Art. 1316. Forma di avanzamento 1. L'avanzamento di cui ai precedenti articoli ha luogo ad anzianita', senza che occorra determinare aliquota di ruolo e prescindendo dal requisito dell'idoneita' fisica. I militari sono valutati dagli organi competenti, per ciascuna Forza armata, a esprimere giudizi di avanzamento. 2. I militari giudicati idonei sono promossi senza iscrizione in quadro di avanzamento con anzianita' corrispondente alla data di compimento dell'anzianita' di grado o del periodo di permanenza nel ruolo o di servizi prescritti.
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9 ottobre 2010
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- 1. TAR Roma, sez. 1B, sentenza 07/06/2021, n. 6794Provvedimento: […] Tuttavia l'avanzamento al grado superiore per anzianità non è altrettanto automatico in quanto richiede un giudizio di “idoneità” da parte della competente Commissione Superiore per l'Avanzamento che deve applicare, a tale scopo, l'art. 1316 del Codice dell'Ordinamento Militare secondo cui “1. […]Leggi di più...
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