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Sentenza 31 luglio 2025
Sentenza 31 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 31/07/2025, n. 885 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 885 |
| Data del deposito : | 31 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 911/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AGRIGENTO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Enrico Legnini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 911 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2018, promossa da:
AMMINISTRAZIONE GIUDIZIARIA DEI , in persona della Controparte_1
Dott.ssa ( ), con sede legale in Porto Empedocle SS. 115 via CP_2 C.F._1
Vincenzella, P.I. , tra i quali l'immobile sito in Porto Empedocle SS. 115 via Vincenzella, P.IVA_1
in catasto al foglio 24 p.lla 111 sub 2, 3, 4, in forza del decreto ex art. 321 c.p.p del 04.02.2017 del
Tribunale di Agrigento, e decreto Tribunale di Agrigento n° 1/2020, come integrato dal decreto del
07.07.2020, autorizzata al presente giudizio con provvedimento del Tribunale di Agrigento, Sezione II
Penale del 25.05.2021, elettivamente domiciliata in Licata in Piazza Linares n° 25, presso lo Studio dell'Avv. Giuseppe Angelo Rizzo ( , dal quale è rappresentata e difesa per C.F._2 procura in calce all'atto di citazione;
ATTRICE contro
(C.F. e P.I. ), in persona dell'Amministratore unico e legale CP_3 P.IVA_2
rappresentante sig. , corrente in Favara (Ag) nella Zona Industriale – Area ASI, Controparte_4
rappresentata e difesa in virtù di procura rilasciata in calce alla comparsa di costituzione e risposta dall'avvocato Calogero Canta ( ) ed elettivamente domiciliata presso il di lui C.F._3
studio sito in Agrigento nella via Artemide n. 3;
CONVENUTA
pagina 1 di 10 con l'intervento del (P.I. ), in persona del curatore Controparte_5 P.IVA_2
Avv. AR SI, elettivamente domiciliato in Agrigento, via Dante n° 5, presso lo studio dell'avv.
Francesco Calafato ( ; EC : fax C.F._4 Email_1
09221836886), suo procuratore e difensore, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione, rilasciata in virtù del provvedimento autorizzativo reso dal G.D. al Fallimento in data 02.03.2020;
INTERVENUTA
e di
Controparte_6
(C.F. ,
[...] P.IVA_3 in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura
Distrettuale dello Stato di Palermo (C.F.: , P.E.C.: , P.IVA_4 Email_2
nei cui uffici siti in Palermo, Via Mariano Stabile n. 182, è domiciliata;
INTERVENUTA
CONCLUSIONI
Nell'interesse di parte intervenuta
[...]
Controparte_6
: “Voglia l'adito Tribunale: accogliere le domande spiegate dall'Amministrazione
[...]
Giudiziaria nel presente giudizio, e nelle quali deve ritenersi subentrata l' contestualmente CP_7
rigettando le domande riconvenzionali e le eccezioni di parte avversaria. In subordine, accogliere le predette domande inerenti ai crediti azionati limitatamente alla parte ritenuta sussistente fino a concorrenza dell'eventuale controcredito, laddove lo stesso dovesse essere dichiarato a favore della curatela fallimentare. Con vittoria di spese, competenze e onorari”.
Nell'interesse del FALLIMENTO N. 17/2019 DELLA AL. la Curatela fallimentare ha CP_3
interesse alla prosecuzione del giudizio a fini dell'accertamento del credito già oggetto della domanda riconvenzionale spiegata dalla società in bonis nei confronti della ferma restando, di Controparte_1 contro, l'improcedibilità e/o inammissibilità nell'ambito di tale giudizio delle domande poste dalla che, invero, potranno e dovranno essere azionate, giusta il sistema delineato dagli art. Controparte_1
52 e 95 l. fall. esclusivamente attraverso lo speciale procedimento endofallimentare dell'accertamento del passivo (Cass. Civ. Sez.III, n. 10640/2012; Cass. Civ. Sez. I, n. 28481/2005)”.
MOTIVAZIONE pagina 2 di 10 1. Con atto di citazione ritualmente notificato in data 7/3/2018, l'Amministratore Giudiziario dei beni sequestrati in danno della , premettendo che quest'ultima società aveva CP_1
Contr concesso in affitto alla con contratto del 21/11/2013, un esercizio commerciale CP_3 nel centro commerciale “Le Rondini”, ha convenuto in giudizio la società CP_3
dichiarando di volersi avvalere, a sensi dell'articolo 1456 С.С., del diritto di provocare la risoluzione del contratto per inadempimento dell'affittuario e chiedendo la condanna della società convenuta al rilascio del ramo d'azienda, al pagamento delle somme dovute a titolo di canoni insoluti e al risarcimento del danno.
2. A sostegno di tali domande ha allegato che:
a. con contratto del 21/11/2013, la concedeva in affitto alla Controparte_1 CP_3
corrente in Favara, Zona Industriale ASI, Centro Direzionale San Benedetto, P. IVA
del 2.2.1998, un ramo d'azienda del complesso commerciale denominato " P.IVA_2
Le Rondini", e precisamente quello costituito dall'esercizio per la vendita di prodotti alimentari e non, sito al piano terra, del quale occupa una superficie di mq.1.400,00, e per quanto in effetti si trovi, costituente parte dell'edificio riportato al N.C.E.U. di Porto
Empedocle al foglio 24, particella 111, graffati 2 e 3, esattamente individuato nella pianta planimetrica allegata sotto la lettera "A " al contratto.
b. La durata del contratto veniva stabilita in anni 6, con proroga tacita delle parti di anno in anno e con facoltà dell'affittuario di dare disdetta con raccomandata a.r. da comunicarsi almeno sei mesi prima di ogni singola scadenza.
c. Si stabiliva che il canone d'affitto venisse rapportato al fatturato di ogni singolo mese, e, dopo il primo anno venisse determinato nella misura del 3,5%, oltre I.V.A., del fatturato stesso, e che lo stesso venisse pagato entro il giorno 15 di ogni mese, a fronte della comunicazione da parte dell'affittuaria del fatturato del mese precedente, onde consentire il calcolo del canone dovuto.
d. la sebbene a ciò invitata, non ha mai provveduto, a decorrere dal CP_3
momento in cui è iniziata l'Amministrazione giudiziaria (5.2.2017) al pagamento dei canoni di affitto, e, addirittura, già dal mese di settembre 2017 non comunicava nemmeno più il fatturato fatto nel mese precedente, non consentendo, di conseguenza, il calcolo esatto dei canoni dovuti.
e. la adduceva, a motivo dei mancati pagamenti dei canoni, di aver effettuato CP_3
pagina 3 di 10 dei pagamenti in favore di terzi creditori della a seguito di atti di CP_1
pignoramento presso terzi, e di essere creditrice inoltre della stessa per asseriti illegittimi prelevamenti di energia, e tuttavia essa stessa, a mezzo del suo procuratore, avrebbe riconosciuto di essere comunque debitrice nei confronti dell'odierna attrice, tanto da formulare proposte per piani di pagamento dilazionato.
3. In base alla prospettazione contenuta in atto di citazione, la parte attrice riconosceva la necessità di decurtare il credito delle somme pagate dalla società convenuta in sede di pignoramento presso terzi di crediti della ma contestava l'esistenza di un controcredito della ALCA CP_1
per indebiti prelievi dagli impianti energetici e lamentava la mancata comunicazione del fatturato della società debitrice con conseguente impossibilità di eseguire una esatta quantificazione del corrispettivo dovuto per l'affitto d'azienda.
4. La società si è costituita in giudizio eccependo in primo luogo l'inesigibilità dei CP_3 canoni di affitto per violazione dell'art.
4.2 del contratto di affitto di ramo d'azienda, che imponeva all'affittante di emettere fattura per il pagamento dei canoni e di comunicare all'affittuario le coordinate bancarie per l'esecuzione dei pagamenti.
5. Sotto un ulteriore profilo, la società convenuta ha eccepito a. l'esistenza di rilevanti difformità dell'impianto elettrico dell'esercizio commerciale condotto in affitto che avrebbe fatto registrare anormali consumi di energia elettrica a causa dell'illegittima alimentazione di servizi comuni del centro commerciale, non addebitabili alla società affittuaria;
l'esistenza delle difformità lamentate sarebbe stata accertata nel procedimento per ATP iscritto al n. 4096/2016 R.G. e la Amministrazione giudiziaria si sarebbe sottratta all'obbligo di ripristinare la corretta funzionalità dell'impianto;
b. l'esistenza di rilevanti difformità dell'impianto idrico, con perdite d'acqua e derivazioni destinate a servizi comuni comportanti indebiti maggiori costi a carico della CP_3 nonché pericolo di danno per le strutture e l'attività commerciale esercitata presso il centro commerciale;
c. l'esistenza di danni all'immobile per infiltrazioni di acqua che avevano causato il distacco di parte di intonaco e di parte di intradosso del solaio di copertura, con conseguente danneggiamento di alcuni pannelli del controsoffitto e della sottostante merce esposta alla vendita;
pagina 4 di 10 d. l'avvenuto pagamento di una parte del credito della società attrice nei confronti di creditori di quest'ultima, nell'ambito di tre procedure esecutive presso terzi nelle quali la aveva rivestito la qualifica di terzo pignorato ed in particolare, CP_3
i. nel procedimento iscritto al n. 196/2017 R.G.E. del Tribunale di Agrigento, la ha versato in favore del creditore assegnatario CP_3 [...]
la somma di euro 5.149,10; Controparte_8
Con ii. nel procedimento di esecuzione forzata n. 193/2017 R.G.E, la ha CP_3
versato in favore del creditore assegnatario Controparte_8 CP_8
CP_
la somma di euro 5.254,23;
iii. nel procedimento di esecuzione forzata n. 483/2017 R.G.E, la ha CP_3
versato in favore del creditore assegnatario Controparte_8
la somma di euro 4.547,07.
[...]
6. Sulla base di tali allegazioni, la società convenuta ha affermato l'infondatezza della domanda attorea di cui ha chiesto il rigetto. Ha chiesto l'accertamento del minor credito della parte attrice in ragione delle eccezioni di compensazione sollevate. Ha chiesto infine di condannare l'amministrazione giudiziaria della al ripristino della corretta funzionalità del ramo CP_1
d'azienda.
7. Assegnati alle parti i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c.,, l'amministrazione giudiziaria attrice ha depositato il verbale redatto tra le parti in data 22.1.2019, con il quale si dà conto della riconsegna del ramo d'azienda in suo favore e della risoluzione consensuale del contratto di affitto del ramo d'azienda.
8. Con sentenza n. 17/2019 del 14.11.2019, il Tribunale di Agrigento ha dichiarato il fallimento della società convenuta il processo è stato pertanto dichiarato interrotto. CP_3
9. Il Curatore del Fallimento della ha riassunto il giudizio dichiarando l'interesse della CP_3 procedura al solo “accertamento del credito già oggetto della domanda riconvenzionale spiegata dalla società in bonis nei confronti della ferma restando, di contro, Controparte_1
l'improcedibilità e/o inammissibilità nell'ambito di tale giudizio delle domande poste dalla
in ragione dell'esclusività del rito dell'accertamento del passivo fallimentare. Controparte_1
10. L'Amministrazione giudiziaria della in seguito alla riassunzione, ha affermato Controparte_1
che la domanda nei confronti del fallimento sarebbe procedibile limitatamente all'accertamento del credito corrispondente alla eccezione di compensazione del curatore con cognizione pagina 5 di 10 esclusiva del Tribunale fallimentare esclusivamente in relazione alla domanda di condanna per l'eccedenza. Ha affermato di aver in ogni caso insinuato il credito al passivo fallimentare, con la necessaria sospensione ex art. 295 c.c. del presente giudizio in attesa degli esiti dell'accertamento da compiere in sede concorsuale.
11. Disattesa la richiesta di disporre la sospensione del processo la causa è stata avviata alla decisione.
12. In pendenza di causa, il Gd del fallimento ha respinto il ricorso CP_3 dell'Amministrazione giudiziaria della per l'ammissione al passivo del credito CP_1
derivante da canoni di locazione insoluti;
è stato instaurato il giudizio di opposizione al passivo.
13. Il presente giudizio è stato riunito all'opposizione al passivo ed è stato avviato alla decisione.
14. Le cause riunite sono state rimesse sul ruolo per una consulenza tecnica d'ufficio.
15. Si è costituita in giudizio l' e la Controparte_6 Controparte_6
Confiscati che ha riferito la sopravvenuta adozione da
[...] Controparte_6
parte del Tribunale di Agrigento di decreto di confisca del 26/02/2022 R.M.P. che ha determinato il subentro dell' e la Destinazione dei Controparte_6
Beni Sequestrati e Confiscati alla nella gestione, tra gli altri, Controparte_6 dell'immobile sito in Porto Empedocle SS. 115 fg. 24 part. 11 sub 2,3 graffate e sub 4, denominato “Centro Commerciale Le Rondini”.
16. L'Agenzia intervenuta ha affermato che, stante “la sopravvenuta definitività della confisca nelle more dell'odierno giudizio, il bene è stato acquisito ex lege ed a titolo originario al patrimonio dello Stato, nella gestione della comparente Controparte_6
dei Beni Sequestrati e Confiscati alla Criminalità Organizzata ex art. 45 del d.lgs.
[...]
n. 159/2011 (cod. antimafia). Per l'effetto, si è determinato un fenomeno di parziale successione nel diritto controverso, essendo l' succeduta nella titolarità del bene CP_7
immobile facente parte del complesso aziendale oggetto del contratto di affitto”.
17. L'Agenzia ha riferito di avere interesse alla costituzione in giudizio “nei limiti, ritenuti da
Codesto Tribunale, in cui la stessa possa conservare interesse all'accertamento del credito vantato in origine da nei confronti di e concernente il mancato CP_1 CP_3 pagamento dei canoni di affitto del ramo d'azienda meglio descritto in atti, qualora imputabili quota parte al godimento dell'immobile”.
18. I procuratori costituiti per l'Amministrazione giudiziaria dei beni della hanno CP_1 pagina 6 di 10 preso atto della successione nel diritto controverso dell'Agenzia per i beni confiscati e hanno chiesto di essere estromessi dal giudizio, non insistendo pertanto nelle domande spiegate.
19. Da ultimo, con provvedimento del 6/5/2025, è stata revocata l'ordinanza di riunione dei due giudizi (il giudizio ordinario iscritto al n. R.G. 911/2018 e il giudizio di opposizione al passivo
N. R.G. 1640/2021), di cui è stata disposta, pertanto, la separazione.
20. Si è infatti ritenuta l'incompatibilità della riunione con la diversità strutturale dei due riti e dei relativi provvedimenti definitori (ordinario di cognizione destinato a concludersi con sentenza,
l'uno, e camerale destinato ad essere definito con decreto collegiale, l'altro), con la conseguente esistenza di un insuperabile limite all'operatività del principio del simultaneus processus.
21. Le parti sono pertanto state invitate alla precisazione delle conclusioni e, nell'ambito del giudizio ordinario di cognizione iscritto al n. R.G. 911/2018 sono stati assegnati i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
22. Tutto ciò premesso, osserva innanzitutto il Tribunale che è cessata la materia del contendere in relazione alla domanda attorea di risoluzione del contratto di affitto di azienda e con riferimento alla domanda attorea di restituzione del complesso aziendale. È stato infatti documentato dall'Amministrazione Giudiziaria attrice che le parti, con verbale del 22/1/2019, hanno risolto consensualmente il contratto con il contestuale rilascio del complesso aziendale in favore dell'Amministrazione giudiziaria. La stessa Curatela del Fallimento ha dato atto della CP_3
sopravvenuta cessazione della materia del contendere.
23. Quanto alle domande avanzate dalla parte attrice per la condanna della e, CP_9 successivamente, del fallimento di quest'ultima società, al pagamento dei canoni di affitto arretrati e al risarcimento del danno, deve ritenersene l'improcedibilità in ragione dell'intervenuto fallimento della società CP_9
24. Va infatti ricordato che «le domande di accertamento del credito, risarcimento del danno, compensazione di crediti con debiti e, in linea generale, tutte quelle volte a sentir dichiarare che un soggetto poi fallito è tenuto al pagamento di somme, vanno dichiarate improcedibili ai sensi dell'art. 52 l.f., senza che vengano neppure in rilievo altre norme della legge fallimentare o del codice di procedura civile (tra cui le forme di acquisizione della dichiarazione di fallimento quale evento interruttivo ex art. 300 c.p.c.)» (Cass. Sez. U, 5694/2023).
25. Le questioni concernenti l'autorità giudiziaria dinanzi alla quale va introdotta una pretesa creditoria nei confronti di un debitore dichiarato fallito non sono, infatti, «questioni di pagina 7 di 10 competenza, ma attinenti al rito;
pertanto, qualora una domanda sia diretta a far valere, nelle forme ordinarie, una pretesa creditoria soggetta al regime del concorso, il giudice adìto è tenuto a dichiarare non la propria incompetenza bensì, secondo i casi, l'inammissibilità,
l'improcedibilità o l'improponibilità della domanda, siccome proposta secondo un rito diverso da quello previsto come necessario dalla legge e, quindi, inidonea a conseguire una pronuncia di merito». (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 2439 del 03/02/2006 (Rv. 586896 - 01)).
26. Deve pertanto essere dichiarata l'improcedibilità, in sede di cognizione ordinaria, di tutte le domande di condanna rivolte nei confronti del che dovranno essere Controparte_10
esaminate dal Collegio nel giudizio di opposizione al passivo iscritto al n. R.G. 1640/2021, la cui riunione al presente procedimento è stata revocata, con conseguente separazione delle due cause.
27. Quanto alle domande ed eccezioni riconvenzionali proposte dalla cui è succeduta la CP_9
curatela fallimentare, va osservato:
a. che è cessata la materia del contendere con riferimento alle domande di ripristino degli impianti idrico ed elettrico dell'immobile concesso in affitto e di condanna all'esecuzione di interventi di manutenzione;
risulta infatti che il bene immobile è stato spontaneamente restituito all'Amministrazione Giudiziaria dei beni della (cui è CP_1 succeduta l'Agenzia dei beni confiscati) con la contestuale risoluzione consensuale del contratto di affitto;
in ogni caso, la curatela ha espressamente limitato l'oggetto delle domande per le quali residua interesse al solo “accertamento del credito già oggetto della domanda riconvenzionale spiegata dalla società in bonis nei confronti della
”; Controparte_1
b. che anche l'eccezione riconvenzionale del curatore di compensazione del credito della parte attrice con il controcredito derivante da illegittimi prelievi di energia ed acqua è sottoposto alla cognizione del GD;
va infatti ricordato che < allo stato passivo, il tribunale fallimentare è investito della competenza a decidere su tutti i fatti modificativi od estintivi dei crediti azionati dai creditori concorsuali, sicché il curatore può proporre in detta sede una eccezione riconvenzionale di compensazione al solo fine di ottenere il rigetto della domanda di partecipazione al concorso>> (Cass. Sez.
1 - , Ordinanza n. 10528 del 15/04/2019 (Rv. 653471 - 01)); si è inoltre puntualizzato che < dall'intento di paralizzare le pretese risarcitorie o restitutorie azionate in sede pagina 8 di 10 fallimentare – (…) – la domanda va proposta (o deve rimanere) avanti il giudice ordinario>> (Cass. Ordinanza interlocutoria Numero: 1679, del 23/01/2025).
28. Quanto alle spese di lite, deve ritenersi che sussistano i presupposti per l'integrale compensazione ex art. 92 c.p.c.. Vanno infatti considerate le seguenti gravi ed eccezionali ragioni: (1) quanto alla risoluzione contrattuale, le parti hanno raggiunto un accordo nel senso della risoluzione consensuale del contratto e della restituzione del compendio aziendale conteso;
in ogni caso, sono emersi in corso di causa reciproci, significativi, inadempimenti, in termini di mancato pagamento dei canoni, da un lato, e di effettiva inidoneità degli impianti dell'azienda concessa in affitto con conseguente indebiti prelievi di energia in danno della società affittuaria, dall'altro lato;
(2) quanto alle domande avanzate dalla parte attrice nei confronti della convenuta, va considerato che la soccombenza in rito dell'Agenzia intervenuta, in ragione dell'intervenuto fallimento della consegue ad una iniziativa processuale CP_3
della Curatela fallimentare che ha inteso riassumere il processo pur essendo stata proposta dall'Amministrazione Giudiziaria domanda di ammissione al passivo in sede fallimentare, sede nella quale era ben consentito al Curatore sollevare le eccezioni relative a fatti estintivi del credito di parte avversa, senza la necessità di riassumere il presente giudizio. Ne consegue che la condanna alle spese dell'Amministrazione giudiziaria attrice e/o dell' intervenuta CP_6
risulterebbe in insanabile contrasto con il principio della causalità che ispira la regola della soccombenza di cui all'art. 92 c.c..
29. La liquidazione e la regolamentazione delle spese di CTU è rimessa al Collegio nella causa avente ad oggetto l'opposizione al passivo, cui l'indagine peritale è effettivamente funzionale, trattandosi della sede processuale in cui le reciproche domande ed eccezioni, come detto, andranno esaminate nel merito.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa n. 911/2018 promossa da
contro Parte_1 CP_3
con l'intervento del N. 17/2019 DELLA e dell'
[...] CP_5 CP_3 [...]
Controparte_6
E CONFISCATI ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA disattesa ogni altra
[...]
istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- dichiara la cessazione della materia del contendere con riferimento (1) alla domanda di risoluzione del contratto di affitto di ramo d'azienda stipulato il 21/11/2013, tra la CP_1
pagina 9 di 10 e la (2) alla domanda di condanna della alla restituzione del CP_1 CP_3 CP_3
compendio aziendale;
(3) alle domande della cui è succeduta la curatela del CP_3
fallimento della medesima società, volte ad ottenere il ripristino degli impianti idrico ed elettrico dell'immobile concesso in affitto e l'esecuzione di interventi di manutenzione;
- dichiara l'improcedibilità della domanda attorea di condanna del Controparte_5
al risarcimento del danno e al pagamento dei canoni derivanti dal
[...]
predetto contratto di affitto di azienda;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Agrigento, 30/07/2025
Il Giudice
dott. Enrico Legnini
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AGRIGENTO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Enrico Legnini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 911 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2018, promossa da:
AMMINISTRAZIONE GIUDIZIARIA DEI , in persona della Controparte_1
Dott.ssa ( ), con sede legale in Porto Empedocle SS. 115 via CP_2 C.F._1
Vincenzella, P.I. , tra i quali l'immobile sito in Porto Empedocle SS. 115 via Vincenzella, P.IVA_1
in catasto al foglio 24 p.lla 111 sub 2, 3, 4, in forza del decreto ex art. 321 c.p.p del 04.02.2017 del
Tribunale di Agrigento, e decreto Tribunale di Agrigento n° 1/2020, come integrato dal decreto del
07.07.2020, autorizzata al presente giudizio con provvedimento del Tribunale di Agrigento, Sezione II
Penale del 25.05.2021, elettivamente domiciliata in Licata in Piazza Linares n° 25, presso lo Studio dell'Avv. Giuseppe Angelo Rizzo ( , dal quale è rappresentata e difesa per C.F._2 procura in calce all'atto di citazione;
ATTRICE contro
(C.F. e P.I. ), in persona dell'Amministratore unico e legale CP_3 P.IVA_2
rappresentante sig. , corrente in Favara (Ag) nella Zona Industriale – Area ASI, Controparte_4
rappresentata e difesa in virtù di procura rilasciata in calce alla comparsa di costituzione e risposta dall'avvocato Calogero Canta ( ) ed elettivamente domiciliata presso il di lui C.F._3
studio sito in Agrigento nella via Artemide n. 3;
CONVENUTA
pagina 1 di 10 con l'intervento del (P.I. ), in persona del curatore Controparte_5 P.IVA_2
Avv. AR SI, elettivamente domiciliato in Agrigento, via Dante n° 5, presso lo studio dell'avv.
Francesco Calafato ( ; EC : fax C.F._4 Email_1
09221836886), suo procuratore e difensore, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione, rilasciata in virtù del provvedimento autorizzativo reso dal G.D. al Fallimento in data 02.03.2020;
INTERVENUTA
e di
Controparte_6
(C.F. ,
[...] P.IVA_3 in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura
Distrettuale dello Stato di Palermo (C.F.: , P.E.C.: , P.IVA_4 Email_2
nei cui uffici siti in Palermo, Via Mariano Stabile n. 182, è domiciliata;
INTERVENUTA
CONCLUSIONI
Nell'interesse di parte intervenuta
[...]
Controparte_6
: “Voglia l'adito Tribunale: accogliere le domande spiegate dall'Amministrazione
[...]
Giudiziaria nel presente giudizio, e nelle quali deve ritenersi subentrata l' contestualmente CP_7
rigettando le domande riconvenzionali e le eccezioni di parte avversaria. In subordine, accogliere le predette domande inerenti ai crediti azionati limitatamente alla parte ritenuta sussistente fino a concorrenza dell'eventuale controcredito, laddove lo stesso dovesse essere dichiarato a favore della curatela fallimentare. Con vittoria di spese, competenze e onorari”.
Nell'interesse del FALLIMENTO N. 17/2019 DELLA AL. la Curatela fallimentare ha CP_3
interesse alla prosecuzione del giudizio a fini dell'accertamento del credito già oggetto della domanda riconvenzionale spiegata dalla società in bonis nei confronti della ferma restando, di Controparte_1 contro, l'improcedibilità e/o inammissibilità nell'ambito di tale giudizio delle domande poste dalla che, invero, potranno e dovranno essere azionate, giusta il sistema delineato dagli art. Controparte_1
52 e 95 l. fall. esclusivamente attraverso lo speciale procedimento endofallimentare dell'accertamento del passivo (Cass. Civ. Sez.III, n. 10640/2012; Cass. Civ. Sez. I, n. 28481/2005)”.
MOTIVAZIONE pagina 2 di 10 1. Con atto di citazione ritualmente notificato in data 7/3/2018, l'Amministratore Giudiziario dei beni sequestrati in danno della , premettendo che quest'ultima società aveva CP_1
Contr concesso in affitto alla con contratto del 21/11/2013, un esercizio commerciale CP_3 nel centro commerciale “Le Rondini”, ha convenuto in giudizio la società CP_3
dichiarando di volersi avvalere, a sensi dell'articolo 1456 С.С., del diritto di provocare la risoluzione del contratto per inadempimento dell'affittuario e chiedendo la condanna della società convenuta al rilascio del ramo d'azienda, al pagamento delle somme dovute a titolo di canoni insoluti e al risarcimento del danno.
2. A sostegno di tali domande ha allegato che:
a. con contratto del 21/11/2013, la concedeva in affitto alla Controparte_1 CP_3
corrente in Favara, Zona Industriale ASI, Centro Direzionale San Benedetto, P. IVA
del 2.2.1998, un ramo d'azienda del complesso commerciale denominato " P.IVA_2
Le Rondini", e precisamente quello costituito dall'esercizio per la vendita di prodotti alimentari e non, sito al piano terra, del quale occupa una superficie di mq.1.400,00, e per quanto in effetti si trovi, costituente parte dell'edificio riportato al N.C.E.U. di Porto
Empedocle al foglio 24, particella 111, graffati 2 e 3, esattamente individuato nella pianta planimetrica allegata sotto la lettera "A " al contratto.
b. La durata del contratto veniva stabilita in anni 6, con proroga tacita delle parti di anno in anno e con facoltà dell'affittuario di dare disdetta con raccomandata a.r. da comunicarsi almeno sei mesi prima di ogni singola scadenza.
c. Si stabiliva che il canone d'affitto venisse rapportato al fatturato di ogni singolo mese, e, dopo il primo anno venisse determinato nella misura del 3,5%, oltre I.V.A., del fatturato stesso, e che lo stesso venisse pagato entro il giorno 15 di ogni mese, a fronte della comunicazione da parte dell'affittuaria del fatturato del mese precedente, onde consentire il calcolo del canone dovuto.
d. la sebbene a ciò invitata, non ha mai provveduto, a decorrere dal CP_3
momento in cui è iniziata l'Amministrazione giudiziaria (5.2.2017) al pagamento dei canoni di affitto, e, addirittura, già dal mese di settembre 2017 non comunicava nemmeno più il fatturato fatto nel mese precedente, non consentendo, di conseguenza, il calcolo esatto dei canoni dovuti.
e. la adduceva, a motivo dei mancati pagamenti dei canoni, di aver effettuato CP_3
pagina 3 di 10 dei pagamenti in favore di terzi creditori della a seguito di atti di CP_1
pignoramento presso terzi, e di essere creditrice inoltre della stessa per asseriti illegittimi prelevamenti di energia, e tuttavia essa stessa, a mezzo del suo procuratore, avrebbe riconosciuto di essere comunque debitrice nei confronti dell'odierna attrice, tanto da formulare proposte per piani di pagamento dilazionato.
3. In base alla prospettazione contenuta in atto di citazione, la parte attrice riconosceva la necessità di decurtare il credito delle somme pagate dalla società convenuta in sede di pignoramento presso terzi di crediti della ma contestava l'esistenza di un controcredito della ALCA CP_1
per indebiti prelievi dagli impianti energetici e lamentava la mancata comunicazione del fatturato della società debitrice con conseguente impossibilità di eseguire una esatta quantificazione del corrispettivo dovuto per l'affitto d'azienda.
4. La società si è costituita in giudizio eccependo in primo luogo l'inesigibilità dei CP_3 canoni di affitto per violazione dell'art.
4.2 del contratto di affitto di ramo d'azienda, che imponeva all'affittante di emettere fattura per il pagamento dei canoni e di comunicare all'affittuario le coordinate bancarie per l'esecuzione dei pagamenti.
5. Sotto un ulteriore profilo, la società convenuta ha eccepito a. l'esistenza di rilevanti difformità dell'impianto elettrico dell'esercizio commerciale condotto in affitto che avrebbe fatto registrare anormali consumi di energia elettrica a causa dell'illegittima alimentazione di servizi comuni del centro commerciale, non addebitabili alla società affittuaria;
l'esistenza delle difformità lamentate sarebbe stata accertata nel procedimento per ATP iscritto al n. 4096/2016 R.G. e la Amministrazione giudiziaria si sarebbe sottratta all'obbligo di ripristinare la corretta funzionalità dell'impianto;
b. l'esistenza di rilevanti difformità dell'impianto idrico, con perdite d'acqua e derivazioni destinate a servizi comuni comportanti indebiti maggiori costi a carico della CP_3 nonché pericolo di danno per le strutture e l'attività commerciale esercitata presso il centro commerciale;
c. l'esistenza di danni all'immobile per infiltrazioni di acqua che avevano causato il distacco di parte di intonaco e di parte di intradosso del solaio di copertura, con conseguente danneggiamento di alcuni pannelli del controsoffitto e della sottostante merce esposta alla vendita;
pagina 4 di 10 d. l'avvenuto pagamento di una parte del credito della società attrice nei confronti di creditori di quest'ultima, nell'ambito di tre procedure esecutive presso terzi nelle quali la aveva rivestito la qualifica di terzo pignorato ed in particolare, CP_3
i. nel procedimento iscritto al n. 196/2017 R.G.E. del Tribunale di Agrigento, la ha versato in favore del creditore assegnatario CP_3 [...]
la somma di euro 5.149,10; Controparte_8
Con ii. nel procedimento di esecuzione forzata n. 193/2017 R.G.E, la ha CP_3
versato in favore del creditore assegnatario Controparte_8 CP_8
CP_
la somma di euro 5.254,23;
iii. nel procedimento di esecuzione forzata n. 483/2017 R.G.E, la ha CP_3
versato in favore del creditore assegnatario Controparte_8
la somma di euro 4.547,07.
[...]
6. Sulla base di tali allegazioni, la società convenuta ha affermato l'infondatezza della domanda attorea di cui ha chiesto il rigetto. Ha chiesto l'accertamento del minor credito della parte attrice in ragione delle eccezioni di compensazione sollevate. Ha chiesto infine di condannare l'amministrazione giudiziaria della al ripristino della corretta funzionalità del ramo CP_1
d'azienda.
7. Assegnati alle parti i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c.,, l'amministrazione giudiziaria attrice ha depositato il verbale redatto tra le parti in data 22.1.2019, con il quale si dà conto della riconsegna del ramo d'azienda in suo favore e della risoluzione consensuale del contratto di affitto del ramo d'azienda.
8. Con sentenza n. 17/2019 del 14.11.2019, il Tribunale di Agrigento ha dichiarato il fallimento della società convenuta il processo è stato pertanto dichiarato interrotto. CP_3
9. Il Curatore del Fallimento della ha riassunto il giudizio dichiarando l'interesse della CP_3 procedura al solo “accertamento del credito già oggetto della domanda riconvenzionale spiegata dalla società in bonis nei confronti della ferma restando, di contro, Controparte_1
l'improcedibilità e/o inammissibilità nell'ambito di tale giudizio delle domande poste dalla
in ragione dell'esclusività del rito dell'accertamento del passivo fallimentare. Controparte_1
10. L'Amministrazione giudiziaria della in seguito alla riassunzione, ha affermato Controparte_1
che la domanda nei confronti del fallimento sarebbe procedibile limitatamente all'accertamento del credito corrispondente alla eccezione di compensazione del curatore con cognizione pagina 5 di 10 esclusiva del Tribunale fallimentare esclusivamente in relazione alla domanda di condanna per l'eccedenza. Ha affermato di aver in ogni caso insinuato il credito al passivo fallimentare, con la necessaria sospensione ex art. 295 c.c. del presente giudizio in attesa degli esiti dell'accertamento da compiere in sede concorsuale.
11. Disattesa la richiesta di disporre la sospensione del processo la causa è stata avviata alla decisione.
12. In pendenza di causa, il Gd del fallimento ha respinto il ricorso CP_3 dell'Amministrazione giudiziaria della per l'ammissione al passivo del credito CP_1
derivante da canoni di locazione insoluti;
è stato instaurato il giudizio di opposizione al passivo.
13. Il presente giudizio è stato riunito all'opposizione al passivo ed è stato avviato alla decisione.
14. Le cause riunite sono state rimesse sul ruolo per una consulenza tecnica d'ufficio.
15. Si è costituita in giudizio l' e la Controparte_6 Controparte_6
Confiscati che ha riferito la sopravvenuta adozione da
[...] Controparte_6
parte del Tribunale di Agrigento di decreto di confisca del 26/02/2022 R.M.P. che ha determinato il subentro dell' e la Destinazione dei Controparte_6
Beni Sequestrati e Confiscati alla nella gestione, tra gli altri, Controparte_6 dell'immobile sito in Porto Empedocle SS. 115 fg. 24 part. 11 sub 2,3 graffate e sub 4, denominato “Centro Commerciale Le Rondini”.
16. L'Agenzia intervenuta ha affermato che, stante “la sopravvenuta definitività della confisca nelle more dell'odierno giudizio, il bene è stato acquisito ex lege ed a titolo originario al patrimonio dello Stato, nella gestione della comparente Controparte_6
dei Beni Sequestrati e Confiscati alla Criminalità Organizzata ex art. 45 del d.lgs.
[...]
n. 159/2011 (cod. antimafia). Per l'effetto, si è determinato un fenomeno di parziale successione nel diritto controverso, essendo l' succeduta nella titolarità del bene CP_7
immobile facente parte del complesso aziendale oggetto del contratto di affitto”.
17. L'Agenzia ha riferito di avere interesse alla costituzione in giudizio “nei limiti, ritenuti da
Codesto Tribunale, in cui la stessa possa conservare interesse all'accertamento del credito vantato in origine da nei confronti di e concernente il mancato CP_1 CP_3 pagamento dei canoni di affitto del ramo d'azienda meglio descritto in atti, qualora imputabili quota parte al godimento dell'immobile”.
18. I procuratori costituiti per l'Amministrazione giudiziaria dei beni della hanno CP_1 pagina 6 di 10 preso atto della successione nel diritto controverso dell'Agenzia per i beni confiscati e hanno chiesto di essere estromessi dal giudizio, non insistendo pertanto nelle domande spiegate.
19. Da ultimo, con provvedimento del 6/5/2025, è stata revocata l'ordinanza di riunione dei due giudizi (il giudizio ordinario iscritto al n. R.G. 911/2018 e il giudizio di opposizione al passivo
N. R.G. 1640/2021), di cui è stata disposta, pertanto, la separazione.
20. Si è infatti ritenuta l'incompatibilità della riunione con la diversità strutturale dei due riti e dei relativi provvedimenti definitori (ordinario di cognizione destinato a concludersi con sentenza,
l'uno, e camerale destinato ad essere definito con decreto collegiale, l'altro), con la conseguente esistenza di un insuperabile limite all'operatività del principio del simultaneus processus.
21. Le parti sono pertanto state invitate alla precisazione delle conclusioni e, nell'ambito del giudizio ordinario di cognizione iscritto al n. R.G. 911/2018 sono stati assegnati i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
22. Tutto ciò premesso, osserva innanzitutto il Tribunale che è cessata la materia del contendere in relazione alla domanda attorea di risoluzione del contratto di affitto di azienda e con riferimento alla domanda attorea di restituzione del complesso aziendale. È stato infatti documentato dall'Amministrazione Giudiziaria attrice che le parti, con verbale del 22/1/2019, hanno risolto consensualmente il contratto con il contestuale rilascio del complesso aziendale in favore dell'Amministrazione giudiziaria. La stessa Curatela del Fallimento ha dato atto della CP_3
sopravvenuta cessazione della materia del contendere.
23. Quanto alle domande avanzate dalla parte attrice per la condanna della e, CP_9 successivamente, del fallimento di quest'ultima società, al pagamento dei canoni di affitto arretrati e al risarcimento del danno, deve ritenersene l'improcedibilità in ragione dell'intervenuto fallimento della società CP_9
24. Va infatti ricordato che «le domande di accertamento del credito, risarcimento del danno, compensazione di crediti con debiti e, in linea generale, tutte quelle volte a sentir dichiarare che un soggetto poi fallito è tenuto al pagamento di somme, vanno dichiarate improcedibili ai sensi dell'art. 52 l.f., senza che vengano neppure in rilievo altre norme della legge fallimentare o del codice di procedura civile (tra cui le forme di acquisizione della dichiarazione di fallimento quale evento interruttivo ex art. 300 c.p.c.)» (Cass. Sez. U, 5694/2023).
25. Le questioni concernenti l'autorità giudiziaria dinanzi alla quale va introdotta una pretesa creditoria nei confronti di un debitore dichiarato fallito non sono, infatti, «questioni di pagina 7 di 10 competenza, ma attinenti al rito;
pertanto, qualora una domanda sia diretta a far valere, nelle forme ordinarie, una pretesa creditoria soggetta al regime del concorso, il giudice adìto è tenuto a dichiarare non la propria incompetenza bensì, secondo i casi, l'inammissibilità,
l'improcedibilità o l'improponibilità della domanda, siccome proposta secondo un rito diverso da quello previsto come necessario dalla legge e, quindi, inidonea a conseguire una pronuncia di merito». (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 2439 del 03/02/2006 (Rv. 586896 - 01)).
26. Deve pertanto essere dichiarata l'improcedibilità, in sede di cognizione ordinaria, di tutte le domande di condanna rivolte nei confronti del che dovranno essere Controparte_10
esaminate dal Collegio nel giudizio di opposizione al passivo iscritto al n. R.G. 1640/2021, la cui riunione al presente procedimento è stata revocata, con conseguente separazione delle due cause.
27. Quanto alle domande ed eccezioni riconvenzionali proposte dalla cui è succeduta la CP_9
curatela fallimentare, va osservato:
a. che è cessata la materia del contendere con riferimento alle domande di ripristino degli impianti idrico ed elettrico dell'immobile concesso in affitto e di condanna all'esecuzione di interventi di manutenzione;
risulta infatti che il bene immobile è stato spontaneamente restituito all'Amministrazione Giudiziaria dei beni della (cui è CP_1 succeduta l'Agenzia dei beni confiscati) con la contestuale risoluzione consensuale del contratto di affitto;
in ogni caso, la curatela ha espressamente limitato l'oggetto delle domande per le quali residua interesse al solo “accertamento del credito già oggetto della domanda riconvenzionale spiegata dalla società in bonis nei confronti della
”; Controparte_1
b. che anche l'eccezione riconvenzionale del curatore di compensazione del credito della parte attrice con il controcredito derivante da illegittimi prelievi di energia ed acqua è sottoposto alla cognizione del GD;
va infatti ricordato che < allo stato passivo, il tribunale fallimentare è investito della competenza a decidere su tutti i fatti modificativi od estintivi dei crediti azionati dai creditori concorsuali, sicché il curatore può proporre in detta sede una eccezione riconvenzionale di compensazione al solo fine di ottenere il rigetto della domanda di partecipazione al concorso>> (Cass. Sez.
1 - , Ordinanza n. 10528 del 15/04/2019 (Rv. 653471 - 01)); si è inoltre puntualizzato che < dall'intento di paralizzare le pretese risarcitorie o restitutorie azionate in sede pagina 8 di 10 fallimentare – (…) – la domanda va proposta (o deve rimanere) avanti il giudice ordinario>> (Cass. Ordinanza interlocutoria Numero: 1679, del 23/01/2025).
28. Quanto alle spese di lite, deve ritenersi che sussistano i presupposti per l'integrale compensazione ex art. 92 c.p.c.. Vanno infatti considerate le seguenti gravi ed eccezionali ragioni: (1) quanto alla risoluzione contrattuale, le parti hanno raggiunto un accordo nel senso della risoluzione consensuale del contratto e della restituzione del compendio aziendale conteso;
in ogni caso, sono emersi in corso di causa reciproci, significativi, inadempimenti, in termini di mancato pagamento dei canoni, da un lato, e di effettiva inidoneità degli impianti dell'azienda concessa in affitto con conseguente indebiti prelievi di energia in danno della società affittuaria, dall'altro lato;
(2) quanto alle domande avanzate dalla parte attrice nei confronti della convenuta, va considerato che la soccombenza in rito dell'Agenzia intervenuta, in ragione dell'intervenuto fallimento della consegue ad una iniziativa processuale CP_3
della Curatela fallimentare che ha inteso riassumere il processo pur essendo stata proposta dall'Amministrazione Giudiziaria domanda di ammissione al passivo in sede fallimentare, sede nella quale era ben consentito al Curatore sollevare le eccezioni relative a fatti estintivi del credito di parte avversa, senza la necessità di riassumere il presente giudizio. Ne consegue che la condanna alle spese dell'Amministrazione giudiziaria attrice e/o dell' intervenuta CP_6
risulterebbe in insanabile contrasto con il principio della causalità che ispira la regola della soccombenza di cui all'art. 92 c.c..
29. La liquidazione e la regolamentazione delle spese di CTU è rimessa al Collegio nella causa avente ad oggetto l'opposizione al passivo, cui l'indagine peritale è effettivamente funzionale, trattandosi della sede processuale in cui le reciproche domande ed eccezioni, come detto, andranno esaminate nel merito.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa n. 911/2018 promossa da
contro Parte_1 CP_3
con l'intervento del N. 17/2019 DELLA e dell'
[...] CP_5 CP_3 [...]
Controparte_6
E CONFISCATI ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA disattesa ogni altra
[...]
istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- dichiara la cessazione della materia del contendere con riferimento (1) alla domanda di risoluzione del contratto di affitto di ramo d'azienda stipulato il 21/11/2013, tra la CP_1
pagina 9 di 10 e la (2) alla domanda di condanna della alla restituzione del CP_1 CP_3 CP_3
compendio aziendale;
(3) alle domande della cui è succeduta la curatela del CP_3
fallimento della medesima società, volte ad ottenere il ripristino degli impianti idrico ed elettrico dell'immobile concesso in affitto e l'esecuzione di interventi di manutenzione;
- dichiara l'improcedibilità della domanda attorea di condanna del Controparte_5
al risarcimento del danno e al pagamento dei canoni derivanti dal
[...]
predetto contratto di affitto di azienda;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Agrigento, 30/07/2025
Il Giudice
dott. Enrico Legnini
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