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Sentenza 18 maggio 2025
Sentenza 18 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 18/05/2025, n. 1575 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1575 |
| Data del deposito : | 18 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
SECONDA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, sezione seconda, in composizione collegiale, nelle persone dei sigg.ri magistrati: dott.ssa Cinzia Mondatore Presidente dott.ssa Francesca Caputo Giudice Estensore dott. Michele Grande Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel giudizio iscritto al n. R.G. 6641/22 avente ad oggetto separazione giudiziale, vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Massimo Caputo, come da mandato in Parte_1 atti
RICORRENTE
Signore rappresentata e difesa dall'avv. Amedeo Martina, come da mandato CP_1 in atti
RESISTENTE
E con l'intervento del P.M.
Conclusioni come da verbale di udienza del 2.10.24
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 5.9.22 il esponeva di aver contratto, in data Pt_1
19.8.99, matrimonio concordatario con la Signore, insieme alla quale aveva generato due figli, nato nel 2005 ed , nato nel 2006; evidenziava che Per_1 Per_2 il figlio maggiore fosse affetto da grave disabilità fisica e psichica, tale da necessitare di continua assistenza sanitaria;
inferiva che la convivenza fosse divenuta intollerabile in ragione delle condotte della resistente, dedita all'uso di alcool e stupefacenti, oltre che disinteressata alle esigenze accuditive del figlio suddetto;
indicava che il TM fosse già intervenuto su istanza del PM al fine di regolare la turnazione dei genitori nella cura di ed avesse disposto l'affidamento di Per_1
alla nonna paterna, quindi avesse stabilito l'attivazione di interventi di Per_2 supporto in favore dei minori e della madre;
chiedeva pronunciarsi la separazione con addebito alla Signore;
instava per l'affido esclusivo dei minori in proprio favore, l'assegnazione della casa coniugale, la regolazione degli obblighi di contribuzione alle necessità della prole gravanti sulla madre.
La resistente, costituendosi, assumeva che il non avesse mai provveduto alle Pt_1 necessità economiche della famiglia ed, a fronte dei propri solleciti, avesse tenuto condotte violente ai suoi danni;
prospettava una frattura della comunione familiare risalente ed indicava che i rapporti con le strutture sanitarie e gli operatori che intervenivano nella cura del figlio fossero sempre stati da lei curati;
Per_1 contestava l'adeguatezza del ricorrente ad occuparsi dei figli e precisava che il figlio
, residente con la nonna paterna, pranzasse ogni giorno presso la propria Per_2 abitazione;
invocava l'addebito della separazione al l'affido condiviso della Pt_1 prole con collocazione prevalente presso di sé, con assegnazione in suo favore dell'abitazione coniugale;
chiedeva che fossero disciplinati gli obblighi economici del ricorrente nei confronti dei minori.
Con ordinanza presidenziale emessa in data 16.2.23 veniva disposto l'affido di alla nonna paterna, con facoltà di libera frequentazione dei genitori, in Per_2 ragione dell'età; veniva stabilito che fosse affidato ad entrambi i genitori, Per_1 con collocazione prevalente presso la madre, che di recente non aveva manifestato criticità dell'accudimento del medesimo e risultava documentalmente qualificata come caregiver di riferimento degli operatori sanitari;
alla Signore veniva assegnata la casa coniugale e veniva stabilito che il ricorrente concorresse alla cura di Per_1 in misura pari alla madre, nel solo orario diurno;
il medesimo veniva onerato del versamento alla madre di un assegno di € 150,00 mensili per il figlio suddetto e della quota del 50% delle spese straordinarie;
veniva disposta l'acquisizione del fascicolo inerente il procedimento innanzi al TM, quindi venivano adottati i provvedimenti funzionali all'instaurazione del giudizio.
Con ordinanza emessa in data 12.7.23, preso atto del provvedimento di sospensione della responsabilità genitoriale della reso dal TM in data 26.4.23, Pt_1 anche sulla scorta delle relazioni di aggiornamento datate 22.3.23 depositate dall'ASL e, segnatamente, dei rilievi in ordine alle dipendenze della Signore, delle patologie di carattere psichico diagnosticatale e della opposizione di costei alle attività di supporto indicatele, veniva disposto l'affido esclusivo di in favore Per_1 del cui veniva assegnata la casa coniugale;
veniva, altresì, temporaneamente Pt_1 sospeso l'esercizio del diritto di visita materno e venivano regolati gli obblighi di carattere economico gravanti sulla madre in relazione al figlio suddetto.
Con ordinanza emessa in data 27.12.23, preso atto dell'ultroneità dell'espletamento delle richieste istruttorie articolate dal ricorrente in ragione dei riscontri documentati acquisiti in atti, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni;
all'udienza del 2.10.24 procuratori delle parti curavano tale incombente, sicchè il giudizio veniva trattenuto in decisione, previa concessione dei termini di cui all'art.190 c.p.c.
La domanda di separazione formulata dalle parti si palesa meritevole di accoglimento: ed invero, le notazioni in ordine al rapporto coniugale contenute negli atti introduttivi, nonché il perdurare dell'assenza di coabitazione tra le parti consentono di ritenere che la comunione morale e materiale non possa essere ricostituita.
Con riferimento alla richiesta di addebito reciprocamente articolata dalle parti, preme rimarcare, in punto di diritto, come la parte che formuli tale istanza sia gravata dell'onere di provare il rapporto di causalità tra la violazione e l'intollerabilità della convivenza, spettando, invece, alla controparte il ricorrere di una giusta causa (cfr. ex plurimis Cass. civ. Ord. n. 25966/16).
La prospettazione del ricorrente in ordine all'abuso di sostanze da parte della resistente già prima del giudizio di separazione appare comprovata dal tenore delle dichiarazioni rese dalla stessa in sede di ascolto nel procedimento innanzi al TM – laddove la Signore ha dato atto dell'utilizzo abituale di cannabinoidi, ascrivendo a tale fruizione finalità terapeutica per un disturbo d'ansia ed ha manifestato una certa consuetudine con sostanze alcoliche;
nel corso di tale giudizio è stato anche accertato che nel maggio 2022 fosse risultata positiva alla cocaina durante i controlli presso il SERD ed avesse anche disertato gli accertamenti successivi prescrittile in tal sede, come si evince dalla nota dell'ASL del 1.12.22; ai successivi controlli nel novembre e dicembre 2023, indicati nella nota ASL del 28.3.23 è risultato che ella permanesse assuntrice di cocaina ed alcool. La domanda di addebito formulata dal ricorrente appare, pertanto, passibile di accoglimento, dovendosi intendere conclamate le stabili dipendenze della Signore
e, per l'effetto, l'intollerabilità della convivenza in ragione dello stato in cui ella versava;
al contrario, non sono stati acquisiti elementi che consentano di ritenere plausibili le evasive argomentazioni della resistente - che non ha articolate neppure istanza istruttorie - in ordine al disinteresse del per i bisogni economici del Pt_1 nucleo familiare ed alle violenze subite.
Con riferimento alla posizione della prole, entrambi i figli sono divenuti maggiorenni nel corso del procedimento;
quanto a di portatore di handicap Per_1 in condizione di gravità con esigenza di continua assistenza giovi osservare come la Suprema Corte, da ultimo con ord. 2670/23, abbia puntualizzato che “in tema di regolamentazione della crisi familiare in relazione ai figli maggiorenni portatori di handicap grave, ai sensi della legge n.104 del 1992, in forza dell'art. 337 septies c.c. (già art.155 quinquies
c.c.) trovano applicazione le sole, disposizioni in tema di visite, di cura e di mantenimento da parte dei genitori non conviventi e di assegnazione della casa coniugale, previste in favore dei figli minori, ma non quelle sull'affidamento, condiviso od esclusivo”.”; conseguentemente, non risulta suscettibile di valutazione la richiesta, formulata dal ricorrente, di regolamentazione dell'affido rispetto al figlio suddetto, la cui tutela sarà garantita dal ricorso agli strumenti predisposti a beneficio dei soggetti che versano in condizione di incapacità nella gestione dei loro interessi.
Quanto alla compartecipazione materna ai compiti di cura, non può tacersi come la capacità accuditiva della risulti evidentemente pregiudicata, non solo dalle Pt_1 dipendenze cennate – di cui ella manifesta scarsa consapevolezza, tanto da prospettare reiterata opposizione agli interventi di supporto, ivi compreso il percorso di tipo residenziale – ma anche da evidenti deficit delle funzioni cognitive, tendenza alla confabulazione, scarsa aderenza alla realtà, difficoltà a gestire l'ansia, condizione refertate dall'ASL nella relazione del 28.2.23; in considerazione delle cennate condizioni della resistente, non appare allo stato opportuno che alla stessa vengano attribuiti compiti inerenti l'accudimento del figlio;
la casa coniugale, pertanto, resterà assegnata al cui è addossato l' integrale carico delle necessità Pt_1 di gestione di l'interazione tra la Signore e quest'ultimo potrà avvenire, alla Per_1 presenza del ricorrente o di un operatore sanitario, con cadenza di una volta a settimana, allorchè i SS di Lizzanello, previa interlocuzione con il CF, accerteranno idonee condizioni pschiche in capo alla Signore. In ordine ai profili economici, deve trovare conferma l'obbligo della resistente di contribuire al mantenimento del figlio suddetto mediante corresponsione dell'importo mensile di € 150,00, oltre rivalutazione annuale istat e di sostenere il
50% delle spese di lite, come da Protocollo in uso presso il Tribunale di Lecce.
Le spese di lite, liquidate in considerazione della ridotta complessità delle questioni giuridiche trattate e della consistenza dell'attività processuale svolta seguono la soccombenza della resistente
P.T.M.
Il Tribunale di Lecce, seconda sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio epigrafato, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così provvede:
- dichiara la separazione delle parti, che hanno contratto matrimonio concordatario il 19.8.99, trascritto presso il Registro degli atti di Matrimonio del
Comune di Vernole al n. 8, P.II, serie A, anno 1999;
- addebita la separazione alla resistente;
- assegna la casa coniugale al ricorrente;
- dispone che la madre possa incontrare il figlio secondo le condizioni delineate in motivazione;
- dispone che la resistente corrisponda entro il 15 di ogni mese al a titolo di Pt_1 contributo al sostentamento di l'importo di € 150,00, oltre rivalutazione Per_1 annuale istat;
- onera ciascuna delle parti della quota del 50% delle spese straordinarie inerenti il medesimo, come da Protocollo in uso presso il Tribunale di Lecce;
-- condanna parte resistente alla rifusione, in favore dell'Erario, stante l'ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello stato, delle spese di lite che liquida in € 1.800,00 per compensi del procuratore, da maggiorarsi di rsf al 15%, iva e cpa, compensando tra le parti la porzione residua.
Lecce, 12.5.25
Il giudice estensore La Presidente dott. ssa Francesca Caputo dott.ssa Cinzia Mondatore
SECONDA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, sezione seconda, in composizione collegiale, nelle persone dei sigg.ri magistrati: dott.ssa Cinzia Mondatore Presidente dott.ssa Francesca Caputo Giudice Estensore dott. Michele Grande Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel giudizio iscritto al n. R.G. 6641/22 avente ad oggetto separazione giudiziale, vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Massimo Caputo, come da mandato in Parte_1 atti
RICORRENTE
Signore rappresentata e difesa dall'avv. Amedeo Martina, come da mandato CP_1 in atti
RESISTENTE
E con l'intervento del P.M.
Conclusioni come da verbale di udienza del 2.10.24
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 5.9.22 il esponeva di aver contratto, in data Pt_1
19.8.99, matrimonio concordatario con la Signore, insieme alla quale aveva generato due figli, nato nel 2005 ed , nato nel 2006; evidenziava che Per_1 Per_2 il figlio maggiore fosse affetto da grave disabilità fisica e psichica, tale da necessitare di continua assistenza sanitaria;
inferiva che la convivenza fosse divenuta intollerabile in ragione delle condotte della resistente, dedita all'uso di alcool e stupefacenti, oltre che disinteressata alle esigenze accuditive del figlio suddetto;
indicava che il TM fosse già intervenuto su istanza del PM al fine di regolare la turnazione dei genitori nella cura di ed avesse disposto l'affidamento di Per_1
alla nonna paterna, quindi avesse stabilito l'attivazione di interventi di Per_2 supporto in favore dei minori e della madre;
chiedeva pronunciarsi la separazione con addebito alla Signore;
instava per l'affido esclusivo dei minori in proprio favore, l'assegnazione della casa coniugale, la regolazione degli obblighi di contribuzione alle necessità della prole gravanti sulla madre.
La resistente, costituendosi, assumeva che il non avesse mai provveduto alle Pt_1 necessità economiche della famiglia ed, a fronte dei propri solleciti, avesse tenuto condotte violente ai suoi danni;
prospettava una frattura della comunione familiare risalente ed indicava che i rapporti con le strutture sanitarie e gli operatori che intervenivano nella cura del figlio fossero sempre stati da lei curati;
Per_1 contestava l'adeguatezza del ricorrente ad occuparsi dei figli e precisava che il figlio
, residente con la nonna paterna, pranzasse ogni giorno presso la propria Per_2 abitazione;
invocava l'addebito della separazione al l'affido condiviso della Pt_1 prole con collocazione prevalente presso di sé, con assegnazione in suo favore dell'abitazione coniugale;
chiedeva che fossero disciplinati gli obblighi economici del ricorrente nei confronti dei minori.
Con ordinanza presidenziale emessa in data 16.2.23 veniva disposto l'affido di alla nonna paterna, con facoltà di libera frequentazione dei genitori, in Per_2 ragione dell'età; veniva stabilito che fosse affidato ad entrambi i genitori, Per_1 con collocazione prevalente presso la madre, che di recente non aveva manifestato criticità dell'accudimento del medesimo e risultava documentalmente qualificata come caregiver di riferimento degli operatori sanitari;
alla Signore veniva assegnata la casa coniugale e veniva stabilito che il ricorrente concorresse alla cura di Per_1 in misura pari alla madre, nel solo orario diurno;
il medesimo veniva onerato del versamento alla madre di un assegno di € 150,00 mensili per il figlio suddetto e della quota del 50% delle spese straordinarie;
veniva disposta l'acquisizione del fascicolo inerente il procedimento innanzi al TM, quindi venivano adottati i provvedimenti funzionali all'instaurazione del giudizio.
Con ordinanza emessa in data 12.7.23, preso atto del provvedimento di sospensione della responsabilità genitoriale della reso dal TM in data 26.4.23, Pt_1 anche sulla scorta delle relazioni di aggiornamento datate 22.3.23 depositate dall'ASL e, segnatamente, dei rilievi in ordine alle dipendenze della Signore, delle patologie di carattere psichico diagnosticatale e della opposizione di costei alle attività di supporto indicatele, veniva disposto l'affido esclusivo di in favore Per_1 del cui veniva assegnata la casa coniugale;
veniva, altresì, temporaneamente Pt_1 sospeso l'esercizio del diritto di visita materno e venivano regolati gli obblighi di carattere economico gravanti sulla madre in relazione al figlio suddetto.
Con ordinanza emessa in data 27.12.23, preso atto dell'ultroneità dell'espletamento delle richieste istruttorie articolate dal ricorrente in ragione dei riscontri documentati acquisiti in atti, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni;
all'udienza del 2.10.24 procuratori delle parti curavano tale incombente, sicchè il giudizio veniva trattenuto in decisione, previa concessione dei termini di cui all'art.190 c.p.c.
La domanda di separazione formulata dalle parti si palesa meritevole di accoglimento: ed invero, le notazioni in ordine al rapporto coniugale contenute negli atti introduttivi, nonché il perdurare dell'assenza di coabitazione tra le parti consentono di ritenere che la comunione morale e materiale non possa essere ricostituita.
Con riferimento alla richiesta di addebito reciprocamente articolata dalle parti, preme rimarcare, in punto di diritto, come la parte che formuli tale istanza sia gravata dell'onere di provare il rapporto di causalità tra la violazione e l'intollerabilità della convivenza, spettando, invece, alla controparte il ricorrere di una giusta causa (cfr. ex plurimis Cass. civ. Ord. n. 25966/16).
La prospettazione del ricorrente in ordine all'abuso di sostanze da parte della resistente già prima del giudizio di separazione appare comprovata dal tenore delle dichiarazioni rese dalla stessa in sede di ascolto nel procedimento innanzi al TM – laddove la Signore ha dato atto dell'utilizzo abituale di cannabinoidi, ascrivendo a tale fruizione finalità terapeutica per un disturbo d'ansia ed ha manifestato una certa consuetudine con sostanze alcoliche;
nel corso di tale giudizio è stato anche accertato che nel maggio 2022 fosse risultata positiva alla cocaina durante i controlli presso il SERD ed avesse anche disertato gli accertamenti successivi prescrittile in tal sede, come si evince dalla nota dell'ASL del 1.12.22; ai successivi controlli nel novembre e dicembre 2023, indicati nella nota ASL del 28.3.23 è risultato che ella permanesse assuntrice di cocaina ed alcool. La domanda di addebito formulata dal ricorrente appare, pertanto, passibile di accoglimento, dovendosi intendere conclamate le stabili dipendenze della Signore
e, per l'effetto, l'intollerabilità della convivenza in ragione dello stato in cui ella versava;
al contrario, non sono stati acquisiti elementi che consentano di ritenere plausibili le evasive argomentazioni della resistente - che non ha articolate neppure istanza istruttorie - in ordine al disinteresse del per i bisogni economici del Pt_1 nucleo familiare ed alle violenze subite.
Con riferimento alla posizione della prole, entrambi i figli sono divenuti maggiorenni nel corso del procedimento;
quanto a di portatore di handicap Per_1 in condizione di gravità con esigenza di continua assistenza giovi osservare come la Suprema Corte, da ultimo con ord. 2670/23, abbia puntualizzato che “in tema di regolamentazione della crisi familiare in relazione ai figli maggiorenni portatori di handicap grave, ai sensi della legge n.104 del 1992, in forza dell'art. 337 septies c.c. (già art.155 quinquies
c.c.) trovano applicazione le sole, disposizioni in tema di visite, di cura e di mantenimento da parte dei genitori non conviventi e di assegnazione della casa coniugale, previste in favore dei figli minori, ma non quelle sull'affidamento, condiviso od esclusivo”.”; conseguentemente, non risulta suscettibile di valutazione la richiesta, formulata dal ricorrente, di regolamentazione dell'affido rispetto al figlio suddetto, la cui tutela sarà garantita dal ricorso agli strumenti predisposti a beneficio dei soggetti che versano in condizione di incapacità nella gestione dei loro interessi.
Quanto alla compartecipazione materna ai compiti di cura, non può tacersi come la capacità accuditiva della risulti evidentemente pregiudicata, non solo dalle Pt_1 dipendenze cennate – di cui ella manifesta scarsa consapevolezza, tanto da prospettare reiterata opposizione agli interventi di supporto, ivi compreso il percorso di tipo residenziale – ma anche da evidenti deficit delle funzioni cognitive, tendenza alla confabulazione, scarsa aderenza alla realtà, difficoltà a gestire l'ansia, condizione refertate dall'ASL nella relazione del 28.2.23; in considerazione delle cennate condizioni della resistente, non appare allo stato opportuno che alla stessa vengano attribuiti compiti inerenti l'accudimento del figlio;
la casa coniugale, pertanto, resterà assegnata al cui è addossato l' integrale carico delle necessità Pt_1 di gestione di l'interazione tra la Signore e quest'ultimo potrà avvenire, alla Per_1 presenza del ricorrente o di un operatore sanitario, con cadenza di una volta a settimana, allorchè i SS di Lizzanello, previa interlocuzione con il CF, accerteranno idonee condizioni pschiche in capo alla Signore. In ordine ai profili economici, deve trovare conferma l'obbligo della resistente di contribuire al mantenimento del figlio suddetto mediante corresponsione dell'importo mensile di € 150,00, oltre rivalutazione annuale istat e di sostenere il
50% delle spese di lite, come da Protocollo in uso presso il Tribunale di Lecce.
Le spese di lite, liquidate in considerazione della ridotta complessità delle questioni giuridiche trattate e della consistenza dell'attività processuale svolta seguono la soccombenza della resistente
P.T.M.
Il Tribunale di Lecce, seconda sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio epigrafato, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così provvede:
- dichiara la separazione delle parti, che hanno contratto matrimonio concordatario il 19.8.99, trascritto presso il Registro degli atti di Matrimonio del
Comune di Vernole al n. 8, P.II, serie A, anno 1999;
- addebita la separazione alla resistente;
- assegna la casa coniugale al ricorrente;
- dispone che la madre possa incontrare il figlio secondo le condizioni delineate in motivazione;
- dispone che la resistente corrisponda entro il 15 di ogni mese al a titolo di Pt_1 contributo al sostentamento di l'importo di € 150,00, oltre rivalutazione Per_1 annuale istat;
- onera ciascuna delle parti della quota del 50% delle spese straordinarie inerenti il medesimo, come da Protocollo in uso presso il Tribunale di Lecce;
-- condanna parte resistente alla rifusione, in favore dell'Erario, stante l'ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello stato, delle spese di lite che liquida in € 1.800,00 per compensi del procuratore, da maggiorarsi di rsf al 15%, iva e cpa, compensando tra le parti la porzione residua.
Lecce, 12.5.25
Il giudice estensore La Presidente dott. ssa Francesca Caputo dott.ssa Cinzia Mondatore