Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5Q, sentenza 05/06/2025, n. 11061 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 11061 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 05/06/2025
N. 11061/2025 REG.PROV.COLL.
N. 05606/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5606 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Giancarlo Pitaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi n. 12 e domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’ottemperanza
della sentenza del Tar Lazio, sede di Roma, Sezione Quinta Quater, n. 7734/2025.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale;
Visto l'art. 34, co. 5, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 giugno 2025 il dott. Giovanni Petroni e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Rilevato che:
(i) con il ricorso in esame, notificato il 7 maggio 2025, il ricorrente ha agito ai sensi dell’art. 112 c.p.a. per l’esecuzione della sentenza n. 7734/2025, emessa da questo Tribunale in data 18 aprile 2025 nell’ambito del procedimento iscritto al n.reg.ric. 13771/2024, che ha accolto il precedente ricorso presentato dal medesimo ricorrente, annullando l’atto di diniego di visto per motivi di studio emesso nei suoi confronti e stabilendo che «[l]’amministrazione dovrà nuovamente provvedere sull’istanza in tempo utile per l’immatricolazione definitiva del ricorrente e comunque non oltre cinque giorni dalla notificazione o dalla comunicazione della presente sentenza»;
(ii) il ricorrente ha documentato di aver notificato la suddetta sentenza il 18 aprile 2024, con successivo sollecito il 24 aprile 2025, e di non aver ricevuto alcun riscontro;
(iii) costituitasi in giudizio, l’Amministrazione ha depositato documentazione riguardante il procedimento di riesame e, in data 28 maggio 2025, parte ricorrente ha prodotto il visto d’ingresso rilasciato in suo favore in pari data;
Ritenuto che l'adozione da parte dell’Amministrazione resistente del provvedimento richiesto determini la cessazione della materia del contendere;
Ritenuto che le spese del giudizio debbano essere poste a carico dell’Amministrazione resistente, rimasta ingiustificatamente inerte rispetto alla decisione adottata con la sentenza n. 7734/2025;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Condanna l’Amministrazione resistente alla rifusione delle spese di lite in favore della parte ricorrente, che liquida in euro 1.000,00 (mille/00), oltre accessori come per legge e al rimborso del contributo unificato se versato, da distrarre in favore del difensore.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Francesco Arzillo, Presidente
Giovanni Petroni, Referendario, Estensore
Danilo Carrozzo, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giovanni Petroni | Francesco Arzillo |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.