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Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 06/02/2025, n. 387 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 387 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del lavoro dr. Luca Notarangelo, all'esito dell'udienza di discussione del 06.02.2025, sostituita dal deposito di note scritte a norma dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 8157/2024 del Registro Generale e promossa da
, con l'avv. CALO' ALESSANDRO Parte_1
Ricorrente nei confronti di
, con l'avv. FLORIO FABRIZIA CP_1
Resistente
OGGETTO: Giudizio ex art. 445-bis co. 6 c.p.c. –assegno ordinario di invalidità
***
FATTO E DIRITTO
La parte ricorrente ha chiesto il riconoscimento del diritto all'assegno ordinario di invalidità e la condanna dell' al pagamento della prestazione, contestando le conclusioni raggiunte dal CP_1 consulente tecnico in fase di accertamento tecnico preventivo.
L' ha contestato gli avversi assunti, concludendo per il rigetto del ricorso. CP_1
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
Ai sensi dell'art. 2 L. 224/84 si considera inabile l'assicurato o il titolare di invalidità il quale, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, si trovi nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa. Ai sensi dell'art. 1 della stessa legge, invece, si considera invalido, ai fini del conseguimento del diritto all'assegno, l'assicurato la cui capacità di lavoro, in occupazioni confacenti le sue attitudini, sia ridotta in modo permanente a causa di infermità o difetto fisico o mentale, a meno di un terzo. Tanto premesso, il CTU nominato in fase di ATP ha accertato a carico dell'istante un quadro patologico che non determina una riduzione della capacità lavorativa nella misura richiesta per il riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità.
Si riportano di seguito le conclusioni del CTU e le risposte ai quesiti: “L'esame clinico della SI.ra
, integrato dai dati degli accertamenti complementari in atti ed esibiti all'atto della Parte_1 visita, permette di affermare che l'istante è affetta da “DIABETE MELLITO, CARDIOPATIA
IPERTENSIVA, DISTIROIDISMO IN MORBO DI BASEDOW, SPONDILOARTROSI E TENDINOPATIA
CUFFIA ROTATORI A LIEVE INCIDENZA FUNZIONALE E NOTE DI CO IN BRACCIANTE AGRICOLA DI AA. 64 (..)Per quanto riguarda l'apparato endocrino si segnala la presenza di un Controparte_2 comparso da qualche anno in trattamento con antidiabetici orali ed un DISTIROIDISIMO IN
[...]
MORBO DI BASEDOW (..)Nel caso specifico dalla documentazione in atti per entrambe le patologie non emergono dati che evidenzino segni di particolari squilibri metabolici, per cui il quadro appare sufficientemente compensato dalla terapia farmacologica e quindi, pur avendo una certa valenza medico-legale, non incide in maniera rilevante sulla capacità lavorativa specifica della ricorrente.
Per quanto riguarda l'apparato cardio-vascolare si segnala la presenza di una CARDIOPATIA
IPERTENSIVA IN BUON COMPENSO EMODINAMICO (..)Il dato obiettivo non evidenzia problematiche cardio-vascolari ed in atti sono presenti occasioni controlli clinici per cui il quadro risulta essere bene compensato senza riflessi rilevanti sulla capacità lavorativa della tali Pt_1 da incidere in maniera importante nella presente valutazione medico-legale. In relazione dell'apparato osteo-articolare si rileva la presenza di un quadro di SPONDILOARTROSI E
TENDINOPATIA CUFFIA DEI ROTATORI SPALLA DESTRA A LIEVE INCIDENZA FUNZIONALE (..) Con L'obiettività attuale con “Rachide spinalgico e limitato per circa 1/4. Lasegue negativo. ed ECD validi. ROT normevocabili. Scapolo-omerale ds dolente e limitata per circa 1/4. Jobe e Neer +” evidenzia la presenza di lievi alterazioni funzionali essenzialmente a carico del rachide conseguenti a problematiche artrosiche supportate da occasionali controlli clinici e strumentali che confermano indirettamente la modesta espressione clinica delle suddette alterazioni artrosiche.
Ciò non vuol dire che le problematiche artrosiche non presentino valenza medicolegale con conseguenti riflessi sulla capacità lavorativa della perizianda, ma allo stato attuale sulla base della summenzionata documentazione medica e del dato obiettivo non appaiono di entità tale da ridurre a meno di 1/3 la suddetta capacità lavorativa. Il complesso bio-patologico è completato dalla presenza di NOTE DI CO (..) Nel caso specifico per la suddetta condizione patologica in atti sono presenti alcuni controlli che rilevano episodi di riacutizzazione, ma non sono documentate alterazioni funzionali, né anatomo-patologiche rilevanti ai fini della presente valutazione medicolegale. Concludendo, possiamo affermare che il complesso bio-patologico presente nella
[...]
nella sua globalità allo stato attuale determina riflessi a carico della capacità lavorativa in Pt_1 occupazioni confacenti alle sue attitudini (bracciante agricola di aa. 64) di entità tale da non ridurre a meno di 1/3 la suddetta capacità lavorativa, e quindi tale da non raggiungere i requisiti minimi previsti dalla Legge per l'ottenimento dell'assegno di invalidità.”
Si ritiene di aderire alle conclusioni cui è pervenuto il CTU attraverso un accurato esame clinico, stante anche la genericità delle contestazioni di parte ricorrente formulate tramite l'invio di osservazioni alla bozza di CTU, con le quali: “il Legale per verosimile errore contesta una CTU in relazione al mancato riconoscimento dell'indennità di accompagnamento mentre la CTU in oggetto verte sul riconoscimento nella perizianda di uno stato di invalidità ordinaria”.
Del tutto generiche (anzi, inammissibili per violazione dell'art. 445 bis co. 6 c.p.c.) appaiono poi le contestazioni mosse alla CTU nel ricorso di merito. La ricorrente si è infatti limitata a dedurre: le ragioni di parte ricorrente per un giudizio di revisione medico legale sono rappresentate da errata valutazione da parte del CTU il tutto come specificato nelle osservazioni di parte e in particolare si osserva brevemente che se da un lato il Consulente nominato ritiene che la sig.ra sia affetta da patologie tali da determinare in capo alla stessa Pt_1 una evidente situazione di grave malattia allo stesso modo parimenti ritiene - in maniera erronea ed incongrua - di non riconoscere alcuna patologia tale da imporne il riconoscimento. Non v'è chi non veda quindi come se da un lato sia ella affetta da patologie gravi dall'altro la medesima valutazione non ne consente il riconoscimento della indennità di accompagnamento.
Aldilà dell'erroneo riferimento all'indennità di accompagnamento (non oggetto del giudizio) non si comprende quali sarebbero le patologie non correttamente valutate dal CTU, né sotto quale profilo le conclusioni del consulente sarebbero errate.
Inoltre, la documentazione medica depositata (visite di maggio- giugno 2024) fa riferimento alle medesime patologie già accertate e valutate dal ctu in fase di atp.
Pertanto, il ricorso deve essere rigettato in quanto non sussiste il requisito sanitario previsto dall'art. 1 L. 222/84 per il riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità.
A norma dell'art. 152 disp. att. c.p.c., le spese di lite devono essere dichiarate irripetibili.
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P. Q. M.
Il Giudice, visto l'art. 127 ter c.p.c., definitivamente pronunciando sul ricorso proposto con atto depositato in data 05.07.2024 da nei confronti dell' , così provvede: Parte_1 CP_1
1. Rigetta il ricorso.
2. Spese irripetibili.
Lecce, lì 06.02.2025
Il Giudice
Dr. Luca Notarangelo