Ordinanza collegiale 28 gennaio 2022
Ordinanza collegiale 23 settembre 2022
Sentenza 9 febbraio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. III, ordinanza collegiale 28/01/2022, n. 148 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 148 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 28/01/2022
N. 00355/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 355 del 2019, proposto da
NE IU, NE LO e NE TO, rappresentati e difesi dagli avvocati Lanfranco Leo e Mario Liviello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Neviano, in persona del Sindaco pro tempore , non costituito in giudizio;
per l'accertamento
dell’illegittimità dell’occupazione da parte del Comune di Neviano:
a) di una porzione del fondo di proprietà del ricorrente NE IU di mq. 209 sito nel territorio del Comune di Neviano, censito in Catasto al Foglio 1 particella 891/A;
b) di una porzione del fondo di proprietà della ricorrente NE LO di mq. 288 sito nel territorio del Comune di Neviano, censito in Catasto al Foglio 1 particella 892/A;
c) di una porzione del fondo di proprietà del ricorrente NE TO di mq. 269 sito nel territorio del Comune di Neviano, censito in Catasto al Foglio 1 particella 893/A,
per l’inutile decorso del termine decennale di efficacia della dichiarazione di pubblica utilità rinvenibile nella delibera C.C. n. 19 del 20.02.2006 concernente l’approvazione in via definitiva del Piano per Insediamenti Produttivi ovvero del termine quinquennale indicato nella deliberazione della G.M. n. 136 del 7.10.2008, avente ad oggetto l’approvazione del progetto esecutivo dei lavori di completamento e miglioramento delle infrastrutture dell’Area P.I.P. Intercomunale di Neviano-Seclì, senza che sia intervenuto alcun provvedimento di acquisizione definitiva,
e la condanna
del Comune di Neviano, in persona del Sindaco pro-tempore , al risarcimento del danno in forma specifica mediante restituzione, previa riduzione in pristino, delle aree occupate, detenute e trasformate in assenza di titolo legittimante, nonché al risarcimento del danno per equivalente monetario da occupazione illegittima per tutto il periodo in cui i proprietari sono stati privati del possesso dei beni immobili sino alla giuridica regolarizzazione della fattispecie, oltre rivalutazione monetaria e interessi sulla somma rivalutata (salva la possibilità per lo stesso Comune di avvalersi in via postuma dello strumento di cui all’art. 42-bis D.P.R. n. 327/2001).
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 novembre 2021 la dott.ssa Anna Abbate;
FATTO E DIRITTO
1. - I tre ricorrenti, con ricorso notificato il 04/03/2019 e depositato in giudizio il 14/03/2019, chiedono l’accertamento dell’illegittimità dell’occupazione di una porzione (rispettivamente di mq. 209, 288 e 269) di ciascuno dei tre fondi di loro proprietà, siti nel territorio del Comune di Neviano e distinti in catasto al Foglio 1, rispettivamente alle particelle 891/A, 892/A e 893/A, effettuata dal Comune di Neviano in forza del decreto di occupazione di urgenza n. 7 del 15/04/2009, a seguito della dichiarazione di pubblica utilità implicita nell’approvazione in via definitiva del Piano per Insediamenti Produttivi (P.I.P.) della zona “D” del Piano di Fabbricazione del Comune di Neviano di cui alla delibera C.C. n. 19 del 20.02.2006 e alla deliberazione della G.M. n. 136 del 7.10.2008, avente ad oggetto l’approvazione del progetto esecutivo dei lavori di completamento e miglioramento delle infrastrutture dell’Area P.I.P. Intercomunale di Neviano-Seclì, senza che sia intervenuto alcun provvedimento di esproprio. Chiedono, altresì, la condanna del Comune di Neviano, in persona del Sindaco pro-tempore , al risarcimento del danno in forma specifica mediante restituzione, previa riduzione in pristino, delle aree occupate, detenute e trasformate in assenza di titolo legittimante, nonché al risarcimento del danno per equivalente da occupazione illegittima per tutto il periodo in cui i proprietari sono stati privati del possesso dei beni immobili sino alla giuridica regolarizzazione della fattispecie, oltre rivalutazione monetaria e interessi sulla somma rivalutata (salva la possibilità per lo stesso Comune di avvalersi in via postuma dello strumento di cui all’art. 42- bis D.P.R. 327/2001).
A sostegno del ricorso hanno dedotto le seguenti censure:
Sopravvenuta inefficacia della dichiarazione di pubblica utilità ex art. 13, comma 6 D.P.R. n. 327/2001 con conseguente illegittimità dell’occupazione eseguita e tuttora in atto in assenza di un titolo legittimante.
Dopo avere illustrato il fondamento giuridico delle domande azionate, i ricorrenti concludevano come sopra riportato.
Il 05/10/2021, i ricorrenti hanno depositato in giudizio una memoria difensiva, nella quale insistito per l’accoglimento del ricorso, con ogni statuizione consequenziale quanto alle spese del giudizio, chiedendone la distrazione in favore dei procuratori.
Non si è costituito in giudizio il Comune di Neviano.
Il 12/11/2021, i ricorrenti hanno depositato in giudiziosi note di udienza, riportandosi alla memoria conclusionale depositata telematicamente in data 5 ottobre 2021 e chiedendo il passaggio in decisione della causa.
Nella pubblica udienza del 17/11/2021, la causa è stata trattenuta in decisione.
2. - Il Collegio rileva che la causa non appare matura per la decisione.
Si ritiene necessario, ai fini del decidere, disporre incombenti istruttori a carico del Comune di Neviano, ordinando l’esibizione di una dettagliata relazione di chiarimenti sulla vicenda dedotta in contenzioso a firma del Dirigente dell’Ufficio Tecnico Comunale, con particolare riferimento alle circostanze fattuali dedotte dai ricorrenti, che chiarisca compiutamente lo stato attuale del procedimento ablatorio per cui è causa, precisando, in particolare, se sia mai stato emanato il decreto finale di esproprio o eventualmente un provvedimento di acquisizione sanante ex art. 42 bis del D.P.R. n. 327/2001 e ss.mm. in relazione ai terreni di proprietà dei ricorrenti.
Al predetto adempimento l'Amministrazione Comunale intimata dovrà provvedere entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla notificazione o, se antecedente, dalla comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza istruttoria.
La trattazione della causa deve essere conseguentemente rinviata alla successiva udienza pubblica indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza, sospesa ogni pronuncia in rito, nel merito e sulle spese in relazione al ricorso indicato in epigrafe, ordina al Comune di Neviano, in persona del Sindaco pro tempore , di depositare, presso la Segreteria di questo Tribunale, la relazione di chiarimenti innanzi indicata, nel termine di giorni 60 (sessanta) dalla notifica o, se antecedente, dalla comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza istruttoria.
Rinvia la causa per il prosieguo alla udienza pubblica del 21 Giugno 2022.
Si comunichi alle parti, anche non costituite in giudizio.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 17 novembre 2021 con l'intervento dei magistrati:
Enrico d'Arpe, Presidente
Anna Abbate, Referendario, Estensore
Giovanni Gallone, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Anna Abbate | Enrico d'Arpe |
IL SEGRETARIO