Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 05/06/2025, n. 1873 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1873 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Prima Sezione Civile, riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott.ssa Giovanna Caso Presidente est
2) Dott.ssa Luigia Franzese Giudice
3) Dott.ssa Rossella Di Palo Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N° 1044/2025 del Ruolo Generale degli Affari contenziosi, riservata in decisione all'udienza del giorno 03/06/2025, vertente
TRA
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Parte_1
RAUCCIO CLEMENTINA, presso la quale elettivamente domicilia;
- RICORRENTE
E
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso, giusta Controparte_1 procura in atti, dall'Avv. MELE ANNITA, presso la quale elettivamente domicilia;
- RESISTENTE
E
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere;
- INTERVENTORE EX LEGE
OGGETTO: Separazione giudiziale.
CONCLUSIONI: Per le parti, come riportato nel verbale di udienza del 03/06/2025;
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La sentenza è redatta con concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione (art. 132, comma II, n. 4, c.p.c., come modificato dalla L. 18/6/2009 n. 69).
2. Con ricorso ritualmente depositato e notificato, – premettendo di aver contratto Parte_1 matrimonio il 04/09/1995 con e deducendo che dal matrimonio sono nati Controparte_1 due figli nata il [...]; nato l'[...]) ha chiesto che sia pronunciata la R_ Per_2 separazione personale dei coniugi e altri provvedimenti.
Infine, all'udienza del 03/06/2025, esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione, le parti hanno dichiarato di avere raggiunto il seguente accordo:
1. Nulla disporsi in ordine al mantenimento dei figli del coniugi parti, e Persona_3
tenuto conto che entrambi hanno raggiunto la propria indipendenza Persona_4 economica poiché mentre la primogenita è stata assunta presso la IVECO dopo aver R_ ultimato un percorso universitario, , diplomato, coadiuva il padre nella di lui attività Per_2 commerciale;
2. Nulla disporsi in ordine alla casa coniugale atteso che la sig.ra dal mese di Parte_1 novembre 2024 conduce in locazione l'unità abitativa sita in Castel Morrone (CE) alla Via
Torrone n.11;
3. Il sig. a decorrere dal mese di giugno 2025 corrisponderà alla sig.ra Controparte_1 PT
, a titolo di contributo al mantenimento per la stessa, la somma mensile di €.300,00 (euro
[...] trecento/00) con rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT. Tale somma sarà corrisposta con bonifico bancario in favore della signora entro il giorno 05 di Parte_1 ogni mese;
4. Fermi gli obblighi assunti con il presente accordo, la signora rinuncia alla richiesta PT di addebito e le parti reciprocamente e formalmente dichiarano di aver pienamente regolamentato i rispettivi rapporti patrimoniali, rinunciando ad ogni pretesa e/o rivendicazione a qualsivoglia titolo derivante dal loro mantenimento;
5. Le parti convengono di farsi carico delle spese legali ciascuno in relazione all'incarico conferito ed espletato dal proprio legale di fiducia, con espressa rinuncia al vincolo della solidarietà professionale.
I difensori hanno concluso, quindi, per la dichiarazione dell'avvenuta separazione e l'adozione dei provvedimenti accessori come concordati tra le parti. La causa è stata riservata al Collegio per la decisione.
3. La domanda di separazione giudiziale è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
Le risultanze processuali hanno ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto. Sorregge tale convincimento il clima di tensione e di intolleranza determinatosi ormai irreversibilmente tra le parti, quale si desume dalla condotta processuale delle parti, dalle accuse che i coniugi si sono rivolte, dall'indifferenza ad ogni sollecitazione verso la riconciliazione. Elementi tutti dai quali si ricava, in modo univoco, il venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi per cui, essendo divenuta del tutto intollerabile la prosecuzione della convivenza, ricorrono senza dubbio le condizioni previste dall'art 151 cc. e conseguentemente, in accoglimento della richiesta concorde delle parti, deve essere pronunziata la separazione personale.
4. Per quanto riguarda i provvedimenti accessori, poiché gli accordi raggiunti dalle parti non sono contrari a norme imperative, ritiene il Tribunale di poterli porre a base della presente decisione.
5. Tenuto conto della natura della causa e dell'esito del giudizio, si ravvisano giusti motivi per dichiarare interamente compensate tra le stesse le spese processuali
P.Q.M.
Il Tribunale, nella controversia civile iscritta al N° 1044/2025 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) Pronuncia la separazione personale dei coniugi , nata a [...] il [...], e Parte_1
, nato a [...] il [...]; Controparte_1
b) omologa le statuizioni accessorie alla separazione indicate in parte motiva in conformità degli accordi raggiunti dalle parti;
c) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria, in copia autentica, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CASTEL MORRONE per le annotazioni previste dall'ordinamento dello stato civile (D.P.R.
3.11.2000 n. 396) (atto n° 15, parte II, Serie A, registro atti matrimonio anno 1995);
d) dichiara integralmente compensate le spese di lite.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere nella Camera di Consiglio del 04/06/2025.
Il Presidente
dott.ssa Giovanna Caso