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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 15/04/2025, n. 486 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 486 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale ordinario di Teramo – Sezione civile – in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Daniela d'Adamo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1378 del Ruolo Generale affari contenziosi dell'anno 2019 tra in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa Parte_1 dall'Avv. Piero Colleluori, ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Atri (TE) al Vico della Luna n. 5;
Attrice
e
Controparte_1
[...]
Convenuta contumace
e
Controparte_2
Convenuto contumace
OGGETTO: altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale non ricomprese nelle altre materie
CONCLUSIONI: per parte attrice:
“In via principale: accertare e dichiarare, l'assenza dell'obbligo di pagamento nei confronti della Controparte_1 che nessuna somma richiesta con la comunicazione del 27.02.2019 per l'importo complessivo di
Euro 700.000,00 o qualsiasi altro importo per qualsiasi titolo, ragione o causa, non è dovuto poiché la è in buona fede in merito alla conoscenza prima del 20.12.2018 (doc. Parte_1 3) che il Sig. era dipendente della non essendoci nessun Controparte_2 Controparte_1
contratto o rapporto professionale con il Sig. . Controparte_2
In via subordinata: accertare e dichiarare: in caso di condanna della in favore della Parte_1 [...]
La chiede che in ragione dell'assunzione di responsabilità del Sig. CP_1 Parte_1
, nella e mail del 29.10.2018 di prendersi “tutti i rischi”; la condanna al Controparte_2
pagamento del Sig. nei confronti della Controparte_2 Controparte_1
In ogni caso: condannare la e, nell'ipotesi di accoglimento della domanda Controparte_1
subordinata il Sig. , alla rifusione di spese e competenze di Avvocato, oltre Controparte_2 accessori di legge, del presente giudizio.”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, la ha chiamato in giudizio la società Parte_1 di diritto francese al fine si sentir accertare l'assenza Controparte_3 Controparte_2 dell'obbligo corrispondere a titolo di risarcimento, in favore della la somma di € Controparte_1
700.000,00.
A sostegno della domanda ha dedotto:
- di commercializzare cucine in tutta Europa;
- di aver ricevuto, in data 6.12.2018, una comunicazione da parte della convenuta nella quale, tramite il proprio legale, essa attrice veniva accusata di atti di concorrenza sleale, avendo adottato condotte illecite attraverso la complicità di , all'epoca dipendente Persona_1
della , licenziato per giusta causa proprio in considerazione di tali fatti;
CP_1
- che in riscontro a tale comunicazione la Cubo inviava una nota nella quale negava tali pretestuosi addebiti, aggiungendo di non essere a conoscenza del rapporto di lavoro che legava il con la , non avendolo, peraltro, mai retribuito;
CP_2 CP_1
- con ulteriore comunicazione del 27.2.2019, la insisteva nelle proprie richieste, CP_1
rappresentando di essere in possesso di comunicazioni tra il ed i sigg. CP_2 Per_2
e (a dire della convenuta, preposti della che
[...] Persona_3 Parte_1
dimostravano inequivocabilmente gli atti di concorrenza sleale perpetrati a suo danno, aggiungendo di essere in amministrazione giudiziale e beneficiaria di un piano di risanamento per ripristinare la continuità aziendale;
- che, nella predetta missiva, alla luce di quanto sopra, la società convenuta domandava il pagamento di € 700.000,00 a titolo di risarcimento del danno, preannunciando, in caso di mancato adempimento spontaneo, azione giudiziaria.
In considerazione di quanto esposto, la ha proposto la presente azione di accertamento Parte_1
negativo della somma richiesta stragiudizialmente dalla . CP_1
In subordine ha domandato la condanna di al pagamento della stessa in favore Controparte_2
della società convenuta.
Essa attrice ha dedotto di non essere mai stata a conoscenza del rapporto di lavoro che legava la al fino alla nota del dicembre 2018, non avendo, inoltre, mai stipulato alcun contratto con CP_1 Pt_2 quest'ultimo, ma di aver intrattenuto solo brevi contatti funzionali a dare luogo ad un rapporto continuativo di consulenza esterna.
Ha aggiunto che, in ogni caso, l'amministrazione giudiziaria, disposta dal Tribunale francese, aveva comportato la cessazione dei pagamenti dei dipendenti dal 25.2.2018 (quindi anche del , CP_2
comportandone di fatto il licenziamento.
L'attrice, in ogni caso ha eccepito la propria buona fede, evidenziando, da un lato, che i sigg.
[...]
e non erano dipendenti di essa società ma meri collaboratori esterni e, dall'altro, Per_2 Per_3
che lo stesso tenore delle email scambiate tra questi ed il dimostravano in realtà come fosse CP_2 stato quest'ultimo a non menzionare il rapporto di lavoro che lo legava alla società concorrente, emergendo, pertanto, in termini lampanti, la buona fede di parte attrice.
Inoltre, ed a sostegno della domanda di condanna spiegata nei confronti del ha rappresentato CP_2 che, con mail del 29.10.2018, lo stesso si assumeva “tutti i rischi” connessi alla collaborazione professionale instaurata con la . Parte_1
Verificata la regolarità della notifica nei confronti dei convenuti, all'udienza del 7.7.2020 ne è stata dichiarata la contumacia e, su espressa richiesta dell'attrice, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni. Assegnata allo scrivente magistrato in data 25 gennaio 2024, è stata trattenuta in decisione all'udienza del 14 gennaio 2025 con concessione di termini di cui all'art. 190
c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
***
Con riferimento alla sussistenza dei presupposti per individuare il potere di ius dicere in capo alla autorità giudiziaria italiana, preme osservare quanto segue.
In ordine al petitum dell'odierna controversia, trova applicazione l'art. 7 punto 2
Reg. UE 1215/2012 (concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, cd. Regolamento Bruxelles Ibis, che ha recepito la previsione di cui all'abrogato art. 5 punto 3 Reg. CE 44/2001, cd. Regolamento Bruxelles I) nella cui sfera di applicazione ricadono anche le azioni di accertamento negativo volte a far dichiarare l'assenza di responsabilità da illecito civile doloso o colposo – come è nel caso in esame – non interferendo, a tal fine, l'inversione dei ruoli abitualmente conosciuti in materia di illeciti civili, per essere l'attore il debitore potenziale di un'obbligazione fondata su un illecito, ed il convenuto la pretesa vittima di tale atto.
Come osservato da Cass. n. 20700/2013 – “è ben vero che gli interessi dell'attore nell'azione di accertamento negativo e gli interessi di colui che ha proposto la domanda volta a far dichiarare che il convenuto è responsabile di un danno e ad ottenerne la condanna al relativo risarcimento sono differenti. Tuttavia, in entrambi i casi, l'esame effettuato dal giudice adito verte essenzialmente sugli stessi elementi di fatto e di diritto.
La particolarità dell'azione di accertamento negativo, quindi, non incide sull'esame che il giudice nazionale deve effettuare per verificare la propria competenza giurisdizionale in materia di illeciti civili colposi o dolosi, trattandosi unicamente di accertare l'esistenza di un elemento di collegamento con lo Stato del foro competente”.
3.2. Ebbene, il citato art. 7 punto 2 del Regolamento UE, in deroga al principio della competenza dei giudici del domicilio del convenuto, prevede in materia di illeciti civili dolosi o colposi la competenza speciale dell'autorità giurisdizionale “del luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto o può avvenire”, individuandosi con questo, a scelta dell'attore, sia il luogo in cui il danno si è concretizzato, sia il luogo del fatto generatore di tale danno (Corte di Giustizia UE, sentenza 19.04.2012 Wintersteiger,
C-523/10). Pertanto, “se gli elementi in gioco nell'azione di accertamento negativo possono giustificare il collegamento con lo Stato in cui si è verificato il fatto generatore o in cui si è verificato
o rischia di verificarsi il danno, il giudice di uno di questi due luoghi può validamente dichiararsi competente”, a prescindere dal fatto che l'attore sostanziale sia il preteso danneggiato ovvero il potenziale debitore dell'obbligazione (Cass. 20700/2013).
Nel caso di specie, l'intero impianto difensivo di parte attrice è finalizzato all'accertamento della legittimità della propria condotta e, pertanto, il luogo di verificazione del potenziale lamentato danno patito dalla convenuta non può che essere quello di consumazione della presunta condotta di concorrenza sleale posta in essere dalla , e consistita nell'illecito storno di un dipendente Parte_1
della Controparte_1
Deve ritenersi sussistente, pertanto, la Giurisdizione dell'Autorità adita.
*
È, poi, opportuno pronunciarsi circa l'interesse ad agire dell'attrice quale condizione dell'azione, inteso come conseguimento di un'utilità o vantaggio non ottenibile senza la pronuncia giudiziale richiesta. Le azioni di accertamento, quale quella in esame, tendono ad eliminare una situazione di incertezza giuridica relativamente all'esistenza di un rapporto giuridico o all'esatta portata di una serie di diritti od obblighi, di conseguenza tale presupposto acquista il significato di vero e proprio limite di ammissibilità dell'azione rilevabile d'ufficio.
Sul punto la Corte di Cassazione con una recente pronuncia (n. 29479/2022) ha affermato che l'azione di accertamento negativo della condotta di concorrenza sleale è ammissibile se diretta a rimuovere lo stato di incertezza giuridica circa la liceità della condotta medesima.
Nel caso di specie, in applicazione di tale principio, ciò che viene in rilievo, quindi, non è la debenza o meno dell'importo richiesto dalla stragiudizialmente, per l'accertamento del quale sarebbe CP_1
stata necessaria una domanda proposta da chi si assume titolare del diritto di credito, bensì l'assenza di attività di concorrenza sleale da parte della . Parte_1
La regola generale di ripartizione dell'onere probatorio di cui all'art. 2697 c.c. è applicabile indipendentemente dalla natura dell'azione esercitata, e non subisce deroga neanche quando abbia ad oggetto “fatti negativi”, con la specificazione che, non essendo possibile la materiale dimostrazione di un fatto non avvenuto, la relativa prova può essere data mediante dimostrazione di uno specifico fatto positivo contrario, o con presunzioni dalle quali possa desumersi il fatto negativo (Cass. n.
9201/2015).
Ebbene, infatti, l'onere probatorio gravante, a norma dell'art. 2697 c.c., su chi intende far valere in giudizio un diritto, ovvero su chi eccepisce la modifica o l'estinzione del diritto da altri vantato, non subisce deroga neanche quando abbia ad oggetto "fatti negativi", in quanto la negatività dei fatti oggetto della prova non esclude nè inverte il relativo onere, gravando esso pur sempre sulla parte che fa valere il diritto di cui il fatto, pur se negativo, ha carattere costitutivo;
tuttavia, non essendo possibile la materiale dimostrazione di un fatto non avvenuto, la relativa prova può esser data mediante dimostrazione di uno specifico fatto positivo contrario, o anche mediante presunzioni dalle quali possa desumersi il fatto negativo (vedi Cass. 9 giugno 2008, n.
15162).
A ben guardare, posto che le azioni di accertamento negativo presuppongono il rispetto delle regole generali che sorreggono l'onere della prova e premesso che, pertanto, nel caso di specie, sarebbe stato onere di parte convenuta, quale pretesa titolare del diritto al risarcimento del danno, dare prova degli elementi costitutivi della propria pretesa, considerato che la stessa non si è costituita e che, in ogni caso, la contumacia non equivale in alcun modo a non contestazione delle altrui pretese, occorre pronunciarsi in ordine a quanto richiesto da parte attrice, fondando il convincimento sugli elementi introdotti in giudizio, al fine di comprendere se, pur mediante un parametro prettamente presuntivo, sia possibile affermare l'assenza di una condotta illecita generatrice di un pregiudizio giuridicamente rilevante.
Ebbene, oggetto del lamentato danno patito dalla società convenuta – contestato tramite missive inoltrate in via stragiudiziale - sarebbe la condotta di concorrenza sleale posta in essere dall'odierna società attrice, la quale si sarebbe resa responsabile di indebiti contatti e plurime collaborazioni professionali con un dipendente , pur a fronte di un patto di esclusiva intercorso tra CP_1 quest'ultimo e il proprio datore di lavoro.
Pertanto, sulla scorta della rappresentazione attoree, oggetto della condotta illecita contestata, e di cui la chiede oggi accertarsi l'assenza dei presupposti giustificativi, appare giuridicamente Parte_1 riconducibile all'attività di concorrenza sleale mediante cd. storno di dipendenti con conseguente riconoscimento del risarcimento dei danni patiti a fronte delle protratte illegittime condotte concorrenziali.
A tal fine, l'art. 2600 statuisce: “se gli atti di concorrenza sleale sono compiuti con dolo o colpa,
l'autore è tenuto al risarcimento dei danni”.
Come affermato, in più occasioni, dalla Corte di Cassazione: “Per la configurabilità di atti di concorrenza sleale contrari ai principi della correttezza professionale commessi per mezzo dello storno di dipendenti e/o collaboratori è necessario che l'attività distrattiva delle risorse di personale dell'imprenditore sia stata posta in essere dal concorrente con modalità tali da non potersi giustificare, in rapporto ai principi di correttezza professionale, se non supponendo nell'autore
l'intento di recare pregiudizio all'organizzazione ed alla struttura produttiva del concorrente, disgregando in modo traumatico l'efficienza dell'organizzazione aziendale del competitore e procurandosi un vantaggio competitivo indebito. A tal fine assumono rilievo innanzitutto le modalità del passaggio dei dipendenti e collaboratori dall'una all'altra impresa, che non può che essere diretto, ancorché eventualmente dissimulato, per potersi configurare un'attività di storno;
la quantità e la qualità del personale stornato;
la sua posizione nell'ambito dell'organigramma dell'impresa concorrente;
le difficoltà ricollegabili alla sua sostituzione e i metodi adottati per indurre i dipendenti e/o collaboratori a passare all'impresa concorrente”. (Cass., ord. n. 3865/2020).
Come si legge nella parte motiva della predetta decisione “la mera assunzione di personale proveniente da un'impresa concorrente non può infatti essere considerata di per sé illecita, essendo espressione del principio di libera circolazione del lavoro e della libertà d'iniziativa economica”, con la conseguenza che la fattispecie illecita de quo ricorre solo nel caso in cui la condotta asseritamente anticoncorrenziale sia compiuta con animus nocendi, ossia con l'intenzione (e non la mera consapevolezza) di danneggiare l'altrui impresa, e sia idonea a cagionare danno al concorrente. Ed ancora, come affermato dalla Suprema Corte in diverse occasioni: “ Lo storno illecito si configura dunque come effetto e contenuto di una attività parassitaria che saltando il costo dell'investimento in ricerca ed in esperienza e, privando il concorrente del corrispondente risultato della sua ricerca e della sua esperienza, altera significativamente la correttezza della competizione. Tutto ciò va accertato caso per caso ovvero con riferimento alle specifiche circostanze che connotano il quadro reale nel quale operano le imprese e la trasmigrazione di dipendenti si è realizzata” (Cassazione sentenza n.9386/2012).
Inoltre, affinché lo storno di dipendenti altrui possa configurare atto di concorrenza sleale, si richiede che i dipendenti medesimi siano particolarmente qualificati ed utili per la gestione dell'impresa concorrente, in relazione all'impiego delle rispettive conoscenze tecniche usate presso l'altra impresa e non possedute dal concorrente stesso, così permettendo a quest'ultimo l'ingresso nel mercato prima di quanto sarebbe stato possibile in base ai propri studi e alle proprie ricerche.
Ebbene, dall'esame della fattispecie concreta non è possibile rinvenire elementi passibili di qualificare la condotta della società attrice come lesiva dei principi di libera concorrenza, e, soprattutto, non è dato rinvenire quella dolosa e fraudolenta preordinazione di una condotta volta alla violazione delle regole di mercato ed alla sottrazione dell'operato del dipendente della società convenuta, con violazione od elusione delle regole del libero mercato.
Dalla corrispondenza intercorsa tra la e è emerso come la prima Parte_1 Controparte_2 fosse apparentemente in totale buona fede, avendo preso contatti con quest'ultimo a fini di consulenza commerciale, ignorando qualsivoglia previo vincolo intercorso con la società convenuta e, soprattutto, in assenza di una condotta univocamente orientata, in termini finalistici, a provocare frizioni nell'organizzazione aziendale della di cui, verosimilmente, non conosceva neanche CP_1
l'esistenza.
A ciò deve aggiungersi, peraltro, oltre alla totale assenza di condotta dolosa finalisticamente orientata a ledere e distorcere le regole del mercato, l'assenza di prova in ordine a qualsivoglia elemento oggettivo della fattispecie invocata, ossia che l'illecita condotta dell'attrice possa avere avuto un'incidenza sulla disgregazione dell'organizzazione rivale.
Ed infatti, come affermato costantemente in giurisprudenza, oltre all'animus nocendi, affinchè ricorra la fattispecie risarcitoria in esame, è necessaria la ricorrenza di un elemento oggettivo, ossia che la condotta lesiva abbia determinato un rilevante impatto sull'organizzazione aziendale altrui, o per l'importanza dell'attività svolta dal dipendente ovvero per l'ingente quantità di dipendenti stornati.
In termini analoghi, è stato affermato che “affinché l'attività di acquisizione di collaboratori e dipendenti integri l'ipotesi della concorrenza sleale è necessario che sia stata attuata con la finalità di danneggiare l'altrui azienda, in misura che ecceda il normale pregiudizio che può derivare dalla perdita di prestatori di lavoro che scelgano di lavorare presso altra impresa.
L'illiceità della condotta ex art. 2598 n. 3 c.c. dovrebbe quindi essere desunta dall'obbiettivo essenziale che l'imprenditore concorrente si proponga, attraverso questo passaggio di dipendenti, di vanificare lo sforzo di investimento del suo antagonista” (Trib. Milano Sez. Proprietà
Industriale e Intellettuale, 03/04/2013, n. 89314).
Non è emerso in alcun modo, invece, una condotta lesiva dirimente che abbia effettivamente cagionato la disgregazione del proprio assetto interno, essendosi, le missive inoltrate da parte convenuta, limitate a contestazioni esorbitanti e generiche ma prive di qualsivoglia appiglio concreto in ordine alla natura ed all'entità delle condotte lesive poste in essere.
Sulla scorta della documentazione allegata non è stato possibile neanche profilare una responsabilità risarcitoria per sviamento di clientela, vagamente paventato nelle missive inoltrate dal legale della convenuta, ma che non hanno trovato alcun riscontro concreto.
Ora, ai fini della configurabilità dello sviamento della clientela (quale atto di concorrenza sleale ex art. 2598 n. 3 Cc) deve essere provata un'attiva sollecitazione alla clientela a non avvalersi più dei servizi del concorrente e, in generale, quel che è inibito non è la concorrenza – anzi doverosa in una economia di mercato -, ma solo la concorrenza sleale, sicché la prova di chi l'ha invoca, s'incentra essenzialmente sulla dimostrazione del requisito della slealtà della condotta concorrenziale, che si concretizza in tentativi subdoli per accaparrarsi la clientela con atteggiamenti e condotte contrarie alla professionalità e ancor prima alla buona fede e lealtà che deve contraddistinguere i reciproci rapporti.
Sotto tale profilo va altresì rilevato che secondo i principi elaborati dalla giurisprudenza di merito, l'illiceità della condotta non deve essere ricercata episodicamente, ma va desunta dalla qualificazione tendenziale dell'insieme della manovra posta in essere per danneggiare il concorrente, o per approfittare sistematicamente del suo avviamento sul mercato.
Nulla di tutto questo è possibile scorgere dalla documentazione versata in atti né concreti argomenti funzionali ad individuare profili di illiceità nelle condotte della società attrice sono rinvenibili dalle mail allegate dalla ID (che ha richiamato lo scambio di corrispondenza tra dipendenti o collaboratori della ed il . Parte_1 CP_2
Per quanto anzidetto, quindi, la domanda deve essere accolta.
Resta assorbita la domanda articolata nei confronti del terzo evocato in giudizio, da interpretarsi, latamente, come azione di manleva da esaminare solo in caso di rigetto della domanda principale
(azione cd. di garanzia impropria). Per quanto concerne, infine, il regime delle spese processuali, stante la natura della domanda azionata
(accertamento negativo della sussistenza di un'obbligazione risarcitoria), la contumacia di parte convenuta e la peculiarità della fattispecie invocata, si ritiene opportuno compensare le spese di lite tra le parti.
Per Questi Motivi
Il Tribunale di Teramo, in persona del giudice dott.ssa Daniela d'Adamo, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 1378/2019 R.G., ogni altra eccezione o domanda disattesa e/o assorbita, così dispone:
- accoglie la domanda e, per l'effetto, accerta e dichiara l'assenza di condotte anticoncorrenziali poste in essere dalla nei confronti della società Parte_1
convenuta ( Controparte_1 [...]
nonché l'assenza dei presupposti della contestata richiesta Controparte_1
risarcitoria avanzata in data 27.2.2019.
- spese di lite compensate.
Così deciso in Teramo, 14.4.2025
Il Giudice
Dott.ssa Daniela D'Adamo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale ordinario di Teramo – Sezione civile – in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Daniela d'Adamo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1378 del Ruolo Generale affari contenziosi dell'anno 2019 tra in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa Parte_1 dall'Avv. Piero Colleluori, ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Atri (TE) al Vico della Luna n. 5;
Attrice
e
Controparte_1
[...]
Convenuta contumace
e
Controparte_2
Convenuto contumace
OGGETTO: altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale non ricomprese nelle altre materie
CONCLUSIONI: per parte attrice:
“In via principale: accertare e dichiarare, l'assenza dell'obbligo di pagamento nei confronti della Controparte_1 che nessuna somma richiesta con la comunicazione del 27.02.2019 per l'importo complessivo di
Euro 700.000,00 o qualsiasi altro importo per qualsiasi titolo, ragione o causa, non è dovuto poiché la è in buona fede in merito alla conoscenza prima del 20.12.2018 (doc. Parte_1 3) che il Sig. era dipendente della non essendoci nessun Controparte_2 Controparte_1
contratto o rapporto professionale con il Sig. . Controparte_2
In via subordinata: accertare e dichiarare: in caso di condanna della in favore della Parte_1 [...]
La chiede che in ragione dell'assunzione di responsabilità del Sig. CP_1 Parte_1
, nella e mail del 29.10.2018 di prendersi “tutti i rischi”; la condanna al Controparte_2
pagamento del Sig. nei confronti della Controparte_2 Controparte_1
In ogni caso: condannare la e, nell'ipotesi di accoglimento della domanda Controparte_1
subordinata il Sig. , alla rifusione di spese e competenze di Avvocato, oltre Controparte_2 accessori di legge, del presente giudizio.”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, la ha chiamato in giudizio la società Parte_1 di diritto francese al fine si sentir accertare l'assenza Controparte_3 Controparte_2 dell'obbligo corrispondere a titolo di risarcimento, in favore della la somma di € Controparte_1
700.000,00.
A sostegno della domanda ha dedotto:
- di commercializzare cucine in tutta Europa;
- di aver ricevuto, in data 6.12.2018, una comunicazione da parte della convenuta nella quale, tramite il proprio legale, essa attrice veniva accusata di atti di concorrenza sleale, avendo adottato condotte illecite attraverso la complicità di , all'epoca dipendente Persona_1
della , licenziato per giusta causa proprio in considerazione di tali fatti;
CP_1
- che in riscontro a tale comunicazione la Cubo inviava una nota nella quale negava tali pretestuosi addebiti, aggiungendo di non essere a conoscenza del rapporto di lavoro che legava il con la , non avendolo, peraltro, mai retribuito;
CP_2 CP_1
- con ulteriore comunicazione del 27.2.2019, la insisteva nelle proprie richieste, CP_1
rappresentando di essere in possesso di comunicazioni tra il ed i sigg. CP_2 Per_2
e (a dire della convenuta, preposti della che
[...] Persona_3 Parte_1
dimostravano inequivocabilmente gli atti di concorrenza sleale perpetrati a suo danno, aggiungendo di essere in amministrazione giudiziale e beneficiaria di un piano di risanamento per ripristinare la continuità aziendale;
- che, nella predetta missiva, alla luce di quanto sopra, la società convenuta domandava il pagamento di € 700.000,00 a titolo di risarcimento del danno, preannunciando, in caso di mancato adempimento spontaneo, azione giudiziaria.
In considerazione di quanto esposto, la ha proposto la presente azione di accertamento Parte_1
negativo della somma richiesta stragiudizialmente dalla . CP_1
In subordine ha domandato la condanna di al pagamento della stessa in favore Controparte_2
della società convenuta.
Essa attrice ha dedotto di non essere mai stata a conoscenza del rapporto di lavoro che legava la al fino alla nota del dicembre 2018, non avendo, inoltre, mai stipulato alcun contratto con CP_1 Pt_2 quest'ultimo, ma di aver intrattenuto solo brevi contatti funzionali a dare luogo ad un rapporto continuativo di consulenza esterna.
Ha aggiunto che, in ogni caso, l'amministrazione giudiziaria, disposta dal Tribunale francese, aveva comportato la cessazione dei pagamenti dei dipendenti dal 25.2.2018 (quindi anche del , CP_2
comportandone di fatto il licenziamento.
L'attrice, in ogni caso ha eccepito la propria buona fede, evidenziando, da un lato, che i sigg.
[...]
e non erano dipendenti di essa società ma meri collaboratori esterni e, dall'altro, Per_2 Per_3
che lo stesso tenore delle email scambiate tra questi ed il dimostravano in realtà come fosse CP_2 stato quest'ultimo a non menzionare il rapporto di lavoro che lo legava alla società concorrente, emergendo, pertanto, in termini lampanti, la buona fede di parte attrice.
Inoltre, ed a sostegno della domanda di condanna spiegata nei confronti del ha rappresentato CP_2 che, con mail del 29.10.2018, lo stesso si assumeva “tutti i rischi” connessi alla collaborazione professionale instaurata con la . Parte_1
Verificata la regolarità della notifica nei confronti dei convenuti, all'udienza del 7.7.2020 ne è stata dichiarata la contumacia e, su espressa richiesta dell'attrice, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni. Assegnata allo scrivente magistrato in data 25 gennaio 2024, è stata trattenuta in decisione all'udienza del 14 gennaio 2025 con concessione di termini di cui all'art. 190
c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
***
Con riferimento alla sussistenza dei presupposti per individuare il potere di ius dicere in capo alla autorità giudiziaria italiana, preme osservare quanto segue.
In ordine al petitum dell'odierna controversia, trova applicazione l'art. 7 punto 2
Reg. UE 1215/2012 (concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, cd. Regolamento Bruxelles Ibis, che ha recepito la previsione di cui all'abrogato art. 5 punto 3 Reg. CE 44/2001, cd. Regolamento Bruxelles I) nella cui sfera di applicazione ricadono anche le azioni di accertamento negativo volte a far dichiarare l'assenza di responsabilità da illecito civile doloso o colposo – come è nel caso in esame – non interferendo, a tal fine, l'inversione dei ruoli abitualmente conosciuti in materia di illeciti civili, per essere l'attore il debitore potenziale di un'obbligazione fondata su un illecito, ed il convenuto la pretesa vittima di tale atto.
Come osservato da Cass. n. 20700/2013 – “è ben vero che gli interessi dell'attore nell'azione di accertamento negativo e gli interessi di colui che ha proposto la domanda volta a far dichiarare che il convenuto è responsabile di un danno e ad ottenerne la condanna al relativo risarcimento sono differenti. Tuttavia, in entrambi i casi, l'esame effettuato dal giudice adito verte essenzialmente sugli stessi elementi di fatto e di diritto.
La particolarità dell'azione di accertamento negativo, quindi, non incide sull'esame che il giudice nazionale deve effettuare per verificare la propria competenza giurisdizionale in materia di illeciti civili colposi o dolosi, trattandosi unicamente di accertare l'esistenza di un elemento di collegamento con lo Stato del foro competente”.
3.2. Ebbene, il citato art. 7 punto 2 del Regolamento UE, in deroga al principio della competenza dei giudici del domicilio del convenuto, prevede in materia di illeciti civili dolosi o colposi la competenza speciale dell'autorità giurisdizionale “del luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto o può avvenire”, individuandosi con questo, a scelta dell'attore, sia il luogo in cui il danno si è concretizzato, sia il luogo del fatto generatore di tale danno (Corte di Giustizia UE, sentenza 19.04.2012 Wintersteiger,
C-523/10). Pertanto, “se gli elementi in gioco nell'azione di accertamento negativo possono giustificare il collegamento con lo Stato in cui si è verificato il fatto generatore o in cui si è verificato
o rischia di verificarsi il danno, il giudice di uno di questi due luoghi può validamente dichiararsi competente”, a prescindere dal fatto che l'attore sostanziale sia il preteso danneggiato ovvero il potenziale debitore dell'obbligazione (Cass. 20700/2013).
Nel caso di specie, l'intero impianto difensivo di parte attrice è finalizzato all'accertamento della legittimità della propria condotta e, pertanto, il luogo di verificazione del potenziale lamentato danno patito dalla convenuta non può che essere quello di consumazione della presunta condotta di concorrenza sleale posta in essere dalla , e consistita nell'illecito storno di un dipendente Parte_1
della Controparte_1
Deve ritenersi sussistente, pertanto, la Giurisdizione dell'Autorità adita.
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È, poi, opportuno pronunciarsi circa l'interesse ad agire dell'attrice quale condizione dell'azione, inteso come conseguimento di un'utilità o vantaggio non ottenibile senza la pronuncia giudiziale richiesta. Le azioni di accertamento, quale quella in esame, tendono ad eliminare una situazione di incertezza giuridica relativamente all'esistenza di un rapporto giuridico o all'esatta portata di una serie di diritti od obblighi, di conseguenza tale presupposto acquista il significato di vero e proprio limite di ammissibilità dell'azione rilevabile d'ufficio.
Sul punto la Corte di Cassazione con una recente pronuncia (n. 29479/2022) ha affermato che l'azione di accertamento negativo della condotta di concorrenza sleale è ammissibile se diretta a rimuovere lo stato di incertezza giuridica circa la liceità della condotta medesima.
Nel caso di specie, in applicazione di tale principio, ciò che viene in rilievo, quindi, non è la debenza o meno dell'importo richiesto dalla stragiudizialmente, per l'accertamento del quale sarebbe CP_1
stata necessaria una domanda proposta da chi si assume titolare del diritto di credito, bensì l'assenza di attività di concorrenza sleale da parte della . Parte_1
La regola generale di ripartizione dell'onere probatorio di cui all'art. 2697 c.c. è applicabile indipendentemente dalla natura dell'azione esercitata, e non subisce deroga neanche quando abbia ad oggetto “fatti negativi”, con la specificazione che, non essendo possibile la materiale dimostrazione di un fatto non avvenuto, la relativa prova può essere data mediante dimostrazione di uno specifico fatto positivo contrario, o con presunzioni dalle quali possa desumersi il fatto negativo (Cass. n.
9201/2015).
Ebbene, infatti, l'onere probatorio gravante, a norma dell'art. 2697 c.c., su chi intende far valere in giudizio un diritto, ovvero su chi eccepisce la modifica o l'estinzione del diritto da altri vantato, non subisce deroga neanche quando abbia ad oggetto "fatti negativi", in quanto la negatività dei fatti oggetto della prova non esclude nè inverte il relativo onere, gravando esso pur sempre sulla parte che fa valere il diritto di cui il fatto, pur se negativo, ha carattere costitutivo;
tuttavia, non essendo possibile la materiale dimostrazione di un fatto non avvenuto, la relativa prova può esser data mediante dimostrazione di uno specifico fatto positivo contrario, o anche mediante presunzioni dalle quali possa desumersi il fatto negativo (vedi Cass. 9 giugno 2008, n.
15162).
A ben guardare, posto che le azioni di accertamento negativo presuppongono il rispetto delle regole generali che sorreggono l'onere della prova e premesso che, pertanto, nel caso di specie, sarebbe stato onere di parte convenuta, quale pretesa titolare del diritto al risarcimento del danno, dare prova degli elementi costitutivi della propria pretesa, considerato che la stessa non si è costituita e che, in ogni caso, la contumacia non equivale in alcun modo a non contestazione delle altrui pretese, occorre pronunciarsi in ordine a quanto richiesto da parte attrice, fondando il convincimento sugli elementi introdotti in giudizio, al fine di comprendere se, pur mediante un parametro prettamente presuntivo, sia possibile affermare l'assenza di una condotta illecita generatrice di un pregiudizio giuridicamente rilevante.
Ebbene, oggetto del lamentato danno patito dalla società convenuta – contestato tramite missive inoltrate in via stragiudiziale - sarebbe la condotta di concorrenza sleale posta in essere dall'odierna società attrice, la quale si sarebbe resa responsabile di indebiti contatti e plurime collaborazioni professionali con un dipendente , pur a fronte di un patto di esclusiva intercorso tra CP_1 quest'ultimo e il proprio datore di lavoro.
Pertanto, sulla scorta della rappresentazione attoree, oggetto della condotta illecita contestata, e di cui la chiede oggi accertarsi l'assenza dei presupposti giustificativi, appare giuridicamente Parte_1 riconducibile all'attività di concorrenza sleale mediante cd. storno di dipendenti con conseguente riconoscimento del risarcimento dei danni patiti a fronte delle protratte illegittime condotte concorrenziali.
A tal fine, l'art. 2600 statuisce: “se gli atti di concorrenza sleale sono compiuti con dolo o colpa,
l'autore è tenuto al risarcimento dei danni”.
Come affermato, in più occasioni, dalla Corte di Cassazione: “Per la configurabilità di atti di concorrenza sleale contrari ai principi della correttezza professionale commessi per mezzo dello storno di dipendenti e/o collaboratori è necessario che l'attività distrattiva delle risorse di personale dell'imprenditore sia stata posta in essere dal concorrente con modalità tali da non potersi giustificare, in rapporto ai principi di correttezza professionale, se non supponendo nell'autore
l'intento di recare pregiudizio all'organizzazione ed alla struttura produttiva del concorrente, disgregando in modo traumatico l'efficienza dell'organizzazione aziendale del competitore e procurandosi un vantaggio competitivo indebito. A tal fine assumono rilievo innanzitutto le modalità del passaggio dei dipendenti e collaboratori dall'una all'altra impresa, che non può che essere diretto, ancorché eventualmente dissimulato, per potersi configurare un'attività di storno;
la quantità e la qualità del personale stornato;
la sua posizione nell'ambito dell'organigramma dell'impresa concorrente;
le difficoltà ricollegabili alla sua sostituzione e i metodi adottati per indurre i dipendenti e/o collaboratori a passare all'impresa concorrente”. (Cass., ord. n. 3865/2020).
Come si legge nella parte motiva della predetta decisione “la mera assunzione di personale proveniente da un'impresa concorrente non può infatti essere considerata di per sé illecita, essendo espressione del principio di libera circolazione del lavoro e della libertà d'iniziativa economica”, con la conseguenza che la fattispecie illecita de quo ricorre solo nel caso in cui la condotta asseritamente anticoncorrenziale sia compiuta con animus nocendi, ossia con l'intenzione (e non la mera consapevolezza) di danneggiare l'altrui impresa, e sia idonea a cagionare danno al concorrente. Ed ancora, come affermato dalla Suprema Corte in diverse occasioni: “ Lo storno illecito si configura dunque come effetto e contenuto di una attività parassitaria che saltando il costo dell'investimento in ricerca ed in esperienza e, privando il concorrente del corrispondente risultato della sua ricerca e della sua esperienza, altera significativamente la correttezza della competizione. Tutto ciò va accertato caso per caso ovvero con riferimento alle specifiche circostanze che connotano il quadro reale nel quale operano le imprese e la trasmigrazione di dipendenti si è realizzata” (Cassazione sentenza n.9386/2012).
Inoltre, affinché lo storno di dipendenti altrui possa configurare atto di concorrenza sleale, si richiede che i dipendenti medesimi siano particolarmente qualificati ed utili per la gestione dell'impresa concorrente, in relazione all'impiego delle rispettive conoscenze tecniche usate presso l'altra impresa e non possedute dal concorrente stesso, così permettendo a quest'ultimo l'ingresso nel mercato prima di quanto sarebbe stato possibile in base ai propri studi e alle proprie ricerche.
Ebbene, dall'esame della fattispecie concreta non è possibile rinvenire elementi passibili di qualificare la condotta della società attrice come lesiva dei principi di libera concorrenza, e, soprattutto, non è dato rinvenire quella dolosa e fraudolenta preordinazione di una condotta volta alla violazione delle regole di mercato ed alla sottrazione dell'operato del dipendente della società convenuta, con violazione od elusione delle regole del libero mercato.
Dalla corrispondenza intercorsa tra la e è emerso come la prima Parte_1 Controparte_2 fosse apparentemente in totale buona fede, avendo preso contatti con quest'ultimo a fini di consulenza commerciale, ignorando qualsivoglia previo vincolo intercorso con la società convenuta e, soprattutto, in assenza di una condotta univocamente orientata, in termini finalistici, a provocare frizioni nell'organizzazione aziendale della di cui, verosimilmente, non conosceva neanche CP_1
l'esistenza.
A ciò deve aggiungersi, peraltro, oltre alla totale assenza di condotta dolosa finalisticamente orientata a ledere e distorcere le regole del mercato, l'assenza di prova in ordine a qualsivoglia elemento oggettivo della fattispecie invocata, ossia che l'illecita condotta dell'attrice possa avere avuto un'incidenza sulla disgregazione dell'organizzazione rivale.
Ed infatti, come affermato costantemente in giurisprudenza, oltre all'animus nocendi, affinchè ricorra la fattispecie risarcitoria in esame, è necessaria la ricorrenza di un elemento oggettivo, ossia che la condotta lesiva abbia determinato un rilevante impatto sull'organizzazione aziendale altrui, o per l'importanza dell'attività svolta dal dipendente ovvero per l'ingente quantità di dipendenti stornati.
In termini analoghi, è stato affermato che “affinché l'attività di acquisizione di collaboratori e dipendenti integri l'ipotesi della concorrenza sleale è necessario che sia stata attuata con la finalità di danneggiare l'altrui azienda, in misura che ecceda il normale pregiudizio che può derivare dalla perdita di prestatori di lavoro che scelgano di lavorare presso altra impresa.
L'illiceità della condotta ex art. 2598 n. 3 c.c. dovrebbe quindi essere desunta dall'obbiettivo essenziale che l'imprenditore concorrente si proponga, attraverso questo passaggio di dipendenti, di vanificare lo sforzo di investimento del suo antagonista” (Trib. Milano Sez. Proprietà
Industriale e Intellettuale, 03/04/2013, n. 89314).
Non è emerso in alcun modo, invece, una condotta lesiva dirimente che abbia effettivamente cagionato la disgregazione del proprio assetto interno, essendosi, le missive inoltrate da parte convenuta, limitate a contestazioni esorbitanti e generiche ma prive di qualsivoglia appiglio concreto in ordine alla natura ed all'entità delle condotte lesive poste in essere.
Sulla scorta della documentazione allegata non è stato possibile neanche profilare una responsabilità risarcitoria per sviamento di clientela, vagamente paventato nelle missive inoltrate dal legale della convenuta, ma che non hanno trovato alcun riscontro concreto.
Ora, ai fini della configurabilità dello sviamento della clientela (quale atto di concorrenza sleale ex art. 2598 n. 3 Cc) deve essere provata un'attiva sollecitazione alla clientela a non avvalersi più dei servizi del concorrente e, in generale, quel che è inibito non è la concorrenza – anzi doverosa in una economia di mercato -, ma solo la concorrenza sleale, sicché la prova di chi l'ha invoca, s'incentra essenzialmente sulla dimostrazione del requisito della slealtà della condotta concorrenziale, che si concretizza in tentativi subdoli per accaparrarsi la clientela con atteggiamenti e condotte contrarie alla professionalità e ancor prima alla buona fede e lealtà che deve contraddistinguere i reciproci rapporti.
Sotto tale profilo va altresì rilevato che secondo i principi elaborati dalla giurisprudenza di merito, l'illiceità della condotta non deve essere ricercata episodicamente, ma va desunta dalla qualificazione tendenziale dell'insieme della manovra posta in essere per danneggiare il concorrente, o per approfittare sistematicamente del suo avviamento sul mercato.
Nulla di tutto questo è possibile scorgere dalla documentazione versata in atti né concreti argomenti funzionali ad individuare profili di illiceità nelle condotte della società attrice sono rinvenibili dalle mail allegate dalla ID (che ha richiamato lo scambio di corrispondenza tra dipendenti o collaboratori della ed il . Parte_1 CP_2
Per quanto anzidetto, quindi, la domanda deve essere accolta.
Resta assorbita la domanda articolata nei confronti del terzo evocato in giudizio, da interpretarsi, latamente, come azione di manleva da esaminare solo in caso di rigetto della domanda principale
(azione cd. di garanzia impropria). Per quanto concerne, infine, il regime delle spese processuali, stante la natura della domanda azionata
(accertamento negativo della sussistenza di un'obbligazione risarcitoria), la contumacia di parte convenuta e la peculiarità della fattispecie invocata, si ritiene opportuno compensare le spese di lite tra le parti.
Per Questi Motivi
Il Tribunale di Teramo, in persona del giudice dott.ssa Daniela d'Adamo, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 1378/2019 R.G., ogni altra eccezione o domanda disattesa e/o assorbita, così dispone:
- accoglie la domanda e, per l'effetto, accerta e dichiara l'assenza di condotte anticoncorrenziali poste in essere dalla nei confronti della società Parte_1
convenuta ( Controparte_1 [...]
nonché l'assenza dei presupposti della contestata richiesta Controparte_1
risarcitoria avanzata in data 27.2.2019.
- spese di lite compensate.
Così deciso in Teramo, 14.4.2025
Il Giudice
Dott.ssa Daniela D'Adamo