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Sentenza 4 luglio 2025
Sentenza 4 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 04/07/2025, n. 848 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 848 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte di Appello di Genova
Sezione Prima Civile
R.G. 869/2023
La Corte D'Appello di Genova, Prima Sezione Civile, in persona dei magistrati:
Rosella Silvestri Presidente
Riccardo Baudinelli ConSIliere
Marco Rossi ConSIliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA Oggetto: Opposizione all'esecuzione nella causa iscritta al n. 869/2023 promossa da:
(C.F. ), residente in [...] C.F._1
Sole n. 72, a Borgio Verezzi, rappresentata e difesa dagli Avvocati Monica Gallizia
(C.F. PEC e Patrizia CodiceFiscale_2 Email_1
Angelini (C.F. PEC , CodiceFiscale_3 Email_2 elettivamente domiciliata presso il loro suo studio in via Galileo Galilei n. 45/4,
Albenga, giusta procura in calce all'atto di appello appellante contro
(C.F. , in persona del suo legale rappresentante, con sede CP_1 P.IVA_1 legale in via Gallo Pecca n. 9/13, a Rivarolo Canadese, rappresentata e difesa dall'Avvocato Cristina Di Bartolo (C.F. - PEC C.F._4
, elettivamente domiciliata presso il suo studio9 in via Email_3
Pertini n. 11, a Villanova D'Albenga, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione appellato
* * *
Udienza collegiale di precisazione delle conclusioni del 25/11/2024 nelle forme della trattazione scritta.
* * *
CONCLUSIONI DELLE PARTI
-parte appellante ha rassegnato le seguenti conclusioni: Parte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Genova, contrariis reiectis: in via pregiudiziale e cautelare, -sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto e per il grave stato di salute della SI.ra
Pt_1 in via principale e nel merito,
-accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 647/2023 emessa dal Tribunale di Savona, Sezione Civile,
Giudice Dott. Stefano Poggio, nell'ambito del giudizio N.R.G. 1053/2023, depositata in cancelleria in data 14/09/2023, e notificata in pari data via pec al procuratore domiciliatario,
-accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano: “Verificata la mancata notificazione del decreto di omologa alla SI.ra
, accertare la persistenza in capo alla ricorrente del diritto di Parte_1 abitazione maturato sin dal 2012 (morte del de cuius) nella casa coniugale sita in
Borgio Verezzi, Villaggio del Sole nr. 72, già di proprietà del SI. , Persona_1 marito della SI.ra ed occupata da entrambi i coniugi dal 1970. Accertare Pt_1 pertanto che detto diritto di abitazione, dovuto per legge, al coniuge superstite, non consente alla legittima proprietaria di estromettere dal godimento del CP_1 predetto diritto la SI.ra . Per l'effetto dichiari privo di efficacia il Parte_1 procedimento finalizzato al rilascio dell'immobile introdotto dalla CP_1
Conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellata dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio”
* * *
-parte appellata ha rassegnato le seguenti conclusioni: CP_1
“in via pregiudiziale sulla domanda di sospensiva: respingere la domanda ex adverso svolta di sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata, per i motivi tutti meglio dedotti in corso di causa ed altresì in ragione del provvedimento assunto da Codesta Corte in data 15.01.2024, con cui è stata rigettata in toto la richiesta dell'appellante di sospensiva svolta dalla SI.ra in seno al sub procedimento instaurato per anticipare la decisione Pt_1 sulla domanda di sospensiva.
Nel merito in via principale:
pag. 2/11
1. Dichiarare, improcedibile, inammissibile e comunque rigettare nel merito, perché destituito di fondamento giuridico e fattuale, l'appello proposto dalla SI.ra Parte_1
avverso la sentenza n. 647/2023 emessa dal Tribunale di Savona, in ordine a
[...] tutti i capi di impugnativa, per i motivi meglio esposti in narrativa.
2. Confermare la sentenza di primo grado n. 647/2023 e, per l'effetto, condannare
l'appellante alle spese e competenze professionali difensive del doppio grado di giudizio, oltre rimborso forfettario 15% ed oneri di legge.
In via istruttoria: con riserva di eventualmente ed ulteriormente dedurre, produrre nel prosieguo del presente giudizio.
Salvo ogni altro diritto”
* * *
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Sui fatti di causa e sul giudizio di primo grado.
Il Tribunale di Savona con la sentenza n. 647/2023, pubblicata in data 14/9/2023, così decideva: “
1. Respinge il ricorso di .
2. Condanna Parte_1 Parte_1
alla refusione delle spese di lite in favore di che liquida in € 3.500,00
[...] CP_1 per competenze professionali oltre accessori di legge”.
Risulta dall'esame degli atti e dei documenti di causa che Parte_1 formulava opposizione avverso l'avviso di rilascio dell'immobile in cui abitava. Il titolo posto in esecuzione era l'ordinanza emessa dal Tribunale di Savona all'esito del ricorso ex art. 702 bic c.p.c. azionato da nei confronti di La CP_1 Parte_1 con tale ricorso evidenziava di essere proprietaria dell'immobile sito in CP_1
Borgio Verezzi, in cui abitava, a seguito del decreto di omologa Parte_1 emesso ai sensi dell'articolo 129 L.F. del 06/08/2019 dal Tribunale di Savona nella procedura fallimentare n. 3657/1998 relativa al Controparte_2
e del socio accomandatario .
[...] Persona_1 nel ricorso ex art. 702 bis c.p.c. domandava che fosse accertata CP_1
l'occupazione senza titolo da parte di dell'immobile di Borgio Parte_1
Verezzi, che la convenuta fosse condannata all'immediato rilascio, nonché al pagamento dell'indennità di occupazione e del risarcimento del danno. Parte_1
in quel giudizio si costituiva, formulava difese sintetiche nelle quali: i)
[...] evidenziava di essere moglie in regime di separazione dei beni ed erede del de cuius
dichiarato fallito;
ii) affermava fosse onere della Persona_1 CP_1
pag. 3/11 dimostrare di essere proprietaria dell'immobile; iii) chiedeva il rigetto delle domande di
CP_1
Il Tribunale di Savona emetteva, quindi l'ordinanza 26/5/2022 con la quale condannava a rilasciare immediatamente in favore di Parte_1 CP_1
l'immobile sito in via Villaggio del Sole n. 72, in Comune di Borgio Verezzi, libero da persone e cose. Il Tribunale di Savona rigettava le ulteriori domande formulate da
[...] CP_ e condannava alle spese di lite. Parte_1 poneva, quindi, in esecuzione tale ordinanza, opposta da CP_1 Parte_1
con atto di opposizione ai sensi dell'articolo 615, secondo comma, c.p.c.,
[...] adducendo: i) che era stata illo tempore dichiarata fallita, motivo per cui non aveva avuto la possibilità di opporsi agli atti della procedura fallimentare per non essere in possesso della capacità di agire nei confronti della procedura;
ii) che era comunque titolare ai sensi dell'articolo 540, comma secondo, c.c. del diritto di abitazione nell'immobile oggetto di esecuzione per essere coniuge del de cuius; iii) che “i diritti contemplati dall'art. 540 c.c. comma 2, si costituiscono automaticamente in capo al coniuge superstite all'apertura della successione, anche in presenza di un'attribuzione testamentaria della casa familiare o dei mobili che la arredano in favore di terzi. “Ne consegue che il coniuge superstite potrà invocare “ipso iure” l'acquisto di tali diritti
…” (cfr. pag. 3 opposizione); iv) che il proprio diritto di abitazione doveva ritenersi pienamente sussistente anche dopo il fallimento del marito e anche Persona_1 dopo il provvedimento di omologa del Giudice del l'assegnazione; v) che la legge non prevede un “termine per il godimento del diritto di abitazione” né “alcuna decadenza e nemmeno un termine ultimo per far valere il diritto di abitazione affinché ne possa beneficiare il coniuge superstite” (cfr. pag. 7 opposizione), motivo per cui ne era ancora titolare. chiedeva quindi l'accoglimento della propria opposizione, la Parte_1 sospensione della procedura esecutiva e l'accertamento del proprio diritto di abitazione sull'immobile.
Si costituiva che contestava la fondatezza dell'opposizione e delle CP_1 domande di controparte evidenziando come nel giudizio di merito che aveva portato all'emissione del titolo posto in esecuzione la convenuta non avesse Pt_1 formulato alcuna delle difese di merito sollevate solo in sede di opposizione e come tali tardive e inammissibili. rilevava, inoltre, che non aveva CP_1 Parte_1
pag. 4/11 impugnato l'ordinanza di rilascio emessa dal Tribunale di Savona, motivo per cui non poteva in sede di opposizione far valere questioni di merito che avrebbe dovuto dedurre nell'altro precedente giudizio incardinato ai sensi dell'articolo 702 bis c.p.c..
Il Tribunale di Savona, esaminati gli atti e i documenti di causa e ritenuto il giudizio di natura documentale affermava: “il titolo esecutivo posto a base della minacciata esecuzione forzata è costituito da un'ordinanza resa da questo tribunale ex art. 702 bis cpc, all'esito di un procedimento in cui l'esistenza di tale diritto non è mai stata sollevata. In tale occasione l'odierna esponente è stata condannata al rilascio del bene tra l'altro in considerazione del fatto che essa non ha eccepito l'esistenza di un titolo legittimante la propria occupazione (cfr. ordinanza pag. 4 della motivazione: “Tanto chiarito, occorre considerare che non deduce di avere un titolo Parte_1 legittimante l'occupazione e non contesta di occupare il bene, ove peraltro risulta risiedere”). La medesima questione oggi in esame è stata dunque implicitamente ma certamente esaminata dal giudice del merito, la cui decisione non è stata oggetto di gravame con conseguente passaggio in giudicato. Ciò preclude che la questione possa essere riesaminata in sede di opposizione esecutiva, posto che in essa non possono essere sollevate questioni attinenti alla corretta formazione del titolo esecutivo giudiziale (cfr. da ultimo Cass. 22090/2021): diversamente opinando si tramuterebbe la natura dell'opposizione all'esecuzione in una sorta di mezzo di impugnazione extra ordinem, ciò che non è ammissibile. Tale principio non recede neppure dinanzi ad un diritto iure proprio riconosciuto al coniuge superstite quale quello di abitazione x art.
540 comma 2 cc, come indirettamente confermato da Cass. civ. n. 8400/2019 (dettata in materia di divisione ereditaria), per la quale la mancata considerazione di tale istituto da parte del giudice deve comunque costituire oggetto di specifico motivo di appello nei termini di legge” (cfr. pag. 2 sentenza impugnata).
Il Tribunale di Savona rigettava, quindi, l'opposizione, decidendo come da dispositivo in epigrafe riportato.
* * *
2. Sull'oggetto dell'impugnazione.
proponeva appello, formulava in via pregiudiziale istanza di Parte_1 sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza impugnata e lamentava che il
Tribunale di Savona: i) non aveva tenuto conto della circostanza che la ricorrente “quale persona dichiarata fallita nei fallimenti del gruppo …, non poteva formulare Per_1
pag. 5/11 alcuna opposizione” (cfr. pag. 3 appello); ii) non aveva valutato che erano state sollevate le questioni relative all'esistenza al diritto di abitazione “successive all'apertura della successione del SI. verificatasi presso il notaio Persona_1 di Albenga nel luglio dell'anno 2022 a cura della SI.ra , Persona_2 CP_3 erede con beneficio di inventario, e quindi, successivamente alla formazione del titolo di cui al 702bis c.p.c. come rappresentato in sede di opposizione all'esecuzione” (cfr. ibidem); iii) non aveva considerato che poiché la ricorrente non aveva “mai ricevuto notificazione dell'avvenuta omologa di tutti i fallimenti della famiglia per Per_1 intervento della quale assuntore” non aveva avuto “nemmeno …. la possibilità CP_1 di procedere ad impugnare le omologhe” (cfr. ibidem); iv) non aveva valutato come il diritto di abitazione in capo all'appellante si sarebbe consolidato a seguito della morte del coniuge fallito e sarebbe un diritto attribuibile alla coniuge superstite ex lege, diritto la cui esistenza era ben nota a poiché , suo figlio, dichiarato CP_1 Persona_3 fallito contestualmente al padre e alla madre era Persona_1 Parte_1 diventato dopo il fallimento “procuratore” della stessa (cfr. pag. 3 appello). CP_1
L'appellante chiedeva quindi la totale riforma della sentenza impugnata
* * *
Si costituiva che contestava nel merito le diverse censure di controparte e CP_1 domandava l'integrale conferma della sentenza impugnata.
* * *
La Corte provvedeva sull'istanza di sospensione della provvisoria esecutività della sentenza formulata dall'appellante che veniva rigettata. La causa era fissata per il tentativo di conciliazione che non dava esito positivo, motivo per cui le parti precisavano le rispettive conclusioni. Erano concessi i termini di legge per il deposito degli atti conclusivi e la causa era quindi rimessa al Collegio per la decisione.
* * *
3. Sulle censure di appello.
La Corte ritiene di esaminare le tre censure di appello congiuntamente, in quanto strettamente connesse tra loro perché riguardanti l'esistenza di diritti asseritamente non prima esercitabili da e l'esistenza di lamentati fatti nuovi Parte_1 sopravvenuti al titolo posto in esecuzione confliggenti con lo stesso.
Parte appellante con la prima doglianza censura la sentenza nella parte in cui afferma che “la parte resistente non tiene in considerazione il fatto che il titolo esecutivo posto a
pag. 6/11 base della minacciata esecuzione forzata è costituito da un'ordinanza resa da questo tribunale ex art. 702bis cpc all'esito di un procedimento in cui l'esistenza di tale diritto non è mai stata sollevata” (cfr. pag. 2 sentenza impugnata). afferma che “come rappresentato subito … in sede di opposizione Pt_1 all'esecuzione, la stessa, quale persona dichiarata fallita nei fallimenti del gruppo
(Lmc di;
Per_1 Persona_1 Controparte_4
non poteva formulare alcuna opposizione poiché l'impugnazione
[...] avrebbe riguardato beni dei fallimenti contro e, pertanto, per carenza di capacità giuridica e di agire, la SI.ra non poteva opporsi in alcuna maniera” (cfr. Pt_1 pag. 2 appello).
La censura è infondata.
Invero, è stata posta in esecuzione l'ordinanza emessa ai sensi dell'art. 702 c.p.c. nel giudizio che ha visto quali parti la e che in quella sede CP_1 Parte_1 avrebbe potuto far valere ogni suo legittimo diritto. Tale giudizio non vedeva come parte la procedura fallimentare e nulla ha lamentato quanto a Parte_1 proprio diritti confliggenti con il Decreto di Omologa. L'appellante ha sollevato solo innanzi al Tribunale di Savona in sede di opposizione al rilascio e ora in sede di gravame la questione relativa all'esistenza del proprio diritto di abitazione sull'immobile, diritto che era per certo già in essere (nella medesima vantata consistenza) quando si è costituita nel giudizio incardinato dalla Parte_1 per il rilascio ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c.. È, quindi erronea l'affermazione CP_1 secondo cui l'appellante non avrebbe potuto far valere i proprio diritti nel giudizio incardinato da ex art. 702 bis c.p.c. per essere stata dichiarata fallita. CP_1 con la seconda censura impugna il provvedimento di primo Parte_1 grado perché sostiene di aver “sollevato le questioni successive all'apertura della successione del SI. verificatasi presso il notaio di Persona_1 Persona_2
Albenga nel luglio dell'anno 2022 a cura della SI.ra , erede con CP_3 beneficio di inventario, e quindi, successivamente alla formazione del titolo di cui al
702 bis c.p.c. come rappresentato in sede di opposizione all'esecuzione” (cfr. pag. 3 appello). Sarebbe quindi perfettamente applicabile la giurisprudenza richiamata dal
Tribunale di Savona secondo cui in sede di opposizione all'esecuzione promossa in base a titolo esecutivo di formazione giudiziale possono essere dedotte solo questioni relative a fatti modificativi estintivi del rapporto successivi alla formazione del titolo e non pag. 7/11 quelle di merito precluse o non proposte nella competente sede di cognizione.
L'appellante, secondo la sua prospettazione, avrebbe, in sostanza, fatto falere l'esistenza di un diritto (il diritto di abitazione) sopravvenuto al provvedimento posto in esecuzione.
La censura è infondata.
Invero la stessa appellante ha precisato che “come ben noto, infatti, il diritto di abitazione di cui all'art. 540 c.c. sorge ex lege dal momento della morte del fallito in favore del coniuge convivente nell'abitazione adibita a casa coniugale” (cfr. pag. 3 appello). L'autonomo diritto di abitazione di dalla stessa invocato, Parte_1
è sorto con il decesso del proprio coniuge, inoltre la donna nella comparsa di costituzione del giudizio ex art. 702 bis c.p.c. promosso da per il rilascio CP_1 dell'abitazione, si è qualificata come erede di . La posizione giuridica Persona_1 azionata da in sede di opposizione al rilascio era, quindi, già Parte_1 esistente nel momento in cui è stato incardinato il giudizio relativo all'accertamento della propria illegittima occupazione dell'immobile di cui si discute ai sensi dell'articolo 702 bis c.p.c., motivo per cui la parte avrebbe dovuto opporre in quella sede (come affermato dal Tribunale di Savona) l'esistenza del proprio presunto diritto di abitazione.
Risulta poi del tutto irrilevante, ai fini del presente giudizio il contenuto della terza censura di appello, cioè che sostenga di non aver mai ricevuto Parte_1 notificazione dell'avvenuta omologa di tutti i fallimenti della famiglia per Per_1 intervento della così come la circostanza che il figlio dell'appellante CP_1 Per_3
possa essere stato nominato, come sostiene l'appellante, “procuratore” della
[...] [...] CP_
o che la società potesse conoscere l'esistenza del presunto diritto di abitazione. Si tratta, invero di eventi che nulla hanno a che fare con il diritto di abitazione opposto dalla appellante alla
[...] con la quarta ed ultima censura lamenta l'erroneità della Controparte_5 sentenza impugnata perché, in relazione al proprio diritto di abitazione, non troverebbe applicazione il principio di diritto applicato dal Giudice di prime cure, cioè la possibilità di opporre solo fatti nuovi sopravvenuti al titolo posto in esecuzione. L'appellante, in particolare, sostiene che il proprio diritto di abitazione si sarebbe consolidato a seguito della morte del coniuge fallito e sarebbe un diritto attribuibile alla coniuge superstite ex lege. a tale riguardo ha richiamato la pronuncia n. 4092/2023 del Controparte_6
pag. 8/11 Supremo Collegio che ha cassato la sentenza n. 639/2023 di questa Corte di Appello.
L'appellante in particolare afferma che, quando un bene è gravato dal diritto di un terzo, anche in sede fallimentare, tale diritto sopravvive al Decreto di Omologa del Giudice del Fallimento a cui consegue il trasferimento dei beni del fallito.
La censura è infondata.
Invero, il principio di diritto invocato dall'appellante non è applicabile al caso di specie. Infatti, la pronuncia richiamata dall'appellante è relativa all'opposizione di un terzo che, rispetto all'esecuzione, non aveva mai potuto far valere in precedenza il proprio diritto, azionato per la prima volta in sede di opposizione di terzo all'esecuzione.
La fattispecie oggi in esame è, invece, relativa alla opposizione ad un titolo
(l'ordinanza di rilascio emessa dal Tribunale di Savona) emessa all'esito di un giudizio nel quale erano parti sia che e nel quale l'odierna CP_1 Parte_1 appellante avrebbe potuto e dovuto opporre tutti i diritti alla stessa spettanti sul bene del cui rilascio si controverteva. come visto, in quella sede ha Parte_1 dichiarato di essere erede di per esserne stata la moglie in regime di Persona_1 separazione dei beni, e avrebbe già potuto opporre l'esistenza del proprio diritto di abitazione, mentre ha sollevato questioni diverse e non ha poi impugnato il provvedimento che le ordinava il rilascio dell'immobile. È evidente che il titolo posto in esecuzione si è cristallizzato in relazione alla posizione giuridica della convenuta che oggi non può opporre fatti, circostanze o diritti preesistenti a quel titolo che avrebbero dovuto essere oggetto di eventuale contenzioso in quella sede.
Il diritto di abitazione non è poi un diritto che per sua natura sia in grado di sopravvivere e superare anche il giudicato. Invero, il supremo Collegio ha affermato che
“In tema di successione legittima, il diritto di abitazione ed uso ex art. 540, comma 2,
c.c. è devoluto al coniuge del "de cuius" in base ad un meccanismo assimilabile al prelegato "ex lege", sicché la sua concreta attribuzione, nell'ambito di una controversia avente ad oggetto lo scioglimento della comunione ereditaria, non è subordinata alla formulazione di una espressa richiesta in tal senso. Tuttavia, ove il giudice di primo grado abbia disposto la divisione della comunione ereditaria senza detrarre il valore capitale del menzionato diritto spettante al coniuge superstite (in aggiunta alla quota attribuita dagli artt. 581 e 582 c.c.) e questa statuizione implicita negativa sul punto non abbia formato oggetto di uno specifico motivo di impugnazione, il riconoscimento
pag. 9/11 del citato diritto di abitazione ad opera del giudice di appello è impedito dalle preclusioni processuali maturate e, in specie, dal giudicato interno formatosi al riguardo” (Cass. Civ. 84000/2019).
Vanno, quindi, rigettate, per i motivi sopra esposti, tutte le censure di appello sollevate dall'odierna appellante.
* * *
4. Sulla pronuncia in punto spese della sentenza di primo grado.
Parte appellante ha chiesto che, in accoglimento delle proprie domande, venisse riformata la sentenza di primo grado anche in punto spese. Il rigetto integrale delle censure avanzate dalla parte appellante, comporta la piena conferma della sentenza di primo grado, anche in punto spese.Quanto alle spese del presente grado va applicato il principio di soccombenza giacché sono state rigettate tutte le censure avanzate dall'appellante. Le spese di lite vanno liquidate sulla base del D.M. 10/3/2014 n. 55, come modificato dal D.M. 147/2022, e dei relativi criteri, tenendo conto del petitum
(valore indeterminato basso non risultando dagli atti il valore catastale del compendio), nei valori medi (scaglione fino a 52.000,00 euro), come segue (Cass. 19482/2018 -
Cass. 34575/2021 – Cass. 12537/2019): fase di studio 2.058,00 euro, fase introduttiva
1.418,00 euro, fase trattazione 3.045,00 euro, fase decisoria 3.470,00 euro (totale
9.991,00 euro).
* * *
5. Sull'art. 13, comma 1 quater, DPR 115/2002.
Si deve dare atto della “sussistenza del presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002”
(Cass. SS.UU. 4315/2020), giacché l'appello è stato rigettato (Cass. 26907/2018).
P.Q.M.
LA CORTE D'APPELLO DI GENOVA
Sezione Prima Civile visti gli artt. 359 e 279 c.p.c., ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, nel giudizio di appello proposta da Parte_1 nei confronti di avverso la sentenza n. 647/2023 emessa dal Tribunale di CP_1
Savona e pubblicata il 14/9/2023,
1. RIGETTA
l'appello proposto da parte appellante e, per l'effetto pag. 10/11
2. CONFERMA la sentenza impugnata;
3. CONDANNA la parte appellante a rifondere a favore della parte appellata le spese legali del presente grado di giudizio che liquida in 9.991,00 euro a titolo di compensi, oltre al rimborso forfetario ex art. 2, co. 2, D.M. n. 55/2014 (come modificato dal D.M. 147/2022), I.V.A. se non detraibile dalla parte vittoriosa, C.P.A. come per legge e alle successive spese occorrende;
4. DA' ATTO della sussistenza del presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 giacché l'appello è stato rigettato.
Così deciso in Genova, nella Camera di ConSIlio del giorno 11/06/2025.
Il ConSIliere estensore Il Presidente
Marco Rossi Rosella Silvestri
pag. 11/11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte di Appello di Genova
Sezione Prima Civile
R.G. 869/2023
La Corte D'Appello di Genova, Prima Sezione Civile, in persona dei magistrati:
Rosella Silvestri Presidente
Riccardo Baudinelli ConSIliere
Marco Rossi ConSIliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA Oggetto: Opposizione all'esecuzione nella causa iscritta al n. 869/2023 promossa da:
(C.F. ), residente in [...] C.F._1
Sole n. 72, a Borgio Verezzi, rappresentata e difesa dagli Avvocati Monica Gallizia
(C.F. PEC e Patrizia CodiceFiscale_2 Email_1
Angelini (C.F. PEC , CodiceFiscale_3 Email_2 elettivamente domiciliata presso il loro suo studio in via Galileo Galilei n. 45/4,
Albenga, giusta procura in calce all'atto di appello appellante contro
(C.F. , in persona del suo legale rappresentante, con sede CP_1 P.IVA_1 legale in via Gallo Pecca n. 9/13, a Rivarolo Canadese, rappresentata e difesa dall'Avvocato Cristina Di Bartolo (C.F. - PEC C.F._4
, elettivamente domiciliata presso il suo studio9 in via Email_3
Pertini n. 11, a Villanova D'Albenga, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione appellato
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Udienza collegiale di precisazione delle conclusioni del 25/11/2024 nelle forme della trattazione scritta.
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CONCLUSIONI DELLE PARTI
-parte appellante ha rassegnato le seguenti conclusioni: Parte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Genova, contrariis reiectis: in via pregiudiziale e cautelare, -sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto e per il grave stato di salute della SI.ra
Pt_1 in via principale e nel merito,
-accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 647/2023 emessa dal Tribunale di Savona, Sezione Civile,
Giudice Dott. Stefano Poggio, nell'ambito del giudizio N.R.G. 1053/2023, depositata in cancelleria in data 14/09/2023, e notificata in pari data via pec al procuratore domiciliatario,
-accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano: “Verificata la mancata notificazione del decreto di omologa alla SI.ra
, accertare la persistenza in capo alla ricorrente del diritto di Parte_1 abitazione maturato sin dal 2012 (morte del de cuius) nella casa coniugale sita in
Borgio Verezzi, Villaggio del Sole nr. 72, già di proprietà del SI. , Persona_1 marito della SI.ra ed occupata da entrambi i coniugi dal 1970. Accertare Pt_1 pertanto che detto diritto di abitazione, dovuto per legge, al coniuge superstite, non consente alla legittima proprietaria di estromettere dal godimento del CP_1 predetto diritto la SI.ra . Per l'effetto dichiari privo di efficacia il Parte_1 procedimento finalizzato al rilascio dell'immobile introdotto dalla CP_1
Conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellata dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio”
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-parte appellata ha rassegnato le seguenti conclusioni: CP_1
“in via pregiudiziale sulla domanda di sospensiva: respingere la domanda ex adverso svolta di sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata, per i motivi tutti meglio dedotti in corso di causa ed altresì in ragione del provvedimento assunto da Codesta Corte in data 15.01.2024, con cui è stata rigettata in toto la richiesta dell'appellante di sospensiva svolta dalla SI.ra in seno al sub procedimento instaurato per anticipare la decisione Pt_1 sulla domanda di sospensiva.
Nel merito in via principale:
pag. 2/11
1. Dichiarare, improcedibile, inammissibile e comunque rigettare nel merito, perché destituito di fondamento giuridico e fattuale, l'appello proposto dalla SI.ra Parte_1
avverso la sentenza n. 647/2023 emessa dal Tribunale di Savona, in ordine a
[...] tutti i capi di impugnativa, per i motivi meglio esposti in narrativa.
2. Confermare la sentenza di primo grado n. 647/2023 e, per l'effetto, condannare
l'appellante alle spese e competenze professionali difensive del doppio grado di giudizio, oltre rimborso forfettario 15% ed oneri di legge.
In via istruttoria: con riserva di eventualmente ed ulteriormente dedurre, produrre nel prosieguo del presente giudizio.
Salvo ogni altro diritto”
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RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Sui fatti di causa e sul giudizio di primo grado.
Il Tribunale di Savona con la sentenza n. 647/2023, pubblicata in data 14/9/2023, così decideva: “
1. Respinge il ricorso di .
2. Condanna Parte_1 Parte_1
alla refusione delle spese di lite in favore di che liquida in € 3.500,00
[...] CP_1 per competenze professionali oltre accessori di legge”.
Risulta dall'esame degli atti e dei documenti di causa che Parte_1 formulava opposizione avverso l'avviso di rilascio dell'immobile in cui abitava. Il titolo posto in esecuzione era l'ordinanza emessa dal Tribunale di Savona all'esito del ricorso ex art. 702 bic c.p.c. azionato da nei confronti di La CP_1 Parte_1 con tale ricorso evidenziava di essere proprietaria dell'immobile sito in CP_1
Borgio Verezzi, in cui abitava, a seguito del decreto di omologa Parte_1 emesso ai sensi dell'articolo 129 L.F. del 06/08/2019 dal Tribunale di Savona nella procedura fallimentare n. 3657/1998 relativa al Controparte_2
e del socio accomandatario .
[...] Persona_1 nel ricorso ex art. 702 bis c.p.c. domandava che fosse accertata CP_1
l'occupazione senza titolo da parte di dell'immobile di Borgio Parte_1
Verezzi, che la convenuta fosse condannata all'immediato rilascio, nonché al pagamento dell'indennità di occupazione e del risarcimento del danno. Parte_1
in quel giudizio si costituiva, formulava difese sintetiche nelle quali: i)
[...] evidenziava di essere moglie in regime di separazione dei beni ed erede del de cuius
dichiarato fallito;
ii) affermava fosse onere della Persona_1 CP_1
pag. 3/11 dimostrare di essere proprietaria dell'immobile; iii) chiedeva il rigetto delle domande di
CP_1
Il Tribunale di Savona emetteva, quindi l'ordinanza 26/5/2022 con la quale condannava a rilasciare immediatamente in favore di Parte_1 CP_1
l'immobile sito in via Villaggio del Sole n. 72, in Comune di Borgio Verezzi, libero da persone e cose. Il Tribunale di Savona rigettava le ulteriori domande formulate da
[...] CP_ e condannava alle spese di lite. Parte_1 poneva, quindi, in esecuzione tale ordinanza, opposta da CP_1 Parte_1
con atto di opposizione ai sensi dell'articolo 615, secondo comma, c.p.c.,
[...] adducendo: i) che era stata illo tempore dichiarata fallita, motivo per cui non aveva avuto la possibilità di opporsi agli atti della procedura fallimentare per non essere in possesso della capacità di agire nei confronti della procedura;
ii) che era comunque titolare ai sensi dell'articolo 540, comma secondo, c.c. del diritto di abitazione nell'immobile oggetto di esecuzione per essere coniuge del de cuius; iii) che “i diritti contemplati dall'art. 540 c.c. comma 2, si costituiscono automaticamente in capo al coniuge superstite all'apertura della successione, anche in presenza di un'attribuzione testamentaria della casa familiare o dei mobili che la arredano in favore di terzi. “Ne consegue che il coniuge superstite potrà invocare “ipso iure” l'acquisto di tali diritti
…” (cfr. pag. 3 opposizione); iv) che il proprio diritto di abitazione doveva ritenersi pienamente sussistente anche dopo il fallimento del marito e anche Persona_1 dopo il provvedimento di omologa del Giudice del l'assegnazione; v) che la legge non prevede un “termine per il godimento del diritto di abitazione” né “alcuna decadenza e nemmeno un termine ultimo per far valere il diritto di abitazione affinché ne possa beneficiare il coniuge superstite” (cfr. pag. 7 opposizione), motivo per cui ne era ancora titolare. chiedeva quindi l'accoglimento della propria opposizione, la Parte_1 sospensione della procedura esecutiva e l'accertamento del proprio diritto di abitazione sull'immobile.
Si costituiva che contestava la fondatezza dell'opposizione e delle CP_1 domande di controparte evidenziando come nel giudizio di merito che aveva portato all'emissione del titolo posto in esecuzione la convenuta non avesse Pt_1 formulato alcuna delle difese di merito sollevate solo in sede di opposizione e come tali tardive e inammissibili. rilevava, inoltre, che non aveva CP_1 Parte_1
pag. 4/11 impugnato l'ordinanza di rilascio emessa dal Tribunale di Savona, motivo per cui non poteva in sede di opposizione far valere questioni di merito che avrebbe dovuto dedurre nell'altro precedente giudizio incardinato ai sensi dell'articolo 702 bis c.p.c..
Il Tribunale di Savona, esaminati gli atti e i documenti di causa e ritenuto il giudizio di natura documentale affermava: “il titolo esecutivo posto a base della minacciata esecuzione forzata è costituito da un'ordinanza resa da questo tribunale ex art. 702 bis cpc, all'esito di un procedimento in cui l'esistenza di tale diritto non è mai stata sollevata. In tale occasione l'odierna esponente è stata condannata al rilascio del bene tra l'altro in considerazione del fatto che essa non ha eccepito l'esistenza di un titolo legittimante la propria occupazione (cfr. ordinanza pag. 4 della motivazione: “Tanto chiarito, occorre considerare che non deduce di avere un titolo Parte_1 legittimante l'occupazione e non contesta di occupare il bene, ove peraltro risulta risiedere”). La medesima questione oggi in esame è stata dunque implicitamente ma certamente esaminata dal giudice del merito, la cui decisione non è stata oggetto di gravame con conseguente passaggio in giudicato. Ciò preclude che la questione possa essere riesaminata in sede di opposizione esecutiva, posto che in essa non possono essere sollevate questioni attinenti alla corretta formazione del titolo esecutivo giudiziale (cfr. da ultimo Cass. 22090/2021): diversamente opinando si tramuterebbe la natura dell'opposizione all'esecuzione in una sorta di mezzo di impugnazione extra ordinem, ciò che non è ammissibile. Tale principio non recede neppure dinanzi ad un diritto iure proprio riconosciuto al coniuge superstite quale quello di abitazione x art.
540 comma 2 cc, come indirettamente confermato da Cass. civ. n. 8400/2019 (dettata in materia di divisione ereditaria), per la quale la mancata considerazione di tale istituto da parte del giudice deve comunque costituire oggetto di specifico motivo di appello nei termini di legge” (cfr. pag. 2 sentenza impugnata).
Il Tribunale di Savona rigettava, quindi, l'opposizione, decidendo come da dispositivo in epigrafe riportato.
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2. Sull'oggetto dell'impugnazione.
proponeva appello, formulava in via pregiudiziale istanza di Parte_1 sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza impugnata e lamentava che il
Tribunale di Savona: i) non aveva tenuto conto della circostanza che la ricorrente “quale persona dichiarata fallita nei fallimenti del gruppo …, non poteva formulare Per_1
pag. 5/11 alcuna opposizione” (cfr. pag. 3 appello); ii) non aveva valutato che erano state sollevate le questioni relative all'esistenza al diritto di abitazione “successive all'apertura della successione del SI. verificatasi presso il notaio Persona_1 di Albenga nel luglio dell'anno 2022 a cura della SI.ra , Persona_2 CP_3 erede con beneficio di inventario, e quindi, successivamente alla formazione del titolo di cui al 702bis c.p.c. come rappresentato in sede di opposizione all'esecuzione” (cfr. ibidem); iii) non aveva considerato che poiché la ricorrente non aveva “mai ricevuto notificazione dell'avvenuta omologa di tutti i fallimenti della famiglia per Per_1 intervento della quale assuntore” non aveva avuto “nemmeno …. la possibilità CP_1 di procedere ad impugnare le omologhe” (cfr. ibidem); iv) non aveva valutato come il diritto di abitazione in capo all'appellante si sarebbe consolidato a seguito della morte del coniuge fallito e sarebbe un diritto attribuibile alla coniuge superstite ex lege, diritto la cui esistenza era ben nota a poiché , suo figlio, dichiarato CP_1 Persona_3 fallito contestualmente al padre e alla madre era Persona_1 Parte_1 diventato dopo il fallimento “procuratore” della stessa (cfr. pag. 3 appello). CP_1
L'appellante chiedeva quindi la totale riforma della sentenza impugnata
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Si costituiva che contestava nel merito le diverse censure di controparte e CP_1 domandava l'integrale conferma della sentenza impugnata.
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La Corte provvedeva sull'istanza di sospensione della provvisoria esecutività della sentenza formulata dall'appellante che veniva rigettata. La causa era fissata per il tentativo di conciliazione che non dava esito positivo, motivo per cui le parti precisavano le rispettive conclusioni. Erano concessi i termini di legge per il deposito degli atti conclusivi e la causa era quindi rimessa al Collegio per la decisione.
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3. Sulle censure di appello.
La Corte ritiene di esaminare le tre censure di appello congiuntamente, in quanto strettamente connesse tra loro perché riguardanti l'esistenza di diritti asseritamente non prima esercitabili da e l'esistenza di lamentati fatti nuovi Parte_1 sopravvenuti al titolo posto in esecuzione confliggenti con lo stesso.
Parte appellante con la prima doglianza censura la sentenza nella parte in cui afferma che “la parte resistente non tiene in considerazione il fatto che il titolo esecutivo posto a
pag. 6/11 base della minacciata esecuzione forzata è costituito da un'ordinanza resa da questo tribunale ex art. 702bis cpc all'esito di un procedimento in cui l'esistenza di tale diritto non è mai stata sollevata” (cfr. pag. 2 sentenza impugnata). afferma che “come rappresentato subito … in sede di opposizione Pt_1 all'esecuzione, la stessa, quale persona dichiarata fallita nei fallimenti del gruppo
(Lmc di;
Per_1 Persona_1 Controparte_4
non poteva formulare alcuna opposizione poiché l'impugnazione
[...] avrebbe riguardato beni dei fallimenti contro e, pertanto, per carenza di capacità giuridica e di agire, la SI.ra non poteva opporsi in alcuna maniera” (cfr. Pt_1 pag. 2 appello).
La censura è infondata.
Invero, è stata posta in esecuzione l'ordinanza emessa ai sensi dell'art. 702 c.p.c. nel giudizio che ha visto quali parti la e che in quella sede CP_1 Parte_1 avrebbe potuto far valere ogni suo legittimo diritto. Tale giudizio non vedeva come parte la procedura fallimentare e nulla ha lamentato quanto a Parte_1 proprio diritti confliggenti con il Decreto di Omologa. L'appellante ha sollevato solo innanzi al Tribunale di Savona in sede di opposizione al rilascio e ora in sede di gravame la questione relativa all'esistenza del proprio diritto di abitazione sull'immobile, diritto che era per certo già in essere (nella medesima vantata consistenza) quando si è costituita nel giudizio incardinato dalla Parte_1 per il rilascio ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c.. È, quindi erronea l'affermazione CP_1 secondo cui l'appellante non avrebbe potuto far valere i proprio diritti nel giudizio incardinato da ex art. 702 bis c.p.c. per essere stata dichiarata fallita. CP_1 con la seconda censura impugna il provvedimento di primo Parte_1 grado perché sostiene di aver “sollevato le questioni successive all'apertura della successione del SI. verificatasi presso il notaio di Persona_1 Persona_2
Albenga nel luglio dell'anno 2022 a cura della SI.ra , erede con CP_3 beneficio di inventario, e quindi, successivamente alla formazione del titolo di cui al
702 bis c.p.c. come rappresentato in sede di opposizione all'esecuzione” (cfr. pag. 3 appello). Sarebbe quindi perfettamente applicabile la giurisprudenza richiamata dal
Tribunale di Savona secondo cui in sede di opposizione all'esecuzione promossa in base a titolo esecutivo di formazione giudiziale possono essere dedotte solo questioni relative a fatti modificativi estintivi del rapporto successivi alla formazione del titolo e non pag. 7/11 quelle di merito precluse o non proposte nella competente sede di cognizione.
L'appellante, secondo la sua prospettazione, avrebbe, in sostanza, fatto falere l'esistenza di un diritto (il diritto di abitazione) sopravvenuto al provvedimento posto in esecuzione.
La censura è infondata.
Invero la stessa appellante ha precisato che “come ben noto, infatti, il diritto di abitazione di cui all'art. 540 c.c. sorge ex lege dal momento della morte del fallito in favore del coniuge convivente nell'abitazione adibita a casa coniugale” (cfr. pag. 3 appello). L'autonomo diritto di abitazione di dalla stessa invocato, Parte_1
è sorto con il decesso del proprio coniuge, inoltre la donna nella comparsa di costituzione del giudizio ex art. 702 bis c.p.c. promosso da per il rilascio CP_1 dell'abitazione, si è qualificata come erede di . La posizione giuridica Persona_1 azionata da in sede di opposizione al rilascio era, quindi, già Parte_1 esistente nel momento in cui è stato incardinato il giudizio relativo all'accertamento della propria illegittima occupazione dell'immobile di cui si discute ai sensi dell'articolo 702 bis c.p.c., motivo per cui la parte avrebbe dovuto opporre in quella sede (come affermato dal Tribunale di Savona) l'esistenza del proprio presunto diritto di abitazione.
Risulta poi del tutto irrilevante, ai fini del presente giudizio il contenuto della terza censura di appello, cioè che sostenga di non aver mai ricevuto Parte_1 notificazione dell'avvenuta omologa di tutti i fallimenti della famiglia per Per_1 intervento della così come la circostanza che il figlio dell'appellante CP_1 Per_3
possa essere stato nominato, come sostiene l'appellante, “procuratore” della
[...] [...] CP_
o che la società potesse conoscere l'esistenza del presunto diritto di abitazione. Si tratta, invero di eventi che nulla hanno a che fare con il diritto di abitazione opposto dalla appellante alla
[...] con la quarta ed ultima censura lamenta l'erroneità della Controparte_5 sentenza impugnata perché, in relazione al proprio diritto di abitazione, non troverebbe applicazione il principio di diritto applicato dal Giudice di prime cure, cioè la possibilità di opporre solo fatti nuovi sopravvenuti al titolo posto in esecuzione. L'appellante, in particolare, sostiene che il proprio diritto di abitazione si sarebbe consolidato a seguito della morte del coniuge fallito e sarebbe un diritto attribuibile alla coniuge superstite ex lege. a tale riguardo ha richiamato la pronuncia n. 4092/2023 del Controparte_6
pag. 8/11 Supremo Collegio che ha cassato la sentenza n. 639/2023 di questa Corte di Appello.
L'appellante in particolare afferma che, quando un bene è gravato dal diritto di un terzo, anche in sede fallimentare, tale diritto sopravvive al Decreto di Omologa del Giudice del Fallimento a cui consegue il trasferimento dei beni del fallito.
La censura è infondata.
Invero, il principio di diritto invocato dall'appellante non è applicabile al caso di specie. Infatti, la pronuncia richiamata dall'appellante è relativa all'opposizione di un terzo che, rispetto all'esecuzione, non aveva mai potuto far valere in precedenza il proprio diritto, azionato per la prima volta in sede di opposizione di terzo all'esecuzione.
La fattispecie oggi in esame è, invece, relativa alla opposizione ad un titolo
(l'ordinanza di rilascio emessa dal Tribunale di Savona) emessa all'esito di un giudizio nel quale erano parti sia che e nel quale l'odierna CP_1 Parte_1 appellante avrebbe potuto e dovuto opporre tutti i diritti alla stessa spettanti sul bene del cui rilascio si controverteva. come visto, in quella sede ha Parte_1 dichiarato di essere erede di per esserne stata la moglie in regime di Persona_1 separazione dei beni, e avrebbe già potuto opporre l'esistenza del proprio diritto di abitazione, mentre ha sollevato questioni diverse e non ha poi impugnato il provvedimento che le ordinava il rilascio dell'immobile. È evidente che il titolo posto in esecuzione si è cristallizzato in relazione alla posizione giuridica della convenuta che oggi non può opporre fatti, circostanze o diritti preesistenti a quel titolo che avrebbero dovuto essere oggetto di eventuale contenzioso in quella sede.
Il diritto di abitazione non è poi un diritto che per sua natura sia in grado di sopravvivere e superare anche il giudicato. Invero, il supremo Collegio ha affermato che
“In tema di successione legittima, il diritto di abitazione ed uso ex art. 540, comma 2,
c.c. è devoluto al coniuge del "de cuius" in base ad un meccanismo assimilabile al prelegato "ex lege", sicché la sua concreta attribuzione, nell'ambito di una controversia avente ad oggetto lo scioglimento della comunione ereditaria, non è subordinata alla formulazione di una espressa richiesta in tal senso. Tuttavia, ove il giudice di primo grado abbia disposto la divisione della comunione ereditaria senza detrarre il valore capitale del menzionato diritto spettante al coniuge superstite (in aggiunta alla quota attribuita dagli artt. 581 e 582 c.c.) e questa statuizione implicita negativa sul punto non abbia formato oggetto di uno specifico motivo di impugnazione, il riconoscimento
pag. 9/11 del citato diritto di abitazione ad opera del giudice di appello è impedito dalle preclusioni processuali maturate e, in specie, dal giudicato interno formatosi al riguardo” (Cass. Civ. 84000/2019).
Vanno, quindi, rigettate, per i motivi sopra esposti, tutte le censure di appello sollevate dall'odierna appellante.
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4. Sulla pronuncia in punto spese della sentenza di primo grado.
Parte appellante ha chiesto che, in accoglimento delle proprie domande, venisse riformata la sentenza di primo grado anche in punto spese. Il rigetto integrale delle censure avanzate dalla parte appellante, comporta la piena conferma della sentenza di primo grado, anche in punto spese.Quanto alle spese del presente grado va applicato il principio di soccombenza giacché sono state rigettate tutte le censure avanzate dall'appellante. Le spese di lite vanno liquidate sulla base del D.M. 10/3/2014 n. 55, come modificato dal D.M. 147/2022, e dei relativi criteri, tenendo conto del petitum
(valore indeterminato basso non risultando dagli atti il valore catastale del compendio), nei valori medi (scaglione fino a 52.000,00 euro), come segue (Cass. 19482/2018 -
Cass. 34575/2021 – Cass. 12537/2019): fase di studio 2.058,00 euro, fase introduttiva
1.418,00 euro, fase trattazione 3.045,00 euro, fase decisoria 3.470,00 euro (totale
9.991,00 euro).
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5. Sull'art. 13, comma 1 quater, DPR 115/2002.
Si deve dare atto della “sussistenza del presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002”
(Cass. SS.UU. 4315/2020), giacché l'appello è stato rigettato (Cass. 26907/2018).
P.Q.M.
LA CORTE D'APPELLO DI GENOVA
Sezione Prima Civile visti gli artt. 359 e 279 c.p.c., ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, nel giudizio di appello proposta da Parte_1 nei confronti di avverso la sentenza n. 647/2023 emessa dal Tribunale di CP_1
Savona e pubblicata il 14/9/2023,
1. RIGETTA
l'appello proposto da parte appellante e, per l'effetto pag. 10/11
2. CONFERMA la sentenza impugnata;
3. CONDANNA la parte appellante a rifondere a favore della parte appellata le spese legali del presente grado di giudizio che liquida in 9.991,00 euro a titolo di compensi, oltre al rimborso forfetario ex art. 2, co. 2, D.M. n. 55/2014 (come modificato dal D.M. 147/2022), I.V.A. se non detraibile dalla parte vittoriosa, C.P.A. come per legge e alle successive spese occorrende;
4. DA' ATTO della sussistenza del presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 giacché l'appello è stato rigettato.
Così deciso in Genova, nella Camera di ConSIlio del giorno 11/06/2025.
Il ConSIliere estensore Il Presidente
Marco Rossi Rosella Silvestri
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