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Sentenza 19 febbraio 2025
Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 19/02/2025, n. 483 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 483 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
In persona della dott.ssa Monica Sgarro, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato, all'esito dell'udienza del 19/02/2025 tenuta ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 127 ter cpc, la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta in primo grado al n. 9944/2022 R.G. Lavoro e vertente
TRA
, rappresentato e difeso, dall'avv. Giovanni Russo Parte_1
RICORRENTE
E
in persona del legale rapp. pt., rappresentato e difeso dall'avv. Claudia Palumbo CP_1
RESISTENTE
oggetto: aggravamento infortunio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 7/12/2022, il ricorrente in epigrafe indicato, premesso di essere carpentiere specializzato, ha dedotto di: aver subito un infortunio durante l'attività lavorativa, mentre si occupava di dirigere il getto del calcestruzzo dentro le casseforme e della relativa compattazione mediante appositi strumenti vibranti, da annegare nel calcestruzzo (aghi vibranti) oppure da applicare all'esterno della cassaforma (vibratori a parete). Superato il tempo di maturazione del calcestruzzo, il ricorrente procedeva alla rimozione delle casseforme con un'operazione detta disarmo;
l'intera attività veniva svolta per otto ore giornaliere per cinque giorni a settimana;
in data 19.07.2021 durante l'espletamento di tale attività lavorativa subiva un grave infortunio sul lavoro tale da determinare un periodo di inabilità temporanea decorrente dal 23.07.2021 al 07.12.2021 oltreché postumi permanenti nella misura del 21%. ; di aver ricevuto dall'Ente l'accoglimento parziale della richiesta con il riconoscimento di un valore percentuale del danno pari al 14%.
L'istante, pertanto, ha adito l'intestato Tribunale di Foggia, in funzione di Giudice del Lavoro, al fine di: 1) dichiarare che il complesso morbigeno come descritto in narrativa e già riconosciuto avente eziologia professionale da parte dell' abbia determinato in capo al ricorrente un grado complessivo di danno CP_1 biologico nella misura pari o superiore al 15%; 2) per l'effetto, condannare l' in persona del legale CP_1 rappresentante pro tempore al pagamento del relativo indennizzo ovvero della rendita vitalizia proporzionata al grado di postumi accertati oltre interessi e rivalutazione come per legge;
4) condannare
l' ut supra, al pagamento di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, gravati di IVA e CPA, come CP_1 per legge con distrazione in favore del sottoscritto procuratore antistatario” con vittoria di spese.
L' costituitosi in giudizio, ha chiesto il rigetto della domanda. CP_1 Quindi, la causa, istruita in via documentale, con espletamento della CTU medico legale, all'esito dell'udienza fissata ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 ter cpc, è stata decisa con la presente sentenza depositata telematicamente, previa acquisizione di note di trattazione scritta come in atti.
Ciò posto, deve premettersi che la fattispecie in esame è regolata dal DGLS 38/2000, applicabile ratione temporis al caso in esame (l'infortunio denunciato è occorso sotto l'operatività della nuova legge) in cui si è previsto all'art.13 che “In attesa della definizione di carattere generale di danno biologico e dei criteri per la determinazione del relativo risarcimento, il presente articolo definisce, in via sperimentale, ai fini della tutela dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali il danno biologico come la lesione all'integrità psicofisica, suscettibile di valutazione medico legale, della persona. Le prestazioni per il ristoro del danno biologico sono determinate in misura indipendente dalla capacità di produzione del reddito del danneggiato.
2. In caso di danno biologico, i danni conseguenti ad infortuni sul lavoro verificatisi, nonché a malattie professionali denunciate a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma
3, l nell'ambito del sistema d'indennizzo e sostegno sociale, in luogo della prestazione di cui all'art. 66, CP_1 primo comma, n. 2), del testo unico, eroga l'indennizzo previsto e regolato dalle seguenti disposizioni:
a) le menomazioni conseguenti alle lesioni dell'integrità psicofisica di cui al comma 1 sono valutate in base a specifica "tabella delle menomazioni", comprensiva degli aspetti dinamico-relazionali. L'indennizzo delle menomazioni di grado pari o superiore al 6 per cento ed inferiore al 16 per cento è erogato in capitale;
dal
16 per cento è erogato in rendita, nella misura indicata nell'apposita "tabella indennizzo danno biologico".
Per l'applicazione di tale tabella si fa riferimento all'età dell'assicurato al momento della guarigione clinica.
Non si applica il disposto dell'art. 91 del testo unico;
b) le menomazioni di grado pari o superiore al 16 per cento danno diritto all'erogazione di un'ulteriore quota di rendita per l'indennizzo delle conseguenze delle stesse, commisurata al grado della menomazione, alla retribuzione dell'assicurato e al coefficiente di cui all'apposita "tabella dei coefficienti", che costituiscono indici di determinazione della percentuale di retribuzione da prendere in riferimento per l'indennizzo delle conseguenze patrimoniali, in relazione alla categoria di attività lavorativa di appartenenza dell'assicurato e alla ricollocabilità dello stesso. La retribuzione, determinata con le modalità e i criteri previsti dal testo unico, viene moltiplicata per il coefficiente di cui alla "tabella dei coefficienti". La corrispondente quota di rendita, rapportata al grado di menomazione, è liquidata con le modalità e i criteri di cui all'art. 74 del testo unico.
La tabella delle menomazioni è stata approvata con il decreto ministeriale del 12/7/2000 pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale del 25 luglio 2000.
Nel merito, la domanda può trovare accoglimento per i motivi di seguito esposti.
Deve innanzitutto ritenersi pacifico e non contestato l'infortunio occorso al ricorrente in data 19.7.2021 ed il relativo grado di menomazione dell'integrità psico-fisica riconosciuto dall' nella misura del 14%. CP_1
Disposta CTU medico- legale, il dott. , previa valutazione della documentazione clinica e Persona_1 dall'esame obiettivo dell'istante, ha accertato che: “Trattasi di soggetto normotipo, in buone condizioni generali di nutro-sanguificazione e di normale complessione somatica. Peso kg 71, altezza cm 170.
Indifferenti ai fini della presente relazione l'esame dei vari organi ed apparati non espressamente citati. Arti superiori ed inferiori in atteggiamento indifferente nella posizione eretta e seduta sulla sedia di visita con normale tono, sviluppo e trofismo delle masse muscolari, fatto salvo per una modesta ipotonotrofia del deltoide destro e della muscolatura del braccio destro con abbassamento del profilo della spalla. Nella norma l'esame dell'arto superiore sinistro;
in corrispondenza del gomito destro si rileva la presenza di una cicatrice post-chirurgica, esito del pregresso intervento di osteosintesi della frattura della testa dell'omero destro con chiodo endomidollare. Articolazioni asciutte, modesto cassetto anteriore della scapolo-omerale destra;
per l'esame dell'articolarità dell'arto superiore destro, i movimenti di elevazione, adduzione, abduzione, retroposizione dell'avambraccio a gomito flesso, sono globalmente ridotti di 1/3. Il 1° dito della mano sinistra è lievemente tumefatto con movimenti di flesso-estensione della metacarpo-falangea e della interfalangea lievemente ridotti. La digitopressione del calcagno sinistro viene riferita dolente. Stazione eretta autonoma, andatura come di norma, priva di caratteri patologici;
mantiene bene la posizione seduta, anche prolungata, e passa agevolmente da questa a quella eretta;
i passaggi posturali sono del tutto autonomi”.
Il consulente ha, pertanto, così concluso: “Per quanto attiene i postumi permanenti, al ns. controllo Medico-
Legale, effettuato nell'ambito delle operazioni di consulenza tecnica per l'Ufficio, abbiamo constatato riduzione di 1/3 dei movimenti della spalla destra con modesta instabilità della scapolo-omerale e modesta ipotonotrofia della muscolatura del cingolo scapolo-deltoideo, lieve deficit funzionale dei movimenti del pollice sinistro;
è poi del tutto attendibile il riferito dolore al calcagno sinistro in occasione della stazione eretta prolungata e nella deambulazione prolungata, proprio degli esiti delle fratture degli arti inferiori.
Passando ora alla valutazione percentuale dei postumi descritti, pur dovendo ritenere congrui i coefficienti indicati in sede di visita medica collegiale del 9 giugno 2022 in riferimento agli esiti della frattura del 3° prossimale dell'omero destro (4 %), del deficit funzionale della scapolo-omerale in arto dominante (6 %), degli esiti della distorsione del pollice sinistro (3 %), riteniamo sottovalutata la percentuale attribuita per la CP_ tarsalgia in frattura intraspongiosa del calcagno nella misura del 3 %. Infatti, il codice 296 delle Tabelle di cui al D.Lgs. n. 38/2000 e delle tabelle allegate al successivo D.M. 12 luglio 2000 attribuisce per gli “Esiti di frattura del calcagno apprezzabili con indagini strumentali, con disturbi di circolo, in assenza o con sfumata ripercussione funzionale” una percentuale fino all'8 %; nella fattispecie in esame, pertanto, in considerazione della contestuale lesione del legamento interosseo astragalo-calcaneare, riteniamo congrua CP_ l'attribuzione di una ulteriore percentuale intermedia di danno pari al 5 %. Ne deriva, poiché in ambito come da dottrina Medico-Legale, deve applicarsi il calcolo con criterio valutativo misto, proporzionale riduttivo e di sommatoria (“formula Salomonica”), che nel caso di specie andrà attribuito un valore di danno biologico permanente derivante dalla semisomma tra la somma aritmetica e quella cosiddetta “a scalare” dei coefficienti indicati [(18 + 16,84) : 2 = 17,42 %], arrotondato per difetto alla percentuale del 17
(diciassette) %, con decorrenza dalla data della domanda ”.
Le conclusioni rassegnate dal consulente risultano frutto di ineccepibili accertamenti diagnostici, sorrette da congrua motivazione ed immuni da vizi logici, sicché possono senz'altro essere condivise, stante, peraltro, la mancanza di contestazioni all'elaborato peritale.
Deve pertanto riconoscersi il diritto dell'istante a percepire la rendita di cui all'art.13 del d.lgs. n.38/2000 sulla scorta di un danno biologico pari al 17% con decorrenza dalla data della domanda amministrativa, con la condanna dell' resistente alla liquidazione in favore del ricorrente delle differenze sui ratei CP_2 pregressi con decorrenza dalla domanda amministrativa come per legge, oltre al pagamento degli interessi legali maturati sino al soddisfo oltre rivalutazione nei limiti di legge
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano tenuto conto della differenza percentuale accertata in giudizio rispetto a quella riconosciuta in sede amministrativa e si liquidano in dispositivo.
Le spese di CTU vengono poste a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Foggia, definitivamente pronunciando sul ricorso, iscritto al n.
9944/2022, proposto da nei confronti dell' disattesa e assorbita ogni contraria Parte_1 CP_1 istanza, eccezione e difesa, così provvede:
- dichiara il diritto del ricorrente alla liquidazione della rendita, nella misura commisurata ad una menomazione dell'integrità psicofisica pari al 17% a decorrere dalla data della domanda e, per l'effetto, condanna l' resistente alla liquidazione in favore del ricorrente delle differenze sui CP_2 ratei pregressi con decorrenza dalla domanda amministrativa come per legge, oltre al pagamento degli interessi legali maturati sino al soddisfo oltre rivalutazione nei limiti di legge;
CP_
- condanna l' al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese di lite, liquidate in €
1.600,00 oltre CU se versato, spese generali nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge, con distrazione.
- pone le spese di CTU a carico dell' ex art. 152 disp. att. cpc. CP_1
Foggia, all'esito dell'udienza del 19/02/2025
Il GL
Dott.ssa Monica Sgarro