Sentenza 4 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5T, sentenza 04/06/2025, n. 10768 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 10768 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 04/06/2025
N. 10768/2025 REG.PROV.COLL.
N. 04347/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4347 del 2021, proposto da Alperia Bartucci S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Lirosi, Elisabetta Gardini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Gestore dei Servizi Energetici - Gse S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Anna Romano, Filippo Arturo Satta, Antonio Pugliese, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Filippo Satta in Roma, via Arenula, 29;
nei confronti
Feralpi Siderurgica S.p.A., non costituito in giudizio;
per l'annullamento
- della nota del Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A. (senza protocollo), ricevuta da Alperia Bartucci S.p.A. in data 01/02/2021, avente ad oggetto “accoglimento parziale della Richiesta di Verifica e Certificazione (RVC) n. 0375363023918R400_rev1-1#2 presentata da ALPERIA BARTUCCI SPA”;
- della nota del Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A. (senza protocollo), ricevuta da Alperia Bartucci S.p.A. in data 11/11/2020, avente ad oggetto “preavviso di rigetto, ai sensi dell'art. 10 bis della Legge n. 241 del 1990, della Richiesta di Verifica e Certificazione (RVC) n. 0375363023918R400_rev1-1#2 presentata da ALPERIA BARTUCCI SPA”;
- ove occorrer possa, della Guida operativa del Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A. di cui all'Allegato 1, avente ad oggetto “CERTIFICATI BIANCHI – Guida operativa”, al Decreto Direttoriale adottato in data 30 aprile 2019 dal Ministero dello Sviluppo Economico, Direzione generale per il mercato elettrico, le rinnovabili e l'efficienza energetica, il nucleare, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (oggi Ministero della Transizione Ecologica), Direzione generale per il clima e l'energia, recante “Approvazione della Guida operativa per promuovere l'individuazione, la definizione e la presentazione di progetti nell'ambito del meccanismo dei Certificati Bianchi e aggiornamento della tabella recante le tipologie progettuali ammissibili, di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 gennaio 2017, come modificato dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 maggio 2018 in materia di Certificati Bianchi”;
- di ogni altro atto preordinato, conseguente o comunque connesso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Gse - Gestore dei Servizi Energetici S.p.A.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 30 maggio 2025 il dott. Ciro Daniele Piro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Premesso che la parte ricorrente, con la proposizione del presente ricorso, ha impugnato gli atti e provvedimenti indicati in epigrafe, con cui il G.S.E. accoglieva parzialmente la richiesta di certificazione n. 0375363023918R400_rev1-1#2;
Considerato che con atto depositato in data 1.4.2025 parte ricorrente ha dichiarato di voler rinunciare al ricorso, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 84, comma 1, c.p.a., con richiesta di compensazione tra le parti delle spese di lite;
Rilevato che la rinuncia risulta essere stata notificata alla controparte costituita;
Considerato che nel processo amministrativo, ai sensi dell'art. 84 comma 1, c.p.a., la parte può rinunciare al ricorso in ogni stato e grado della controversia, mediante dichiarazione sottoscritta da essa stessa o dall'avvocato munito di mandato speciale e depositata presso la segreteria, o mediante dichiarazione resa in udienza e documentata nel relativo verbale; prevede, inoltre, la norma che la rinuncia deve essere notificata alle altre parti almeno dieci giorni prima dell'udienza e, se le parti che hanno interesse alla prosecuzione non si oppongono, il processo si estingue.
Rilevato che nulla è stato opposto a tal riguardo dalle altre parti del giudizio;
Ritenuto di dover, quindi, dare atto della rinuncia al ricorso introduttivo e di dover dichiarare estinto il giudizio, ai sensi degli artt. 35, comma 2, lett. c) e 84 c.p.a.;
Ritenuto, quanto alle spese di lite, di doverne disporre la compensazione tra le parti come da istanza di parte ricorrente, tenuto conto della mancata opposizione di controparte alla relativa richiesta.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara estinto per rinuncia ai sensi dell’art. 84 c.p.a.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 30 maggio 2025, tenutasi tramite collegamento da remoto ai sensi dell’art. 87, comma 4-bis, c.p.a., con l'intervento dei magistrati:
Emiliano Raganella, Presidente FF
Davide De Grazia, Primo Referendario
Ciro Daniele Piro, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Ciro Daniele Piro | Emiliano Raganella |
IL SEGRETARIO