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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 16/04/2025, n. 1743 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1743 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6414/2023
All'esito della camera di consiglio dopo la discussione orale lo scrivente pubblica la seguente sentenza ex art 281 sexies c.p.c. da intendersi facente parte integrante del verbale dell'odierna udienza del 16.04.2025
R E P U B BL I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
- Sezione Seconda Civile -
Il Tribunale di Salerno, in composizione monocratica, in persona del giudice dr. Gustavo Danise, all'esito della discussione orale nell'udienza del 16/04/2025 ha emesso la seguente
SENTENZA ex art 281 sexies cpc nella causa civile iscritta al numero n. 6414 del R.G. dell'anno 2023, vertente t r a nato a [...], il [...], residente a [...], Parte_1 alla Porta Lumana, n. 21, rappresentato e difeso dall'avv. Paolo Antico, codice fiscale C.F._1
), in virtù di procura in atti, elettivamente domiciliato c/o lo studio del suo procuratore in Salerno,
[...] al Corso Vittorio Emanuele, n. 203;
- attore -
e
, nato a [...] il [...], residente in [...] e nata a Controparte_1 Controparte_2
Roscigno (SA) il 24.11.1942, codice fiscale ( ) entrambi residenti in Roscigno (SA), CodiceFiscale_2 alla via Vittorio Veneto, n. 54
- convenuti contumaci -
OGGETTO: azione di rivendicazione della proprietà e risarcimento danni.
CONCLUSIONI: come da rispettivi atti, deduzioni a verbale e discussione orale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, adducendo di essere titolare del Parte_1 diritto di piena ed esclusiva proprietà del fondo ubicato in Roscigno (SA), località Sant'Andrea, identificato catastalmente al foglio 5, part. 76 (porz. AA, are 50,00, pascolo;
porz. AB, are 9,94, uliveto) e part. 77 (are
91,91, pascolo), agisce in rivendicazione e cita in giudizio , occupante del suo fondo, il Controparte_1 quale sosteneva di esserne divenuto proprietario attraverso una donazione ricevuta dai suoi genitori,
pagina 1 di 5 nonché in quanto, donante e madre del predetto occupante del fondo su cui verte la Controparte_2 controversia.
L'attore lamentava che in data 28.07.2022 il fondo oggetto di causa veniva illegittimamente invaso e occupato da parte di rendendo necessario l'intervento da parte dei Carabinieri della Controparte_1
Stazione di Bellosguardo. Il convenuto, , all'arrivo dei Carabinieri sosteneva di essere in Controparte_1 possesso di un titolo di provenienza e acquisto del terreno costituito dalla donazione - ai rogiti del Notaio del 07.03.2017, rep. n. 1698, racc. n. 1525, trascritta a Salerno in data 20.03.2017, ai numeri Persona_1
10614/8246 - con la quale gli era stata trasmessa la titolarità del fondo dai sig.ri , Persona_2 anch'essa convenuta, e (suoi genitori) i quali si dichiaravano proprietari per acquisto in Controparte_3 virtù di usucapione per averne avuto il possesso ininterrotto e ventennale.
L'attore agiva in giudizio con azione di rivendica chiedendo che fosse accertata e dichiarata la sua piena proprietà sul fondo e quindi la restituzione dello stesso;
accertare e dichiarare la nullità della donazione fatta dai sig.ri e al figlio (occupante Persona_2 Controparte_3 Controparte_1 del fondo) in quanto non vi è era un titolo valido ed efficace tale da legittimare gli stessi a disporre del fondo;
condannare i convenuti, in solido, al risarcimento dei danni ex art. 2043 c.c. per occupazione abusiva oltre le spese di causa.
Parte attrice assolveva le condizioni di procedibilità e provvedeva alla notifica della citazione, che si perfezionavano a mani per e tramite pec per lo . I convenuti non si costituivano Controparte_2 CP_1 in giudizio restando contumaci.
La causa veniva rinviata direttamente all'udienza odierna del 16.04.2025 per discussione orale e decisione ex art 281 sexies c.p.c.
Sulla domanda di rivendicazione proposta dall'attore ex art.948 c.c., occorre evidenziare che, come più volte chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, chi agisce in rivendica deve provare la sussistenza del proprio diritto di proprietà o di altro diritto reale sul bene anche attraverso i propri danti causa, fino a risalire ad un acquisto a titolo originario o dimostrandone il compimento. Dunque, l'azione di rivendica presuppone, a carico di chi propone la domanda, un onere della prova particolarmente stringente che investe la dimostrazione del diritto di proprietà sul bene che si intende recuperare risalendo fino al momento dell'acquisto a titolo originario.
In tal senso si richiama Cassazione civile sez. II, sentenza del 26/09/2022, n.27990 secondo cui “Il rivendicante, per assolvere l'onere probatorio gravante a suo carico, deve dimostrare: 1) o che egli è fornito di un valido titolo derivativo proveniente, direttamente o tramite i suoi autori, da un soggetto cui possa attribuirsi la qualità di dominus nel senso precisato, di legittimo titolare della proprietà del bene in contestazione, per averlo acquistato a titolo originario;
2) o che egli stesso possa vantare un acquisto a titolo originario, per avere posseduto il bene per il tempo necessario all'usucapione. A tal fine potrà eventualmente sommare il proprio possesso al possesso dei precedenti danti causa. pagina 2 di 5 Ebbene, nel caso specifico l'attore ha fornito piena prova allegando la documentazione comprovante: - il suo acquisto dalla sig.ra con atto di compravendita del Notaio Persona_3 [...]
il 22.03.2018, rep. n. 3955, racc. n. 2633, trascritto all'Agenzia del Territorio-Servizio di Per_4
Pubblicità Immobiliare di Salerno il 11.04.2018; - la precedente titolarità del fondo part. 76 e part. 77 in favore di a cui, a sua volta, era pervenuto in virtù di legittimi titoli di provenienza;
- la Persona_3 sussistenza di una serie continua di trascrizioni, giungendo sino all'anno 1889.
Inoltre, l'attore precisa che il suo dante causa - - per effetto dell'acquisto dell'eredità Persona_3 del padre in virtù di accettazione dell'eredità e della sua retroattività al momento Persona_5 dell'apertura della successione avvenuta il 13.05.2011, univa al proprio possesso (dal 13.05.2011) il possesso del de cuius il quale aveva a sua volta acquistato la proprietà e il possesso del terreno Persona_5 part.lle 76 e 77 in virtù di compravendita del 26.02.1976.
Dunque, avendo l'attore ha offerto la c.d. probatio diabolica del titolo di proprietà del fondo.
Diversamente. non è stata fornita la prova del diritto di proprietà acquistato dal convenuto, a titolo originario, per usucapione, essendo i convenuti rimasti contumaci.
Infatti, nella donazione del fondo effettuata il 07.03.2017, rep. n. 1698, racc. n. 1525, trascritta a
Salerno in data 20.03.2017, ai numeri 10614/8246 in favore del convenuto , i donanti, Controparte_1
CP_ genitori , hanno dichiarato di averne acquistato la proprietà per usucapione, ma allo scopo non CP_1 risulta allegato, né provato alcunchè.
La non si è costituita in giudizio per chiedere l'accertamento della sussistenza dei CP_2 presupposti per l'avvenuto acquisto del fondo a titolo originario, ossia il possesso del fondo ininterrotto ed ultraventennale di guisa che la proprietà da essa vantata, e trasmessa per donazione al proprio figlio
[...]
, non può essere opposta al proprietario formale della res. CP_1
La donazione posta in essere dai donanti - genitori del convenuto è da identificarsi quale donazione di cosa altrui e per tale ragione è da ritenersi nulla per difetto di causa.
In tal senso si è espressa la Cassazione civile sez. II, in sentenza del 19/11/2024, n. 29661 secondo cui “La donazione di cosa altrui è nulla per difetto di causa, essendo costitutivi di questa sia il depauperamento del donante con arricchimento del donatario, che l"animus donandi, cioè la consapevolezza di attribuire un vantaggio patrimoniale senza alcuna costrizione, elementi per definizione entrambi insussistenti ove il donante disponga di un bene non facente parte del proprio patrimonio”.
Dunque, avendo parte attrice fornito la prova circa la sua titolarità e non avendo i convenuti fornito prova di un titolo di proprietà da contrapporre al primo, essendo rimasti contumaci, si conclude che gli stessi abbiano posto in essere una donazione avente ad oggetto un bene che non faceva parte del loro patrimonio e che per tale ragione è da ritenersi nulla. Ne consegue l'accoglimento della domanda di rivendica di proprietà da parte dell'attore Pt_1 pagina 3 di 5 Sull'ulteriore domanda dell'attore di condanna dei convenuti, in solido, al risarcimento dei danni ex.
2043 c.c. per occupazione abusiva sine titulo, occorre precisare che proprio in tema di occupazione abusiva si sono pronunciate le S.U. dirimendo definitivamente un contrasto giurisprudenziale e chiarendo che il danno da occupazione illegittima di un bene da parte di un terzo non è un danno in re ipsa, ma un danno conseguenza che deve essere provato, anche tramite presunzioni.
In dettaglio, lo scrivente Tribunale intende uniformarsi ai principi di diritto enunciati nella pronuncia delle Sez. Un. n. 33645 del 15/11/2022 “In caso di occupazione senza titolo di un bene immobile da parte di un terzo, se il danno da perdita subita di cui il proprietario chiede il risarcimento non può essere provato nel suo preciso ammontare, esso
è liquidato dal giudice con valutazione equitativa, se del caso mediante il parametro del canone locativo di mercato. Il fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da mancato guadagno è lo specifico pregiudizio subito, rappresentato dall'impossibilità di concedere il bene in godimento ad altri verso un corrispettivo superiore al canone locativo di mercato o di venderlo ad un prezzo più conveniente di quello di mercato. Il proprietario è tenuto ad allegare, quanto al danno emergente, la concreta possibilità di godimento perduta e, quanto al lucro cessante, lo specifico pregiudizio subito (sotto il profilo della perdita di occasioni di vendere o locare il bene a un prezzo o a un canone superiore a quello di mercato), di cui, a fronte della specifica contestazione del convenuto, è chiamato a fornire la prova anche mediante presunzioni o il richiamo alle nozioni di fatto rientranti nella comune esperienza;
poiché l'onere di contestazione, la cui inosservanza rende il fatto pacifico e non bisognoso di prova, sussiste soltanto per i fatti noti, l'onere probatorio sorge comunque per i fatti ignoti al danneggiante, ma il criterio di normalità che generalmente presiede, salvo casi specifici, alle ipotesi di mancato esercizio del diritto di godimento, comporta che l'evenienza di tali fatti sia tendenzialmente più ricorrente nelle ipotesi di mancato guadagno. Il fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da perdita subita è la concreta possibilità, andata perduta, di esercizio del diritto di godimento, diretto o indiretto, mediante concessione a terzi dietro corrispettivo, restando, invece, non risarcibile il venir meno della mera facoltà di non uso, quale manifestazione del contenuto del diritto sul piano astratto, suscettibile di reintegrazione attraverso la sola tutela reale”.
Da tale ricostruzione emerge che il danno da occupazione "sine titulo", in quanto particolarmente evidente, può essere agevolmente dimostrato sulla base di presunzioni semplici, ma un alleggerimento dell'onere probatorio di tale natura non può includere anche l'esonero dall'allegazione dei fatti che devono essere accertati, ossia l'intenzione concreta del proprietario di mettere l'immobile a frutto”.
Orbene, parte attrice nulla ha provato e neppure dedotto sul pregiudizio patrimoniale che avrebbe patito dall'occupazione altrui del fondo, avendo peraltro intentato l'odierno giudizio di rivendica poco dopo aver scoperto la illegittima invasione del fondo da parte dello e non avendo allegato un CP_1 contratto di fitto agrario a terzi in atto all'epoca del fatto illecito del convenuto, da cui avrebbe potuto trarre profitto.
Si accorda pertanto all'attore soltanto la tutela “reale” di ripristino del possesso e della disponibilità materiale dell'immobile di sua proprietà. pagina 4 di 5 Le spese di lite vanno poste a carico dei convenuti per soccombenza processuale, non ostando a ciò il fatto che siano rimasti contumaci. Si evidenzia allo scopo che l'attore li ha convocati innanzi all'organismo di mediazione ma loro non sono comparsi per ammettere l'illecito e porvi rimedio. Per questo motivo l'attore ha dovuto necessariamente introdurre l'odierno giudizio per ottenere contezza delle sue ragioni petitorie sostenendo le relative spese che devono essere poste a carico dei convenuti.
P.Q.M.
Il giudice, ogni diversa istanza e deduzione assorbita, respinta o disattesa, così definitivamente pronuncia:
1) accerta e dichiara la piena proprietà in favore di del fondo ubicato in Roscigno Parte_1
(SA), località Sant'Andrea, identificato catastalmente al foglio 5, part. 76 (porz. AA, are 50,00, pascolo;
porz. AB, are 9,94, uliveto) e part. 77 (are 91,91, pascolo) e per l'effetto ordina al convenuto il rilascio immediato del fondo in favore del Controparte_5 Pt_1
2) accerta e dichiara la nullità della donazione fatta dai sig.ri e Persona_2 Controparte_3 in favore del figlio del fondo di cui al capo 1); Controparte_1
3) rigetta la domanda di risarcimento danni patrimoniali avanzata da parte attrice;
4) condanna i convenuti in solido al pagamento a favore dell'attore delle spese legali che si quantificano in € 3.500,00 oltre rimborso spese vive, nonché spese forfettarie al 15%, IVA e CPA come per legge, da calcolarsi sull'onorario, con attribuzione ex art 93 c.p.c.
5) ordina al Conservatore dell'Agenzia del Territorio - Servizio pubblicità immobiliare - di Salerno, di trascrivere la presente sentenza con esonero da ogni responsabilità;
Così deciso in Salerno
16.04.2025
IL GIUDICE
Dr. Gustavo Danise
pagina 5 di 5
All'esito della camera di consiglio dopo la discussione orale lo scrivente pubblica la seguente sentenza ex art 281 sexies c.p.c. da intendersi facente parte integrante del verbale dell'odierna udienza del 16.04.2025
R E P U B BL I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
- Sezione Seconda Civile -
Il Tribunale di Salerno, in composizione monocratica, in persona del giudice dr. Gustavo Danise, all'esito della discussione orale nell'udienza del 16/04/2025 ha emesso la seguente
SENTENZA ex art 281 sexies cpc nella causa civile iscritta al numero n. 6414 del R.G. dell'anno 2023, vertente t r a nato a [...], il [...], residente a [...], Parte_1 alla Porta Lumana, n. 21, rappresentato e difeso dall'avv. Paolo Antico, codice fiscale C.F._1
), in virtù di procura in atti, elettivamente domiciliato c/o lo studio del suo procuratore in Salerno,
[...] al Corso Vittorio Emanuele, n. 203;
- attore -
e
, nato a [...] il [...], residente in [...] e nata a Controparte_1 Controparte_2
Roscigno (SA) il 24.11.1942, codice fiscale ( ) entrambi residenti in Roscigno (SA), CodiceFiscale_2 alla via Vittorio Veneto, n. 54
- convenuti contumaci -
OGGETTO: azione di rivendicazione della proprietà e risarcimento danni.
CONCLUSIONI: come da rispettivi atti, deduzioni a verbale e discussione orale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, adducendo di essere titolare del Parte_1 diritto di piena ed esclusiva proprietà del fondo ubicato in Roscigno (SA), località Sant'Andrea, identificato catastalmente al foglio 5, part. 76 (porz. AA, are 50,00, pascolo;
porz. AB, are 9,94, uliveto) e part. 77 (are
91,91, pascolo), agisce in rivendicazione e cita in giudizio , occupante del suo fondo, il Controparte_1 quale sosteneva di esserne divenuto proprietario attraverso una donazione ricevuta dai suoi genitori,
pagina 1 di 5 nonché in quanto, donante e madre del predetto occupante del fondo su cui verte la Controparte_2 controversia.
L'attore lamentava che in data 28.07.2022 il fondo oggetto di causa veniva illegittimamente invaso e occupato da parte di rendendo necessario l'intervento da parte dei Carabinieri della Controparte_1
Stazione di Bellosguardo. Il convenuto, , all'arrivo dei Carabinieri sosteneva di essere in Controparte_1 possesso di un titolo di provenienza e acquisto del terreno costituito dalla donazione - ai rogiti del Notaio del 07.03.2017, rep. n. 1698, racc. n. 1525, trascritta a Salerno in data 20.03.2017, ai numeri Persona_1
10614/8246 - con la quale gli era stata trasmessa la titolarità del fondo dai sig.ri , Persona_2 anch'essa convenuta, e (suoi genitori) i quali si dichiaravano proprietari per acquisto in Controparte_3 virtù di usucapione per averne avuto il possesso ininterrotto e ventennale.
L'attore agiva in giudizio con azione di rivendica chiedendo che fosse accertata e dichiarata la sua piena proprietà sul fondo e quindi la restituzione dello stesso;
accertare e dichiarare la nullità della donazione fatta dai sig.ri e al figlio (occupante Persona_2 Controparte_3 Controparte_1 del fondo) in quanto non vi è era un titolo valido ed efficace tale da legittimare gli stessi a disporre del fondo;
condannare i convenuti, in solido, al risarcimento dei danni ex art. 2043 c.c. per occupazione abusiva oltre le spese di causa.
Parte attrice assolveva le condizioni di procedibilità e provvedeva alla notifica della citazione, che si perfezionavano a mani per e tramite pec per lo . I convenuti non si costituivano Controparte_2 CP_1 in giudizio restando contumaci.
La causa veniva rinviata direttamente all'udienza odierna del 16.04.2025 per discussione orale e decisione ex art 281 sexies c.p.c.
Sulla domanda di rivendicazione proposta dall'attore ex art.948 c.c., occorre evidenziare che, come più volte chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, chi agisce in rivendica deve provare la sussistenza del proprio diritto di proprietà o di altro diritto reale sul bene anche attraverso i propri danti causa, fino a risalire ad un acquisto a titolo originario o dimostrandone il compimento. Dunque, l'azione di rivendica presuppone, a carico di chi propone la domanda, un onere della prova particolarmente stringente che investe la dimostrazione del diritto di proprietà sul bene che si intende recuperare risalendo fino al momento dell'acquisto a titolo originario.
In tal senso si richiama Cassazione civile sez. II, sentenza del 26/09/2022, n.27990 secondo cui “Il rivendicante, per assolvere l'onere probatorio gravante a suo carico, deve dimostrare: 1) o che egli è fornito di un valido titolo derivativo proveniente, direttamente o tramite i suoi autori, da un soggetto cui possa attribuirsi la qualità di dominus nel senso precisato, di legittimo titolare della proprietà del bene in contestazione, per averlo acquistato a titolo originario;
2) o che egli stesso possa vantare un acquisto a titolo originario, per avere posseduto il bene per il tempo necessario all'usucapione. A tal fine potrà eventualmente sommare il proprio possesso al possesso dei precedenti danti causa. pagina 2 di 5 Ebbene, nel caso specifico l'attore ha fornito piena prova allegando la documentazione comprovante: - il suo acquisto dalla sig.ra con atto di compravendita del Notaio Persona_3 [...]
il 22.03.2018, rep. n. 3955, racc. n. 2633, trascritto all'Agenzia del Territorio-Servizio di Per_4
Pubblicità Immobiliare di Salerno il 11.04.2018; - la precedente titolarità del fondo part. 76 e part. 77 in favore di a cui, a sua volta, era pervenuto in virtù di legittimi titoli di provenienza;
- la Persona_3 sussistenza di una serie continua di trascrizioni, giungendo sino all'anno 1889.
Inoltre, l'attore precisa che il suo dante causa - - per effetto dell'acquisto dell'eredità Persona_3 del padre in virtù di accettazione dell'eredità e della sua retroattività al momento Persona_5 dell'apertura della successione avvenuta il 13.05.2011, univa al proprio possesso (dal 13.05.2011) il possesso del de cuius il quale aveva a sua volta acquistato la proprietà e il possesso del terreno Persona_5 part.lle 76 e 77 in virtù di compravendita del 26.02.1976.
Dunque, avendo l'attore ha offerto la c.d. probatio diabolica del titolo di proprietà del fondo.
Diversamente. non è stata fornita la prova del diritto di proprietà acquistato dal convenuto, a titolo originario, per usucapione, essendo i convenuti rimasti contumaci.
Infatti, nella donazione del fondo effettuata il 07.03.2017, rep. n. 1698, racc. n. 1525, trascritta a
Salerno in data 20.03.2017, ai numeri 10614/8246 in favore del convenuto , i donanti, Controparte_1
CP_ genitori , hanno dichiarato di averne acquistato la proprietà per usucapione, ma allo scopo non CP_1 risulta allegato, né provato alcunchè.
La non si è costituita in giudizio per chiedere l'accertamento della sussistenza dei CP_2 presupposti per l'avvenuto acquisto del fondo a titolo originario, ossia il possesso del fondo ininterrotto ed ultraventennale di guisa che la proprietà da essa vantata, e trasmessa per donazione al proprio figlio
[...]
, non può essere opposta al proprietario formale della res. CP_1
La donazione posta in essere dai donanti - genitori del convenuto è da identificarsi quale donazione di cosa altrui e per tale ragione è da ritenersi nulla per difetto di causa.
In tal senso si è espressa la Cassazione civile sez. II, in sentenza del 19/11/2024, n. 29661 secondo cui “La donazione di cosa altrui è nulla per difetto di causa, essendo costitutivi di questa sia il depauperamento del donante con arricchimento del donatario, che l"animus donandi, cioè la consapevolezza di attribuire un vantaggio patrimoniale senza alcuna costrizione, elementi per definizione entrambi insussistenti ove il donante disponga di un bene non facente parte del proprio patrimonio”.
Dunque, avendo parte attrice fornito la prova circa la sua titolarità e non avendo i convenuti fornito prova di un titolo di proprietà da contrapporre al primo, essendo rimasti contumaci, si conclude che gli stessi abbiano posto in essere una donazione avente ad oggetto un bene che non faceva parte del loro patrimonio e che per tale ragione è da ritenersi nulla. Ne consegue l'accoglimento della domanda di rivendica di proprietà da parte dell'attore Pt_1 pagina 3 di 5 Sull'ulteriore domanda dell'attore di condanna dei convenuti, in solido, al risarcimento dei danni ex.
2043 c.c. per occupazione abusiva sine titulo, occorre precisare che proprio in tema di occupazione abusiva si sono pronunciate le S.U. dirimendo definitivamente un contrasto giurisprudenziale e chiarendo che il danno da occupazione illegittima di un bene da parte di un terzo non è un danno in re ipsa, ma un danno conseguenza che deve essere provato, anche tramite presunzioni.
In dettaglio, lo scrivente Tribunale intende uniformarsi ai principi di diritto enunciati nella pronuncia delle Sez. Un. n. 33645 del 15/11/2022 “In caso di occupazione senza titolo di un bene immobile da parte di un terzo, se il danno da perdita subita di cui il proprietario chiede il risarcimento non può essere provato nel suo preciso ammontare, esso
è liquidato dal giudice con valutazione equitativa, se del caso mediante il parametro del canone locativo di mercato. Il fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da mancato guadagno è lo specifico pregiudizio subito, rappresentato dall'impossibilità di concedere il bene in godimento ad altri verso un corrispettivo superiore al canone locativo di mercato o di venderlo ad un prezzo più conveniente di quello di mercato. Il proprietario è tenuto ad allegare, quanto al danno emergente, la concreta possibilità di godimento perduta e, quanto al lucro cessante, lo specifico pregiudizio subito (sotto il profilo della perdita di occasioni di vendere o locare il bene a un prezzo o a un canone superiore a quello di mercato), di cui, a fronte della specifica contestazione del convenuto, è chiamato a fornire la prova anche mediante presunzioni o il richiamo alle nozioni di fatto rientranti nella comune esperienza;
poiché l'onere di contestazione, la cui inosservanza rende il fatto pacifico e non bisognoso di prova, sussiste soltanto per i fatti noti, l'onere probatorio sorge comunque per i fatti ignoti al danneggiante, ma il criterio di normalità che generalmente presiede, salvo casi specifici, alle ipotesi di mancato esercizio del diritto di godimento, comporta che l'evenienza di tali fatti sia tendenzialmente più ricorrente nelle ipotesi di mancato guadagno. Il fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da perdita subita è la concreta possibilità, andata perduta, di esercizio del diritto di godimento, diretto o indiretto, mediante concessione a terzi dietro corrispettivo, restando, invece, non risarcibile il venir meno della mera facoltà di non uso, quale manifestazione del contenuto del diritto sul piano astratto, suscettibile di reintegrazione attraverso la sola tutela reale”.
Da tale ricostruzione emerge che il danno da occupazione "sine titulo", in quanto particolarmente evidente, può essere agevolmente dimostrato sulla base di presunzioni semplici, ma un alleggerimento dell'onere probatorio di tale natura non può includere anche l'esonero dall'allegazione dei fatti che devono essere accertati, ossia l'intenzione concreta del proprietario di mettere l'immobile a frutto”.
Orbene, parte attrice nulla ha provato e neppure dedotto sul pregiudizio patrimoniale che avrebbe patito dall'occupazione altrui del fondo, avendo peraltro intentato l'odierno giudizio di rivendica poco dopo aver scoperto la illegittima invasione del fondo da parte dello e non avendo allegato un CP_1 contratto di fitto agrario a terzi in atto all'epoca del fatto illecito del convenuto, da cui avrebbe potuto trarre profitto.
Si accorda pertanto all'attore soltanto la tutela “reale” di ripristino del possesso e della disponibilità materiale dell'immobile di sua proprietà. pagina 4 di 5 Le spese di lite vanno poste a carico dei convenuti per soccombenza processuale, non ostando a ciò il fatto che siano rimasti contumaci. Si evidenzia allo scopo che l'attore li ha convocati innanzi all'organismo di mediazione ma loro non sono comparsi per ammettere l'illecito e porvi rimedio. Per questo motivo l'attore ha dovuto necessariamente introdurre l'odierno giudizio per ottenere contezza delle sue ragioni petitorie sostenendo le relative spese che devono essere poste a carico dei convenuti.
P.Q.M.
Il giudice, ogni diversa istanza e deduzione assorbita, respinta o disattesa, così definitivamente pronuncia:
1) accerta e dichiara la piena proprietà in favore di del fondo ubicato in Roscigno Parte_1
(SA), località Sant'Andrea, identificato catastalmente al foglio 5, part. 76 (porz. AA, are 50,00, pascolo;
porz. AB, are 9,94, uliveto) e part. 77 (are 91,91, pascolo) e per l'effetto ordina al convenuto il rilascio immediato del fondo in favore del Controparte_5 Pt_1
2) accerta e dichiara la nullità della donazione fatta dai sig.ri e Persona_2 Controparte_3 in favore del figlio del fondo di cui al capo 1); Controparte_1
3) rigetta la domanda di risarcimento danni patrimoniali avanzata da parte attrice;
4) condanna i convenuti in solido al pagamento a favore dell'attore delle spese legali che si quantificano in € 3.500,00 oltre rimborso spese vive, nonché spese forfettarie al 15%, IVA e CPA come per legge, da calcolarsi sull'onorario, con attribuzione ex art 93 c.p.c.
5) ordina al Conservatore dell'Agenzia del Territorio - Servizio pubblicità immobiliare - di Salerno, di trascrivere la presente sentenza con esonero da ogni responsabilità;
Così deciso in Salerno
16.04.2025
IL GIUDICE
Dr. Gustavo Danise
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