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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 16/12/2025, n. 1073 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 1073 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 10396/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Stefano Giusberti Presidente dott. Francesca Neri Giudice Relatore dott. Alessandra Villecco Giudice Onorario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 10396/2025 avente ad oggetto: ricorso ex art. 337 bis e segg. c.c., promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BONDIOLI Parte_1 C.F._1
RI, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. BONDIOLI
RI
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MERLINI Parte_2 C.F._2
EL, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. MERLINI EL
RICORRENTI
Con l'intervento del PM
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come ricorso introduttivo.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
pagina 1 di 6 Dalla convivenza more uxorio tra i sig.ri e è nata a Bologna in [...] 6 novembre Parte_1 Pt_2
2019 la minore riconosciuta da entrambi i genitori;
col ricorso introduttivo Persona_1 depositato il 22-07-2025 le parti chiedevano che la cessazione della loro convivenza, intervenuta a giugno 2023, fosse disciplinata secondo le condizioni ivi congiuntamente formulate.
Le condizioni concordate vanno integralmente recepite col presente provvedimento in quanto conformi a legge e all'interesse della figlia minore.
Nulla in punto di spese legali trattandosi di procedimento su ricorso congiunto, nel quale non è nemmeno ipotizzabile la soccombenza di una delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
A - dà atto che per accordo delle parti la cessazione della loro convivenza è regolata dalle seguenti condizioni:
1) la figlia minore sarà affidata in regime condiviso ad entrambi i genitori, con collocamento Per_1 della minore, anche ai fini anagrafici, presso la madre SI.ra , in Bologna Via De' Parte_2
Carracci n. 71/3 già casa familiare che le sarà assegnata;
le decisioni di maggior interesse per la figlia saranno assunte di comune accordo, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni di stessa;
ciascun genitore prenderà le decisioni di ordinaria amministrazione quando Per_1 avrà la figlia presso di sé;
2) salvo diversi accordi tra i genitori il padre vedrà e terrà sé , a far data dal deposito del ricorso: Per_1
A) Nella settimana in cui il week end entrante sarà del padre, questi terrà il martedì dall'uscita Per_1 da scuola o centro estivo e se non vi è scuola o centro estivo per qualsiasi motivo, ritirandola dalla madre alle ore 16,30 circa, riportandola poi a scuola o al centro estivo il giorno successivo (se non vi sarà scuola o centro estivo, riportandola dalla madre alle ore 16,30 circa del mercoledì); a far data dal 1 gennaio 2026, il padre in questa settimana terrà una ulteriore giornata cioè anche il giovedì, Per_1 quando andrà a prenderla a scuola o al centro estivo, o in caso di mancanza di scuola o centro estivo, dalla madre verso le ore 16,30 sino al venerdì quando riaccompagnerà a scuola o al centro estivo Per_1
o in mancanza di scuola, dalla madre alle ore 16,30 circa;
a far data dal 1 settembre 2026 il papà prenderà il martedì da scuola o dal centro estivo oppure, in mancanza di scuola o centro estivo, Per_1 dalla madre alle ore 16,30 circa e la terrà sino al giovedì mattina quando la ripoterà a scuola o al centro estivo o se non vi è scuola o centro estivo dalla madre alle ore 16,30 circa, unendo così i due pernottamenti e le due giornate.
pagina 2 di 6 3) Il week end paterno, da alternarsi con quello materno, inizierà il sabato mattina quando il papà prenderà da casa della madre alle ore 10 circa e la riporterà a scuola o al centro estivo il lunedì Per_1 mattina;
nel caso non vi fossero scuola o centro estivo per qualsiasi motivo, il papà riporterà a Per_1 casa della madre il lunedì alle ore 16,30 circa;
4) Nella settimana in cui il week end entrante sarà della mamma, il papà prenderà il martedì Per_1 dall'uscita da scuola o dal centro estivo o se non vi saranno né scuola né centro estivo, da casa della madre alle ore 16,30 circa, riportandola poi a scuola o al centro estivo il mercoledì mattina oppure, se non vi saranno né scuola né centro estivo per qualsiasi ragione, riportandola dalla madre il mercoledì alle 16,30 circa;
il papà prenderà anche il giovedì dall'uscita da scuola o dal centro estivo o se Per_1 non vi saranno né scuola né centro estivo da casa della madre alle ore 16,30 circa, riportandola a scuola o al centro estivo il venerdì mattina oppure, se non vi è scuola o centro estivo per qualsiasi ragione, riportandola dalla madre alle ore 16,30 circa: questo sino al 31/08/2026.
5) A far data dal 1° settembre 2026 il padre prenderà il mercoledì da scuola o dal centro estivo Per_1 oppure, in mancanza di scuola o centro estivo, dalla madre alle ore 16,30 circa e la terrà sino al venerdì mattina quando la ripoterà a scuola o al centro estivo o se non vi è scuola o centro estivo dalla madre alle ore 16,30 circa, unendo così i due pernottamenti e le due giornate.
6) Il papà terrà dal 23 dicembre mattina con ritiro da casa della madre alle ore 10 circa e rientro Per_1 dalla madre il giorno 30 dicembre con rientro dalla madre alle ore 10 circa e l'anno successivo dal 30 dicembre al mattino, ritirando alle ore 10 circa da casa della madre e riportandola a scuola il Per_1 giorno 7 gennaio. Ove il 7 gennaio fosse un festivo sarà riportata dalla madre entro le ore 10 Per_1 circa.
7) Nell'anno nel quale in base al principio dell'alternanza Natale/ultimo dell'anno dovrebbe Per_1 rimanere con il papà dal 23 dicembre al 30 dicembre, i genitori potranno accordarsi affinché il padre stia con il giorno e la notte della vigilia e con la madre il giorno di Natale per il pranzo;
in tal Per_1 caso il papà porterà a casa della madre entro le ore 11 del giorno di Natale e la ritirerà alle ore 16 Per_1 del medesimo giorno;
8) starà con ciascun genitore per metà delle vacanze pasquali (che vanno dal Giovedì Santo al Per_1 martedì successivo al Lunedì dell'Angelo), pertanto ad anni alterni un genitore terrà il giovedì, il Per_1
Lunedì dell'Angelo e il martedì (con pernottamento) e l'altro genitore il venerdì, il sabato e la domenica di Pasqua (con pernottamento);
10) Al ritorno da ciascun periodo di vacanza, sia esso estivo che invernale, il week end entrante Per_1 lo passerà con il genitore con il quale non ha passato le vacanze;
pagina 3 di 6 11) Ogni genitore curerà, nelle giornate di propria spettanza l'accompagnamento di alle attività Per_1 ludico-sportivo-ricreative;
12) Il papà inoltre dà la propria disponibilità, come già avviene ora, ad accompagnare a scuola o Per_1 al centro estivo ogni mattina, anche nelle giornate che non sono di sua spettanza, pur precisando che detta disponibilità non è da intendersi né un obbligo né un diritto per il padre: qualora dovesse capitare che il papà non possa accompagnare , dovrà provvedere la madre. In tal caso il sig. Per_1 Parte_1 darà alla sig.ra un preavviso di sette giorni affinché la stessa si organizzi. Pt_2
13) Durante il tempo di permanenza della figlia presso l'uno e l'altro genitore, ciascuno di loro Per_1 potrà sentire telefonicamente la bambina almeno una volta al giorno.
14) Il padre contribuirà al mantenimento della figlia mediante: Per_1
a) versamento alla signora a far data dal deposito del ricorso della somma di € 500,00 al Pt_2 primo di ogni mese con bonifico nel conto corrente della signora la somma sarà annualmente Pt_2 rivalutata secondo gli indici ISTAT a partire dal mese di luglio dell'anno 2026;
b) anticipazione o rimborso nella misura del 75% (rimanendo il residuo 25 % a carico della madre) delle spese straordinarie occorrenti per la figlia , come regolate dal protocollo del Tribunale di Per_1
Bologna, con le eccezioni sotto riportate:
Spese ricomprese nel contributo ordinario al mantenimento
Sono le spese necessarie alla soddisfazione delle esigenze primarie di vita dei figli: quindi vitto, alloggio, abbigliamento ordinario e spese per l'ordinaria cura della persona.
Spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse dei figli a) spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori - a causa o dopo lo scioglimento dell'unione - documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico-ricreativo-culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature);
b) campi scuola estivi, baby-sitter se necessitata dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete famigliare di riferimento (nonni, ecc.) non offre tempestive alternative;
pagina 4 di 6 c) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
d) abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
e) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
f) visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza.
Spese straordinarie da concordare preventivamente
Tutte le altre spese straordinarie vanno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (con raccomandata, fax, e-mail, SMS,
Whatsapp), anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax, e-mail, SMS, whatsapp) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi.
Rimborso delle spese straordinarie
Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa.
La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità all'esborso.
Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre quindici giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi.
La documentazione fiscale deve essere intestata ai figli ai fini della corretta deducibilità della stessa.
Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dalla Stato e/o da altro ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa quota proporzionale di riparto delle spese straordinarie, ad eccezione dell'assegno unico che spetterà alla sig.ra al 100% con rinuncia esplicita da parte del signor della sua quota del 50%. Pt_2 Parte_1
Deroga al protocollo del Tribunale di Bologna:
Per concorde decisione dei genitori, fermo quanto sopra scritto, il padre provvederà al pagamento nella misura del 100% della mensa scolastica e del pre e post scuola.
15) I signori e concordano di dividere a metà fra loro la somma di circa € 8000,00 Pt_2 Parte_1 depositata nel libretto di risparmio presso l'Unicredit Agenzia Via Gagarin, libretto originariamente aperto a favore della minore Persona_1
16) Impegno dei signori e a proseguire il percorso di mediazione: le parti si Pt_2 Parte_1 impegnano a proseguire il procedimento di mediazione intrapreso con la dott.ssa presso Persona_2 il Centro per le Famiglie del Comune di Bologna, od altro centro che sarà eventualmente individuato pagina 5 di 6 nel prosieguo.
17) Remissione delle querele ed accettazione: le parti si impegnano reciprocamente a rimettere le querele sporte l'uno nei confronti dell'altra e ad accettare la relativa remissione. Le parti rinunciano a qualsiasi azione civile e/o penale nonché alla costituzione di parte civile nell'ipotesi in cui dovessero ravvisarsi nei fatti descritti nelle denunce reati perseguibili d'ufficio.
B – nulla sulle spese.
Così è deciso in Bologna nella Camera di Consiglio del 2.12.2025.
Il Giudice est. Il Presidente dott. Francesca Neri dott. Stefano Giusberti
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Stefano Giusberti Presidente dott. Francesca Neri Giudice Relatore dott. Alessandra Villecco Giudice Onorario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 10396/2025 avente ad oggetto: ricorso ex art. 337 bis e segg. c.c., promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BONDIOLI Parte_1 C.F._1
RI, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. BONDIOLI
RI
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MERLINI Parte_2 C.F._2
EL, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. MERLINI EL
RICORRENTI
Con l'intervento del PM
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come ricorso introduttivo.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
pagina 1 di 6 Dalla convivenza more uxorio tra i sig.ri e è nata a Bologna in [...] 6 novembre Parte_1 Pt_2
2019 la minore riconosciuta da entrambi i genitori;
col ricorso introduttivo Persona_1 depositato il 22-07-2025 le parti chiedevano che la cessazione della loro convivenza, intervenuta a giugno 2023, fosse disciplinata secondo le condizioni ivi congiuntamente formulate.
Le condizioni concordate vanno integralmente recepite col presente provvedimento in quanto conformi a legge e all'interesse della figlia minore.
Nulla in punto di spese legali trattandosi di procedimento su ricorso congiunto, nel quale non è nemmeno ipotizzabile la soccombenza di una delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
A - dà atto che per accordo delle parti la cessazione della loro convivenza è regolata dalle seguenti condizioni:
1) la figlia minore sarà affidata in regime condiviso ad entrambi i genitori, con collocamento Per_1 della minore, anche ai fini anagrafici, presso la madre SI.ra , in Bologna Via De' Parte_2
Carracci n. 71/3 già casa familiare che le sarà assegnata;
le decisioni di maggior interesse per la figlia saranno assunte di comune accordo, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni di stessa;
ciascun genitore prenderà le decisioni di ordinaria amministrazione quando Per_1 avrà la figlia presso di sé;
2) salvo diversi accordi tra i genitori il padre vedrà e terrà sé , a far data dal deposito del ricorso: Per_1
A) Nella settimana in cui il week end entrante sarà del padre, questi terrà il martedì dall'uscita Per_1 da scuola o centro estivo e se non vi è scuola o centro estivo per qualsiasi motivo, ritirandola dalla madre alle ore 16,30 circa, riportandola poi a scuola o al centro estivo il giorno successivo (se non vi sarà scuola o centro estivo, riportandola dalla madre alle ore 16,30 circa del mercoledì); a far data dal 1 gennaio 2026, il padre in questa settimana terrà una ulteriore giornata cioè anche il giovedì, Per_1 quando andrà a prenderla a scuola o al centro estivo, o in caso di mancanza di scuola o centro estivo, dalla madre verso le ore 16,30 sino al venerdì quando riaccompagnerà a scuola o al centro estivo Per_1
o in mancanza di scuola, dalla madre alle ore 16,30 circa;
a far data dal 1 settembre 2026 il papà prenderà il martedì da scuola o dal centro estivo oppure, in mancanza di scuola o centro estivo, Per_1 dalla madre alle ore 16,30 circa e la terrà sino al giovedì mattina quando la ripoterà a scuola o al centro estivo o se non vi è scuola o centro estivo dalla madre alle ore 16,30 circa, unendo così i due pernottamenti e le due giornate.
pagina 2 di 6 3) Il week end paterno, da alternarsi con quello materno, inizierà il sabato mattina quando il papà prenderà da casa della madre alle ore 10 circa e la riporterà a scuola o al centro estivo il lunedì Per_1 mattina;
nel caso non vi fossero scuola o centro estivo per qualsiasi motivo, il papà riporterà a Per_1 casa della madre il lunedì alle ore 16,30 circa;
4) Nella settimana in cui il week end entrante sarà della mamma, il papà prenderà il martedì Per_1 dall'uscita da scuola o dal centro estivo o se non vi saranno né scuola né centro estivo, da casa della madre alle ore 16,30 circa, riportandola poi a scuola o al centro estivo il mercoledì mattina oppure, se non vi saranno né scuola né centro estivo per qualsiasi ragione, riportandola dalla madre il mercoledì alle 16,30 circa;
il papà prenderà anche il giovedì dall'uscita da scuola o dal centro estivo o se Per_1 non vi saranno né scuola né centro estivo da casa della madre alle ore 16,30 circa, riportandola a scuola o al centro estivo il venerdì mattina oppure, se non vi è scuola o centro estivo per qualsiasi ragione, riportandola dalla madre alle ore 16,30 circa: questo sino al 31/08/2026.
5) A far data dal 1° settembre 2026 il padre prenderà il mercoledì da scuola o dal centro estivo Per_1 oppure, in mancanza di scuola o centro estivo, dalla madre alle ore 16,30 circa e la terrà sino al venerdì mattina quando la ripoterà a scuola o al centro estivo o se non vi è scuola o centro estivo dalla madre alle ore 16,30 circa, unendo così i due pernottamenti e le due giornate.
6) Il papà terrà dal 23 dicembre mattina con ritiro da casa della madre alle ore 10 circa e rientro Per_1 dalla madre il giorno 30 dicembre con rientro dalla madre alle ore 10 circa e l'anno successivo dal 30 dicembre al mattino, ritirando alle ore 10 circa da casa della madre e riportandola a scuola il Per_1 giorno 7 gennaio. Ove il 7 gennaio fosse un festivo sarà riportata dalla madre entro le ore 10 Per_1 circa.
7) Nell'anno nel quale in base al principio dell'alternanza Natale/ultimo dell'anno dovrebbe Per_1 rimanere con il papà dal 23 dicembre al 30 dicembre, i genitori potranno accordarsi affinché il padre stia con il giorno e la notte della vigilia e con la madre il giorno di Natale per il pranzo;
in tal Per_1 caso il papà porterà a casa della madre entro le ore 11 del giorno di Natale e la ritirerà alle ore 16 Per_1 del medesimo giorno;
8) starà con ciascun genitore per metà delle vacanze pasquali (che vanno dal Giovedì Santo al Per_1 martedì successivo al Lunedì dell'Angelo), pertanto ad anni alterni un genitore terrà il giovedì, il Per_1
Lunedì dell'Angelo e il martedì (con pernottamento) e l'altro genitore il venerdì, il sabato e la domenica di Pasqua (con pernottamento);
10) Al ritorno da ciascun periodo di vacanza, sia esso estivo che invernale, il week end entrante Per_1 lo passerà con il genitore con il quale non ha passato le vacanze;
pagina 3 di 6 11) Ogni genitore curerà, nelle giornate di propria spettanza l'accompagnamento di alle attività Per_1 ludico-sportivo-ricreative;
12) Il papà inoltre dà la propria disponibilità, come già avviene ora, ad accompagnare a scuola o Per_1 al centro estivo ogni mattina, anche nelle giornate che non sono di sua spettanza, pur precisando che detta disponibilità non è da intendersi né un obbligo né un diritto per il padre: qualora dovesse capitare che il papà non possa accompagnare , dovrà provvedere la madre. In tal caso il sig. Per_1 Parte_1 darà alla sig.ra un preavviso di sette giorni affinché la stessa si organizzi. Pt_2
13) Durante il tempo di permanenza della figlia presso l'uno e l'altro genitore, ciascuno di loro Per_1 potrà sentire telefonicamente la bambina almeno una volta al giorno.
14) Il padre contribuirà al mantenimento della figlia mediante: Per_1
a) versamento alla signora a far data dal deposito del ricorso della somma di € 500,00 al Pt_2 primo di ogni mese con bonifico nel conto corrente della signora la somma sarà annualmente Pt_2 rivalutata secondo gli indici ISTAT a partire dal mese di luglio dell'anno 2026;
b) anticipazione o rimborso nella misura del 75% (rimanendo il residuo 25 % a carico della madre) delle spese straordinarie occorrenti per la figlia , come regolate dal protocollo del Tribunale di Per_1
Bologna, con le eccezioni sotto riportate:
Spese ricomprese nel contributo ordinario al mantenimento
Sono le spese necessarie alla soddisfazione delle esigenze primarie di vita dei figli: quindi vitto, alloggio, abbigliamento ordinario e spese per l'ordinaria cura della persona.
Spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse dei figli a) spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori - a causa o dopo lo scioglimento dell'unione - documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico-ricreativo-culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature);
b) campi scuola estivi, baby-sitter se necessitata dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete famigliare di riferimento (nonni, ecc.) non offre tempestive alternative;
pagina 4 di 6 c) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
d) abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
e) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
f) visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza.
Spese straordinarie da concordare preventivamente
Tutte le altre spese straordinarie vanno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (con raccomandata, fax, e-mail, SMS,
Whatsapp), anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax, e-mail, SMS, whatsapp) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi.
Rimborso delle spese straordinarie
Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa.
La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità all'esborso.
Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre quindici giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi.
La documentazione fiscale deve essere intestata ai figli ai fini della corretta deducibilità della stessa.
Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dalla Stato e/o da altro ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa quota proporzionale di riparto delle spese straordinarie, ad eccezione dell'assegno unico che spetterà alla sig.ra al 100% con rinuncia esplicita da parte del signor della sua quota del 50%. Pt_2 Parte_1
Deroga al protocollo del Tribunale di Bologna:
Per concorde decisione dei genitori, fermo quanto sopra scritto, il padre provvederà al pagamento nella misura del 100% della mensa scolastica e del pre e post scuola.
15) I signori e concordano di dividere a metà fra loro la somma di circa € 8000,00 Pt_2 Parte_1 depositata nel libretto di risparmio presso l'Unicredit Agenzia Via Gagarin, libretto originariamente aperto a favore della minore Persona_1
16) Impegno dei signori e a proseguire il percorso di mediazione: le parti si Pt_2 Parte_1 impegnano a proseguire il procedimento di mediazione intrapreso con la dott.ssa presso Persona_2 il Centro per le Famiglie del Comune di Bologna, od altro centro che sarà eventualmente individuato pagina 5 di 6 nel prosieguo.
17) Remissione delle querele ed accettazione: le parti si impegnano reciprocamente a rimettere le querele sporte l'uno nei confronti dell'altra e ad accettare la relativa remissione. Le parti rinunciano a qualsiasi azione civile e/o penale nonché alla costituzione di parte civile nell'ipotesi in cui dovessero ravvisarsi nei fatti descritti nelle denunce reati perseguibili d'ufficio.
B – nulla sulle spese.
Così è deciso in Bologna nella Camera di Consiglio del 2.12.2025.
Il Giudice est. Il Presidente dott. Francesca Neri dott. Stefano Giusberti
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