Articolo 391 septies del Codice di procedura penale
Articolo 391 sexiesArticolo 360
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21 gennaio 2001
Art. 391-septies. (( (Accesso ai luoghi privati o non aperti al pubblico). ))
(( 1. Se e' necessario accedere a luoghi privati o non aperti al pubblico e non vi e' il consenso di chi ne ha la disponibilita', l'accesso, su richiesta del difensore, e' autorizzato dal giudice, con decreto motivato che ne specifica le concrete modalita'.
2. Nel caso di cui al comma 1, la persona presente e' avvertita della facolta' di farsi assistere da persona di fiducia, purche' questa sia prontamente reperibile e idonea a norma dell'articolo 120.
3. Non e' consentito l'accesso ai luoghi di abitazione e loro pertinenze, salvo che sia necessario accertare le tracce e gli altri effetti materiali del reato.
Entrata in vigore il 21 gennaio 2001
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