Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Puglia, sentenza 08/01/2026, n. 2 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Puglia |
| Numero : | 2 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
G. 37344
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA PUGLIA
composta dai seguenti magistrati:
dott. LB IN Presidente dott. Pierpaolo Grasso Consigliere dott. IO LI Primo Referendario, relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 37344 del registro di Segreteria, a istanza della Procura regionale, nei confronti di:
IA IA TA, nato a [...] il [...]
([...])
PE AG ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in NO alla via Francesco Ferrari n. 54 (domicilio digitale:
pagliarulo.giovannigiuseppe@ordavvle.legalmail.it);
visti della Procura regionale del 19.4.2023, la sentenza di questa Sezione n. 67 del 26.3.2024, la sentenza della Sezione seconda giurisdizionale 79 del 9.4.2025 no di citazione in riassunzione depositato il 16.4.2025;
esaminati gli atti e i documenti tutti della causa;
uditi a 24.9.2025 relatore il dott. IO LI e segretario del Collegio la dott.ssa IA Teresa Savino il Pubblico Ministero in persona G. 37344 del S.P.G. dott.ssa IA Stefania Balena AG per il convenuto.
Ritenuto in
FATTO
1. Con atto di citazione depositato il 19.4.2023, ritualmente notificato, la Procura regionale ha chiesto la condanna dei sigg. IN CC e IA
IA ST
NO a previdenza a causa di loro condotte illecite, oggetto del procedimento penale n. 260/07 R.G.N.R. e del conseguente giudizio che ha interessato diversi imputati. Detto giudizio è stato definito:
- in primo grado, dal Tribunale di Lecce, Prima Sezione Penale, con sentenza n. 3341 depositata il 22.12.2015, che ha : i) condannato i sigg. CC e ST per i reati di cui ai capi a) art. 416 c.p. (associazione per delinquere) e k) artt. 81, 100, 112, n. 1, 640 c.p. (truffa) limitatamente ai reati consumati successivamente al 16.8.2006; ii) condannato il sig. ST in relazione al capo q) art. 326 c.p. (rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio); iii) dichiarato non doversi procedere, per intervenuta prescrizione, nei confronti dei sigg. CC e ST in relazione al citato capo k)
limitatamente ai reati consumati in data antecedente al 16.8.2006, nonché al capo l) artt. 110, 112, n. 1, 61 n. 2 e 483 c.p. (falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico); iv) condannato il sig. ST in relazione al capo ao (artt. 81, 110, 12 comma 1, 3, 3-bis lett. a) e lett. c bis) del d.lgs.25.7.1998, n. 286); v) dichiarato il sig. ST interdetto dai pubblici uffici per cinque anni; vi) condannato il sig. ST (unitamente agli altri imputati giudicati colpevoli) al risarcimento dei danni da liquidarsi in separata sede;
G. 37344
- in secondo grado, dalla Corte di Appello di Lecce, Sezione Unica Penale, con sentenza n. 100 depositata il 16.4.2018 che, in riforma della sentenza del Tribunale di Lecce, ha : i) dichiarato non doversi procedere nei confronti dei sigg. CC e ST in relazione al reato sub capo k) e del sig. ST in relazione al reato sub capo q); ii) assolto il sig. ST dal reato sub ao); iii) eliminato per entrambi la pena accessoria
- in ultimo grado, dalla Corte di cassazione, Sezione Prima Penale, con sentenza n. 44110 depositata il 29.11.2021, che ha dichiarato inammissibili, tra gli altri, i ricorsi proposti dai sigg. CC e ST avverso la sentenza della Corte di Appello di Lecce n. 100/2018.
In sintesi, quanto al sig. ST, definitiva la condanna per il reato di associazione a delinquere di cui art. 416 c.p.
2. Con atto di citazione la Procura regionale ha rappresentato che:
- i convenuti facevano parte di associazione per delinquere finalizzata al NPS mediante la precostituzione da parte del titolare di uno studio di consulenza del lavoro (sig. G. UA)
con il concorso di collaboratori del medesimo studio, sindacalisti, impiegati dell , titolari di imprese compiacenti di rapporti di lavoro fittizi presso imprese talora ignare, talora compiacenti, al fine di far conseguire indebite prestazioni previdenziali ai lavoratori o altre agevolazioni previste dalla normativa in materia di mobilità, cassa integrazione guadagni
(CIG) e contribuzione previdenziale, alle imprese;
- quanto alla responsabilità del sig. ST per il reato associativo, il G. 37344 giudice penale evidenziava il suo contributo per avere sia assicurato i sodali di far conseguire una serie di integrazioni salariali indebite, in relazione alle autorizzazioni al pagamento diretto delle stesse, sia rivelato notizie e informazioni inerenti allo stato delle pratiche e a un ispezione in corso;
- lo stesso giudice penale riscontrava la collaborazione del sig. CC integrazioni salariali per CIG e di autorizzazione al pagamento diretto e anche per avere rilevato informazioni riservate e segrete con sistematica percezione di somme di denaro proporzionali agli importi che tramite la sua positiva istruttoria consentiva fossero erogati indebitamente;
- oltre alla partecipazione all associazione per delinquere per la quale hanno riportato condanna, ai sigg. CC e ST erano stati ascritti reati contro la pubblica amministrazione, in relazione ai quali nel giudizio di appello è stato dichiarato non doversi procedere per prescrizione;
- hanno causato NPS un danno (consistente nelle illegittime liquidazioni di trattamenti di sostegno al reddito) pari 1.754.03,88, recuperato in via amministrativa (alla data della citazione) 259.060,34;
- a seguito della sentenza della Corte di cassazione n. 44110/2021, con provvedimenti del 22.11.2021 veniva irrogata ai sigg. CC e ST la sanzione disciplinare del licenziamento senza preavviso;
- sulla base della notitia damni trasmessa con nota INPS.0980.29/06/2022.0008826 ità istruttoria svolta, la Procura regionale notificava ai sigg. CC e ST invito a fornire deduzioni ex art. 67 del d.lgs. 26.8.2016, n. 174 (codice della G. 37344 giustizia contabile, c.g.c.), prefigurando una loro responsabilità per , di cui:
1) 54.697,94 in solido, importo al corrispettivo erogato per le prestazioni effettuate dai dipendenti coinvolti nel ripristino della normalità amministrativa e, segnatamente, con riferimento i) alcuni ispettori nominati ausiliari di P.G. per la della CIG e di altri benefici a sostegno del reddito; ii) alcuni funzionari incaricati di lavorare 5.000 pratiche CIG che sarebbero rimaste arretrate a causa della ridotta prestazione resa dai due convenuti in conseguenza
;
2) a carico de a carico del sig. ST, a titolo di quota parte (50%) delle retribuzioni dai medesimi percepite nel periodo (dal 2001 al 3.2.2009) di svolgimento della loro attività criminosa;
- le deduzioni venivano fornite con note del 12.12.2022 (CC) e originariamente fissato, assentita con decreto del P.M. del 16.12.2022); il sig. ST formulava anche istanza di audizione, tenuta in data 11.1.2023;
- con decreto del 24.1.2023 ex artt. 55, comma 2, e 67, comma 7, c.g.c., la Procura chiedeva alla Direzione regionale INPS di fornire elementi informativi ulteriori rispetto a quelli prodotti con la citata nota del 29.6.2022; tale richiesta veniva riscontrata con nota INPS.0980.09/03/2023.0003874, che quantificava in 54.697,94) il danno da disservizio connesso con le spese sostenute per il ripristino della normalità amministrativa.
G. 37344 Ritenendo le deduzioni non idonee a superare le contestazioni mosse con con l citazione la Procura sulla base del riscontro INPS da ultimo citato e rivalutata in melius la posizione del sig. ST
(segnatamente, opinando che lo stesso avesse rivestito un ruolo di minore rilievo sia nell associazione illecita ) chiedeva la condanna dei convenuti al risarcimento dei danni in favore stituto previdenziale nei seguenti termini: i) 85.239,29 in solido a titolo di dolo;
ii) 15.309,13 a carico del sig. ST ed 85.368,09 a carico del sig.
CC, in entrambi i casi a titolo di dolo, quale quota parte (rispettivamente, 20% e 50%) della retribuzione percepita nel periodo della loro partecipazione al sodalizio delittuoso; il tutto per complessivi 185.916,28, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali.
3. Il sig. ST si costituiva in giudizio con memoria depositata il 21.9.2023, eccependo: i)
chiariti gli elementi essenziali del fatto, di ciascuna condotta e del contributo causale alla realizzazione del danno da disservizio contestato; ii) la nullità istruttorio oltre il termine assegnato dal procuratore contabile;
iii) e la Procura regionale un
fascicolo istruttorio (n. 635/10/PCN) già archiviato relativo ai medesimi fatti;
iv)
Nel merito, la difesa del sig. ST deduceva domanda risarcitoria sostenendo: i)
vincolo associativo ai fini della prova in ordine all esistenza del danno da G. 37344 disservizio lamentato, tenuto conto dei compiti e delle mansioni svolte presso INPS nel periodo in contestazione e dettagliatamente illustrate; ii)
sede penale; iii)
e il danno da disservizio contestato; iv)
disservizio. Infine, il convenuto deduceva quantum.
4. questa Sezione emetteva del 18.10.2023 con cui, al fine di vagliare la fondatezza delle eccezioni preliminari sollevate dal sig. ST, disponeva copia del fascicolo istruttorio della Procura regionale contrassegnato dal n.
dinanzi al giudice ordinario a seguito delle statuizioni civili contenute nel giudicato penale, onerando di tale incombente istruttorio la Procura regionale.
5. In data 1.12.2023 la Procura regionale depositava una nota di riscontro civile nel processo penale e copia del fascicolo istruttorio n. 635/10/PCN.
6. Il 30.1.2024 il difensore del convenuto depositava cui, tra eccepiva
del procedimento di cui al F.I. 635/2010PPA, successive al relativo decreto di archiviazione datato 8.9.2017, chiedendo lo stralcio dal fascicolo processuale della sopra richiamata documentazione.
G. 37344 7. 31.1.2024, con sentenza n. 67 del 26.3.2024 questa Sezione ha:
- riconosciuto la responsabilità del sig. CC, condannandolo al pagamento NPS;
- ST.
Ciò in quanto: i) da un lato, l appartenenza dei danni causati dalla condotta illecita dei convenuti fosse avvenuta, al più tardi, alla data (3.7.2009) del decreto che disponeva il rinvio a giudizio in sede penale; ii) tanto la quanto le costituzioni in mora indirizzate al sig. ST non avrebbero mai richiamato il danno da disservizio, così impedendo il decorso del termine prescrizionale.
8. Con sentenza n. 79 del 9.4.2025 la Sezione seconda giurisdizionale centrale di questa Corte ha accolto il ricorso avverso la sentenza n. 67/2024 promosso dalla Procura regionale presso questa Sezione limitatamente alla statuizione recante la dichiarazione di prescrizione sig. ST.
Secondo il giudice :
-
e al 3.7.2009, data del decreto di rinvio a giudizio del sig. ST;
- alla costituzione di parte civile, formalizzata nel novembre 2009, può annettersi valenza interruttiva, tenuto conto altresì che essa è stata avanzata per il ristoro dei danni patrimoniali oltre che di quelli ulteriori accertati e accertandi, nonché dei danni non patrimoniali e di immagine;
G. 37344
- Ente previdenziale, de
protratto fino alla conclusione del medesimo giudizio, avvenuta con la lettura
.4.2021, grado definito con la citata sentenza della Corte di cassazione n. 44110/2021;
alla data (26.10.2022) non era decorso il termine quinquennale di prescrizione ex art. 1, comma 2, della l. 14.1.1994, n. 20.
9. Con atto di citazione depositato il 16.4.2025 la Procura regionale ha riassunto il giudizio nei confronti del sig. ST, chiedendone la condanna
«
aprile 2023 che qui deve intendersi integralmente richiamato» (p. 6 della citazione in riassunzione) al risarcimento del danno per complessivi a titolo di dolo, solidarietà con il sig. CC (già condannato con la sentenza n. 67/2024 di questa Sezione giurisdizionale), oltre rivalutazione monetaria e interessi legali.
10. Il sig. ST si è costituito con memoria depositata il 4.9.2025, chiedendo di:
- in via preliminare, dichiarare: i) la nullità del procedimento riassuntivo per omesso contradditorio nei confronti del sig. CC, litisconsorte necessario processuale; ii) la tardività delle produzioni della Procura del 29.11.2023 -
1.12.2023; iii) ;
- in via gradata e sempre preliminarmente: i) dichiarare inammissibile e/o improcedibile la domanda; ii) rigettare la domanda in quanto prescritta
;
G. 37344
- in subordine e nel merito, rigettare la domanda perché infondata an e nel quantum;
- in estremo subordine, accogliere la domanda nei limiti di giustizia, applicando il combinato disposto degli art. 83 c.g.c. e 1 della l. n. 20/1994.
Sono state altresì reiterate le richieste istruttorie e di ammissione di prova per testi avanzate con la memoria del 21.9.2023.
11. Alla pubblica udienza del 24.9.2025 il rappresentante della Procura si è riportato alla citazione accoglimento; l ha illustrato la memoria difensiva e insistito per il relativo accoglimento, soffermandosi sulle prospettate inammissibilità e azione erariale.
12. La causa è stata quindi trattenuta per la decisione.
Considerato in
DIRITTO
1. La valorizzazione del principio di sinteticità degli atti (art. 5, comma 2, c.g.c.)
del motivo suscettibile di assicurare la definizione del giudizio anche in presenza di questioni che, in base
-giuridica, dovrebbero essere oggetto di esame prioritario.
In proposito, la Corte di Cassazione ha da tempo riconosciuto «la natura scala delle questioni, considerata anche la pregnanza costituzionale di un siffatto strumento, idoneo a facilitare, e dunque accelerare, la decisione, id est proteggendo il valore costituzionale della ragionevole durata del giusto processo (cfr., sulla scorta G. 37344 dell intervento delle Sezioni Unite appena richiamato, Cass. sez. 6 - L, 28 maggio 2014 n. 12002: Il principio della "ragione più liquida", imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell ordine delle questioni da trattare, di cui all art. 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione -
anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre. ; successivamente si sono poste sulla medesima linea ex plurimis Cass. sez. 5, 11 maggio 2018 n. 11458 e Cass. sez. 5, ord. 9 gennaio 2019 n. 363; Cass. sez. 3, 6 settembre 2022, n. 26214)» (Cass. civ., Sez. V, ord. 3269 del 5.2.2024).
Il principio in esame è volto dunque ad assicurare effettività e celerità alla tutela giurisdizionale, alla stregua del criterio di economia processuale. Con specifico riguardo alla giustizia contabile, plesso giudiziario nel quale è di pacifica applicabilità, detto principio consente di questioni andrebbero decise (ex multis, di recente, Corte dei conti, Sez. I giur. centr. app., sent. n. 177/2025 e n.
152/2025; Sez. II giur. centr. app., sent. n. 60/2025 e n. 46/2025; Sez. III giur.
centr. app., sent. n. 132/2025, n. 115/2025 e n. 110/2025).
2. Nella vicenda in esame, in applicazione del criterio della ragione più liquida, si ritengono insussistenti gli elementi per affermare la responsabilità del convenuto con riferimento al danno da disservizio invocato dal requirente.
G. 37344 3. Con riferimento al sig. ST, l (a cui come visto la citazione in riassunzione fa pedissequo rinvio) richiama ampi stralci della sentenza della Corte di Appello di Lecce n. 100/2018 (pp. 137 ss.), che ha confermato la condanna a carico per il reato di associazione per delinquere finalizzata al compimento di truffe in danno In particolare, la citazione della Procura regionale riferisce che:
- la sentenza della Corte di Appello di Lecce ha accertato una sequenza di sms e telefonate intercorsi nella serata del 3.4.2007 e nei giorni successivi tra il sig. ST e il sig. UA (indicato come «A.» nella stessa sentenza e legale rappresentante della Calzaturificio AG S.r.l, ditta interessata da istanza di CIG in pagamento diretto autorizzata ma non liquidata; istanza oggetto di verifica ispettiva interna INPS: cfr. infra);
- secondo il giudice di appello, «E pur vero che ST mantiene distacco e controllo mostrando di non voler aderire a nessuna delle richieste dell A. (che esorta a "non fare nulla"), ma è altrettanto vero che, in quella occasione, l imputato era, per così dire, in una botte di ferro, dal momento che nessuna liquidazione era ancora intervenuta da parte del Reparto di appartenenza del ST con riferimento alla pratica rinvenuta nell ufficio dell imputato. In buona sostanza, quella pratica, evidentemente fasulla, non era per nulla pericolosa dal punto di vista del ST. Certo sua condotta il ST ha favorito A., di cui conosceva i traffici illeciti, e ne ha favorito le 'contromosse' tese ad inquinare le prove e ad aggirare i G. 37344 chiaramente che il pubblico dipendente IA IA ST, nel corso dell incontro avvenuto nella serata del 3 aprile 2007, aveva riferito a G.A.
notizie a sua conoscenza per ragioni del suo ufficio, relative all acquisizione, da parte dell ispettore MARIANO, di un fascicolo del Calzaturificio A.G. S.r.l.
per una verifica interna disposta dall istituto previdenziale»;
- con riferimento alle responsabilità del sig. ST in ordine ai delitti di truffa e falso (capi di imputazione k) e l) e «malgrado la prevalente dichiarazione di estinzione dei reati per intervenuta prescrizione», secondo la sentenza d appello penale «deve ritenersi che il ST fosse consapevole pienamente della fittizietà delle pratiche relative al Calzaturificio AG S.R.L.. Se così non fosse stato egli non avrebbe avuto alcun motivo di segnalare all UA la circostanza che il fascicolo relativo alla CIG autorizzata, da ottobre 2003 a gennaio 2004, con pagamento diretto dell indennità di cig ai dipendenti del "solito" Calzaturificio AG S.R.L. (in questo caso si trattava di CIG in favore di lavoratori fittizi) era oggetto di verifica ispettiva, né si sarebbe ritenuto al sicuro per il sol fatto di non aver ancora provveduto all emissione dei mandati di pagamento. A sua volta, A.,
una volta fatta "sparire" la documentazione afferente all azienda, non avrebbe sentito la necessità di far sapere al ST, che evidentemente considerava Suo sodale, di aver 'messo tutto a posto'. Un altro elemento che depone a favore della consapevolezza, in capo al ST, di operare in favore delle imprese clienti dello studio UA è costituito dalla conversazione telefonica intercettata in data 27.03.2007, nell ambito della quale A.G.,
parlando con S.P. (gestore di fatto del Tomaificio "EURO 2000" di NO
(anche egli inizialmente imputato nei capo a), w), x) y), 2), ao), ap) ma che poi G. 37344 ha definito la sua posizione con il rito del patteggiamento), proprio in relazione ad una istanza di pagamento diretto della cassa integrazione guadagni, gli dice di aver parlato con 'IA' (ovviamente si riferisce al TA), il quale gli aveva comunicato che in quel momento non si sarebbe potuto fare il pagamento diretto, in quanto era in corso l ispezione da parte dei funzionari dell Inps ("là non si può fare il pagamento diretto, sai?
nte i soldi, hai capito?") (progr. 1633 - R.I. 253/07). IA TA, pertanto, aveva messo in guardia l A. circa il rischio che avrebbero corso nel caso in cui fosse stato dato corso al pagamento diretto della cig, essendo in corso l ispezione.
È irrilevante che, in quel periodo, il ST non si occupasse più direttamente della liquidazione delle prestazioni. A sua volta, A. ha riferito dopo che era pervenuta da Roma l autorizzazione per il primo pagamento diretto della cassa integrazione guadagni per la AG, egli si recò a parlare con ST IA, chiedendogli il favore di liquidare subito le somme, dicendogli che i dipendenti da parecchio tempo non lavoravano e avevano bisogno di soldi; ST si mise subito a disposizione e gli liquidò tutte le pratiche per il periodo dicembre 2002-febbraio 2003; egli allora gli 'regalò"
500 euro complessive e ST se le prese senza dire nulla ( ...) La disponibilità del ST in favore del sodalizio è evidenziata dalla circostanza che allorquando il 18.04.2007 Ispettori dell INPS di Lecce effettuano un accesso presso lo Studio di consulenza A. al fine di verificare le posizioni contributive di alcuni soggetti, tra i quali la stessa segretaria dello studio, C.F., causando non poche preoccupazioni ai fratelli A., G. rassicura il fratello che, preoccupato, vuole prendersi lui tutte le responsabilità, dicendo G. 37344 che avrebbe chiamato ST, lasciando intendere, immediatamente, che il contatto con il funzionario pubblico avrebbe potuto risolvere 'la questione
(si veda la conversazione del 18.04.2007 nr. 379 riportata in relazione ai capi c) e d)). A.G. ha anche riferito che il ST lo favoriva sia nel passargli informazioni inerenti lo Stato delle pratiche e il giorno in cui vi sarebbe stato il pagamento e ciò tanto per il pagamento diretto delle CIG, che era il suo specifico settore di competenza, quanto anche per il pagamento delle indennità di disoccupazione. A dire dell A., il ST ben sapeva che si trattava di prestazioni di cassa integrazione o di disoccupazione indebite ("fasulle"), sia perché glielo aveva detto, sia perché lui stesso se ne era accorto, tanto che quando vi è stato il caso di tre domande di disoccupazione ancor più fasulle
("che non stavano né in cielo né in terra) poiché riguardavano soggetti che neppure formalmente erano stati assunti, egli gliele liquidò rapidamente ("uno prese 5.000, l'altro 3.000, l'altro 1.800") e gli chiese, in questo caso, 500 euro per ciascuna di esse.
La questione dell assenza di competenza in capo al ST in materia di liquidazione delle indennità di disoccupazione non riveste particolare rilievo ove si consideri che la condanna, quanto al capo K, ha riguardato solo i pagamenti diretti di CIG, mentre è ben possibile che il ST avesse, all interno del proprio luogo di lavoro, i canali giusti a cui rivolgersi per ottenere informazioni sui tempi di liquidazione anche delle indennità di disoccupazione, restando una mera affermazione dell A. quella che, in circostanze peraltro nemmeno specificate, il ST possa aver liquidato indennità di disoccupazione in favore di soggetti che non risultavano neppure formalmente assunti ricevendo un compenso. Di Contro, l A. è risultato G. 37344 credibile quanto alle condotte attribuite nel capo k all imputato in considerazione del riscontro proveniente dalle intercettazioni telefoniche e dagli sms che si sono analizzati fin dal primo grado di giudizio»;
- sotto il profilo psicologico, la consapevolezza del sig. ST in ordine alla irregolarità/fittizietà delle pratiche sarebbe risultata confermata da un ampio compendio probatorio, come ad esempio «le conversazioni telefoniche e gli sms scambiati, nei primi giorni del 2007, tra l A.G. e gli odierni imputati NO IA IA e CC IN che avevano curato le pratiche presentate a nome della società AG S.R.L., dirette all ottenimento di prestazioni a sostegno del reddito di fantomatici dipendenti: in particolare, il ST non solo ebbe ad informare A.G. della verifica avviata dall Inps con riferimento alla posizione del Calzaturificio AG S.r.l., ma ricevette dall UA prima la proposta di presentazione di un istanza con la quale lo stesso, evidentemente spaventato dai possibili esiti di quel controllo, avrebbe voluto comunicare all Inps che tulle le precedenti richieste si sarebbero dovute considerare nulle, poi anche l esplicita richiesta di far sparire la pratica dell in tutta evidenza, dovevano servire a corrompere l ispettore IAno che aveva avviato un controllo, proposta non accolta dal ST ma che, proprio perché illecita, sta a confermare la abitualità di pregressi rapporti illeciti tra A. e ST, nonché la consapevolezza in capo allo stesso, effettivamente competente solo per la fase della liquidazione delle prestazioni a sostegno del reddito, che le pratiche che si concludevano con il pagamento diretto della cassa integrazione celavano un operazione illecita (si appurava che il Calzaturificio AG riusciva ad ottenere il pagamento per due volte della G. 37344 stessa prestazione di CIG sia attraverso il conguaglio degli importi di CIG apparentemente anticipati dall'azienda, sia attraverso la presentazione della domanda di pagamento diretto della stessa».
4. Orbene, reputa il Collegio che le risultanze del processo penale, ampiamente trasfuse , siano inidonee a corroborare la tesi della responsabilità erariale , oggetto del presente giudizio.
4.1 È incontestato che a partire dal 2003 il sig. ST si sia occupato della CIG indennità con pagamento diretto ai dipendenti, già autorizzato dagli organi competenti.
Come risulta dagli atti di causa (si vedano, tra gli altri, oltre alla sentenza della Corte di Appello di Lecce n. 100/2018 pp. 144-145, il verbale di sommarie informazioni ex art. 351 c.p.p. assunte il 9.4.2008 nei confronti del sig. G. De Donatis nonché il verbale di udienza del 9.2.2015), il procedimento ordinario prevedeva che le indennità ai dipendenti alla CIG fossero anticipate dal datore di lavoro e poi conguagliate con il pagamento di contributi.
In ipotesi eccezionali dopo essere stata ammessa alla CIG e in alternativa al meccanismo del conguaglio, poteva chiedere il versamento diretto delle indennità ai lavoratori (meccanismo del c.d.
pagamento diretto).
La domanda di pagamento diretto era soggetta a autorizzazione sia della Commissione provinciale per la Cassa integrazione (come per tutte le domande di cassa integrazione), sia della Direzione centrale avente sede in Roma.
G. 37344 4.2 È del pari incontestato che presso la sede INPS di NO le pratiche di CIG facessero capo al Reparto Aziende, nella persona del funzionario sig. intero iter: dalla presentazione della domanda da istruttoria, alla verifica della sussistenza della causale nonché
partecipazione alla seduta della Commissione provinciale chiamata a pronunciarsi sulla domanda.
In caso di autorizzazione, rocedeva al conguaglio delle somme anticipate, per il periodo autorizzato, ai propri lavoratori e la gestione rimaneva circoscritta al citato Reparto Aziende.
Per contro, laddove CIG, avesse chiesto il pagamento diretto, tale ulteriore domanda veniva valutata dal Reparto Aziende che, dopo aver formulato un parere in merito alla possibilità di accogliere inoltrava la documentazione alla Direzione Centrale , unitamente alla dichiarazione di responsabilità del rappresentante circa conguagli degli importi per i quali veniva chiesto il pagamento diretto.
Sempre presso il Reparto Aziende venivano presentate le dichiarazioni di responsabilità con le quali i dipendenti dichiaravano di non aver ricevuto la prestazione di cassa integrazione richiesta in pagamento diretto, né altre prestazioni non cumulabili o incompatibili con la cassa integrazione.
Una volta autorizzate dalla Direzione centrale, le pratiche di CIG con pagamento diretto venivano trasmesse dal Reparto Aziende al Reparto Prestazioni a sostegno del reddito; il funzionario addetto (
convenuto) inseriva i nominativi e i dati dei lavoratori nell procedura, G. 37344 elaborando il pagamento mediante un documento che veniva poi trasmesso in Ragioneria relativi mandati.
4.3 Risulta, pertanto, evidente che le mansioni del sig. ST si competenti
Direzioni (provinciale e centrale) al cui iter formativo egli non partecipava;
egli era, in sostanza, chiamato a svolgere un ruolo di mero esecutore di determinazioni alla cui formazione non aveva contribuito.
Tale conclusione trova conferma nelle dichiarazioni rese dalla dott.ssa A. De Nuzzo, funzionaria addetta al Reparto Prestazioni della sede INPS di NO (cfr. verbali di udienza de e del 9.2.2015); dichiarazioni richiamate dalla sentenza della Corte di Appello di Lecce n. 100/2018
(v. pp. 146-147), in cui si legge che:
- «il Reparto Prestazioni si occupava del pagamento diretto della CIG ma la pratica del pagamento diretto giungeva al reparto Prestazioni dopo essere stata istruita dal Reparto Aziende ed
»;
- «Il Reparto Aziende preesistenti rilevanti mentre il Reparto Prestazioni verificava solo la effettività del diritto dei singoli lavoratori alla percezione dei trattamenti autorizzati ed in particolare le situazioni di incumulabilità o incompatibilità delle prestazioni»;
- «Solo quando arrivava al Reparto Prestazioni il fascicoletto recante il Prestazioni accedere al programma informatico per la liquidazione del pagamento diretto. A quel punto vi era la possibilità di effettuare le verifiche:
G. 37344
»;
- «Fino ai primi mesi del 2006, il sistema informatico denominato Arca consentiva
non era aggiornato -tre anni. A partire dai primi mesi del 2006, è stato introdotto il sistema denominato Emens, che presenta un gap di soli due-tre mesi, ma consente di visionare solo i dati contributivi relativi al periodo successivo alla sua introduzione».
In altri termini, il sig. ST non solo interveniva a valle di un procedimento che non lo vedeva in alcun modo partecipe ma non aveva altresì la possibilità, a causa dei significativi ritardi del sistema informatico , di effettuare quei controlli della documentazione (estratto contributivo dei lavoratori) che avrebbero consentito di fare emergere fenomeni di indebite erogazioni .
4.4 A convenuto la Procura regionale ha poi valorizzato i passaggi della sentenza pur ritenendo prescritto il il sig. ST fece servata in quella circostanza alla pratica di CIG in pagamento diretto relativa alla ditta (Calzaturificio AG S.r.l) di cui lo stesso UA era legale rappresentante ha tratto dal detto episodio elementi a sostegno della tesi della sua partecipazione al citato sodalizio criminoso.
Tuttavia, , appare decisiva la circostanza che, con riferimento alla pratica di CIG in questione, nessun pagamento sia stato disposto dal Reparto Prestazioni a cui era addetto il sig. ST.
G. 37344 4.5 Inoltre, con il citato decreto istruttorio del 24.1.2023 la Procura aveva
«1) Numero totale di pratiche CIG (e tipologia delle stesse: ad esempio, ordinaria, edilizia, ecc..) assegnate al dott. ST nel periodo contestato in sede penale e, di queste, quante (e di quale valore) gli sono state contestate in sede penale;
2) Numero di funzionari assegnati nel periodo di riferimento al disbrigo dei procedimenti relativi alla CIG (ordinaria e/o edilizia), oltre ai sigg.ri CC e ST, evidenziando le motivazioni per cui nella nota di costituzione del gruppo di lavoro si faccia riferimento a n. 5000 pratiche CIG edilizia».
il responsabile
- al punto 1), «comunicato di non avere elementi utili e sufficienti a poter fornire i chiarimenti richiesti»;
- al punto 2, precisato che «oltre ai Sig.ri CC e ST, nessun altro dipendente era stato assegnato al disbrigo dei procedimenti relativi alla CIG
(ordinaria e/o edilizia)» e che il gruppo di lavoro costituito nel febbraio 2009 aveva il compito di «smaltire le 5.000 pratiche di CIG edilizia, le uniche in giacenza accumulatesi a causa dei ritardi per le note vicende».
che «Da tale riscontro, sul punto 1 (Numero totale di pratiche CIG (e tipologia delle stesse: ad esempio, ordinaria, edilizia, ecc..) assegnate al dott. ST nel periodo contestato in sede penale) non si hanno chiarimenti. Si deve quindi valorizzare quanto dedotto circa il 2003 E deve anche ritenersi, aderendo in parte a quanto dedotto, che il G. 37344
».
In ragione di ciò, con riferimento alla sotto-voce 2 del danno da disservizio
(individuata nella quota parte degli emolumenti percepiti dal 2001 al 3.2.2009 da parte del sig. ST), in sede di citazione la Procura ha ridotto sia il totale delle retribuzioni (da 101.711,39 a 76.545,69, sottraendo gli importi corrisposti negli anni 2001-2002: 25.165,68) su cui era stata inizialmente calcolata la quota parte, sia (individuandola non più nel 50% ma nel 20% della retribuzione ricalcolata e, dunque, in 8).
Tuttavia, il citato riscontro INPS non collima con quanto dichiarato nel corso IAno)
incaricato di eseguire la più volte citata verifica interna.
Il funzionario INPS che curava l
dei direttori provinciali».
Sicché, da un lato, non è stato in grado di fornire alcun riscontro alla richiesta istruttoria tesa a conoscere il numero di pratiche CIG assegnate al sig.
ST nel periodo contestato in sede penale, privando così la Procura di informazione rilevante nella prospettiva della definizione del danno da disservizio contestato , il riscontro prodotto dallo stesso Istituto in merito al numero di funzionari assegnati nel periodo di riferimento al disbrigo G. 37344 dei procedimenti relativi alla CIG mal si concilia con le dichiarazioni rese in sede penale tanto d (dott.
IAno) quanto dalla funzionaria addetta al Reparto Prestazioni (dott.ssa De Nuzzo), un netto riparto di attribuzioni fra le articolazione organizzative a cui erano addetti i sigg. CC e ST e il con riferimento alla sola CIG ordinaria.
5. Conclusivamente, odierna iniziativa coltivata in riassunzione non risulta adeguatamente supportata quanto alla dimostrazione di una condotta del sig.
ST idonea a porsi quale antecedente causale del pregiudizio erariale per cui è causa (a differenza del sig. CC, sulle statuizioni di condanna del quale contenute nella sentenza n. 67/2024 di questa Sezione e non oggetto di iniziative impugnatorie è maturato il giudicato: cfr. Sez. II giur. centr. app.,
sent. n. 79/2025).
Invero ex art. 416 c.p.,
acclarata con pronuncia penale coperta da giudicato, non ha attitudine ex se a del rapporto causale tra la condotta da questi serbata e il medesimo danno;
in relazione .
Sul punto si rammenta che «Alla ricostruzione e contestazione specifica dei tale onere deve esplicarsi attraverso la necessaria allegazione documentale in modo da consentire al giudice di procedere autonomamente ad una G. 37344 della prova, comporta, per la parte inadempiente, la soccombenza processuale sul punto controverso e non provato, aggiungendo che le lacune probatorie favore ma al contrario giovano adeguato corredo probatorio non può farsi ricorso ad una inversione d
materia: non è il convenuto che deve provare di avere agito secondo le regole, ma è il pubblico ministero che deve provare che questi le ha violate (Corte conti, sez. app. Sicilia n. 61/2015)» (Sez. I giur. centr. app., sent. n. 162/2023).
Ne consegue che, in relazione al credito azionato con il giudizio in epigrafe, il sig. ST deve esser assolto.
6. Tenuto conto della soccombenza del sussistono giusti motivi per disporre la compensazione parziale delle spese, ai Pertanto, i compensi professionali per la difesa nel presente giudizio nonché in quello definito in appello si liquidano appartenenza, n come per legge.
P.Q.M.
La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per la Puglia, definitivamente pronunciando sul giudizio di responsabilità iscritto al n. 37344 del registro di segreteria, il sig. IA IA ST come sopra generalizzato.
G. 37344 Liquida, a carico del convenuto nel presente giudizio e in quello definito in appello nella misura di 2.000,00 oltre spese forfettarie del 15%, IVA e CAP come per legge.
Così deciso, nelle camere di consiglio del 24.9.2025 e del 18.12.2025.
e Il Presidente
(IO LI) (LB IN)
Depositata in Segreteria