. 8 allegato all'atto di opposizione).
Si rileva, inoltre, che l'eccepito difetto del potere rappresentativo della società in capo a
[...]
al momento dell'emissione dell'assegno de quo, in mancanza di ulteriori elementi Pt_4 probatori arrecati da parte opponente, è privo di pregio, poiché il titolo di credito porta la data del 14/12/2018, mentre la revoca della dalla carica di amministratore della Pt_2 [...] risale al 17/12/2018, essendo pacifico che è stata amministratrice Parte_1 Parte_4 unica della dal 2008 al 17/12/2018. Parte_1
6.- Con il terzo motivo di opposizione, l'opponente ha eccepito, sotto vari profili, l'invalidità del contratto di prestito in ragione della sua estraneità all'oggetto sociale.
L'eccezione non merita accoglimento.
Si rileva in primis che “l'eccedenza dell'atto rispetto ai limiti dell'oggetto sociale, ovvero il suo compimento al di fuori dei poteri conferiti, non ne integra un'ipotesi di nullità, ma, al più, di inefficacia e di opponibilità nei rapporti con i terzi, e, posto che è rimesso alla società, e solo ad essa, di respingere gli effetti dell'atto, deve correlativamente essere riconosciuto alla società il potere di assumere "ex tunc" quegli effetti, attraverso la ratifica, ovvero di farli preventivamente propri, attraverso una delibera autorizzativa, capace di rimuovere i limiti del potere rappresentativo dell'amministratore” (Cass.civ. sez. 1, 1 dicembre 2016, n. 24547).
Osserva al riguardo la Suprema Corte che il terzo, il quale contratti con la società dopo l'autorizzazione assembleare, appare - seppur a conoscenza dell'estraneità dell'atto - legittimato a riporre un ragionevole affidamento circa la validità ed efficacia dello stesso;
e che il principio dell'esecuzione di buona fede nei rapporti negoziali, di cui la regola del divieto di venire contra factum proprium costituisce una specifica espressione, riguarda anche l'agire della società per il tramite dei suoi organi sul mercato (cfr. Cass. civ. 4/12/2019, n. 31663).
Con particolare riferimento al caso di specie, inoltre, si rileva che i finanziamenti tra imprese possono offrire vantaggi significativi sia per il soggetto finanziato che per il finanziatore. Per il primo, può rappresentare un'opportunità di ottenere liquidità a condizioni più vantaggiose rispetto ai canali bancari tradizionali. Per il secondo, può costituire un modo per impiegare proficuamente eccedenze di liquidità, ottenendo rendimenti superiori rispetto ad altre forme di investimento a basso rischio. Trattasi, dunque, di contratti idonei a generare vantaggi concreti per la società finanziatrice e devono essere giustificati da un punto di vista economico e strategico.
Ciò posto, nel caso in esame è pacifico tra le parti che la e la Parte_1 [...] appartengano al medesimo gruppo, denominato “ , Controparte_1 Controparte_7 attivo soprattutto nel settore dell'intermediazione e del trading immobiliare.
La in particolare, è socia pro quota del 10% della Residence Poli Parte_1
s.r.l., società costituita dalla e dai due fratelli e Parte_1 Controparte_4
Controparte_8
Tanto premesso, si evidenzia che il contratto de quo non esula dall'oggetto sociale della società opponente. Invero, risulta dalla visura camerale in atti che la società opponente può “inoltre: effettuare, nell'ambito degli scopi sociali, operazioni di noleggio, assumere mandati di agenzia, rappresentanza e concessioni con o senza deposito, effettuare ogni servizio di assistenza pratiche per il rilascio di: finanziamenti, prestiti, mutui e mutui ipotecari, e comunque ogni operazione finanziaria utile e/o attinente al raggiungimento dello scopo sociale”.
Le operazioni finanziarie utili o inerenti all'oggetto sociale rientrano, quindi, tra quelle afferenti all'oggetto sociale. Si rileva, inoltre, che l'opponente, in qualità di socia della Residence Poli
s.r.l., aveva interesse a sottoscrivere il contratto di prestito oggetto del giudizio, concluso al precipuo fine di evitare il fallimento della società partecipata, in modo tale da salvaguardare gli investimenti operati da quest'ultima a vantaggio di tutto il gruppo societario. Nel perseguimento del suddetto obiettivo, quindi, la si è rivolta Parte_1 all'opposta, facente capo al medesimo gruppo quantomeno familiare, operazione che le ha permesso di reperire liquidità in modo più rapido rispetto al ricorso ad un intermediario, non avendo dovuto nemmeno prestare garanzie.
Ne consegue il rigetto della doglianza dell'opponente afferente all'esorbitanza del contenuto del contratto di prestito dall'oggetto sociale anche in considerazione del fatto che era interesse anche della quale socia, evitare il fallimento della società Parte_1 partecipata.
7.- Con il quarto motivo la ha eccepito l'invalidità del contratto di Parte_1 prestito perché stipulato dalla OL in conflitto di interessi, con conseguente applicabilità dell'art. 2475-ter c.c., per avere l'amministratore perseguito interessi personali o di terzi inconciliabili con quelli della società.
La doglianza non coglie nel segno.
Non vi è prova che, nella fattispecie, il contratto di prestito per cui è causa sia stato stipulato dal legale rappresentante pro tempore dell'odierna opponente in conflitto di interessi, né che tale situazione fosse nota alla opposta, il cui legale rappresentante è figlio Controparte_4 di . Difatti, non si può evincere la sussistenza di interessi confliggenti dal mero Parte_4 rapporto di stretta parentela tra , legale rappresentante della società all'epoca dei Parte_4 fatti e Il conflitto di interessi non rileva neanche considerando che la Controparte_4 Pt_2 era amministratore sia della società opponente che del beneficiario Residence Poli s.r.l., atteso che l'interesse nel caso di specie era comune.
Osserva al riguardo la Suprema Corte in un caso analogo alla fattispecie in esame che, nel caso in cui una società abbia prestato fideiussione in favore di un'altra società il cui amministratore sia contemporaneamente amministratore della prima, l'esistenza di un conflitto d'interessi tra la società garante ed il suo amministratore, ai fini dell'annullabilità del contratto, non può essere fatta discendere genericamente dalla mera coincidenza nella stessa persona dei ruoli di amministratore delle due società, ma deve essere accertata in concreto, sulla base di una comprovata relazione antagonistica d'incompatibilità degli interessi di cui siano portatori, rispettivamente, la società che ha prestato la garanzia ed il suo amministratore (cfr. Cass. civ.
07/12/2017, n. 29475; Cass. civ. 30/12/2014, n. 27547).
Nella specie, non vi è prova dell'interesse confliggente con la di cui, Parte_1 secondo la prospettazione dell'opponente, sarebbe stata portatrice la , tale da Pt_2 determinare l'annullabilità del mutuo in oggetto. Al contrario, la , nello stipulare il contratto di prestito oggetto del giudizio al fine di Pt_2 reperire velocemente della liquidità, ha agito nell'interesse del gruppo societario di cui faceva parte l'opponente; in particolare, la ha agito per evitare il fallimento della Parte_1
Residence Poli s.r.l., di cui era socia.
8.-È infondata, infine, l'eccezione di nullità del contratto controverso per contrarietà alle norme imperative e ai principi di ordine pubblico economico in materia societaria della sua causa in concreto, da intendersi quale scopo pratico del contratto, in quanto sintesi degli interessi che il singolo negozio è concretamente diretto a realizzare, al di là del modello giuridico utilizzato –
e del motivo comune alle parti, non ravvisandosi alcuna illiceità nella condotta dei contraenti.
Non vi è prova, in particolare, che con il contratto di prestito de quo l'amministratrice abbia posto in essere atti di distrazione del patrimonio sociale, soprattutto, con l'intento di destinare fondi societari a finalità contrastanti con l'oggetto sociale.
Si osserva, infatti, che il contratto di mutuo e le conseguenti restituzioni economiche nulla hanno di illecito e hanno costituito uno strumento necessario per evitare almeno temporaneamente il fallimento di una società partecipata dal . Parte_1
9.- Non è idonea, inoltre, ai fini dell'accoglimento della presente opposizione, la documentata ammissione della società opposta al passivo della Residence Poli s.r.l..
Secondo parte opponente, infatti, l' si è insinuato nello stato Controparte_1 passivo della Residence Poli s.r.l. chiedendo la restituzione della somma oggetto del finanziamento per cui è causa, dapprima per l'intero importo e poi per la minor somma di €
12.717,00, ammettendo, in questo modo, che il debito restitutorio graverebbe sul soggetto finanziato e non anche sulla società opponente, che ne sarebbe estranea.
Anche tale doglianza non coglie nel segno.
Innanzitutto, nello stesso documento depositato da parte opponente, a pag. 5/16 dello stato passivo, è riportato un credito della per lo stesso importo di Controparte_1 quello oggetto del presente giudizio. Nelle note sottostanti è riportato: “Si dà atto che la
[...] ha depositato la rinuncia alla domanda di ammissione al passivo”. Controparte_1
In secondo luogo, sempre in relazione all'odierna opposta, è riportato altro credito, a pag. 9, di
€ 12.715,00.
Il credito odierno e quello oggetto di insinuazione appaiono di importi diversi, ma, in ogni caso, anche se si trattasse del medesimo credito, la circostanza che l'opposta sia stata ammessa al passivo della Residence Poli s.r.l. non implica in re ipsa la soddisfazione del relativo credito, né risulta si sia verificata alcuna estinzione del credito oggi azionato. In caso di pagamento da parte dell'odierna opponente dell'importo ingiunto, invece, la stessa potrebbe insinuarsi al passivo in luogo della stante il mutuo Controparte_1 contratto come socia della Residence Poli s.r.l.
10.- All'infondatezza dell'opposizione consegue, altresì, il rigetto della domanda riconvenzionale con cui l'opponente ha chiesto la restituzione ex art. 2033 c.c. della somma di
€ 7.000,00, a suo dire, indebitamente corrisposta dalla all' Parte_1 [...]
in assenza di valida ragione causale. Controparte_1
Diversamente, ha eseguito a favore della Parte_1 Controparte_1 due bonifici bancari, rispettivamente il 03/12/2018 per l'importo di € 5.000,00 e il
[...]
17/12/2018 per la somma di € 2.000,00, a titolo di parziale restituzione del finanziamento erogato da parte della società opposta.
Ne consegue il rigetto dell'opposizione e la conseguente conferma del decreto ingiuntivo n.
13331/2021 del 15/7/2021, R.G. 36851/2021, notificato via pec in data 6/9/2021.
Nondimeno, avuto riguardo alla complessità delle questioni trattate, non ricorrono i presupposti di cui all'art. 96 c.p.c., quindi la relativa domanda risarcitoria dell'opposto deve essere respinta.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo applicando i parametri di cui al D.M. n. 147/2022, in base al valore di causa, seguono la soccombenza dell'opponente e sono liquidate tra minimo e medio.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Roma, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa N.R.G.63082/2021 tra e Parte_1 Controparte_1 in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede, previa iscrizione del fascicolo alla sezione informatica 03
(ordinaria) e non I3 (imprese):
1) RIGETTA l'opposizione proposta al decreto ingiuntivo n. 13331/2021, N.R.G.
36851/2021, emesso il 15/7/2021 dal Tribunale Ordinario di Roma;
2) RIGETTA la domanda riconvenzionale proposta dalla Parte_1 avverso l' Parte_7
3) CONDANNA l'opponente a rifondere alla controparte le spese processuali, che liquida in € 4.000,00 per compenso professionale, oltre al 15% per spese generali, IVA e CPA nella misura di legge.
Così deciso in Roma il 23 aprile 2025
Il Giudice
Enrica Ciocca