Articolo 1316 del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 1309Articolo 1306
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9 ottobre 2010
Art. 1316. Forma di avanzamento 1. L'avanzamento di cui ai precedenti articoli ha luogo ad anzianita', senza che occorra determinare aliquota di ruolo e prescindendo dal requisito dell'idoneita' fisica. I militari sono valutati dagli organi competenti, per ciascuna Forza armata, a esprimere giudizi di avanzamento. 2. I militari giudicati idonei sono promossi senza iscrizione in quadro di avanzamento con anzianita' corrispondente alla data di compimento dell'anzianita' di grado o del periodo di permanenza nel ruolo o di servizi prescritti.
Entrata in vigore il 9 ottobre 2010
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