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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 12/12/2025, n. 2518 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 2518 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI PRIMA SEZIONE CIVILE così composto:
AR SS Presidente rel.
Marco Valecchi Giudice
Prisca Picalarga Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3342 V.G. dell'anno 2025 promossa da
(CO (RM) 20/04/1982, C.F. , con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. MATTEO ARUTA;
e
(CO (RM) 13/08/1990, C.F. , con il CP_1 C.F._2 patrocinio dell'avv. GIUSEPPE FELLI;
e
Con l'intervento del Pubblico Ministero in sede.
OGGETTO: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilita' genitoriale (ricorso congiunto)
MOTIVI DELLA DECISIONE
e ono genitori di una figlia, , nata il [...]. Parte_1 CP_1 Per_1
Con ricorso depositato il 02/09/2025 le parti hanno chiesto la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale, ai sensi degli artt. 337-bis e segg. c.c., alle condizioni di seguito riportate:
1. La figlia minore sia affidata ad entrambi i genitori, i quali, per le decisioni Persona_2 di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente. La madre si impegna a informare tempestivamente il padre circa ogni decisione o evento rilevante riguardante la salute, l'istruzione, lo sviluppo e il benessere psico-fisico della minore, anche se di carattere non straordinario. Le decisioni di maggiore interesse (istruzione, educazione, salute, residenza) saranno assunte
- 1 - congiuntamente tenendo conto delle inclinazioni e delle esigenze della minore previa condivisione delle informazioni e reciproco confronto;
2. La minore è collocata stabilmente presso la madre presso l'abitazione sita in Per_1
Segni (RM), Via Roccamassima n. 38 con il seguente diritto di frequentazione del padre
(compatibilmente con gli impegni lavorativi del padre e le esigenze della minore): Prima settimana: lunedì, giovedì e sabato dalle ore 16.00 (o dall'uscita da scuola) alle 19.30;
- Seconda settimana: lunedì e giovedì dalle ore 16.00 (o dall'uscita da scuola) alle 19.30 e il fine settimana con collocamento presso il padre:
• se la minore desidera pernottare con il padre , il collocamento avverrà dalle 17.00 del sabato ( a meno che il padre non lavori e solo in tal caso dalle ore 20) alle 19.30 della domenica;
• se la minore non acconsente al pernottamento, il collocamento avverrà dalle ore 16.00 alle 23.30 del sabato e dalle ore 10.00 alle 19.30 della domenica.
Tale turnazione si intende a rotazione settimanale.
Per le festività:
- Natale: un genitore terrà con sé la figlia la vigilia e l'altro il giorno di Natale, con alternanza annuale;
- Pasqua e Lunedì dell'Angelo: a turnazione annuale tra i genitori;
- Vacanze estive: la minore trascorrerà 10 giorni con il padre anche non continuativi, con comunicazione del periodo alla madre entro il 15 giugno di ogni anno. Parimenti, la madre si impegna a comunicare al padre, entro il 15 giugno di ogni anno, le date in cui intende trattenere con sé la minore per le vacanze estive.
3. Le parti convengono che, in via principale, i tempi e le modalità di frequentazione saranno determinati d'intesa tra loro, tenendo conto dei rispettivi turni di lavoro e delle concrete esigenze familiari, con spirito di collaborazione e flessibilità. Solo in caso di mancato accordo troverà applicazione lo schema sopra descritto al punto 2.
4. Il sig. verserà alla sig.ra a titolo di contributo al mantenimento, la somma Pt_1 CP_1 mensile di € 200,00 (annualmente rivalutata in base agli indici Istat come per legge) da corrispondersi entro il 5 di ogni mese a decorrere dal mese successivo il deposito del presente ricorso, oltre al rimborso del 50% delle spese straordinarie, secondo il
- 2 - protocollo del Tribunale di Velletri (qui richiamato integralmente) a condizione che tali spese siano previamente comunicate e da lui espressamente autorizzate;
5. L'assegno unico universale sarà riscosso integralmente dalla sig.ra CP_1
6. Le parti convengono che nulla osta al rilascio del passaporto o di altri documenti validi per l'espatrio della minore, e ai relativi rinnovi. Ogni viaggio all'estero della minore, con l'uno o l'altro genitore, dovrà essere comunicato con un preavviso di almeno 30 giorni all'altro genitore;
7. Le parti chiedono la compensazione integrale delle spese di lite.
Le condizioni concordate non appaiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico e risultano corrispondere all'interesse della prole. L'ascolto di questa non è del resto necessario (art. 473-bis.4 c.p.c.), alla luce delle dichiarazioni rese dalle parti, del tenore degli scritti difensivi e dei contenuti dell'accordo.
Sussistono quindi i presupposti di legge perché il Tribunale possa prendere atto degli accodi intervenuti tra le parti.
Non v'è luogo a provvedere sulle spese, stante la natura del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra e come indicati nel ricorso e Parte_1 CP_1 riportati in motivazione.
Così deciso in Velletri, nella camera di consiglio della Sezione, il 10/12/2025
Il Presidente est.
AR SS
- 3 -
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI PRIMA SEZIONE CIVILE così composto:
AR SS Presidente rel.
Marco Valecchi Giudice
Prisca Picalarga Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3342 V.G. dell'anno 2025 promossa da
(CO (RM) 20/04/1982, C.F. , con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. MATTEO ARUTA;
e
(CO (RM) 13/08/1990, C.F. , con il CP_1 C.F._2 patrocinio dell'avv. GIUSEPPE FELLI;
e
Con l'intervento del Pubblico Ministero in sede.
OGGETTO: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilita' genitoriale (ricorso congiunto)
MOTIVI DELLA DECISIONE
e ono genitori di una figlia, , nata il [...]. Parte_1 CP_1 Per_1
Con ricorso depositato il 02/09/2025 le parti hanno chiesto la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale, ai sensi degli artt. 337-bis e segg. c.c., alle condizioni di seguito riportate:
1. La figlia minore sia affidata ad entrambi i genitori, i quali, per le decisioni Persona_2 di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente. La madre si impegna a informare tempestivamente il padre circa ogni decisione o evento rilevante riguardante la salute, l'istruzione, lo sviluppo e il benessere psico-fisico della minore, anche se di carattere non straordinario. Le decisioni di maggiore interesse (istruzione, educazione, salute, residenza) saranno assunte
- 1 - congiuntamente tenendo conto delle inclinazioni e delle esigenze della minore previa condivisione delle informazioni e reciproco confronto;
2. La minore è collocata stabilmente presso la madre presso l'abitazione sita in Per_1
Segni (RM), Via Roccamassima n. 38 con il seguente diritto di frequentazione del padre
(compatibilmente con gli impegni lavorativi del padre e le esigenze della minore): Prima settimana: lunedì, giovedì e sabato dalle ore 16.00 (o dall'uscita da scuola) alle 19.30;
- Seconda settimana: lunedì e giovedì dalle ore 16.00 (o dall'uscita da scuola) alle 19.30 e il fine settimana con collocamento presso il padre:
• se la minore desidera pernottare con il padre , il collocamento avverrà dalle 17.00 del sabato ( a meno che il padre non lavori e solo in tal caso dalle ore 20) alle 19.30 della domenica;
• se la minore non acconsente al pernottamento, il collocamento avverrà dalle ore 16.00 alle 23.30 del sabato e dalle ore 10.00 alle 19.30 della domenica.
Tale turnazione si intende a rotazione settimanale.
Per le festività:
- Natale: un genitore terrà con sé la figlia la vigilia e l'altro il giorno di Natale, con alternanza annuale;
- Pasqua e Lunedì dell'Angelo: a turnazione annuale tra i genitori;
- Vacanze estive: la minore trascorrerà 10 giorni con il padre anche non continuativi, con comunicazione del periodo alla madre entro il 15 giugno di ogni anno. Parimenti, la madre si impegna a comunicare al padre, entro il 15 giugno di ogni anno, le date in cui intende trattenere con sé la minore per le vacanze estive.
3. Le parti convengono che, in via principale, i tempi e le modalità di frequentazione saranno determinati d'intesa tra loro, tenendo conto dei rispettivi turni di lavoro e delle concrete esigenze familiari, con spirito di collaborazione e flessibilità. Solo in caso di mancato accordo troverà applicazione lo schema sopra descritto al punto 2.
4. Il sig. verserà alla sig.ra a titolo di contributo al mantenimento, la somma Pt_1 CP_1 mensile di € 200,00 (annualmente rivalutata in base agli indici Istat come per legge) da corrispondersi entro il 5 di ogni mese a decorrere dal mese successivo il deposito del presente ricorso, oltre al rimborso del 50% delle spese straordinarie, secondo il
- 2 - protocollo del Tribunale di Velletri (qui richiamato integralmente) a condizione che tali spese siano previamente comunicate e da lui espressamente autorizzate;
5. L'assegno unico universale sarà riscosso integralmente dalla sig.ra CP_1
6. Le parti convengono che nulla osta al rilascio del passaporto o di altri documenti validi per l'espatrio della minore, e ai relativi rinnovi. Ogni viaggio all'estero della minore, con l'uno o l'altro genitore, dovrà essere comunicato con un preavviso di almeno 30 giorni all'altro genitore;
7. Le parti chiedono la compensazione integrale delle spese di lite.
Le condizioni concordate non appaiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico e risultano corrispondere all'interesse della prole. L'ascolto di questa non è del resto necessario (art. 473-bis.4 c.p.c.), alla luce delle dichiarazioni rese dalle parti, del tenore degli scritti difensivi e dei contenuti dell'accordo.
Sussistono quindi i presupposti di legge perché il Tribunale possa prendere atto degli accodi intervenuti tra le parti.
Non v'è luogo a provvedere sulle spese, stante la natura del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra e come indicati nel ricorso e Parte_1 CP_1 riportati in motivazione.
Così deciso in Velletri, nella camera di consiglio della Sezione, il 10/12/2025
Il Presidente est.
AR SS
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