Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 07/01/2025, n. 4 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 4 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
Corte di Appello di Catanzaro sezione seconda civile
Repubblica italiana
In nome del popolo italiano
Procedimento n. 1974/2021 R.G.A.C.
La Corte di Appello, riunita in camera di consiglio con modalità telematiche e così composta:
dott.ssa Carmela Ruberto (Presidente); dott.ssa Silvana Ferriero (Consigliere); dott. Antonio Rizzuti (Consigliere relatore)
ha pronunciato la presente
Sentenza
Nella causa civile n. 1974/2021 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, avente ad oggetto responsabilità civile ex art. 2051 c.c.
tra
(partita i.v.a.: ), in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1
tempore, , avente sede legale a Reggio Calabria, in via Passeggiatore, Parte_2
n. 3, rappresentata e difesa, come da procura alle liti posta su foglio separato e materialmente congiunto all'atto di citazione in appello, dall'avv. Francesco Nucara, elettivamente domiciliata presso il suo studio professionale, sito a Reggio Calabria, in corso Garibaldi, n. 468/A, con indirizzo di posta elettronica certificata:
Email_1
Appellante
1
(codice fiscale e partita i.v.a.: ), in persona del Controparte_1 P.IVA_2
legale rappresentante pro tempore, avente sede legale ad Isca sullo Ionio CP_2
(CZ), in località Olivella – Santa Lucia, S.P., rappresentata e difesa, come da procura alle liti posta su foglio separato e materialmente congiunto alla comparsa di costituzione e risposta in appello, dall'avv. Loretta Corradini, elettivamente domiciliata presso il suo studio professionale, sito a Soverato (CZ), in via Giordano Bruno, con indirizzo di posta elettronica certificata: e numero di telefax: 0967-22212; Email_2
Appellata nonché
- gruppo assicurativo Controparte_3 Controparte_4
(codice fiscale: , in persona del legale rappresentante pro tempore P.IVA_3
Appellata non costituita in giudizio
Conclusioni:
il procuratore dell'appellante chiede: “1) Voglia l'Ill.ma Corte di Parte_1
Appello di Catanzaro, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in accoglimento dell'appello proposto, annullare e/o comunque riformare integralmente la sentenza n. 808/2021 pubblicata il 19/5/2021 dal Tribunale Civile di Catanzaro in accoglimento dei dedotti motivi e per l'effetto, 2) accertare l'inadempimento dell'obbligo di manutenzione delle cose in custodia a carico della in persona del legale CP_1
rappresentante p.t., ai sensi degli artt. 2051 c.c. ed in subordine ex art. 2043 c.c. e, per
l'effetto, condannarlo al pagamento del complessivo importo di € 25.968,54 di cui €
23.968,54 per danni all'automezzo per come quantificati nelle fatture allegate ed €
2.000,00 quale danni in via equitativa del c.d. “fermo tecnico” ovvero alla minore o maggiore somma ritenuta di giustizia od accertata in corso di giudizio, comunque oltre interessi e rivalutazione dalla notifica della domanda fino al soddisfo;
3) il tutto con
2 vittoria di spese, competenze e onorari, oltre IVA, CPA e 15% forfettario al doppio grado di giudizio da distrarsi a favore del procuratore anticipatario ex art. 93 c.p.c.”;
il procuratore dell'appellata chiede: “1) In via preliminare, Controparte_1 dichiarare improcedibile e/o inammissibile l'appello proposto dalla Parte_1
per tutti i motivi ex ante rappresentati;
2) nel merito, rigettare il gravame in quanto infondato in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare la sentenza appellata;
con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, in favore del procuratore antistatario”.
Svolgimento del processo
1. Il giudizio di primo grado dinanzi al Tribunale di Catanzaro
Con atto di citazione notificato il 6.5.2011, la (d'ora in poi, in breve, Parte_1 anche solo ), ha chiamato in causa, dinanzi al Tribunale di Catanzaro - Parte_1 sezione distaccata di Chiaravalle - la (d'ora in poi, in CP_5 Controparte_1 breve, anche solo ), al fine di chiedere la condanna della società convenuta - CP_1 ai sensi dell'art. 2051 c.c. o, in subordine, dell'art. 2043 c.c. - al risarcimento del danno patrimoniale e da c.d. “fermo tecnico” (quantificato nella complessiva somma di euro
25.968,54), subito a seguito di un sinistro verificatosi in data 24.9.2009, alle prime ore del mattino di una giornata piovosa, allorquando il trattore stradale munito di semirimorchio (marca “Volvo”, modello “FH”), di proprietà di parte attrice, mentre era parcheggiato davanti al cancello di ingresso dello stabilimento della società convenuta, sito nella contrada Olivarella di Isca sullo Ionio (CZ), era stato gravemente danneggiato da un torrente di acqua piovana proveniente dallo stabilimento che, trascinando con sé le bombole e i serbatoi del gas situati nel piazzale dello stabilimento medesimo, aveva divelto il cancello di ingresso e si era riversato - insieme al cancello stesso, alle bombole e ai serbatoi - sul camion di parte attrice.
In particolare, a fondamento della propria domanda, la ha affermato che: a) Parte_1
effettuava attività di trasporto per conto terzi di bombole di gas “GPL” e, proprio per tale ragione, all'epoca dei fatti, aveva un rapporto commerciale con la la quale, a CP_1 sua volta, era legata contrattualmente con la per lo svolgimento dell'attività di Parte_3
imbottigliamento di bombole di gas;
b) tra gli automezzi di sua proprietà vi era il trattore
3 stradale, completo di semirimorchio, marca “Volvo”, modello “FH”, che, nelle prime ore del mattino del 24.9.2009, era parcheggiato proprio innanzi allo stabilimento della con l'autista, all'interno dell'abitacolo, che dormiva, in attesa dell'apertura CP_1 dell'impianto, per potervi entrare ed effettuare le operazioni di carico e scarico delle bombole del gas;
c) tuttavia, essendo la giornata piovosa, l'acqua, dopo essersi raccolta copiosamente all'interno dello stabilimento della era fuoriuscita dal cancello CP_1
di ingresso come un torrente, tanto da arrivare fino al parabrezza del camion, portando con sé i serbatoi e le bombole che erano collocati nel piazzale della società convenuta, che avevano sfondato il cancello e si erano abbattuti, unitamente al cancello stesso, sul veicolo di proprietà dell'attrice, arrecando danni quantificati nella somma di euro
23.658,54 e comportando, anche, lo smarrimento della targa originaria del veicolo, con relativo costo di euro 310,00; d) inoltre, il mezzo era rimasto in riparazione presso un'officina per 25 giorni, non potendo, quindi, essere utilizzato, con ulteriore danno da c.d. “fermo tecnico” quantificabile in 2.000,00 euro;
e) la diffida stragiudiziale inoltrata alla ritenuta responsabile dei danni occorsi al proprio veicolo, non aveva CP_1
avuto esito positivo.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in cancelleria il 22.9.2011, si è costituita in giudizio la resistendo all'avversa domanda e Controparte_6 sostenendo: 1) l'insussistenza di una propria responsabilità ex art. 2051 c.c., in quanto: a)
i danni lamentati dalla società attrice erano stati causati da caso fortuito, rappresentato dall'eccezionalità delle piogge che si erano riversate nel luogo del sinistro, poiché, come allegato dalla stessa i serbatoi e le bambole del gas avevano sfondato il Parte_1 cancello dello stabilimento, nei cui pressi era parcheggiato il camion dell'attrice, a causa di un flusso d'acqua di portata tale da arrivare al livello del parabrezza del camion;
b) nella stessa diffida stragiudiziale, l'avvocato dell'attrice aveva affermato che il sinistro si era verificato a causa della eccessiva pioggia che aveva determinato una piena del torrente vicino allo stabilimento della c) era noto che nei giorni 24 e 27 CP_1
settembre 2009, ad Isca sullo Ionio (CZ) e su tutto il litorale ionico della Calabria, vi era stato un evento alluvionale di notevoli dimensioni;
2) non poteva esserle imputata alcuna responsabilità, anche perché, in base alla descrizione dei fatti contenuta nell'atto di citazione, il sinistro era stato causato, oltre che dal caso fortuito, dall'autista del camion della società attrice che, se fosse stato sveglio, avrebbe percepito l'allagamento che si stava verificando e avrebbe evitato i danni, cosicché doveva escludersi, anche sotto
4 questo profilo, o, quantomeno, ridursi (ai sensi dell'art. 1227, comma 1°, c.c.), il diritto della al risarcimento del danno;
3) i danni lamentati non erano Parte_1
riconducibili a un difetto di manutenzione o di costruzione dello stabilimento, in quanto, dalla consulenza tecnica di parte e dalla documentazione allegata, a firma dell'architetto risultava che lo stabilimento della rispettava le norme Controparte_7 CP_1
edilizie e di sicurezza, visto che: a) i fabbricati dello stabilimento erano tutti dotati di box dove erano depositate le bombole;
b) i serbatoi per lo stoccaggio del “GPL” erano installati su selle in cemento armato ed erano tumulati sotto opportuno strato di terreno;
4) inoltre, nessuna responsabilità poteva esserle ascritta, anche perché il camion di proprietà della come dalla stessa allegato, era parcheggiato al di fuori dello Parte_1 stabilimento, sicché si trovava in un'area in cui la convenuta non esercitava alcun potere di controllo e di custodia;
5) non era predicabile una propria responsabilità ex art. 2043
c.c., in quanto i danni lamentati dall'attrice non erano imputabili a un proprio comportamento doloso o colposo, ma erano stati causati dall'eccezionale portata delle piogge, che costituiva caso fortuito;
6) erano, ad ogni modo, eccessive le somme pretese dall'attrice, in quanto: a) dall'avversa ricostruzione dei fatti si evinceva che i danni avevano riguardato soltanto il parabrezza del camion, sicché non era dimostrato un danno patrimoniale di euro 23.658,54, a titolo di costi di riparazione;
b) non era dovuta la somma di euro 310,00 per lo smarrimento della targa del veicolo, perché tale danno era stato causato dalla condotta colposa dell'autista o dal caso fortuito;
c) infine, non era dovuta la somma di euro 2.000,00, a titolo di danno patrimoniale da fermo tecnico del veicolo, perché l'attrice non aveva dimostrato il pregiudizio economico subito a seguito dell'inutilizzabilità del mezzo durante il periodo della riparazione.
Da ultimo, la ha domandato, ai sensi degli artt. 106 e 269 c.p.c., Controparte_1
di essere autorizzata a chiamare in causa compagnia di assicurazioni “
[...]
, al fine di essere da quest'ultima manlevata in caso di condanna, Controparte_3
essendo assicurata, come da polizza n. 62591000884277, contro il rischio di eventi atmosferici.
Autorizzata la chiamata in causa nei suoi confronti, la non si Controparte_3
è costituita in giudizio, cosicché, con ordinanza resa all'udienza del 3.4.2012, ne veniva dichiarata la contumacia (v. verbale in atti).
Soppressa la sede distaccata di Chiaravalle Centrale e trasferito il procedimento presso la sede del Tribunale di Catanzaro, sono state presentate le memorie ex art. 183, comma 6°,
5 nn. 1, 2 e 3, c.p.c.. Quindi, la causa è stata istruita con i documenti depositati dalle parti, con prova testimoniale (all'udienza del 2.4.2014 è stato escusso il teste
[...]
; all'udienza del 18.11.2014, i testi e , Tes_1 Controparte_7 Testimone_2 nonché con una consulenza tecnica d'ufficio (eseguita dall'ing. e la cui Persona_1
relazione è stata depositata in cancelleria il 19.7.2016).
All'udienza del 28.1.2021, svoltasi mediante trattazione in forma scritta, ai sensi dell'art. 221, comma 4°, del decreto legge n. 34/2020, le parti hanno precisato le conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e di memorie di replica (cfr. ordinanza in atti). Entrambe le parti costituite hanno depositato sia la comparsa conclusionale che la successiva nota di replica.
2. La sentenza n. 808/2021 del Tribunale di Catanzaro, all'esito del giudizio di primo grado
Con sentenza n. 808/2021, pubblicata il 19.5.2021 e non notificata, il Tribunale di
Catanzaro ha così deciso: a) ha rigettato la domanda della b) ha Parte_1
condannato parte attrice a rimborsare le spese di lite sostenute dalla convenuta
[...]
c) ha posto le spese della espletata c.t.u., definitivamente, a carico della CP_6
attrice.
Il Tribunale, in sintesi - dopo aver qualificato la domanda proposta dalla Parte_1 come azione volta all'accertamento della responsabilità civile della società convenuta, ai sensi dell'art. 2051 c.c. - l'ha rigettata, in quanto dalla relazione espletata dal consulente tecnico di ufficio era emerso che il danno lamentato dall'attrice era stato causato dalle eccezionali piogge verificatesi il 24.9.2009 nel comune di Isca sullo Ionio (CZ), ossia da un evento atmosferico che integrava gli estremi del caso fortuito, idoneo a costituire causa esclusiva del danno, precisando che: I) dalla relazione a firma dell'architetto era emerso che, il 24.9.2009, si era verificata nella zona una violenta CP_7
precipitazione di acqua che aveva causato il completo allagamento del piazzale di proprietà della società convenuta, al punto che, a causa della forza e della violenza dell'acqua, erano state travolte e trascinate le bombole del gas che, quindi, si erano abbattute sul camion di proprietà della società attrice, parcheggiato davanti al cancello che era stato, anch'esso, divelto e travolto;
II) non era contestato, del resto, né il
6 verificarsi di un nubifragio, né che, in conseguenza dello stesso, il mezzo della società attrice aveva riportato danni;
III) dall'esame dei dati pluviometrici forniti dalla
, risultava che la zona teatro del sinistro era stata interessata da precipitazioni Pt_4
di carattere eccezionale;
IV) dalla consulenza tecnica d'ufficio si evinceva che le bombole ed i serbatoi del gas erano conservati in condizioni di sicurezza, poiché i serbatoi erano allocati in apposite selle in calcestruzzo, mentre le bombole erano custodite in appositi box metallici;
V) il cancello dell'azienda della società convenuta, in condizione normali, consentiva il regolare deflusso delle acque all'esterno dello stabilimento (cfr. la sentenza citata) .
3. Il presente giudizio di appello
Con atto di citazione notificato, a mezzo p.e.c., in data 14.12.2021 (sia alla
[...]
che al procuratore della , avverso la suddetta Controparte_3 CP_1 CP_1
sentenza ha proposto appello la affidandosi ad unico motivo, con cui ha Parte_1 chiesto l'integrale riforma della sentenza impugnata e la conseguente condanna della al risarcimento del danno patrimoniale subito, quantificato nella Controparte_1 somma di euro 25.968,54, oltre rivalutazione ed interessi, per avere l'appellata violato l'obbligo di manutenzione della cosa in custodia sulla stessa gravante. Ha concluso come trascritto in epigrafe.
Secondo l'appellante (v. pagg. 8 e ss. dell'atto di citazione in appello e, più diffusamente, infra, la parte dedicata alla motivazione della sentenza), sebbene l'evento meteorologico del 24.9.2009 fosse da ritenersi eccezionale, il Tribunale aveva errato a ritenerlo causa esclusiva dei danni riportati dal camion di sua proprietà, in quanto avevano contribuito a causarli, altresì, le condotte colpose del custode, tali da fondare una sua responsabilità, giacché era stato provato, con testimonianze e documenti (erroneamente non valutati dal giudice di prime cure), che: I) il sito individuato dalla come centro di CP_1
stoccaggio e quello destinato all'accesso dei camion non erano idonei, dato che: a) una parte dei contenitori del gas era collocata sul terreno, senza opere di protezione;
b) il sito si trovava in una zona a rischio di allagamenti a causa della sfavorevole morfologia del terreno;
c) lo stabilimento non possedeva neppure un canale di scolo delle acque piovane;
II) i serbatoi e le bombole del gas, presenti all'interno dello stabilimento, non erano
7 conservati in condizioni di sicurezza, sicché anche l'acqua accumulata a seguito di un fenomeno temporalesco di modeste dimensioni avrebbe potuto trascinarli.
Con comparsa di costituzione e risposta presentato il 18.2.2022, si è costituita nel presente giudizio di appello la resistendo all'avverso gravame. Controparte_1
In particolare, l'appellata ha: 1) eccepito, in via preliminare, l'inammissibilità dell'appello, per violazione dell'art. 342 c.p.c.; 2) nel merito, contestato la sua responsabilità, ai sensi dell'art. 2051 c.c., in quanto: a) il danno era stato causato dal caso fortuito, essendo incontestato che, nel giorno e nel luogo del sinistro, si era verificato un nubifragio;
b) lo stoccaggio delle bombole e dei serbatoi di gas nello stabilimento della era effettuato in condizioni di sicurezza;
3) non sussistevano i Controparte_1
presupposti nemmeno di una responsabilità ai sensi dell'art. 2043 c.c.; 4) la quantificazione del danno da parte della società appellante era, comunque, sproporzionata. Ha concluso come trascritto in epigrafe.
Neanche nel presente giudizio di appello si è costituita la Controparte_3
Con ordinanza del 27.4.2023, adottata all'esito dell'udienza del 26.4.2023, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e di eventuali note di replica.
Nessuna delle parti costituite ha depositato la comparsa conclusionale, mentre, nel successivo termine, entrambe le parti costituite hanno depositato la nota di replica.
Con ordinanza del 2.10.2024, tuttavia, preso atto che il giudice ausiliario, relatore della causa, dott. Domenico aveva rassegnato le dimissioni volontarie in data Persona_2
16.9.2024, la causa è stata rimessa sul ruolo per essere decisa in diversa composizione collegiale, cosicché, designato il nuovo relatore, è stata fissata l'udienza del 13.11.2024 per il prosieguo, con avvertimento che la causa sarebbe stata trattenuta in decisione senza ulteriori termini (cfr. ordinanza in atti).
Con ordinanza del 18.11.2024, adottata all'esito della trattazione dell'udienza del
13.11.2024, sostituita dal deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter
c.p.c., la causa è stata assegnata a sentenza, senza assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per comparse conclusionali ed eventuali note di replica (cfr. ordinanza in atti).
Motivi della decisione
8
1. L'oggetto del presente giudizio di appello
Premesso quanto sopra esposto in ordine allo svolgimento del processo e tenuto conto, da un lato, della decisione del Tribunale di Catanzaro e, dall'altro, dei motivi di appello proposti dalla nonché delle difese contenute nella comparsa di Parte_1 costituzione e risposta dell'appellata appare opportuno chiarire Controparte_6 che il presente giudizio ha ad oggetto: a) l'eccezione di inammissibilità dell'appello, per violazione dell'art. 342 c.p.c., sollevata dall'appellata e la declaratoria della contumacia della b) l'accertamento della sussistenza o meno della Controparte_3
responsabilità esclusiva o - ex art. 2051 c.c. o, in subordine, ex art. 2043 c.c. - dell'odierna appellata, per i danni riportati dal camion di proprietà dell'appellante, a seguito dell'incidente di cui è causa, nonché per il danno da c.d. “fermo tecnico” del veicolo (ritenuta insussistente dal Tribunale - che ha ritenuto, al contrario, che i danni siano stati causati, in via esclusiva, dalla portata eccezionale delle piogge, integranti caso fortuito - con decisione censurata dall'appellante); c) solo in caso di positivo accertamento dell'an debeatur della domanda formulata dall'odierna appellante, la quantificazione dei danni lamentati;
d) la regolamentazione delle spese di lite.
Invece, non avendo la riproposto, nel presente giudizio di Controparte_1
appello, la domanda di garanzia nei confronti della compagnia Controparte_3
– gruppo che era rimasta assorbita nella statuizione di rigetto della
[...] CP_4
domanda risarcitoria avanzata dalla la stessa deve ritenersi abbandonata Parte_1
(v., ad esempio, Cass. civ., sezioni unite, sentenza n. 7940/2019).
2. La contumacia della e l'eccezione di inammissibilità Controparte_3 dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c. sollevata dalla Controparte_1
Preliminarmente, deve essere dichiarata la contumacia della Controparte_3 che, malgrado la regolarità della notifica dell'atto di citazione in appello, effettuata, nei propri riguardi, a mezzo p.e.c., in data 14.12.2021, non ha inteso costituirsi neppure nel presente giudizio di appello (v. ricevute di accettazione e consegna, in formato “.eml”, allegate dall'avv. Francesco Nucara, in data 14.12.2021).
9 Sempre in via preliminare, deve essere rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello, per violazione dell'art. 342 c.p.c., sollevata dalla Controparte_1 giacché, a differenza di quanto eccepito dall'appellata, l'atto di appello è conforme al modello previsto dall'art. 342 c.p.c., come interpretato dalla costante giurisprudenza (v., ad esempio, Cass. Civ. sez. VI, n. 21336 del 14-09-2017), dato che vengono indicati, in maniera alquanto chiara, sia i capi e le parti della sentenza impugnata che le ragioni poste a fondamento delle censure mosse, nonché la loro rilevanza ai fini della invocata riforma della sentenza sul tema controverso, ovverosia l'accertamento della responsabilità, esclusiva o, quantomeno, concorrente, della società appellata, per violazione degli obblighi di manutenzione e custodia, per i danni occorsi al camion di proprietà della a seguito del sinistro del 24.9.2009, avvenuto nella località Olivarella Parte_1 di Isca sullo Ionio. D'altra parte, la compiuta difesa della società appellata sul merito delle questioni sollevate con l'impugnazione rende evidente che ne ha ben compreso la valenza giuridica.
3. Sul merito. Le valutazioni della Corte
Come visto (v. paragrafo sullo svolgimento del processo), l'appellante ha lamentato che - anche riconoscendo la portata eccezionale delle piogge cadute nella zona teatro del sinistro - il Tribunale, tuttavia, aveva trascurato le prove testimoniali e le riproduzioni fotografiche allegate in atti ed aveva errato a ritenere l'evento atmosferico causa esclusiva dei danni riportati dal camion di sua proprietà, in quanto avrebbe dovuto valutare, ai fini del riconoscimento di una responsabilità, quantomeno concorrente, dell'odierna appellata, che era stato dimostrato che: I) il sito individuato dalla CP_1
come proprio centro di stoccaggio e la zona destinata all'accesso dei camion delle imprese esterne, non erano idonei, dato che: a) pur volendo attribuire rilevanza probatoria alla c.t.u., redatta ad anni di distanza dai fatti e dopo che era intervenuta la modifica del sito destinato alla sosta dei veicoli, da alcune fotografie allegate alla stessa emergeva che anche all'epoca del sopralluogo una parte dei contenitori del gas era collocata sul terreno in maniera “sfusa” (ossia non custodita con strutture metalliche o di altro genere); b) il sito si trovava in una zona a rischio di allagamenti, in quanto, nelle immediate vicinanze, vi era un bacino idrografico che scaricava l'acqua in un torrente che era vicino allo stabilimento;
c) malgrado la morfologia del luogo, all'epoca dei fatti, lo stabilimento non
10 possedeva neppure un canale di scolo delle acque piovane, in quanto il canale che attraversava in sotterranea lo stabilimento, la cui esistenza era stata accertata dal c.t.u. durante il sopralluogo, era stato realizzato successivamente;
II) i serbatoi e le bombole del gas, presenti all'interno dello stabilimento, non erano conservati in condizioni di sicurezza, perché - come dichiarato dal teste e come comprovato, anche, dalle Tes_1
fotografie allegate alla relazione del c.t.u. - i serbatoi non erano “sellati” e “tumulati nel terreno”, ma erano “sfusi”, “liberi” e “messi per terra” e le bombole erano messe una sull'altra e non erano posizionate in apposite celle in cemento, sicché anche l'acqua accumulata a seguito di un fenomeno temporalesco di modeste dimensioni avrebbe potuto trascinarli.
L'appello è infondato e la sentenza di primo grado, da intendersi richiamata, deve essere integralmente confermata, facendo salve le precisazioni di seguito esposte.
È opportuno prendere le mosse dalla descrizione dello stato dei luoghi dell'evento dannoso di cui si tratta, per come emerge dalla consulenza tecnica d'ufficio e dalle fotografie acquisite.
Il sinistro per cui è causa si è verificato in contrada Olivarella di Isca sullo Ionio (CZ) e, precisamente, nella parte antistante il cancello di ingresso al vasto piazzale dello stabilimento della società appellata, regolarmente asfaltato e recintato, sul cui lato a sud si trova un bacino idrografico (ossia una porzione di territorio che, a causa della sua conformazione orografica, raccoglie acque meteoriche che scorrono e confluiscono in un solco d'impluvio, dando origine ad un corso d'acqua oppure verso una conca o una depressione dando origine ad un lago o a una zona paludosa), le cui acque vengono convogliate in un fosso e, poi, in un canale in calcestruzzo, alquanto ampio (mt 2,50 di ampiezza;
mt. 3 di altezza), che attraversa, nel sotterraneo, il piazzale dello stabilimento e la limitrofa strada provinciale dal lato opposto, per confluire, quindi, in un corso d'acqua che lambisce la suddetta strada provinciale fino al mare.
La dinamica del sinistro, nei suoi elementi essenziali, è pacifica (cfr., in particolare, l'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado): alle prime ore del mattino del
24.9.2009, prima delle ore 7:00 (di apertura dello stabilimento), il camion di proprietà della società appellante, mentre era parcheggiato davanti al cancello di ingresso dello stabilimento della società appellata, è stato danneggiato da alcuni serbatoi e bombole di gas che, custoditi nel piazzale delimitato dal suddetto cancello e trascinati da un notevole
11 quantitativo di acqua, i quali hanno divelto il cancello di ingresso ed hanno finito per urtare il mezzo della che si trovava nelle sue immediate vicinanze. Parte_1
Ritiene la Corte che il sinistro, come ritenuto dal Tribunale e contrariamente all'assunto della società appellante, sia da imputare a caso fortuito e, segnatamente, a due concomitanti eventi di carattere del tutto eccezionale ed imprevedibile, ossia l'essersi verificate nella zona precipitazioni di intensità eccezionale e l'avvenuta esondazione del fosso o canale di scolo del limitrofo bacino idrografico, posto a sud del piazzale dell'azienda della che ha causato un allagamento di portata Controparte_1 imponente all'interno del piazzale stesso ed il conseguente trascinamento di serbatoi e bombole del gas nel modo sopra descritto.
Il carattere eccezionale dele piogge riversatesi su Isca sullo Ionio, all'epoca del sinistro, rappresenta una circostanza pacifica fra le parti, come, peraltro, dalle stesse concordemente affermato dinanzi al consulente tecnico d'ufficio, durante l'espletamento del sopralluogo del 22.4.2016 (v. il verbale di sopralluogo citato) e, di fatto, riconosciuto dalla nello stesso atto di appello (v. pag. 8). Parte_1
Ad ogni modo, si tratta di circostanza dimostrata dagli esiti della consulenza tecnica d'ufficio. In effetti, per come rilevato dal consulente tecnico di ufficio, i dati pluviometri forniti dalla , ente con apposite competenze, consentono di verificare che in Pt_4
Santa Caterina dello Ionio (CZ) (ove è situata la stazione pluviometrica più vicina al
Comune di Isca sullo Ionio), nella giornata del 22.9.2009, sono stati registrati 116,6 mm di pioggia;
il giorno dopo, altri 186 mm di pioggia ed il giorno del sinistro 34,2 mm di pioggia. Il c.t.u. ha precisato che la consecutività degli eventi meteorici ha assunto un'importanza rilevante, in quanto le precipitazioni abbondanti, continue e prolungate saturano i terreni, aumentano i livelli delle falde sotterranee ed inibiscono la capacità di assorbimento delle acque meteoriche da parte del suolo, favorendo ed incrementando l'accumulo e la raccolta superficiale delle acque.
Inoltre, il perito d'ufficio, analizzando i dati pluviometrici della limitrofa stazione di
Soverato Marina, ha verificato che, su 61 anni di osservazione, soltanto in tre casi (negli anni 1933, 1935 e 1939) era stato superato il valore di 186 mm di pioggia giornaliera, rilevato dal pluviometro di Santa Caterina dello Ionio il giorno 23.9.2016 (antecedente il sinistro).
Il carattere eccezionale dell'evento atmosferico di cui si tratta è confermato dall'ordinanza n. 7/3862/2010 del 23.8.2010, del Commissario delegato per la Regione
12 Calabria, da cui risulta che il Comune di Isca sullo Ionio era stato inserito tra i comuni danneggiati dai dissesti idrogeologici verificatisi dal 24 al 27 settembre 2009.
Altro evento, certamente straordinario e imprevedibile, connesso a quello appena descritto che ne costituisce la causa immediata, è l'esondazione o tracimazione dell'acqua raccolta dal solco di impluvio o fosso di scolo del bacino idrografico posto a monte ed a sud dello stabilimento della collegato al canale di Controparte_1
scolo che passa al di sotto del piazzale, tale da riversare nel piazzale stesso un quantitativo di acqua enorme e da imprimere a serbatoi e bombole una forza tale da trascinarli verso il cancello di uscita, da romperlo e da colpire il camion della società appellante che si trovava in prossimità dello stesso.
La circostanza è comprovata da elementi univoci.
Innanzi tutto, dalle stesse affermazioni della contenute nell'atto di Parte_1
citazione introduttivo del giudizio di primo grado e nella diffida stragiudiziale inviata alla il 4.8.2010, Controparte_1
Nell'atto di citazione, l'acqua che defluiva oltre il cancello veniva paragonata a quella di un torrente e ne veniva indicato il livello, addirittura, fino al parabrezza del camion, circostanza incompatibile con il mero deflusso di acqua piovana caduta nel piazzale (v. pag. 2 dell'atto di citazione: “6) ….l'acqua si raccoglieva copiosamente all'interno dello stabilimento e poi fuoriusciva dal cancello – come un torrente – portando con sé serbatoi
e bombole, posti sul piazzale della Questi ultimi sfondavano il cancello e si CP_1 abbattevano con esso sull'autoarticolato di proprietà della società attrice parcheggiato prospicientemente. 7) Il flusso dell'acqua era di tale portata da arrivare fino al parabrezza […]” (v. pagg. 1 e 2 dell'atto di citazione di I grado).
Ancora più esplicita è l'affermazione contenuta nella diffida stragiudiziale del 4.8.2010, in cui è stato affermato che l'allagamento del piazzale della società appellata era stato causato dalla piena del vicino torrente (“[…] in data 24/09/09, nelle prime ore del mattino, il mezzo di proprietà della mia assistita si trovava parcato in Ischia Marina sullo Ionio [da intendersi “Isca Marina sullo Ionio”] Contrada Olivarella, zona industriale, innanzi l'ingresso del Vs. stabilimento, nell'attesa dell'orario di apertura dell'impianto. Allorquando, a causa della pioggia, si verificava una piena del torrente vicino, il quale allagava il parcheggio dello stabilimento al punto tale da abbattere detto cancello di ingresso, portando con sé i serbatoi e bombole (evidentemente non adeguatamente assicurate sul terreno)...).
13 Il teste , escusso all'udienza del 2.4.2014, ha riferito di una massa Testimone_1
d'acqua dell'altezza di circa un metro e mezzo che arrivava fino ai fari del mezzo.
Infine, il testimone - essendo a perfetta conoscenza di fatti in quanto Controparte_7
abitante nella stessa zona nonché tecnico di fiducia della Controparte_1 intervenuto, anche, nel corso dell'apposito sopralluogo del giorno successivo all'evento
(25.9.2009) - ha confermato che l'allagamento del piazzale si è verificato a seguito dell'esondazione del recettore del bacino idrografico a monte dello stabilimento che ha provocato l'afflusso nel piazzale di un enorme quantità di acqua, tanto che vi erano tracce di acqua all'altezza di circa un metro (v. la deposizione resa all'udienza del 18.11.2014).
Del resto, la presenza di un bacino idrografico a sud del piazzale, il cui fosso o torrente di raccolta giunge fino alla prossimità del piazzale della per poi innestarsi nel CP_1
canale di scolo che passa al di sotto del piazzale, si evince dalla descrizione dello stato dei luoghi operata dal consulente tecnico di ufficio.
Risulta, pertanto, alquanto evidente che l'allagamento del piazzale ed il conseguente trascinamento di bombole e serbatoi del gas è avvenuto in conseguenza di eventi del tutto eccezionali e imprevedibili, tali da integrare gli estremi del caso fortuito di cui all'art. 2051 c.c. e da interrompere il nesso di causalità tra le cose in custodia e il danno lamentato dalla società attrice.
Né, contrariamente all'assunto dell'appellante, è comprovato un concorso nella produzione dell'evento, insieme al caso fortuito, della condotta colposa dei responsabili della per non avere predisposto adeguate misure (quali Controparte_1
l'interramento o l'ancoraggio al suolo) volte ad evitare il trascinamento verso il cancello di ingresso di serbatoi e bombole del gas da parte delle acque affluite nel piazzale, poiché si tratta di cautele correlate ad un rischio obiettivamente imprevedibile, non risultando che, in passato, fossero accaduti fenomeni di esondazione del canale recettore del bacino idrografico o di altra genere che facessero ipotizzare il rischio di esondazione.
In primo luogo, deve osservarsi che, come rilevato dal consulente tecnico di ufficio con giudizio del tutto logico e condivisibile, i serbatoi del gas gpl sono caratterizzati da un peso notevole, tale che possono essere spostati solo con mezzi meccanici (v. pag. 1° della relazione di consulenza tecnica d'ufficio), cosicché deve escludersi, diversamente da quanto opinato dall'appellante, che condizioni metereologiche avverse, per quanto severe, avrebbero potuto causarne il trascinamento lungo il piazzale che, piuttosto, è stato determinato dalla forza dell'acqua esondata dal recettore del bacino idrografico. Ma
14 considerazione analoga vale per le bombole del gas, che il perito d'ufficio ha rinvenuto custodite in appositi box, i quali, in situazioni normali, ne impediscono la fortuita movimentazione.
Peraltro, il testimone (autista del camion della società appellante) ha Testimone_1
dichiarato, per quanto in maniera alquanto generica, che, il giorno del sinistro, alcuni serbatoi del gas e alcune bombole che l'acqua aveva trasportato contro il cancello e, quindi, addosso al camion si trovavano fuori dalle “gabbie”, “sfusi”, “liberi” e messi per terra (senza, cioè, manufatti di protezione o di ancoraggio: v. il verbale dell'udienza del
2.4.2014).
Tuttavia, la circostanza (al più ed in astratto, rilevante per le bombole, dato che il peso dei serbatoi, poggiati sull'asfalto con quattro piedi di metallo, come già detto, esclude che, in condizioni normali e senza una forza notevole, potessero essere spostati) è smentita da altro testimone escusso, l'arch. il quale ha riferito che le Controparte_7
bombole ad uso domestico rinvenute nel piazzale provenivano dagli appositi box in cui erano custodite. Inoltre, il non appare del tutto attendibile, dato che, per sua Tes_1
stessa affermazione, al momento del sinistro, stava dormendo ed era stato svegliato dall'improvviso rumore provocato dall'urto contro il camion del cancello del piazzale scardinato, dei serbatoi e delle bombole, cosicché, non avendo assistito al momento in cui le bombole erano state messe in moto dalla corrente dell'acqua, non era in grado di affermare che tra le bombole suddette ve ne fossero alcune che non provenissero dalle apposite “gabbie”.
E' appena il caso, poi, di evidenziare che, anche volendo ipotizzare che alcune bombole di gas ad uso domestico fossero state lasciate fuori dai box appositi, si tratta, comunque, di contenitori di materiale metallico e di peso tale da escludere che una pioggia, per quanto intesa, potesse provocarne il rovesciamento, cosicché - tenuto conto anche del fatto che il piazzale è pianeggiante (cfr. quanto, del resto, affermato dal consulente tecnico di parte della società appellante nel corso delle sue osservazioni alla c.t.u.) e che, quindi, anche se rovesciate, le bombole non avrebbero potuto, nel cadere e rotolare, prendere una velocità significativa - è ragionevole ritenere che la causa del loro trasporto sarebbe stata da individuare, comunque, nella circostanza, in sé del tutto eccezionale ed imprevedibile, della esondazione di cui si è detto. D'altra parte, soltanto la forza impressa a tali contenitori da un quantitativo di acqua enorme e con velocità considerevole, quale quello di un torrente in piena, giustifica il fatto che il cancello metallico sia stato divelto,
15 dovendosi, invece, ipotizzare che, in condizioni non eccezionali, ammesso che sia immaginabile che simili contenitori potessero essere spostati fino ai margini del piazzale di stoccaggio, la recinzione in muratura del piazzale medesimo e lo stesso cancello avrebbero consentito di contenerne l'urto.
Quanto, infine, alla affermazione di parte appellante, in verità, abbastanza generica, circa il fatto che lo stato dei luoghi verificato dal consulente tecnico di ufficio sarebbe diverso da quello esistente al momento dell'evento dannoso, essa è, in parte, irrilevante (con riguardo, in particolare, alla modifica del luogo destinato alla sosta dei camion) e, comunque (anche con riferimento alla realizzazione del canale di scolo prima inesistente), rimasta del tutto indimostrata (cfr. il verbale di sopralluogo e la relazione di consulenza tecnica d'ufficio).
In definitiva, deve ritenersi il caso fortuito di cui all'art. 2051 c.c. e, per altro verso, deve escludersi il concorso nella produzione dello specifico evento dannoso di cui si tratta di una condotta colposa della Controparte_1
La sentenza del Tribunale merita, pertanto, conferma.
4. Le spese di lite e l'applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n.
115/2002
Le spese di lite del giudizio di appello seguono la soccombenza della Parte_1
nei confronti della e si liquidano in complessivi euro 3.933,00 Controparte_1
(euro 1.134,00 per lo studio della controversia;
euro 921,00 per la fase introduttiva;
euro
922,00 per la fase istruttoria e/o di trattazione;
euro 956,00 per la fase decisoria), tenuto conto dei parametri medi dello scaglione per le cause di valore da euro 5.201,00 ad euro
26.000,00, fatta eccezione della fase istruttoria e di trattazione (consistita nella mera rivalutazione del materiale probatorio acquisito in primo grado) e della fase decisoria (in cui è stata depositata la sola memoria di replica, che riproduce le tesi difensivi già riportate negli scritti introduttivi), liquidate secondo i valori minimi, e considerata l'importanza, la natura e la difficoltà dell'affare, il numero e la complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate e l'effettiva attività difensiva espletata.
Stante il tenore della pronuncia sull'appello (integrale rigetto per infondatezza), inoltre, sussistono le condizioni per la declaratoria, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del
16 d.P.R. n. 115/2002, dell'obbligo dell'appellante di pagare l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Conseguono le pronunce di cui al dispositivo.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Catanzaro, seconda sezione civile, definitivamente decidendo sull'appello proposto dalla in persona del legale rappresentante pro Parte_1
tempore, con atto di citazione notificato il 14.12.2021, avverso la sentenza del Tribunale di Catanzaro n. 808/2021, del 10.5.2021, pubblicata il 19.5.2024 e non notificata, così provvede:
- dichiara la contumacia della – gruppo Controparte_3 [...]
Controparte_4
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza impugnata;
- condanna la in persona del l.r.p.t., al rimborso delle spese processuali Parte_1
del presente giudizio di appello nei confronti della in persona Controparte_1
del l.r.p.t., liquidate in complessivi euro 3.933,00, per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso forfettario come per legge, da distrarre, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., nei confronti dell'avv. Loretta Corradini;
- dà atto che sussistono i presupposti per porre a carico dell'appellante, Parte_1
l'obbligo del versamento di un ulteriore contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione.
Così deciso da remoto, nella camera di consiglio del 20.12.2024
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott. Antonio Rizzuti dott.ssa Carmela Ruberto
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