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Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 06/03/2025, n. 214 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 214 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Luigi Bettini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 496/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. CRISPO Parte_1 C.F._1
GENNARO ( elettivamente domiciliato presso il difensore avv. C.F._2
CRISPO GENNARO
RICORRENTE contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. VECCHI VITTORIO Controparte_1 P.IVA_1
e dell'avv. INGOGLIA CRISTINA elettivamente domiciliata presso il difensore avv. VECCHI
VITTORIO
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da ricorso introduttivo e memoria difensiva di costituzione.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato il adiva il Tribunale di Bologna, quale giudice Parte_1 del lavoro, evocando in giudizio e chiedendo che fosse condannata al Controparte_1 pagamento a suo favore della somma di €. 7.041,88 a titolo di trattamento di fine rapporto, oltre a rivalutazione monetaria e a interessi legali, illegittimamente trattenuta dalla società. Affermava che: 1) dal 25.7.2017 al 28.9.2023 aveva prestato attività lavorativa subordinata alle dipendenze della con contratto di lavoro a tempo pieno e Controparte_1 indeterminato, con mansione di “manutentore termoidraulico”, inquadrato al livello 4 del CCNL Metalmeccanico-artigianato; 2) il 29.10.2019 avevano sottoscritto un “patto di prolungamento del preavviso” in virtù del quale, in luogo dell'ordinario termine di preavviso previsto dal CCNL di categoria (30 giorni), si erano obbligati a osservare un periodo di preavviso pari a sei mesi, dietro corresponsione dell'importo lordo mensile di €. 20,00 per tutta la durata del rapporto;
3) il patto era nullo a causa della forte sproporzione tra il sacrificio a lui pagina 1 di 3 richiesto e gli esigui/inesistenti vantaggi economici a esso connessi (€. 20,00 lordi mensili); 4) il rapporto era terminato il 28.9.2023 per le sue dimissioni volontarie, con preavviso comunicato il 7.8.2023, nel rispetto del termine di 30 giorni previsto dall'art. 51 del CCNL Metalmeccanico-artigianato per i lavoratori appartenenti al livello IV e con anzianità di servizio compresa tra i 5 e i 10 anni;
5) alla risoluzione del rapporto la società aveva illegittimamente trattenuto dall'importo maturato a titolo di trattamento di fine rapporto la somma netta di €. 7.041,88, nonostante egli avesse rispettato il termine di preavviso previsto dal CCNL applicato e nonostante la nullità del patto;
aveva quindi diritto al pagamento della suddetta somma a titolo di saldo del trattamento di fine rapporto. Si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto della domanda perché Controparte_2 infondata in fatto e in diritto. Affermava che 1) il patto era legittimo poiché al lavoratore era richiesto un preavviso di sei mesi in caso di dimissioni - con esplicita esclusione delle ipotesi ex art. 2119 c.c. - a fronte dei benefici riconosciuti dalla società e segnatamente: a) un vincolo di preavviso della medesima durata per la società, da rispettarsi in caso di licenziamento;
b) un corrispettivo monetario, che non sarebbe stato nemmeno necessario, vista la reciprocità dell'impegno di prolungamento del preavviso, ma che era stato comunque pattuito;
c) una formazione specialistica che comprendeva il conseguimento di attestati e abilitazioni che facevano parte del patrimonio professionale del ricorrente anche a beneficio dei futuri rapporti di lavoro;
2) la natura sinallagmatica dell'accordo e i benefici accordati al lavoratore rendevano valido il patto e, dunque, dovuto il suo rispetto per entrambe le parti;
3) era stata dunque legittima la compensazione fra l'indennità di preavviso che le doveva il ricorrente – non avendo rispettato il termine – e il trattamento di fine rapporto a lui dovuti. Svolgeva poi domanda riconvenzionale per €. 821,56, essendole dovuta tale ulteriore somma per lo stesso titolo. La causa era istruita solo documentalmente ed è stata decisa all'udienza del 18.2.2025, mediante lettura del dispositivo. La domanda del ricorrente è infondata e deve essere rigettata. Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale la durata legale o contrattuale del preavviso è derogabile dall'autonomia individuale in relazione a finalità meritevoli di tutela da parte dell'ordinamento giuridico, quale quella per il datore di garantirsi nel tempo la collaborazione di un lavoratore particolarmente qualificato, sottraendolo alle lusinghe della concorrenza, mediante l'attribuzione al dipendente di ulteriori benefici economici e di carriera in funzione corrispettiva del vincolo assunto dal dipendente circa la limitazione della facoltà di recesso ancorandone l'esercizio a un più lungo periodo di preavviso (Cass. civ., sez. lav., n. 4991/15). Nel caso in esame non è controversa l'astratta legittimità del patto, né l'interesse della società datrice di lavoro a concluderlo, in ragione dell'elevata professionalità del ricorrente e della necessità di stabilità del rapporto per la società, ma la sussistenza del corrispettivo che – a dire del ricorrente – è irrisorio poiché pattuito nella misura di €. 20,00 lordi al mese. Replica la società che esso è costituito dalla reciprocità dell'obbligazione, visto che il patto prevede anche per il suo recesso lo stesso termine. Secondo un orientamento giurisprudenziale che questo giudice condivide “La corrispettività … deve essere valutata rispetto al complesso dei diritti e degli obblighi che identificano la posizione contrattuale di ciascuna parte.
pagina 2 di 3 Nell'equilibrio delle posizioni contrattuali il corrispettivo della clausola di durata minima garantita nell'interesse del datore di lavoro, dunque, è sì necessario ma può essere liberamente stabilito dalle parti e può consistere nella reciprocità dell'impegno di stabilità assunto dalle parti ovvero in una diversa prestazione a carico del datore di lavoro, consistente in una maggiorazione della retribuzione o in una obbligazione non-monetaria, purché non simbolica e proporzionata al sacrificio assunto dal lavoratore. Del resto la necessità della previsione di un compenso specifico, in deroga al suddetto principio generale, è stata espressamente prevista a pena di nullità ove ritenuta necessaria, come nel caso dell'art. 2125 c.c., per il patto di non concorrenza nel lavoro subordinato e dell'art. 1751 bis c.c. - nel testo introdotto dalla L. 29 dicembre 2000, n. 422, art. 23 - per il patto di non concorrenza nel rapporto di agenzia. A tale riguardo questa Corte ha affermato che nel rapporto di agenzia la necessità della previsione del compenso specifico del patto di non concorrenza non si applica ai patti stipulati prima della entrata in vigore della legge 422/2000 (Cass., sent. 22/08/2016, n. 17239; nr.
12127/2015), il che conferma il rilievo che l'obbligo di uno specifico corrispettivo della limitazione delle facoltà di uno dei contraenti non deriva da un principio generale di ordine pubblico, limitativo dell'autonomia negoziale” (Cass. civ., sez. lav., n. 14457/17). E poiché nel caso in esame la pattuizione prevede la reciprocità dell'obbligazione, essendo stato il termine pattuito per sei mesi per entrambe le parti, deve ritenersi valida. In conseguenza di ciò le domande principali del ricorrente devono essere rigettate e deve essere, conseguentemente, accolta la domanda riconvenzionale svolta dalla società.
deve quindi essere condannato al pagamento a favore di Parte_1 [...] della somma di €. 821,56, non essendo contestato che - se è sussistente il maggior CP_1 termine di preavviso in ragione della validità del patto – costui debba quell'ulteriore somma a titolo di indennità sostitutiva per il preavviso non rispettato. Su tale somma sono poi dovuti gli interessi legali dal dovuto al saldo. Le spese possono essere interamente compensate, attesa la particolarità della questione affrontata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, nella persona del giudice del lavoro dott. Luigi Bettini, definitivamente pronunciando nella causa n. 496/24 R. G. LAV. promossa da Parte_1 contro in persona del legale rappresentante pro tempore, ogni diversa Controparte_1 istanza disattesa e respinta, così provvede:
- rigetta le domande principali;
- in accoglimento della domanda riconvenzionale, condanna al pagamento a Parte_1 favore di della somma di €. 821,56, oltre agli interessi legali dal dovuto al Controparte_1 saldo;
- compensa per intero fra le parti le spese processuali;
- fissa il termine di giorni sessanta per il deposito della motivazione. Bologna, 18.2.2025
Il giudice del lavoro
dott. Luigi Bettini
pagina 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Luigi Bettini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 496/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. CRISPO Parte_1 C.F._1
GENNARO ( elettivamente domiciliato presso il difensore avv. C.F._2
CRISPO GENNARO
RICORRENTE contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. VECCHI VITTORIO Controparte_1 P.IVA_1
e dell'avv. INGOGLIA CRISTINA elettivamente domiciliata presso il difensore avv. VECCHI
VITTORIO
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da ricorso introduttivo e memoria difensiva di costituzione.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato il adiva il Tribunale di Bologna, quale giudice Parte_1 del lavoro, evocando in giudizio e chiedendo che fosse condannata al Controparte_1 pagamento a suo favore della somma di €. 7.041,88 a titolo di trattamento di fine rapporto, oltre a rivalutazione monetaria e a interessi legali, illegittimamente trattenuta dalla società. Affermava che: 1) dal 25.7.2017 al 28.9.2023 aveva prestato attività lavorativa subordinata alle dipendenze della con contratto di lavoro a tempo pieno e Controparte_1 indeterminato, con mansione di “manutentore termoidraulico”, inquadrato al livello 4 del CCNL Metalmeccanico-artigianato; 2) il 29.10.2019 avevano sottoscritto un “patto di prolungamento del preavviso” in virtù del quale, in luogo dell'ordinario termine di preavviso previsto dal CCNL di categoria (30 giorni), si erano obbligati a osservare un periodo di preavviso pari a sei mesi, dietro corresponsione dell'importo lordo mensile di €. 20,00 per tutta la durata del rapporto;
3) il patto era nullo a causa della forte sproporzione tra il sacrificio a lui pagina 1 di 3 richiesto e gli esigui/inesistenti vantaggi economici a esso connessi (€. 20,00 lordi mensili); 4) il rapporto era terminato il 28.9.2023 per le sue dimissioni volontarie, con preavviso comunicato il 7.8.2023, nel rispetto del termine di 30 giorni previsto dall'art. 51 del CCNL Metalmeccanico-artigianato per i lavoratori appartenenti al livello IV e con anzianità di servizio compresa tra i 5 e i 10 anni;
5) alla risoluzione del rapporto la società aveva illegittimamente trattenuto dall'importo maturato a titolo di trattamento di fine rapporto la somma netta di €. 7.041,88, nonostante egli avesse rispettato il termine di preavviso previsto dal CCNL applicato e nonostante la nullità del patto;
aveva quindi diritto al pagamento della suddetta somma a titolo di saldo del trattamento di fine rapporto. Si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto della domanda perché Controparte_2 infondata in fatto e in diritto. Affermava che 1) il patto era legittimo poiché al lavoratore era richiesto un preavviso di sei mesi in caso di dimissioni - con esplicita esclusione delle ipotesi ex art. 2119 c.c. - a fronte dei benefici riconosciuti dalla società e segnatamente: a) un vincolo di preavviso della medesima durata per la società, da rispettarsi in caso di licenziamento;
b) un corrispettivo monetario, che non sarebbe stato nemmeno necessario, vista la reciprocità dell'impegno di prolungamento del preavviso, ma che era stato comunque pattuito;
c) una formazione specialistica che comprendeva il conseguimento di attestati e abilitazioni che facevano parte del patrimonio professionale del ricorrente anche a beneficio dei futuri rapporti di lavoro;
2) la natura sinallagmatica dell'accordo e i benefici accordati al lavoratore rendevano valido il patto e, dunque, dovuto il suo rispetto per entrambe le parti;
3) era stata dunque legittima la compensazione fra l'indennità di preavviso che le doveva il ricorrente – non avendo rispettato il termine – e il trattamento di fine rapporto a lui dovuti. Svolgeva poi domanda riconvenzionale per €. 821,56, essendole dovuta tale ulteriore somma per lo stesso titolo. La causa era istruita solo documentalmente ed è stata decisa all'udienza del 18.2.2025, mediante lettura del dispositivo. La domanda del ricorrente è infondata e deve essere rigettata. Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale la durata legale o contrattuale del preavviso è derogabile dall'autonomia individuale in relazione a finalità meritevoli di tutela da parte dell'ordinamento giuridico, quale quella per il datore di garantirsi nel tempo la collaborazione di un lavoratore particolarmente qualificato, sottraendolo alle lusinghe della concorrenza, mediante l'attribuzione al dipendente di ulteriori benefici economici e di carriera in funzione corrispettiva del vincolo assunto dal dipendente circa la limitazione della facoltà di recesso ancorandone l'esercizio a un più lungo periodo di preavviso (Cass. civ., sez. lav., n. 4991/15). Nel caso in esame non è controversa l'astratta legittimità del patto, né l'interesse della società datrice di lavoro a concluderlo, in ragione dell'elevata professionalità del ricorrente e della necessità di stabilità del rapporto per la società, ma la sussistenza del corrispettivo che – a dire del ricorrente – è irrisorio poiché pattuito nella misura di €. 20,00 lordi al mese. Replica la società che esso è costituito dalla reciprocità dell'obbligazione, visto che il patto prevede anche per il suo recesso lo stesso termine. Secondo un orientamento giurisprudenziale che questo giudice condivide “La corrispettività … deve essere valutata rispetto al complesso dei diritti e degli obblighi che identificano la posizione contrattuale di ciascuna parte.
pagina 2 di 3 Nell'equilibrio delle posizioni contrattuali il corrispettivo della clausola di durata minima garantita nell'interesse del datore di lavoro, dunque, è sì necessario ma può essere liberamente stabilito dalle parti e può consistere nella reciprocità dell'impegno di stabilità assunto dalle parti ovvero in una diversa prestazione a carico del datore di lavoro, consistente in una maggiorazione della retribuzione o in una obbligazione non-monetaria, purché non simbolica e proporzionata al sacrificio assunto dal lavoratore. Del resto la necessità della previsione di un compenso specifico, in deroga al suddetto principio generale, è stata espressamente prevista a pena di nullità ove ritenuta necessaria, come nel caso dell'art. 2125 c.c., per il patto di non concorrenza nel lavoro subordinato e dell'art. 1751 bis c.c. - nel testo introdotto dalla L. 29 dicembre 2000, n. 422, art. 23 - per il patto di non concorrenza nel rapporto di agenzia. A tale riguardo questa Corte ha affermato che nel rapporto di agenzia la necessità della previsione del compenso specifico del patto di non concorrenza non si applica ai patti stipulati prima della entrata in vigore della legge 422/2000 (Cass., sent. 22/08/2016, n. 17239; nr.
12127/2015), il che conferma il rilievo che l'obbligo di uno specifico corrispettivo della limitazione delle facoltà di uno dei contraenti non deriva da un principio generale di ordine pubblico, limitativo dell'autonomia negoziale” (Cass. civ., sez. lav., n. 14457/17). E poiché nel caso in esame la pattuizione prevede la reciprocità dell'obbligazione, essendo stato il termine pattuito per sei mesi per entrambe le parti, deve ritenersi valida. In conseguenza di ciò le domande principali del ricorrente devono essere rigettate e deve essere, conseguentemente, accolta la domanda riconvenzionale svolta dalla società.
deve quindi essere condannato al pagamento a favore di Parte_1 [...] della somma di €. 821,56, non essendo contestato che - se è sussistente il maggior CP_1 termine di preavviso in ragione della validità del patto – costui debba quell'ulteriore somma a titolo di indennità sostitutiva per il preavviso non rispettato. Su tale somma sono poi dovuti gli interessi legali dal dovuto al saldo. Le spese possono essere interamente compensate, attesa la particolarità della questione affrontata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, nella persona del giudice del lavoro dott. Luigi Bettini, definitivamente pronunciando nella causa n. 496/24 R. G. LAV. promossa da Parte_1 contro in persona del legale rappresentante pro tempore, ogni diversa Controparte_1 istanza disattesa e respinta, così provvede:
- rigetta le domande principali;
- in accoglimento della domanda riconvenzionale, condanna al pagamento a Parte_1 favore di della somma di €. 821,56, oltre agli interessi legali dal dovuto al Controparte_1 saldo;
- compensa per intero fra le parti le spese processuali;
- fissa il termine di giorni sessanta per il deposito della motivazione. Bologna, 18.2.2025
Il giudice del lavoro
dott. Luigi Bettini
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