Ordinanza cautelare 5 dicembre 2024
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 29/05/2025, n. 10429 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 10429 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 29/05/2025
N. 10429/2025 REG.PROV.COLL.
N. 12169/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 12169 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , in relazione alla procedura CIG 92498165A2, rappresentato e difeso dagli avvocati Alberto Fantini, Luca Spaziani e Giuseppe De Gregorio, con domicilio eletto presso lo studio Alberto Fantini in Roma, via Principessa Clotilde n. 7 e domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Anac – Autorità Nazionale Anticorruzione, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
Società di Committenza Regione Piemonte s.p.a. in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Alessia Quilico, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento, previa l’adozione di idonee misure cautelari ai sensi dell’art. 55 c.p.a.
- del provvedimento ANAC - Ufficio Sanzioni contratti e Vigilanza operatori economici qualificati - di cui alla nota prot. n. 121655 del 18 ottobre 2024 (Fasc. ANAC n. 908/2024/sd), notificato alla -OMISSIS- in pari data a mezzo PEC con il quale è stato disposto l’inserimento nel Casellario informatico ANAC (Area B) dell’annotazione relativa all’impresa -OMISSIS- in relazione alla risoluzione disposta dalla SCR Piemonte s.p.a. con riferimento alla Procedura recante “ Fornitura di medicazioni tradizionali e la prestazione di servizi connessi per le Aziende del Servizio Sanitario delle Regioni Piemonte, Lombardia, Valle D’Aosta e Molise ” – Lotto 24 – C.I.G. 92498165A2 e della relativa annotazione nel Casellario;
- dell’avvio del procedimento di annotazione nel Casellario informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ai sensi dell’art. 213, comma 10, del d.lgs. 50/2016, prot. uscita n. 36786 del 19 marzo 2024;
- della nota di segnalazione “Modello C Comunicazione delle notizie rilevanti ai sensi dell’articolo 213, comma 10 del codice dei contratti pubblici” di S.C.R. Piemonte S.p.A., acquisita al protocollo dell''Autorità n. 23615 del 16 febbraio 2024, ai fini dell''inserimento nel casellario ANAC della disposta risoluzione a carico della -OMISSIS-;
nonché ove occorrer possa
- del Regolamento per la Gestione del Casellario informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ai sensi dell’articolo 213, comma 10 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, di cui alla delibera n. 861 del 2 ottobre 2019, modificato con decisione del Consiglio del 29 luglio 2020 (Delibera n. 721/2020) pubblicato su G.U. Serie Generale n. 225 del 10 settembre 2020, in parte qua ove lesivo per la posizione della -OMISSIS-, come meglio precisato nel presente ricorso;
nonché in ogni caso
- di ogni altro atto, provvedimento e/o comportamento presupposto, consequenziale e/o connesso e/o successivo a quelli impugnati- noti e ignoti - se ed in quanto lesivi degli interessi della ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Anac – Autorità Nazionale Anticorruzione e della Società di Committenza Regione Piemonte s.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 aprile 2025 il dott. Agatino Giuseppe Lanzafame e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con determinazione 14 febbraio 2024, n. 48, la stazione appaltante Società di Committenza Regione Piemonte s.p.a. ha disposto risoluzione dell’Accordo quadro avente per l’affidamento della fornitura di medicazioni tradizionali e la prestazione di servizi connessi per le Aziende del Servizio Sanitario delle Regioni Piemonte, Lombardia, Valle D’Aosta e Molise – Lotto 24 – C.I.G. 8838699527, sottoscritto con l’operatore economico -OMISSIS- s.p.a. per grave inadempimento ai sensi e per gli effetti dell'art. 108, comma 3 d.lgs. n. 50/2016, osservando che « il fornitore aveva presentato, per le voci a) e b) del lotto 24, in sostituzione ai prodotti offerti in sede di partecipazione alla gara prodotti con un titolo pari a ordito: 96±3/10cm; Trama: 77±3/10cm e, pertanto, con valori inferiori sia rispetto al titolo posseduto dal prodotto oggetto di aggiudicazione pari a Ordito: 120+/-6; Trama: 80+/-5 sia rispetto al valore previsto quale requisito minimo dal Capitolato tecnico ovvero pari a 120/80 [e che] non prevedono l’indicazione della sterilizzazione, differentemente dai prodotti sterilizzabili offerti in sede di partecipazione alla gara » e ciò in violazione della previsione di cui al par. 6.2. del Capitolato Tecnico (“Fuori produzione e accettazione di nuovi prodotti”) che prevedeva espressamente che gli eventuali prodotti offerti in sostituzione dovessero avere « identiche o migliori caratteristiche tecniche, prestazionali e funzionali ».
2. Con nota acquisita al protocollo dell’ANAC il 16 febbraio 2024, al n. 23615 la stazione appaltante ha quindi segnalato all'Autorità Nazionale Anticorruzione l’intervenuta risoluzione per le valutazioni ai sensi dell’art. 213, comma 10, d.lgs. n. 50/2016.
3. Con nota 19 marzo 2024, prot. n. 36786, l‘Autorità ha comunicato a -OMISSIS- e alla stazione appaltante l'avvio del procedimento di annotazione della notizia nel Casellario informatico ex art. 213, comma 10, d.lgs. n. 50/2016.
4. Con nota trasmessa in data 12 aprile 2024 e acquisita al protocollo dell’Autorità il 15 aprile 2024, al n. 46053, -OMISSIS- ha spiegato le proprie difese nell’ambito del procedimento avviato dall’ANAC, sostenendo l’illegittimità della risoluzione disposta dalla stazione appaltante ed evidenziando in particolare:
- che dopo l’aggiudicazione della procedura di gara era stata costretta ad aggiornare le schede tecniche dei prodotti di cui alle voci a) e b) del lotto 24 a seguito dell’entrata in vigore del Nuovo Regolamento Europeo sui Dispositivi medici (MDR);
- che i prodotti concretamente offerti alla Società di Committenza della Regione Piemonte s.p.a. erano « del tutto equivalenti » a quelli indicati in sede di gara;
- che comunque – anche a ritenere sussistente un inadempimento di -OMISSIS- – questo era evidentemente di scarsa importanza e non giustificava la risoluzione, in quanto le voci a) e b) riguardavano solo il 9,075% del lotto n. 24.
5. Con nota acquisita al protocollo ANAC il 18 aprile 2024, al n. 47638, la stazione appaltante ha svolto le proprie osservazioni sulle difese della ricorrente, notando che quella che -OMISSIS- aveva qualificato come mera modifica dei codici prodotto aveva comportato una modifica sostanziale dei requisiti minimi dei prodotti che era stata accertata dai « professionisti che avevano già operato la valutazione delle offerte in fase di gara ».
6. All’esito dell’istruttoria, con nota del 18 ottobre 2024, l’Autorità ha comunicato alla resistente di aver disposto l’annotazione nel Casellario informatico ex art. 213, comma 10, d.lgs. n. 50/2016 della risoluzione disposta dalla Società di Committenza della Regione Piemonte s.p.a. nei suoi confronti, evidenziando di aver ritenuto « attendibili gli elementi di fatto descritti nel provvedimento di applicazione delle penali con riguardo alle gravi violazioni agli obblighi dell’affidataria, per aver fornito prodotti diversi e tecnicamente inidonei rispetto a quelli valutati ed aggiudicati nel procedimento di gara, prodotti non rispettosi delle caratteristiche fissate dalla lex specialis, dal cui esame è emersa una modifica sostanziale dei requisiti minimi ».
7. Con l’atto introduttivo del giudizio -OMISSIS- ha impugnato la predetta nota e ne ha chiesto l’annullamento – previa sospensione cautelare – sulla base di tre motivi in diritto.
7.1. Con il primo motivo ha lamentato l’illegittimità del provvedimento gravato per « violazione del termine di conclusione del procedimento ex artt. 17 del Regolamento per la gestione del casellario informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture ai sensi dell’art. 213, comma 10, d.lgs. n. 50/2016 di cui alla delibera n. 861 del 2 ottobre 2019, modificato con decisione del consiglio dell’autorità n. 721 del 29 luglio 2020; violazione dell’art. 2 della l. n. 241 del 1990; violazione, falsa applicazione degli artt. 24 e 97 della Costituzione; violazione, falsa applicazione degli artt. 6 CEDU e 41 della Carta dei Diritti Fondamentali UE; violazione e / o falsa applicazione dell’art. 1, comma 2-bis della l. n. 241/1990; violazione dei principi di efficacia, tempestività e buon andamento; [nonché per] eccesso di potere in tutte le sue forme sintomatiche e in particolare per errata/mancata valutazione dei presupposti di fatto e di diritto, carenza di istruttoria e difetto/erroneità della motivazione, sviamento di potere », osservando:
- che « la comunicazione di avvio del procedimento [era] stata notificata il 19 marzo 2024 e, dunque, in assenza di comunicazioni di sospensione del procedimento [questo] avrebbe dovuto concludersi il 15 settembre 2024 , [mentre] la comunicazione di iscrizione nel casellario informatico [era] stata notificata alla -OMISSIS- solamente il 18 ottobre 2024, ossia 33 giorni oltre il termine previsto dall’art. 17 del Regolamento per la gestione del Casellario informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ANAC »;
- che anche a « ritenere … che il tempo di attesa di memoria e replica valesse come sospensione automatica del procedimento (nel caso di specie, pari a complessivi 30 giorni massimo considerando le date di protocollazione ANAC) il provvedimento di iscrizione nel Casellario ANAC de quo avrebbe dovuto essere comunicato comunque entro e non oltre 210 giorni dalla comunicazione di avvio del procedimento e, dunque, a tutto concedere, il 15 ottobre 2024 », sicché non vi erano dubbi sulla tardività del provvedimento impugnato.
7.2. Con il secondo motivo ha contestato la decisione impugnata per « violazione, falsa applicazione dell’art. 15 e dell’art. 18 del Regolamento per la gestione del casellario informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, di cui alla delibera n. 861 del 2 ottobre 2019, modificato con decisione del consiglio dell’autorità n. 721 del 29 luglio 2020; violazione, falsa applicazione dell’art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241; violazione, falsa applicazione degli artt. 3 e 97 della costituzione; violazione dei principi di imparzialità, buon andamento e correttezza dell’azione amministrativa; [nonché per] eccesso di potere in tutte le sue forme sintomatiche e in particolare sotto i profili di difetto dei presupposti, carenza di istruttoria, incongruità della motivazione, irragionevolezza, illogicità e ingiustizia manifeste », evidenziando che l’ANAC le aveva negato di essere ascoltata in audizione, così impedendole di rappresentare più compiutamente le ragioni per cui la risoluzione disposta dalla stazione appaltante era manifestamente illegittima.
7.3. Con il terzo motivo ha lamentato l’illegittimità dell’atto oggetto del giudizio per « violazione e falsa applicazione dell’art. 213 comma 10, anche in relazione all’art. 80, comma 5, lett. c – ter) del d.lgs. n. 50/2016; violazione degli artt. 8, 17 e 18 del Regolamento per la gestione del casellario informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, di cui alla delibera n. 861 del 2 ottobre 2019, modificato con decisione del consiglio dell’autorità n. 721 del 29 luglio 2020; eccesso di potere in tutte le sue forme sintomatiche ed in particolare per illogicità manifesta e palese contraddittorietà; difetto di istruttoria; violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 97 Cost; violazione del principio di proporzionalità, eccesso di potere, carenza e/o difetto di motivazione, irragionevolezza, sviamento, contraddittorietà, manifesta ingiustizia, illogicità [e] perplessità », notando:
- che l’Autorità non aveva adeguatamente valutato la manifesta infondatezza di quanto ritenuto dalla stazione appaltante, omettendo di considerare sia che i valori di ordito e trama dei prodotti concretamente offerti per le voci a) e b) del lotto non erano pari a quanto indicato nel provvedimento di risoluzione (ed erano in realtà conformi a quanto richiesto dal Capitolato), sia che i medesimi prodotti erano anche « assolutamente sterilizzabili »;
- che l’Autorità aveva ritenuto di annotare la disposta risoluzione senza considerare che l’inadempimento contestato a -OMISSIS- era comunque minimo e non grave e avrebbe potuto giustificare al più l’irrogazione di una penale.
8. In data 21 novembre 2024, l’Autorità Nazionale Anticorruzione si è costituita in giudizio.
9. Con memoria depositata il 29 novembre 2024, l’ANAC ha spiegato le sue difese e ha insistito per il rigetto del ricorso, sostenendo – tra l’altro – che se era vero che l’Autorità aveva sforato di tre giorni il termine previsto dall’art. 17 del Regolamento sulla Gestione del Casellario, tuttavia tale sforamento non era idoneo a determinare l’illegittimità del provvedimento gravato, attesa la non perentorietà di detto termine.
10. Con ordinanza Tar Lazio, I- quater , -OMISSIS-, n. -OMISSIS- questo Tribunale ha accolto la domanda cautelare avanzata da -OMISSIS-, ritenendo il ricorso assistito da sufficiente fumus boni iuris « sia con riferimento alla censura relativa alla tardività del provvedimento di annotazione (avuto riguardo a quanto affermato con sentenza Tar Lazio, I-quater, 17 luglio 2023, n. 12061), sia in relazione alla censura con cui parte ricorrente ha lamentato che l’Autorità resistente non ha adeguatamente valutato (e motivato) in ordine alla sussistenza dei presupposti (utilità in concreto e non manifesta infondatezza della notizia) per disporre l’annotazione (avuto riguardo a quanto dedotto e prodotto nella fase cautelare e salvi gli approfondimenti propri della fase di merito) ».
11. In data 25 marzo 2025, la Società di committenza Regione Piemonte s.p.a. si è costituita nel presente giudizio.
12. Con memoria del 28 marzo 2025, la Società di committenza Regione Piemonte s.p.a. ha difeso la correttezza del proprio operato e ha insistito per il rigetto del ricorso.
13. Con memoria depositata in pari data -OMISSIS- ha evidenziato che « nelle more della discussione del merito del ricorso [aveva] citato in giudizio la SCR Piemonte – avverso la risoluzione dell’Accordo Quadro disposta della stessa SCR Piemonte – anche in sede civile, dinanzi il Tribunale Ordinario di Torino » e ha insistito per l’accoglimento del ricorso, notando che la disattenzione con cui l’Autorità aveva istruito la vicenda era documentata anche dal fatto che la motivazione del provvedimento gravato faceva riferimento a delle inesistenti “penali” irrogate dalla stazione appaltante.
14. Con repliche depositate in data 4 aprile 2025 la Società di committenza Regione Piemonte s.p.a. ha insistito nel difendere la correttezza del proprio operato, notando tra l’altro che:
- nel valutare i prodotti concretamente offerti dalla ricorrente la stazione appaltante si era « doverosamente attenuta alla disamina delle nuove schede tecniche » dalle quali non emergeva « la possibilità di sterilizzare il prodotto »;
- la perizia prodotta dalla ricorrente per dimostrare l’erroneità delle valutazioni della stazione appaltante era « del 15 novembre 2024, successiva alla disposta risoluzione del 14 febbraio 2024 ».
15. Con memoria di replica versata in atti nella stessa data -OMISSIS- ha notato che l’errore compiuto dalla stazione appaltante nella valutazione dei prodotti offerti in relazione alle voci a) e b) era probabilmente dovuto al fatto che la stessa aveva erroneamente preso a riferimento « in sede di procedimento di risoluzione … i dati relativi le bende di gara “DRESS FIX”, i.e. le voci da c) a g) del Capitolato, invece dei dati delle bende di garza orlata auricolari “DRESS FIX AURICOLAR, voci a) e b) del Capitolato ».
16. All’udienza pubblica del 15 aprile 2025 il ricorso è stato discusso e trattenuto in decisione.
17. Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito illustrate.
18. È in primo luogo fondato il primo motivo di ricorso con cui parte ricorrente ha lamentato la tardività del provvedimento di annotazione, intervenuto oltre il termine di 180 giorni previsto dall’art. 17 del “Regolamento per la gestione del Casellario Informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ai sensi dell’art. 213, comma 10, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50” adottato dall’ANAC con delibera 2 ottobre 2019, n. 861, così come modificato in data 29 luglio 2020.
18.1 Al riguardo, il Collegio evidenzia che già con la sentenza Tar Lazio, I- quater , 17 luglio 2023, n. 12061 questo Tribunale ha ritenuto di condividere le conclusioni circa la natura perentoria del suindicato termine affermate con sentenza Consiglio di Stato, V, 23 giugno 2022, n. 5189, ancorché sulla base di un percorso argomentativo diverso da quello seguito dal giudice d’appello (che aveva ritenuto il predetto termine perentorio anche per la natura sostanzialmente sanzionatoria del provvedimento di annotazione).
Segnatamente, con la pronuncia sopra richiamata questo Tribunale – pur aderendo alla tesi per cui il potere di annotazione delle notizie utili che l’art. 213, comma 10, d.lgs. n. 50/2016 conferisce ad ANAC non ha natura sanzionatoria (cfr. per tutti Consiglio di Stato, V, 7 luglio 2021, n. 4299) – ha ritenuto di « poter comunque affermare la natura perentoria del termine previsto dall’art. 17 del Regolamento ANAC sulla base di una interpretazione teleologico-sistematica della predetta disposizione », evidenziando:
- che « se è vero che la finalità propria del Casellario è quella di acquisire e pubblicare ogni notizia ritenuta utile a fini di trasparenza e di corretta conduzione delle procedure a evidenza pubblica (cfr. Tar Lazio, I-quater, 1 agosto 2022, n. 10855 e I, 28 dicembre 2018, n. 12606) e di fornire quindi a tutte le stazioni appaltanti ogni informazione utile per la valutazione dell’affidabilità e dell’integrità degli operatori economici ai sensi dell’art. 80, comma 5, lett. c, d.lgs. n. 50/2016 (cfr. Consiglio di Stato, V, 7 giugno 2021, n. 4299), ovvero una finalità di razionalizzazione del sistema affinché le informazioni comunicate dalle singole stazioni appaltanti siano rese pubbliche per consentire a tutte le stazioni appaltanti di avere conoscenza di tutti gli elementi necessari per il corretto esercizio delle procedure di affidamento, degli appalti e delle concessioni, di servizi e forniture, ed effettuare così le verifiche prescritte [dalla legge] (cfr. Consiglio di Stato, VI , 2 maggio 2011, n. 2580), è chiaro la realizzazione di tale finalità dipende sempre dal tempestivo esercizio del potere di annotazione »;
- che la necessità di un tempestivo esercizio del potere di annotazione è tanto più evidente « se si considera che la giurisprudenza è consolidata nel ritenere che è irrilevante il fatto costitutivo di una delle cause di esclusione di cui all'art. 80 comma 5, lett. c, [d.lgs. n. 50/2016] che sia stato commesso oltre tre anni prima della indizione della procedura di gara» e che quindi «per effetto della diretta applicazione della disposizione [di cui all’art. 57, par. 7, della direttiva 2014/24/UE] il fatto astrattamente idoneo a integrare la causa di esclusione di cui all'art. 80, comma 5, lett. c, cessa di avere rilevanza, a questi fini, una volta decorsi tre anni dalla data della sua commissione» (cfr. ex multis Consiglio di Stato, V, 27 gennaio 2022, n. 575). Circostanza, quest’ultima, che rende oltremodo evidente come l’interesse pubblico cui è preposto il provvedimento di annotazione sarebbe pregiudicato ove l’esercizio di tale potere da parte dell’Autorità non avvenisse entro un termine ragionevolmente breve (atteso che tanto maggiore è il tempo che decorre tra il fatto annotato e la sua iscrizione nel casellario, tanto minore sarà l’utilità della notizia stessa per le stazioni appaltanti) »;
- che per tali ragioni « l’Autorità si è autovincolata – appunto attraverso le disposizioni di cui all’art. 17 del proprio Regolamento sulla Gestione del Casellario – a compiere gli atti del procedimento ex art. 213, comma 10, d.lgs. n. 50/2016 entro un ampio termine di 180 giorni (pari a sei volte quello ordinariamente previsto dall’art. 2, l. n. 241/1990) che [per un verso] appare del tutto congruo allo svolgimento di un’adeguata istruttoria, avuto riguardo sia al tipo di valutazioni che l’Autorità è chiamata a svolgere (che sono relative solo alla non manifesta infondatezza della notizia e la sua utilità per le finalità di tenuta del casellario), sia alla previsione di diverse ipotesi di sospensione dei termini (cfr. art. 16 del Regolamento) che consentono l’estensione di detto termine per specifiche attività istruttorie; [per altro verso] contempera la ragionevole esigenza di ANAC di avere un tempo sufficiente a istruire in maniera adeguata la notevole mole di pratiche avviate in conseguenza delle segnalazioni ricevute, con l’esigenza pubblica di tempestività nell’aggiornamento del Casellario (nonché con l’evidente interesse dell’operatore economico a una celere definizione del procedimento ); [e] deve pertanto essere interpretato come perentorio, proprio avuto riguardo (non solo alla sua evidente congruità ma soprattutto) alle conclamate esigenze di tempestività che sono connaturate al procedimento di annotazione »;
- che « la perentorietà del termine fissato da ANAC non risponde solo ad esigenze di tutela dell’interesse di carattere pubblico alla tempestiva annotazione delle notizie utili, ma garantisce anche la certezza delle situazioni giuridiche degli operatori economici, i quali – una volta avuta notizia dell’avvio del procedimento e fornite le proprie deduzioni – hanno un chiaro interesse ad avere un tempestiva decisione di ANAC, tenuto conto della naturale necessità di programmazione dell’attività imprenditoriale (attività che – così come correttamente evidenziato dalla giurisprudenza – è certamente influenzata dalla presenza di un’annotazione, atteso che qualsiasi dubbio sulla affidabilità dell’operatore economico è in grado di ridondare, per esempio, sulla partecipazione delle gare ristrette, ad invito, cfr. Tar Lazio, I, 7 aprile 2021, n. 4107) »;
- che la perentorietà del termine doveva ritenersi anche in ragione del fatto che « un provvedimento di annotazione che intercorra oltre l’ampio termine previsto dall’art. 17 del Regolamento … è idoneo ad arrecare all’operatore economico … un pregiudizio che non appare proporzionato all’utilità che avrebbero dall’annotazione le stazioni appaltanti (tenuto conto che la rilevanza delle notizie ai fini della valutazione ex art. 80, comma 5, lett. c, d.lgs. n. 50/2016 è, di regola, inversamente proporzionale alla loro risalenza nel tempo e che i fatti antecedenti al triennio non possono essere valutati )» (cfr. Tar Lazio, I- quater , 17 luglio 2023, n. 12061).
Per le suindicate ragioni, questo Tribunale ha ritenuto di non poter che interpretare il termine previsto dall’art. 17 del “Regolamento per la gestione del Casellario Informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ai sensi dell’art. 213, comma 10, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50” come perentorio, sottolineando a riprova della correttezza di una tale operazione ermeneutica:
- che « l'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato ha ormai da tempo chiarito che l'individuazione di un termine come perentorio deve essere anzitutto basata sulla ratio dello stesso in rapporto alla fase del procedimento in cui si colloca l'adempimento evidenziando che l'art. 152 c.p.c che definisce i termini processuali come ordinatori salvo quelli espressamente qualificati come perentori vale esclusivamente per i termini processuali, mentre con riguardo ai termini esistenti all'interno del procedimento amministrativo il carattere perentorio o meno va ricavato dalla loro ratio (Consiglio di Stato, AP, 25 febbraio 2014), in coerenza con l'orientamento maggioritario secondo cui la natura perentoria di un termine, anche non esplicitata dal dato letterale di una determinata disposizione, può essere desunta dalla funzione che in concreto il termine è chiamato ad assolvere »;
- che « la necessità che la natura di un termine sia indagata, nel silenzio della disposizione, facendo riferimento alla sua funzione è stata da tempo riconosciuta dalla Corte di Cassazione, secondo cui sebbene l'art. 152 c.p.c. disponga che i termini stabiliti dalla legge sono ordinatori, salvo che questa li dichiari espressamente perentori, non si può da tale norma dedurre che, ove manchi una esplicita dichiarazione in tal senso, debba senz'altro escludersi la perentorietà del termine, dovendo pur sempre il giudice indagare se, a prescindere dal dettato della norma, un termine, per lo scopo che persegue e la funzione che adempie, debba essere rigorosamente osservato a pena di decadenza e sia quindi perentorio (Cassazione civile, sez. lav., 27 febbraio 2007, n. 4506) »;
- che non ostava a una tale conclusione « la generale natura ordinatoria dei termini per la conclusione del procedimento », atteso che la giurisprudenza già in altre occasioni aveva evidenziato « la possibilità di qualificare un termine di conclusione del procedimento come perentorio, avuto riguardo alla sua ratio e agli effetti che lo stesso ha nella sfera giuridica del destinatario (cfr. ex multis Consiglio di Stato, VI, 19 gennaio 2021, n. 584 ») e che ciò non solo presupponeva che « una valutazione in concreto della natura di un termine [era] sempre possibile » ma « giustificava la possibilità di qualificare un tale termine come perentorio ove la tempestività dell'agire amministrativo e la perentorietà del termine siano strettamente connesse (non solo a esigenze di certezza del privato destinatario di un provvedimento capace di incidere in maniera sfavorevole nella sua sfera giuridica, ma anche e soprattutto) a esigenze di effettiva tutela dell'interesse pubblico cui il provvedimento è finalizzato » (cfr. sempre Tar Lazio, I- quater , 17 luglio 2023, n. 12061).
18.2. Tenuto conto delle suindicate argomentazioni sulla perentorietà del termine di cui all’art. 17 del “Regolamento per la gestione del Casellario Informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ai sensi dell’art. 213, comma 10, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50” – che questo Collegio condivide e fa proprie – appare evidente l’illegittimità del provvedimento gravato, atteso che la stessa Autorità nella memoria depositata in atti il 29 novembre 2024 ha riconosciuto che l’annotazione oggetto del presente giudizio è stata disposta dopo lo spirare del predetto termine.
19. Fermo quanto sopra – già di per sé sufficiente a giustificare l’annullamento del provvedimento impugnato – il Collegio ritiene comunque opportuno evidenziare che appaino altresì fondati il secondo e il terzo motivo di ricorso nella parte in cui lamentano che l’Autorità avrebbe adottato il provvedimento impugnato all’esito di un’istruttoria superficiale sulla non manifesta infondatezza e, quindi, sull’utilità in concreto della notizia, omettendo di approfondire – eventualmente anche attraverso l’audizione delle parti – quanto dedotto dalla ricorrente in sede procedimentale.
19.1. Al riguardo, il Collegio ritiene dirimente il fatto che l’Autorità abbia omesso ogni approfondimento istruttorio sulla relazione tecnica depositata dalla ricorrente in sede procedimentale (cfr. doc. 14 allegato al ricorso, memoria procedimentale e relativi allegati) nella quale era evidenziato sia che i prodotti offerti da -OMISSIS- per le voci a) e b) del Lotto 24 avevano ordito e trama pari a a 105±10 e 62±3 (ovvero diversi dai valori indicati dalla stazione appaltante nel provvedimento di risoluzione pari a: ordito: 96±3 trama: 77±3) sia che il prodotto offerto era sterilizzabile al pari di quello offerto in sede di gara.
Circostanze, queste, che non solo sono state integralmente confermate dall’ulteriore relazione tecnica prodotta in giudizio dalla ricorrente (cfr. doc. 18 allegato al ricorso, relazione prof. Silvestri) ma che non sono state mai efficacemente contestate dalla Società di Committenza Regione Piemonte s.p.a. né nel procedimento innanzi a ANAC né nel giudizio innanzi a questo Tribunale (nell’ambito del quale la stazione appaltante non solo non ha preso posizione su quanto evidenziato dalla ricorrente sull’erroneità dei dati di ordito e trama indicati nel provvedimento di risoluzione, ma ha in un certo senso ammesso di non aver approfondito la questione della concreta sterilizzabilità del prodotto, limitandosi a constatare l’assenza di indicazioni in tal senso nella scheda tecnica).
Tanto è sufficiente a ritenere il provvedimento impugnato viziato (anche) per difetto di istruttoria, atteso che a fronte di quanto prodotto da -OMISSIS- (in particolare in ordine ai valori di ordito e trama del prodotto) in sede procedimentale l’ANAC aveva il dovere di svolgere approfondimenti istruttori e di sollecitare un puntuale contraddittorio sul punto con la stazione appaltante (anche attraverso un’audizione congiunta delle parti) quantomeno per verificare che il giudizio di non equivalenza sulla base del quale la Società di Committenza Regione Piemonte s.p.a. aveva adottato il provvedimento di risoluzione non fosse inficiato da evidenti errori/carenze.
Nulla di tutto ciò è stato fatto dall’Autorità che nonostante quanto prodotto dalla ricorrente si è limitata – omesso ogni approfondimento – a ritenere « attendibili gli elementi di fatto descritti » dalla stazione appaltante, con ciò che ne consegue in termini di illegittimità del provvedimento gravato per difetto di istruttoria (e di motivazione).
19.2. Né può sostenersi – come invece ritenuto da ANAC – che l’Autorità non avrebbe dovuto svolgere una tale indagine (non potendo la stessa «ergersi ad arbitro della controversi a»), in quanto la stessa riguarderebbe il merito dell’inadempimento contestato dalla stazione appaltante
Se, infatti, è vero (e va quindi ribadito), in generale, che « nell’esercizio del potere di annotazione l’Autorità è tenuta ad apprezzare la non manifesta infondatezza dei fatti oggetto di segnalazione … oltreché la loro utilità in considerazione delle finalità per cui è istituito il Casellario, mentre è escluso che la stessa possa sostituirsi al giudice competente a valutare nel merito la sussistenza dell'inadempimento, attività che – com'è evidente – esula dal corretto esercizio del potere di annotazione » (cfr. ex multis Tar Lazio, I- quater , 13 maggio 2022, n. 6032), nel caso di specie deve ritenersi che una (anche sommaria) valutazione in ordine alla possibilità che il giudizio svolto dalla stazione appaltante sulla non equivalenza dei prodotti offerti da -OMISSIS- potesse essere affetto da palesi errori e carenze afferiva al perimetro della verifica della “non manifesta infondatezza” (e, quindi, dell’utilità in concreto) della notizia.
20. Per tutte le ragioni sopra spiegate, il ricorso è fondato e il provvedimento gravato deve essere annullato.
21. Le spese processuali – avuto riguardo a tutte le circostanze del caso, ivi compresa la peculiarità della vicenda e l’esistenza di diversi orientamenti in ordine alla natura del termine previsto dall’art. 17 del Regolamento applicato dall’Autorità – possono essere integralmente compensate tra le parti, salvo il dovere ex lege dell’ANAC di rifondare alla ricorrente quanto versato a titolo di contributo unificato.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato.
Spese compensate, salvo il dovere di ANAC di rifondere a parte ricorrente quanto dalla stessa versato a titolo di contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Vista la richiesta della ricorrente e ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, a tutela dei diritti della parte interessata, manda alla segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Orazio Ciliberti, Presidente
Agatino Giuseppe Lanzafame, Referendario, Estensore
Dario Aragno, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Agatino Giuseppe Lanzafame | Orazio Ciliberti |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.