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Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Piacenza, sentenza 14/07/2025, n. 347 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Piacenza |
| Numero : | 347 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 557/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PIACENZA
In funzione di giudice unico nella persona del dott.ssa Laura VENTRIGLIA ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa da:
( ), con gli avv.ti GIORGIO CONTI e Parte_1 CodiceFiscale_1
PAOLO DAMINI
-attore-
Contro
(C.F. ), con l'avv. VINCENZO ZICCARDI Controparte_1 C.F._2
e
(C.F. Controparte_2
), in persona del legale rappresentante pro tempore, con gli avv.ti DUCCIO P.IVA_1
REGOLI, SERGIO FULCO e DAVIDE TREVISAN
-convenute-
***
Conclusioni: Le Parti hanno concluso come da fogli di pc e note scritte depositati in sostituzione dell'udienza del 20 marzo 2025, in conformità all'art. 127 ter c.p.c..
§§§
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio, innanzi al Parte_1
Tribunale di Piacenza, e Controparte_1 Controparte_3
(sin d'ora per brevità anche solo “ ” o ) chiedendo di
[...] CP_2 Controparte_2 accertare la responsabilità delle Convenute, in via fra loro solidale ovvero ciascuno per i rispettivi titoli, per la condotta illecita posta in essere dalla quale consulente finanziario CP_1 di e private banker di e per l'effetto, condannarle Controparte_4 Controparte_5 al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali patiti dall'Attore.
A sostegno della domanda, allegava che: - in data 20 maggio 2010, Parte_1 sottoscriveva con per conto di un contratto di “apertura di Controparte_5 Controparte_2 conto corrente, deposito titoli e prestazione di servizi bancari, finanziari e di investimento”, a cui era allegato un contratto per la prestazione di servizi di consulenza in materia di investimenti e di collocamento sottoscritto il giorno successivo;
- in data 9 dicembre 2016 Part aderendo al servizio aveva altresì sottoscritto con un contratto per la Controparte_2
“prestazione dei servizi di consulenza in materia di investimenti e di collocamento per la Part clientela al dettaglio - adesione al servizio ; - nel mese di aprile 2019, la gli aveva CP_1 consegnato un rendiconto, estratto al 18 marzo 2019, “che esponeva come il patrimonio totale detenuto dal dott. e da lei gestito per la banca ammontasse ad € 380.935,53”, riferendo Pt_1 inoltre che “eventuale documentazione che fosse stata trasmessa ai clienti a mezzo posta non era da considerarsi attendibile e non forniva un'informazione completa ed aggiornata del patrimonio” e che “solo i report che lei gli avrebbe consegnato con cadenza trimestrale fornivano ed avrebbero fornito la rappresentazione completa e in tempo reale del patrimonio dell'attore, da lei gestito […] per conto di ”; - tra il 2010 ed il 2019 Controparte_4 aveva trsferito ingenti somme di denaro a che venivano gestite dalla la Controparte_2 CP_1 quale gli assicurava rendimenti costanti intorno al 10% annuo;
- dopo essere venuto a conoscenza della fine del rapporto tra e la Consulente nonché del Controparte_2 provvedimento di sospensione e di successiva radiazione di quest'ultima dall'Albo dei consulenti finanziari da parte dell'OCF, nel 2019 apprendeva che i propri risparmi non erano pari ad € 380.935,53, bensì ad un importo assai inferiore, quantificato in poco più di €
288.000,00, con una differenza di circa € 92.000,00.
Si costituiva in giudizio contestando quanto ex adverso dedotto, eccependo in Controparte_2 via preliminare la propria carenza di legittimazione passiva in relazione ai patrimoni detenuti dal presso altri istituti di credito e concludendo, nel merito, per il rigetto della domanda Pt_1 attorea, in quanto infondata in fatto ed in diritto e comunque non provata ed eccependo, in subordine, il fatto colposo dell'Attore nella causazione del danno.
A sostegno di tali conclusioni, eccepiva che i due investimenti oggetto di causa Controparte_2 avevano determinato un risultato positivo della gestione a favore del pari a complessivi Pt_1
€ 19.856,41 e che sia che avevano sempre trasmesso al gli Controparte_2 CP_5 Pt_1 estratti del conto corrente e i rendiconti relativi ai predetti investimenti ed inoltre, il Cliente aveva sin da subito avuto accesso ai servizi online di Banca Fideuram per cui poteva controllare in ogni momento la consistenza degli stessi, posto che dagli estratti inviati dalla Banca nonché dalle situazioni consultabili tramite il servizio di internet banking la realtà appariva chiaramente come descritta e che ad ogni modo, non vi era la prova che la avesse consegnato a CP_1 dei rendiconti a latere recanti importi asseritamente diversi rispetto a quelli contenuti Pt_1 negli estratti ricevuti dalla Banca, motivando tali discrasie sull'assunto (ritenuto ex adverso convincente) per cui detti elaborati contenevano anche le giacenze di presso Parte_1 altri istituti di credito, avendo l'Attore prodotto un solo un rendiconto asseritamente falso, predisposto dalla Consulente in data 18 marzo 2019 ed avendo – per contro – omesso di versare in atti tutti gli altri rendiconti trimestrali che la Promotrice gli avrebbe consegnato durante tutto il corso del rapporto e che ad ogni modo, la voce rilevante dei rendiconti asseritamente alterati dalla Consulente non era quella relativa alle giacenze presso bensì le giacenze Controparte_2
Part presso “altri istituti” e che mediante l'adesione al servizio la Convenuta opposta dava la possibilità ai clienti di ottenere (su loro richiesta) un report che aggregasse tutte le giacenze, ivi comprese quelle su altri istituti, con la precisazione che della correttezza dei dati relativi a tali giacenze ne avrebbe risposto il cliente, giacché gli stessi avrebbero dovuto essere da questo forniti;
eccepiva, altresì, che le pretese avversarie risultavano infondate anche avuto riguardo alla sussistenza di un danno causalmente connesso al preteso atto illecito della promotrice, trattandosi di capitali che non aveva mai posseduto e non avendo lo stesso dato alcuna Pt_1 prova del fatto che “ove adeguatamente informato […] circa l'andamento dei propri risparmi e la reale consistenza del suo patrimonio, si sarebbe rivolto ad altri consulenti o intermediari, optando per altre forme di investimento più remunerative, produttive di rendimenti maggiori rispetto a quelli effettivamente conseguiti”; prova a maggior ragione necessaria laddove - come nel caso di specie - gli investimenti del Cliente presso avevano conseguito un Controparte_2 risultato positivo di gestione netto pari ad € 19.856,41; infine, eccepiva l'interruzione del nesso di causalità o comunque l'esistenza di un fatto colposo del creditore riconducibile alla condotta tenuta dall'Attore la quale, oltre ad essere connotata da profili di collusione o quantomeno di fattiva acquiescenza, avrebbe consentito alla di porre in essere i fatti oggetto del CP_1 presente giudizio.
Alla prima udienza, il Giudice dichiarava la contumacia della convenuta ed Controparte_1 assegnava alle Parti costituite i richiesti termini ex art. 183, co. 6 c.p.c..
Si costituiva tardivamente in giudizio eccependo, in via preliminare, Controparte_1
l'improcedibilità del giudizio per mancato esperimento della mediazione obbligatoria e concludeva nel merito, per il rigetto della domanda attorea poiché infondata in fatto ed in diritto e comunque non provata.
In particolare, eccepiva che aveva aderito al servizio on line che permette di Pt_1 visualizzare l'intero portafoglio e quindi era ben consapevole della propria posizione e che ad ogni modo lo stesso non avrebbe fornito la prova che, ove avesse disinvestito da CP_2
e portato i propri risparmi altrove, avrebbe conseguito rendimenti nettamente superiori.
[...]
L'istruttoria si svolgeva mediante l'acquisizione della documentazione tempestivamente prodotta dalle Parti, avendo il Tribunale rigettato le istanze di prova orale proposte dalla Parte attrice e ritenuta la causa matura per la decisione, veniva fissata l'udienza del 20 marzo 2025 per la precisazione delle conclusioni.
Alla predetta udienza, il Giudice tratteneva la causa in decisione e concedeva alle Parti i termini ex art. 190 c.p.c..
Depositate le memorie di cui alla suddetta norma, la causa viene decisa sulla scorta delle seguenti motivazioni.
***
Va in via preliminare precisato che il presente giudizio viene definito in base al principio della ragione più liquida, per effetto del rigetto nel merito della domanda di condanna formulata dalla
Parte attrice per difetto di prova.
Come noto, secondo il principio processuale della ragione più liquida, la domanda giudiziale può essere decisa sulla base di una soluzione assorbente già pronta, senza che sia necessario esaminare le altre questioni, secondo l'ordine previsto dall' art. 276 c.p.c., trovando tale principio fondamento nell'interpretazione costituzionalmente orientata della detta norma e dell'art. 111 Cost., per dover risultare la tutela giurisdizionale effettiva e spedita (da ultimo
Corte appello di Taranto, sent. 05.02.2024, n. 45).
La ratio sottesa a tale principio è ravvisabile nel principio di economia processuale e nelle esigenze di celerità e speditezza anche costituzionalmente tutelate dal principio di ragionevole durata del processo di cui all'art. 111, comma 2, Cost..
Già le Sezioni Unite della Suprema Corte nel 2014, in applicazione del principio processuale della ragione più liquida, nell'ambito di un giudizio vertente sul risarcimento del danno da cose in custodia ex art. 2051 c.c., pur in presenza di una questione pregiudiziale di rito afferente al difetto di giurisdizione del giudice adito, si pronunciavano direttamente sulla questione di merito, il cui esame ha condotto, poi, al rigetto della domanda risarcitoria, ascrivendo la responsabilità al danneggiato con conseguente lacerazione del nesso causale, con consequenziale effetto assorbente dell'eccezione di giurisdizione, statuendo che “…ritiene di poter esaminare (nonostante la pregiudizialità della prima censura, che pone al collegio una questione di giurisdizione) il secondo motivo di ricorso, la cui fondatezza conduce ad una decisione di merito di rigetto della domanda risarcitoria.”. (Cass. Civ., Sez. Un., sent. 8 maggio
2014 n. 9936).
Nel caso in esame, Parte Attrice chiede l'accertamento della condotta illecita della convenuta la quale avrebbe negli anni fornito personalmente al cliente, con cadenza trimestrale, CP_1 un resoconto su carta intestata circa l'andamento della gestione dal quale Controparte_6 risultavano rendimenti costanti intorno al 10% annuo e che il patrimonio totale detenuto dal ammontava a complessivi € 380.935,53 nonché la conseguente responsabilità di Pt_1 ex artt. 1218, 1228 e 2049 c.c. e artt. 31, co. 3e co. 3-bis del TUF e per Controparte_2
l'effetto, di condannare i Convenuti in solido al pagamento, in favore dell'Attore, di complessivi € 101.328,50, pari alla differenza tra l'importo indicato nell'ultimo rendiconto consegnatogli dalla Consulente nel marzo 2019, ove si dichiarava una consistenza complessiva del patrimonio del di € 380.953,53 e l'importo indicato da dove il Pt_1 Controparte_2 controvalore dell'investimento dell'Attore veniva quantificato in complessivi € 279.607,03, oltre alla restituzione delle spese e commissioni versate dalla data di inizio del rapporto di consulenza e fino al suo termine e al danno non patrimoniale da liquidarsi in via equitativa.
Come noto in materia di intermediazione finanziaria, in tema di danni derivanti dalla condotta illecita del consulente di prodotti finanziari, la giurisprudenza della Corte di Cassazione è ferma nel ritenere che la responsabilità della banca è astrattamente inquadrabile nell'alveo della responsabilità ex art. 2049 c.c., quale ipotesi di responsabilità oggettiva per il danno provocato dal proprio incaricato, in quanto agevolato o reso possibile dalle incombenze demandategli, su cui la preponente aveva la possibilità di esercitare poteri di direttiva e di vigilanza (cfr. Cass.
Sez. Un. 16 maggio 2019, n. 13246).
Con riferimento al rapporto trilaterale tra danneggiato, consulente ed intermediario,
l'ordinamento si attiene alla disciplina di cui all'art. 2049 c.c., che statuisce la responsabilità del preponente per i danni cagionati a terzi da suoi preposti nell'esercizio delle incombenze cui gli stessi sono adibiti, nonché alla disciplina di cui all'art. 31 TUF che al comma 3 sancisce la responsabilità solidale dell'intermediario e del promotore, in ipotesi di danni arrecati a terzi, affermando che “Il soggetto abilitato che conferisce l'incarico è responsabile in solido dei danni arrecati a terzi dal consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede, anche se tali danni siano conseguenti a responsabilità accertata in sede penale”. In tal caso, il danneggiato non ha l'onere di provare che la condotta del preponente è connotata da dolo o da colpa ed il preponente non può neppure sottrarsi a responsabilità, dimostrando che nessuna negligenza, imprudenza, imperizia, inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline può essergli imputata.
Ai fini della operatività della norma è necessaria l'esistenza di un rapporto di lavoro ed di un collegamento tra il fatto dannoso commesso dal preposto e le mansioni da questo espletate, senza che, a tal fine, sia richiesta la prova di un vero e proprio nesso di causalità, risultando invece sufficiente un rapporto di occasionalità necessaria (Cass. n. 12283/2016).
Va comunque tenuto conto che, pur in presenza di un tipo di responsabilità oggettiva perché fondata su un criterio di imputazione che prescinde totalmente da una valutazione di riprovevolezza in termini di colpa o di dolo della condotta del soggetto che la legge indica come responsabile (sul punto Cass. 14 febbraio 2019, n. 4298), al danneggiato incombe comunque il dovere di assolvere all'onere di dimostrare l'entità del danno subito ed il nesso di causalità tra la condotta ed il danno.
In particolare, affinché sussista la responsabilità dell'intermediario occorre che il fatto illecito del promotore sia legato da un nesso di occasionalità necessaria con l'esercizio delle mansioni cui è od è stato adibito, posto che l'agire del promotore è uno degli strumenti dei quali l'intermediario si avvale nell'organizzazione della propria impresa, traendone benefici ai quali è ragionevole far corrispondere i rischi e sull'esigenza di offrire una adeguata garanzia all'investitore, secondo il noto principio cuius commoda, eius et incommoda.
Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale (Cass. n. 16887/2016; Cass. n.
1530/2010; Cass. n. 1741/2011), la responsabilità del soggetto abilitato sussiste laddove si sia verificato un rapporto di necessaria occasionalità tra incombenze affidate e fatto del promotore, non circoscritto alle negoziazioni che abbiano ad oggetto prodotti finanziari del soggetto preponente.
Ebbene, se è pur vero che la giurisprudenza ha chiarito che presupposto della responsabilità dell'intermediario è la sussistenza di una connessione tra l'esercizio delle mansioni affidate al consulente e il danno da questi arrecato all'investitore, inquadrabile nel genus del nesso di
“occasionalità necessaria”, essa ha anche affermato che tale nesso può essere escluso dalla condotta del danneggiato, allorché caratterizzata da anomalie “tali da evidenziare, se non la collusione, quanto meno la consapevole acquiescenza alla violazione delle regole gravanti sul promotore” (Cass. 8 settembre 2023, n. 26195). In questo caso, chiarisce la Suprema Corte, il rapporto di occasionalità necessaria richiesto per il riconoscimento della responsabilità dell'intermediario viene meno ed inoltre, la condotta dell'investitore può essere anche valutata dal Giudicante ai fini della diminuzione del risarcimento, ai sensi dell'art. 1227 c.c..
Incombe all'investitore l'onere di provare l'illiceità della condotta del promotore, mentre spetta all'intermediario provare che l'illecito sia stato consapevolmente agevolato in qualche misura dall'investitore (Cass. 20.01.2022 n. 1786 e Cass. 31.7.2017 n. 18928).
Applicando tali principi al caso di specie, occorre rilevare che non abbia Parte_1 assolto al proprio onere probatorio, non avendo fornito la prova del danno - patrimoniale e non - dallo stesso lamentato né infine, la prova del nesso di causalità tra la condotta illecita ascrivibile alla Consulente ed il danno effettivamente subìto dallo stesso.
In particolare, Parte Attrice si è limitata ad allegare le vicende giudiziarie legate alla persona di nonché la sospensione e la successiva radiazione della stessa dall'Albo dei Controparte_1
Consulenti Finanziari, senza però dimostrare che, nel caso di specie, la condotta illecita posta in essere dalla Consulente abbia causato allo stesso un danno risarcibile né in termini di danno equivalente alla differenza tra quanto rendicontato dalla Consulente mediante il ricorso alla voce “altri istituti” e la consistenza effettiva delle giacenze né in termini di mancato rendimento ottenuto dagli investimenti che secondo quanto solo allegato ma non provato dalla Parte attrice sarebbero rimasti pressoché stabili durante il rapporto presso dal momento che Controparte_2
l'unico investimento posto in essere dal in quel periodo consisteva nelle quote Pt_1
Fonditalia che avevano visto una originaria sottoscrizione di € 29.500,00 per la gran parte (circa
€ 20.000) immediatamente disinvestita e bonificata a presso Unicredit;
sicché, la prima Pt_1 domanda risarcitoria riguarda capitali che il signor non ha mai posseduto Parte_1 mentre, con riferimento alla quantificazione del danno proposta in via subordinata, l'Attore non ha dato alcuna prova del fatto che, ove adeguatamente informato circa l'andamento dei propri risparmi e la reale consistenza del suo patrimonio, si sarebbe rivolto ad altri consulenti o intermediari, optando per altre forme di investimento più remunerative, produttive di rendimenti maggiori rispetto a quelli effettivamente conseguiti, a maggior ragione nel caso come quello in esame in cui gli investimenti del presso avevano comunque fornito un Pt_1 Controparte_2 risultato positivo di gestione netto pari ad € 19.856,41.
Ed invero, dalla documentazione in atti risulta che il primo conferimento veniva effettuato dall'Attore in data 9 febbraio 2011, per un valore complessivo di € 29.500,00 ed in data 3 giugno 2011, tale primo investimento (che nel frattempo era arrivato a valere € 28.528,36) veniva convertito in quote di un diverso compartimento Fonditalia, denominato “Core 1” le quali, in 20 gennaio 2012, venivano liquidate parzialmente, con conseguente accredito di € 20.000,00 sul conto corrente del cliente in data 27 gennaio 2012, il quale trasferiva il predetto importo presso altro suo conto Unicredit mentre, in data 19 marzo 2012, il residuo investimento pari ad € 7.420,19, veniva disinvestito dal comparto denominato “Core 1” e immediatamente reinvestito sempre in un compartimento di Fonditalia, denominato “Corporat R/T”; di talché, fino al 2015 non ha più conferito alcunché ai fini di investimento e di conseguenza la Pt_1 giacenza di titoli presso restava connotata unicamente dalle quote del predetto fondo, CP_5 il cui andamento era chiaramente evincibile dai rendiconti di gestione che gli venivano regolarmente comunicati.
Ulteriori conferimenti venivano successivamente effettuati dal solo a partire dal Pt_1 dicembre 2015, per un importo complessivo di € 267.000,00 e venivano impiegati per la sottoscrizione di premi connessi alla polizza assicurativa di tipo “unit linked” n. RS701719806 in relazione alla quale, in data 28 gennaio 2021, riscattava anticipatamente il premio il Pt_1 quale gli veniva accreditato in data 19 febbraio 2022 sul proprio conto corrente per un ammontare complessivo di € 293.158,9, con una plusvalenza rispetto a quanto investito di €
26.158,96.
Infine, si rileva che non ha neppure provato che, ove avesse disinvestito da Pt_1 CP_2
e portato i propri risparmi altrove, avrebbe conseguito rendimenti netti superiori, anche
[...] perché un rendimento del 10% che, secondo Parte attrice, sarebbe stato ragionevolmente conseguito sarebbe caratterizzato da finalità talmente speculative da contrapporre un rischio non irrilevante di perdita del capitale investito.
Ad ogni modo, se così fosse, l'illecito della Promotrice sarebbe stato consapevolmente agevolato in misura rilevante dall'Investitore, posto che è circostanza pacifica che, sin dall'apertura del rapporto, e avevano sempre trasmesso al gli Controparte_2 CP_5 Pt_1 estratti del conto corrente e i rendiconti relativi agli investimenti ed inoltre, lo stesso aveva accesso ai servizi online di Banca Fideuram per cui poteva in ogni momento controllare la consistenza reale dei propri investimenti.
Infine, si rileva come alla luce della scarna documentazione prodotta in giudizio dalla Parte attrice non sarebbe in ogni caso possibile accertare l'effettiva consistenza del danno asseritamente patito dal avendo lo stesso prodotto un solo rendiconto predisposto dalla Pt_1 in data 18 marzo 2019 per cui non vi è prova dei mancati rendimenti che l'investitore CP_1 avrebbe conseguito se – accortosi delle discrasie – avesse dato ad altri i propri risparmi da investire né del momento in cui le rendicontazioni avrebbero iniziato a discostarsi dalla situazione reale. Alla luce di quanto suesposto, la domanda di Parte Attrice è da ritenersi infondata e va, pertanto, rigettata.
***
Nel rapporto processuale tra la Parte attrice e le spese di lite seguono la Controparte_2 soccombenza e si liquidano come in dispositivo in base ai parametri introdotti dal DM 55/14, tenuto conto del valore della causa e della concreta attività difensiva svolta mentre, in ragione della condotta posta in essere dalla Consulente nonché della sua tardiva costituzione in giudizio e della limitata attività difensiva dalla stessa svolta, si ritiene sussistano gravi ed eccezionali ragioni per compensare integralmente le spese di lite tra la Parte attrice e la convenuta CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Piacenza, ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così decide:
1. rigetta la domanda di Parte Attrice per le ragioni di cui in parte motiva;
2. condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di Parte_1 [...]
che si liquidano in € 7.052,00 per Parte_3 compensi professionali (valori minimi sullo scaglione di riferimento), oltre rimborso forfettario spese generali al 15%, IVA se e in quanto dovuta e CPA, come per legge, mentre si dichiarano integralmente compensate le spese di lite tra la Parte attrice e la convenuta . Controparte_1
Così deciso in Piacenza, in data 14 luglio 2025
Il Giudice dott.ssa Laura Ventriglia
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PIACENZA
In funzione di giudice unico nella persona del dott.ssa Laura VENTRIGLIA ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa da:
( ), con gli avv.ti GIORGIO CONTI e Parte_1 CodiceFiscale_1
PAOLO DAMINI
-attore-
Contro
(C.F. ), con l'avv. VINCENZO ZICCARDI Controparte_1 C.F._2
e
(C.F. Controparte_2
), in persona del legale rappresentante pro tempore, con gli avv.ti DUCCIO P.IVA_1
REGOLI, SERGIO FULCO e DAVIDE TREVISAN
-convenute-
***
Conclusioni: Le Parti hanno concluso come da fogli di pc e note scritte depositati in sostituzione dell'udienza del 20 marzo 2025, in conformità all'art. 127 ter c.p.c..
§§§
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio, innanzi al Parte_1
Tribunale di Piacenza, e Controparte_1 Controparte_3
(sin d'ora per brevità anche solo “ ” o ) chiedendo di
[...] CP_2 Controparte_2 accertare la responsabilità delle Convenute, in via fra loro solidale ovvero ciascuno per i rispettivi titoli, per la condotta illecita posta in essere dalla quale consulente finanziario CP_1 di e private banker di e per l'effetto, condannarle Controparte_4 Controparte_5 al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali patiti dall'Attore.
A sostegno della domanda, allegava che: - in data 20 maggio 2010, Parte_1 sottoscriveva con per conto di un contratto di “apertura di Controparte_5 Controparte_2 conto corrente, deposito titoli e prestazione di servizi bancari, finanziari e di investimento”, a cui era allegato un contratto per la prestazione di servizi di consulenza in materia di investimenti e di collocamento sottoscritto il giorno successivo;
- in data 9 dicembre 2016 Part aderendo al servizio aveva altresì sottoscritto con un contratto per la Controparte_2
“prestazione dei servizi di consulenza in materia di investimenti e di collocamento per la Part clientela al dettaglio - adesione al servizio ; - nel mese di aprile 2019, la gli aveva CP_1 consegnato un rendiconto, estratto al 18 marzo 2019, “che esponeva come il patrimonio totale detenuto dal dott. e da lei gestito per la banca ammontasse ad € 380.935,53”, riferendo Pt_1 inoltre che “eventuale documentazione che fosse stata trasmessa ai clienti a mezzo posta non era da considerarsi attendibile e non forniva un'informazione completa ed aggiornata del patrimonio” e che “solo i report che lei gli avrebbe consegnato con cadenza trimestrale fornivano ed avrebbero fornito la rappresentazione completa e in tempo reale del patrimonio dell'attore, da lei gestito […] per conto di ”; - tra il 2010 ed il 2019 Controparte_4 aveva trsferito ingenti somme di denaro a che venivano gestite dalla la Controparte_2 CP_1 quale gli assicurava rendimenti costanti intorno al 10% annuo;
- dopo essere venuto a conoscenza della fine del rapporto tra e la Consulente nonché del Controparte_2 provvedimento di sospensione e di successiva radiazione di quest'ultima dall'Albo dei consulenti finanziari da parte dell'OCF, nel 2019 apprendeva che i propri risparmi non erano pari ad € 380.935,53, bensì ad un importo assai inferiore, quantificato in poco più di €
288.000,00, con una differenza di circa € 92.000,00.
Si costituiva in giudizio contestando quanto ex adverso dedotto, eccependo in Controparte_2 via preliminare la propria carenza di legittimazione passiva in relazione ai patrimoni detenuti dal presso altri istituti di credito e concludendo, nel merito, per il rigetto della domanda Pt_1 attorea, in quanto infondata in fatto ed in diritto e comunque non provata ed eccependo, in subordine, il fatto colposo dell'Attore nella causazione del danno.
A sostegno di tali conclusioni, eccepiva che i due investimenti oggetto di causa Controparte_2 avevano determinato un risultato positivo della gestione a favore del pari a complessivi Pt_1
€ 19.856,41 e che sia che avevano sempre trasmesso al gli Controparte_2 CP_5 Pt_1 estratti del conto corrente e i rendiconti relativi ai predetti investimenti ed inoltre, il Cliente aveva sin da subito avuto accesso ai servizi online di Banca Fideuram per cui poteva controllare in ogni momento la consistenza degli stessi, posto che dagli estratti inviati dalla Banca nonché dalle situazioni consultabili tramite il servizio di internet banking la realtà appariva chiaramente come descritta e che ad ogni modo, non vi era la prova che la avesse consegnato a CP_1 dei rendiconti a latere recanti importi asseritamente diversi rispetto a quelli contenuti Pt_1 negli estratti ricevuti dalla Banca, motivando tali discrasie sull'assunto (ritenuto ex adverso convincente) per cui detti elaborati contenevano anche le giacenze di presso Parte_1 altri istituti di credito, avendo l'Attore prodotto un solo un rendiconto asseritamente falso, predisposto dalla Consulente in data 18 marzo 2019 ed avendo – per contro – omesso di versare in atti tutti gli altri rendiconti trimestrali che la Promotrice gli avrebbe consegnato durante tutto il corso del rapporto e che ad ogni modo, la voce rilevante dei rendiconti asseritamente alterati dalla Consulente non era quella relativa alle giacenze presso bensì le giacenze Controparte_2
Part presso “altri istituti” e che mediante l'adesione al servizio la Convenuta opposta dava la possibilità ai clienti di ottenere (su loro richiesta) un report che aggregasse tutte le giacenze, ivi comprese quelle su altri istituti, con la precisazione che della correttezza dei dati relativi a tali giacenze ne avrebbe risposto il cliente, giacché gli stessi avrebbero dovuto essere da questo forniti;
eccepiva, altresì, che le pretese avversarie risultavano infondate anche avuto riguardo alla sussistenza di un danno causalmente connesso al preteso atto illecito della promotrice, trattandosi di capitali che non aveva mai posseduto e non avendo lo stesso dato alcuna Pt_1 prova del fatto che “ove adeguatamente informato […] circa l'andamento dei propri risparmi e la reale consistenza del suo patrimonio, si sarebbe rivolto ad altri consulenti o intermediari, optando per altre forme di investimento più remunerative, produttive di rendimenti maggiori rispetto a quelli effettivamente conseguiti”; prova a maggior ragione necessaria laddove - come nel caso di specie - gli investimenti del Cliente presso avevano conseguito un Controparte_2 risultato positivo di gestione netto pari ad € 19.856,41; infine, eccepiva l'interruzione del nesso di causalità o comunque l'esistenza di un fatto colposo del creditore riconducibile alla condotta tenuta dall'Attore la quale, oltre ad essere connotata da profili di collusione o quantomeno di fattiva acquiescenza, avrebbe consentito alla di porre in essere i fatti oggetto del CP_1 presente giudizio.
Alla prima udienza, il Giudice dichiarava la contumacia della convenuta ed Controparte_1 assegnava alle Parti costituite i richiesti termini ex art. 183, co. 6 c.p.c..
Si costituiva tardivamente in giudizio eccependo, in via preliminare, Controparte_1
l'improcedibilità del giudizio per mancato esperimento della mediazione obbligatoria e concludeva nel merito, per il rigetto della domanda attorea poiché infondata in fatto ed in diritto e comunque non provata.
In particolare, eccepiva che aveva aderito al servizio on line che permette di Pt_1 visualizzare l'intero portafoglio e quindi era ben consapevole della propria posizione e che ad ogni modo lo stesso non avrebbe fornito la prova che, ove avesse disinvestito da CP_2
e portato i propri risparmi altrove, avrebbe conseguito rendimenti nettamente superiori.
[...]
L'istruttoria si svolgeva mediante l'acquisizione della documentazione tempestivamente prodotta dalle Parti, avendo il Tribunale rigettato le istanze di prova orale proposte dalla Parte attrice e ritenuta la causa matura per la decisione, veniva fissata l'udienza del 20 marzo 2025 per la precisazione delle conclusioni.
Alla predetta udienza, il Giudice tratteneva la causa in decisione e concedeva alle Parti i termini ex art. 190 c.p.c..
Depositate le memorie di cui alla suddetta norma, la causa viene decisa sulla scorta delle seguenti motivazioni.
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Va in via preliminare precisato che il presente giudizio viene definito in base al principio della ragione più liquida, per effetto del rigetto nel merito della domanda di condanna formulata dalla
Parte attrice per difetto di prova.
Come noto, secondo il principio processuale della ragione più liquida, la domanda giudiziale può essere decisa sulla base di una soluzione assorbente già pronta, senza che sia necessario esaminare le altre questioni, secondo l'ordine previsto dall' art. 276 c.p.c., trovando tale principio fondamento nell'interpretazione costituzionalmente orientata della detta norma e dell'art. 111 Cost., per dover risultare la tutela giurisdizionale effettiva e spedita (da ultimo
Corte appello di Taranto, sent. 05.02.2024, n. 45).
La ratio sottesa a tale principio è ravvisabile nel principio di economia processuale e nelle esigenze di celerità e speditezza anche costituzionalmente tutelate dal principio di ragionevole durata del processo di cui all'art. 111, comma 2, Cost..
Già le Sezioni Unite della Suprema Corte nel 2014, in applicazione del principio processuale della ragione più liquida, nell'ambito di un giudizio vertente sul risarcimento del danno da cose in custodia ex art. 2051 c.c., pur in presenza di una questione pregiudiziale di rito afferente al difetto di giurisdizione del giudice adito, si pronunciavano direttamente sulla questione di merito, il cui esame ha condotto, poi, al rigetto della domanda risarcitoria, ascrivendo la responsabilità al danneggiato con conseguente lacerazione del nesso causale, con consequenziale effetto assorbente dell'eccezione di giurisdizione, statuendo che “…ritiene di poter esaminare (nonostante la pregiudizialità della prima censura, che pone al collegio una questione di giurisdizione) il secondo motivo di ricorso, la cui fondatezza conduce ad una decisione di merito di rigetto della domanda risarcitoria.”. (Cass. Civ., Sez. Un., sent. 8 maggio
2014 n. 9936).
Nel caso in esame, Parte Attrice chiede l'accertamento della condotta illecita della convenuta la quale avrebbe negli anni fornito personalmente al cliente, con cadenza trimestrale, CP_1 un resoconto su carta intestata circa l'andamento della gestione dal quale Controparte_6 risultavano rendimenti costanti intorno al 10% annuo e che il patrimonio totale detenuto dal ammontava a complessivi € 380.935,53 nonché la conseguente responsabilità di Pt_1 ex artt. 1218, 1228 e 2049 c.c. e artt. 31, co. 3e co. 3-bis del TUF e per Controparte_2
l'effetto, di condannare i Convenuti in solido al pagamento, in favore dell'Attore, di complessivi € 101.328,50, pari alla differenza tra l'importo indicato nell'ultimo rendiconto consegnatogli dalla Consulente nel marzo 2019, ove si dichiarava una consistenza complessiva del patrimonio del di € 380.953,53 e l'importo indicato da dove il Pt_1 Controparte_2 controvalore dell'investimento dell'Attore veniva quantificato in complessivi € 279.607,03, oltre alla restituzione delle spese e commissioni versate dalla data di inizio del rapporto di consulenza e fino al suo termine e al danno non patrimoniale da liquidarsi in via equitativa.
Come noto in materia di intermediazione finanziaria, in tema di danni derivanti dalla condotta illecita del consulente di prodotti finanziari, la giurisprudenza della Corte di Cassazione è ferma nel ritenere che la responsabilità della banca è astrattamente inquadrabile nell'alveo della responsabilità ex art. 2049 c.c., quale ipotesi di responsabilità oggettiva per il danno provocato dal proprio incaricato, in quanto agevolato o reso possibile dalle incombenze demandategli, su cui la preponente aveva la possibilità di esercitare poteri di direttiva e di vigilanza (cfr. Cass.
Sez. Un. 16 maggio 2019, n. 13246).
Con riferimento al rapporto trilaterale tra danneggiato, consulente ed intermediario,
l'ordinamento si attiene alla disciplina di cui all'art. 2049 c.c., che statuisce la responsabilità del preponente per i danni cagionati a terzi da suoi preposti nell'esercizio delle incombenze cui gli stessi sono adibiti, nonché alla disciplina di cui all'art. 31 TUF che al comma 3 sancisce la responsabilità solidale dell'intermediario e del promotore, in ipotesi di danni arrecati a terzi, affermando che “Il soggetto abilitato che conferisce l'incarico è responsabile in solido dei danni arrecati a terzi dal consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede, anche se tali danni siano conseguenti a responsabilità accertata in sede penale”. In tal caso, il danneggiato non ha l'onere di provare che la condotta del preponente è connotata da dolo o da colpa ed il preponente non può neppure sottrarsi a responsabilità, dimostrando che nessuna negligenza, imprudenza, imperizia, inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline può essergli imputata.
Ai fini della operatività della norma è necessaria l'esistenza di un rapporto di lavoro ed di un collegamento tra il fatto dannoso commesso dal preposto e le mansioni da questo espletate, senza che, a tal fine, sia richiesta la prova di un vero e proprio nesso di causalità, risultando invece sufficiente un rapporto di occasionalità necessaria (Cass. n. 12283/2016).
Va comunque tenuto conto che, pur in presenza di un tipo di responsabilità oggettiva perché fondata su un criterio di imputazione che prescinde totalmente da una valutazione di riprovevolezza in termini di colpa o di dolo della condotta del soggetto che la legge indica come responsabile (sul punto Cass. 14 febbraio 2019, n. 4298), al danneggiato incombe comunque il dovere di assolvere all'onere di dimostrare l'entità del danno subito ed il nesso di causalità tra la condotta ed il danno.
In particolare, affinché sussista la responsabilità dell'intermediario occorre che il fatto illecito del promotore sia legato da un nesso di occasionalità necessaria con l'esercizio delle mansioni cui è od è stato adibito, posto che l'agire del promotore è uno degli strumenti dei quali l'intermediario si avvale nell'organizzazione della propria impresa, traendone benefici ai quali è ragionevole far corrispondere i rischi e sull'esigenza di offrire una adeguata garanzia all'investitore, secondo il noto principio cuius commoda, eius et incommoda.
Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale (Cass. n. 16887/2016; Cass. n.
1530/2010; Cass. n. 1741/2011), la responsabilità del soggetto abilitato sussiste laddove si sia verificato un rapporto di necessaria occasionalità tra incombenze affidate e fatto del promotore, non circoscritto alle negoziazioni che abbiano ad oggetto prodotti finanziari del soggetto preponente.
Ebbene, se è pur vero che la giurisprudenza ha chiarito che presupposto della responsabilità dell'intermediario è la sussistenza di una connessione tra l'esercizio delle mansioni affidate al consulente e il danno da questi arrecato all'investitore, inquadrabile nel genus del nesso di
“occasionalità necessaria”, essa ha anche affermato che tale nesso può essere escluso dalla condotta del danneggiato, allorché caratterizzata da anomalie “tali da evidenziare, se non la collusione, quanto meno la consapevole acquiescenza alla violazione delle regole gravanti sul promotore” (Cass. 8 settembre 2023, n. 26195). In questo caso, chiarisce la Suprema Corte, il rapporto di occasionalità necessaria richiesto per il riconoscimento della responsabilità dell'intermediario viene meno ed inoltre, la condotta dell'investitore può essere anche valutata dal Giudicante ai fini della diminuzione del risarcimento, ai sensi dell'art. 1227 c.c..
Incombe all'investitore l'onere di provare l'illiceità della condotta del promotore, mentre spetta all'intermediario provare che l'illecito sia stato consapevolmente agevolato in qualche misura dall'investitore (Cass. 20.01.2022 n. 1786 e Cass. 31.7.2017 n. 18928).
Applicando tali principi al caso di specie, occorre rilevare che non abbia Parte_1 assolto al proprio onere probatorio, non avendo fornito la prova del danno - patrimoniale e non - dallo stesso lamentato né infine, la prova del nesso di causalità tra la condotta illecita ascrivibile alla Consulente ed il danno effettivamente subìto dallo stesso.
In particolare, Parte Attrice si è limitata ad allegare le vicende giudiziarie legate alla persona di nonché la sospensione e la successiva radiazione della stessa dall'Albo dei Controparte_1
Consulenti Finanziari, senza però dimostrare che, nel caso di specie, la condotta illecita posta in essere dalla Consulente abbia causato allo stesso un danno risarcibile né in termini di danno equivalente alla differenza tra quanto rendicontato dalla Consulente mediante il ricorso alla voce “altri istituti” e la consistenza effettiva delle giacenze né in termini di mancato rendimento ottenuto dagli investimenti che secondo quanto solo allegato ma non provato dalla Parte attrice sarebbero rimasti pressoché stabili durante il rapporto presso dal momento che Controparte_2
l'unico investimento posto in essere dal in quel periodo consisteva nelle quote Pt_1
Fonditalia che avevano visto una originaria sottoscrizione di € 29.500,00 per la gran parte (circa
€ 20.000) immediatamente disinvestita e bonificata a presso Unicredit;
sicché, la prima Pt_1 domanda risarcitoria riguarda capitali che il signor non ha mai posseduto Parte_1 mentre, con riferimento alla quantificazione del danno proposta in via subordinata, l'Attore non ha dato alcuna prova del fatto che, ove adeguatamente informato circa l'andamento dei propri risparmi e la reale consistenza del suo patrimonio, si sarebbe rivolto ad altri consulenti o intermediari, optando per altre forme di investimento più remunerative, produttive di rendimenti maggiori rispetto a quelli effettivamente conseguiti, a maggior ragione nel caso come quello in esame in cui gli investimenti del presso avevano comunque fornito un Pt_1 Controparte_2 risultato positivo di gestione netto pari ad € 19.856,41.
Ed invero, dalla documentazione in atti risulta che il primo conferimento veniva effettuato dall'Attore in data 9 febbraio 2011, per un valore complessivo di € 29.500,00 ed in data 3 giugno 2011, tale primo investimento (che nel frattempo era arrivato a valere € 28.528,36) veniva convertito in quote di un diverso compartimento Fonditalia, denominato “Core 1” le quali, in 20 gennaio 2012, venivano liquidate parzialmente, con conseguente accredito di € 20.000,00 sul conto corrente del cliente in data 27 gennaio 2012, il quale trasferiva il predetto importo presso altro suo conto Unicredit mentre, in data 19 marzo 2012, il residuo investimento pari ad € 7.420,19, veniva disinvestito dal comparto denominato “Core 1” e immediatamente reinvestito sempre in un compartimento di Fonditalia, denominato “Corporat R/T”; di talché, fino al 2015 non ha più conferito alcunché ai fini di investimento e di conseguenza la Pt_1 giacenza di titoli presso restava connotata unicamente dalle quote del predetto fondo, CP_5 il cui andamento era chiaramente evincibile dai rendiconti di gestione che gli venivano regolarmente comunicati.
Ulteriori conferimenti venivano successivamente effettuati dal solo a partire dal Pt_1 dicembre 2015, per un importo complessivo di € 267.000,00 e venivano impiegati per la sottoscrizione di premi connessi alla polizza assicurativa di tipo “unit linked” n. RS701719806 in relazione alla quale, in data 28 gennaio 2021, riscattava anticipatamente il premio il Pt_1 quale gli veniva accreditato in data 19 febbraio 2022 sul proprio conto corrente per un ammontare complessivo di € 293.158,9, con una plusvalenza rispetto a quanto investito di €
26.158,96.
Infine, si rileva che non ha neppure provato che, ove avesse disinvestito da Pt_1 CP_2
e portato i propri risparmi altrove, avrebbe conseguito rendimenti netti superiori, anche
[...] perché un rendimento del 10% che, secondo Parte attrice, sarebbe stato ragionevolmente conseguito sarebbe caratterizzato da finalità talmente speculative da contrapporre un rischio non irrilevante di perdita del capitale investito.
Ad ogni modo, se così fosse, l'illecito della Promotrice sarebbe stato consapevolmente agevolato in misura rilevante dall'Investitore, posto che è circostanza pacifica che, sin dall'apertura del rapporto, e avevano sempre trasmesso al gli Controparte_2 CP_5 Pt_1 estratti del conto corrente e i rendiconti relativi agli investimenti ed inoltre, lo stesso aveva accesso ai servizi online di Banca Fideuram per cui poteva in ogni momento controllare la consistenza reale dei propri investimenti.
Infine, si rileva come alla luce della scarna documentazione prodotta in giudizio dalla Parte attrice non sarebbe in ogni caso possibile accertare l'effettiva consistenza del danno asseritamente patito dal avendo lo stesso prodotto un solo rendiconto predisposto dalla Pt_1 in data 18 marzo 2019 per cui non vi è prova dei mancati rendimenti che l'investitore CP_1 avrebbe conseguito se – accortosi delle discrasie – avesse dato ad altri i propri risparmi da investire né del momento in cui le rendicontazioni avrebbero iniziato a discostarsi dalla situazione reale. Alla luce di quanto suesposto, la domanda di Parte Attrice è da ritenersi infondata e va, pertanto, rigettata.
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Nel rapporto processuale tra la Parte attrice e le spese di lite seguono la Controparte_2 soccombenza e si liquidano come in dispositivo in base ai parametri introdotti dal DM 55/14, tenuto conto del valore della causa e della concreta attività difensiva svolta mentre, in ragione della condotta posta in essere dalla Consulente nonché della sua tardiva costituzione in giudizio e della limitata attività difensiva dalla stessa svolta, si ritiene sussistano gravi ed eccezionali ragioni per compensare integralmente le spese di lite tra la Parte attrice e la convenuta CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Piacenza, ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così decide:
1. rigetta la domanda di Parte Attrice per le ragioni di cui in parte motiva;
2. condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di Parte_1 [...]
che si liquidano in € 7.052,00 per Parte_3 compensi professionali (valori minimi sullo scaglione di riferimento), oltre rimborso forfettario spese generali al 15%, IVA se e in quanto dovuta e CPA, come per legge, mentre si dichiarano integralmente compensate le spese di lite tra la Parte attrice e la convenuta . Controparte_1
Così deciso in Piacenza, in data 14 luglio 2025
Il Giudice dott.ssa Laura Ventriglia