Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 14/02/2025, n. 1275 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1275 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
Repubblica italiana In nome del popolo italiano Tribunale di IL
- Sezione II civile –
in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Vincenza Agnese in funzione di
Giudice Unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale 51599/2021, promossa
DA
(C.F. e P.IVA , con gli Parte_1 P.IVA_1 avv.ti MONICA IACOVIELLO, FRANCESCO CASAMASSA e LUCA GUERRINI, che la rappresentano e difendono, come da distinte procure in atti
E
LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE N. 73/2024 - (C.F. e P.IVA Parte_2
), con l'avv. PAOLA PAGINI, che la rappresenta e difende, come da distinte P.IVA_2 procure in atti,
PARTI ATTRICI
CONTRO
(C.F. ), con gli avv.ti Controparte_1 C.F._1
PAOLO MARSON e MANUELA PESSANO , che lo rappresentano e difendono, come da procura in atti,
(C.F. Controparte_2
), con l'avv. FULVIO FIORE, che la rappresenta e difende, come da procura in P.IVA_3 atti
(C.F. ), con gli avv.ti VALERIO DI Controparte_3 C.F._2
GRAVIO e FILIPPO AURITI, che lo rappresentano e difendono, come da procura in atti,
C.F.e P.IVA , contumace. Controparte_4 P.IVA_4
CONVENUTI
OGGETTO: azione revocatoria ordinaria-azione di accertamento simulazione e/o nullità.
Sentenza R.G. 51599/2021
CONCLUSIONI: all'udienza di precisazione delle conclusioni in data 29.10.2024 i procuratori delle parti precisavano le conclusioni:
PER GIUDIZIALE N. 73/2024 – PARTE Parte_3
ATTRICE, come da foglio depositato telematicamente:
“Voglia il Tribunale IIll.mo - previe le più opportune verifiche e/o declaratorie del caso, ivi compresa - occorrendo - l'amissione delle istanze istruttorie di cui alla memoria ex art. 183, sesto comma, n. 2 c.p.c. [l'ordine di esibizione e la consulenza tecnica di cui al § V.A (a pag.
16), le prove orali di cui al § B.B (a pag. 18) e l'istanza di verificazione di cui al § V.C (a pag. 25) ] :
(a) revocare, ai sensi degli artt. 2901 ss. c.c., e quindi dichiarare inefficaci nei confronti e in favore della Liquidazione Giudiziale Parte_2
(i) l'atto di dotazione di beni a DEe TR del 13 maggio 2020, a rogito del Notaio dott.
, rep. n. 88383, racc. n. 57849, con cui l'ing. Persona_1 CP_1 ha trasferito al trustee la
[...] Controparte_2 proprietà della unità immobiliare sita in Comune di Santa RG RE
(GE), località “La Torre”, via Privata dei Gelsomini n. 4° e n. 6 e precisamente:
A) --- appartamento ad uso abitazione posto al piano terreno composto da quattro locali oltre servizi, con annessa terrazza e area di giardino pertinenziale. […] […] censito nel Catasto Fabbricati del predetto comune […] come segue: foglio 2 – mappale 965 – subalterno 10 (dieci), mappale 966 – subalterno 1 (uno) e mappale
967 (novecentosessantasette) (uniti tra loro) – VIA DEI GELSOMINI n. 4 – piano
T – categoria A/7 – classe 3 – vani 7,5 – superficie catastale totale mq 126 – R.C.
€ 1878,61. B) --- posto auto scoperto al piano terreno censito nel Catasto
Fabbricati del predetto Comune come segue: foglio 2 - mappale 966 - subalterno
2 (due) e mappale 968 – subalterno 3 (tre) graffati tra loro. - VIA DEI
GELSOMINI n.
6 - piano T – categoria C/6 - classe 1 - m.q. 35 - superficie catastale totale mq. 35 - R.C. € 159,07;
(ii) l'atto di dotazione di beni a DEe TR dell'8 luglio 2020, a rogito del Notaio dott.
, rep. n. 88727, racc. n. 58127, con cui l'ing. Persona_1 CP_1 ha trasferito al trustee la
[...] Controparte_2 proprietà della unità immobiliare facente parte del fabbricato sito in Comune di
IL, via Ippolito Nievo n. 19, avente accesso carraio da viale Cassiodoro n.
16, e precisamente: Firmato Da: PAOLA PAGINI Emesso Da: InfoCert Qualified
Electronic Signature CA 3 Serial#: 1856c97 3 - - - vano ad uso autorimessa individuato con il numero interno 43, posto al piano terreno, censito nel Catasto
Fabbricati del predetto Comune come segue: foglio 305 - mappale 145 - subalterno 4 (quattro) - VIA IPPOLITO NIEVO n.19 - piano T - zona censuaria 2
- categoria C/6 - classe 8 - m.q. 18 - superficie catastale totale m.q. 18 - R.C. €
205,45”;
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Sentenza R.G. 51599/2021
(b) revocare, ai sensi degli artt. 2901 ss. c.c., e quindi dichiarare inefficaci nei confronti e in favore della Liquidazione Giudiziale ovvero in alternativa dichiarare Parte_2 nulli e/o simulati:
(iii) l'atto di compravendita della quota di del 16 giugno 2020, a Controparte_4 rogito del Notaio dott. rep. n. 4489/3004, con cui l'ing. Persona_2 ha alienato al sig. la sua quota del 10% di CP_1 Controparte_3 partecipazione nel capitale sociale di al prezzo di prezzo di Controparte_4 complessivi € 18.000,00 e, per quanto occorrer possa, il contratto preliminare stipulato dalle medesime parti il 4 maggio 2020, nonché ogni eventuale ulteriore atto di alienazione successivo alla iscrizione della domanda giudiziale introduttiva del presente giudizio, richiesta in data 22 marzo 2022 ed eseguita il successivo 1 aprile 2022 (ivi incluso l'atto di compravendita del 30 marzo 2022 a rogito del notaio rep. n. 6886/3481); Persona_3
(c) ordinare al competente Conservatore dei Registri Immobiliari e al competente Registro delle Imprese di provvedere alla trascrizione e all'iscrizione dell'emananda sentenza;
Con vittoria di spese, compensi professionali e accessori come per legge”.
PER (“GMT”) – PARTE ATTRICE, Parte_1 come da foglio depositato telematicamente:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis:
I. nel merito
(a) revocare, ai sensi degli artt. 2901 ss. c.c., e quindi dichiarare inefficace nei confronti
e in favore dell'attrice : Parte_1
(i) l'atto di dotazione di beni a DEe TR del 13 maggio 2020 a rogito del Notaio dott. , rep. n. 88383, racc. n. 57849 con cui l'Ing. Persona_1 CP_1 ha trasferito al trustee la proprietà
[...] Controparte_2 di una “unità immobiliare sita in Comune di Santa RG RE (GE), località
“La Torre”, via Privata dei Gelsomini n. 4° e n. 6 e precisamente:
A) --- appartamento ad uso abitazione posto al piano terreno composto da quattro locali oltre servizi, con annessa terrazza e area di giardino pertinenziale. […]
[…] censito nel Catasto Fabbricati del predetto comune […] come segue: foglio 2 – mappale 965 – subalterno 10 (dieci), mappale 966 – subalterno 1
(uno) e mappale 967 (novecentosessantasette) (uniti tra loro) – VIA DEI
GELSOMINI n. 4 – piano T – categoria A/7 – classe 3 – vani 7,5 – superficie catastale totale mq 126 – R.C. € 1878,61.
B) --- posto auto scoperto al piano terreno censito nel Catasto Fabbricati del predetto Comune come segue: foglio 2 - mappale 966 - subalterno 2 (due) e mappale 968 – subalterno 3 (tre) graffati tra loro. - VIA DEI GELSOMINI n.6
- piano T – categoria C/6 - classe 1 - m.q. 35 - superficie catastale totale mq.
35 - R.C. € 159,07”;
(ii) l'atto di dotazione di beni a DEe TR dell'8 luglio 2020 a rogito del Notaio dott. , rep. n. 88727, racc. n. 58127, con cui l'Ing. Persona_1 CP_1
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Sentenza R.G. 51599/2021
ha trasferito al trustee la CP_1 Controparte_2 proprietà di una “unità immobiliare facente parte del fabbricato sito in Comune di
IL, via Ippolito Nievo n. 19, avente accesso carraio da viale Cassiodoro n.
16, e precisamente: - - - vano ad uso autorimessa individuato con il numero interno 43, posto al piano terreno, censito nel Catasto Fabbricati del predetto
Comune come segue: foglio 305 - mappale 145 - subalterno 4 (quattro) - VIA
IPPOLITO NIEVO n.19 - piano T - zona censuaria 2 - categoria C/6 - classe 8 -
m.q. 18 - superficie catastale totale m.q. 18 - R.C. € 205,45”;
(b) revocare, ai sensi degli artt. 2901 ss. c.c., e quindi dichiarare inefficaci nei confronti e in favore dell'attrice ovvero in alternativa dichiarare nulli Parte_1
e/o simulati:
(iii) l'atto di compravendita della quota di del 16 giugno 2020, a Controparte_4 rogito del Notaio dott. rep. n. 4489/3004 con cui l'Ing. Persona_2 CP_1 ha alienato al sig. la sua quota di nominali € 60.000 nel capitale Controparte_3 sociale di e, per quanto occorrer possa, il contratto preliminare Controparte_4 stipulato dalle medesime parti il 4 maggio 2020;
(c) revocare, ai sensi degli artt. 2901 ss. c.c., e quindi dichiarare inefficace nei confronti
e in favore delle attrici ovvero in alternativa dichiarare Parte_1 nullo e/o inefficace per effetto dell'accoglimento della domanda sub (b):
(iv) l'atto di compravendita del capitale sociale di del 30 marzo Controparte_4
2022, a rogito del Notaio rep. n. 6886/3481 limitatamente alla Persona_3 cessione della quota di nominali € 60.000, corrispondente al 10% del capitale sociale di originariamente intestata all'Ing. ; Controparte_4 Controparte_1
(d) ordinare al competente Conservatore dei Registri Immobiliari e al competente
Registro delle Imprese di provvedere alla trascrizione e all'iscrizione dell'emananda sentenza;
II. in via istruttoria:
(a) se del caso, previa revoca del provvedimento adottato all'udienza del 31 ottobre
2023, ammettere tutte le istanze istruttorie delle attrici (capitoli di prova, ordini di esibizione ed istanze di verificazione) formulate nelle memorie istruttorie;
(b) confermare il rigetto delle istanze istruttorie delle convenute e, nella denegata ipotesi di ammissione dei capitoli di prova avversari, ammettere l'esponente a prova contraria diretta e indiretta con i testi indicati e i capitoli di prova contraria articolati nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 3, c.p.c.; con vittoria di spese e compensi professionali”.
PER – Controparte_2
PARTE CONVENUTA, come da foglio depositato telematicamente:
“Voglia, l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvedere:
IN VIA PREGIUDIZIALE, accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva in capo alla società convenuta Controparte_2
, codice fiscale;
[...] P.IVA_3
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SEMPRE IN VIA PRELIMINARE E/O PREGIUDIZIALE: nella denegata e non creduta ipotesi di mancata dichiarazione del difetto di legittimazione passiva:
a) per le ragioni tutte esposte in narrativa, disporre la sospensione ex art. 295 c.p.c. della presente causa in attesa della preventiva definizione delle cause pendenti avanti il Tribunale di IL, Sezione Imprese, R.G. 42737/2021, R.G. 19347/2021, R.G. 38089/2020 e R.G.
28728/2021;
b) accertare e dichiarare il difetto di titolarità passiva in capo alla società convenuta
[...]
Firmato Da: Da: Namirial CA Firma Qualificata Serial#: CP_2 Persona_4
, codice C.F._3 Controparte_2 fiscale;
P.IVA_3
NEL MERITO E IN VIA PRINCIPALE nella denegata e non creduta ipotesi in cui non venisse ritenuto sussistente il difetto di titolarità passiva in capo alla
[...]
codice fiscale Controparte_2
: dichiarare inammissibile e/o improcedibile l'azione proposta dalle società P.IVA_3
e per difetto di presupposti e Parte_1 Parte_2 delle condizioni previste ex art. 2901 c.c. ai fini del suo legittimo esercizio ovvero rigettare integralmente le domande svolte dalle società e Parte_1
in quanto inammissibili e comunque infondate in fatto ed in diritto per le Parte_2 motivazioni tutte esposte in narrativa;
IN OGNI CASO con vittoria ed integrale rifusione delle spese e del compenso di lite, oltre spese forfettarie ed accessori nella misura di legge.
IN VIA ISTRUTTORIA. Ci si riporta alla produzione documentale in atti e si insiste per
l'accoglimento dei mezzi istruttori richiesti, a prova diretta e contraria, nella seconda memoria istruttoria di parte datata 4 luglio 2022, da intendersi confermati e non rinunciati, con i soggetti e sui capitoli ivi indicati.
Con ogni più ampia riserva di rito e di merito”. PER L'ING. – PARTE CONVENUTA, come da Controparte_1 foglio depositato telematicamente:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale Civile di IL, respinta ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, previa ammissione di ogni istanza istruttoria o strumento e mezzo di prova dell'odierno conchiudente:
a) [In via preliminare e/o pregiudiziale sospendere il presente procedimento ex art. 295 c.p.c. in attesa della definizione del procedimento pendente innanzi al Tribunale di IL, Sez.
Spec. Impresa, avente R.G. n. 42737/2021];
b) Sempre in via preliminare e/o pregiudiziale dichiarare inammissibile e/o improcedibile
l'azione proposta dalla e dalla Parte_1 Parte_2 ai sensi dell'art. 2901 c.c. per difetto dei presupposti e delle condizioni previste dalla legge per il suo esercizio;
c) Nel merito e in ogni caso, respingere tutte le domande proposte dalla
[...]
e dalla nell'atto introduttivo del presente giudizio Parte_1 Parte_2 siccome inammissibili, irritualmente proposte e, comunque, infondate in fatto ed in diritto;
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d) In ogni caso, dichiarare tenute e condannare le attrici alla rifusione in favore dell'odierno conchiudente delle spese e delle competenze del presente giudizio, comprensive degli oneri fiscali e previdenziali di legge.
L'esponente, infine, chiede la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.”.
PER IL DOTT. PARTE CONVENUTA, come da foglio depositato Controparte_3 telematicamente:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, respingere tutte le domande avanzate da
e da nei suoi confronti, in Parte_1 Parte_2 quanto totalmente infondate in fatto e in diritto per i motivi già illustrati nei precedenti scritti di parte. Con vittoria di spese e compensi, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e cassa previdenziale come per legge”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con unico atto di citazione ritualmente notificato, le società (d'ora in Parte_1 Parte P avanti anche liquidazione e (d'ora in avanti anche convenivano Parte_2 CP_5 in giudizio l'Ing. , la società Controparte_1 Controparte_2 unipersonale, e la società al fine di ottenere la
[...] Controparte_3 Controparte_4 declaratoria di inefficacia ex art. 2901 c.c. di due atti di dotazione di beni a favore di DE TR del
13 maggio 2020 e 8 luglio 2020, a rogito del Notaio dott. (rep. n. 88383, racc. Persona_1
n. 57849 e rep. n. 88727, racc. n. 58127), rispettivamente aventi ad oggetto un appartamento ad uso abitazione ed un posto auto scoperto il primo, un vano ad uso autorimessa il secondo;
con il medesimo atto introduttivo le parti attrici chiedevano altresì la declaratoria di inefficacia ex art. 2901 c.c. o, in subordine, l'accertamento della nullità e/o simulazione di un atto di compravendita della quota di del 16 giugno 2020, a rogito del Notaio dott. Controparte_4 Persona_2 rep. n. 4489/3004 con cui l'Ing. aveva alienato al convenuto la sua quota CP_1 Controparte_3 di nominali € 18.000 nel capitale sociale di Controparte_4
Le parti attrici hanno riferito in fatto: Parte_
- di vantare un credito nei confronti dell'ing. (socio di nonché ex presidente CP_1 Parte_ Parte_ del C.d.A. sia di sia di e dell'ing. (ex amministratore delegato di e CP_5 CP_6 di nonché genero dell'odierno convenuto Ing. ) derivante da numerosi atti di CP_5 CP_1 mala gestio dagli stessi posti in essere;
tale credito era azionato in separato giudizio per mezzo un'azione di responsabilità e azioni cautelari dinanzi a questo Tribunale (doc.nn.1, 2,
e 3, fascicolo attrici): in particolare, era avanzata una richiesta risarcitoria di € 614.657,53 a Parte_ favore di e d € 1.560.714,67 a favore di e una domanda di restituzione dei CP_5 Parte_ compensi corrisposti da ed EVGB di € 50.000 a favore di ciascuna delle due società
(quindi di complessivi € 100.000,00), anche a titolo di risarcimento del danno;
- che in tale contesto, a seguito della formulazione delle prime contestazioni avanzate in sede stragiudiziale nei confronti dell'ing. , questi si spogliava del proprio patrimonio: CP_1 conferendo al trust LF TR ”, mediante trasferimento (gratuito) al trustee
[...] un proprio immobile sito a Santa RG RE (GE) Controparte_2 con atto del 13 maggio 2020 (doc. n. 6, fascicolo attrici) e, poco dopo, anche un'altra unità
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immobiliare sita a IL con atto dell'8 luglio 2020 (doc. 7, fascicolo attrici); e alienando in data 16 giugno 2020 la partecipazione del 10% nel capitale della società CP_4
(di cui era anche amministratore) di nominali € 60.000,00 per l'esiguo importo di €
[...]
18.000,00 al convenuto socio e amministratore delegato della società Controparte_3
(doc. nn. 8 e 9, fascicolo attrici), nonostante la società avesse prodotto nell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2019 un fatturato di oltre 13 milioni di euro, con un utile di € 110.376,00
(doc. n. 50, attrici) e nell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 un fatturato di oltre 21 milioni di euro, con un utile netto di quasi 2 milioni di euro (doc. n. 51, fascicolo attrici). Il tutto avveniva appena prima che gli ingg. e rassegnassero le dimissioni (9 CP_1 CP_6 luglio 2020), cui seguiva soltanto il giorno dopo (10 luglio2020) la messa in liquidazione Parte_ della società
A fondamento della domanda di inefficacia ex. art. 2901 c.c. le parti attrici hanno dedotto, quindi, la sussistenza della legittimazione all'esercizio dell'azione in quanto titolari del credito di cui sopra
(sia pure sub iudice) e l'anteriorità dello stesso rispetto al compimento dei trasferimenti.
In punto di eventus damni, le parti attrici hanno rappresentato che relativamente ai trasferimenti a titolo gratuito di beni immobili a favore di DEe TR, l'ing. si era spogliato della quasi CP_1 totalità del proprio patrimonio, rimanendo titolare esclusivamente di un'autorimessa sita in IL
(doc. n. 52, fascicolo attrici); riguardo invece all'alienazione da parte del convenuto della CP_1 partecipazione nel capitale sociale di a favore del convenuto le attrici CP_4 CP_3 ravvisavano una rilevante variazione quantitativa e qualitativa della loro garanzia patrimoniale per aver l'ing. incassato un importo palesemente irrisorio e sproporzionato rispetto al valore CP_1 della partecipazione alienata.
In ordine al consilium fraudis, gli attori hanno evidenziato che la tempistica degli atti dispositivi posti in essere dal (e cioè, al momento delle contestazioni circa irregolarità gestorie mosse CP_1 nei suoi confronti), palesasse non solo la consapevolezza in capo allo stesso del potenziale pregiudizio nei confronti delle parti attrici, ma anche la dolosa preordinazione di tali atti al fine di Parte_ diminuire la garanzia patrimoniale rispetto alle potenziali pretese risarcitorie di e di CP_5
In ordine alla scientia fraudis, le attrici hanno operato un distinguo in ragione dei diversi atti dispositivi: in riferimento alle attribuzioni degli immobili al DEe TR, hanno rappresentato che la conoscenza da parte dei terzi beneficiari del TR non costituiva requisito dell'azione revocatoria, posta la gratuità degli atti dispositivi;
la natura gratuita veniva sostenuta anche a proposito della cessione di partecipazione del 10% del capitale sociale di in considerazione del fatto CP_4 che, nonostante l'atto di cessione della quota indicasse che la compravendita era avvenuta a fronte del pagamento di € 18.000, non vi era evidenza che il prezzo fosse stato accreditato sul conto corrente dell'Ing. . In subordine, le parti attrici, hanno chiesto che, qualora fosse stata CP_1 fornita la prova che il prezzo indicato nell'atto di cessione era stato effettivamente corrisposto all'ing. , la cospicua sproporzione tra il valore della quota ed il prezzo di cessione sarebbe CP_1 stata priva di giustificazione e confermativa pertanto della consapevolezza in capo al del CP_3 pregiudizio che la cessione avrebbe arrecato ai creditori dell'ing. . CP_1
Sulla base di quanto rappresentato, le attrici hanno chiesto in via principale la revoca degli atti dispositivi di cui sopra ex art. 2901 c.c., e, con riferimento all'atto di cessione di quote ed in via
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alternativa rispetto alla domanda di revoca, l'accertamento della simulazione assoluta e/o la nullità della cessione. Con riguardo a quest'ultima domanda, le attrici hanno rappresentato che i convenuti e avessero inteso creare solo l'apparenza del contratto, senza volere il prodursi CP_1 CP_3 degli effetti dello stesso e/o che comunque il contratto sarebbe privo di causa, avendo le parti pattuito un prezzo obiettivamente non serio e meramente apparente.
Con distinte comparse di costituzione e risposta si costituivano in giudizio i convenuti indicati in epigrafe.
Vengono di seguito riepilogati alcuni degli elementi riportati nelle comparse di costituzione, rimandando agli atti di causa, dovendosi preliminarmente rammentare che la presente azione verte in materia di revocatoria (e non di azione di responsabilità) con conseguente enucleazione dei fatti come esclusivamente funzionali alla decisione della presente azione.
Il convenuto ha fornito nella comparsa di costituzione e risposta la propria Controparte_1 ricostruzione dei fatti contestati nel giudizio di responsabilità; ricostruzione alla quale si rimanda.
In via preliminare, il convenuto ha chiesto disporsi la sospensione del procedimento ex art. 295
c.p.c. in attesa della definizione del procedimento pendente innanzi al Tribunale di IL, Sez.
Spec. (R.G. n. 42737/2021), avente ad oggetto l'accertamento del credito avanzato dagli CP_7 attori e la conseguente condanna al risarcimento del danno supposto.
In merito al diritto di credito posto a fondamento dell'azione revocatoria ordinaria, il convenuto ne ha eccepito l'inesistenza quale conseguenza della ritenuta insussistenza degli atti di CP_1 mala gestio allo stesso contestati.
In punto di consilium fraudis, il convenuto ha rappresentato:
-in riferimento ai due trasferimenti immobiliari effettuati nel DE TR (a favore della moglie dell'Ing. , e i due figli dell'Ing. , CP_1 Controparte_8 CP_1 [...]
e JA ), che tale TR è stato istituito a distanza di anni dalla Per_5 Persona_6 controversia attuale (31 luglio 2014, doc. n. 141, fascicolo convenuto ) e che la decisione CP_1 di effettuare i conferimenti di beni immobili era maturata alla fine del 2019 (in occasione di un incontro avvenuto tra il convenuto ed il suo consulente dott. , per poi differire la Persona_7 stipula dei due rogiti nelle date 13 maggio e 8 luglio 2020, a causa di ragioni tecniche tali da richiedere una serie di adempimenti preliminari delicati;
- riguardo invece alla cessione del 10% delle quote di che alcuni attriti con i soci di CP_4 minoranza ed i cambiamenti degli assetti societari della avevano gradualmente Controparte_4 sempre più convinto il convenuto ad addivenire alla cessione della propria quota ad
[...]
stipulando dapprima un contratto preliminare (4 maggio 2020, doc. n. 173, fascicolo CP_3 convenuto ) per poi perfezionare il contratto definitivo di cessione in data 16 giugno 2020, CP_1 senza che ciò integrasse attuazione di un piano in danno delle attrici, come dimostrato dal fatto che il pagamento del corrispettivo era effettivamente avvenuto, come da produzione in atti della ricevuta di bonifico attestante il pagamento di € 18.000,00 (doc n. 147, fascicolo convenuto
). Ha infine contestato la sussistenza della scientia damni in capo al convenuto CP_1 CP_3
Infine, in ordine alla domanda di accertamento della simulazione assoluta e/o nullità della cessione del 10% delle quote di avanzata in via alternativa dagli attori in sede di atto di CP_4 citazione, il convenuto ha rappresentato la sussistenza della volontà delle parti di addivenire all'atto
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in questione, precisando come alcun elemento di prova potesse desumersi dal prezzo pattuito e pagato per le quote stesse.
La convenuta ha Controparte_2 riferito in fatto:
- che , unitamente all'ing. quali CP_9 Parte_5 Controparte_1 disponenti, con atto del 31 luglio 2014, a rogito del notaio di IL (rep. Persona_8
393035; racc. 86789), hanno istituito il trust denominato DEe TR (codice fiscale:
), nominando quale trustee la società P.IVA_5 Controparte_2 Per_ e individuando quali beneficiari e
[...] Controparte_8
[...]
; CP_10
- nel corso degli anni i disponenti hanno provveduto a dotare il Fondo di DEe TR, oltre che di somme liquide, di beni immobili al fine di preservarli e consentire che il reddito da questi eventualmente prodotto avvantaggiasse i beneficiari indicati nell'atto istitutivo;
- che, successivamente, l'ing. , con scrittura privata del 13 maggio Controparte_1
2020 autenticata dal notaio di IL (rep. 88383; racc. 57849) ha Persona_1 apportato al Fondo di DEe TR i seguenti beni immobili, siti in Santa RG RE
(Ge): i) appartamento ad uso abitazione posto al piano terreno, composto da quattro locali oltre servizi, con annessi terrazza e area di giardino pertinenziale, così catastalmente censito al Catasto Fabbricati: foglio 2 - mappale 965 - subalterno 10, mappale 966 - subalterno 1 e mappale 967 (uniti tra loro), via dei Gelsomini n.
4 - piano T - categoria A/7 - classe 3 – vani 7,5 - superficie catastale totale mq. 126 - R.C. € 1878,61; ii) posto auto scoperto al piano terreno, così catastalmente censito al Catasto Fabbricati: foglio 2 - mappale 966 - subalterno 2 e mappale 968 – subalterno 3, graffati tra loro, via dei Gelsomini n. 6, piano T
– categoria C/6 - classe 1 - mq 35 - superficie catastale totale mq. 35 - R.C. € 159,07. Quindi, con atto dell'8 luglio 2020 a rogito del notaio di IL (rep. Persona_1
88727; racc. 58127) ha incrementato il fondo di DEe TR del seguente immobile, sito in
IL: iii) vano ad uso autorimessa individuato con il numero interno 43, posto al piano terreno, così catastalmente censito nel Catasto Fabbricati: foglio 305 - mappale 145 - subalterno 4 – via Ippolito Nievo n.19 - piano T - zona censuaria 2 - categoria C/6 - classe 8
- m.q. 18 - superficie catastale totale m.q. 18 - R.C. € 205,45.
La convenuta, dopo aver precisato che l'istituto del trust è caratterizzato dal principio di separazione patrimoniale tra l'insieme dei beni dei diversi trust e quelli del trustee stesso, ha eccepito in via pregiudiziale il difetto di legittimazione passiva, per aver le attrici promosso l'azione pauliana nei confronti di (codice fiscale: Controparte_2
), piuttosto che avverso nella sua P.IVA_3 Controparte_2 qualità di trustee di DEe TR (codice fiscale . P.IVA_5
Sempre in via preliminare e/o pregiudiziale ha chiesto altresì disporsi la sospensione ex art.295
c.p.c. per essere la decisione del presente giudizio dipendente dall'esito delle ulteriori controversie promosse dall'ing. di cui sopra. CP_1
Infine, la difesa del TR ha eccepito l'inammissibilità e/o improcedibilità dell'azione revocatoria ordinaria per difetto dei presupposti e condizioni previste dall'art.2901c.c.
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Il convenuto ha riferito in fatto: Controparte_3
- di essere il socio fondatore, amministratore delegato e presidente di Controparte_4 avente ad oggetto, inter alia, l'industria e il commercio di prodotti e manufatti tessili e termoplastici, nonché di macchinari e accessori per l'industria tessile e termoplastica;
Contr
- che l'ing. è stato socio di minoranza di (detenendone la quota del 10% del CP_1 capitale sociale); Contr
- che lo Statuto di all'art.7 prevede il diritto di prelazione per i soci sull'acquisto delle quote sociali da esercitarsi entro 30 giorni dalla data di denuntiatio a mezzo della quale il socio uscente informa gli altri soci dei termini del trasferimento a terzi della quota dallo stesso detenuta (doc. n. 2, fascicolo convenuto;
CP_3
- che, in ragione di detta clausola, l'ing. aveva comunicato tre volte l'intenzione di CP_1 cedere la sua quota al riducendo progressivamente il prezzo da € 60.000,00 a € CP_3
18.000,00 (doc.nn. 3,4, e 5, fascicolo convenuto;
CP_3
- che, pertanto, in data 4 maggio 2020 l'ing. si impegnava a vendere la quota al CP_1 tramite la stipula di un contratto preliminare, subordinatamente al mancato CP_3 esercizio del diritto di prelazione da parte degli altri soci (doc. n.6, fascicolo convenuto
; CP_3 Parte_
- che le contestazioni mosse da e nei confronti del sig. erano successive CP_5 CP_1 alla stipula del contratto preliminare e di cessione;
- che il aveva pagato il prezzo di cessione di € 18.000,00 tramite bonifico bancario, CP_3 dovendosi pertanto escludersi la gratuità dell'atto (doc. n.7, fascicolo convenuto;
CP_3
- che la riduzione del prezzo di cessione è stata influenzata dall'emergenza epidemiologica, che ha avuto ripercussioni negative sull'economia e sull'attività di NMT;
- che il 31 marzo 2022 il cedeva a terzi l'intero capitale sociale di NMT, uscendo CP_3 definitivamente dalla compagine sociale.
Il convenuto ha rappresentato altresì che la cessione era preceduta da contratto CP_3 preliminare, evidenziando che ai fini dell'accertamento dell'eventuale consilium fraudis del terzo debba farsi riferimento al momento della stipulazione del contratto preliminare.
Il convenuto ha altresì contestato la ricostruzione delle parti attrici secondo cui indice presuntivo del consilium fraudis del convenuto sarebbe rappresentato dalla “viltà” del prezzo di cessione CP_3 Contr della quota di , pari a € 18.000,00, considerato eccessivamente inferiore rispetto al valore nominale della partecipazione di € 60.000,00. Sul punto il convenuto ha eccepito che: -il prezzo di cessione deve essere in linea con il valore reale della quota, anziché con quello nominale;
il prezzo Contr di € 18.000,00 era giustificato in ragione delle difficoltà economiche di (inclusi finanziamenti di soci e debiti straordinari), nonché da dall'impatto della pandemia di Covid-19; che nessuno degli Contr altri soci di aveva esercitato il diritto di prelazione sulla quota, essendo ciò sintomatico del fatto che il prezzo non fosse considerato “conveniente”.
Con riguardo invece alla domanda avanzata dagli attori di accertamento della simulazione assoluta dell'atto di cessione e/o di nullità dello stesso per assenza di causa, il convenuto ha CP_3 eccepito la genericità della domanda, considerato che il prezzo di cessione era stato effettivamente corrisposto (in adempimento di un contratto preliminare) e risultava congruo (considerata anche la
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situazione di crisi dettata dal Covid-19). Infine i termini negoziali dell'atto di cessione varrebbero ad escludere ogni ipotesi di invalidità del contratto, compreso il difetto di causa. on si costituiva e veniva dichiarata contumace. Controparte_4
Con provvedimento in data 4 maggio 2022 il precedente giudicante ha respinto entrambe le eccezioni preliminari sollevate da parte convenuta Controparte_2
ed ha assegnato i termini di cui all'art. 183, VI comma,
[...]
c.p.c. Parte_ Nel corso del giudizio ed hanno chiesto autorizzarsi la “la chiamata in causa di CP_5 [...]
con sede in Zone Industrielle de Stelytec Emplacement B8 42400, Saint- CP_12
CH (Francia), in persona del legale rappresentante pro tempore, fissando, ai sensi dell'art.
269 c.p.c., altra udienza per consentire la chiamata in causa nel rispetto dei termini di cui all'art.
163 -bis c.p.c., ovvero ordinare la chiamata in causa di ex art. 102 c.p.c. o Controparte_13 ex art. 107 c.p.c.”
Con provvedimento del 26 giugno 2022, anche questa istanza è stata rigettata.
Pertanto, a seguito di alcuni rinvii disposti dal precedente giudicante anche ai fini di una definizione transattiva della controversia, il processo è giunto all'udienza del 31 ottobre 2023, ove il giudicante, non ammessi i mezzi di prova articolati dalle parti, ritenendo la causa matura per la decisione, ha fissato l'udienza del 27 febbraio 2024 per la precisazione delle conclusioni.
Nelle more, questo giudice è diventata assegnataria del presente procedimento.
Il giudizio è stato successivamente dichiarato interrotto per l'apertura della liquidazione giudiziale dell'attrice (doc. n.335, fascicolo attrici). CP_5
In data 11 giugno 2024 giudiziale ha depositato ricorso ex art. Parte_3
303 c.p.c. per la riassunzione del processo interrotto (cfr. autorizzazione del giudice delegato in atti). Analogo ricorso in riassunzione è stato depositato in data 12 giugno 2024 da Parte_1
[...]
All'udienza del 29 ottobre 2024 la causa è stata introitata in decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. di sessanta giorni per il deposito delle conclusionali e di venti giorni per il deposito delle repliche.
Va innanzitutto confermata la contumacia della convenuta anche a seguito della Controparte_4 riassunzione del giudizio, risultando la notifica ritualmente perfezionatasi, come da documentazione versata in atti dalle parti attrici.
Non appare inopportuno, ai fini della valutazione della domanda, il sintetico richiamo di alcuni principi generali in materia di domanda di declaratoria di inefficacia relativa (revocatoria) ex art. 2901 c.c.:
1) L'azione revocatoria, in linea di diritto (quale rimedio funzionale alla ricostituzione della garanzia generica assicurata al creditore dal patrimonio del debitore), presuppone, per la sua legittima esperibilità, la sola esistenza di un debito, ancorchè non accertata giudizialmente
(non costituendo, quindi, la definizione dell'eventuale controversia sull'accertamento del credito, l'antecedente logico - giuridico indispensabile della pronunzia sulla domanda revocatoria), e non anche la concreta esigibilità di esso (potendo essere esperita, nel concorso con gli altri requisiti di legge, anche per crediti condizionali, non scaduti o soltanto
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eventuali) (cfr. Cass. civ., Sez. IV, 10/03/2006, n.5246; Cass. civ., Sez. I, 02/04/2004,
n.6511; Cassazione civile sez. IV, 22 gennaio 1999, n. 591).
2) Proprio per tale ragione il giudizio promosso con l'azione revocatoria non è soggetto a sospensione necessaria ex art. 295 cod. proc. civ. nel caso di pendenza di controversia sull'accertamento del credito, in quanto la definizione di questa seconda controversia non costituisce l'indispensabile precedente logico-giuridico della pronuncia sulla domanda revocatoria, considerato anche il fatto che il conflitto pratico tra i due giudicati è reso infatti impossibile dal fatto che la sentenza dichiarativa dell'inefficacia dell'atto dispositivo nei confronti del creditore, a seguito dell'accoglimento della domanda revocatoria, non costituisce titolo sufficiente per procedere ad esecuzione nei confronti del terzo acquirente, essendo a tal fine necessario che il creditore disponga anche di un titolo sull'esistenza del credito, che può procurarsi soltanto nella causa relativa al credito e non anche in quella concernente esclusivamente la domanda revocatoria. (Cass. civ., Sez. IV, 17/07/2009, n.
16722; Cass. civ. (Ord.), Sez. IV, 10/10/2008, n. 24993; Cass. civ. (Ord.), Sez. IV,
14/09/2007, n. 19289; Cass. civ., Sez. Unite, 18/05/2004, n. 9440).
3) Va poi ricordato che ad integrare il pregiudizio è sufficiente che l'atto di disposizione del debitore renda più difficile e non impossibile la soddisfazione coattiva del credito, sicché anche una modificazione qualitativa del patrimonio e la trasformazione di un bene in un altro che sia meno agevolmente aggredibile in sede esecutiva, com'è tipico del denaro, realizza il pericolo di un danno costituito dalla eventuale infruttuosità di una futura azione esecutiva. (cfr. Cass. 26.2.2002 n. 2792; Cass. 21.9.2001 n. 11916; Cass.
1.6.2000 n. 7262;
Cass. 17.10.2001 n. 12678; Cass.
5.6.2000 n. 7452; Cass. 29.3.1999 n. 2971; Trib. Torino
5.3.2001). Non è quindi richiesta, a fondamento dell'azione, la totale compromissione della consistenza patrimoniale del debitore, ma soltanto il compimento di un atto che renda più incerta o difficile la soddisfazione del credito, con la conseguenza che l'onere di provare l'insussistenza di tale rischio, in ragione di ampie residualità patrimoniali, incombe, secondo i principi generali, al convenuto nell'azione di revocazione, che eccepisca la mancanza, per questo motivo, dell'eventus damni (Cass. civ., Sez. I, 24/07/2003, n.11471). Qualora il pregiudizio arrecato al creditore sia costituito da una variazione qualitativa, e non quantitativa, del patrimonio del debitore, la conoscenza del pregiudizio in capo al terzo deve afferire a tale tipo di variazione. (Cass. civ., Sez. III, 12/12/2014, n. 26151).
4) In tema di azione revocatoria ordinaria, quando l'atto di disposizione sia successivo al sorgere del credito, unica condizione per il suo esercizio è la conoscenza che il debitore abbia del pregiudizio delle ragioni creditorie, nonché, per gli atti a titolo oneroso, l'esistenza di analoga consapevolezza in capo al terzo, la cui posizione, sotto il profilo soggettivo, va accomunata a quella del debitore. La relativa prova può essere fornita tramite presunzioni, il cui apprezzamento è devoluto al giudice di merito ed è incensurabile in sede di legittimità ove congruamente motivato (Cass. civ., Sez. III, 30/12/2014, n. 27546)
5) Ai fini dell'azione revocatoria ordinaria, la consapevolezza dell'evento dannoso da parte del terzo contraente, prevista quale condizione dell'azione dall'art. 2901 c.c., consiste nella generica conoscenza del pregiudizio che l'atto di disposizione posto in essere dal debitore, diminuendo la garanzia patrimoniale, può arrecare alle ragioni dei creditori, e la relativa
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prova può essere fornita anche mediante presunzioni (Cass. civ., Sez. I, 27/01/2006, n. 1759;
Cass. civ., Sez. II, 27/03/2007, n.7507; Cass. civ., Sez. I, 18/05/2005, n.10430). Non è quindi necessaria la prova di una vera e propria collusione, e neppure di una scienza diretta e circostanziata (Cass. civ., Sez. II, 18/01/2007, n.1068), essendo sufficiente la generica conoscenza del pregiudizio che l'atto di disposizione posto in essere dal debitore, diminuendo la garanzia patrimoniale, può arrecare alle ragioni dei creditori (Cass. civ., Sez.
I, 27/01/2006, n. 1759; Cass. civ., Sez. I, 18/05/2005, n.10430). Ulteriormente, deve ricordarsi che alla consapevolezza di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore deve essere equiparata l'agevole conoscibilità di tale pregiudizio, a prescindere dalla specifica conoscenza del credito per la cui tutela viene esperita l'azione (Cass. civ., Sez. IV,
29/07/2004, n. 14489; Cass. civ., Sez. IV, 01/06/2000, n. 7262).
6) In tema di revocatoria ordinaria, non essendo richiesta, a fondamento dell'azione, la totale compromissione della consistenza del patrimonio del debitore, ma soltanto il compimento di un atto che renda più incerta o difficile la soddisfazione del credito (quale, nella specie, una transazione traslativa di beni ereditari conclusa dall'erede con un terzo), l'onere di provare l'insussistenza di tale rischio, in ragione di ampie residualità patrimoniali, incombe sul convenuto che eccepisca, per questo motivo, la mancanza dell'eventus damni (Cass. civ.,
Sez. II, 03/02/2015, n. 1902).
7) Nell'ambito della modificazione qualitativa del patrimonio del debitore che integra l'eventus damni, la sostituzione di un immobile con il denaro derivante dalla compravendita comporta di per sé una rilevante modifica qualitativa della garanzia patrimoniale, in considerazione della maggiore facilità di cessione del denaro (Cass. civ., 09/02/2012, n.
1896) mentre è onere del debitore, per sottrarsi agli effetti di tale azione, provare che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore (Cass. civ.,
29/03/2007, n. 7767).
In applicazione dei consolidati principi enunciati dalla Suprema Corte e sopra richiamati, l'azione revocatoria è fondata limitatamente agli atti di dotazione del trust, per i motivi di seguito indicati.
Il credito a tutela del quale e in liquidazione giudiziale Parte_1 Parte_2 agiscono in revocatoria è oggetto di un giudizio in corso tra le parti, attraverso il quale parti attrici hanno convenuto in giudizio il convenuto ing. contestando una molteplicità di condotte CP_1 dallo stesso poste in essere, tra cui:
- l'uso improprio (senza soluzione di continuità dal 2017) di fondi aziendali per spese personali, quali polizze assicurative e canoni di noleggio di autovetture di grossa cilindrata
(fringe benefits);
- l'aver agito in modo infedele, in conflitto di interessi e con grave negligenza dal mese di marzo 2017 al mese di marzo 2018 con riguardo al conferimento all'advisor Console & Partners(Console) dell'incarico relativo all'individuazione di soggetti interessati ad investire Parte_ in
- la gestione negligente dei rapporti commerciali con i clienti cinesi BO VA
BI CI & EC Co.LT (BO) e GR EC IT
(GR) sino agli ultimi mesi del 2019;
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Parte_
- l'utilizzo di risorse economiche di e per finalità extrasociali, tra cui il noleggio CP_5 di auto di lusso (giustificate come necessarie per un progetto commerciale che prevedeva la contrattualizzazione di agenti di commercio, ma tuttavia concesse in uso a terzi estranei alla società, senza prova di un reale progetto di rete di agenti) e l'assunzione presso come CP_5 dipendente del sig. (con contratto sottoscritto il 1°gennaio 2019, senza che Parte_6 egli svolgesse alcuna attività lavorativa);
- la stipula in data 27 dicembre 2018 di due contratti preliminari per l'acquisto di un capannone e di un'area attigua a , senza la necessaria autorizzazione del C.d.A. di Parte_7
CP_5 Parte_
- il trasferimento di tutte le attività operative di alle controllate e CP_5 CP_14 Parte_ (senza la necessaria autorizzazione del C.d.A. e dell'assemblea di riducendo quest'ultima a una “scatola vuota” che svolgeva solo attività di holding); Parte_
- l'omessa attività di pubblicità dell'attività di direzione e coordinamento ( avrebbe esercitato attività di direzione e coordinamento su senza darne adeguata pubblicità, CP_5 violando gli obblighi di trasparenza);
- un finanziamento “opaco” di circa € 150.000,00 a da parte della società senza CP_5 CP_15 aver sottoscritto alcun contratto che ne regolasse le condizioni;
etc.
Parte_ Al fine di accertare il proprio credito risarcitorio e hanno quindi convenuto in giudizio CP_5
l'ing. , formulando nei suoi confronti una richiesta risarcitoria di € 614.657,53 a favore di CP_1 Parte_ ed € 1.560.714,67 a favore di e una domanda di restituzione dei compensi corrisposti CP_5 Parte_ da ed EVGB di € 50.000 a favore di ciascuna delle due società, anche a titolo di risarcimento del danno (docc. 1 e 2, fascicolo parti attrici). Giova precisare che, in questa sede, la misura del credito rileva non già ai fini della sua esatta quantificazione ma solo ai fini delle valutazioni rilevanti con riguardo ai presupposti dell'azione revocatoria.
Tale giudizio è stato assegnato alla Sezione Impresa “B” del Tribunale di IL, RG 42737/2021,
e risulta tuttora pendente: all'udienza del 29 ottobre 2024 il giudice istruttore di quella controversia ha rinviato la causa per precisazione delle conclusioni, invitando le parti ad una definizione transattiva della controversia (come da verbale prodotto agli atti di questo giudizio).
Tanto premesso va rammentato che, secondo il consolidato orientamento della Corte di Cassazione
(Cass. Ord. n. 4212/2020, Cass. Ord. n. 3369/2019, Cass. Sent. n. 5619/2016) il credito, seppure litigioso, è ugualmente “idoneo a determinare l'insorgere della qualità di creditore che abilita all'esperimento dell'azione revocatoria” (Cass. Sent. n. 1112/2020).
La Suprema Corte non rimette al giudice della revocatoria l'accertamento in ordine alla effettiva sussistenza del credito, questione invece attinente al merito della controversia su cui questo giudice
è chiamato a svolgere valutazioni nei limiti di seguito indicati.
La pronuncia emessa a Sezioni Unite dalla Suprema Corte (Cass. Sez. un. n. 9440/2004) nell'affermare che non sussiste alcun rapporto di pregiudizialità rispetto all'azione di merito sottostante l'azione revocatoria, ritiene legittimati all'esperimento di quest'ultima anche i soggetti portatori di una mera aspettativa di credito. In quella pronuncia la Corte richiama in argomento i propri precedenti secondo cui la nozione di credito accolta dall'art. 2901 c.c. è nozione lata,
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comprensiva della ragione di credito o della aspettativa di credito, con conseguente irrilevanza delle relative fonti di acquisizione (sent. n. 1242/78; n. 1388/81; n. 6475/82; n. 12144/99).
Secondo le Sezioni Unite, infatti, la legittimazione ad agire compete anche ai creditori potenziali o eventuali, che egualmente hanno interesse a vedere non intaccata la garanzia patrimoniale generica ex art. 2740 c.c.. L'accoglimento di una nozione talmente lata di credito si fonda, a giudizio della
Corte, sul rilievo in base al quale neppure “è ravvisabile l'eventualità di un conflitto pratico di giudicati, poiché per dare attuazione alla sentenza definitiva che dichiara l'inefficacia dell'atto di disposizione nei confronti del creditore è necessario procedere nelle forme previste dagli artt. 602 e
603 c.p.c., notificando al debitore (…) il titolo esecutivo, costituito, nel caso del "credito litigioso", dalla sentenza di condanna, con la conseguenza che, ove la domanda del creditore sia rigettata, la sentenza che accoglie la domanda revocatoria a tutela dell'allegato "credito litigioso" si rivelerà di nessuna utilità, ma non si porrà in contrasto, in quanto erogata a tutela di un credito "eventuale", con la decisione negativa sull'esistenza del credito”.
Con tale statuizione le Sezioni Unite hanno ricompreso nella formula utilizzata dal legislatore nella disposizione dell'art. 2901 c.c - “anche se il credito è soggetto a termine o a condizione” - anche il credito eventuale, nella veste di credito litigioso, in quanto soggetto alla condizione del suo accertamento, con conseguente elevazione del medesimo a fatto costitutivo della domanda revocatoria.
E' stato precisato nella richiamata pronuncia che “risultando allegato quale titolo di legittimazione
e fatto costitutivo della fondatezza della domanda revocatoria il 'credito eventuale', in veste di
'credito litigioso', la sussistenza (ed insieme la dimostrazione) di questo è data proprio dalla pendenza del giudizio di accertamento del credito, del quale non è quindi necessario attendere la definizione prima di pronunciare sulla domanda di revocatoria".
Il principio affermato con la statuizione del 2004 è rimasto fermo nella giurisprudenza di legittimità successiva (ex multis Cass Civ. n. 4212/2020; Cass. n. 9855/2014; Cass. Civ. 09.02.2012 n. 1893:
“l'art. 2901 cod. civ. ha accolto una nozione lata di credito, comprensiva della ragione o aspettativa, con conseguente irrilevanza dei normali requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità. Ne consegue che anche il credito eventuale, nella veste di credito litigioso, è idoneo a determinare - sia che si tratti di un credito di fonte contrattuale oggetto di contestazione in separato giudizio sia che si tratti di credito risarcitorio da fatto illecito - l'insorgere della qualità di creditore che abilita all'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria avverso l'atto di disposizione compiuto dal debitore”).
Sulla base della giurisprudenza richiamata è sufficiente a supportare la sussistenza della legittimazione attiva dell'attore anche un credito eventuale, in veste di credito litigioso, fermo restando che l'eventuale sentenza dichiarativa dell'inefficacia dell'atto revocato non può essere portata ad esecuzione finché l'esistenza del credito non sia accertata con efficacia di giudicato
(Cass. civ. Sez. 1, 12 luglio 2013 n. 17257).
Va chiarito pertanto a tutte le parti di questo giudizio che non rilevano, in questa sede, le articolate contestazioni circa la fondatezza o meno della pretesa creditoria di cui sopra, valutazioni rimesse alla sede naturale del giudizio di merito, risultando sufficiente ai fini della legittimazione la sussistenza di una aspettativa di credito, nei termini indicati dalla Suprema Corte a Sezioni Unite;
aspettativa data dalla pendenza del giudizio di merito.
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La copiosa documentazione versata in atti rileva non già ai fini della fondatezza della presente azione, ma al più vale a documentare il momento dell'insorgenza della pretesa creditoria, al fine di stabilire se essa sia antecedente o successiva rispetto agli atti dispostivi.
Consegue che le produzioni documentali prodotte successivamente alla maturazione delle preclusioni istruttorie risultano del tutto ininfluenti in questa sede, e come tali non sono poste a fondamento della presente decisione.
Allo stesso modo, l'eccezione di inammissibilità e di irritualità della prima memoria attorea formulata dal convenuto risulta assorbita dalla dirimente circostanza che i singoli atti di CP_1 mala gestio non vengono in rilievo in questa sede se non complessivamente in quanto fondanti l'azione di responsabilità pendente e pertanto la legittimazione ad agire in revocatoria da parte delle attrici, secondo la giurisprudenza sopra citata.
Da quanto rilevato deriva altresì l'infondatezza dell'istanza di sospensione ex art. 295 c.p.c. formulata dai convenuti Ing. e Controparte_1 Controparte_2
Giova sul punto richiamare quanto di recente ribadito dai giudici di legittimità in
[...] punto di sospensione: “il credito litigioso, che trovi fonte in un atto illecito o in un rapporto contrattuale contestato in separato giudizio, è idoneo a determinare l'insorgere della qualità di creditore abilitato all'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria avverso l'atto dispositivo compiuto dal debitore, sicché il relativo giudizio non è soggetto a sospensione necessaria ex art.
295 c.p.c. in rapporto alla pendenza della controversia sul credito da accertare e per la cui conservazione è stata proposta domanda revocatoria, poiché tale accertamento non costituisce
l'indispensabile antecedente logico-giuridico della pronuncia sulla domanda revocatoria, né può ipotizzarsi un conflitto di giudicati tra la sentenza che, a tutela dell'allegato credito litigioso, dichiari inefficace l'atto di disposizione e la sentenza negativa sull'esistenza del credito” (Cass. Civ.
Ordin. n. 3369/2019). Tale orientamento si giustifica in quanto se la pretesa creditoria non trovasse definitivo fondamento nelle sedi a ciò deputate, l'eventuale declaratoria di inefficacia per effetto dell'accoglimento della domanda revocatoria sarebbe inutiliter data. Appurata la sussistenza di una aspettativa di credito, per stabilire se quest'ultimo “sia o meno sorto anteriormente all'atto di disposizione del patrimonio è necessario fare riferimento alla data del contratto, ove sia un credito di fonte contrattuale, o a quella dell'illecito, qualora si tratti di credito risarcitorio da fatto illecito” (Cass. Civ., Sent. n. 11121/2020). Parte_ Orbene, nel caso di specie, la pretesa creditoria è sorta in capo a e nel momento in cui CP_5 sono state poste in essere le condotte ritenute di mala gestio, risalenti a data antecedente alle dimissioni rassegnate dal convenuto in data 9 luglio 2020 e in parte citate dallo stesso CP_1 nell'atto di dimissioni (cfr. doc. 14 allegato all'atto di citazione). Trattasi di una molteplicità di atti e condotte addebitate dalle attrici al convenuto , che vanno dalle spese di carattere CP_1 Parte_ personale illecitamente addebitate a e alle vicende attinenti all'advisor Console, dalla CP_5 negligente gestione dei rapporti commerciali con i clienti cinesi BO e GR, all'indebito sperpero di risorse per contratti di noleggio di autovetture, dagli stipendi , oneri previdenziali e contributivi e ai rimborsi spese pagati al dipendente alla vicenda attinente alla Pt_6 sottoscrizione dei contratti preliminari per l'acquisto del capannone di , etc., condotte Parte_7 stratificate nel tempo e antecedenti rispetto al compimento degli atti dispositivi.
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Come sopra specificato, non è questa la sede ove decidere in ordine alla fondatezza o meno degli addebiti, ma va ritenuta sussistente la aspettativa di credito nascente dalla natura “litigiosa” della pretesa creditoria, ritenuta idonea – secondo la granitica giurisprudenza sopra citata- a fondare la legittimazione attiva delle attrici.
La pretesa creditoria la cui insorgenza va ricondotta alla realizzazione degli atti di mala gestio è anteriore rispetto al compimento degli atti dispositivi, posti in essere nel periodo dal 13 maggio
2020 all'8 luglio 2020, essendo le condotte contestate risalenti anche ad anni antecedenti al 2019
(cfr. anche docc. 54-55-56-57-58 fascicolo di parte attrice;
cfr. altresì docc. 108, 315 e 296 fascicolo parte attrice).
Ritenute pertanto sussistenti la legittimazione attiva di parte attrice e l'anteriorità della pretesa creditoria rispetto agli atti dispositivi, ai fini dell'accoglimento dell'azione revocatoria, è necessario verificare la sussistenza sia dell'elemento oggettivo (c.d. eventus damni), sia dell'elemento soggettivo in capo al disponente (c.d. consilium fraudis) ed eventualmente in capo all'accipiens, qualora trattasi di atto a titolo oneroso (c.d. scientia fraudis).
Gli atti di dotazione di beni a DEe TR
Va innanzitutto confermata l'ordinanza in atti affermativa della legittimazione passiva della convenuta per le Controparte_2 motivazioni di cui all'ordinanza in atti qui confermate.
Va, sotto connesso profilo, rilevato che nell'azione revocatoria ordinaria avente per oggetto l'atto di dotazione patrimoniale del "trust", il "trustee" è sempre litisconsorte necessario, in quanto titolare dei diritti conferiti nel patrimonio vincolato e unica persona di riferimento nei rapporti con i terzi, non già quale legale rappresentante, bensì come soggetto che dispone del diritto, sia pure in funzione della realizzazione del programma stabilito nell'atto istitutivo dal disponente a vantaggio dei beneficiari (Cass. n. 9648/2020).
In ordine agli atti di dotazione in trust, va preliminarmente osservato che, trattandosi di conferimenti a titolo gratuito (Cass. n. 3697 del 13/02/2020), l'elemento soggettivo della scientia fraudis in capo al terzo non è requisito da accertare. Pertanto si procederà alla valutazione della sussistenza dei soli elementi oggettivo dell'eventus damni e soggettivo del consilium fraudis in capo al disponente.
In merito al primo requisito, deve osservarsi che “il presupposto oggettivo dell'azione revocatoria ordinaria (cd. eventus damni) ricorre non solo nel caso in cui l'atto dispositivo comprometta totalmente la consistenza patrimoniale del debitore, ma anche quando lo stesso determini una variazione quantitativa o anche soltanto qualitativa del patrimonio che comporti una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito, con la conseguenza che grava sul creditore
l'onere di dimostrare tali modificazioni quantitative o qualitative della garanzia patrimoniale, mentre è onere del debitore, che voglia sottrarsi agli effetti di tale azione, provare che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni creditorie”. (Cass. n. 19207/2018).
In aderenza all'orientamento della Suprema Corte, nel caso di specie deve ritenersi provato il detto requisito, determinando gli atti dispositivi una variazione quantitativa del patrimonio del disponente, tale da ridurre concretamente, se non escludere, la possibilità degli attori GMT e CP_5 di veder soddisfatto il proprio credito qualora accertato nel separato giudizio.
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Sentenza R.G. 51599/2021
In particolare, con gli atti di attribuzione a DEe TR del 13 maggio 2020 e dell'8 luglio 2020 rispettivamente dell'immobile di Santa RG RE (GE) e dell'immobile di IL, il convenuto si è spogliato della quasi totalità del proprio patrimonio immobiliare, rimanendo CP_1 titolare soltanto di un'autorimessa sita in IL (doc. n. 52, fasc. parti attrici). Consegue che tali atti abbiano comportato una consistente variazione quantitativa del patrimonio del disponente, alla luce anche del fatto che non è stato assolto l'onere gravante in capo al debitore convenuto di dimostrare l'idoneità del patrimonio residuo a soddisfare le pretese creditorie delle parti attrici.
Passando all'esame del requisito soggettivo del consilium fraudis, deve osservarsi che in caso di credito sorto anteriormente all'atto di disposizione, ai fini della ricorrenza della scientia damni è sufficiente la semplice conoscenza, da parte del debitore, di ledere la garanzia dei creditori e la previsione del danno che deriverà agli stessi, mentre la prova di siffatta consapevolezza in capo al disponente può essere fornita anche attraverso elementi presuntivi tratti da circostanze di fatto e, come tali, devoluti all'apprezzamento del giudice (cfr. Cass. sent. nn. 16221/2019 e 27546/2016).
Anche tale requisito soggettivo è da ritenersi integrato: risultano plurimi gli elementi da cui dedurre che il convenuto fosse a conoscenza del fatto che la nuova compagine amministrativa CP_1 avrebbe contestato le condotte poste in essere, come peraltro emerge in modo lampante dalla stessa lettera di dimissioni del 9 luglio 2020. In realtà, la collocazione temporale degli atti dispositivi de quibus (posti in essere il 13 maggio e l'8 luglio 2020) lascia presumere, in modo inequivocabile, che gli stessi siano stati posti in essere al fine di sottrarre la garanzia patrimoniale generica in caso di azione risarcitoria. Essi si collocano a ridosso delle dimissioni e comunque delle contestazioni che nel frattempo erano già intervenute a carico del convenuto , come dallo stesso, in parte, CP_1 enunciato nell'atto di dimissioni, da cui emerge la chiara consapevolezza che il proprio operato non era “apprezzato” con l'ovvia conseguenza che le contestazioni mosse avrebbero potuto generare pretese risarcitorie.
Infatti, nonostante il DEe TR fosse stato istituito nel 2014, è soltanto dopo l'insorgere dei dissidi Parte_ con gli altri soci di e delle contestazioni mosse da questi ultimi in merito alle prime irregolarità gestorie emerse a suo carico, che ha deciso di conferire i propri immobili. CP_1
In particolare, a nulla valgono le eccezioni avanzate dai convenuti secondo cui le decisioni di Contr attribuire i beni al trust gestito da sarebbero maturate in epoca precedente (anno 2019) alla formalizzazione delle prime contestazioni nel mese di novembre 2020 (docc. 19 e 20, fascicolo parti attrici), perché molte delle condotte contestate al convenuto , da cui sorgono le pretese CP_1 Parte_ creditorie azionate da ed sono in ogni caso antecedenti sia alle date degli atti di cui CP_5 viene chiesta la revocatoria in questa sede, sia alle date in cui sarebbe stata assunta – a detta dei convenuti– la decisione di porli in essere.
L'azione revocatoria avente ad oggetto tale atto dispositivo è pertanto fondata e va accolta, come da dispositivo.
La cessione della partecipazione in MJ Majocchi S.r.l.
Va innanzitutto affermato il carattere oneroso della cessione della partecipazione nella società MJ
Maiocchi s.r.l. in quanto il convenuto ha prodotto documentazione giustificativa CP_1 dell'intervenuto pagamento (doc. n. 147 allegato alla comparsa di costituzione e risposta).
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In ordine all'elemento soggettivo in capo al convenuto debitore, considerati il tempo di esecuzione dell'atto, valgono le medesime considerazioni sopra svolte sulla certa conoscenza del pregiudizio che la cessione della quota avrebbe comportato alle ragioni dei creditori.
Ai fini dell'accoglimento dell'azione revocatoria, va tuttavia accertata la sussistenza dell'ulteriore requisito soggettivo della scientia fraudis, consistente nella consapevolezza del pregiudizio o partecipazione alla dolosa preordinazione da parte del terzo acquirente, trattandosi, come detto, di atto a titolo oneroso.
Va rammentato che l'onere della prova grava su parte attrice. E' cioè l'attore che deve offrire elementi, anche presuntivi, atti a far ritenere che l'acquirente fosse consapevole che l'atto compiuto dal disponente fosse idoneo ad arrecare pregiudizio ai creditori.
L'unico elemento dedotto dagli attori riguarda una asserita sproporzione del prezzo di acquisto della quota rispetto al valore.
Secondo parte attrice, vi sarebbe significativa sproporzione tra il prezzo pagato (€ 18.000,00) per la cessione della partecipazione del 10% del capitale sociale di e il valore della CP_4 partecipazione (€ 60.000,00), considerati inoltre i rilevanti valori del fatturato e dell'utile di esercizio dichiarati dalla società nel 2019 e 2020 (doc. nn. 50 e 51, fascicolo parti attrici).
In disparte la circostanza che gli elementi dedotti da parte attrice non provano in modo inequivoco il valore effettivo della partecipazione, non essendo le considerazioni svolte corroborate da alcun elaborato peritale, sicché un'eventuale ctu avrebbe assunto carattere esplorativo, l'eventuale acclarata sproporzione tra il prezzo e il valore della quota non sarebbe elemento da solo sufficiente
– in assenza di altri elementi presuntivi- a far ritenere, senza incertezze, acclarata la conoscenza in capo al del pregiudizio che l'atto avrebbe arrecato ai creditori del convenuto alienante (la CP_3 pronuncia citata dalla liquidazione giudiziale Cass. n. 13404/2008, non si attaglia al caso di specie inerendo ad una fattispecie in cui gli elementi indiziari erano molteplici, come esplicitamente elencati nel corpo del provvedimento della Suprema Corte).
Parte attrice non ha prodotto alcuna prova del valore effettivo, che come è noto non coincide con quello nominale, del valore della partecipazione, ma ha addotto quali elementi presuntivi circa il valore della quota i dati di bilancio e il confronto tra la vendita della quota in oggetto con le altre vendite intervenute sul capitale sociale della MJ Majocchi S.r.l.
Tuttavia questi elementi, pur dotati di valenza indiziaria, sono fortemente contestati dalla difesa del convenuto che offre una lettura alternativa dei dati di bilancio ed elementi giustificativi CP_3 del valore di vendita delle altre quote. In particolare, parte convenuta ha motivatamente CP_3 rappresentato che la vendita della quota in oggetto è intervenuta a metà dell'esercizio relativo all'anno 2020, in cui gli ottimi risultati economici conseguiti nell'anno 2019 non erano ancora confermati per l'esercizio 2020, in quanto il consolidamento di tali risultati si verificava per effetto della riconversione dell'attività di impresa nella produzione di presidi medicali intervenuta proprio nell'anno 2020 per effetto della pandemia.
In particolare il convenuto ha addotto che il valore della quota era inciso negativamente nell'anno
2020 da due circostanze: a) da un finanziamento soci di circa 4,2 milioni di euro rimborsato a fine Contr 2020 e b) da un contenzioso in cui la società era risultata soccombente per € 5 milioni circa
(l'accontamento per € 300.000 risulta specificato nella nota integrativa al bilancio, prodotta sub doc.
51 da parte attrice).
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Parte convenuta ha poi offerto elementi di giustificazione della differenza di prezzo riscontrabile tra la vendita della quota in oggetto rispetto al prezzo con cui sono state vendute altre due porzioni del Contr Contr capitale sociale della e segnatamente: il 51% del capitale sociale di del socio cinese in data 20 dicembre 2020 al prezzo di € 448.000; il 10% del capitale sociale acquistato in data 22 marzo 2022 dallo stesso al prezzo di € 550.000. CP_3
Tali elementi (mutamento delle situazione finanziaria della società a fine 2020; seconda cessione intervenuta nell'anno 2022; vendita del “pacchetto di maggioranza” etc.) sono tratti dalla concreta storia della società, non appaiono implausibili e non sono adeguatamente contestati da parte attrice, su cui – si ripete- gravava ogni onere della prova. Acquista, poi, un certo grado di verosimiglianza in ordine alla determinazione del prezzo la circostanza che la vendita sia avvenuta nel periodo pandemico, come confermato dal fatto che la società ha dovuto effettuare una riconversione dell'attività.
Le circostanziate contestazioni mosse da parte del convenuto non consentono, dunque, di CP_3 conferire carattere univoco all'elemento –peraltro unico- offerto dalle parti attrici.
Pertanto la prospettazione di parte attrice verrebbe a fondarsi su un doppio passaggio di presunzione: la presunta sproporzione –invero, non effettivamente provata, bensì essa stessa presunta e contestata- da cui dovrebbe emergere la presunta conoscenza in capo al disponente del pregiudizio che il convenuto debitore, con tale atto, avrebbe arrecato alle parti attrici.
Va anche rilevato che, allorquando il legislatore, ha voluto conferire rilevanza “assoluta” all'elemento oggettivo della sproporzione lo ha fatto espressamente (cfr. art.166, comma 1, lett. a)
CCII).
Alcuna significatività può in tale contesto assumere la circostanza che, al tempo dell'atto, i convenuti e oltre ad essere soci della società MJ Majocchi S.r.l., facevano parte CP_1 CP_3 del C.d.A. della stessa e il ne era anche l'amministratore delegato (doc. n. 9, fascicolo CP_3 parti attrici). Tale elemento può denotare una comune consapevolezza del valore effettivo della quota, ma non del pregiudizio arrecato ai creditori in quanto le condotte di mala gestio afferiscono ad altre società, rispetto alle quali il convenuto appare estraneo. CP_3
L'unico elemento indiziario offerto dalle attrici (la presunta sproporzione) non riveste dunque i requisiti di gravità e precisione, e non può pertanto valere ad integrare la prova dell'elemento soggettivo in capo all'acquirente.
A tutto voler concedere la suddetta circostanza potrebbe corroborare l'idea di un comportamento dannoso per le ragioni creditorie da parte del il quale, al fine di disfarsi del patrimonio CP_1 aggredibile, ha concesso uno sconto sul prezzo di acquisto, ma di certo non vale a costituire elemento di sicura conoscenza in capo al terzo acquirente del pregiudizio che con detta vendita il avrebbe arrecato ai propri creditori. CP_1
Gli elementi dedotti assorbono ogni considerazione relativa alla collocazione del momento temporale di verifica dell'elemento soggettivo in capo all'acquirente in data antecedente alla cessione e all'esame del cd. “preliminare”. Il rigetto della domanda assorbe ogni valutazione anche in ordine alle contestazioni relative alle email svolte da parte attrice.
Il rigetto della domanda sul punto assorbe altresì ogni valutazione relativa alla chiamata in causa del terzo acquirente, peraltro già oggetto di rigetto da parte del precedente giudicante né sussiste litisconsorzio necessario con il terzo subacquirente dedotto dalle attrici in bonis (Cass. Civ.
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34214/2023: “nel giudizio per revocatoria ordinaria proposto nei confronti dell'acquirente, il creditore non può, ove si verifichi una alienazione successiva del medesimo immobile, inserire un'ulteriore domanda nei confronti del terzo subacquirente, poiché la domanda nei confronti di quest'ultimo non può dirsi né di garanzia né comune a quella inizialmente introdotta, secondo quanto richiesto dall'art. 106 c.p.c. per la chiamata del terzo, potendo il suo acquisto essere pregiudicato solo in presenza dei presupposti di cui all'art. 2901, comma 4, c.c., e tenuto conto che solo al curatore fallimentare è consentito, ai sensi dell'art. 66, comma 2, l. fall., ampliare "a cascata", l'ordinaria azione revocatoria contro tutti i successivi subacquirenti, al fine di assicurare, in ragione della superiore difficoltà di recupero, una più intensa tutela dei creditori dell'alienante caduto in fallimento”),
Gli elementi dedotti da parte attrice non sono idonei a sorreggere l'accertamento della simulazione assoluta e/o la nullità della cessione della quota di Controparte_4
Va rilevato che il prezzo risulta oggetto di pagamento e la sproporzione tra corrispettivo e valore effettivo della quota non è stata compiutamente provata per quanto sopra rilevato, elementi che restano validi anche con riguardo alla domanda alternativa.
Le istanze istruttorie- Va rilevato che all'udienza del 31 ottobre 2023 la causa veniva rinviata per precisazione delle conclusioni, non avendo, pertanto ritenuto il precedente giudicante di dare ingresso alle istanze istruttorie delle parti.
In sede di precisazione delle conclusioni, ha chiesto, in ordine ai Parte_1 mezzi istruttori, “se del caso, previa revoca del provvedimento adottato all'udienza del 31 ottobre
2023, ammettere tutte le istanze istruttorie delle attrici (capitoli di prova, ordini di esibizione ed istanze di verificazione) formulate nelle memorie istruttorie;
(b) confermare il rigetto delle istanze istruttorie delle convenute e, nella denegata ipotesi di ammissione dei capitoli di prova avversari, ammettere l'esponente a prova contraria diretta e indiretta con i testi indicati e i capitoli di prova contraria articolati nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 3, c.p.c.”. unipersonale ha esposto “ci si riporta alla produzione Controparte_2 documentale in atti e si insiste per l'accoglimento dei mezzi istruttori richiesti, a prova diretta e contraria, nella seconda memoria istruttoria di parte datata 4 luglio 2022, da intendersi confermati
e non rinunciati, con i soggetti e sui capitoli ivi indicati”.
Il provvedimento del 31.3.2023 va confermato.
La richiesta di ctu volta a definire il valore della quota ceduta, avanzata da parte attrice, per quanto sopra già rilevato, è del tutto esplorativa in quanto volta a supplire all'onere della prova sulla stessa gravante. Allo stesso modo il connesso ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. relativo alla successiva cessione della partecipazione è rivolto a supplire ad oneri probatori gravanti su parte attrice.
Tutte le ulteriori istanze istruttorie (capitoli di prova, richiesta di ctu, verificazione sottoscrizioni disconosciute) di parte attrice attengono al merito della vicenda, e sono irrilevanti ai fini della decisione per quanto già osservato sopra in ordine alla natura della presente azione.
I capitoli di prova articolati dal convenuto sono tutti irrilevanti ai fini della decisione, in CP_1 quanto vertenti su circostanze attinenti l'accertamento della responsabilità; accertamento, come detto, rimesso alla sede naturale del giudizio di merito. La valutazione dell'ulteriore richiesta di ordine di esibizione formulata nei confronti del convenuto è assorbita dal rigetto della CP_3
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domanda e, in ogni caso, si sarebbe palesata come meramente esplorativa rispetto agli oneri probatori gravanti su parte attrice.
Allo stesso modo, la richiesta di ctu, di ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. e di rogatoria internazionale sono parimenti irrilevanti ai fini della decisione in ordine alla azione di inefficacia ex art. 2901 c.c. in quanto vertenti sul merito delle contestazioni mosse al convenuto . CP_1
I capitoli di prova articolati dal convenuto unipersonale Controparte_2 nella memoria del 4.7.2022 sono parimenti irrilevanti ai fini della decisione;
in particolare in ordine al capitolo 1 si osserva che è del tutto irrilevante che la scelta di conferire i beni in trust fosse maturata nel novembre 2019, in quanto molti dei fatti di mala gestio contestati risalgono a data antecedente, fermo il fatto che rileva il solo elemento oggettivo del momento del trasferimento. I capitoli 2-3-4-6 sono totalmente irrilevanti, mentre il capitolo 5 è documentale.
La regolamentazione delle spese di lite
Le spese seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e vanno determinate come in dispositivo sulla base dei valori medi con riguardo allo scaglione delle cause di valore indeterminabile alto (la pretesa creditoria di parte attrice è sub iudice e, pertanto, non determinata nel suo ammontare).
Le parti attrici sono risultate vittoriose in ordine all'azione avente ad oggetto i beni conferiti in trust mentre sono risultate soccombenti nei confronti del convenuto CP_3
Tuttavia alla Liquidazione Giudiziale possono essere liquidate le spese di lite con riguardo alla fase di studio, introduttiva in ragione della riassunzione e decisioria (con esclusione quindi della fase istruttoria).
Il convenuto è risultato soccombente rispetto agli atti costituiti in trust mentre, di fatto, è CP_1 risultato vittorioso con riguardo alle domande relative all'atto di cessione della quota, sia pure con esclusivo riguardo al mancato raggiungimento della prova dell'elemento soggettivo in capo al convenuto CP_3
In considerazione di quanto rilevato, il convenuto va condannato alle spese di lite nei CP_1 confronti di ciascuna parte attrice, potendosi tuttavia compensare per ½ le spese in forza dell'accoglimento solo parziale della domanda, con quantificazione in dispositivo.
Le parti attrici vanno condannate, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite in favore del convenuto nei cui confronti sono risultate totalmente soccombenti. CP_3
La parte convenuta Controparte_2 va condannata, in solido con il convenuto nei limiti della condanna a
[...] CP_1 carico di quest'ultimo, al pagamento delle spese di lite nei confronti di ciascuna parte attrice.
P.Q.M.
il Tribunale di IL, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda ed eccezione rigettata, così provvede:
1) revoca e dichiara inefficaci ex art. 2901 c.c. nei confronti delle parti attrici i seguenti atti:
- l'atto di dotazione di beni a DEe TR del 13 maggio 2020 a rogito del Notaio dott.
, rep. n. 88383, racc. n. 57849 con cui l'Ing. ha Persona_1 Controparte_1 trasferito al trustee la proprietà di una “unità Controparte_2 immobiliare sita in Comune di Santa RG RE (GE), località “La Torre”, via
Privata dei Gelsomini n. 4° e n. 6, e precisamente:
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A) --- appartamento ad uso abitazione posto al piano terreno composto da quattro locali oltre servizi, con annessa terrazza e area di giardino pertinenziale […] censito nel Catasto Fabbricati del predetto comune […] come segue: foglio 2 – mappale 965 – subalterno 10 (dieci), mappale 966 – subalterno 1 (uno) e mappale 967 (novecentosessantasette) (uniti tra loro) – VIA DEI GELSOMINI n. 4 – piano
T – categoria A/7 – classe 3 – vani 7,5 – superficie catastale totale mq 126 – R.C. €
1878,61.
B) --- posto auto scoperto al piano terreno censito nel Catasto Fabbricati del predetto
Comune come segue: foglio 2 - mappale 966 - subalterno 2 (due) e mappale 968 – su-balterno 3 (tre) graffati tra loro. - VIA DEI GELSOMINI n.
6 - piano T – categoria C/6 - classe 1 - m.q. 35 - superficie catastale totale mq. 35 - R.C. € 159,07”;
- l'atto di dotazione di beni a DEe TR dell'8 luglio 2020 a rogito del Notaio dott.
[...]
, rep. n. 88727, racc. n. 58127, con cui l'Ing. ha trasferito al Per_1 Controparte_1 trustee la proprietà di una “unità immobiliare Controparte_2 facente parte del fabbricato sito in Comune di IL, via Ippolito Nievo n. 19, avente accesso carraio da viale Cassiodoro n. 16, e precisamente:
- - - vano ad uso autorimessa individuato con il numero interno 43, posto al piano terreno, censito nel Catasto Fabbricati del predetto Comune come segue: foglio 305 - mappale 145 - subalterno 4 (quattro) - VIA IPPOLITO NIEVO n.19 - piano T - zona censuaria 2 - categoria C/6 - classe 8 - m.q. 18 - superficie catastale totale m.q. 18 - R.C. € 205,45”;;
2) rigetta ogni altra domanda;
3) ordina per effetto del capo 1) che precede la trascrizione della presente sentenza nei competenti
Registri Immobiliari;
4) ordina, al passaggio in giudicato della sentenza, la cancellazione delle annotazioni nel registro delle imprese relative all'atto di compravendita della quota di del 16 giugno Controparte_4
2020, a rogito del Notaio dott. rep. n. 4489/3004; Persona_2
5) compensa per ½ le spese di lite a carico del convenuto , e per l'effetto Controparte_1 condanna lo stesso al pagamento in favore della parte attrice Parte_1
, delle spese processuali in solido con il convenuto
[...] [...]
che liquida in € 1.713 per Controparte_2 spese complessive, €14.000 per compensi oltre spese generali al 15%, I.V.A. (se non recuperabile in virtù del regime fiscale della parte) e C.P.A. (per il convenuto fino alla concorrenza di € CP_1
7.000 per compensi, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge in forza della compensazione per ½);
6) compensa per ½ le spese di lite a carico del convenuto , e per l'effetto Controparte_1 condanna lo stesso al pagamento in favore della parte attrice
[...] delle spese processuali in solido con il convenuto Parte_8 [...]
che liquida in € Controparte_2
8.400 per compensi oltre spese generali al 15%, I.V.A. (se non recuperabile in virtù del regime
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fiscale della parte) e C.P.A. (per il convenuto fino alla concorrenza di € 4.200 per CP_1 compensi, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge in forza della compensazione per ½)
7) condanna le parti attrici, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite in favore del convenuto nella misura complessiva di € 14.000 per compensi oltre spese generali Controparte_3 al 15%, I.V.A. (se non recuperabile in virtù del regime fiscale della parte) e C.P.A
IL, 14.2.2025 Il Giudice
Vincenza Agnese
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