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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 17/12/2025, n. 513 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 513 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
Sezione Unica Civile così composto: dott.ssa Roberta Nardone Presidente dott. Gianluca Gelso Giudice relatore dott. Andrea Barzellotti Giudice riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento ex art. 337 bis e ss. c.c. e 473 bis 51 c.p.c. iscritto al n. 1648 del Ruolo
Generale della Volontaria Giurisdizione dell'anno 2025, e vertente
TRA
, nato a [...] il [...] ed ivi residente, Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Bottari, giusta procura speciale in atti;
- ricorrente
E
, nata a [...] il [...] ed ivi residente, CP_1 rappresentata e difesa dall'avv. Simonetta Paoletti, giusta procura speciale in atti;
- ricorrente
Con parere favorevole del Pubblico Ministero.
1 FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 04.11.2025 e Parte_1
hanno chiesto all'intestato Tribunale di volere disciplinare CP_1
l'affidamento, collocamento e mantenimento dei figli (19.12.2019) e Per_1 Per_2
(30.06.2022), nati dalla loro relazione “more uxorio" e riconosciuti da entrambi i genitori.
Gli istanti hanno esposto di avere avuto una relazione sentimentale dal febbraio
2020 e, venuto meno il fondamento alla base della loro relazione affettiva, hanno manifestato l'intenzione di voler regolamentare i futuri rapporti nell'interesse principale dei minori.
Le parti hanno dedotto di avere entrambe un'occupazione lavorativa ed hanno chiesto l'accoglimento delle conclusioni congiunte rassegnate nel ricorso.
Letto il ricorso e la documentazione nel complesso acquisita, il Giudice delegato ha disposto con ordinanza del 10.11.2025 la trattazione scritta dell'udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Viste le note del 18.11.2025 con cui i procuratori delle parti hanno chiesto l'accoglimento delle precisate conclusioni, il Giudice ha riservato al Collegio la decisione ai sensi dell'art. 473 bis. 51 comma 3 c.p.c.
Con decreto del 09.12.2025 il Tribunale, letta l'istanza depositata, ha disposto la liquidazione dei compensi al difensore della parte ammessa al beneficio del CP_1 gratuito patrocinio a spese dello Stato.
Ritiene il Tribunale che le condizioni proposte possano essere recepite in quanto conformi agli interessi delle parti e dei figli.
Non deve farsi luogo ad alcuna pronuncia sulle spese di lite, avendo le parti proposto una domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale, preso atto degli accordi intervenuti, pronunciando sul ricorso ex art. 337 bis e ss. c.c. e 473 bis 51. c.p.c. iscritto al n. 1648 del Ruolo Generale della Volontaria
Giurisdizione dell'anno 2025, per l'effetto dispone:
1) I Sig.ri e vivranno separati serbandosi Parte_1 CP_1 reciproco rispetto e liberandosi reciprocamente dalla convivenza e da tutto quanto ne consegue.
2 2) I minori e resteranno collocati in via preferenziale presso il Per_1 Per_2 domicilio materno ove manterranno la loro residenza.
3) I minori e resteranno affidati in via condivisa ad entrambi i Per_1 Per_2 genitori, che eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, ad eccezione delle decisioni di ordinaria amministrazione che verranno assunte singolarmente dal genitore con il quale il figlio e/o la figlia di volta in volta si troverà/troveranno al momento dell'assunzione della decisione. Le decisioni assolutamente improcrastinabili (es. interventi urgenti di natura medica) saranno assunte dal genitore con il quale il figlio e/o la figlia interessato/a/i si troverà/troveranno al momento dell'urgenza.
4) I Sig.ri e si impegnano ad assumere di Parte_1 CP_1 comune accordo le decisioni di maggior interesse per i minori e Per_1 Per_2 relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute. I medesimi si impegnano, altresì, in ogni caso a stabilire di comune accordo le linee per l'educazione dei figli e nel percorso di crescita dei medesimi, con l'obbligo Per_1 Per_2 reciproco di informazione e consultazione al riguardo, adoperandosi per garantire univocità di condotte e principi educativi.
5) Quanto alle modalità dell'affido condiviso, ciascun genitore potrà tenere con sé i figli e ogni qualvolta lo desideri, compatibilmente con gli Per_1 Per_2 impegni scolastici ed educativi dei medesimi, previo accordo con l'altro genitore e comunque sia almeno secondo il seguente calendario di visita: a) durante l'anno scolastico i minori e trascorreranno durante la settimana Per_1 Per_2 almeno due giorni con il padre, indicativamente il Martedì ed il Giovedì dalle ore
17:00 con pernottamento, così che lo stesso debba accompagnarli a scuola il giorno successivo, ed il resto della settimana con la madre, oltre ad un fine settimana con ciascun genitore a settimane alterne: dalle ore 18,00 del venerdì alle ore 21,00 della domenica;
b) per le festività natalizie e pasquali (da intendersi il periodo compreso tra il giorno della chiusura delle lezioni ed il giorno della ripresa delle lezioni), i minori e potranno trascorrere ad anni Per_1 Per_2 alterni con un genitore il periodo dal 23.12 al 30.12 e con l'altro genitore il periodo dal 31.12 al 06.01. Per le festività pasquali i minori e Per_1 Per_2 potranno trascorrere con un genitore il giorno di Pasqua ed i due giorni precedenti e con l'altro genitore il giorno di Pasquetta ed i due giorni successivi;
c) per le festività nazionali e locali infrasettimanali, i minori e Per_1 Per_2
3 potranno trascorrere ad anni alterni con un genitore tali festività; d) durante il periodo estivo (da intendersi il periodo compreso tra il giorno della chiusura della scuola ed il giorno di ripresa delle lezioni) i minori e Per_1 Per_2 trascorreranno 15 giorni, anche non consecutivi, con ciascun genitore, previo accordo tra i medesimi in ordine alle date. I genitori si comunicheranno reciprocamente entro il 31 di maggio di ciascun anno il periodo prescelto;
e) i genitori trascorreranno il giorno del proprio compleanno con i minori e Per_1
a prescindere dal giorno di spettanza. I minori trascorreranno il giorno Per_2 del proprio compleanno con entrambi i genitori, che divideranno i costi dei relativi festeggiamenti da essi preventivamente concordati.
6) I Sig.ri e hanno l'obbligo di comunicare Parte_1 CP_1 sempre il proprio recapito, anche telefonico, e di permettere al genitore che non ha con sé i minori e di poterci parlare telefonicamente e Per_1 Per_2 comunque i medesimi dovranno essere sempre a conoscenza degli eventuali spostamenti in altre località quando avranno con sé i minori e . Per_1 Per_2
7) Il Sig. corrisponderà alla Sig.ra un assegno Parte_1 CP_1 mensile di euro 250,00# (duecentocinquanta/00) a titolo di contributo al mantenimento della minore ed un assegno mensile di euro 250,00# Per_1
(duecentocinquanta/00) a titolo di contributo al mantenimento del minore sino al raggiungimento dell'autonomia economica dei medesimi, Per_2 assegni da rivalutare annualmente sulla base degli indici ISTAT relativi alle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati, e da versare entro il giorno 15 (quindici) di ogni mese sull'IBAN
[...] a far data dalla sottoscrizione del presente atto.
8) Saranno ripartite tra i genitori, nella misura del 50% ciascuno, le spese straordinarie necessarie per i figli e , secondo il Protocollo Per_1 Per_2 adottato dall'intestato Tribunale, come segue: a) spese mediche (da documentare) e che non richiedono il preventivo accordo dei genitori: visite specialistiche prescritte dal medico curante e da effettuarsi presso strutture pubbliche;
cure dentistiche presso strutture pubbliche;
tickets per trattamenti sanitari erogati dal S.S.N. e costo dei medicinali prescritti dal medico curante di base e/o specialista;
b) spese mediche (da documentare) e che richiedono il preventivo accordo tra i genitori: cure dentistiche, ortodontiche ed oculistiche
4 presso privati;
trattamenti sanitari specialistici in libera professione e interventi chirurgici;
c) spese scolastiche (da documentare) e che non richiedono il preventivo accordo tra i genitori: tasse scolastiche imposte da istituti pubblici e università pubbliche;
libri di testo;
gite scolastiche senza pernottamento;
trasporto pubblico;
d) spese scolastiche (da documentare) e che richiedono il preventivo accordo tra i genitori: tasse scolastiche imposte da istituti privati e università private;
corsi di specializzazione;
gite scolastiche con pernottamento;
corsi di recupero e lezioni private;
materiale di corredo scolastico di inizio anno;
e) spese extrascolastiche (da documentare) e che richiedono il preventivo accordo dei genitori: tempo prolungato, dopo-scuola; centro ricreativo estivo;
attività sportive e relativi abbigliamento e attrezzatura;
baby sitter;
viaggi e vacanze senza genitori.
9) Le parti concordano che venga attribuito alla Sig.ra in via CP_1 esclusiva, a far data dalla sottoscrizione del presente atto, il 100% (cento percento) degli importi relativi all'assegno unico familiare per i minori e Per_1
con le modalità previste dalla vigente normativa. Ove, in futuro, Per_2 venissero ripristinati ex lege gli assegni familiari, essi saranno dalla medesima introitati sempre nella misura del 100%.
10) Il Sig. con la sottoscrizione del presente atto, Parte_1 riconsegnerà alla Sig.ra le chiavi in suo possesso e provvederà a CP_1 richiedere immediatamente il trasferimento della propria residenza da quella attualmente fissata presso la casa familiare sita in Civitavecchia (RM) alla Via
Achille Montanucci n. 11/C ad altro luogo.
11) Le parti si danno reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo dei passaporti e di tutti i documenti validi per l'espatrio per sé e per i figli.
Nulla sulle spese.
Così deciso, in Civitavecchia il 10 dicembre 2025
Si comunichi.
Il Presidente Il Giudice relatore
Dott.ssa Roberta Nardone Dott. Gianluca Gelso
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
Sezione Unica Civile così composto: dott.ssa Roberta Nardone Presidente dott. Gianluca Gelso Giudice relatore dott. Andrea Barzellotti Giudice riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento ex art. 337 bis e ss. c.c. e 473 bis 51 c.p.c. iscritto al n. 1648 del Ruolo
Generale della Volontaria Giurisdizione dell'anno 2025, e vertente
TRA
, nato a [...] il [...] ed ivi residente, Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Bottari, giusta procura speciale in atti;
- ricorrente
E
, nata a [...] il [...] ed ivi residente, CP_1 rappresentata e difesa dall'avv. Simonetta Paoletti, giusta procura speciale in atti;
- ricorrente
Con parere favorevole del Pubblico Ministero.
1 FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 04.11.2025 e Parte_1
hanno chiesto all'intestato Tribunale di volere disciplinare CP_1
l'affidamento, collocamento e mantenimento dei figli (19.12.2019) e Per_1 Per_2
(30.06.2022), nati dalla loro relazione “more uxorio" e riconosciuti da entrambi i genitori.
Gli istanti hanno esposto di avere avuto una relazione sentimentale dal febbraio
2020 e, venuto meno il fondamento alla base della loro relazione affettiva, hanno manifestato l'intenzione di voler regolamentare i futuri rapporti nell'interesse principale dei minori.
Le parti hanno dedotto di avere entrambe un'occupazione lavorativa ed hanno chiesto l'accoglimento delle conclusioni congiunte rassegnate nel ricorso.
Letto il ricorso e la documentazione nel complesso acquisita, il Giudice delegato ha disposto con ordinanza del 10.11.2025 la trattazione scritta dell'udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Viste le note del 18.11.2025 con cui i procuratori delle parti hanno chiesto l'accoglimento delle precisate conclusioni, il Giudice ha riservato al Collegio la decisione ai sensi dell'art. 473 bis. 51 comma 3 c.p.c.
Con decreto del 09.12.2025 il Tribunale, letta l'istanza depositata, ha disposto la liquidazione dei compensi al difensore della parte ammessa al beneficio del CP_1 gratuito patrocinio a spese dello Stato.
Ritiene il Tribunale che le condizioni proposte possano essere recepite in quanto conformi agli interessi delle parti e dei figli.
Non deve farsi luogo ad alcuna pronuncia sulle spese di lite, avendo le parti proposto una domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale, preso atto degli accordi intervenuti, pronunciando sul ricorso ex art. 337 bis e ss. c.c. e 473 bis 51. c.p.c. iscritto al n. 1648 del Ruolo Generale della Volontaria
Giurisdizione dell'anno 2025, per l'effetto dispone:
1) I Sig.ri e vivranno separati serbandosi Parte_1 CP_1 reciproco rispetto e liberandosi reciprocamente dalla convivenza e da tutto quanto ne consegue.
2 2) I minori e resteranno collocati in via preferenziale presso il Per_1 Per_2 domicilio materno ove manterranno la loro residenza.
3) I minori e resteranno affidati in via condivisa ad entrambi i Per_1 Per_2 genitori, che eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, ad eccezione delle decisioni di ordinaria amministrazione che verranno assunte singolarmente dal genitore con il quale il figlio e/o la figlia di volta in volta si troverà/troveranno al momento dell'assunzione della decisione. Le decisioni assolutamente improcrastinabili (es. interventi urgenti di natura medica) saranno assunte dal genitore con il quale il figlio e/o la figlia interessato/a/i si troverà/troveranno al momento dell'urgenza.
4) I Sig.ri e si impegnano ad assumere di Parte_1 CP_1 comune accordo le decisioni di maggior interesse per i minori e Per_1 Per_2 relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute. I medesimi si impegnano, altresì, in ogni caso a stabilire di comune accordo le linee per l'educazione dei figli e nel percorso di crescita dei medesimi, con l'obbligo Per_1 Per_2 reciproco di informazione e consultazione al riguardo, adoperandosi per garantire univocità di condotte e principi educativi.
5) Quanto alle modalità dell'affido condiviso, ciascun genitore potrà tenere con sé i figli e ogni qualvolta lo desideri, compatibilmente con gli Per_1 Per_2 impegni scolastici ed educativi dei medesimi, previo accordo con l'altro genitore e comunque sia almeno secondo il seguente calendario di visita: a) durante l'anno scolastico i minori e trascorreranno durante la settimana Per_1 Per_2 almeno due giorni con il padre, indicativamente il Martedì ed il Giovedì dalle ore
17:00 con pernottamento, così che lo stesso debba accompagnarli a scuola il giorno successivo, ed il resto della settimana con la madre, oltre ad un fine settimana con ciascun genitore a settimane alterne: dalle ore 18,00 del venerdì alle ore 21,00 della domenica;
b) per le festività natalizie e pasquali (da intendersi il periodo compreso tra il giorno della chiusura delle lezioni ed il giorno della ripresa delle lezioni), i minori e potranno trascorrere ad anni Per_1 Per_2 alterni con un genitore il periodo dal 23.12 al 30.12 e con l'altro genitore il periodo dal 31.12 al 06.01. Per le festività pasquali i minori e Per_1 Per_2 potranno trascorrere con un genitore il giorno di Pasqua ed i due giorni precedenti e con l'altro genitore il giorno di Pasquetta ed i due giorni successivi;
c) per le festività nazionali e locali infrasettimanali, i minori e Per_1 Per_2
3 potranno trascorrere ad anni alterni con un genitore tali festività; d) durante il periodo estivo (da intendersi il periodo compreso tra il giorno della chiusura della scuola ed il giorno di ripresa delle lezioni) i minori e Per_1 Per_2 trascorreranno 15 giorni, anche non consecutivi, con ciascun genitore, previo accordo tra i medesimi in ordine alle date. I genitori si comunicheranno reciprocamente entro il 31 di maggio di ciascun anno il periodo prescelto;
e) i genitori trascorreranno il giorno del proprio compleanno con i minori e Per_1
a prescindere dal giorno di spettanza. I minori trascorreranno il giorno Per_2 del proprio compleanno con entrambi i genitori, che divideranno i costi dei relativi festeggiamenti da essi preventivamente concordati.
6) I Sig.ri e hanno l'obbligo di comunicare Parte_1 CP_1 sempre il proprio recapito, anche telefonico, e di permettere al genitore che non ha con sé i minori e di poterci parlare telefonicamente e Per_1 Per_2 comunque i medesimi dovranno essere sempre a conoscenza degli eventuali spostamenti in altre località quando avranno con sé i minori e . Per_1 Per_2
7) Il Sig. corrisponderà alla Sig.ra un assegno Parte_1 CP_1 mensile di euro 250,00# (duecentocinquanta/00) a titolo di contributo al mantenimento della minore ed un assegno mensile di euro 250,00# Per_1
(duecentocinquanta/00) a titolo di contributo al mantenimento del minore sino al raggiungimento dell'autonomia economica dei medesimi, Per_2 assegni da rivalutare annualmente sulla base degli indici ISTAT relativi alle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati, e da versare entro il giorno 15 (quindici) di ogni mese sull'IBAN
[...] a far data dalla sottoscrizione del presente atto.
8) Saranno ripartite tra i genitori, nella misura del 50% ciascuno, le spese straordinarie necessarie per i figli e , secondo il Protocollo Per_1 Per_2 adottato dall'intestato Tribunale, come segue: a) spese mediche (da documentare) e che non richiedono il preventivo accordo dei genitori: visite specialistiche prescritte dal medico curante e da effettuarsi presso strutture pubbliche;
cure dentistiche presso strutture pubbliche;
tickets per trattamenti sanitari erogati dal S.S.N. e costo dei medicinali prescritti dal medico curante di base e/o specialista;
b) spese mediche (da documentare) e che richiedono il preventivo accordo tra i genitori: cure dentistiche, ortodontiche ed oculistiche
4 presso privati;
trattamenti sanitari specialistici in libera professione e interventi chirurgici;
c) spese scolastiche (da documentare) e che non richiedono il preventivo accordo tra i genitori: tasse scolastiche imposte da istituti pubblici e università pubbliche;
libri di testo;
gite scolastiche senza pernottamento;
trasporto pubblico;
d) spese scolastiche (da documentare) e che richiedono il preventivo accordo tra i genitori: tasse scolastiche imposte da istituti privati e università private;
corsi di specializzazione;
gite scolastiche con pernottamento;
corsi di recupero e lezioni private;
materiale di corredo scolastico di inizio anno;
e) spese extrascolastiche (da documentare) e che richiedono il preventivo accordo dei genitori: tempo prolungato, dopo-scuola; centro ricreativo estivo;
attività sportive e relativi abbigliamento e attrezzatura;
baby sitter;
viaggi e vacanze senza genitori.
9) Le parti concordano che venga attribuito alla Sig.ra in via CP_1 esclusiva, a far data dalla sottoscrizione del presente atto, il 100% (cento percento) degli importi relativi all'assegno unico familiare per i minori e Per_1
con le modalità previste dalla vigente normativa. Ove, in futuro, Per_2 venissero ripristinati ex lege gli assegni familiari, essi saranno dalla medesima introitati sempre nella misura del 100%.
10) Il Sig. con la sottoscrizione del presente atto, Parte_1 riconsegnerà alla Sig.ra le chiavi in suo possesso e provvederà a CP_1 richiedere immediatamente il trasferimento della propria residenza da quella attualmente fissata presso la casa familiare sita in Civitavecchia (RM) alla Via
Achille Montanucci n. 11/C ad altro luogo.
11) Le parti si danno reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo dei passaporti e di tutti i documenti validi per l'espatrio per sé e per i figli.
Nulla sulle spese.
Così deciso, in Civitavecchia il 10 dicembre 2025
Si comunichi.
Il Presidente Il Giudice relatore
Dott.ssa Roberta Nardone Dott. Gianluca Gelso
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