Sentenza 11 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 11/06/2025, n. 2603 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 2603 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
All'esito della camera di consiglio dopo la discussione orale lo scrivente pubblica la seguente sentenza ex art
281 sexies c.p.c. da intendersi facente parte integrante del verbale dell'odierna udienza dell'11.06.2025
R E P U B BL I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
- Sezione Seconda Civile -
Il Tribunale di Salerno, in composizione monocratica, in persona del giudice dr. Gustavo Danise, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art 281 sexies c.p.c. a definizione della causa iscritta al numero n. 1947 del R.G. dell'anno 2014 vertente
TRA
in Salerno, in persona Parte_1 dell'amministratore p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Alessandro Sada, presso cui domicilia come da procura in atti;
- Attore opponente –
E ing. , C.F. rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Savastano, Controparte_1 C.F._1 presso cui domicilia come da procura in atti.
- Cconvenuto opposto –
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI: come da rispettivi atti introduttivi e note conclusionali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, il sito in Salerno, alla Parte_1 Parte_1
, in persona dell'amministratore pro tempore, proponeva opposizione
[...] Parte_1 avverso il decreto ingiuntivo dell'importo pari ad €.53.996,33 emesso dal Tribunale di Salerno in favore dell'ing. , avente ad oggetto il pagamento di compensi professionali per attività di Controparte_1 progettazione riferite a interventi sull'immobile condominiale. Concludeva l'opponente chiedendo: la revoca del decreto ingiuntivo opposto;
l'accertamento della insussistenza del credito azionato;
in via riconvenzionale, la declaratoria di nullità della convenzione stipulata in data 13 luglio 2006 e la conseguente condanna dell'opposto alla restituzione delle somme percepite a titolo di acconto;
in subordine, la pagina 1 di 5
in ulteriore subordine, la risoluzione del predetto accordo contrattuale;
la condanna dell'opposto al pagamento delle spese di giudizio.
Si costituiva in giudizio l'ing. il quale contestava integralmente la fondatezza, in Controparte_1 fatto e in diritto, delle avverse domande. Concludeva, pertanto, chiedendo: in via preliminare, la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;
nel merito, il rigetto dell'opposizione proposta dal , con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto e Parte_1 condanna dell'opponente al pagamento della somma di € 53.996,33, ovvero di quella diversa somma ritenuta di giustizia;
con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.
All'esito delle attività introduttive, il Giudice, ritenuta la necessità di acquisire elementi tecnici di valutazione in ordine alla natura e all'entità delle prestazioni professionali dedotte in giudizio, disponeva l'espletamento di consulenza tecnica d'ufficio, conferendo l'incarico all'ing. . Persona_1
Esaurita l'istruttoria e, in particolare, espletata la CTU al fine di accertare l'avvenuto svolgimento dell'incarico professionale, la correttezza dell'operato tecnico, l'eventuale sussistenza di un credito e la presenza di danni imputabili al professionista, il Tribunale disponeva il rinvio all'udienza del 11 giugno
2025, ore 10:00, per discussione e decisione, con facoltà di deposito note conclusionali entro 15 giorni prima.
L'opposizione proposta dal risulta parzialmente fondata, ma il credito azionato Parte_1 dall'opposto deve ritenersi, nei limiti accertati, effettivamente sussistente e dovuto.
In via preliminare, va disattesa l'eccezione di inefficacia del decreto ingiuntivo sollevata dall'opponente per asserita tardività della relativa notificazione.
Dall'esame degli atti risulta che la parte opposta ha previamente richiesto la correzione per errore materiale, ai sensi dell'art. 287 c.p.c., applicabile anche ai decreti ingiuntivi in virtù del richiamo contenuto nell'art. 12, comma 2, disp. att. c.p.c. in ragione della loro natura equiparabile a quella delle sentenze di condanna.
Il provvedimento correttivo è stato emesso e depositato in data 13 dicembre 2013. Tale data, quale momento in cui il decreto ha acquisito completezza ed efficacia giuridica, è quella da cui decorre il termine di cui all'art. 644, comma 2, c.p.c. per la notificazione. La notificazione eseguita in data 28 gennaio 2014 deve, dunque, ritenersi tempestiva, essendo intervenuta nel termine di sessanta giorni dalla pronuncia del decreto ingiuntivo così come rettificato. Ne consegue la piena validità ed efficacia del provvedimento monitorio opposto.
La CTU ha confermato che l'incarico conferito all'ing. , come sancito dalla delibera CP_1 assembleare del 16 settembre 2005 e dalla convenzione del 13 luglio 2006, è stato svolto in modo conforme alle prestazioni previste, inclusa la progettazione e la direzione lavori. Le attività del pagina 2 di 5 professionista sono state adeguatamente documentate con elaborati grafici, relazioni e comunicazioni ufficiali, risultando in piena coerenza con quanto approvato dall'assemblea condominiale.
È stato inoltre evidenziato che la revoca dell'incarico da parte del , intervenuta in data Parte_1
31 maggio 2010, non è riconducibile ad alcun inadempimento del professionista, ma costituisce espressione di una decisione unilaterale del committente. Di conseguenza, la pretesa creditoria del tecnico per le attività svolte nella fase progettuale e preliminare dei lavori deve ritenersi fondata, essendo state tali prestazioni regolarmente eseguite, con il deposito della D.I.A. e delle relazioni asseverate previste.
La CTU ha confermato che non sono emerse incongruenze o vizi nelle prestazioni professionali fornite dall'ing. . Le difficoltà amministrative, come il diniego di accesso ai fondi della L. CP_1
219/81, non sono attribuibili al professionista, il quale ha adempiuto correttamente agli obblighi assunti. La mancata concessione dei fondi non costituisce un inadempimento del tecnico, ma un evento estraneo alla sua responsabilità.
Secondo la CTU, dunque, il compenso richiesto dall'ing. , pari a €.53.496,77 per le CP_1 competenze residue, è congruo e correttamente calcolato sulla base di un importo lavori di €.809.464,32, mediante l'applicazione del criterio percentuale dell'8,42%, conforme alla normativa vigente all'epoca
(Legge n. 143/1949). Il calcolo effettuato è stato ritenuto coerente sia con la documentazione prodotta sia con le consuetudini professionali.
Il CTU ha, altresì, accertato che il professionista ha percepito, a titolo di acconto, la somma complessiva di €.24.000,00. Pertanto, il credito residuo vantato dall'ing. nei confronti del CP_1
Condominio opponente può essere determinato in €.29.496,77 (€.53.496,77- €.24.000,00).
In conclusione, le risultanze della CTU supportano la fondatezza delle pretese creditorie dell'ing.
. Il compenso richiesto è giustificato e congruo rispetto alle prestazioni effettivamente eseguite, CP_1 in linea con l'incarico conferito e con la documentazione contrattuale.
Le risultanze della CTU, pertanto, hanno confermato la legittimità delle pretese dell'ing.
, la correttezza delle sue prestazioni e la fondatezza della sua richiesta di pagamento. CP_1
In ragione dell'accoglimento solo parziale dell'opposizione e della necessità di determinare giudizialmente il compenso spettante al professionista, si ravvisa una situazione di soccombenza reciproca che giustifica, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., la compensazione delle spese di lite nella misura della metà.
Per l'effetto, il opponente va condannato al pagamento, in favore dell'ing. , Parte_1 CP_1 della somma di € 2.538,50, pari al 50% delle spese complessivamente liquidate in €.5.077,00, importo determinato sulla base del decisum e in applicazione dei criteri previsti dal D.M. 55/2014, come aggiornato dal D.M. 147/2022, con riferimento ai parametri medi.
pagina 3 di 5 Le spese di consulenza tecnica d'ufficio, già liquidate come da decreto già emesso in corso di causa, devono essere poste definitivamente a carico delle parti in via solidale e nella misura del 50% ciascuno, tenuto conto della utilità della consulenza ai fini della decisione e della posizione processuale di ciascuna parte.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Seconda Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Gustavo Danise, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
1. in accoglimento parziale dell'opposizione proposta dal Parte_1
in Salerno, in persona dell'amministratore p.t. e, per le causali indicate
[...] in motivazione, revoca il D.I. nr. 1700/13 in data 05.03.2014;
2. accerta e dichiara, per le causali indicate in motivazione, il credito dell'importo di €.29.496,77, vantato dall'ing. nei confronti del e Controparte_1 Parte_1 [...]
in Salerno e, per l'effetto; Parte_1
3. condanna il Salerno, in Controparte_2 persona dell'amministratore pro tempore, al pagamento, in favore dell'ing. , della Controparte_1 somma di € 29.496,77, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data del mancato pagamento al saldo effettivo;
4. condanna il , in Parte_1 Parte_2 persona dell'amministratore p.t., alla rifusione delle spese di giudizio in favore dell'ing.
[...]
che si liquidano in €.2.538,50 per compensi, oltre rimborso spese forfettario al 15%, CP_3
IVA e CPA, se dovute come per legge;
5. dispone che le spese relative alla consulenza tecnica d'ufficio (CTU), quantificate nell'importo complessivo €.3.128,63, di cui €.25,10 per spese e indennità ed €.3.103,53 di onorario, oltre Cassa professionale e IVA, come per legge, con acconto a detrarsi ove ricevuto, siano definitivamente poste a carico a carico di entrambe le parti in parti uguali (50% ciascuno).
Così deciso in Salerno,
11 giugno 2025
IL GIUDICE
Dr. Gustavo Danise
pagina 4 di 5 pagina 5 di 5