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Sentenza 11 luglio 2025
Sentenza 11 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 11/07/2025, n. 4466 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4466 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5174/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE PRIMA CIVILE riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti magistrati:
Dott. Nicola Saracino Presidente
Dott. Gianluca Mauro Pellegrini Consigliere
Dott. Marco Genna Consigliere relatore ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 5174 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020, trattenuta in decisione con ordinanza ex art. 127-ter c.p.c. del 23.12.2024 e vertente
T R A
(C.F. ), con sede in Via Salaria n. Parte_1 P.IVA_1 Pt_1
825, in persona del legale rappresentante p.t. Parte_2
rappresentato e difeso dagli avv.ti Fabio Elefante e Alice Baruchello
APPELLANTE
E
(C.F. ), in persona del Direttore p.t., e Controparte_1 P.IVA_2
(C.F. ), in persona Controparte_2 P.IVA_3
del Presidente p.t., rappresentate e difese ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato
APPELLATE
CONCLUSIONI
Per l'appellante:
r.g. n. 5174/2020 1 “In riforma della sentenza impugnata e per i motivi indicati nel presente atto, Voglia
Codesta Corte d'Appello, previa sospensione dell'esecutività della sentenza del
Tribunale Civile di Roma n. 6822/2020 e della sottesa cartella indicata nell'atto di
Intimazione n. 097 2016 90002273 03/000 notificato dall'Agente della Riscossione soc.
Equitalla Sud s.p.a; dichiarare l'infondatezza della pretesa di pagamento avanzata dalla nei confronti dell' di con la predetta cartella per Controparte_1 Parte_1 Pt_1
l'utilizzazione di beni del demanio aeronautico nell'aeroporto di Guidonia, nonché la illegittimità dell'atto di iscrizione a ruolo del predetto credito.
Con condanna dell' convenuta (e, nel caso di propria opposizione, della Società _1
ora al Controparte_3 Controparte_2
pagamento di spese, diritti ed onorari della presente causa”.
Per le appellate:
“Voglia codesta Ill. Ma Corte d'appello contrariis rejectis, confermare integralmente la sentenza impugnata e, conseguentemente, rigettare ogni avversa domanda, in quanto inammissibile o comunque infondata.
Con ogni conseguenza, anche in ordine alle spese di lite”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
La Corte, visti gli atti e sentito il relatore, osserva quanto segue.
L'associazione di adiva il Tribunale di Roma convenendo in Parte_1 Pt_1
giudizio l' ed Equitalia Sud S.p.a. (divenuta poi Controparte_1 [...]
, ora , Controparte_3 Controparte_2
proponendo opposizione avverso l'intimazione di pagamento 097
201690002273031000 da quest'ultima notificatale per il pagamento dell'importo di € 391.769,16 oltre accessori quale canone dovuto per l'utilizzazione in regime concessorio dell'area di sedime sita nell'Aeroporto militare di Guidonia.
A sostegno dell'opposizione deduceva: (i) il difetto di legittimazione dell' , essendo competente per la riscossione dei canoni Controparte_1
esclusivamente il Ministero della Difesa (GENIODIFE) ex artt. 1 R.D. 2440/1923
e 692 ss. Cod. Nav.; (ii) l'illegittimità della determinazione del canone, in quanto basata su criteri di calcolo del tutto arbitrari e non conformi alla normativa di riferimento, nonché l'applicabilità al caso di specie dei canoni ridotti al 10% ex
r.g. n. 5174/2020 2 L. 390/1986 e art. 12 D.P.R. 296/2005, trattandosi di concessione ad ente senza scopo di lucro e con fini culturali e sportivi;
(iii) la prescrizione quinquennale, ai sensi dell'art. 2948 n. 4 c.c., di ogni credito relativo al periodo antecedente al 7 settembre 2007, essendo la prima richiesta di pagamento dei canoni di locazione per il periodo 1° gennaio 2001 – 31 dicembre 2011 stata avanzata con nota del 7 settembre 2012 prot. 15343, nonché del credito di € 22.742,78 relativo alle rate del piano di ammortamento concordato in data 30 marzo 2001, ovvero, in subordine, la prescrizione decennale di tutti i crediti maturati prima del 7 settembre 2002; (iv) l'illegittimità del titolo esecutivo per violazione e falsa applicazione dell'art. 17 D.L.vo 26 febbraio 1999 n. 46, difettando i crediti controversi di certezza, liquidità ed esigibilità.
Si costituiva in giudizio l'allora Controparte_3
eccependo la carenza di giurisdizione del Tribunale adito in favore della
Commissione Tributaria Provinciale competente per territorio e il proprio difetto di legittimazione passiva.
Si costituiva anche l' , eccependo, in via preliminare, Controparte_1
l'inammissibilità dell'opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 097
201690002273031000 per non avere impugnato tempestivamente la Parte_1
cartella di pagamento sottostante n. 09720140071385784000. Nel merito rilevava: (i) la propria legittimazione ad agire per la determinazione e riscossione dei canoni per l'occupazione dei beni demaniali aeronautici, sulla scorta della circolare e dell'art. 1, co. 274, L. CodiceFiscale_1
311/2004; (ii) la correttezza e legittimità dei canoni richiesti, non rientrando l'opponente tra i soggetti beneficiari dei canoni agevolati nel periodo contestato
(1985 – 2012); (iii) l'inapplicabilità ai crediti azionati della prescrizione quinquennale ex art. 2948 c.c., dovendosi ritenere l'occupazione senza titolo giustificativo indebito vantaggio ai sensi dell'art. 2041 c.c., con la conseguenza che il relativo credito dell'amministrazione concedente sarebbe soggetto alla prescrizione ordinaria;
(iv) l'implicita rinuncia alla prescrizione ex art. 2937 c.c. posta in essere dall'associazione attraverso le reiterate richieste di quantificazione dei canoni e rateizzazione dei debiti (risalenti al 06.10.2010 e al
07.02.2012, all. n. 13 e 14 alla comparsa di costituzione dell _1
.
[...]
r.g. n. 5174/2020 3 Il Tribunale adito, con sentenza n. 6822/2020, accoglieva l'eccezione pregiudiziale di inammissibilità dell'opposizione sollevata dall' _1
sul rilievo che la cartella di pagamento risultava regolarmente
[...]
notificata e non impugnata nei termini, sì che la relativa pretesa creditoria era divenuta ormai definitiva e non più contestabile in sede di opposizione all'intimazione di pagamento. Rigettava, quindi, la domanda attorea, compensando le spese di lite tra le parti.
Avverso l'indicata sentenza ha proposto appello Parte_1 Pt_1
censurando la decisione impugnata per aver dichiarato inammissibile l'opposizione ex art. 19, comma 3, D.Lgs. 546/1992. A detta dell'appellante,
l'amministrazione avrebbe dovuto dimostrare che la cartolina depositata si riferisse specificamente alla cartella esattoriale sulla base della quale era stata formata l'intimazione di pagamento.
L'appellante ha quindi riproposto tutti i motivi di opposizione non scrutinati in primo grado.
Si sono costituite l e l' Controparte_1 Controparte_2
, instando per il rigetto dell'appello in quanto infondato.
[...]
L'appello è infondato e deve essere respinto.
Dall'esame della documentazione versata in atti risulta che la copia dell'avviso di ricevimento prodotta dall (all. 2 alla Controparte_1
comparsa di costituzione in primo grado di quest'ultima) reca il numero di serie identificativo “09720140071385784000”, il quale coincide con quello riportato a pagina 23 dell'intimazione di pagamento opposta relativamente alla “cartella n.
09720140071385784000, notificata il 26/09/2014” (all. 14 all'atto introduttivo di primo grado). Tale corrispondenza costituisce elemento univoco di riferibilità della cartolina depositata dall' alla cartella richiamata nell'avviso di _1
intimazione e, dunque, prova inequivoca della notifica della cartella di pagamento alla base dell'intimazione opposta.
Al riguardo la giurisprudenza di legittimità è chiara nel ritenere che, ove la parte destinataria di una cartella di pagamento contesti esclusivamente di averne ricevuto la notificazione e l'agente di riscossione dia prova della regolare esecuzione della stessa, secondo le forme ordinarie o con messo notificatore, ovvero mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento,
r.g. n. 5174/2020 4 resta preclusa la deduzione di vizi concernenti la cartella non tempestivamente opposti. Né sussiste un onere, in capo all'agente, di produrre in giudizio la copia integrale della cartella stessa;
la cartella esattoriale altro non è, infatti, che la stampa del ruolo in unico originale notificata alla parte e l'Amministrazione non è quindi in grado di produrre le cartelle esattoriali, il cui unico originale è in possesso della parte debitrice (cfr. Cass, n. 9845/2017; Cass. n. 24245/2021: “Ai sensi dell'art. 26 comma 1 d.P.R. n. 602 del 1973, l'agente di riscossione, per respingere la contestazione, con cui il contribuente destinatario di una cartella di pagamento neghi di averne ricevuto la notificazione, è sufficiente che dia prova di avere eseguito regolarmente la notificazione a mezzo del servizio postale, mediante invio della raccomandata con avviso di ricevimento. Detta prova può essere fornita dall'
[...]
mediante la produzione di copia dell'avviso di ricevimento, Controparte_4
comprovante la ricezione del plico raccomandato da parte del destinatario, senza l'onere di produrre in giudizio la copia integrale della cartella di pagamento notificata (anche perché la cartella esattoriale è la stampa del ruolo in unico originale, notificata alla parte, si che l' non sarebbe comunque in grado di produrre in Controparte_4
giudizio le cartelle esattoriali, atteso che il suo unico originale è in possesso della parte debitrice)”.
Nel caso di specie, è incontestato che l' di non abbia Parte_1 Pt_1
provveduto a proporre tempestiva impugnazione nei confronti della cartella esattoriale alla base dell'intimazione opposta, né l'associazione ha dedotto vizi propri di quest'ultima.
Sulla scorta dei principi appena richiamati, accertata la regolarità della notificazione della cartella esattoriale n. 09720140071385784000, la decisione impugnata è esente da censure laddove ha dichiarato inammissibile l'opposizione, essendo ormai divenuta definitiva la pretesa creditoria consolidatasi nell'atto presupposto, non più suscettibile di contestazione per effetto della mancata impugnazione nei termini di legge e, pertanto, l'appello deve essere rigettato.
La regolamentazione delle spese di lite, liquidate come in dispositivo in applicazione del DM 55/2014 come modificato dal DM 147/2022, segue la soccombenza.
r.g. n. 5174/2020 5 Sussistono, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002 i presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra conclusione disattesa, così provvede:
1) respinge l'appello;
2) condanna l' di a rifondere all' e Parte_1 Pt_1 Controparte_1
all' le spese di lite del presente Controparte_2
giudizio, che liquida in € 10.590,00 per compensi, oltre accessori di legge.
Dà atto della sussistenza, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002 dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile della
Corte d'Appello, il 10.07.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Marco Genna Dott. Nicola Saracino
r.g. n. 5174/2020 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE PRIMA CIVILE riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti magistrati:
Dott. Nicola Saracino Presidente
Dott. Gianluca Mauro Pellegrini Consigliere
Dott. Marco Genna Consigliere relatore ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 5174 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020, trattenuta in decisione con ordinanza ex art. 127-ter c.p.c. del 23.12.2024 e vertente
T R A
(C.F. ), con sede in Via Salaria n. Parte_1 P.IVA_1 Pt_1
825, in persona del legale rappresentante p.t. Parte_2
rappresentato e difeso dagli avv.ti Fabio Elefante e Alice Baruchello
APPELLANTE
E
(C.F. ), in persona del Direttore p.t., e Controparte_1 P.IVA_2
(C.F. ), in persona Controparte_2 P.IVA_3
del Presidente p.t., rappresentate e difese ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato
APPELLATE
CONCLUSIONI
Per l'appellante:
r.g. n. 5174/2020 1 “In riforma della sentenza impugnata e per i motivi indicati nel presente atto, Voglia
Codesta Corte d'Appello, previa sospensione dell'esecutività della sentenza del
Tribunale Civile di Roma n. 6822/2020 e della sottesa cartella indicata nell'atto di
Intimazione n. 097 2016 90002273 03/000 notificato dall'Agente della Riscossione soc.
Equitalla Sud s.p.a; dichiarare l'infondatezza della pretesa di pagamento avanzata dalla nei confronti dell' di con la predetta cartella per Controparte_1 Parte_1 Pt_1
l'utilizzazione di beni del demanio aeronautico nell'aeroporto di Guidonia, nonché la illegittimità dell'atto di iscrizione a ruolo del predetto credito.
Con condanna dell' convenuta (e, nel caso di propria opposizione, della Società _1
ora al Controparte_3 Controparte_2
pagamento di spese, diritti ed onorari della presente causa”.
Per le appellate:
“Voglia codesta Ill. Ma Corte d'appello contrariis rejectis, confermare integralmente la sentenza impugnata e, conseguentemente, rigettare ogni avversa domanda, in quanto inammissibile o comunque infondata.
Con ogni conseguenza, anche in ordine alle spese di lite”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
La Corte, visti gli atti e sentito il relatore, osserva quanto segue.
L'associazione di adiva il Tribunale di Roma convenendo in Parte_1 Pt_1
giudizio l' ed Equitalia Sud S.p.a. (divenuta poi Controparte_1 [...]
, ora , Controparte_3 Controparte_2
proponendo opposizione avverso l'intimazione di pagamento 097
201690002273031000 da quest'ultima notificatale per il pagamento dell'importo di € 391.769,16 oltre accessori quale canone dovuto per l'utilizzazione in regime concessorio dell'area di sedime sita nell'Aeroporto militare di Guidonia.
A sostegno dell'opposizione deduceva: (i) il difetto di legittimazione dell' , essendo competente per la riscossione dei canoni Controparte_1
esclusivamente il Ministero della Difesa (GENIODIFE) ex artt. 1 R.D. 2440/1923
e 692 ss. Cod. Nav.; (ii) l'illegittimità della determinazione del canone, in quanto basata su criteri di calcolo del tutto arbitrari e non conformi alla normativa di riferimento, nonché l'applicabilità al caso di specie dei canoni ridotti al 10% ex
r.g. n. 5174/2020 2 L. 390/1986 e art. 12 D.P.R. 296/2005, trattandosi di concessione ad ente senza scopo di lucro e con fini culturali e sportivi;
(iii) la prescrizione quinquennale, ai sensi dell'art. 2948 n. 4 c.c., di ogni credito relativo al periodo antecedente al 7 settembre 2007, essendo la prima richiesta di pagamento dei canoni di locazione per il periodo 1° gennaio 2001 – 31 dicembre 2011 stata avanzata con nota del 7 settembre 2012 prot. 15343, nonché del credito di € 22.742,78 relativo alle rate del piano di ammortamento concordato in data 30 marzo 2001, ovvero, in subordine, la prescrizione decennale di tutti i crediti maturati prima del 7 settembre 2002; (iv) l'illegittimità del titolo esecutivo per violazione e falsa applicazione dell'art. 17 D.L.vo 26 febbraio 1999 n. 46, difettando i crediti controversi di certezza, liquidità ed esigibilità.
Si costituiva in giudizio l'allora Controparte_3
eccependo la carenza di giurisdizione del Tribunale adito in favore della
Commissione Tributaria Provinciale competente per territorio e il proprio difetto di legittimazione passiva.
Si costituiva anche l' , eccependo, in via preliminare, Controparte_1
l'inammissibilità dell'opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 097
201690002273031000 per non avere impugnato tempestivamente la Parte_1
cartella di pagamento sottostante n. 09720140071385784000. Nel merito rilevava: (i) la propria legittimazione ad agire per la determinazione e riscossione dei canoni per l'occupazione dei beni demaniali aeronautici, sulla scorta della circolare e dell'art. 1, co. 274, L. CodiceFiscale_1
311/2004; (ii) la correttezza e legittimità dei canoni richiesti, non rientrando l'opponente tra i soggetti beneficiari dei canoni agevolati nel periodo contestato
(1985 – 2012); (iii) l'inapplicabilità ai crediti azionati della prescrizione quinquennale ex art. 2948 c.c., dovendosi ritenere l'occupazione senza titolo giustificativo indebito vantaggio ai sensi dell'art. 2041 c.c., con la conseguenza che il relativo credito dell'amministrazione concedente sarebbe soggetto alla prescrizione ordinaria;
(iv) l'implicita rinuncia alla prescrizione ex art. 2937 c.c. posta in essere dall'associazione attraverso le reiterate richieste di quantificazione dei canoni e rateizzazione dei debiti (risalenti al 06.10.2010 e al
07.02.2012, all. n. 13 e 14 alla comparsa di costituzione dell _1
.
[...]
r.g. n. 5174/2020 3 Il Tribunale adito, con sentenza n. 6822/2020, accoglieva l'eccezione pregiudiziale di inammissibilità dell'opposizione sollevata dall' _1
sul rilievo che la cartella di pagamento risultava regolarmente
[...]
notificata e non impugnata nei termini, sì che la relativa pretesa creditoria era divenuta ormai definitiva e non più contestabile in sede di opposizione all'intimazione di pagamento. Rigettava, quindi, la domanda attorea, compensando le spese di lite tra le parti.
Avverso l'indicata sentenza ha proposto appello Parte_1 Pt_1
censurando la decisione impugnata per aver dichiarato inammissibile l'opposizione ex art. 19, comma 3, D.Lgs. 546/1992. A detta dell'appellante,
l'amministrazione avrebbe dovuto dimostrare che la cartolina depositata si riferisse specificamente alla cartella esattoriale sulla base della quale era stata formata l'intimazione di pagamento.
L'appellante ha quindi riproposto tutti i motivi di opposizione non scrutinati in primo grado.
Si sono costituite l e l' Controparte_1 Controparte_2
, instando per il rigetto dell'appello in quanto infondato.
[...]
L'appello è infondato e deve essere respinto.
Dall'esame della documentazione versata in atti risulta che la copia dell'avviso di ricevimento prodotta dall (all. 2 alla Controparte_1
comparsa di costituzione in primo grado di quest'ultima) reca il numero di serie identificativo “09720140071385784000”, il quale coincide con quello riportato a pagina 23 dell'intimazione di pagamento opposta relativamente alla “cartella n.
09720140071385784000, notificata il 26/09/2014” (all. 14 all'atto introduttivo di primo grado). Tale corrispondenza costituisce elemento univoco di riferibilità della cartolina depositata dall' alla cartella richiamata nell'avviso di _1
intimazione e, dunque, prova inequivoca della notifica della cartella di pagamento alla base dell'intimazione opposta.
Al riguardo la giurisprudenza di legittimità è chiara nel ritenere che, ove la parte destinataria di una cartella di pagamento contesti esclusivamente di averne ricevuto la notificazione e l'agente di riscossione dia prova della regolare esecuzione della stessa, secondo le forme ordinarie o con messo notificatore, ovvero mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento,
r.g. n. 5174/2020 4 resta preclusa la deduzione di vizi concernenti la cartella non tempestivamente opposti. Né sussiste un onere, in capo all'agente, di produrre in giudizio la copia integrale della cartella stessa;
la cartella esattoriale altro non è, infatti, che la stampa del ruolo in unico originale notificata alla parte e l'Amministrazione non è quindi in grado di produrre le cartelle esattoriali, il cui unico originale è in possesso della parte debitrice (cfr. Cass, n. 9845/2017; Cass. n. 24245/2021: “Ai sensi dell'art. 26 comma 1 d.P.R. n. 602 del 1973, l'agente di riscossione, per respingere la contestazione, con cui il contribuente destinatario di una cartella di pagamento neghi di averne ricevuto la notificazione, è sufficiente che dia prova di avere eseguito regolarmente la notificazione a mezzo del servizio postale, mediante invio della raccomandata con avviso di ricevimento. Detta prova può essere fornita dall'
[...]
mediante la produzione di copia dell'avviso di ricevimento, Controparte_4
comprovante la ricezione del plico raccomandato da parte del destinatario, senza l'onere di produrre in giudizio la copia integrale della cartella di pagamento notificata (anche perché la cartella esattoriale è la stampa del ruolo in unico originale, notificata alla parte, si che l' non sarebbe comunque in grado di produrre in Controparte_4
giudizio le cartelle esattoriali, atteso che il suo unico originale è in possesso della parte debitrice)”.
Nel caso di specie, è incontestato che l' di non abbia Parte_1 Pt_1
provveduto a proporre tempestiva impugnazione nei confronti della cartella esattoriale alla base dell'intimazione opposta, né l'associazione ha dedotto vizi propri di quest'ultima.
Sulla scorta dei principi appena richiamati, accertata la regolarità della notificazione della cartella esattoriale n. 09720140071385784000, la decisione impugnata è esente da censure laddove ha dichiarato inammissibile l'opposizione, essendo ormai divenuta definitiva la pretesa creditoria consolidatasi nell'atto presupposto, non più suscettibile di contestazione per effetto della mancata impugnazione nei termini di legge e, pertanto, l'appello deve essere rigettato.
La regolamentazione delle spese di lite, liquidate come in dispositivo in applicazione del DM 55/2014 come modificato dal DM 147/2022, segue la soccombenza.
r.g. n. 5174/2020 5 Sussistono, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002 i presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra conclusione disattesa, così provvede:
1) respinge l'appello;
2) condanna l' di a rifondere all' e Parte_1 Pt_1 Controparte_1
all' le spese di lite del presente Controparte_2
giudizio, che liquida in € 10.590,00 per compensi, oltre accessori di legge.
Dà atto della sussistenza, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002 dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile della
Corte d'Appello, il 10.07.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Marco Genna Dott. Nicola Saracino
r.g. n. 5174/2020 6