Ordinanza cautelare 28 agosto 2025
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1T, sentenza 26/01/2026, n. 1438 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 1438 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01438/2026 REG.PROV.COLL.
N. 09257/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9257 del 2025, proposto da -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Giovanni Francesco Fidone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Prefettura di Roma e Questura di Roma, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la cui sede domiciliano ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
per l'annullamento
del decreto Div. III – Cat. -OMISSIS-del 13 giugno 2025, notificato in data 26 giugno 2025, con il quale la Questura di Roma ha disposto la revoca del decreto di nomina a Guardia Particolare Giurata e del porto di pistola per difesa personale, a tassa ridotta, di cui è titolare la ricorrente, e, ove occorra, della comunicazione di avvio del procedimento del 6 marzo 2025 per l’adozione di eventuali provvedimenti inibitori relativi al decreto di nomina a Guardia Particolare Giurata ed all’autorizzazione di porto di pistola per difesa personale a tassa ridotta, notificata il 10 aprile 2025, e di tutti gli atti presupposti, consequenziali e comunque connessi, anche non conosciuti ed anche di carattere istruttorio, e per il risarcimento di tutti i danni patiti, sia patrimoniali che non patrimoniali, da determinarsi in corso di causa;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno, della Questura di Roma e della Prefettura di Roma;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 gennaio 2026 la dott.ssa VI IM e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso all’esame la sig.ra -OMISSIS- ha chiesto l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, del decreto Div. III – Cat. -OMISSIS-del 13 giugno 2025, notificato in data 26 giugno 2025, con il quale la Questura di Roma ha disposto, nei suoi riguardi, la revoca del decreto di nomina a Guardia Particolare Giurata e del porto di pistola per difesa personale, di cui è titolare, nonché di tutti gli atti presupposti, consequenziali e comunque connessi, oltre al risarcimento dei danni patiti, sia patrimoniali che non patrimoniali.
2. Il provvedimento gravato è motivato in ragione della “ nota del Comando Stazione Carabinieri di Caprarola relativa al ritiro e sequestro verbale dell'arma, munizioni e caricatori detenuti operato nei confronti della sig.ra -OMISSIS- -OMISSIS-, su ordine del Procuratore della Repubblica legittimato alle indagini, in quanto indagata dall'autorità giudiziaria per aver esploso accidentalmente un colpo d'arma da fuoco, mentre era intenta a pulire la succitata arma, ferendo il compagno, anch'esso guardia particolare giurata, attingendolo al ginocchio destro, che veniva trasportato da personale del 118 presso l'Ospedale Belcolle di Viterbo per accertamenti sanitari con ricovero ” e del fatto “ che a seguito dei fatti su esposti la sig.ra -OMISSIS- -OMISSIS- è stata segnalata ai sensi dell'art. 20 Legge 110/75 presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Viterbo ”.
3. Avverso il suddetto provvedimento di revoca la ricorrente ha dedotto le seguenti censure:
I. Eccesso di potere per travisamento dei fatti ed erronea valutazione dei presupposti. Grave difetto di istruttoria e di motivazione. Eccesso di potere per sviamento.
Sostiene la ricorrente che il provvedimento si fonderebbe su un presupposto del tutto falso: la ricorrente non avrebbe infatti mai esploso alcun colpo d’arma da fuoco è sarebbe stato il suo compagno a ferirsi autonomamente, mentre era intento a pulire la pistola della ricorrente. Ciò lo si evincerebbe: dal verbale di accertamenti urgenti sui luoghi e sulle cose della Stazione dei Carabinieri di Caprarola; dall’atto di trasmissione dell’annotazione di polizia giudiziaria; dalla annotazione di P.G. del 27 dicembre 2025 e, soprattutto, dalla richiesta di archiviazione della Procura della Repubblica di Viterbo, la quale rilevava che IO LV (e non la ricorrente) – compagno della ricorrente e anch’egli guardia particolare giurata - avrebbe agito con modalità operative molto approssimative, pur essendo titolare di porto d’armi e soggetto idoneo al loro maneggio, e confermava in maniera inequivocabile che “ Nessuna violazione deve ritenersi sia stata, conseguentemente, commessa dall’odierna indagata in relazione all’affidamento al predetto, ai soli fini della pulizia, dell’arma de qua”.
II. Difetto di istruttoria e di motivazione sotto altro profilo. Violazione e falsa applicazione degli artt. 5, 11, 39, 43 e 138 del Tulps e di tutta la normativa che disciplina il rilascio del titolo di Guardia Particolare Giurata e delle licenze di porto d’armi.
Premessa la radicale insussistenza del presupposto fondante la revoca dei titoli di cui si discute, la valutazione dell’Amministrazione, quanto al titolo di guardia giurata e alla sua revoca, secondo la ricorrente avrebbe dovuto essere sorretta, sul piano della motivazione, da elementi concreti da cui dedurre la carenza di garanzie di buona condotta nella detenzione e nell’uso delle armi; cosa che non è accaduta nel caso di specie. Lo scrutinio della personalità della ricorrente avrebbe, inoltre, dovuto essere ancora più intenso in considerazione del fatto che la ricorrente, in quanto Guardia Particolare Giurata, ai sensi dell’art. 138 del TULPS, è (anzi, era, visto il recente licenziamento) dipendente di un istituto di vigilanza autorizzato. Tuttavia, mai è stata vagliata la storia personale della ricorrente, la sua personalità e la prevedibile evoluzione del suo percorso di vita.
4. In data 20 agosto 2025 si sono costituiti in giudizio il Ministero dell’Interno, la Prefettura di Roma e la Questura di Roma per resistere al ricorso.
5. Con ordinanza di questa Sezione n. 4562 del 28 agosto 2025 è stata disposta l’acquisizione dalle Amministrazioni resistenti di una dettagliata relazione, corredata da documentazione comprensiva di tutti gli atti del procedimento de quo , e degli eventuali provvedimenti del giudice penale nelle more intervenuti sulla richiesta di archiviazione; nelle more dell’udienza per la trattazione del merito della controversia, ivi fissata, è stata disposta la sospensione in via interinale del solo provvedimento di revoca del titolo di guardia particolare giurata.
6. Con memoria depositata in data 20 novembre 2025 la ricorrente, nel ribadire le proprie ragioni a sostegno dell’accoglimento del ricorso, ha depositato copia del decreto emesso in data 11 settembre 2025 dal GIP del Tribunale di Viterbo, con il quale, nel condividere le argomentazioni del P.M., il procedimento penale sui fatti di causa è stato archiviato perchè “ il fatto non sussiste ”.
7. In data 30 dicembre 2025 la Questura di Roma ha depositato una memoria con la quale ribadisce l’infondatezza del ricorso, tenuto conto delle indagini svolte e delle evidenze acquisite sui fatti di causa.
8. All’udienza pubblica del 20 gennaio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
9. La prima censura è fondata.
10. Ferma restando l'ampia discrezionalità che connota il potere valutativo dell'amministrazione in materia di licenza di portare armi, a tutela degli interessi primari della sicurezza pubblica e dell'ordine pubblico, non va dimenticato, invero, che la discrezionalità deve essere esercitata in coerenza con la situazione di fatto, oggettivamente esistente e mediante la formulazione di una congrua motivazione circa le ragioni, concrete ed attuali, che portano ad escludere il rilascio o il rinnovo della licenza.
11. In tema di autorizzazione a portare armi, il potere discrezionale della pubblica amministrazione deve rispettare i canoni tipici della discrezionalità amministrativa, sia sotto il profilo motivazionale, sia sotto quello della coerenza logica e ragionevolezza, dandosi conto in motivazione dell'adeguata istruttoria espletata al fine di evidenziare circostanze di fatto effettivamente ostative all'autorizzazione o tali da giustificarne la revoca.
12. Nel caso in cui il titolare dell’arma sia una guardia particolare giurata, deve, altresì, condividersi l'orientamento secondo cui “ L'autorità di P.S. deve specificamente motivare in relazione agli elementi concreti che, nel caso di specie, abbiano indotto a sospettare delle garanzie di buona condotta nella detenzione e nell'uso delle armi da parte di una guardia particolare giurata ”; con la precisazione che “ Dal provvedimento. dovranno emergere chiaramente le ragioni per le quali, in base all'istruttoria, la valutazione della personalità complessiva del soggetto, della sua storia di vita pregressa e delle presumibili evoluzioni del suo percorso di vita abbia condotto l'autorità a determinarsi nel senso di vietargli la detenzione e/o il porto delle armi, avendolo ritenuto allo stato pericoloso o comunque capace di abusarne ”, specie se “ il titolo abilitativo di P.S. del porto di pistola incide sulla capacità lavorativa dell'interessato, in quanto guardia particolare giurata, e quindi sulla capacità di produrre reddito e di reperire risorse per il sostentamento personale e della propria famiglia ”, sicché va “.. contemperato il danno da perdita di ogni fonte di sostentamento, derivante dalla privazione della possibilità di svolgere servizio presso altro datore di lavoro ” (cfr. Tar Catania, n. 386/2025; Tar Campania, sentenza n. 1391/2020 e n. 4482/2019).
13. Nel caso di specie, la revoca oggetto del ricorso è fondata su un’unica circostanza di fatto, ossia che la ricorrente, guardia particolare giurata, mentre era intenta a pulire la succitata arma, avrebbe esploso accidentalmente un colpo in danno del suo compagno, sig. LV IO, ferendolo.
14. Tuttavia, le conclusioni cui è pervenuta la Procura di Viterbo, confermate dal decreto del GIP, in atti, smentiscono del tutto le circostanze a fondamento della revoca, evidenziando un diverso svolgimento dei fatti, ossia che il compagno della ricorrente, “IO LV, che si trovava seduto al tavolo al fine di effettuare la manutenzione, avuta l’arma, armava la pistola dalla quale partiva un colpo che lo feriva al ginocchio…”, tale per cui “ Nessuna violazione deve ritenersi sia stata, conseguentemente, commessa dall’odierna indagata in relazione all’affidamento al predetto, ai soli fini della pulizia, dell’arma de qua”.
15. Conseguentemente, il ricorso deve essere accolto, essendo venuto meno il presupposto di fatto alla base del provvedimento gravato. Resta assorbita la seconda censura.
16. In ragione delle peculiarità della vicenda, sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Spese di lite compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità, nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le persone fisiche indicate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 gennaio 2026, con l'intervento dei magistrati:
AN GI, Presidente
Giovanni Mercone, Referendario
VI IM, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| VI IM | AN GI |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.