Trib. Bologna, sentenza 06/03/2025, n. 214
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Sentenza 6 marzo 2025

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Il provvedimento analizzato è una sentenza emessa dal Tribunale Ordinario di Bologna, nella persona del giudice dott. Luigi Bettini, riguardante una controversia di lavoro. La parte ricorrente ha richiesto il pagamento di una somma di € 7.041,88 a titolo di trattamento di fine rapporto, sostenendo che la società avesse illegittimamente trattenuto tale importo nonostante il rispetto del termine di preavviso previsto dal contratto collettivo. La parte resistente ha contestato la validità del contratto di lavoro, affermando che il patto di prolungamento del preavviso fosse legittimo e che il ricorrente avesse violato i termini concordati, giustificando così la compensazione tra le somme dovute.

Il giudice ha rigettato le domande del ricorrente, ritenendo valida la pattuizione di preavviso di sei mesi, in quanto la reciprocità dell'obbligo tra le parti giustificava la sua legittimità. Ha argomentato che la corrispettività dell'accordo non deve necessariamente consistere in un compenso monetario specifico, ma può derivare dalla stabilità del rapporto lavorativo e dai benefici professionali ottenuti dal lavoratore. Inoltre, ha accolto la domanda riconvenzionale della società, condannando il ricorrente al pagamento di € 821,56 per l'indennità sostitutiva del preavviso non rispettato. Le spese processuali sono state compensate, considerando la complessità della questione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Bologna, sentenza 06/03/2025, n. 214
    Giurisdizione : Trib. Bologna
    Numero : 214
    Data del deposito : 6 marzo 2025

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