Art. 4. 1. Al comma 4 dell'articolo 4 della legge 6 novembre 1989, n. 368 , la parola: "sono" e' sostituita dalle seguenti: "possono essere".
2. Il comma 5 dell'articolo 4 della legge 6 novembre 1989, n. 368 , e' sostituito dal seguente:
" 5. I ventinove membri di nomina governativa sono designati come segue:
a) dieci dalle associazioni nazionali dell'emigrazione;
b) sette dai partiti che hanno rappresentanza parlamentare;
c) nove dalle confederazioni sindacali e dai patronati maggiormente rappresentativi sul piano nazionale e che siano rappresentati nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro;
d) uno dalla Federazione nazionale della stampa;
e) uno dalla Federazione unitaria della stampa italiana all'estero;
f) uno dalla organizzazione piu' rappresentativa dei lavoratori frontalieri".
Nota all'art. 4:
- Il testo dell'art. 4 della citata legge n. 368 del 1989 , cosi' come modificato dalla presente legge, e' il seguente:
"Art. 4. - 1. Il CGIE e' composto da novantaquattro membri dei quali sessantacinque in rappresentanza delle comunita' italiane all'estero e ventinove nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri secondo la ripartizione indicata al comma 5.
2. I sessantancinque membri del CGIE in rappresentanza delle comunita' italiane all'estero sono eletti secondo le modalita' previste dagli articoli 13 e 14, e nelle proporzioni numeriche fissate, per ciascun Paese, dalla tabella allegata alla presente legge.
3. Essi devono risiedere da almeno tre anni nel rispettivo Paese, avere raggiunto la maggiore eta' ed essere in possesso della cittadinanza italiana.
4. Nei Paesi in cui la rappresentanza elettiva sia di due o piu' membri, possono essere rappresentate, in proporzione non superiore alla meta' dei componenti, anche persone non in possesso della cittadinanza italiana, purche' siano figli o discendenti di cittadini italiani.
5. I ventinove membri di nomina governativa sono designati come segue:
a) dieci dalle associazioni nazionali dell'emigrazione;
b) sette dai partiti che hanno rappresentanza parlamentare;
c) nove dalle confederazioni sindacali e dai patronati maggiormente rappresentativi sul piano nazionale e che siano rappresentati nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro;
d) uno dalla Federazione nazionale della stampa;
e) uno dalla Federazione unitaria della stampa italiana all'estero;
f) uno dalla organizzazione piu' rappresentativa dei lavoratori frontalieri".
2. Il comma 5 dell'articolo 4 della legge 6 novembre 1989, n. 368 , e' sostituito dal seguente:
" 5. I ventinove membri di nomina governativa sono designati come segue:
a) dieci dalle associazioni nazionali dell'emigrazione;
b) sette dai partiti che hanno rappresentanza parlamentare;
c) nove dalle confederazioni sindacali e dai patronati maggiormente rappresentativi sul piano nazionale e che siano rappresentati nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro;
d) uno dalla Federazione nazionale della stampa;
e) uno dalla Federazione unitaria della stampa italiana all'estero;
f) uno dalla organizzazione piu' rappresentativa dei lavoratori frontalieri".
Nota all'art. 4:
- Il testo dell'art. 4 della citata legge n. 368 del 1989 , cosi' come modificato dalla presente legge, e' il seguente:
"Art. 4. - 1. Il CGIE e' composto da novantaquattro membri dei quali sessantacinque in rappresentanza delle comunita' italiane all'estero e ventinove nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri secondo la ripartizione indicata al comma 5.
2. I sessantancinque membri del CGIE in rappresentanza delle comunita' italiane all'estero sono eletti secondo le modalita' previste dagli articoli 13 e 14, e nelle proporzioni numeriche fissate, per ciascun Paese, dalla tabella allegata alla presente legge.
3. Essi devono risiedere da almeno tre anni nel rispettivo Paese, avere raggiunto la maggiore eta' ed essere in possesso della cittadinanza italiana.
4. Nei Paesi in cui la rappresentanza elettiva sia di due o piu' membri, possono essere rappresentate, in proporzione non superiore alla meta' dei componenti, anche persone non in possesso della cittadinanza italiana, purche' siano figli o discendenti di cittadini italiani.
5. I ventinove membri di nomina governativa sono designati come segue:
a) dieci dalle associazioni nazionali dell'emigrazione;
b) sette dai partiti che hanno rappresentanza parlamentare;
c) nove dalle confederazioni sindacali e dai patronati maggiormente rappresentativi sul piano nazionale e che siano rappresentati nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro;
d) uno dalla Federazione nazionale della stampa;
e) uno dalla Federazione unitaria della stampa italiana all'estero;
f) uno dalla organizzazione piu' rappresentativa dei lavoratori frontalieri".