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Sentenza 28 luglio 2025
Sentenza 28 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 28/07/2025, n. 4727 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4727 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1997/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
SEZIONE SECONDA
Specializzata in materia d'impresa
La Seconda Sezione Civile della Corte d'Appello di Roma, riunita in camera di consiglio e composta da
Gianna Maria Zannella Presidente
Camillo Romandini Consigliere
Lilia Papoff Consigliere relatore
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 1997 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2019, trattenuta in decisione all'udienza del 3.6.2025, vertente
TRA
(P.IVA ), rappresentato e difeso dall'avv. Ercole Rita. Parte_1 P.IVA_1
pagina 1 di 6 APPELLANTE
E
C.F. ), ex (C.F. ), rappresentata e Controparte_1 P.IVA_2 Controparte_2 P.IVA_3
difesa dall'avv. Rosalba Padroni.
APPELLATA
CONCLUSIONI
L'appellante ha così concluso:
“Piaccia all'On.le Corte d'Appello di Roma, disattesa ogni avversa istanza, deduzione ed eccezione, in particolare quella di inammissibilità e/o improponibilità del gravame, riformare la sentenza n. 1239/2018 emessa dal Tribunale di Viterbo, Giudice Dott. Federico Bonato, in data 11 settembre 2018, non notificata, a definizione del giudizio civile rubricato al n. 1021/2016 R.G. e per
l'effetto:
- in via principale, dichiarare che nulla è dovuto dal di alla Pt_1 Parte_1 CP_2
[... a titolo di interessi moratori commerciali ex D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 e successive sue modifiche ed integrazioni, così come richiesto dalla società appellata con le fatture n.387 del
15.05.2012 per €. 21.998,97, n. 885 del 10.10.2012 per €. 4.569,20, n. 1185 del 31.12.2013 per €.
8.979,48 e n. 1118 del 31.12.2014 per €. 4.836,58;
- in subordine e fatto salvo ogni diritto di impugnazione, dichiarare non dovuto l'importo di
€. 26.568,17 (pari alla somma delle fatture n. 387 del 15 maggio 2012 e 885 del 10 ottobre 2012) preteso da a titolo di interessi moratori commerciali ex D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 CP_2
e successive sue modifiche ed integrazioni.
- Con vittoria di spese e compensi del primo grado di giudizio e del grado di gravame, rivalsa di oneri fiscali, oltre al rimborso delle spese generali”.
L'appellata ha così concluso:
“Voglia codesta ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis rejectis,
1) in via preliminare, dichiarare l'appello inammissibile e/o improcedibile con ordinanza ex art.348 bis cpc per le motivazioni di cui supra in narrativa;
2) nel merito ed in via definitiva, respingere l'impugnazione proposta dal Parte_1 in quando infondata in fatto ed in diritto per i motivi di cui in narrativa e per l'effetto confermare la sentenza n.1239/2018 del Tribunale di Viterbo a definizione della causa R.G.1021/2016;
3) con vittoria delle spese di lite del giudizio di appello, oltre accessori come per legge”.
pagina 2 di 6 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
La Corte, visti gli atti e sentito il relatore, osserva quanto segue.
1. Il proponeva, dinanzi al Tribunale di Viterbo, opposizione al decreto Parte_1
ingiuntivo n. 99/2016 del 5.2.2016 di condanna al pagamento della somma di € 47.874,32 oltre interessi, spese legali e accessori, a favore della , per il mancato pagamento del Controparte_2
contributo dovuto in virtù dell'art.6, comma 4, legge n. 328/2000 per le quote delle rette di degenza in relazione alle seguenti fatture:
pagina 3 di 6 Cont L'opponente rappresentava preliminarmente che era già stato ottenuto dalla struttura un precedente decreto ingiuntivo n. 11/2013 dell'importo di € 142.675,22, oltre interessi maturati e maturandi, per il pagamento di 34 fatture relative agli 2010-2012.
Tale decreto ingiuntivo non era stato opposto, ma il aveva proposto un piano di Pt_1
Con ammortamento del debito a cui la aveva aderito.
Il eccepiva poi l'avvenuto pagamento delle sei fatture del 2015, mentre le prime quattro Pt_1
fatture dell'elenco che precede riguardavano tutte il pagamento di interessi moratori ex D.Lgs n.
231/2002.
L'opponente contestava l'applicabilità del D. Lgs. n. 231/2002 che, secondo quanto previsto dagli artt. 1 e 2, si riferiva alle “transazioni commerciali”, ossia ai contratti tra imprese o tra imprese e pubbliche amministrazioni comportanti la consegna di merci o la prestazione di servizi, mentre il
Comune era obbligato ex lege a una compartecipazione alla retta dovuta in virtù del contratto tra impresa e privato non imprenditore.
Inoltre l'opponente eccepiva, con riferimento alle fatture n. 387/2012 e n. 585/2012, dell'importo complessivo di € 26.568,17, l'intervenuto giudicato in relazione agli interessi liquidati con il decreto ingiuntivo n. 11/2013 come “maturati e maturandi” in relazione ad alcune fatture azionate in quel procedimento monitorio.
Infine il rappresentava che tutti i crediti oggetto del precedente decreto ingiuntivo erano Pt_1
stati oggetti di accordo transattivo nel febbraio 2013, con conseguente estinzione del diritto della
Cont
a pretendere il pagamento degli interessi maturati sulle fatture.
2. Il Tribunale di Viterbo, con sentenza n. 1239/2018, revocava il decreto ingiuntivo opposto e,
dando atto dell'intervenuto pagamento alla società opposta della somma di € 7.484,80, condannava il al pagamento della minor somma di € 40.389,83. Pt_1
Cont Il Tribunale, in particolare, rilevava che il credito azionato dalla non derivava da procedure concorsuali e non costituiva un risarcimento, e quindi rimaneva estraneo alle ipotesi di non applicabilità della normativa relativa agli interessi commerciali previste dall'art.1, comma 2, lettere a) e b) del D. Lgs. n. 231/2002.
3. Il ha proposto appello per i seguenti motivi. Parte_1
pagina 4 di 6 Con il primo motivo ha lamentato che il Tribunale non aveva considerato che l'art. 2 del D. Lgs.
n. 231/2002 prevedeva l'applicazione della legge solo alle transazioni commerciali intese come contratti tra imprese o tra imprese e pubbliche amministrazioni comportanti la consegna di merci o la prestazione di servizi, fattispecie non ravvisabili nel presente giudizio.
Con il secondo motivo l'appellante ha lamentato l'omesso esame dell'eccezione di giudicato.
Con il terzo motivo ha lamentato l'omesso esame dell' eccezione di avvenuta transazione con cui erano venuti meno i crediti rientranti nella transazione.
4. Si ritiene opportuno esaminare innanzitutto il secondo e terzo motivo d'appello, in quanto riguardanti questioni di natura preliminare.
Non è contestato che le fatture n. 387/2012 e n. 585/2012 abbiano a oggetto gli interessi relativi agli importi capitali di alcune fatture già in precedenza azionate in via monitoria e in relazione alle quali il decreto ingiuntivo n. 11/2013 ha condannato il al pagamento non solo della sorte Pt_1
ma anche degli interessi maturati e maturandi.
Il successivo piano di dilazione dei pagamenti, a prescindere dal titolo formale, non presenta i caratteri tipici della transazione, mancando una res litigiosa, sia pure potenziale, e le reciproche concessioni tipiche dell'istituto.
Risulta quindi l'efficacia di un titolo passato in giudicato sugli interessi di cui alle predette fatture n. 387/2012 e n. 585/2012 rispetto al quale la sentenza appellata viola il principio del ne bis in idem.
5. Quanto ai rimanenti importi oggetto di condanna, relativi alle fatture n. 1185/2013 e n.
1118/2014, risulta pure fondato il primo motivo, in quanto l'obbligo di contribuzione al pagamento della retta del cittadino con reddito inferiore a un determinato ISEE non costituisce il corrispettivo di una prestazione ricevuta dall'amministrazione, ma una compartecipazione ex lege a un debito di un soggetto non imprenditore il quale riceve la prestazione.
Non essendo applicabile il D. Lgs. n. 231/2002 al pagamento delle prestazioni ricevute da soggetto non imprenditore, gli importi delle fatture n. 1185/2013 e n. 1118/2014 non sono dovuti.
5. In accoglimento dell'appello deve pertanto essere dichiarata inammissibile la domanda di pagamento delle somme indicate nelle fatture n. 387/2012 e n. 585/2012 e deve essere rigettata la pagina 5 di 6 domanda di pagamento delle fatture n. 1185/2013 e n. 1118/2014, nella misura pari agli interessi legali.
6. In ragione del parziale accoglimento delle pretese creditorie, dato che alcune fatture risultano effettivamente pagate, ma solo a seguito della notifica del decreto ingiuntivo, possono essere compensate le spese per entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) In accoglimento dell'appello accoglimento dell'appello dichiara inammissibile la domanda di pagamento delle somme indicate nelle fatture n. 387/2012 e n. 585/2012 e rigetta la domanda di pagamento delle fatture n. 1185/2013 e n. 1118/2014;
2) Compensa le spese di lite per entrambi i gradi di giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte d'Appello di Roma del 24.7.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Lilia Papoff Gianna Maria Zannella
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