CASS
Sentenza 29 ottobre 2024
Sentenza 29 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 29/10/2024, n. 39630 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39630 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: AR RM nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 11/05/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;
lette le conclusioni del PG che ha chiesto rigettarsi il ricorso. Penale Sent. Sez. 4 Num. 39630 Anno 2024 Presidente: PICCIALLI PATRIZIA Relatore: DAWAN DANIELA Data Udienza: 18/09/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Napoli ha rigettato la domanda di riparazione proposta nell'interesse di AR MA per l'ingiusta detenzione patita in carcere e agli arresti domiciliari, in forza di ordinanza di custodia cautelare emessa in data 01/07/2009 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli per il reato di cui agli artt. 416-bis cod. pen. e 1 Legge 6 febbraio 1980, n. 15. 1.2. Con l'ordinanza di custodia cautelare veniva contestato al AR il reato di partecipazione all'associazione per delinquere di stampo camorristico, denominata "clan dei Casalesi" e, in particolare, alla fazione del sodalizio facente capo a NA RA, esponente della famiglia Schiavone. L'ordinanza era confermata dal Tribunale del riesame con provvedimento del 27/07/09 - annullato con rinvio con sentenza della Corte di cassazione del 12/09/2009 per difetto di motivazione in ordine all'attribuzione all'indagato di una "condotta di partecipazione effettiva e consapevole all'associazione mafiosa realizzata secondo quanto indica la contestazione cautelare, favorendo il reinvestimento dei capitali illeciti nel settore della edilizia in supporto a tale NA RA". L'ordinanza cautelare veniva in seguito riconfermata. Nel corso degli interrogatori resi al Pubblico ministero in data 12 ottobre e 17 novembre 2009, il AR forniva chiarimenti in ordine al ruolo da lui concretamente svolto nell'ambito della società P&C Immobiliare ed ai suoi rapporti con gli altri soci. Con provvedimento del 22/07/2010, il Gip disponeva la sostituzione della misura della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari per motivi di salute. All'esito di giudizio abbreviato, il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Napoli, con sentenza del 13/12/2010, divenuta irrevocabile il 13/03/2012, assolveva l'imputato dal reato ascrittogli perché il fatto non costituiva reato e ne disponeva l'immediata liberazione. Il giudizio assolutorio trovava ragione nel dubbio, espresso dal Giudice della cognizione, sulla consapevolezza in capo al AR della finalità della citata società di sovvenzionare anche il gruppo di NA RA. 2. Avverso l'ordinanza della Corte di appello di Napoli ricorre il difensore dell'istate che lamenta violazione dell'art. 43 cod. pen., nonché illogicità e mera apparenza della motivazione. 3. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale ha chiesto che il ricorso sia rigettato. 2 5. In data 21/08/2024, è pervenuta memoria dell'Avvocatura generale dello Stato che, per conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, ha chiesto, in via pregiudiziale, che il ricorso sia dichiarato inammissibile;
in subordine, che sia rigettato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è infondato. 2. La censura difensiva non coglie nel segno, non emergendo alcuna manifesta illogicità della motivazione del provvedimento impugnato. In linea generale, infatti, deve ribadirsi che, ai fini del riconoscimento dell'indennizzo, in tema di riparazione per ingiusta detenzione, il giudice per stabilire se chi l'ha patita vi abbia dato causa o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, al fine di stabilire, con valutazione ex ante - e secondo un iter logico-motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito - non se tale condotta integri gli estremi di reato, ma solo se essa sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di un errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale (Sez. 4, n. 9212 del 13/11/2013, dep. 2014, Maltese, Rv. 259082). La valutazione del giudice della riparazione, pertanto, si svolge su un piano diverso ed autonomo rispetto a quello del giudice del processo penale, ed in relazione a tale aspetto della decisione, egli ha piena ed ampia libertà di valutare il materiale acquisito nel processo, non già per rivalutarlo, bensì al fine di controllare la ricorrenza o meno delle condizioni dell'azione (di natura civilistica), sia in senso positivo che negativo, compresa l'eventuale sussistenza di una causa di esclusione del diritto alla riparazione (Sez. U, n. 43 del 13/12/1995 - dep. 09/02/1996, AT ed altri). A tali fini, inoltre, in relazione allo specifico comportamento ritenuto dai giudici della riparazione nella specie, è già stato più volte affermato che la condizione ostativa può essere integrata anche da frequentazioni ambigue con i soggetti condannati nel medesimo procedimento, purché il giudice della riparazione fornisca adeguata motivazione della loro oggettiva idoneità ad essere interpretate come indizi di complicità, in rapporto al tipo e alla qualità dei collegamenti con tali persone, così da essere poste quanto meno in una relazione di concausalità con il provvedimento restrittivo adottato (Sez. 4, n. 850 del 28/9/2021, dep. 2022, Denaro, Rv. 282565; Sez. 3, n. 39362 del 08/09/2021, Quarta, Rv. 282161; Sez. 4, n. 53361 del 21/11/2018, Puro, Rv. 274498). Nel caso di specie, la Corte territoriale ha fatto buon governo di tali principi, offrendo congrua giustificazione della ricorrenza di condizioni ostative al riconoscimento dell'indennizzo, condizioni che si sono sostanziate in atteggiamenti 3 idonei ad ingenerare nell'Autorità giudiziaria la convinzione dell'apparente illiceità della condotta del ricorrente. Ha ricordato, invero, che la partecipazione del AR all'anzidetto clan camorristico veniva desunta dal ruolo che questi aveva ricoperto nella P&C Immobiliare s.r.I., accertato mediante attività di intercettazione telefonica ed ambientale, che aveva consentito di verificare la reale composizione della società, della quale risultavano soci GA LI e NA IO ma in cui svolgeva il ruolo di socio di fatto NA RI, detto "Ninotto", fratello del latitante NA RA che, proprio tramite costui, esercitava una diretta ingerenza nelle scelte dell'impresa nella conduzione dei rapporti commerciali. Le suindicate e decisive cointeressenze si sono poste, per il Giudice della riparazione, come fonte di una situazione di contiguità rispetto al reato plurisoggettivo contestato. Fermo restando il profilo acclarato nella sentenza assolutoria e relativo all'oggettiva cooperazione con l'impresa P&C legata alla camorra, l'ordinanza impugnata ha evidenziato come la condotta del AR sia stata connotata, quantomeno, da leggerezza e imprudenza, posto che lo stesso ha dichiarato di conoscere la reale appartenenza dell'impresa a soggetti legati alla consorteria criminale (essendo altresì emersa la sua consapevolezza del legame di fratellanza tra il socio NA RI ed il fratello latitante NA RA). La Corte di appello ha inoltre sottolineato la contraddittorietà delle dichiarazioni rese dall'indagato nell'interrogatorio di garanzia e, con motivazione non manifestamente illogica e corretta in punto di diritto, ha reputato tale condotta sinergica all'adozione e al mantenimento della misura cautelare. 3. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Le spese in favore del Ministero ricorrente non sono dovute, atteso che, in applicazione del condiviso principio di diritto, già enunciato dalle sentenze delle Sezioni Unite con riguardo alla parte civile (Sez. U, n. 877 del 14/07/2022, dep. 2023, Sacchettino Ciro;
Sez. U, n. 5466 del 28/01/2004, Gallo), in riferimento a tutte le forme di giudizio camerale non partecipato, la liquidazione delle spese processali riferibili alla fase di legittimità in favore dell'Avvocatura generale dello Stato non è dovuta, perché essa non ha fornito alcun contributo, essendosi limitata a richiedere la dichiarazione d'inammissibilità del ricorso, ovvero il suo rigetto, senza contrastare specificamente i motivi di impugnazione proposti. 4
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Nulla sulle spese al ministero resistente. Così deciso il 18 settembre 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente
lette le conclusioni del PG che ha chiesto rigettarsi il ricorso. Penale Sent. Sez. 4 Num. 39630 Anno 2024 Presidente: PICCIALLI PATRIZIA Relatore: DAWAN DANIELA Data Udienza: 18/09/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Napoli ha rigettato la domanda di riparazione proposta nell'interesse di AR MA per l'ingiusta detenzione patita in carcere e agli arresti domiciliari, in forza di ordinanza di custodia cautelare emessa in data 01/07/2009 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli per il reato di cui agli artt. 416-bis cod. pen. e 1 Legge 6 febbraio 1980, n. 15. 1.2. Con l'ordinanza di custodia cautelare veniva contestato al AR il reato di partecipazione all'associazione per delinquere di stampo camorristico, denominata "clan dei Casalesi" e, in particolare, alla fazione del sodalizio facente capo a NA RA, esponente della famiglia Schiavone. L'ordinanza era confermata dal Tribunale del riesame con provvedimento del 27/07/09 - annullato con rinvio con sentenza della Corte di cassazione del 12/09/2009 per difetto di motivazione in ordine all'attribuzione all'indagato di una "condotta di partecipazione effettiva e consapevole all'associazione mafiosa realizzata secondo quanto indica la contestazione cautelare, favorendo il reinvestimento dei capitali illeciti nel settore della edilizia in supporto a tale NA RA". L'ordinanza cautelare veniva in seguito riconfermata. Nel corso degli interrogatori resi al Pubblico ministero in data 12 ottobre e 17 novembre 2009, il AR forniva chiarimenti in ordine al ruolo da lui concretamente svolto nell'ambito della società P&C Immobiliare ed ai suoi rapporti con gli altri soci. Con provvedimento del 22/07/2010, il Gip disponeva la sostituzione della misura della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari per motivi di salute. All'esito di giudizio abbreviato, il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Napoli, con sentenza del 13/12/2010, divenuta irrevocabile il 13/03/2012, assolveva l'imputato dal reato ascrittogli perché il fatto non costituiva reato e ne disponeva l'immediata liberazione. Il giudizio assolutorio trovava ragione nel dubbio, espresso dal Giudice della cognizione, sulla consapevolezza in capo al AR della finalità della citata società di sovvenzionare anche il gruppo di NA RA. 2. Avverso l'ordinanza della Corte di appello di Napoli ricorre il difensore dell'istate che lamenta violazione dell'art. 43 cod. pen., nonché illogicità e mera apparenza della motivazione. 3. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale ha chiesto che il ricorso sia rigettato. 2 5. In data 21/08/2024, è pervenuta memoria dell'Avvocatura generale dello Stato che, per conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, ha chiesto, in via pregiudiziale, che il ricorso sia dichiarato inammissibile;
in subordine, che sia rigettato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è infondato. 2. La censura difensiva non coglie nel segno, non emergendo alcuna manifesta illogicità della motivazione del provvedimento impugnato. In linea generale, infatti, deve ribadirsi che, ai fini del riconoscimento dell'indennizzo, in tema di riparazione per ingiusta detenzione, il giudice per stabilire se chi l'ha patita vi abbia dato causa o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, al fine di stabilire, con valutazione ex ante - e secondo un iter logico-motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito - non se tale condotta integri gli estremi di reato, ma solo se essa sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di un errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale (Sez. 4, n. 9212 del 13/11/2013, dep. 2014, Maltese, Rv. 259082). La valutazione del giudice della riparazione, pertanto, si svolge su un piano diverso ed autonomo rispetto a quello del giudice del processo penale, ed in relazione a tale aspetto della decisione, egli ha piena ed ampia libertà di valutare il materiale acquisito nel processo, non già per rivalutarlo, bensì al fine di controllare la ricorrenza o meno delle condizioni dell'azione (di natura civilistica), sia in senso positivo che negativo, compresa l'eventuale sussistenza di una causa di esclusione del diritto alla riparazione (Sez. U, n. 43 del 13/12/1995 - dep. 09/02/1996, AT ed altri). A tali fini, inoltre, in relazione allo specifico comportamento ritenuto dai giudici della riparazione nella specie, è già stato più volte affermato che la condizione ostativa può essere integrata anche da frequentazioni ambigue con i soggetti condannati nel medesimo procedimento, purché il giudice della riparazione fornisca adeguata motivazione della loro oggettiva idoneità ad essere interpretate come indizi di complicità, in rapporto al tipo e alla qualità dei collegamenti con tali persone, così da essere poste quanto meno in una relazione di concausalità con il provvedimento restrittivo adottato (Sez. 4, n. 850 del 28/9/2021, dep. 2022, Denaro, Rv. 282565; Sez. 3, n. 39362 del 08/09/2021, Quarta, Rv. 282161; Sez. 4, n. 53361 del 21/11/2018, Puro, Rv. 274498). Nel caso di specie, la Corte territoriale ha fatto buon governo di tali principi, offrendo congrua giustificazione della ricorrenza di condizioni ostative al riconoscimento dell'indennizzo, condizioni che si sono sostanziate in atteggiamenti 3 idonei ad ingenerare nell'Autorità giudiziaria la convinzione dell'apparente illiceità della condotta del ricorrente. Ha ricordato, invero, che la partecipazione del AR all'anzidetto clan camorristico veniva desunta dal ruolo che questi aveva ricoperto nella P&C Immobiliare s.r.I., accertato mediante attività di intercettazione telefonica ed ambientale, che aveva consentito di verificare la reale composizione della società, della quale risultavano soci GA LI e NA IO ma in cui svolgeva il ruolo di socio di fatto NA RI, detto "Ninotto", fratello del latitante NA RA che, proprio tramite costui, esercitava una diretta ingerenza nelle scelte dell'impresa nella conduzione dei rapporti commerciali. Le suindicate e decisive cointeressenze si sono poste, per il Giudice della riparazione, come fonte di una situazione di contiguità rispetto al reato plurisoggettivo contestato. Fermo restando il profilo acclarato nella sentenza assolutoria e relativo all'oggettiva cooperazione con l'impresa P&C legata alla camorra, l'ordinanza impugnata ha evidenziato come la condotta del AR sia stata connotata, quantomeno, da leggerezza e imprudenza, posto che lo stesso ha dichiarato di conoscere la reale appartenenza dell'impresa a soggetti legati alla consorteria criminale (essendo altresì emersa la sua consapevolezza del legame di fratellanza tra il socio NA RI ed il fratello latitante NA RA). La Corte di appello ha inoltre sottolineato la contraddittorietà delle dichiarazioni rese dall'indagato nell'interrogatorio di garanzia e, con motivazione non manifestamente illogica e corretta in punto di diritto, ha reputato tale condotta sinergica all'adozione e al mantenimento della misura cautelare. 3. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Le spese in favore del Ministero ricorrente non sono dovute, atteso che, in applicazione del condiviso principio di diritto, già enunciato dalle sentenze delle Sezioni Unite con riguardo alla parte civile (Sez. U, n. 877 del 14/07/2022, dep. 2023, Sacchettino Ciro;
Sez. U, n. 5466 del 28/01/2004, Gallo), in riferimento a tutte le forme di giudizio camerale non partecipato, la liquidazione delle spese processali riferibili alla fase di legittimità in favore dell'Avvocatura generale dello Stato non è dovuta, perché essa non ha fornito alcun contributo, essendosi limitata a richiedere la dichiarazione d'inammissibilità del ricorso, ovvero il suo rigetto, senza contrastare specificamente i motivi di impugnazione proposti. 4
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Nulla sulle spese al ministero resistente. Così deciso il 18 settembre 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente