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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 11/06/2025, n. 2673 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2673 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA DI DISCUSSIONE
CON SENTENZA CONTESTUALE
Il giorno 11/06/2025 innanzi al Giudice Dr.ssa Claudia Gentile, chiamato il procedimento iscritto al n. 10057/2024 RGL, promosso da
Parte_1
contro
Controparte_1
alle ore 8.40 sono presenti l'avv. CORBO VALERIA in sostituzione dell'avv.
CIVILETTI GIUSEPPE per parte ricorrente nonché l'avv. LA MATTINA
ANGELO per CP_2
Sono pure presenti l'avv. CERNIGLIARO DELIA per l'INPS e l'avv. CAMARDA
MARCELLA per l'INAIL.
I procuratori concludono riportandosi alle difese e domande di cui ai rispettivi atti e chiedono che la causa venga decisa
Il Giudice Onorario
Preso atto di quanto sopra si ritira in camera di consiglio
Il verbale chiuso alle ore 9.00
*********************
Successivamente, alle ore 15.00 all'esito della camera di consiglio, nessuno presente, ritenuta la causa matura per la decisione, pronuncia la sentenza che allega al presente verbale, quale parte integrante dello stesso, dando lettura del dispositivo e dei motivi in fatto e diritto della decisione
*********************
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Giudice del Lavoro, in persona del Giudice Onorario, dott.ssa Claudia Gentile, nella causa iscritta al n. 10057/2024 RGL, promossa
D A rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Civiletti ed Parte_1
elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo sito in Ficarazzi (PA) C.so
Umberto n. 106, giusta procura in atti.
- opponente -
C O N T R O
I.N.P.S. - in persona del suo legale rappresentante pro-tempore - domiciliato legalmente in Roma ed elettivamente in Palermo presso l'Ufficio Legale Distrettuale
INPS, sito in Via Laurana n. 59 rappresentato e difeso dall'avv. Maria Grazia
Sparacino e Adriana Giovanna Rizzo, giusta procura indicata in atti.
E
- in persona del suo legale Controparte_3
rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Angelo La Mattina ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo sito in Palermo, via M.
Toselli n. 87, giusta procura in atti.
E
INAIL - in persona del Direttore pro-tempore della sede di Palermo - elettivamente domiciliato in Palermo, viale del Fante 58/d, rappresentato e difeso dall'avv. Salvatore
Cacioppo, giusta procura generale depositata presso la cancelleria del Ruolo Generale
Civile della Corte d'Appello di Palermo in data 31.1.2023 con il n° 1/2023.
- opposti -
OGGETTO: opposizione a intimazione di pagamento
All'odierna udienza, ritenuta la causa matura per la decisione, ha emesso
2 S E N T E N Z A dando lettura del seguente dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni in fatto e diritto poste a fondamento della decisione
D I S P O S I T I V O
Il Giudice, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite, in parziale accoglimento del ricorso:
❖ Annulla parzialmente l'intimazione di pagamento n. 29620249023519057/000, con riferimento alla cartella di pagamento n. 29620170027977635000 e agli avvisi di addebito nn. 59620170000337622000, 59620170001380939000 e
59620170006740668000.
❖ Rigetta per il resto il ricorso.
❖ Dichiara compensate per metà le spese di lite e condanna parte ricorrente a versare per ciascun convenuto la restante parte che liquida in euro 1.500,00 oltre spese forfettarie, IVA e CPA se dovute.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 1.7.2024 il ricorrente, come in epigrafe indicato, convenne in giudizio innanzi a questo tribunale l'INPS, l'INAIL e l'ente riscossore proponendo opposizione avverso l'intimazione di pagamento n.
29620249023519057/000 - notificatagli il 30.5.2024 - limitatamente ai seguenti atti rientranti nella cognizione del Giudice del Lavoro:
1. Cartella n. 29620170027977635000
2. Cartella n. 29620180036701624000
3. AVA n. 59620170000337622000
4. AVA n. 59620170001380939000
5. AVA n. 59620170006740668000
6. AVA n. 59620180000021809000
7. AVA n. 59620180000127947000
8. AVA n. 59620180000414126000
9. AVA n. 59620180000440915000
10. AVA n. 59620180000565653000
11. AVA n. 59620180003168643000
3 12. AVA n. 59620180007297136000
A sostegno del ricorso deduceva l'illegittimità dell'intimazione di pagamento opposta per i seguenti motivi:
- violazione del principio del ne bis in idem con riferimento alla cartella n.
29620170027977635000 e agli avvisi di addebito nn. 59620170000337622000,
59620170001380939000 e 59620170006740668000 già oggetto di opposizione e di Sentenza n. 4523/2023 del 21/12/2023;
- intervenuta prescrizione quinquennale del credito.
Ritualmente instaurato il contraddittorio si costituiva l'ente previdenziale contestando la fondatezza del ricorso di cui chiedeva il rigetto ed eccependo, in particolare:
- il proprio difetto di legittimazione passiva per le doglianze inerenti l'attività di riscossione, di competenza di CP_2
- la tardività dell'opposizione, stante la rituale notifica degli avvisi di addebito;
- che il ricorrente, con riferimento agli atti impugnati nel presente giudizio, aveva presentato istanza di adesione agevolata in data 20/06/2023 (prot. W-
2023062007434961) senza dar seguito a pagamenti, idonea ad interrompere la prescrizione.
Anche si costituiva in giudizio e chiedeva il rigetto del ricorso eccependo il CP_2
proprio difetto di legittimazione passiva con riferimento al procedimento notificatorio degli avvisi di addebito di competenza dell'Inps e contestando la fondatezza dell'eccezione di prescrizione avendo notificato sia le cartelle di propria competenza (per i crediti INAIL) sia, nelle more, atti interruttivi invocando, in ogni caso, il periodo di sospensione di 24 mesi disposto dalla normativa emergenziale.
La causa, istruita documentalmente, all'odierna udienza, sulle conclusioni delle parti, è stata decisa come da dispositivo in epigrafe mediante deposito nel fascicolo telematico.
Ritiene questo giudice, una volta sinteticamente esposte le domande, eccezioni e difese delle parti, di esaminare in primis l'eccezione preliminare sollevata dal ricorrente.
4 Invero, il principio del ne bis in idem, diversamente da quanto sostenuto da si applica anche alla procedura esattoriale e alle intimazioni di pagamento la CP_2
cui ratio, in tale ambito, è proprio quello di garantire la certezza del diritto ed evitare che i contribuenti siano sottoposti a ripetuti procedimenti per lo stesso debito.
Ne consegue che, se una cartella esattoriale /avviso di addebito è già stato oggetto di sentenza (di accoglimento o rigetto non rileva) la successiva intimazione che li contiene è illegittimamente emessa.
Per tale ragione, l'intimazione di pagamento opposta va annullata con riferimento alla cartella di pagamento n. 29620170027977635000 e agli avvisi di addebito nn.
59620170000337622000, 59620170001380939000 e 59620170006740668000 su cui si è già pronunciato questo tribunale con la Sentenza n. 4523/2023 del 21/12/2023 che dal tenore delle difese di parte ricorrente, non risulta neppure essere stata impugnata.
Chiarito quanto precede, occorre esaminare l'eccezione di prescrizione e verificare se i convenuti abbiano dimostrato la notifica di ciascun titolo esecutivo e l'eventuale successiva interruzione del termine prescrizionale, tenendo in considerazione che l'intimazione di pagamento oggi opposta veniva notificata il
30.5.2024.
Prima di passare alla disamina dei singoli atti va precisato che nella fattispecie in esame si deve tener conto (ai fini del computo del termine prescrizionale) delle intervenute proroghe dei termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli enti impositori, a causa dell'emergenza sanitaria Covid, sospensione applicabile anche in materia di contributi previdenziali e premi assicurativi.
Come noto, la prima sospensione venne disposta nel 2020 dalla disposizione emergenziale dell'art. 37, D.L. n. 18/2020, convertito dalla legge n. 27/2020 dal
23.2.2020 al 30.6.2020, per un periodo pari a 129 giorni («I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo»).
5 Il secondo periodo di sospensione venne stabilito nell'anno seguente, dal
31.12.2020 al 30.6.2021, in forza dell'art. 11, c.
9. D.L. n. 183/2020, convertito dalla legge n. 21/2021, per complessivi 182 giorni («I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo».
Pertanto, riassumendo:
1. nel caso di termine quinquennale di prescrizione ricadente all'interno dei primi
129 giorni dal 23 febbraio del 2020, il computo dei termini riprende dal 1° luglio
2020 (se, durante la sospensione, la prescrizione sia stata interrotta, i termini vengono sospesi nuovamente dal 31 dicembre);
2. nel caso di scadenza della prescrizione fra il 30 giugno e il 30 dicembre 2020 a causa della sospensione del decreto Cura Italia, la data del termine viene rimandata di 129 giorni;
3. nel caso di scadenza della prescrizione a partire dal 31 dicembre 2020, la data viene rimandata di 311 giorni (129+182), grazie alla somma delle due sospensioni.
L'ente riscossore, invece, fa riferimento all'art 68 del DECRETO-LEGGE 17 marzo
2020, n. 18 (Decreto cura Italia) che al comma 4-bis testualmente recita «Con riferimento
ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'agente della
riscossione durante il periodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2-bis e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre 2021, nonché, anche se affidati dopo lo
stesso 31 dicembre 2021, a quelli relativi alle dichiarazioni di cui all'articolo 157, comma 3, lettere a), b), e c), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono prorogati: a) di dodici mesi, il termine di cui all'articolo 19, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile 1999,
n. 112; b) di ventiquattro mesi, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma
3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e a ogni altra disposizione di legge vigente, i termini
di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate».
6 Tuttavia, la proroga di 24 mesi richiamata da non può trovare applicazione CP_2
perché si riferisce espressamente ai termini di versamenti tributari e non tributari non ancora scaduti affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione.
Sulla scorta della documentazione versata in atti, appare fondata l'eccezione di tardività dell'opposizione sollevata dagli enti opposti con riferimento ai restanti atti
(cartella esattoriale n. 29620180036701624000 e avvisi di addebito nn.
59620180000021809000, 59620180000127947000, 59620180000414126000,
59620180000440915000, 59620180000565653000, 59620180003168643000 e
59620180007297136000).
A tal riguardo giova precisare che ai sensi dell'art. 24 comma 5° del d.lgs. n.
46/99: «contro l'iscrizione a ruolo il contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento».
Il tenore letterale della norma sopra riportata non lascia spazio a dubbie o difformi interpretazioni, individuando nella notifica della cartella di pagamento e/o avviso di addebito il momento a partire dal quale comincia a decorrere per il contribuente il termine di decadenza di quaranta giorni per proporre opposizione contro l'iscrizione a ruolo.
Solo in assenza di notifica della cartella esattoriale/avviso di addebito e a seguito della notifica di un'intimazione di pagamento, deve ammettersi la possibilità per il contribuente di proporre opposizione avverso quest'ultima, in funzione recuperatoria,
costituendo la stessa il primo atto di esecuzione entrato nella sua sfera di conoscenza.
Ove, invece, sia intervenuta la rituale notifica della cartella di pagamento o dell'avviso di addebito e gli stessi non siano stati tempestivamente opposti nel termine di quaranta giorni dalla suddetta notifica, deve escludersi, a meno di non voler aggirare il termine decadenziale sopra descritto, la possibilità per il contribuente di proporre opposizione nel merito avverso tale atto, divenendo intangibile il titolo esecutivo stragiudiziale costituito appunto dal ruolo esattoriale.
Invero, come ribadito dalla Suprema Corte (cfr. Cass. civ. Sez. lavoro, Ord. del 2-
11-2017, n. 26101 ) «in tema d'iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali, il termine
previsto dall'art. 24, quinto comma, del d.lgs. n. 46 del 1999 per proporre opposizione nel merito, onde accertare la fondatezza della pretesa dell'ente, deve ritenersi perentorio, pur
7 in assenza di un'espressa indicazione in tal senso, perché diretto a rendere
incontrovertibile il credito contributivo dell'ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione e a consentire una rapida riscossione del credito iscritto a
ruolo. Tale disciplina non fa sorgere dubbi di legittimità costituzionale per contrasto con
l'art. 24 Cost., poiché rientra nelle facoltà discrezionali del legislatore la previsione dei
termini di esercizio del diritto di impugnazione (v. Corte costituzionale, Ord. n. 111 del
2007), né per contrasto con gli artt. 76 e 77, primo comma, Cost., rientrando nell'ambito della delega, avente ad oggetto il riordino della disciplina della riscossione mediante
ruolo, la previsione di un sistema di impugnazione del ruolo stesso. Ne consegue che, trattandosi di decadenza di natura pubblicistica, attinente alla proponibilità stessa della domanda, il suo avverarsi, rilevabile d'ufficio, preclude l'esame del merito della pretesa creditoria quale sia la natura delle contestazioni mosse dal debitore».
Ne consegue che l'opposizione con riferimento a tali atti va ritenuta tardiva e, come tale, inammissibile in quanto la mancata opposizione ai suddetti atti ha comportato l'irretrattabilità del debito contributivo e la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione.
Emerge, infatti, per tabulas che gli atti sopra indicati, sono stati tutti ritualmente notificati:
1. la cartella n. 29620180036701624000 è stata notificata per pec in data 4.7.2018
2. l'AVA n. 59620180000021809000 è stato notificato per pec in data 30.1.2018
3. l'AVA n. 59620180000127947000 è stato notificato per pec in data 15.2.2018
4. l'AVA n. 59620180000414126000 è stato notificato per pec in data 30.3.2018
5. l'AVA n. 59620180000440915000 è stato notificato per pec in data 31.3.2018
6. l'AVA n. 59620180000565653000 è stato notificato per pec in data 29.5.2018
7. l'AVA n. 59620180003168643000 è stato notificato per pec in data 12.7.2018
8. l'AVA n. 59620180007297136000 è stato notificato per pec in data 30.10.2024
Né può ritenersi maturata alcuna prescrizione successivamente alla notifica di detti atti in quanto, oltre all'applicabilità al caso in esame della sospensione prevista dalla legislazione emergenziale, risulta documentalmente provato che il termine prescrizionale
è stato interrotto:
- dalla presentazione dell'istanza di adesione agevolata in data 20/06/2023 (prot. W-
202306200743496 che include tutti i superiori atti
8 - dalla notifica dell'intimazione di pagamento n. 296/20229022082245000 notificata a mezzo pec il 12.12.22;
E' di palmare evidenza che al momento della notifica dell'intimazione opposta
(30.5.2024), il termine di 40 giorni previsto ex lege era decorso
In termini conclusivi, dunque, assorbita ogni altra questione, il ricorso merita di essere accolto solo parzialmente.
In ordine alle spese di lite, tenuto conto dell'esito del giudizio e del parziale accoglimento della domanda, si ritiene che le stesse vadano compensate per metà
condannando parte ricorrente al pagamento della restante parte in favore di ogni convenuto liquidata come in dispositivo.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo, 11 giugno 2025
IL GIUDICE
Claudia Gentile
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