Sentenza breve 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. II, sentenza breve 09/10/2025, n. 1610 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 1610 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01610/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01065/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 c.p.a.;
sul ricorso numero di registro generale 1065 del 2025, proposto da
HDI Global SE – Ireland, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Marco Iannacci e Giulia Sorrentini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Calabria, in persona del Presidente in carica, rappresentata e difesa dall'avvocato Enrico SC Ventrice, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Fincalabra S.p.a., non costituita in giudizio;
nei confronti
Alberghi del Mediterraneo S.r.l., non costituito in giudizio;
per l'annullamento
- del decreto del direttore generale del Dipartimento Turismo, Marketing territoriale, Trasporto pubblico locale e mobilità sostenibile della Regione Calabria del 23 giugno 2025, n. 8991, avente ad oggetto “POR Calabria FESR-FSE 2014-2020. Avviso pubblico azione 3.3.4" Sostegno alla competitività delle imprese nelle destinazioni turistiche" approvato con DDG n .9833 del 07/09/2017. Ambito 1 Priorità 240 Siurp 219149 Cup J38H18000190005 Cor 670605 - Ordine ed ingiunzione di pagamento” ;
- per quanto occorrer possa, degli atti presupposti all’adozione del provvedimento, ivi incluso il decreto del 31 ottobre 2023, n. 15624, con cui la Regione ha revocato il contributo alla società Alberghi del Mediterraneo S.r.l.;
- di ogni altro atto agli stessi presupposto, connesso o conseguente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Calabria;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 ottobre 2025 il dott. SC AR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 c.p.a.;
Osservato in fatto che:
a) HDI SE si è rivolta a questo Tribunale Amministrativo Regionale per ottenere l’annullamento del decreto meglio indicato in epigrafe;
b) con tale decreto è stato ordinato alla società ricorrente, compagnia assicurativa che ha garantito l’eventuale restituzione delle somme erogate ad Alberghi del Mediterraneo S.r.l. nel contesto del contributo concesso nell’ambito del “POR Calabria FESR-FSE 2014-2020. Avviso pubblico azione 3.3.4" Sostegno alla competitività delle imprese nelle destinazioni turistiche" , di pagare la somma di € 386.453,10, essendo stato il contributo già revocato con decreto del 31 ottobre 2023, n. 15624, perché l’investimento non è stato completato tempestivamente;
c) parte ricorrente ha dedotto, con il proprio ricorso, che l’investimento è stato attuato e che il mancato completamento dipenderebbe da fenomeni esterni, ed in particolare le azioni criminose di cui Alberghi del Mediterraneo S.r.l. è stata bersaglio da parte della criminalità organizzata; ha ricordato che il decreto di revoca è stato impugnato dalla società garantita; ha, quindi, sollevato l’ exceptio doli , intendendo così paralizzare la pretesa dell’amministrazione regionale all’escussione della garanzia;
d) la Regione Calabria si è costituita eccependo il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo e, comunque, resistendo all’avversa pretesa; Fincalabra S.p.a., soggetto gestore della procedura, e Alberghi del Mediterraneo S.r.l., società finanziata, non si sono costituiti;
e) alla camera di consiglio del 3 settembre 2025 il ricorso, sussistendone i presupposti e previo avviso alle parti, è stato discusso nel merito e spedito in decisione ai sensi dell’art. 60 c.p.a.;
Ritenuto in diritto che:
f) l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato ha chiarito che il riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo in materia di controversie riguardanti la concessione e la revoca di contributi e sovvenzioni pubbliche deve essere attuato sulla base del generale criterio di riparto fondato sulla natura della situazione soggettiva azionata, con la conseguenza che sussiste sempre la giurisdizione del giudice ordinario qualora la controversia attenga alla fase di erogazione o di ripetizione del contributo sul presupposto di un addotto inadempimento del beneficiario alle condizioni statuite in sede di erogazione o dall'acclarato sviamento dei fondi acquisiti rispetto al programma finanziato, anche se si faccia questione di atti formalmente intitolati come revoca, decadenza o risoluzione, purché essi si fondino sull'inadempimento alle obbligazioni assunte di fronte alla concessione del contributo; in tal caso, infatti, il privato è titolare di un diritto soggettivo perfetto, come tale tutelabile dinanzi al giudice ordinario, attenendo la controversia alla fase esecutiva del rapporto di sovvenzione e all'inadempimento degli obblighi cui è subordinato il concreto provvedimento di attribuzione (Cons. Stato, Ad. Plen., 29 gennaio 2014, n. 6);
g) tale orientamento è coerente con la costante giurisprudenza della Corte di Cassazione, per cui la giurisdizione sulle controversie riguardanti la concessione e la revoca di contributi e sovvenzioni pubbliche si distribuisce tra giudice ordinario ed amministrativo sulla base del generale criterio fondato sulla natura della situazione soggettiva azionata, con la conseguenza che sussiste la giurisdizione del giudice ordinario se la revoca sia motivata dall'inadempimento del beneficiario agli obblighi sanciti dal bando di erogazione del contributo (perché la controversia attiene alla fase esecutiva del rapporto e sussiste un diritto soggettivo perfetto), laddove la giurisdizione spetta al giudice amministrativo se invece il provvedimento di revoca è affetto da vizi di legittimità o contrasta con l'interesse pubblico (Cass. Civ., Sez. Un., 16 luglio 2024, n.19484);
h) nel caso di specie, la controversia si pone a valle della revoca del beneficio dipendente dalla mancata finalizzazione dell’investimento; essa attiene all’escussione della garanzia prestata dalla compagnia assicurativa, e ciò in ragione dell’inadempimento delle obbligazioni scaturenti dalla concessione del finanziamento e alle conseguenze di tale inadempimento;
i) la giurisdizione, quindi, spetta al competente giudice ordinario, d’innanzi al quale la controversia potrà essere riproposta ai sensi dell’art. 11 c.p.a. e dell’art. 59 l. 18 giugno 2009, n. 69;
j) le spese di lite possono essere compensate in ragione dell’esito in rito del giudizio;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 8 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:
VO RR, Presidente
SC AR, Consigliere, Estensore
Federico Baffa, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| SC AR | VO RR |
IL SEGRETARIO