Rigetto
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 30/09/2025, n. 7639 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 7639 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07639/2025REG.PROV.COLL.
N. 07379/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7379 del 2022, proposto da -OMISSIS- rappresentato e difeso dall’avvocato Gabriele Bavaro, con domicilio digitale come da p.e.c. da registri di giustizia;
contro
Ministero dell’economia e delle finanze–Comando generale della Guardia di finanza, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura generale dello Stato e con domicilio nei suoi uffici in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
nei confronti
-OMISSIS- non costituiti in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione IV, 1-OMISSIS- resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’economia e delle finanze–Comando generale della Guardia di Finanza;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 15 luglio 2025 il consigliere Alessandro Enrico Basilico e viste le conclusioni scritte dell’appellante;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. L’appellante impugna la sentenza che ha respinto il ricorso, integrato da motivi aggiunti, contro il bando e la graduatoria finale del concorso per l’ammissione di allievi marescialli al corso presso la scuola ispettori e sovrintendenti della Guardia di finanza per l’anno accademico 2019/2020, nonché contro la sottesa e correlata decisione dell’amministrazione di indire una nuova procedura senza prima procedere allo scorrimento della graduatoria dell’analogo concorso bandito per l’anno accademico 2016/2017.
2. I fatti di causa rilevanti, quali emergono dalle affermazioni delle parti non specificamente contestate e comunque dagli atti e documenti del giudizio, possono essere sinteticamente ricostruiti nei termini seguenti.
2.1. L’appellante è risultato idoneo non vincitore nella graduatoria finale di merito del contingente mare-specializzazione “nocchiere abilitato al comando”, approvata con determinazione n. 343168 del 4 novembre 2016 del Comandante generale del Corpo, all’esito del concorso per l’ammissione di 605 allievi marescialli all’88° corso presso la scuola ispettori e sovrintendenti della Guardia di finanza per l’anno accademico 2016/2017.
2.2. Con istanza del 5 marzo 2019 l’appellante ha invitato l’amministrazione a non bandire un nuovo analogo concorso senza prima aver proceduto, ai sensi dell’art. 4, comma 3, del d.l. 31 agosto 2013, n. 101 (convertito dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125), e del d.P.C.M. del 24 aprile 2018, allo scorrimento della graduatoria.
2.3. Con determinazione del Comandante generale della Guardia di finanza n. 68861 del 6 marzo 2019, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 20 del 12 marzo 2019, è stato indetto il concorso per l’ammissione di n. 830 allievi marescialli al 91° corso presso la scuola ispettori e sovrintendenti della Guardia di finanza per l’anno accademico 2019/2020.
2.4. Con nota prot. 108550 del 10 aprile 2019 l’amministrazione ha riscontrato l’istanza dell’appellante, sostenendo che il d.l. n. 101 del 2013 non sia applicabile alla Guardia di finanza in forza del principio di specialità dell’impiego militare affermato dall’art. 3, comma 1, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e che per il Corpo la disciplina dell’ultrattività delle graduatorie è contenuta nell’art. 37, comma 5, del d.lgs. 12 maggio 1995, n. 199, che prevede per il reclutamento degli allievi marescialli la facoltà – e non l’obbligo - di utilizzare le graduatorie dei candidati idonei non vincitori entro 18 mesi dalla loro approvazione (termine che era decorso per la graduatoria relativa al concorso per l’88° corso al momento della presentazione della richiesta).
2.5. Con ricorso proposto dinanzi al T.a.r. per il Lazio, l’interessato ha impugnato il bando e la nota n. 108550 del 10 aprile 2019, invocando lo scorrimento della graduatoria, che sarebbe obbligatorio in forza dell’art. 4 del d.l. n. 101 del 2013 e dell’art. 1, commi da 361 a 365, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019).
2.6. Con determinazione n. 348136 del 5 dicembre 2019 il Comandante generale della Guardia di finanza ha approvato le graduatorie finali di merito del concorso.
2.7. Il provvedimento è stato impugnato con motivi aggiunti.
3. Con sentenza -OMISSIS- il T.a.r. ha respinto il ricorso, compensando tra le parti le spese di lite.
In particolare, il Tribunale, anche richiamando uno specifico precedente del Consiglio di Stato, ha argomentato che lo speciale statuto delle forze di polizia esclude l’applicazione delle regole dettate per le altre amministrazioni e che la sentenza dell’Adunanza plenaria n. 14 del 28 luglio 2011, pur affermando in via generale la prevalenza dello scorrimento delle graduatorie vigenti, ha posto in luce come vi siano casi in cui invece l’indizione di una nuova procedura selettiva risulti di per sé giustificabile (dovendo essere motivata la scelta opposta), come per esempio nell’ipotesi in cui speciali disposizioni di legge impongano una cadenza periodica del concorso, collegata anche a peculiari meccanismi di progressione nelle carriere: questa sarebbe proprio la situazione della Guardia di finanza, per la quale gli artt. 35 e 43 del d.lgs. n. 199 del 1995 consente, ma non impone, l’uso delle graduatorie degli idonei non vincitori entro 18 mesi dall’approvazione; tali principi non sarebbero stati superati dal d.l. n. 101 del 2013, né dalla legge di bilancio 2019, in ragione della specialità dell’ordinamento della Guardia di finanza.
4. L’interessato ha proposto appello contro la decisione.
4.1. Nel giudizio di secondo grado si è costituito il Ministero dell’economia e delle finanze-Comando generale della Guardia di finanza, chiedendo il rigetto del gravame.
4.2. Nel corso del processo le parti hanno depositato scritti difensivi, approfondendo le rispettive tesi.
4.3. All’udienza pubblica del 15 luglio 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
5. Con l’appello, che deduce svariate censure non articolate in motivi numerati e aventi ciascuno un proprio titolo, essenzialmente si sostiene che il T.a.r. abbia errato nel ritenere tuttora validi i principi affermati dall’Adunanza plenaria n. 14 del 28 luglio 2011, nonostante il quadro normativo sia mutato e – in tesi – sancisca l’obbligo di procedere allo scorrimento delle graduatorie valide prima d’indire un nuovo concorso per tutte le amministrazioni e per tutte le categorie di lavoratori, compreso dunque il comparto militare. S’invoca inoltre un nuovo deferimento all’Adunanza plenaria affinché questa valuti la validità dei principi affermati all’epoca anche nel nuovo quadro legislativo.
6. L’appello è infondato.
6.1. Il T.a.r. ha giustamente riconosciuto la specialità dell’impiego nella Guardia di finanza, quale emerge rispetto al pubblico impiego in generale dall’art. 3, comma 1, d.lgs. n. 165 del 2001 (secondo cui il personale militare rimane disciplinato dal proprio ordinamento) e rispetto alle stesse Forze armate dall’art. 2136 c.o.m. del codice dell’ordinamento militare approvato con d.lgs. n. 66 del 2010, che seleziona le specifiche disposizioni del libro IV – relative al personale – a essa applicabili (oltretutto « in quanto compatibili »).
Ne deriva che le previsioni relative agli impiegati civili, comprese quelle relative al reclutamento, non sono automaticamente estensibili ai militari e, segnatamente, agli aspiranti finanzieri.
6.2. In particolare, diversamente da quanto argomenta l’appellante, al reclutamento nella Guardia di finanza non sono applicabili:
a) l’art. 35, comma 5-ter, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, che riguarda il solo personale con rapporto soggetto a disciplina privatistica (come si evince dal comma 1 che riferisce l’articolo al personale assunto « con contratto individuale di lavoro »);
b) l’art. 4, comma 3, del d.l. n. 101 del 2013, che subordina all’assenza di idonei collocati nelle graduatorie vigenti « l’autorizzazione all’avvio di nuove procedure concorsuali, ai sensi dell’articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 », così riferendosi al solo personale con rapporto privatizzato;
c) l’art. 1, commi 361 e ss. della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge finanziaria 2019) – poi abrogati dalla legge 27 dicembre 2019, n. 160 – che disciplinano lo scorrimento delle graduatorie per il reclutamento del personale presso le amministrazioni pubbliche richiamando in più parti l’art. 35 del d.lgs. n. 165 del 2001.
Per il reclutamento nella Guardia di finanza rimane quindi attuale il principio affermato dall’Adunanza plenaria nella sentenza n. 14 del 2011, secondo cui « la determinazione di procedere al reclutamento del personale, mediante nuove procedure concorsuali, anziché attraverso lo scorrimento delle preesistenti graduatorie, risulta pienamente giustificabile, con il conseguente ridimensionamento dell’obbligo di motivazione » quando « speciali disposizioni legislative impongano una precisa cadenza periodica del concorso, collegata anche a peculiari meccanismi di progressioni nelle carriere, tipiche di determinati settori del personale pubblico. In tali eventualità emerge il dovere primario dell’amministrazione di bandire una nuova procedura selettiva, in assenza di particolari ragioni di opportunità per l’assunzione degli idonei collocati nelle preesistenti graduatorie ».
6.3. Questo assunto non è contraddetto dalla normativa successiva, invocata dall’appellante, perché anch’essa deve essere conciliata con le altre norme, di pari rango, che appunto prevedono l’indizione periodica di concorsi in correlazione a uno speciale meccanismo di progressione di carriera.
È questo il caso della Guardia di finanza, per cui l’accesso al ruolo ispettori è disciplinato dall’art. 35 del d.lgs. 12 maggio 1995, n. 199, secondo cui i marescialli sono tratti “annualmente” attraverso concorso pubblico (per il 70% dei posti) e attraverso un concorso interno (per il rimanente 30%).
Come affermato dal Consiglio di Stato, con argomentazioni che si condividono e ribadiscono, « la previsione ad opera della legge di una cadenza annuale della procedura concorsuale integra una motivazione idonea a giustificare l’utilizzo ordinario di siffatta modalità di reclutamento, ispirata al principio di massima partecipazione concorsuale, mentre è la decisione di avvalersi della facoltà di scorrimento della graduatoria prevista dall’art 43 d.lgs. n. n. 199 del 1995, a fronte della regola generale del concorso, che deve essere sorretta da specifica motivazione […] la cadenza annuale del concorso per allievi marescialli è strettamente collegata alla disciplina di avanzamento di carriera degli appartenenti al Corpo, avanzamento a sua volta subordinato al maturare di specifici periodi di permanenza nei vari gradi (che necessitano di essere periodicamente implementati), ai fini della formazione delle aliquote di avanzamento ad anzianità o a scelta » (Cons. Stato, sez. IV, -OMISSIS- richiamata anche dal giudice di primo grado a supporto della sua decisione).
7. L’appello è quindi meritevole di rigetto nel suo complesso.
8. La relativa novità della questione giustifica la compensazione delle spese del grado tra le parti.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione II, definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge; compensa tra le parti le spese di lite del grado.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità dell’appellante e dei controinteressati.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 luglio 2025 con l’intervento dei magistrati:
Fabio Taormina, Presidente
Giovanni Sabbato, Consigliere
Maria Stella Boscarino, Consigliere
Alessandro Enrico Basilico, Consigliere, Estensore
Ugo De Carlo, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Alessandro Enrico Basilico | Fabio Taormina |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.