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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 07/04/2025, n. 116 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 116 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
N. 102/2025 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERNI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa EMILIA FARGNOLI Presidente rel.-est.
dott.ssa MARZIA DI BARI Giudice
dott.ssa ELISA IACONE Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G.V.G. 102/2025 promossa da:
(C.F. ), nata a [...], il [...], rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall'avv. Simona Leonelli ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, come da procura in atti;
ricorrente
E
(C.F. ), nato a [...] il [...], rappresentato Controparte_1 C.F._2
e difeso dall'avv. Marusca Dioturni ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, come da procura in atti;
ricorrente e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale.
OGGETTO: DOMANDA CONGIUNTA PER LA DISCIPLINA DELLE MODALITA' DI
AFFIDAMENTO E MANTENIMENTO PROLE
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 19/01/2025, ai sensi dell'art. 473 bis. 51 c.p.c., le parti hanno chiesto la regolamentazione delle modalità di affidamento e mantenimento della prole esponendo:
- di aver intrattenuto, per circa 13 anni, un rapporto di convivenza more uxorio, ora interrotto;
- che dalla loro unione, in data 10/05/2012 in Narni (TR) è nato il figlio
[...]
riconosciuto da entrambi i genitori;
Per_1
- che a seguito dell'interruzione della convivenza è rimasta a vivere con il Parte_1 figlio nell'abitazione sita in Ferentillo (TR), Via Macchie n.15, immobile in nuda proprietà Per_1
del (censito ed identificato al catasto fabbricati del Comune di Ferentillo – TR, al Controparte_1
Foglio 50, particella 37 sub 10, Cat. A/2, classe 3, vani 4,5, rendita 278,89), mentre
[...]
vive in un appartamento locato sito in Località Molinaccio di Spoleto n. 18/C, abitazione CP_1
per la quale paga un canone mensile di euro 200,00;
- che percepisce uno stipendio mensile di €. 1.500,00/1.600,00 circa ed è Controparte_1 gravato per l'importo di circa euro 500,00 mensili per posizioni debitorie pregresse, mentre
[...] svolge saltuariamente lavoro di cameriera a chiamata, percependo un importo di circa € Parte_1
200,00 mensili;
tanto premesso le parti hanno chiesto di disciplinare le modalità di affidamento e mantenimento del figlio alle seguenti condizioni:
“1. Il figlio minore dei ricorrenti, viene affidato ad entrambi i genitori, con Persona_1
esercizio congiunto della responsabilità genitoriale per le questioni di maggior interesse per il minore – come, a titolo esemplificativo, la relativa istruzione, educazione, salute - da assumere di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del minore medesimo, ed esercizio disgiunto per le sole questioni di ordinaria gestione e limitatamente a ciò che attiene all'organizzazione della vita quotidiana nei periodi di tempo coincidenti con la permanenza presso di sé dello stesso, disponendone il collocamento di presso la madre con Per_1 la quale continuerà a vivere nell'abitazione sita in Ferentillo (TR), Via Macchie n.15 (immobile censito ed identificato al catasto fabbricati del Comune di Ferentillo – TR, al Foglio 50, particella
37 sub 10, Cat. A/2, classe 3, vani 4,5, rendita 278,89).
2. Il padre, , che svolge lavoro su turnazioni e sei giorni su sette (compresi sabati Controparte_1
e domeniche), comunicherà ogni settimana alla gli orari allo stesso di volta in volta Parte_1
trasmessi dal datore di lavoro, al fine di concordare con la stessa, nel rispetto anche delle necessità
e degli impegni del minore, i giorni in cui vedrà e terrà con sé il figlio;
in ogni caso, Per_1
quando la turnazione lavorativa ricadrà la mattina il terrà con se il figlio almeno un CP_1
pomeriggio a settimana, dall'uscita da scuola riaccompagnandolo dalla madre dopo la cena entro le ore 22:30 o l'indomani a scuola e ciò a seconda del turno lavorativo del giorno successivo e delle esigenze del figlio;
il terrà altresì con sé il figlio a fine settimana alterni o il sabato CP_1
o la domenica a seconda dei turni lavorativi, dalla mattina alle ore 10.00, con pernotto, tenuto anche conto delle esigenze del figlio;
la domenica vi sarà il pernotto solo se il turno lavorativo del giorno successivo lo consentirà tanto da poter accompagnare la mattina a scuola . Nel caso Per_1 in cui la turnazione del non consentisse per improrogabili ragioni lavorative di tenere il CP_1
figlio nel fine settimana di sua competenza questi recupererà tale giorno nel corso della settimana e quindi infrasettimanalmente.
Per le festività, salvo diverso accordo, nel periodo natalizio, ad anni alterni, dall'inizio delle vacanze scolastiche per 7 giorni consecutivi, con un genitore e i successivi 7 giorni con l'altro, e ciò anche in base alle esigenze del figlio;
e comunque, nell'ipotesi di impossibilità di procedere alla turnazione come sopra richiamata, il 24 e 25 dicembre e il 6 gennaio con un genitore, il 26, 31 dicembre e 1 gennaio con l'altro; il giorno di Pasqua con un genitore e il Lunedì dell'Angelo con l'altro; 15 giorni, anche non consecutivi, con ciascun genitore durante le vacanze estive, che le parti avranno cura di concordare entro il 30 maggio di ogni anno;
ad anni alterni per le altre festività (come 25 aprile, primo maggio, due giugno, ferragosto, primo novembre, otto dicembre, festa del patrono, ecc.) e per il giorno del compleanno del minore, con ciascun genitore nel giorno del rispettivo compleanno comprensivo del pernottamento.
3. Il contributo mensile dovuto dal padre per il mantenimento del figlio viene quantificato in Per_1
euro 350,00 (euro trecentocinquanta/00), a decorrere dal mese di dicembre 2024, che verrà corrisposto entro il giorno 5 di ogni mese alla madre a mezzo bonifico bancario. L'assegno di mantenimento avrà adeguamento automatico annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT.
L'assegno unico per il figlio verrà percepito nella misura del 100% dalla madre.
4. I genitori contribuiranno nella misura del 60% il padre e 40% la madre per le spese straordinarie per il figlio, secondo il protocollo concluso tra il Tribunale di Terni e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Terni.
5. A definizione di ogni rapporto dare / avere tra il e la , relativo a Controparte_1 Parte_1
oneri e spese maturati durante il periodo della relazione, quali, a solo titolo esemplificativo, utenze e tasse, ecc, il verserà alla la somma omnia comprensiva a saldo e definizione CP_1 Parte_1
di ogni avere di euro 1.000,00 (euro mille/00), in n. 10 rate mensili a partire dal mese di dicembre
2024; con il pagamento di tale somma la nulla avrà più a pretendere dal Parte_1 CP_1
in relazione alla spese di cui al presente paragrafo, fatta eccezione per il contributo al mantenimento del figlio come sopra quantificato. Per_1
Inoltre, entro il 15 giorni dalla sottoscrizione del presente atto e comunque entro il 23 dicembre
2024 la Sig.ra provvederà a canalizzare sul suo conto corrente le spese telefoniche Parte_1 relative all'utenza n.3494496780 e a volturare l'intestazione dell'utenza stessa in suo nome, contestualmente e quindi entro il 15 giorni dalla sottoscrizione del presente atto e comunque entro il 23 dicembre 2024, il provvederà ad interrompere sull'immobile censito al Controparte_1 NCEU del Comune di Ferentillo al Foglio 50 part. 463 cat. C/2, l'uso dell'attuale fornitura di energia elettrica intestata alla Parte_1
6. Le spese di causa vengono compensate tra le parti.”
All'esito dell'udienza ex art. 473-bis 51 c.p.c., celebrata in data 12/02/2025, tenuta con modalità di scambio note scritte le parti hanno confermato le condizioni sopra riportate, pertanto la decisione è stata rimessa al Collegio.
L'accordo raggiunto dalle parti appare rispondente agli interessi del minore giacché
l'affidamento condiviso ed il diritto di visita previsti consentono di dare concreta attuazione al suo diritto alla bigenitorialità, mentre il mantenimento appare adeguato alle esigenze di vita del figlio e proporzionato alle condizioni economico-patrimoniali di ciascun genitore, come emerse nel presente procedimento;
Si ritiene, pertanto, di dover disporre in conformità dell'accordo raggiunto, con compensazione delle spese di lite in ragione della proposizione congiunta della domanda.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, prende atto degli accordi tra i genitori sulle condizioni di affidamento e mantenimento del figlio riportate in parte motiva da ritenere congrue;
compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso nella camera di consiglio in data 2 aprile 2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Emilia Fargnoli