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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 06/11/2025, n. 8435 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 8435 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1257/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE V CIVILE
Giudice dott. CINZIA CASSONE ha pronunciato la seguente
SENTENZA resa ex art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa con atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo n. 15667/2023 (R.G. 24830/2023) emesso dal Tribunale di Milano in data 09.10.2023 e pubblicato in data 11.10.2023
DA
C.F. , in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede Parte_1 P.IVA_1
legale in Milano, Viale Monza n. 72, rappresentata e difesa dall'avv. Marco Antonio Mariani, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, in Milano, Via Bernardino Verro n. 33/6
ATTRICE OPPONENTE
CONTRO
C. F. in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_2
con sede in Milano, Via Andrea Doria n. 31, rappresentata e difesa dall'avv. Mattia Alessandro Conti ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, in Milano, Via De Amicis n. 40
CONVENUTA OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da udienza di precisazione delle conclusioni in data
23.10.2025 e da fogli allegati pagina 1 di 6 CONCLUSIONI PER PARTE ATTRICE OPPONENTE
“Voglia il Giudice del Tribunale di Milano, ogni contraria conclusione ed istanza disattesa, così giudicare
1) Nel merito, previa ogni opportuna indagine e declaratoria, accertare e dichiarare l'inesistenza di qualsivoglia credito di nei confronti della opponente e per l'effetto revocare il Controparte_1
decreto ingiuntivo n. 15667/2023 del 11.10.2023 con ogni conseguente statuizione, assolvendo
[...]
da ogni richiesta di pagamento. Parte_1
2) Con vittoria di spese e compensi professionali del giudizio”.
CONCLUSIONI PER PARTE CONVENUTA OPPOSTA
“IN VIA PRELIMINARE: concedere la provvisoria esecutività del Decreto Ingiuntivo n. 15667/2023 (R.G. n. 24830/2023) del 11 ottobre 2023 e notificato in data 28 novembre 2023, non essendo l'opposizione fondata su prova scritta e/o di pronta soluzione così come richiesto dall'art. 648 c.p.c.;
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO: rigettare la domanda attorea perché infondata in fatto ed in diritto e non provata e per l'effetto confermare il Decreto Ingiuntivo n. 15667/2023 (R.G. n. 24830/2023) del 11 ottobre 2023 e notificato in data 28 novembre 2023 ed il diritto di credito della al pagamento dell'importo Controparte_1 di € 15.853,90 oltre spese legali per la fase monitoria o di quella minore o maggior somma che verrà accertata in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione ed in ogni caso con vittoria di spese e competenze di legge”.
pagina 2 di 6 Il giudice, letti gli atti ed i documenti di causa;
lette le conclusioni precisate dalle parti ed ascoltata la discussione orale all'udienza in data 23.10.2025; pronuncia la sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo n. 15667/2023 (R.G. 24830/2023), emesso dal Tribunale di Milano in data 09.10.2023 e pubblicato in data 11.10.2023, (nel Parte_1
prosieguo, per brevità, ), conveniva in giudizio (nel prosieguo, per Pt_1 Controparte_1
brevità, chiedendo, in via preliminare di rito, ove richiesto, non concedere la provvisoria CP_1 esecuzione, ritenendo l'opposizione fondata su prova scritta ed essendone comunque carenti i presupposti, anche in ragione del disconoscimento operato ex art. 214 c.p.c. del documento prodotto.
Nel merito, previa ogni opportuna indagine e declaratoria, chiedeva di accertare e dichiarare l'inesistenza di qualsivoglia credito di nei confronti della opponente e per l'effetto revocare il CP_1
decreto ingiuntivo con ogni conseguente statuizione, assolvendo Il Forno da ogni richiesta di pagamento.
Si costituiva in giudizio chiedendo, in via preliminare, concedersi la provvisoria esecutività del CP_1
decreto ingiuntivo opposto, non ritenendo l'opposizione fondata su prova scritta e/o di pronta soluzione così come richiesto dall'art. 648 c.p.c.; in via principale e nel merito chiedeva di rigettare la domanda attorea, perché infondata in fatto ed in diritto e non provata e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo e il diritto di credito di al pagamento dell'importo di Euro 15.853,90, oltre spese legali CP_1
per la fase monitoria o di quella minore o maggiore somma da accertarsi in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione.
La causa veniva assegnata alla dott.ssa Simonetta Scirpo che, con proprio provvedimento in data
12.04.2024, fissava per la comparizione personale delle parti, ex art. 183 c.p.c., l'udienza in data
25.06.2024, dando atto che, a norma dell'art. 171 bis c.p.c., dalla predetta data della prima udienza dovevano decorrere i termini indicati all'art. 171 ter c.p.c.
Alla prima udienza in data 25.06.2024, i procuratori delle parti concordemente chiedevano un rinvio per valutare soluzioni conciliative e il giudice rinviava la causa, ex art. 127 ter c.p.c., al giorno
03.07.2024.
Con propria ordinanza in data 28.12.2024 la dott.ssa Scirpo ammetteva l'interrogatorio formale richiesto dalla parte opposta e delegava per la trattazione della causa e per la redazione della sentenza la scrivente (alla quale la causa veniva definitivamente assegnata a far data dal 30.12.2024), non pagina 3 di 6 concedendo la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto e invitando le parti a pervenire a una soluzione conciliativa.
Con proprio provvedimento in data 09.01.2025 la scrivente fissava per l'interrogatorio formale di parte attrice opponente l'udienza in data 27.02.2025.
All'udienza in data 27.02.2025 si svolgeva l'interrogatorio formale del sig. , legale Controparte_2 rappresentante della società opponente, all'esito del quale i procuratori delle parti chiedevano un rinvio per valutare l'ipotesi di una composizione bonaria della vertenza o, in subordine, che la causa fosse rimessa in decisione. Il giudice rinvia la causa, per verificare l'esito delle trattative che le parti avevano dichiarato di voler intraprendere, all'udienza in data 14.04.2025, ex art. 127 ter c.p.c.
Con propria ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. in data 15.04.2025, il giudice, preso atto che le trattative non erano andate a buon fine, ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava la causa all'udienza in data 23.10.2025, per gli incombenti di cui all'art. 281 sexies c.p.c., concedendo alle parti un termine intermedio per il deposito di brevi note conclusive.
***
La presente causa trae origine dalle contestazioni di avanzate in via monitoria, in ordine alla CP_1 debenza del compenso ritenuto spettante da parte della società , per l'asserita attività svolta da Pt_1
ossia per i servizi di consulenza e assistenza, per gli anni 2021, 2022, per elaborazione paghe e CP_1
contabilità, in forza del contratto stipulato inter partes in data 14.09.2020 (vedasi doc. n. 1 fascicolo monitorio).
Parte opposta, a sostegno della propria pretesa monitoriamente azionata, deduceva di aver regolarmente svolto, in favore dell'odierna opponente, i servizi di cui al contratto sopra indicato e di non aver mai ottenuto i compensi dovuti per la propria attività, maturando un compenso complessivo di Euro
15.853,90 per le prestazioni complessivamente rese, come da note pro forma n. 222/22 del 12.09.2022 per Euro 11.768,12 e n. 253/22 del 12.10.2022 per Euro 4.085,78.
Il , opponendosi al decreto, contestava l'inidoneità della documentazione posta alla base della Pt_1
richiesta monitoria, trattandosi di note pro forma e anche se la documentazione veniva successivamente integrata con un prontuario elaborato dall'associazione nazionale dei commercialisti per gli anni 2021
2022, neanch'esso ritenuto idoneo alla concessione del decreto ingiuntivo;
disconosceva la firma apposta sul contratto successivamente depositato dalla società opposta, sostenendo l'inesistenza del credito, perché mai alcun rapporto sarebbe stato intrattenuto con la società. Parte opponente affermava che solo il dott. avrebbe svolto un lavoro di contabilità e consulenza e per tale attività sarebbe Per_1
stato già pagato. Asseriva che le date dei pagamenti (marzo, giugno e ottobre 2022) erano sovrapponibili temporalmente alle note pro forma emesse dalla società opposta (vedasi docc. nn. 7 e 8
pagina 4 di 6 fascicolo opponente). Infine Il si opponeva alla concessione della provvisoria esecuzione del Pt_1
decreto ingiuntivo opposto (che con ordinanza in data 28.12.2024 non veniva concessa dal giudice).
***
L'opposizione deve essere accolta per le motivazioni di seguito esposte.
La documentazione posta alla base delle richieste monitorie si ritiene inidonea all'accoglimento delle ragioni dell'opposta e pertanto il decreto deve essere revocato.
Sia le note pro forma che il prontuario elaborato dall'associazione nazionale dei commercialisti per gli anni 2021 e 2022 non sono documenti ritenuti idonei per poter accogliere in questa sede le domande dell'opposta nei confronti dell'opponente.
Anche l'ulteriore documentazione prodotta da parte opposta, allegata alla propria memoria integrativa, non è sufficientemente idonea a provare l'effettiva attività svolta nei confronti dell'opponente, per la quale si chiede il compenso, come da domanda monitoria, ossia sulla base delle note pro forma allegate al ricorso monitorio, sulla scorta del contratto prodotto.
Alla luce della documentazione in atti può desumersi che il rapporto di consulenza si sia sicuramente svolto tra l'opponente e il dott. a titolo personale e che lo stesso sia stato effettivamente già Per_1 compensato per la sua attività, con i bonifici prodotti dall'opponente stessa, non risultando alcuna prova diversa in favore delle ragioni dell'opposta.
Inoltre, in ordine al conferimento dell'incarico, in base al quale parte opposta ha richiesto i compensi, sulla base delle due note pro forma allegate al fascicolo monitorio, si rileva che presupposto essenziale e imprescindibile dell'esistenza di un rapporto di prestazione d'opera professionale, la cui esecuzione sia dedotta dal professionista come titolo del suo diritto al compenso, è l'avvenuto conferimento del relativo incarico, in qualsiasi forma idoneo a manifestare, chiaramente ed inequivocabilmente, la volontà di avvalersi della sua attività e della sua opera, da parte del cliente.
La prova del conferimento dell'incarico spetta al professionista che deve dimostrare la volontà del cliente di attribuirgli l'incarico per cui chiede il corrispettivo (vedasi Tribunale Roma sez. XI,
04.09.2019, n.16936).
Nel caso di specie parte opponente ha operato il disconoscimento della firma del contratto prodotto, ex art. 214 c.p.c., in sede di atto di citazione in opposizione e non ha formulato tempestiva istanza di CP_1
verificazione, se non con proprie note del 02.07.2024, senza fornire i mezzi di prova che ritiene utili ai fini della comparazione, ex art. 216 c.p.c., cosicché lo stesso contratto è da ritenersi tamquam non esset.
La domanda dell'opposta, pertanto, non è adeguatamente supportata da prove né per quanto riguarda il quantum, né tantomeno per quanto riguarda l'an.
pagina 5 di 6 Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate ai sensi dell'art. 91 c.p.c., come da dispositivo, visto il D.M. 10.3.2014 n.55 come aggiornato dal D.M. 147/2022 e le tabelle allegate, con riferimento ai parametri medi delle attività effettivamente svolte e con riduzione del 50% dell'importo relativo alla fase decisoria, vista la procedura ex art. 281 sexies c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando nella causa di opposizione al decreto ingiuntivo n. 15667/2023 (R.G.
24830/2023) emesso dal Tribunale di Milano in data 09.10.2023 e pubblicato in data 11.10.2023, promossa da in persona del legale rappresentante pro tempore, nei confronti di Parte_1 [...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, così Controparte_1
dispone
-accoglie l'opposizione proposta e per l'effetto
-revoca il decreto ingiuntivo decreto ingiuntivo n. 15667/2023 (R.G. 24830/2023) emesso dal
Tribunale di Milano in data 09.10.2023 e pubblicato in data 11.10.2023;
-condanna parte opposta alla rifusione in favore dell'opponente delle spese processuali del presente procedimento che si liquidano in complessivi Euro 4.227,00 per compensi professionali oltre spese forfettarie ed accessori ex lege.
Così deciso in Milano, 6 Novembre 2025, sentenza resa ex art. 281 sexies, III comma c.p.c.
Il Giudice
CI ON
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE V CIVILE
Giudice dott. CINZIA CASSONE ha pronunciato la seguente
SENTENZA resa ex art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa con atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo n. 15667/2023 (R.G. 24830/2023) emesso dal Tribunale di Milano in data 09.10.2023 e pubblicato in data 11.10.2023
DA
C.F. , in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede Parte_1 P.IVA_1
legale in Milano, Viale Monza n. 72, rappresentata e difesa dall'avv. Marco Antonio Mariani, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, in Milano, Via Bernardino Verro n. 33/6
ATTRICE OPPONENTE
CONTRO
C. F. in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_2
con sede in Milano, Via Andrea Doria n. 31, rappresentata e difesa dall'avv. Mattia Alessandro Conti ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, in Milano, Via De Amicis n. 40
CONVENUTA OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da udienza di precisazione delle conclusioni in data
23.10.2025 e da fogli allegati pagina 1 di 6 CONCLUSIONI PER PARTE ATTRICE OPPONENTE
“Voglia il Giudice del Tribunale di Milano, ogni contraria conclusione ed istanza disattesa, così giudicare
1) Nel merito, previa ogni opportuna indagine e declaratoria, accertare e dichiarare l'inesistenza di qualsivoglia credito di nei confronti della opponente e per l'effetto revocare il Controparte_1
decreto ingiuntivo n. 15667/2023 del 11.10.2023 con ogni conseguente statuizione, assolvendo
[...]
da ogni richiesta di pagamento. Parte_1
2) Con vittoria di spese e compensi professionali del giudizio”.
CONCLUSIONI PER PARTE CONVENUTA OPPOSTA
“IN VIA PRELIMINARE: concedere la provvisoria esecutività del Decreto Ingiuntivo n. 15667/2023 (R.G. n. 24830/2023) del 11 ottobre 2023 e notificato in data 28 novembre 2023, non essendo l'opposizione fondata su prova scritta e/o di pronta soluzione così come richiesto dall'art. 648 c.p.c.;
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO: rigettare la domanda attorea perché infondata in fatto ed in diritto e non provata e per l'effetto confermare il Decreto Ingiuntivo n. 15667/2023 (R.G. n. 24830/2023) del 11 ottobre 2023 e notificato in data 28 novembre 2023 ed il diritto di credito della al pagamento dell'importo Controparte_1 di € 15.853,90 oltre spese legali per la fase monitoria o di quella minore o maggior somma che verrà accertata in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione ed in ogni caso con vittoria di spese e competenze di legge”.
pagina 2 di 6 Il giudice, letti gli atti ed i documenti di causa;
lette le conclusioni precisate dalle parti ed ascoltata la discussione orale all'udienza in data 23.10.2025; pronuncia la sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo n. 15667/2023 (R.G. 24830/2023), emesso dal Tribunale di Milano in data 09.10.2023 e pubblicato in data 11.10.2023, (nel Parte_1
prosieguo, per brevità, ), conveniva in giudizio (nel prosieguo, per Pt_1 Controparte_1
brevità, chiedendo, in via preliminare di rito, ove richiesto, non concedere la provvisoria CP_1 esecuzione, ritenendo l'opposizione fondata su prova scritta ed essendone comunque carenti i presupposti, anche in ragione del disconoscimento operato ex art. 214 c.p.c. del documento prodotto.
Nel merito, previa ogni opportuna indagine e declaratoria, chiedeva di accertare e dichiarare l'inesistenza di qualsivoglia credito di nei confronti della opponente e per l'effetto revocare il CP_1
decreto ingiuntivo con ogni conseguente statuizione, assolvendo Il Forno da ogni richiesta di pagamento.
Si costituiva in giudizio chiedendo, in via preliminare, concedersi la provvisoria esecutività del CP_1
decreto ingiuntivo opposto, non ritenendo l'opposizione fondata su prova scritta e/o di pronta soluzione così come richiesto dall'art. 648 c.p.c.; in via principale e nel merito chiedeva di rigettare la domanda attorea, perché infondata in fatto ed in diritto e non provata e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo e il diritto di credito di al pagamento dell'importo di Euro 15.853,90, oltre spese legali CP_1
per la fase monitoria o di quella minore o maggiore somma da accertarsi in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione.
La causa veniva assegnata alla dott.ssa Simonetta Scirpo che, con proprio provvedimento in data
12.04.2024, fissava per la comparizione personale delle parti, ex art. 183 c.p.c., l'udienza in data
25.06.2024, dando atto che, a norma dell'art. 171 bis c.p.c., dalla predetta data della prima udienza dovevano decorrere i termini indicati all'art. 171 ter c.p.c.
Alla prima udienza in data 25.06.2024, i procuratori delle parti concordemente chiedevano un rinvio per valutare soluzioni conciliative e il giudice rinviava la causa, ex art. 127 ter c.p.c., al giorno
03.07.2024.
Con propria ordinanza in data 28.12.2024 la dott.ssa Scirpo ammetteva l'interrogatorio formale richiesto dalla parte opposta e delegava per la trattazione della causa e per la redazione della sentenza la scrivente (alla quale la causa veniva definitivamente assegnata a far data dal 30.12.2024), non pagina 3 di 6 concedendo la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto e invitando le parti a pervenire a una soluzione conciliativa.
Con proprio provvedimento in data 09.01.2025 la scrivente fissava per l'interrogatorio formale di parte attrice opponente l'udienza in data 27.02.2025.
All'udienza in data 27.02.2025 si svolgeva l'interrogatorio formale del sig. , legale Controparte_2 rappresentante della società opponente, all'esito del quale i procuratori delle parti chiedevano un rinvio per valutare l'ipotesi di una composizione bonaria della vertenza o, in subordine, che la causa fosse rimessa in decisione. Il giudice rinvia la causa, per verificare l'esito delle trattative che le parti avevano dichiarato di voler intraprendere, all'udienza in data 14.04.2025, ex art. 127 ter c.p.c.
Con propria ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. in data 15.04.2025, il giudice, preso atto che le trattative non erano andate a buon fine, ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava la causa all'udienza in data 23.10.2025, per gli incombenti di cui all'art. 281 sexies c.p.c., concedendo alle parti un termine intermedio per il deposito di brevi note conclusive.
***
La presente causa trae origine dalle contestazioni di avanzate in via monitoria, in ordine alla CP_1 debenza del compenso ritenuto spettante da parte della società , per l'asserita attività svolta da Pt_1
ossia per i servizi di consulenza e assistenza, per gli anni 2021, 2022, per elaborazione paghe e CP_1
contabilità, in forza del contratto stipulato inter partes in data 14.09.2020 (vedasi doc. n. 1 fascicolo monitorio).
Parte opposta, a sostegno della propria pretesa monitoriamente azionata, deduceva di aver regolarmente svolto, in favore dell'odierna opponente, i servizi di cui al contratto sopra indicato e di non aver mai ottenuto i compensi dovuti per la propria attività, maturando un compenso complessivo di Euro
15.853,90 per le prestazioni complessivamente rese, come da note pro forma n. 222/22 del 12.09.2022 per Euro 11.768,12 e n. 253/22 del 12.10.2022 per Euro 4.085,78.
Il , opponendosi al decreto, contestava l'inidoneità della documentazione posta alla base della Pt_1
richiesta monitoria, trattandosi di note pro forma e anche se la documentazione veniva successivamente integrata con un prontuario elaborato dall'associazione nazionale dei commercialisti per gli anni 2021
2022, neanch'esso ritenuto idoneo alla concessione del decreto ingiuntivo;
disconosceva la firma apposta sul contratto successivamente depositato dalla società opposta, sostenendo l'inesistenza del credito, perché mai alcun rapporto sarebbe stato intrattenuto con la società. Parte opponente affermava che solo il dott. avrebbe svolto un lavoro di contabilità e consulenza e per tale attività sarebbe Per_1
stato già pagato. Asseriva che le date dei pagamenti (marzo, giugno e ottobre 2022) erano sovrapponibili temporalmente alle note pro forma emesse dalla società opposta (vedasi docc. nn. 7 e 8
pagina 4 di 6 fascicolo opponente). Infine Il si opponeva alla concessione della provvisoria esecuzione del Pt_1
decreto ingiuntivo opposto (che con ordinanza in data 28.12.2024 non veniva concessa dal giudice).
***
L'opposizione deve essere accolta per le motivazioni di seguito esposte.
La documentazione posta alla base delle richieste monitorie si ritiene inidonea all'accoglimento delle ragioni dell'opposta e pertanto il decreto deve essere revocato.
Sia le note pro forma che il prontuario elaborato dall'associazione nazionale dei commercialisti per gli anni 2021 e 2022 non sono documenti ritenuti idonei per poter accogliere in questa sede le domande dell'opposta nei confronti dell'opponente.
Anche l'ulteriore documentazione prodotta da parte opposta, allegata alla propria memoria integrativa, non è sufficientemente idonea a provare l'effettiva attività svolta nei confronti dell'opponente, per la quale si chiede il compenso, come da domanda monitoria, ossia sulla base delle note pro forma allegate al ricorso monitorio, sulla scorta del contratto prodotto.
Alla luce della documentazione in atti può desumersi che il rapporto di consulenza si sia sicuramente svolto tra l'opponente e il dott. a titolo personale e che lo stesso sia stato effettivamente già Per_1 compensato per la sua attività, con i bonifici prodotti dall'opponente stessa, non risultando alcuna prova diversa in favore delle ragioni dell'opposta.
Inoltre, in ordine al conferimento dell'incarico, in base al quale parte opposta ha richiesto i compensi, sulla base delle due note pro forma allegate al fascicolo monitorio, si rileva che presupposto essenziale e imprescindibile dell'esistenza di un rapporto di prestazione d'opera professionale, la cui esecuzione sia dedotta dal professionista come titolo del suo diritto al compenso, è l'avvenuto conferimento del relativo incarico, in qualsiasi forma idoneo a manifestare, chiaramente ed inequivocabilmente, la volontà di avvalersi della sua attività e della sua opera, da parte del cliente.
La prova del conferimento dell'incarico spetta al professionista che deve dimostrare la volontà del cliente di attribuirgli l'incarico per cui chiede il corrispettivo (vedasi Tribunale Roma sez. XI,
04.09.2019, n.16936).
Nel caso di specie parte opponente ha operato il disconoscimento della firma del contratto prodotto, ex art. 214 c.p.c., in sede di atto di citazione in opposizione e non ha formulato tempestiva istanza di CP_1
verificazione, se non con proprie note del 02.07.2024, senza fornire i mezzi di prova che ritiene utili ai fini della comparazione, ex art. 216 c.p.c., cosicché lo stesso contratto è da ritenersi tamquam non esset.
La domanda dell'opposta, pertanto, non è adeguatamente supportata da prove né per quanto riguarda il quantum, né tantomeno per quanto riguarda l'an.
pagina 5 di 6 Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate ai sensi dell'art. 91 c.p.c., come da dispositivo, visto il D.M. 10.3.2014 n.55 come aggiornato dal D.M. 147/2022 e le tabelle allegate, con riferimento ai parametri medi delle attività effettivamente svolte e con riduzione del 50% dell'importo relativo alla fase decisoria, vista la procedura ex art. 281 sexies c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando nella causa di opposizione al decreto ingiuntivo n. 15667/2023 (R.G.
24830/2023) emesso dal Tribunale di Milano in data 09.10.2023 e pubblicato in data 11.10.2023, promossa da in persona del legale rappresentante pro tempore, nei confronti di Parte_1 [...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, così Controparte_1
dispone
-accoglie l'opposizione proposta e per l'effetto
-revoca il decreto ingiuntivo decreto ingiuntivo n. 15667/2023 (R.G. 24830/2023) emesso dal
Tribunale di Milano in data 09.10.2023 e pubblicato in data 11.10.2023;
-condanna parte opposta alla rifusione in favore dell'opponente delle spese processuali del presente procedimento che si liquidano in complessivi Euro 4.227,00 per compensi professionali oltre spese forfettarie ed accessori ex lege.
Così deciso in Milano, 6 Novembre 2025, sentenza resa ex art. 281 sexies, III comma c.p.c.
Il Giudice
CI ON
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