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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Imperia, sentenza 04/06/2025, n. 297 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Imperia |
| Numero : | 297 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE CIVILE DI IMPERIA
il TRIBUNALE di Imperia in composizione monocratica, in persona del dott. Pasquale LONGARINI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. 412/2025
promossa da
(CF: ), rappresentato e difeso dall'avv. Luca Parte_1 C.F._1
AMORETTI e dall'avv. Emanuela CAPPELLIN presso il cui studio in Imperia alla via Nazionale n. 337 è eletto domicilio
– ricorrente – contro
(CF: , contumace Controparte_1 C.F._2
– resistente –
Ragioni della decisione Con ricorso ex art. 447bis Cpc, evocava in giudizio Parte_1 [...] per sentire accogliere le seguenti conclusioni“Voglia il Tribunale Ill.mo, Controparte_1 contrariis reiectis, accertato e dichiarato che il signor occupa senza titolo Controparte_1 alcuno l'unità immobiliare di proprietà del dr. Viale Kennedy, 59, piano 2, composto da n. 3 Parte_1 vani, oltre cucina, servizi, ripostiglio, corridoio, 2 balconi e dotato altresì di accessoria area verde in comune, censito a NCEU del Comune di Diano Marina sez, DM F.2 part. 847 sub 38, per l'effetto condannare
[...]
a rilasciare libero e sgombero da sé, persone e cose il suddetto immobile, Controparte_1 rimettendo nel pieno e legittimo possesso del dr. e fissando contestualmente la data di Parte_1 esecuzione per il rilascio. Con sentenza esecutiva per legge e vinte le spese e compensi legali, con maggiorazione ex art. 4, comma 1». Nelle more dell'udienza del 10.06.2025, fissata per l'assunzione della prova orale, con atto depositato telematicamente, i procuratori di rinunciavano Parte_1 agli atti del giudizio con richiesta di estinzione del proces poteva essere accettata dalla parte resistente in quanto contumace. Il rilascio spontaneo dell'immobile oggetto di contesa da parte del ha fatto venir CP_1 meno l'interesse delle parti alla definizione (prosecuzione) del giudizio. Si è in presenza di una situazione sostanziale o concreta (nuova o quantomeno diversa da quella presente al momento della citazione), situazione che soddisfa il ricorrente rendendo inutile la sua azione. Si impone, dunque, la declaratoria di “cessazione della materia del contendere”. La cessazione della materia del contendere costituisce una fattispecie di estinzione del processo, rilevabile d'ufficio dal Giudice (cass.
7.3.2006 n.4883), creata dalla prassi giurisprudenziale ed applicata in ogni fase e grado di giudizio, da pronunciare con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogniqualvolta non si può fare luogo alla definizione del giudizio per rinuncia agli atti o per rinuncia alla pretesa sostanziale, per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio. Trattasi di definizione della controversia, da adottare quando vi è chiara ed espressa rinunzia alle domande, esplicitata come disinteresse alla pronuncia sul merito delle questioni prospettate, o comunque qualora sopravvenga una situazione che elimini la ragione del contendere delle parti, facendo venire meno l'interesse ad agire ed a contraddire (cfr. Trib. Roma. Sez. XII, 20.12.2004). Il principio di economia processuale comporta che le fattispecie astratte determinative della cessazione della materia del contendere possano essere allegate e documentate in tutto il corso del giudizio. L'intervenuta cessazione della materia del contendere non forma oggetto di un'eccezione in senso stretto, sicché essa può rilevarsi anche d'ufficio, purché emerga dalle risultanze processuali ritualmente acquisite (cass., VI, 4.5.2016 n.8903). In ragione della contumacia della parte resistente, nulla per le spese processuali.
PQM
Il Tribunale di Imperia, sezione civile, in composizione monocratica, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e definitivamente pronunziando (a) dichiara cessata la materia del contendere (b) nulla per le spese processuali Imperia, 04.06.2025
Il Giudice Dott. Pasquale LONGARINI