Articolo 1949 del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 1940Articolo 1920 bis
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9 ottobre 2010
Art. 1949. Classi di leva. 1. Ciascuna classe di leva comprende tutti i maschi nati dal primo all'ultimo giorno dell'anno cui la classe stessa si riferisce.
Entrata in vigore il 9 ottobre 2010
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