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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 22/12/2025, n. 17915 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 17915 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 40410/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XVIII CIVILE specializzata in diritti della persona e immigrazione in composizione monocratica, nella persona della Giudice dott.ssa Francesca
AC ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 40410 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2021 vertente:
TRA
nato a [...] il [...] (C.F. ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dagli avv.ti Maria Antonella Mascaro e Giorgio Sicari presso il cui Studio in Roma, V.le di Villa Massimo n. 33 è elettivamente domiciliato;
- attore -
E
nata a [...] il [...] (C.F. Controparte_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'Avv. Federico Maria Fratello presso il cui studio in
Roma, Via Cristoforo Colombo, n. 193, è elettivamente domiciliata
- convenuta -
OGGETTO: risarcimento danni per diffamazione
***
Ragioni di fatto e diritto della decisione
1. L'attore, agente della Compagnia di assicurazione “ , Controparte_2 dopo aver ampiamente descritto il clima di profonda conflittualità del rapporto sentimentale precedentemente avuto con la convenuta, lamenta il contenuto diffamatorio e gravemente lesivo della sua reputazione professionale della
1 comunicazione inviata dalla sig.ra in data 6.07.2018, all'indirizzo pec CP_1 della Compagnia Assicurativa . CP_2
2. Secondo la prospettazione di parte attrice, tale comunicazione, avente ad oggetto la denuncia di atti vandalici in danno del veicolo di proprietà della assicurato dalla aveva in realtà lo scopo di ledere CP_1 Controparte_2
l'immagine professionale e reputazionale dell'ex convivente, attraverso la divulgazione, presso gli uffici centrali della compagnia di cui l'attore è agente, dell'esistenza di un procedimento penale a suo carico, nonché di insinuare l'idea che il fosse l'autore dei denunciati atti vandalici. Pt_1
3. Chiede quindi la condanna della convenuta al risarcimento del danno non patrimoniale asseritamente patito, quantificato in € 50.000,00, consistente nel discredito che una simile informazione avrebbe generato agli occhi dei suoi colleghi e nell'umiliazione subita, consistente nell'aver dovuto giustificare il suo coinvolgimento in un procedimento penale nell'ambiente lavorativo.
4. Si è costituita la convenuta, negando ogni addebito ed eccependo la mancata prova sia in ordine ai fatti dedotti da parte attrice, sia per ciò che attiene alla prova del danno lamentato;
ha svolto, inoltre, domanda riconvenzionale chiedendo a) la restituzione della complessiva somma di € 791,04, corrisposta per sanzioni irrogate per infrazioni stradali commesse dal b) il risarcimento Pt_1 dei danni non patrimoniali subiti a seguito dell'instaurazione del presente giudizio, intrapreso al solo fine di intimidire la convenuta in prossimità dell'udienza dibattimentale relativa procedimento penale R.G.N.R. 15702/2018, nella quale si doveva svolgere il suo esame testimoniale come persona offesa. Ha chiesto infine la condanna dell'attore ai sensi dell'art. 96 c.p.c. per lite temeraria.
5. La causa, istruita documentalmente, è stata da ultimo rinviata per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale della causa all'udienza del 6 novembre 2025, all'esito della quale è stata riservata per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies comma 3 c.p.c.
6. La domanda risarcitoria formulata dall'attore è infondata, per i motivi di seguito precisati.
7. Si osserva, in via preliminare, che possono formare oggetto del giudizio di questo Tribunale esclusivamente i fatti e le circostanze rilevanti ai fini della
2 decisione delle domande proposte in questa sede, restando sullo sfondo ogni altra deduzione non utile a tal fine.
8. Dal confronto tra le rispettive narrazioni, emerge che la vicenda in esame si inserisce in un contesto di profonda conflittualità tra le parti, determinato dalla rottura del rapporto sentimentale che ha legato e Parte_1 Controparte_1 dal 2014 al 2018; in tale contesto, dovrà dunque valutarsi la prospettata portata diffamatoria della comunicazione del 6 luglio 2018, fermo restando che in tema di diffamazione, in sede civile, pur potendo il giudice accertare in via incidentale la sussistenza della fattispecie penale di cui all'art. 595 c.p., l'azione è finalizzata ad ottenere il risarcimento del danno asseritamente patito, che deve essere provato in ogni suo elemento da colui il quale formula la relativa domanda.
9. Dall'esame della documentazione prodotta da parte attrice con l'atto di citazione (cfr. doc. 1), si evince che la comunicazione del 6 luglio 2018, inviata da alla Compagnia di assicurazione per denunciare, ai fini Controparte_1 assicurativi, gli atti vandalici subiti alla sua autovettura nei giorni 10 giugno
2018, 27 giugno 2018 e 6 luglio 2018, è corredata dalle tre denunce sporte dalla stessa presso il commissariato di P.S. di Roma, Monteverde contro ignoti;
CP_1 in una delle predette denunce, precisamente quella del 27 giugno 2018, allegata dall'attore solo successivamente, con le memorie di replica 183 c.p.c., ma comunque nei termini di legge, è riportata la seguente frase: “Faccio presente che ho sporto denuncia querela nei confronti di un mio ex convivente, Parte_1 dove è aperto un procedimento penale nr. 15702/18 presso la Procura della
Repubblica presso il Tribunale di Roma, dott.ssa Fazi”.
10. Secondo la prospettazione di parte attrice, l'aver divulgato questa informazione alla compagnia di assicurazione di cui il era agente -sebbene Pt_1 la comunicazione fosse necessaria al fine di istruire la pratica per l'attivazione della polizza assicurativa per atti vandalici sottoscritta dalla avrebbe CP_1 avuto l'effetto di ledere l'onore e la reputazione dell'attore nel suo ambiente lavorativo.
11. La diffamazione, come è noto, è sanzionata nell'ambito del diritto penale mediante la fattispecie incriminatrice di cui all'art. 595 del c.p., mentre in ambito civile è fonte di responsabilità ai sensi degli artt. 2043 e 2059 c.c. qualora generi
3 un danno ingiusto alla vittima, sia esso di natura patrimoniale, quando incide su aspetti economici e professionali, ovvero non patrimoniale, quando compromette il valore sociale e personale della reputazione.
12. “Il danno non patrimoniale, anche quando sia determinato dalla lesione di diritti inviolabili della persona, costituisce danno conseguenza (Cass. n. 8827 e n.
8828/2003; n. 16004/2003), che deve essere allegato e provato. Va disattesa, infatti, la tesi che identifica il danno con l'evento dannoso, parlando di "danno evento". La tesi, enunciata dalla Corte costituzionale con la sentenza n.
184/1986, è stata infatti superata dalla successiva sentenza n. 372/1994, seguita dalla Corte di Cassazione con le sentenze gemelle n. 8827 e n. 8828 del
2003. E del pari da respingere è la variante costituita dall'affermazione che nel caso di lesione di valori della persona, il danno sarebbe in re ipsa, perché la tesi snatura la funzione del risarcimento, che verrebbe concesso non in conseguenza dell'effettivo accertamento di un danno, ma quale pena privata per un comportamento lesivo.” (Cass. Sez. U, Sentenza n. 26972 del 2008).
13. Ciò premesso, ritiene il Tribunale, in primo luogo, che le espressioni utilizzate dalla e riportate della denuncia del 27 giugno 2018, non CP_1 abbiano alcuna valenza diffamatoria, limitandosi a fornire agli organi di Polizia, con tono neutro e descrittivo dei fatti, alcuni dettagli rilevanti ai fini dell'indagine.
14. Si osserva, infatti, che risulta documentalmente provato (cfr. doc. 2 comparsa convenuta) che, proprio nel periodo nel quale la subiva gli atti CP_1 vandalici poi denunciati, il era stato effettivamente sottoposto a Pt_1 procedimento penale con l'accusa di atti persecutori in danno della stessa di talché è del tutto verosimile che l'odierna convenuta ritenesse CP_1 opportuno segnalare la circostanza agli organi di P.S. investiti dell'indagine sugli atti vandalici subiti.
15. In secondo luogo, quanto al contestato successivo invio del documento come allegato alla richiesta di apertura del sinistro presso l'agenzia assicuratrice,
è evidente che tale attività sia stata necessaria, ed esercitata al solo fine di fornire alla compagnia di assicurazione la documentazione richiesta per l'apertura del sinistro. Deve quindi escludersi la sussistenza dell'elemento oggettivo della fattispecie diffamatoria.
4 16. L'allegazione alla denuncia di sinistro della querela sporta contro ignoti per atti vandalici, contenente il riferimento al processo penale pendente nei confronti del per atti persecutori, costituisce pertanto la piena, quanto congrua, Pt_1 rappresentazione che la denunciante doveva fornire sia all'autorità, per consentire lo svolgimento delle indagini, sia alla compagnia assicurativa, per ottenere il risarcimento del danno che le spettava.
17. In conclusione, si è trattato di un'attività dovuta, nella quale solo non vi è stata alcuna offesa all'onore e alla reputazione del ma non è neanche Pt_1 rinvenibile alcun intento diffamatorio.
18. Tanto chiarito, si osserva che l'attore non ha neppure fornito alcuna prova del danno alla sua reputazione, limitandosi ad allegare che l'informazione relativa al suo coinvolgimento penale sarebbe divenuto fatto appreso da “innumerevoli funzionari della ” precisando tuttavia che a ciò non è seguita alcuna CP_2 conseguenza sul piano lavorativo;
non risulta, inoltre, provato che il Pt_1 sarebbe stato costretto a fornire chiarimenti su vicende personali al Gestore territorialmente competente, il quale lo avrebbe convocato ed avrebbe disposto un'ispezione presso l'Agenzia gestita dal Pt_1
19. Né tali circostanze sarebbero potute emergere con la prova per testi articolata nella memoria istruttoria, irrilevante poiché vertente su circostanze parzialmente diverse e con un testimone che non era quello che avrebbe avuto contatti con il in occasione della comunicazione del 6 luglio 2018. Pt_1
20. Peraltro, quanto dedotto dallo stesso circa l'atteggiamento tenuto Pt_1 dagli uffici centrali della Compagnia assicurativa successivamente all'invio della comunicazione del 6 luglio 2018 (“ non ha ritenuto di dover Controparte_2 revocare la procura agenziale conferita all'esponente” cfr. pag. 8 dell'atto di citazione), depone nel senso che la notizia del suo coinvolgimento in un procedimento penale non ha avuto alcun seguito nel suo ambiente lavorativo.
21. Com'è noto, è onere di chi allega l'esistenza di un danno, provare non solo l'esistenza dell'evento di danno in sé, ma anche e soprattutto l'esistenza del nesso causale tra la condotta che si assume lesiva e il danno che da questa deriverebbe.
22. Inoltre, il lungo lasso di tempo intercorrente tra i fatti oggetto di giudizio e l'introduzione della presente azione, appare incompatibile con il timore che
5 l'informazione proveniente dalla sig.ra - ben tre anni prima - potesse CP_1 avere ripercussioni di sorta sulla reputazione professionale dell'attore, deponendo, invece, per un giudizio di totale infondatezza dell'azione proposta.
23. Non solo. L'attore ha dedotto la sussistenza di un danno non patrimoniale, consistente, a suo dire, nel pericolo -smentito dalle sue stesse affermazioni- di detrimento della sua vita sociale e professionale, quantificato arbitrariamente e senza alcun parametro di riferimento, nella somma di € 50.000,00.
24. Alla luce di quanto esposto, la domanda principale non può che essere integralmente respinta.
25. Allo stesso modo, non può essere accolta la domanda riconvenzionale.
26. La Suprema Corte afferma che "la relazione di dipendenza della domanda riconvenzionale "dal titolo dedotto in giudizio dall'attore", che comporta la trattazione simultanea delle cause, si configura non già come identità della "causa petendi" (richiedendo, appunto, l'art. 36 c.p.c. un rapporto di mera dipendenza), ma come comunanza della situazione o del rapporto giuridico dal quale traggono fondamento le contrapposte pretese delle parti, ovvero come comunanza della situazione, o del rapporto giuridico sul quale si fonda la riconvenzionale, con quello posto a base di un'eccezione, sì da delinearsi una connessione oggettiva qualificata della domanda riconvenzionale con l'azione o l'eccezione proposta. Inoltre, la pregiudizialità ex art. 34 c.p.c. postula non solo che la questione pregiudiziale costituisca un antecedente logico, necessario di fatto e di diritto rispetto alla decisione principale, ma anche che tale questione assuma rilievo autonomo perché destinata a proiettare le sue conseguenze giuridiche al di fuori della causa nel cui ambito la questione stessa è sollevata, in ragione dell'efficacia del giudicato"
(Cassazione civile, sez. lav., 26/05/2005, n. 11083).
27. Nel caso di specie, con riguardo alla domanda di restituzione degli importi pagati a titolo di sanzioni amministrative per violazione del codice della strada, la comunanza della situazione o del rapporto giuridico dal quale traggono fondamento le reciproche rivendicazioni, risulta del tutto carente e, pertanto, la relativa domanda è inammissibile.
28. Per quanto concerne, invece, la domanda riconvenzionale di risarcimento del danno non patrimoniale, si osserva quanto segue.
6 29. La convenuta deduce che l'introduzione del presente giudizio si inserisce in una serie di atti intimidatori e di molestie che il avrebbe posto in essere Pt_1 nei suoi confronti sin dalla fine della loro relazione sentimentale.
30. Invero, è stato condannato con sentenza del Tribunale Parte_1
Penale di Roma n. 7976/2024, relativa al proc. Pen. N.R.G.N.R 15702/18, come si evince dal provvedimento depositato agli atti di causa, per il reato di atti persecutori, previsto dall'art. 612 bis commi 1 e 2 c.p. e, nel procedimento indicato, la si è costituita parte civile ed ha ottenuto un risarcimento dei CP_1 danni in via provvisionale.
31. Alla luce dell'esame degli atti di causa, ritiene il Tribunale che, anche qualora la proposizione della presente domanda giudiziale si inserisca all'interno di un contesto intimidatorio in danno della signora la presente citazione CP_1 in giudizio non abbia, tuttavia, una portata lesiva autonomamente risarcibile.
32. Invero, da un lato, è preclusa al Tribunale in questa sede la valutazione di ulteriori condotte di minaccia e molestia che hanno complessivamente già costituito oggetto di giudizio in sede penale, atteso che il reato di atti persecutori prevede comunque una pluralità di condotte, reiterate nel tempo.
33. Dall'altro, va osservato che qualora l'introduzione di questo giudizio costituisse, insieme ad altri, una ulteriore condotta persecutoria, quest'ultima dovrebbe essere prima oggetto di ulteriore accertamento in sede penale.
34. Ciò in ragione della parziale ma sostanziale sovrapponibilità delle due domande e del rispetto delle norme che regolano i rapporti tra giudizio penale e giudizio civile (art. 75 e 82 c.p.p.), trattandosi di disposizioni finalizzate ad escludere la non consentita duplicazione dei giudizi (Cass. Sez. 5, n. 28753 del
08/06/2005; Sez. 4, n. 21588 del 23/03/200; Sez. 2, n. 62 del 16/12/2009; Sez.
4, n. 3454 del 19/12/2014).
35. La domanda riconvenzionale deve, pertanto, essere respinta.
36. Tuttavia, il Tribunale ritiene di poter accogliere la domanda di risarcimento del danno per lite temeraria, formulata dalla parte convenuta.
37. La Cassazione ha recentemente osservato (Cass. civ. Ord. Sez. 5 Num.
13315 Anno 2025), ribadendo un orientamento condiviso, che “Il fondamento costituzionale della responsabilità aggravata ex art. 96, comma 3, c.p.c., risiede
7 nell'art. 111 Cost. - il quale, ai commi 1 e 2, sancisce il principio del giusto processo regolato dalla legge e quello, al primo consustanziale, della sua ragionevole durata
- e ha come presupposto la mala fede o colpa grave, da intendersi quale espressione di scopi o intendimenti abusivi, ossia strumentali o comunque eccedenti la normale funzione del processo, i quali non necessariamente devono emergere dal testo degli atti della parte soccombente, potendo desumersi anche da elementi extratestuali concernenti il più ampio contesto nel quale l'iniziativa processuale s'inscrive. […] (Cass. n. 36591 del 2023).”.
38. Ebbene, l'attore ha proposto un'azione infondata sotto tutti i profili, attribuendo portata diffamatoria ad un atto assolutamente dovuto e privo dei requisiti indispensabili per essere qualificato come lesivo di alcunché, senza peraltro offrire la benché minima prova in ordine al danno asseritamente patito, ed ha atteso oltre tre anni dall'evento contestato per proporre la presente azione nei confronti dell'ex compagna. Il tutto, successivamente all'instaurazione di un procedimento penale nei suoi confronti per atti persecutori in danno della sig.ra ed in concomitanza con la sua deposizione quale persona offesa in quel CP_1 processo.
39. Tali elementi denotano un abuso dello strumento processuale, quanto meno sotto il profilo della colpa grave, con la conseguente condanna del Grasso al risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 96, co. 1, c.p.c. che si ritiene corretto liquidare nella somma equitativamente determinata di € 4.000,00.
40. Tenuto conto dell'esito del giudizio e della parziale reciproca soccombenza delle parti rispetto alle domande proposte in via principale e riconvenzionale, nonché del comportamento processuale delle parti, le spese di lite devono essere compensate per la metà, con condanna dell'attore alla rifusione in favore della convenuta dell'altra metà, liquidata come in dispositivo (secondo le previsioni del
D.M. n. 147 del 13/08/2022 per i giudizi di cognizione innanzi al Tribunale;
valore della causa: da € 26.001 a € 52.000).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ritenuta assorbita ogni altra deduzione e questione proposta, così dispone:
8 - respinge la domanda principale;
- respinge le domande riconvenzionali proposte dalla convenuta;
- condanna al pagamento in favore di della Parte_1 Controparte_1 somma di € 4.000,00 per lite temeraria, ai sensi dell'art. 96 comma 1 c.p.c.;
- compensa la metà delle spese di lite tra le parti;
- condanna al pagamento della metà delle spese di lite in Parte_1 favore di che si liquidano nella misura già dimidiata di € Controparte_1
3.750,00 per compensi, oltre il 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Roma, il 12 dicembre 2025
La Giudice dott.ssa Francesca AC
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XVIII CIVILE specializzata in diritti della persona e immigrazione in composizione monocratica, nella persona della Giudice dott.ssa Francesca
AC ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 40410 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2021 vertente:
TRA
nato a [...] il [...] (C.F. ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dagli avv.ti Maria Antonella Mascaro e Giorgio Sicari presso il cui Studio in Roma, V.le di Villa Massimo n. 33 è elettivamente domiciliato;
- attore -
E
nata a [...] il [...] (C.F. Controparte_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'Avv. Federico Maria Fratello presso il cui studio in
Roma, Via Cristoforo Colombo, n. 193, è elettivamente domiciliata
- convenuta -
OGGETTO: risarcimento danni per diffamazione
***
Ragioni di fatto e diritto della decisione
1. L'attore, agente della Compagnia di assicurazione “ , Controparte_2 dopo aver ampiamente descritto il clima di profonda conflittualità del rapporto sentimentale precedentemente avuto con la convenuta, lamenta il contenuto diffamatorio e gravemente lesivo della sua reputazione professionale della
1 comunicazione inviata dalla sig.ra in data 6.07.2018, all'indirizzo pec CP_1 della Compagnia Assicurativa . CP_2
2. Secondo la prospettazione di parte attrice, tale comunicazione, avente ad oggetto la denuncia di atti vandalici in danno del veicolo di proprietà della assicurato dalla aveva in realtà lo scopo di ledere CP_1 Controparte_2
l'immagine professionale e reputazionale dell'ex convivente, attraverso la divulgazione, presso gli uffici centrali della compagnia di cui l'attore è agente, dell'esistenza di un procedimento penale a suo carico, nonché di insinuare l'idea che il fosse l'autore dei denunciati atti vandalici. Pt_1
3. Chiede quindi la condanna della convenuta al risarcimento del danno non patrimoniale asseritamente patito, quantificato in € 50.000,00, consistente nel discredito che una simile informazione avrebbe generato agli occhi dei suoi colleghi e nell'umiliazione subita, consistente nell'aver dovuto giustificare il suo coinvolgimento in un procedimento penale nell'ambiente lavorativo.
4. Si è costituita la convenuta, negando ogni addebito ed eccependo la mancata prova sia in ordine ai fatti dedotti da parte attrice, sia per ciò che attiene alla prova del danno lamentato;
ha svolto, inoltre, domanda riconvenzionale chiedendo a) la restituzione della complessiva somma di € 791,04, corrisposta per sanzioni irrogate per infrazioni stradali commesse dal b) il risarcimento Pt_1 dei danni non patrimoniali subiti a seguito dell'instaurazione del presente giudizio, intrapreso al solo fine di intimidire la convenuta in prossimità dell'udienza dibattimentale relativa procedimento penale R.G.N.R. 15702/2018, nella quale si doveva svolgere il suo esame testimoniale come persona offesa. Ha chiesto infine la condanna dell'attore ai sensi dell'art. 96 c.p.c. per lite temeraria.
5. La causa, istruita documentalmente, è stata da ultimo rinviata per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale della causa all'udienza del 6 novembre 2025, all'esito della quale è stata riservata per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies comma 3 c.p.c.
6. La domanda risarcitoria formulata dall'attore è infondata, per i motivi di seguito precisati.
7. Si osserva, in via preliminare, che possono formare oggetto del giudizio di questo Tribunale esclusivamente i fatti e le circostanze rilevanti ai fini della
2 decisione delle domande proposte in questa sede, restando sullo sfondo ogni altra deduzione non utile a tal fine.
8. Dal confronto tra le rispettive narrazioni, emerge che la vicenda in esame si inserisce in un contesto di profonda conflittualità tra le parti, determinato dalla rottura del rapporto sentimentale che ha legato e Parte_1 Controparte_1 dal 2014 al 2018; in tale contesto, dovrà dunque valutarsi la prospettata portata diffamatoria della comunicazione del 6 luglio 2018, fermo restando che in tema di diffamazione, in sede civile, pur potendo il giudice accertare in via incidentale la sussistenza della fattispecie penale di cui all'art. 595 c.p., l'azione è finalizzata ad ottenere il risarcimento del danno asseritamente patito, che deve essere provato in ogni suo elemento da colui il quale formula la relativa domanda.
9. Dall'esame della documentazione prodotta da parte attrice con l'atto di citazione (cfr. doc. 1), si evince che la comunicazione del 6 luglio 2018, inviata da alla Compagnia di assicurazione per denunciare, ai fini Controparte_1 assicurativi, gli atti vandalici subiti alla sua autovettura nei giorni 10 giugno
2018, 27 giugno 2018 e 6 luglio 2018, è corredata dalle tre denunce sporte dalla stessa presso il commissariato di P.S. di Roma, Monteverde contro ignoti;
CP_1 in una delle predette denunce, precisamente quella del 27 giugno 2018, allegata dall'attore solo successivamente, con le memorie di replica 183 c.p.c., ma comunque nei termini di legge, è riportata la seguente frase: “Faccio presente che ho sporto denuncia querela nei confronti di un mio ex convivente, Parte_1 dove è aperto un procedimento penale nr. 15702/18 presso la Procura della
Repubblica presso il Tribunale di Roma, dott.ssa Fazi”.
10. Secondo la prospettazione di parte attrice, l'aver divulgato questa informazione alla compagnia di assicurazione di cui il era agente -sebbene Pt_1 la comunicazione fosse necessaria al fine di istruire la pratica per l'attivazione della polizza assicurativa per atti vandalici sottoscritta dalla avrebbe CP_1 avuto l'effetto di ledere l'onore e la reputazione dell'attore nel suo ambiente lavorativo.
11. La diffamazione, come è noto, è sanzionata nell'ambito del diritto penale mediante la fattispecie incriminatrice di cui all'art. 595 del c.p., mentre in ambito civile è fonte di responsabilità ai sensi degli artt. 2043 e 2059 c.c. qualora generi
3 un danno ingiusto alla vittima, sia esso di natura patrimoniale, quando incide su aspetti economici e professionali, ovvero non patrimoniale, quando compromette il valore sociale e personale della reputazione.
12. “Il danno non patrimoniale, anche quando sia determinato dalla lesione di diritti inviolabili della persona, costituisce danno conseguenza (Cass. n. 8827 e n.
8828/2003; n. 16004/2003), che deve essere allegato e provato. Va disattesa, infatti, la tesi che identifica il danno con l'evento dannoso, parlando di "danno evento". La tesi, enunciata dalla Corte costituzionale con la sentenza n.
184/1986, è stata infatti superata dalla successiva sentenza n. 372/1994, seguita dalla Corte di Cassazione con le sentenze gemelle n. 8827 e n. 8828 del
2003. E del pari da respingere è la variante costituita dall'affermazione che nel caso di lesione di valori della persona, il danno sarebbe in re ipsa, perché la tesi snatura la funzione del risarcimento, che verrebbe concesso non in conseguenza dell'effettivo accertamento di un danno, ma quale pena privata per un comportamento lesivo.” (Cass. Sez. U, Sentenza n. 26972 del 2008).
13. Ciò premesso, ritiene il Tribunale, in primo luogo, che le espressioni utilizzate dalla e riportate della denuncia del 27 giugno 2018, non CP_1 abbiano alcuna valenza diffamatoria, limitandosi a fornire agli organi di Polizia, con tono neutro e descrittivo dei fatti, alcuni dettagli rilevanti ai fini dell'indagine.
14. Si osserva, infatti, che risulta documentalmente provato (cfr. doc. 2 comparsa convenuta) che, proprio nel periodo nel quale la subiva gli atti CP_1 vandalici poi denunciati, il era stato effettivamente sottoposto a Pt_1 procedimento penale con l'accusa di atti persecutori in danno della stessa di talché è del tutto verosimile che l'odierna convenuta ritenesse CP_1 opportuno segnalare la circostanza agli organi di P.S. investiti dell'indagine sugli atti vandalici subiti.
15. In secondo luogo, quanto al contestato successivo invio del documento come allegato alla richiesta di apertura del sinistro presso l'agenzia assicuratrice,
è evidente che tale attività sia stata necessaria, ed esercitata al solo fine di fornire alla compagnia di assicurazione la documentazione richiesta per l'apertura del sinistro. Deve quindi escludersi la sussistenza dell'elemento oggettivo della fattispecie diffamatoria.
4 16. L'allegazione alla denuncia di sinistro della querela sporta contro ignoti per atti vandalici, contenente il riferimento al processo penale pendente nei confronti del per atti persecutori, costituisce pertanto la piena, quanto congrua, Pt_1 rappresentazione che la denunciante doveva fornire sia all'autorità, per consentire lo svolgimento delle indagini, sia alla compagnia assicurativa, per ottenere il risarcimento del danno che le spettava.
17. In conclusione, si è trattato di un'attività dovuta, nella quale solo non vi è stata alcuna offesa all'onore e alla reputazione del ma non è neanche Pt_1 rinvenibile alcun intento diffamatorio.
18. Tanto chiarito, si osserva che l'attore non ha neppure fornito alcuna prova del danno alla sua reputazione, limitandosi ad allegare che l'informazione relativa al suo coinvolgimento penale sarebbe divenuto fatto appreso da “innumerevoli funzionari della ” precisando tuttavia che a ciò non è seguita alcuna CP_2 conseguenza sul piano lavorativo;
non risulta, inoltre, provato che il Pt_1 sarebbe stato costretto a fornire chiarimenti su vicende personali al Gestore territorialmente competente, il quale lo avrebbe convocato ed avrebbe disposto un'ispezione presso l'Agenzia gestita dal Pt_1
19. Né tali circostanze sarebbero potute emergere con la prova per testi articolata nella memoria istruttoria, irrilevante poiché vertente su circostanze parzialmente diverse e con un testimone che non era quello che avrebbe avuto contatti con il in occasione della comunicazione del 6 luglio 2018. Pt_1
20. Peraltro, quanto dedotto dallo stesso circa l'atteggiamento tenuto Pt_1 dagli uffici centrali della Compagnia assicurativa successivamente all'invio della comunicazione del 6 luglio 2018 (“ non ha ritenuto di dover Controparte_2 revocare la procura agenziale conferita all'esponente” cfr. pag. 8 dell'atto di citazione), depone nel senso che la notizia del suo coinvolgimento in un procedimento penale non ha avuto alcun seguito nel suo ambiente lavorativo.
21. Com'è noto, è onere di chi allega l'esistenza di un danno, provare non solo l'esistenza dell'evento di danno in sé, ma anche e soprattutto l'esistenza del nesso causale tra la condotta che si assume lesiva e il danno che da questa deriverebbe.
22. Inoltre, il lungo lasso di tempo intercorrente tra i fatti oggetto di giudizio e l'introduzione della presente azione, appare incompatibile con il timore che
5 l'informazione proveniente dalla sig.ra - ben tre anni prima - potesse CP_1 avere ripercussioni di sorta sulla reputazione professionale dell'attore, deponendo, invece, per un giudizio di totale infondatezza dell'azione proposta.
23. Non solo. L'attore ha dedotto la sussistenza di un danno non patrimoniale, consistente, a suo dire, nel pericolo -smentito dalle sue stesse affermazioni- di detrimento della sua vita sociale e professionale, quantificato arbitrariamente e senza alcun parametro di riferimento, nella somma di € 50.000,00.
24. Alla luce di quanto esposto, la domanda principale non può che essere integralmente respinta.
25. Allo stesso modo, non può essere accolta la domanda riconvenzionale.
26. La Suprema Corte afferma che "la relazione di dipendenza della domanda riconvenzionale "dal titolo dedotto in giudizio dall'attore", che comporta la trattazione simultanea delle cause, si configura non già come identità della "causa petendi" (richiedendo, appunto, l'art. 36 c.p.c. un rapporto di mera dipendenza), ma come comunanza della situazione o del rapporto giuridico dal quale traggono fondamento le contrapposte pretese delle parti, ovvero come comunanza della situazione, o del rapporto giuridico sul quale si fonda la riconvenzionale, con quello posto a base di un'eccezione, sì da delinearsi una connessione oggettiva qualificata della domanda riconvenzionale con l'azione o l'eccezione proposta. Inoltre, la pregiudizialità ex art. 34 c.p.c. postula non solo che la questione pregiudiziale costituisca un antecedente logico, necessario di fatto e di diritto rispetto alla decisione principale, ma anche che tale questione assuma rilievo autonomo perché destinata a proiettare le sue conseguenze giuridiche al di fuori della causa nel cui ambito la questione stessa è sollevata, in ragione dell'efficacia del giudicato"
(Cassazione civile, sez. lav., 26/05/2005, n. 11083).
27. Nel caso di specie, con riguardo alla domanda di restituzione degli importi pagati a titolo di sanzioni amministrative per violazione del codice della strada, la comunanza della situazione o del rapporto giuridico dal quale traggono fondamento le reciproche rivendicazioni, risulta del tutto carente e, pertanto, la relativa domanda è inammissibile.
28. Per quanto concerne, invece, la domanda riconvenzionale di risarcimento del danno non patrimoniale, si osserva quanto segue.
6 29. La convenuta deduce che l'introduzione del presente giudizio si inserisce in una serie di atti intimidatori e di molestie che il avrebbe posto in essere Pt_1 nei suoi confronti sin dalla fine della loro relazione sentimentale.
30. Invero, è stato condannato con sentenza del Tribunale Parte_1
Penale di Roma n. 7976/2024, relativa al proc. Pen. N.R.G.N.R 15702/18, come si evince dal provvedimento depositato agli atti di causa, per il reato di atti persecutori, previsto dall'art. 612 bis commi 1 e 2 c.p. e, nel procedimento indicato, la si è costituita parte civile ed ha ottenuto un risarcimento dei CP_1 danni in via provvisionale.
31. Alla luce dell'esame degli atti di causa, ritiene il Tribunale che, anche qualora la proposizione della presente domanda giudiziale si inserisca all'interno di un contesto intimidatorio in danno della signora la presente citazione CP_1 in giudizio non abbia, tuttavia, una portata lesiva autonomamente risarcibile.
32. Invero, da un lato, è preclusa al Tribunale in questa sede la valutazione di ulteriori condotte di minaccia e molestia che hanno complessivamente già costituito oggetto di giudizio in sede penale, atteso che il reato di atti persecutori prevede comunque una pluralità di condotte, reiterate nel tempo.
33. Dall'altro, va osservato che qualora l'introduzione di questo giudizio costituisse, insieme ad altri, una ulteriore condotta persecutoria, quest'ultima dovrebbe essere prima oggetto di ulteriore accertamento in sede penale.
34. Ciò in ragione della parziale ma sostanziale sovrapponibilità delle due domande e del rispetto delle norme che regolano i rapporti tra giudizio penale e giudizio civile (art. 75 e 82 c.p.p.), trattandosi di disposizioni finalizzate ad escludere la non consentita duplicazione dei giudizi (Cass. Sez. 5, n. 28753 del
08/06/2005; Sez. 4, n. 21588 del 23/03/200; Sez. 2, n. 62 del 16/12/2009; Sez.
4, n. 3454 del 19/12/2014).
35. La domanda riconvenzionale deve, pertanto, essere respinta.
36. Tuttavia, il Tribunale ritiene di poter accogliere la domanda di risarcimento del danno per lite temeraria, formulata dalla parte convenuta.
37. La Cassazione ha recentemente osservato (Cass. civ. Ord. Sez. 5 Num.
13315 Anno 2025), ribadendo un orientamento condiviso, che “Il fondamento costituzionale della responsabilità aggravata ex art. 96, comma 3, c.p.c., risiede
7 nell'art. 111 Cost. - il quale, ai commi 1 e 2, sancisce il principio del giusto processo regolato dalla legge e quello, al primo consustanziale, della sua ragionevole durata
- e ha come presupposto la mala fede o colpa grave, da intendersi quale espressione di scopi o intendimenti abusivi, ossia strumentali o comunque eccedenti la normale funzione del processo, i quali non necessariamente devono emergere dal testo degli atti della parte soccombente, potendo desumersi anche da elementi extratestuali concernenti il più ampio contesto nel quale l'iniziativa processuale s'inscrive. […] (Cass. n. 36591 del 2023).”.
38. Ebbene, l'attore ha proposto un'azione infondata sotto tutti i profili, attribuendo portata diffamatoria ad un atto assolutamente dovuto e privo dei requisiti indispensabili per essere qualificato come lesivo di alcunché, senza peraltro offrire la benché minima prova in ordine al danno asseritamente patito, ed ha atteso oltre tre anni dall'evento contestato per proporre la presente azione nei confronti dell'ex compagna. Il tutto, successivamente all'instaurazione di un procedimento penale nei suoi confronti per atti persecutori in danno della sig.ra ed in concomitanza con la sua deposizione quale persona offesa in quel CP_1 processo.
39. Tali elementi denotano un abuso dello strumento processuale, quanto meno sotto il profilo della colpa grave, con la conseguente condanna del Grasso al risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 96, co. 1, c.p.c. che si ritiene corretto liquidare nella somma equitativamente determinata di € 4.000,00.
40. Tenuto conto dell'esito del giudizio e della parziale reciproca soccombenza delle parti rispetto alle domande proposte in via principale e riconvenzionale, nonché del comportamento processuale delle parti, le spese di lite devono essere compensate per la metà, con condanna dell'attore alla rifusione in favore della convenuta dell'altra metà, liquidata come in dispositivo (secondo le previsioni del
D.M. n. 147 del 13/08/2022 per i giudizi di cognizione innanzi al Tribunale;
valore della causa: da € 26.001 a € 52.000).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ritenuta assorbita ogni altra deduzione e questione proposta, così dispone:
8 - respinge la domanda principale;
- respinge le domande riconvenzionali proposte dalla convenuta;
- condanna al pagamento in favore di della Parte_1 Controparte_1 somma di € 4.000,00 per lite temeraria, ai sensi dell'art. 96 comma 1 c.p.c.;
- compensa la metà delle spese di lite tra le parti;
- condanna al pagamento della metà delle spese di lite in Parte_1 favore di che si liquidano nella misura già dimidiata di € Controparte_1
3.750,00 per compensi, oltre il 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Roma, il 12 dicembre 2025
La Giudice dott.ssa Francesca AC
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