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Sentenza 22 gennaio 2025
Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 22/01/2025, n. 102 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 102 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 658/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PERUGIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giulia RI Lignani ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 658/2019 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. SAURO GALLI, Parte_1 C.F._1 presso il cui studio in Bastia Umbra (PG), Via Roma n. 71, è elettivamente domiciliato, come da procura in atti;
OPPONENTE contro
(C.F. ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del proprio Commissario Liquidatore, con il patrocinio dell'avv. GIOVANNI GATTESCHI, presso il cui studio in Perugia, Via Tilli n. 54, è elettivamente domiciliata come da procura in atti;
OPPOSTA
FINEUROP INVESTMENT OPPORTUNITIES S.P.A. (C.F. ), in persona dei legali P.IVA_2 rappresentanti pro tempore, con il patrocinio dell'avv. SANTI PUGLISI, presso il cui studio in Milano,
Via Monte di Pietà n. 21, è elettivamente domiciliata come da procura in atti;
TERZA INTERVENUTA
CONCLUSIONI
Per l'opponente: come da note scritte in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni depositate telematicamente il 19.06.2024; Per l'intervenuta: come da note scritte in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni depositate telematicamente il 19.06.2024;
IN FATTO E DIRITTO
1. Con atto di citazione ritualmente notificato alla controparte, ha opposto il decreto Parte_1 ingiuntivo n. 2095/2018 con cui il Tribunale di Perugia gli ha ingiunto, nella qualità di fideiussore della
“Farmacia ”, il pagamento di euro 1.277.250,00 quale debito residuo dei Parte_2 finanziamenti a questa concessi da chiedendone la revoca per motivi Parte_3 attinenti alla validità ed efficacia del contratto di fideiussione sottoscritto il 21.11.2013, nonché del contratto di mutuo da cui origina il credito.
Si è costituita l'opposta, argomentando circa l'infondatezza dell'avversa opposizione e concludendo per la conferma del decreto ingiuntivo, formulando altresì istanza ex art. 648 c.p.c.
Rigettata l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto e svoltasi la procedura di mediazione obbligatoria con esito negativo, in data 18.02.2021 interveniva in giudizio ai sensi dell'art.
pagina 1 di 6 111 c.p.c. quale terzo assuntore come da decreto di omologa Controparte_2 del concordato preventivo emesso da codesto Tribunale nell'ambito del procedimento di liquidazione coatta amministrativa di , facendo proprie le difese da questa svolte. CP_1
Istruita con lo scambio delle memorie ex art. 183 comma sesto c.p.c., la causa veniva chiamata per la precisazione delle conclusioni e trattenuta in decisione con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. Seguiva quindi il deposito delle memorie conclusionali e in replica. 2. È pacifico tra le parti che il 21 novembre 2013 e abbiano Parte_1 Controparte_1 stipulato il contratto di fideiussione con cui il primo si impegnava a garantire il debito della
[...] (all'epoca ammontante ad euro 1.536.903,85) sino alla Controparte_3 concorrenza di 1.350.000 “a condizione e successivamente all'avvenuto acquisto dell'azienda farmacia” da parte del medesimo Parte_1 Sono viceversa controverse la validità e l'efficacia di tale contratto, avendo l'opponente dedotto, da un lato, che la sua volontà di costituirsi fideiussore sia stata coartata da – tramite rassicurazioni CP_1 sulle condizioni patrimoniali della debitrice principale e intimidazioni circa la revoca delle linee di credito a lui concesse – e, dall'altro, che la condizione sospensiva concordata, oltreché illecita ai sensi dell'art. 1354 c.c. con riferimento all'art. 112 T.U.L.S. e nulla ai sensi dell'art. 1355 c.c. in quanto meramente potestativa – non si sarebbe verificata, in quanto ad acquistare la è Controparte_3 stato un soggetto diverso dal Parte_1
Il ha conseguentemente affermato che la comunicazione del 27 maggio 2015 con cui ha Parte_1 espresso l'impegno a estinguere il debito garantito in trenta anni con rate costanti da 3.750,00 a partire dal 30 ottobre 2015 è viziata da errore di diritto sull'illiceità della condizione e di fatto sulla sua verificazione, quest'ultimo comprovato dal fatto che i pagamenti indicati nel ricorso per decreto ingiuntivo sono stati effettuati non da lui, ma dalla Farmacia Via Gramsci società in accomandita semplice di SC RI PI & C.; ha altresì disconosciuto le ulteriori comunicazioni ricognitive del proprio debito nei confronti dell'opposta datate 12 dicembre 2016 e 19 giugno 2018,. Le ulteriori doglianze poste a fondamento dell'opposizione attengono all'estinzione della fideiussione ai sensi dell'art. 1955 c.c. – per aver la espresso voto favorevole all'approvazione del CP_1 concordato preventivo della , che ai sensi dell'art. 177 L.F. determina rinuncia ed Controparte_3 estinzione del diritto di prelazione ipotecaria del creditore sull'immobile della dott.ssa Parte_2 impedendo così la surrogazione del fideiussore in tale diritto – alla non debenza degli interessi determinati in base al parametro Euribor, di cui l'autorità Antitrust della Commissione Europea ha accertato la manipolazione nel periodo 29 settembre 2005 - 30 maggio 2008, nell'ambito del quale il contratto di mutuo ipotecario da cui discende il credito azionato da è stato sottoscritto dalla CP_1 (22 novembre 2006), e all'usurarietà dei tassi di mora e corrispettivi pattuiti in tale contratto. Parte_2
In via preliminare si evidenzia che la domanda di regresso formulata da nei Parte_1 confronti della in sede di prima memoria ex art. 183 comma 6 Controparte_1 c.p.c. – di cui l'intervenuta aveva eccepito l'inammissibilità Controparte_2 per la tardiva proposizione – deve intendersi rinunciata, avendo l'opponente precisato le proprie conclusioni come da atto di citazione in opposizione. Ciò posto, per quanto concerne le censure circa l'an del credito azionato in sede monitoria da CP_1 si rileva che l'opposizione è infondata. La ricostruzione dei fatti offerta da secondo cui, da un lato, la sua volontà di costituirsi Parte_1 garante nei confronti di sarebbe stata da questa coartata tacendo lo stato di decozione della CP_1 debitrice principale e minacciando la revoca delle linee di credito a lui accordate, e, dall'altro, la condizione sospensiva dell'acquisto da parte sua della non si sarebbe comunque Controparte_3 avverata, con conseguente inefficacia della fideiussione, è risultata smentita dalla documentazione versata in atti. Invero, sotto il primo profilo, al di là del fatto che la qualità di socio della società creditrice rende inverosimile che non fosse a conoscenza e non potesse conoscere le condizioni patrimoniali Parte_1
pagina 2 di 6 della rileva la circostanza che l'ammontare complessivo del debito di quest'ultima nei Parte_2 confronti di fosse espressamente indicato, nella sua consistenza alla data di sottoscrizione, CP_1 nelle premesse dello stesso contratto di fideiussione. In secondo luogo, è emerso che l'acquisto della
, cui l'efficacia della garanzia era sospensivamente condizionata, rispondesse ad Controparte_3 uno specifico interesse dell'opponente, non solo personale, ma anche connesso alla sua partecipazione societaria in . Si legge invero nelle premesse del contratto che “il socio della , dott. CP_1 CP_1
[…] si è dichiarato interessato a rilevare l'azienda farmaceutica gestita dalla Parte_1
Dott.ssa e che a tal fine, anche a tutela della di cui è socio, si è reso Parte_2 CP_1 disponibile a garantire il debito in capo alla Dott.ssa verso la ”. Parte_2 CP_1 L'effettività di tale interesse è comprovata dal fatto che, contestualmente al rilascio della fideiussione, abbia stipulato con la un contratto preliminare di compravendita, impegnandosi Parte_1 Parte_2 all'acquisto della farmacia di titolarità della debitrice principale, per sé o per persona da nominare, nell'ambito della procedura concordataria poi effettivamente instaurata dalla con ricorso Parte_2 depositato dinanzi al Tribunale di Velletri il 10.12.2013. Sul punto si precisa che, sebbene il documento non sia stato prodotto in giudizio (non potendo trovare accoglimento l'istanza di rimessione in termini Par con cui ha chiesto di esservi autorizzata, in quanto, presente agli atti della procedura concordataria nella quale era coinvolta quale creditrice, la parte avrebbe potuto acquisirlo e produrlo entro i CP_1 termini decadenziali di legge), la circostanza è incontestata dall'opponente e comunque riscontrabile nei richiami che all'esistenza e all'oggetto di tale contratto fanno sia la relazione del Commissario
Giudiziale ex art. 172 L.F., sia il decreto di omologa del concordato, sia la scrittura privata registrata del 9 marzo 2015 con cui la “Farmacia Via Gramsci società in accomandita semplice di SC RI PI” ha acquistato la . Controparte_3
Ne deriva che il ha liberamente assunto l'obbligazione fideiussoria in favore di e Parte_1 CP_1 che la previsione dell'acquisto della farmacia della Battellini quale condizione sospensiva della relativa efficacia è espressione del contemperamento dei diversi interessi delle parti.
La contestuale sottoscrizione della fideiussione e del preliminare di compravendita comporta altresì, l'infondatezza della tesi dell'opponente secondo cui la clausola sospensiva apposta alla prima sarebbe nulla in quanto meramente potestativa, comprovando con evidenza che la verificazione del fatto posto quale condizione non fosse rimessa al mero arbitrio delle parti, essendosi queste formalmente vincolate in tal senso. Ciò posto, quanto alla questione se la fideiussione abbia acquistato efficacia per l'avveramento di tale condizione, circostanza che l'opponente nega affermando che la non sarebbe Controparte_3 stata acquistata da lui, come previsto dal contratto, ma dalla Farmacia Via Gramsci, si osserva quanto segue. La condizione sospensiva per la quale “la fideiussione avrà efficacia una volta acquistata l'azienda da parte del Dott. – di cui deve preliminarmente escludersi l'illiceità dedotta Parte_1 dall'opponente, atteso che il disposto dell'art. 112 TULS da questi evocato non preclude a chi già sia in possesso dell'autorizzazione amministrativa all'esercizio di una farmacia, come il l'acquisto Parte_1 di una seconda, ma ne subordina l'esercizio alla rinuncia della prima in base al divieto di cumulo di due o più autorizzazioni farmaceutiche – deve essere interpretata secondo l'art. 1362 c.c., indagando l'intenzione comune dei contraenti, evincibile dal comportamento anche posteriore alla conclusione del contratto, e secondo buona fede ai sensi dell'art. 1366 c.c. Tali criteri consentono infatti l'accertamento del significato dell'accordo in coerenza con la relativa ragione pratica e ad escludere - mediante comportamento improntato a lealtà ed a salvaguardia dell'altrui interesse - interpretazioni cavillose deponenti per un significato in contrasto con gli interessi che le parti hanno voluto tutelare mediante la il negozio stipulato.
A tal riguardo occorre richiamare l'attenzione sul fatto che, successivamente all'omologazione del concordato giudiziale promosso dalla (avvenuta con decreto del Tribunale di Velletri in data Parte_2
3 febbraio 2015), il 9 marzo 2015 questa abbia ceduto la propria azienda alla “Farmacia Via Gramsci
pagina 3 di 6 società in accomandita semplice di SC RI PI & C.” in persona della dottoressa RI PI SC (moglie del ma in regime di separazione dei beni) mediante scrittura privata Parte_1 registrata al n. 5821 dell'Agenzia delle Entrate di Roma 1, nelle cui premesse si legge che la Parte_2
“non riuscendo più a far fronte alle difficoltà economico finanziarie della farmacia, è addivenuta alla decisione di proporre un concordato giudiziale ai vari creditori garantito dalla cessione dell'esercizio farmaceutico ad un terzo che sostenga il costo del concordato […]; che la dottoressa ha Parte_2 individuato nel dottore il farmacista in favore del quale cedere, successivamente Parte_1 all'omologazione del concordato preventivo presentato al Tribunale di Velletri e con le modalità infra meglio indicate, il diritto di esercizio della farmacia della quale è titolare e proprietaria, nonché la connessa azienda commerciale;
che il dottore si è dichiarato disponibile a rendersi Parte_1 cessionario, per sé o per persona o per società da nominare, della farmacia della dottoressa
[...] alle condizioni da lei prospettate;
che il dottor ha indicato nella Parte_2 Parte_1
“Farmacia Via Gramsci società in accomandita semplice si SC RI PI & C.” il cessionario della farmacia oggetto della presente compravendita, garantendo che la Società è in possesso di tutti i requisiti prescritti dalla legge n. 362/91 per essere riconosciuta titolare del diritto di esercizio di farmacie”. Parimenti significativo è che successivamente alla stipula di tale atto, con comunicazione inviata a in data 27 maggio 2015, riconosceva la propria obbligazione fideiussoria e CP_1 Parte_1 proponeva, in conformità alle previsioni del contratto del 23 novembre 2013, il pagamento in trent'anni in rate periodiche di euro 3.750 a decorrere dal 30 ottobre 2015.
Alla luce di tali circostanze – a prescindere da valutazioni in ordine alla configurabilità delle fattispecie del contratto per persona da nominare o dell'interposizione fittizia di persona – ritiene il Tribunale che in applicazione dei canoni ermeneutici sopra richiamati la clausola sospensiva apposta al contratto di fideiussione debba interpretarsi nel senso che le parti abbiano voluto attribuire efficacia all'obbligazione assunta dall'opponente a prescindere dal fatto che questi fosse divenuto personalmente titolare della e che i diritti/obblighi nascenti dalla compravendita si producessero Controparte_3 nell'ambito della sua sfera giuridica. È invero coerente con tale interpretazione il fatto che a seguito dell'acquisto della titolarità della da parte della Farmacia Via Gramsci, tra il novembre 2015 e l'ottobre 2018 Controparte_3 quest'ultima o lo stesso hanno versato a la complessiva somma di euro 75.250 euro Parte_1 CP_1 mediante bonifici recanti nella causale la dicitura “rimborso fideiussione o almeno Parte_1
“rimborso fideiussione”. Ne deriva che, verificatasi la condizione, sussiste l'obbligo dell'opponente di soddisfare il credito vantato da nei confronti della debitrice principale CP_1 Parte_2
Quanto all'eccezione di estinzione della fideiussione ai sensi dell'art. 1955 c.c. si evidenzia che quanto dedotto dall'opponente circa la rinuncia di alla prelazione ipotecaria nell'ambito della CP_1 procedura concordataria ai fini dell'esercizio del diritto di voto non trova riscontro nella documentazioni in atti, dalla quale si evince viceversa che la degradazione del credito in chirografo è stata determinata dall'incapienza del bene ipotecato (cfr. relazione del commissario giudiziale). Venendo infine alle questioni relative al quantum del credito, si osserva che sono infondate le doglianze relative all'usurarietà dei tassi pattuiti nel contratto di mutuo del 22.11.2006. Infatti, se per quanto riguarda gli interessi corrispettivi l'opponente ha formulato contestazioni del tutto generiche (non indicando la misura pattuita nei vari contratti di finanziamento e il tasso soglia di raffronto del periodo), per quanto concerne quello di mora emerge dall'esame del contratto che questo è stato pattuito nella misura dell'8,337%, quindi entro la soglia di usura del periodo, pari a 10,3050% e non a 7,155%, che si riferisce unicamente agli interessi corrispettivi. Parimenti infondata è l'eccezione di nullità per contrarietà a norme imperative (art. 2 L. 287/1990) della clausola del contratto di mutuo del 22.11.2006 che determina il tasso di interesse corrispettivo annuo in misura variabile pari alla media dell'Euribor a tre mesi a causa della dolosa manipolazione del pagina 4 di 6 predetto tasso attuata tra il 2005 e il 2008 da parte di taluni istituti di credito europei, accertata dall'Autorità Antitrust della Commissione Europea con le decisioni 4 dicembre 2013 e 7 dicembre 2016. Sul punto occorre evidenziare che con le citate decisioni, l'Autorità ha stabilito che, tra il 29 settembre 2005 e il 30 maggio 2008, alcune banche avevano partecipato a un'infrazione unica e continuata all'art. 101 TFUE, avente a oggetto la restrizione e/o la distorsione della concorrenza nel settore dei derivati sui tassi di interesse in Euro collegati all'Euribor (Euro Interbank Offered Rate) e/o all'EONIA (Euro Over-Night Index Average) («EIRD»). In particolare, ha accertato che l'intesa restrittiva era orientata alla riduzione dei flussi di cassa, che i partecipanti avrebbero dovuto pagare a titolo degli «EIRD» o dall'aumento di quelli che essi dovevano ricevere a tale titolo e ha, dunque, riguardato un mercato, quello degli «EIRD», che sono derivati finanziari. L'intesa accertata dalla Commissione riguardava «l'acquisizione da parte delle banche cartelliste di un vantaggio competitivo illecito sul mercato dei derivati» ed era specificatamente orientata «ad ottenere un vantaggio rispetto alle proprie controparti in tali contratti, giacché influenzando, con un comportamento manipolativo, il processo di fixing dell'Euribor, le banche cartelliste hanno spostato a loro favore gli equilibri di contratti derivati già conclusi».
In altre parole, poiché le decisioni della Commissione europea, nel sanzionare la pratica restrittiva, avevano di mira il mercato dei derivati e non quello dei mutui indicizzati sulla base dell'Euribor, difetterebbe un nesso di consequenzialità tra l'intesa ed i contratti di finanziamento a tasso variabile che assumono l'Euribor come parametro di riferimento, con la conseguenza che questi non potrebbero ritenersi contratti “a valle” di intese contrarie alla libera concorrenza sul mercato. Un contratto può infatti dirsi «a valle» dell'intesa restrittiva qualora costituisca specifica attuazione di tale intesa e ciò presuppone, quanto meno, che il contratto a valle si muova nello stesso perimetro o, meglio, nello stesso settore nel quale si è verificata l'intesa anticompetitiva. Il che, nel caso di specie, non sembra essere avvenuto, in quanto l'intesa illecita, per come accertata dalla Commissione europea, aveva ad oggetto la manipolazione del tasso Euribor nell'ambito dei contratti derivati, mentre il contratto in questione è un mutuo ipotecario, peraltro stipulato da un istituto di credito estraneo a quelli partecipanti all'intesa sanzionata. È viceversa fondata la richiesta di ridurre l'importo ingiunto di euro 2.500, versati con bonifico effettuato dal il 22 ottobre 2018, in epoca successiva al deposito del ricorso monitorio (il Parte_1 credito residuo è quindi 1.274.750,00), circostanza riconosciuta dall'opposta sin dalla comparsa di costituzione e risposta. Ne consegue che, in parziale accoglimento dell'opposizione, il decreto ingiuntivo deve essere revocato, Par con condanna di a versare a la minor somma di euro 1.274.750,00 (importo Parte_1 ingiunto meno 2.500 euro).
3. Le spese processuali ai sensi dell'art. 91 c.p.c. seguono la sostanziale soccombenza, calcolata una parziale compensazione per la necessità di revoca del d.i. per la pur irrisoria differenza dell'importo, e sono liquidate come in dispositivo secondo il DM 55/2014, tenuto conto del valore effettivo della causa e dell'attività effettivamente espletata in complessivi € 9.000,00 per compensi, oltre IVA (se non detraibile dalla parte vittoriosa), CPA ed accessori come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, in parziale accoglimento dell'opposizione proposta da Parte_1
pagina 5 di 6 - revoca il decreto ingiuntivo n. 2095/2018 del Tribunale di Perugia;
- condanna a pagare in favore di Parte_1 Controparte_2
a minor somma di euro 1.274.750,00, oltre interessi come da domanda;
[...]
- In parziale compensazione delle spese, condanna a rifondere a Parte_1
e Controparte_2 Controparte_1
in solido tra loro le spese del presente giudizio, liquidate in complessivi €
[...]
9.000,00 per compensi, oltre ad IVA (se non detraibile dalla parte vittoriosa), CPA ed accessori come per legge.
Perugia, 22 gennaio 2025
Il Giudice
dott. Giulia RI Lignani
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PERUGIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giulia RI Lignani ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 658/2019 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. SAURO GALLI, Parte_1 C.F._1 presso il cui studio in Bastia Umbra (PG), Via Roma n. 71, è elettivamente domiciliato, come da procura in atti;
OPPONENTE contro
(C.F. ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del proprio Commissario Liquidatore, con il patrocinio dell'avv. GIOVANNI GATTESCHI, presso il cui studio in Perugia, Via Tilli n. 54, è elettivamente domiciliata come da procura in atti;
OPPOSTA
FINEUROP INVESTMENT OPPORTUNITIES S.P.A. (C.F. ), in persona dei legali P.IVA_2 rappresentanti pro tempore, con il patrocinio dell'avv. SANTI PUGLISI, presso il cui studio in Milano,
Via Monte di Pietà n. 21, è elettivamente domiciliata come da procura in atti;
TERZA INTERVENUTA
CONCLUSIONI
Per l'opponente: come da note scritte in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni depositate telematicamente il 19.06.2024; Per l'intervenuta: come da note scritte in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni depositate telematicamente il 19.06.2024;
IN FATTO E DIRITTO
1. Con atto di citazione ritualmente notificato alla controparte, ha opposto il decreto Parte_1 ingiuntivo n. 2095/2018 con cui il Tribunale di Perugia gli ha ingiunto, nella qualità di fideiussore della
“Farmacia ”, il pagamento di euro 1.277.250,00 quale debito residuo dei Parte_2 finanziamenti a questa concessi da chiedendone la revoca per motivi Parte_3 attinenti alla validità ed efficacia del contratto di fideiussione sottoscritto il 21.11.2013, nonché del contratto di mutuo da cui origina il credito.
Si è costituita l'opposta, argomentando circa l'infondatezza dell'avversa opposizione e concludendo per la conferma del decreto ingiuntivo, formulando altresì istanza ex art. 648 c.p.c.
Rigettata l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto e svoltasi la procedura di mediazione obbligatoria con esito negativo, in data 18.02.2021 interveniva in giudizio ai sensi dell'art.
pagina 1 di 6 111 c.p.c. quale terzo assuntore come da decreto di omologa Controparte_2 del concordato preventivo emesso da codesto Tribunale nell'ambito del procedimento di liquidazione coatta amministrativa di , facendo proprie le difese da questa svolte. CP_1
Istruita con lo scambio delle memorie ex art. 183 comma sesto c.p.c., la causa veniva chiamata per la precisazione delle conclusioni e trattenuta in decisione con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. Seguiva quindi il deposito delle memorie conclusionali e in replica. 2. È pacifico tra le parti che il 21 novembre 2013 e abbiano Parte_1 Controparte_1 stipulato il contratto di fideiussione con cui il primo si impegnava a garantire il debito della
[...] (all'epoca ammontante ad euro 1.536.903,85) sino alla Controparte_3 concorrenza di 1.350.000 “a condizione e successivamente all'avvenuto acquisto dell'azienda farmacia” da parte del medesimo Parte_1 Sono viceversa controverse la validità e l'efficacia di tale contratto, avendo l'opponente dedotto, da un lato, che la sua volontà di costituirsi fideiussore sia stata coartata da – tramite rassicurazioni CP_1 sulle condizioni patrimoniali della debitrice principale e intimidazioni circa la revoca delle linee di credito a lui concesse – e, dall'altro, che la condizione sospensiva concordata, oltreché illecita ai sensi dell'art. 1354 c.c. con riferimento all'art. 112 T.U.L.S. e nulla ai sensi dell'art. 1355 c.c. in quanto meramente potestativa – non si sarebbe verificata, in quanto ad acquistare la è Controparte_3 stato un soggetto diverso dal Parte_1
Il ha conseguentemente affermato che la comunicazione del 27 maggio 2015 con cui ha Parte_1 espresso l'impegno a estinguere il debito garantito in trenta anni con rate costanti da 3.750,00 a partire dal 30 ottobre 2015 è viziata da errore di diritto sull'illiceità della condizione e di fatto sulla sua verificazione, quest'ultimo comprovato dal fatto che i pagamenti indicati nel ricorso per decreto ingiuntivo sono stati effettuati non da lui, ma dalla Farmacia Via Gramsci società in accomandita semplice di SC RI PI & C.; ha altresì disconosciuto le ulteriori comunicazioni ricognitive del proprio debito nei confronti dell'opposta datate 12 dicembre 2016 e 19 giugno 2018,. Le ulteriori doglianze poste a fondamento dell'opposizione attengono all'estinzione della fideiussione ai sensi dell'art. 1955 c.c. – per aver la espresso voto favorevole all'approvazione del CP_1 concordato preventivo della , che ai sensi dell'art. 177 L.F. determina rinuncia ed Controparte_3 estinzione del diritto di prelazione ipotecaria del creditore sull'immobile della dott.ssa Parte_2 impedendo così la surrogazione del fideiussore in tale diritto – alla non debenza degli interessi determinati in base al parametro Euribor, di cui l'autorità Antitrust della Commissione Europea ha accertato la manipolazione nel periodo 29 settembre 2005 - 30 maggio 2008, nell'ambito del quale il contratto di mutuo ipotecario da cui discende il credito azionato da è stato sottoscritto dalla CP_1 (22 novembre 2006), e all'usurarietà dei tassi di mora e corrispettivi pattuiti in tale contratto. Parte_2
In via preliminare si evidenzia che la domanda di regresso formulata da nei Parte_1 confronti della in sede di prima memoria ex art. 183 comma 6 Controparte_1 c.p.c. – di cui l'intervenuta aveva eccepito l'inammissibilità Controparte_2 per la tardiva proposizione – deve intendersi rinunciata, avendo l'opponente precisato le proprie conclusioni come da atto di citazione in opposizione. Ciò posto, per quanto concerne le censure circa l'an del credito azionato in sede monitoria da CP_1 si rileva che l'opposizione è infondata. La ricostruzione dei fatti offerta da secondo cui, da un lato, la sua volontà di costituirsi Parte_1 garante nei confronti di sarebbe stata da questa coartata tacendo lo stato di decozione della CP_1 debitrice principale e minacciando la revoca delle linee di credito a lui accordate, e, dall'altro, la condizione sospensiva dell'acquisto da parte sua della non si sarebbe comunque Controparte_3 avverata, con conseguente inefficacia della fideiussione, è risultata smentita dalla documentazione versata in atti. Invero, sotto il primo profilo, al di là del fatto che la qualità di socio della società creditrice rende inverosimile che non fosse a conoscenza e non potesse conoscere le condizioni patrimoniali Parte_1
pagina 2 di 6 della rileva la circostanza che l'ammontare complessivo del debito di quest'ultima nei Parte_2 confronti di fosse espressamente indicato, nella sua consistenza alla data di sottoscrizione, CP_1 nelle premesse dello stesso contratto di fideiussione. In secondo luogo, è emerso che l'acquisto della
, cui l'efficacia della garanzia era sospensivamente condizionata, rispondesse ad Controparte_3 uno specifico interesse dell'opponente, non solo personale, ma anche connesso alla sua partecipazione societaria in . Si legge invero nelle premesse del contratto che “il socio della , dott. CP_1 CP_1
[…] si è dichiarato interessato a rilevare l'azienda farmaceutica gestita dalla Parte_1
Dott.ssa e che a tal fine, anche a tutela della di cui è socio, si è reso Parte_2 CP_1 disponibile a garantire il debito in capo alla Dott.ssa verso la ”. Parte_2 CP_1 L'effettività di tale interesse è comprovata dal fatto che, contestualmente al rilascio della fideiussione, abbia stipulato con la un contratto preliminare di compravendita, impegnandosi Parte_1 Parte_2 all'acquisto della farmacia di titolarità della debitrice principale, per sé o per persona da nominare, nell'ambito della procedura concordataria poi effettivamente instaurata dalla con ricorso Parte_2 depositato dinanzi al Tribunale di Velletri il 10.12.2013. Sul punto si precisa che, sebbene il documento non sia stato prodotto in giudizio (non potendo trovare accoglimento l'istanza di rimessione in termini Par con cui ha chiesto di esservi autorizzata, in quanto, presente agli atti della procedura concordataria nella quale era coinvolta quale creditrice, la parte avrebbe potuto acquisirlo e produrlo entro i CP_1 termini decadenziali di legge), la circostanza è incontestata dall'opponente e comunque riscontrabile nei richiami che all'esistenza e all'oggetto di tale contratto fanno sia la relazione del Commissario
Giudiziale ex art. 172 L.F., sia il decreto di omologa del concordato, sia la scrittura privata registrata del 9 marzo 2015 con cui la “Farmacia Via Gramsci società in accomandita semplice di SC RI PI” ha acquistato la . Controparte_3
Ne deriva che il ha liberamente assunto l'obbligazione fideiussoria in favore di e Parte_1 CP_1 che la previsione dell'acquisto della farmacia della Battellini quale condizione sospensiva della relativa efficacia è espressione del contemperamento dei diversi interessi delle parti.
La contestuale sottoscrizione della fideiussione e del preliminare di compravendita comporta altresì, l'infondatezza della tesi dell'opponente secondo cui la clausola sospensiva apposta alla prima sarebbe nulla in quanto meramente potestativa, comprovando con evidenza che la verificazione del fatto posto quale condizione non fosse rimessa al mero arbitrio delle parti, essendosi queste formalmente vincolate in tal senso. Ciò posto, quanto alla questione se la fideiussione abbia acquistato efficacia per l'avveramento di tale condizione, circostanza che l'opponente nega affermando che la non sarebbe Controparte_3 stata acquistata da lui, come previsto dal contratto, ma dalla Farmacia Via Gramsci, si osserva quanto segue. La condizione sospensiva per la quale “la fideiussione avrà efficacia una volta acquistata l'azienda da parte del Dott. – di cui deve preliminarmente escludersi l'illiceità dedotta Parte_1 dall'opponente, atteso che il disposto dell'art. 112 TULS da questi evocato non preclude a chi già sia in possesso dell'autorizzazione amministrativa all'esercizio di una farmacia, come il l'acquisto Parte_1 di una seconda, ma ne subordina l'esercizio alla rinuncia della prima in base al divieto di cumulo di due o più autorizzazioni farmaceutiche – deve essere interpretata secondo l'art. 1362 c.c., indagando l'intenzione comune dei contraenti, evincibile dal comportamento anche posteriore alla conclusione del contratto, e secondo buona fede ai sensi dell'art. 1366 c.c. Tali criteri consentono infatti l'accertamento del significato dell'accordo in coerenza con la relativa ragione pratica e ad escludere - mediante comportamento improntato a lealtà ed a salvaguardia dell'altrui interesse - interpretazioni cavillose deponenti per un significato in contrasto con gli interessi che le parti hanno voluto tutelare mediante la il negozio stipulato.
A tal riguardo occorre richiamare l'attenzione sul fatto che, successivamente all'omologazione del concordato giudiziale promosso dalla (avvenuta con decreto del Tribunale di Velletri in data Parte_2
3 febbraio 2015), il 9 marzo 2015 questa abbia ceduto la propria azienda alla “Farmacia Via Gramsci
pagina 3 di 6 società in accomandita semplice di SC RI PI & C.” in persona della dottoressa RI PI SC (moglie del ma in regime di separazione dei beni) mediante scrittura privata Parte_1 registrata al n. 5821 dell'Agenzia delle Entrate di Roma 1, nelle cui premesse si legge che la Parte_2
“non riuscendo più a far fronte alle difficoltà economico finanziarie della farmacia, è addivenuta alla decisione di proporre un concordato giudiziale ai vari creditori garantito dalla cessione dell'esercizio farmaceutico ad un terzo che sostenga il costo del concordato […]; che la dottoressa ha Parte_2 individuato nel dottore il farmacista in favore del quale cedere, successivamente Parte_1 all'omologazione del concordato preventivo presentato al Tribunale di Velletri e con le modalità infra meglio indicate, il diritto di esercizio della farmacia della quale è titolare e proprietaria, nonché la connessa azienda commerciale;
che il dottore si è dichiarato disponibile a rendersi Parte_1 cessionario, per sé o per persona o per società da nominare, della farmacia della dottoressa
[...] alle condizioni da lei prospettate;
che il dottor ha indicato nella Parte_2 Parte_1
“Farmacia Via Gramsci società in accomandita semplice si SC RI PI & C.” il cessionario della farmacia oggetto della presente compravendita, garantendo che la Società è in possesso di tutti i requisiti prescritti dalla legge n. 362/91 per essere riconosciuta titolare del diritto di esercizio di farmacie”. Parimenti significativo è che successivamente alla stipula di tale atto, con comunicazione inviata a in data 27 maggio 2015, riconosceva la propria obbligazione fideiussoria e CP_1 Parte_1 proponeva, in conformità alle previsioni del contratto del 23 novembre 2013, il pagamento in trent'anni in rate periodiche di euro 3.750 a decorrere dal 30 ottobre 2015.
Alla luce di tali circostanze – a prescindere da valutazioni in ordine alla configurabilità delle fattispecie del contratto per persona da nominare o dell'interposizione fittizia di persona – ritiene il Tribunale che in applicazione dei canoni ermeneutici sopra richiamati la clausola sospensiva apposta al contratto di fideiussione debba interpretarsi nel senso che le parti abbiano voluto attribuire efficacia all'obbligazione assunta dall'opponente a prescindere dal fatto che questi fosse divenuto personalmente titolare della e che i diritti/obblighi nascenti dalla compravendita si producessero Controparte_3 nell'ambito della sua sfera giuridica. È invero coerente con tale interpretazione il fatto che a seguito dell'acquisto della titolarità della da parte della Farmacia Via Gramsci, tra il novembre 2015 e l'ottobre 2018 Controparte_3 quest'ultima o lo stesso hanno versato a la complessiva somma di euro 75.250 euro Parte_1 CP_1 mediante bonifici recanti nella causale la dicitura “rimborso fideiussione o almeno Parte_1
“rimborso fideiussione”. Ne deriva che, verificatasi la condizione, sussiste l'obbligo dell'opponente di soddisfare il credito vantato da nei confronti della debitrice principale CP_1 Parte_2
Quanto all'eccezione di estinzione della fideiussione ai sensi dell'art. 1955 c.c. si evidenzia che quanto dedotto dall'opponente circa la rinuncia di alla prelazione ipotecaria nell'ambito della CP_1 procedura concordataria ai fini dell'esercizio del diritto di voto non trova riscontro nella documentazioni in atti, dalla quale si evince viceversa che la degradazione del credito in chirografo è stata determinata dall'incapienza del bene ipotecato (cfr. relazione del commissario giudiziale). Venendo infine alle questioni relative al quantum del credito, si osserva che sono infondate le doglianze relative all'usurarietà dei tassi pattuiti nel contratto di mutuo del 22.11.2006. Infatti, se per quanto riguarda gli interessi corrispettivi l'opponente ha formulato contestazioni del tutto generiche (non indicando la misura pattuita nei vari contratti di finanziamento e il tasso soglia di raffronto del periodo), per quanto concerne quello di mora emerge dall'esame del contratto che questo è stato pattuito nella misura dell'8,337%, quindi entro la soglia di usura del periodo, pari a 10,3050% e non a 7,155%, che si riferisce unicamente agli interessi corrispettivi. Parimenti infondata è l'eccezione di nullità per contrarietà a norme imperative (art. 2 L. 287/1990) della clausola del contratto di mutuo del 22.11.2006 che determina il tasso di interesse corrispettivo annuo in misura variabile pari alla media dell'Euribor a tre mesi a causa della dolosa manipolazione del pagina 4 di 6 predetto tasso attuata tra il 2005 e il 2008 da parte di taluni istituti di credito europei, accertata dall'Autorità Antitrust della Commissione Europea con le decisioni 4 dicembre 2013 e 7 dicembre 2016. Sul punto occorre evidenziare che con le citate decisioni, l'Autorità ha stabilito che, tra il 29 settembre 2005 e il 30 maggio 2008, alcune banche avevano partecipato a un'infrazione unica e continuata all'art. 101 TFUE, avente a oggetto la restrizione e/o la distorsione della concorrenza nel settore dei derivati sui tassi di interesse in Euro collegati all'Euribor (Euro Interbank Offered Rate) e/o all'EONIA (Euro Over-Night Index Average) («EIRD»). In particolare, ha accertato che l'intesa restrittiva era orientata alla riduzione dei flussi di cassa, che i partecipanti avrebbero dovuto pagare a titolo degli «EIRD» o dall'aumento di quelli che essi dovevano ricevere a tale titolo e ha, dunque, riguardato un mercato, quello degli «EIRD», che sono derivati finanziari. L'intesa accertata dalla Commissione riguardava «l'acquisizione da parte delle banche cartelliste di un vantaggio competitivo illecito sul mercato dei derivati» ed era specificatamente orientata «ad ottenere un vantaggio rispetto alle proprie controparti in tali contratti, giacché influenzando, con un comportamento manipolativo, il processo di fixing dell'Euribor, le banche cartelliste hanno spostato a loro favore gli equilibri di contratti derivati già conclusi».
In altre parole, poiché le decisioni della Commissione europea, nel sanzionare la pratica restrittiva, avevano di mira il mercato dei derivati e non quello dei mutui indicizzati sulla base dell'Euribor, difetterebbe un nesso di consequenzialità tra l'intesa ed i contratti di finanziamento a tasso variabile che assumono l'Euribor come parametro di riferimento, con la conseguenza che questi non potrebbero ritenersi contratti “a valle” di intese contrarie alla libera concorrenza sul mercato. Un contratto può infatti dirsi «a valle» dell'intesa restrittiva qualora costituisca specifica attuazione di tale intesa e ciò presuppone, quanto meno, che il contratto a valle si muova nello stesso perimetro o, meglio, nello stesso settore nel quale si è verificata l'intesa anticompetitiva. Il che, nel caso di specie, non sembra essere avvenuto, in quanto l'intesa illecita, per come accertata dalla Commissione europea, aveva ad oggetto la manipolazione del tasso Euribor nell'ambito dei contratti derivati, mentre il contratto in questione è un mutuo ipotecario, peraltro stipulato da un istituto di credito estraneo a quelli partecipanti all'intesa sanzionata. È viceversa fondata la richiesta di ridurre l'importo ingiunto di euro 2.500, versati con bonifico effettuato dal il 22 ottobre 2018, in epoca successiva al deposito del ricorso monitorio (il Parte_1 credito residuo è quindi 1.274.750,00), circostanza riconosciuta dall'opposta sin dalla comparsa di costituzione e risposta. Ne consegue che, in parziale accoglimento dell'opposizione, il decreto ingiuntivo deve essere revocato, Par con condanna di a versare a la minor somma di euro 1.274.750,00 (importo Parte_1 ingiunto meno 2.500 euro).
3. Le spese processuali ai sensi dell'art. 91 c.p.c. seguono la sostanziale soccombenza, calcolata una parziale compensazione per la necessità di revoca del d.i. per la pur irrisoria differenza dell'importo, e sono liquidate come in dispositivo secondo il DM 55/2014, tenuto conto del valore effettivo della causa e dell'attività effettivamente espletata in complessivi € 9.000,00 per compensi, oltre IVA (se non detraibile dalla parte vittoriosa), CPA ed accessori come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, in parziale accoglimento dell'opposizione proposta da Parte_1
pagina 5 di 6 - revoca il decreto ingiuntivo n. 2095/2018 del Tribunale di Perugia;
- condanna a pagare in favore di Parte_1 Controparte_2
a minor somma di euro 1.274.750,00, oltre interessi come da domanda;
[...]
- In parziale compensazione delle spese, condanna a rifondere a Parte_1
e Controparte_2 Controparte_1
in solido tra loro le spese del presente giudizio, liquidate in complessivi €
[...]
9.000,00 per compensi, oltre ad IVA (se non detraibile dalla parte vittoriosa), CPA ed accessori come per legge.
Perugia, 22 gennaio 2025
Il Giudice
dott. Giulia RI Lignani
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