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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 03/11/2025, n. 8312 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 8312 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G.1381/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SEZIONE UNDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. CE TO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II° Grado iscritta al n. r.g.1381/2024 promossa da
(C.F. ), in persona del legale rappresentante in Parte_1 P.IVA_1 carica, sig.ra elettivamente domiciliata in VIA G. DE PETRA 1, FOGGIA, presso Parte_2 lo studio dell'avv. LIOIA FRANCESCO PAOLO ), che la rappresenta e C.F._1 difende per procura in calce all'atto di citazione in primo grado, unitamente all'avv. ARNONE
IO ), C.F._2
APPELLANTE contro
(C.F. ) -Società a Socio unico, soggetta ad attività di direzione e CP_1 P.IVA_2 coordinamento di Swisscom AG -in persona del procuratore avv. Simona Cherchi, elettivamente domiciliata in Milano, Corso Europa 10, presso lo studio dell'avv. GRASSI CATAPANO
ER ), che la rappresenta e difende per procura allegata alla C.F._3 comparsa di costituzione e risposta,
APPELLATA
CONCLUSIONI
Per l'appellante:
In via definitiva e gradata, in accoglimento del presente appello e ad in riforma dell'impugnata statuizione di primo grado: accertato e dichiarato l'inadempimento contrattuale, ovvero l'inesatto pagina 1 di 5 adempimento, posto in essere dalla convenuta, condannare la medesima alla corresponsione delle penali contrattuali pro die, ovvero degli indennizzi indicati nella propria Carta dei Servizi o nel sito web ufficiale anche quali promesse unilaterali e/o promesse di pagamento, da quantificarsi ed espressamente contenersi nell'importo in €427,61, ovvero nella cifra diversa, minore e non maggiore, ovvero nella cifra diversa, minore e non maggiore, ritenuta di giustizia, oltre allo storno/rimborso delle fatture emesse e/o dei corrispettivi addebitati in assenza di controprestazione, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
condannare in ogni caso la parte appellata alla refusione delle spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio, con distrazione disgiunta delle somme in favore dei procuratori entrambi antistatari. In via istruttoria: si chiede, ai sensi dell'art.347, ultimo comma c.p.c., ordinarsi al
Cancelliere la trasmissione del fascicolo d'Ufficio di primo grado.
Per l'appellato:
Voglia il Tribunale di Milano, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvedere: in via preliminare, dichiarare l'inammissibilità dell'appello, in quanto carente dei presupposti richiesti ex art.342 c.p.c., nonché manifestamente infondato ex art.348 bis c.p.c. per i motivi in atti;
nel merito, rigettare le avverse domande in quanto inammissibili, infondate in fatto e in diritto e non provate, per tutti i motivi in atti. Condannare controparte al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato a controparte in data 27.12.2023, la ha Parte_1 appellato la sentenza n.7592/2023, pubblicata in data 30/11/2023, resa dal Giudice di Pace di Milano nel proc.n.39533/2022 RG, introdotto dall'appellante medesima con atto di citazione in cui ha esposto di avere aderito a proposta commerciale per l'attivazione di servizi di telefonia fissa, stipulando, perciò, contratto con codice cliente n.20002701 ed utenza n.0457125131; altresì, che i servizi non sono stati attivati nei tempi promessi, sicché l'allora attore ha disdettato il contratto in parola, migrando, per così dire, presso altro operatore;
ancora, che la convenuta, qui appellata, ha chiesto il pagamento dell'importo di euro 427,61, per “indebiti addebiti e costi non dovuti, in quanto non contrattualizzati e/o in assenza di controprestazione”.
L'allora attore ha, perciò, svolto le conclusioni riportate in epigrafe che precede -rinunciando, in sede di precisazione delle conclusioni, “al capo/parte della domanda di ripetizione di quanto corrisposto in esecuzione del provvedimento impugnato”.
Il primo giudice, con la sentenza qui appellata ha senz'altro respinto la domanda attorea, condannando l'attore medesimo alla rifusione delle spese di lite in favore di controparte, e così motivando: “la
pagina 2 di 5 domanda è infondata e deve essere respinta. Invero la attrice ha sottoscritto contratto in data 9 giugno
2021 avente ad oggetto la fornitura di servizi di telefonia fissa e mobile con attivazione dell'opzione
“Business Assist” pagabile in 48 rate mensili. Il disconoscimento formulato da parte attrice appare generico in quanto la stessa non precisa quali elementi del contratto prodotto dalla convenuta sarebbero difformi dall'originale. Di conseguenza il contratto prodotto deve ritersi vincolante tra le parti. La società attrice non ha provato alcun inadempimento da parte di essendosi CP_1 limitata ad eccepire la mancata attivazione dei servizi e la necessità di migrare presso altro operatore.
Tale circostanza è stata contestata dalla convenuta nella propria comparsa di costituzione. La domanda di indennizzo, pertanto, non può trovare accoglimento”.
Col presente gravame l'appellante ripropone l'argomento svolto in prima cura, cioè il non avere controparte, pur a fronte dell'eccezione d'inesatto adempimento sollevata dall'allora attore, dato prova del proprio tempestivo e puntuale adempimento.
L'appellata ribadisce, qui, i rilievi svolti, fin dal primo grado, a sostegno della propria CP_1 allegazione di esatto e tempestivo adempimento, cioè di avere correttamente attivato i servizi contrattualmente pattuiti (doc.1) in data 14.09.2021, con perfezionamento della portabilità del numero
0457125131 in data 25.10.2021 (schermate allegate alla comparsa e alle note conclusive fascicolo di primo grado); osserva, altresì, che, a riprova della corretta attivazione dei servizi, sui sistemi CP_1
risulta solo l'apertura di un ticket di rete in data 21.10.2021 per lentezza di navigazione, che si CP_1
è concluso in data 23.10.2021 con conferma della corretta funzionalità della linea da parte dell'utente
(schermate allegate alla comparsa fascicolo di primo grado); oltre alla suddetta segnalazione, controparte non ha mai inviato reclami per lamentare l'asserita mancata attivazione dei servizi, ovvero disservizi di sorta -come è stato tempestivamente eccepito in primo grado, la comunicazione allegata da controparte (doc.6 avv. primo grado) è priva delle ricevute di accettazione e consegna;
a dicembre 2021
è pervenuta a una richiesta di migrazione della linea verso altro operatore, correttamente CP_1 espletata in data 28.12.2021 (schermate allegate alla comparsa e alle note conclusive fascicolo di primo grado); la componente fissa è stata disattivata in data 30.01.2022, mentre la componente mobile è rimasta attiva fino a marzo 2022; a febbraio 2022 ha emesso la fattura numero M003443612 CP_1
(doc.2 fascicolo di primo grado), relativa alla componente fissa con addebito dei costi di chiusura, come previsto dal preventivo sottoposto all'utente (doc.3 fascicolo di primo grado), dalle condizioni generali di contratto (doc.4 fascicolo di primo grado), e delle rate residue relative al servizio CP_1
Business Assist;
in merito a quest'ultima voce l'appellato replica di avere documentato che, al momento della sottoscrizione della proposta di abbonamento l'utente ha scelto per il servizio Business
pagina 3 di 5 Assist la modalità di pagamento rateizzato in 48 mesi ed essendo lo stesso migrato verso altro operatore prima della scadenza dell'accordo commerciale sottoscritto in PDA (doc.1 fascicolo di primo grado), le rate non ancora saldate sono state addebitate in un'unica soluzione nella fattura contestata in questa sede e rimasta insoluta;
quanto alle contestazioni relative alle Condizioni generali di contratto (doc.4 fascicolo di primo grado) e alle schermate prodotte da , l'appellato evidenzia che le stesse sono CP_1 state eccepite tardivamente dalla controparte (solo nelle note conclusive) e dunque sono inammissibili, oltre ad essere estremamente generiche e dunque irrilevanti ai sensi dell'art.115 c.p.c.
Ciò posto, osserva questo giudice che l'appello in scrutinio è ammissibile, ex art.342 cpc, soltanto perché reitera l'eccezione d'inesatto adempimento di controparte, e detta eccezione comporta, di per sé sola, lo spostamento dell'onere della prova a carico della parte gravata per contratto dell'adempimento della prestazione in contestazione -secondo l'ormai costante insegnamento della Suprema Corte, fin da
Cass.n.13533/'01. In tal senso l'appello è ammissibile e, altresì, fondato nel merito, laddove censura l'affermazione del giudice di prima cura, secondo cui parte in allora attrice “non ha provato alcun inadempimento da parte di essendosi limitata ad eccepire la mancata attivazione dei CP_1 servizi e la necessità di migrare presso altro operatore”. Tale affermazione si pone, infatti, in contrasto col consolidato e qui condiviso insegnamento della Suprema Corte, circa il detto criterio di riparto dell'onere della prova. Tuttavia, a fronte delle documentate allegazioni dell'appellato, a sostegno del proprio adempimento, l'appellante non ha replicato alcunché, limitandosi a svolgere, in atto d'appello, considerazioni del tutto generiche in punto di diritto e richiami di giurisprudenza, senza replicare, in linea di fatto, ai rilievi fattuali di controparte, neppure in comparsa conclusionale. Con la conseguenza che l'appellato ha fornito adeguata prova del proprio adempimento, non ben contestata dall'appellante.
L'appello dev'essere, perciò, respinto, con condanna dell'appellante alla rifusione delle spese di lite del presente grado di giudizio, liquidate come in dispositivo, secondo vigente tabella forense, in relazione al valore della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) respinge l'appello proposto da avverso la sentenza del Giudice di Parte_1 pace di Milano, n.7592/2023, pubblicata in data 30.11.2023;
2) condanna parte appellante a rimborsare a parte appellata le spese di lite del presente grado di giudizio, liquidate in €232,00 per compensi, oltre rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
pagina 4 di 5 3) dà atto che, perciò, sussistono i presupposti, ex art.13 comma 1 quater DPR n.115/2002, per il versamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore contributo unificato, ex art.13 comma 1 bis
DPR n.115/2002.
Milano, 03 novembre 2025
Il Giudice
CE TO
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SEZIONE UNDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. CE TO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II° Grado iscritta al n. r.g.1381/2024 promossa da
(C.F. ), in persona del legale rappresentante in Parte_1 P.IVA_1 carica, sig.ra elettivamente domiciliata in VIA G. DE PETRA 1, FOGGIA, presso Parte_2 lo studio dell'avv. LIOIA FRANCESCO PAOLO ), che la rappresenta e C.F._1 difende per procura in calce all'atto di citazione in primo grado, unitamente all'avv. ARNONE
IO ), C.F._2
APPELLANTE contro
(C.F. ) -Società a Socio unico, soggetta ad attività di direzione e CP_1 P.IVA_2 coordinamento di Swisscom AG -in persona del procuratore avv. Simona Cherchi, elettivamente domiciliata in Milano, Corso Europa 10, presso lo studio dell'avv. GRASSI CATAPANO
ER ), che la rappresenta e difende per procura allegata alla C.F._3 comparsa di costituzione e risposta,
APPELLATA
CONCLUSIONI
Per l'appellante:
In via definitiva e gradata, in accoglimento del presente appello e ad in riforma dell'impugnata statuizione di primo grado: accertato e dichiarato l'inadempimento contrattuale, ovvero l'inesatto pagina 1 di 5 adempimento, posto in essere dalla convenuta, condannare la medesima alla corresponsione delle penali contrattuali pro die, ovvero degli indennizzi indicati nella propria Carta dei Servizi o nel sito web ufficiale anche quali promesse unilaterali e/o promesse di pagamento, da quantificarsi ed espressamente contenersi nell'importo in €427,61, ovvero nella cifra diversa, minore e non maggiore, ovvero nella cifra diversa, minore e non maggiore, ritenuta di giustizia, oltre allo storno/rimborso delle fatture emesse e/o dei corrispettivi addebitati in assenza di controprestazione, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
condannare in ogni caso la parte appellata alla refusione delle spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio, con distrazione disgiunta delle somme in favore dei procuratori entrambi antistatari. In via istruttoria: si chiede, ai sensi dell'art.347, ultimo comma c.p.c., ordinarsi al
Cancelliere la trasmissione del fascicolo d'Ufficio di primo grado.
Per l'appellato:
Voglia il Tribunale di Milano, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvedere: in via preliminare, dichiarare l'inammissibilità dell'appello, in quanto carente dei presupposti richiesti ex art.342 c.p.c., nonché manifestamente infondato ex art.348 bis c.p.c. per i motivi in atti;
nel merito, rigettare le avverse domande in quanto inammissibili, infondate in fatto e in diritto e non provate, per tutti i motivi in atti. Condannare controparte al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato a controparte in data 27.12.2023, la ha Parte_1 appellato la sentenza n.7592/2023, pubblicata in data 30/11/2023, resa dal Giudice di Pace di Milano nel proc.n.39533/2022 RG, introdotto dall'appellante medesima con atto di citazione in cui ha esposto di avere aderito a proposta commerciale per l'attivazione di servizi di telefonia fissa, stipulando, perciò, contratto con codice cliente n.20002701 ed utenza n.0457125131; altresì, che i servizi non sono stati attivati nei tempi promessi, sicché l'allora attore ha disdettato il contratto in parola, migrando, per così dire, presso altro operatore;
ancora, che la convenuta, qui appellata, ha chiesto il pagamento dell'importo di euro 427,61, per “indebiti addebiti e costi non dovuti, in quanto non contrattualizzati e/o in assenza di controprestazione”.
L'allora attore ha, perciò, svolto le conclusioni riportate in epigrafe che precede -rinunciando, in sede di precisazione delle conclusioni, “al capo/parte della domanda di ripetizione di quanto corrisposto in esecuzione del provvedimento impugnato”.
Il primo giudice, con la sentenza qui appellata ha senz'altro respinto la domanda attorea, condannando l'attore medesimo alla rifusione delle spese di lite in favore di controparte, e così motivando: “la
pagina 2 di 5 domanda è infondata e deve essere respinta. Invero la attrice ha sottoscritto contratto in data 9 giugno
2021 avente ad oggetto la fornitura di servizi di telefonia fissa e mobile con attivazione dell'opzione
“Business Assist” pagabile in 48 rate mensili. Il disconoscimento formulato da parte attrice appare generico in quanto la stessa non precisa quali elementi del contratto prodotto dalla convenuta sarebbero difformi dall'originale. Di conseguenza il contratto prodotto deve ritersi vincolante tra le parti. La società attrice non ha provato alcun inadempimento da parte di essendosi CP_1 limitata ad eccepire la mancata attivazione dei servizi e la necessità di migrare presso altro operatore.
Tale circostanza è stata contestata dalla convenuta nella propria comparsa di costituzione. La domanda di indennizzo, pertanto, non può trovare accoglimento”.
Col presente gravame l'appellante ripropone l'argomento svolto in prima cura, cioè il non avere controparte, pur a fronte dell'eccezione d'inesatto adempimento sollevata dall'allora attore, dato prova del proprio tempestivo e puntuale adempimento.
L'appellata ribadisce, qui, i rilievi svolti, fin dal primo grado, a sostegno della propria CP_1 allegazione di esatto e tempestivo adempimento, cioè di avere correttamente attivato i servizi contrattualmente pattuiti (doc.1) in data 14.09.2021, con perfezionamento della portabilità del numero
0457125131 in data 25.10.2021 (schermate allegate alla comparsa e alle note conclusive fascicolo di primo grado); osserva, altresì, che, a riprova della corretta attivazione dei servizi, sui sistemi CP_1
risulta solo l'apertura di un ticket di rete in data 21.10.2021 per lentezza di navigazione, che si CP_1
è concluso in data 23.10.2021 con conferma della corretta funzionalità della linea da parte dell'utente
(schermate allegate alla comparsa fascicolo di primo grado); oltre alla suddetta segnalazione, controparte non ha mai inviato reclami per lamentare l'asserita mancata attivazione dei servizi, ovvero disservizi di sorta -come è stato tempestivamente eccepito in primo grado, la comunicazione allegata da controparte (doc.6 avv. primo grado) è priva delle ricevute di accettazione e consegna;
a dicembre 2021
è pervenuta a una richiesta di migrazione della linea verso altro operatore, correttamente CP_1 espletata in data 28.12.2021 (schermate allegate alla comparsa e alle note conclusive fascicolo di primo grado); la componente fissa è stata disattivata in data 30.01.2022, mentre la componente mobile è rimasta attiva fino a marzo 2022; a febbraio 2022 ha emesso la fattura numero M003443612 CP_1
(doc.2 fascicolo di primo grado), relativa alla componente fissa con addebito dei costi di chiusura, come previsto dal preventivo sottoposto all'utente (doc.3 fascicolo di primo grado), dalle condizioni generali di contratto (doc.4 fascicolo di primo grado), e delle rate residue relative al servizio CP_1
Business Assist;
in merito a quest'ultima voce l'appellato replica di avere documentato che, al momento della sottoscrizione della proposta di abbonamento l'utente ha scelto per il servizio Business
pagina 3 di 5 Assist la modalità di pagamento rateizzato in 48 mesi ed essendo lo stesso migrato verso altro operatore prima della scadenza dell'accordo commerciale sottoscritto in PDA (doc.1 fascicolo di primo grado), le rate non ancora saldate sono state addebitate in un'unica soluzione nella fattura contestata in questa sede e rimasta insoluta;
quanto alle contestazioni relative alle Condizioni generali di contratto (doc.4 fascicolo di primo grado) e alle schermate prodotte da , l'appellato evidenzia che le stesse sono CP_1 state eccepite tardivamente dalla controparte (solo nelle note conclusive) e dunque sono inammissibili, oltre ad essere estremamente generiche e dunque irrilevanti ai sensi dell'art.115 c.p.c.
Ciò posto, osserva questo giudice che l'appello in scrutinio è ammissibile, ex art.342 cpc, soltanto perché reitera l'eccezione d'inesatto adempimento di controparte, e detta eccezione comporta, di per sé sola, lo spostamento dell'onere della prova a carico della parte gravata per contratto dell'adempimento della prestazione in contestazione -secondo l'ormai costante insegnamento della Suprema Corte, fin da
Cass.n.13533/'01. In tal senso l'appello è ammissibile e, altresì, fondato nel merito, laddove censura l'affermazione del giudice di prima cura, secondo cui parte in allora attrice “non ha provato alcun inadempimento da parte di essendosi limitata ad eccepire la mancata attivazione dei CP_1 servizi e la necessità di migrare presso altro operatore”. Tale affermazione si pone, infatti, in contrasto col consolidato e qui condiviso insegnamento della Suprema Corte, circa il detto criterio di riparto dell'onere della prova. Tuttavia, a fronte delle documentate allegazioni dell'appellato, a sostegno del proprio adempimento, l'appellante non ha replicato alcunché, limitandosi a svolgere, in atto d'appello, considerazioni del tutto generiche in punto di diritto e richiami di giurisprudenza, senza replicare, in linea di fatto, ai rilievi fattuali di controparte, neppure in comparsa conclusionale. Con la conseguenza che l'appellato ha fornito adeguata prova del proprio adempimento, non ben contestata dall'appellante.
L'appello dev'essere, perciò, respinto, con condanna dell'appellante alla rifusione delle spese di lite del presente grado di giudizio, liquidate come in dispositivo, secondo vigente tabella forense, in relazione al valore della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) respinge l'appello proposto da avverso la sentenza del Giudice di Parte_1 pace di Milano, n.7592/2023, pubblicata in data 30.11.2023;
2) condanna parte appellante a rimborsare a parte appellata le spese di lite del presente grado di giudizio, liquidate in €232,00 per compensi, oltre rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
pagina 4 di 5 3) dà atto che, perciò, sussistono i presupposti, ex art.13 comma 1 quater DPR n.115/2002, per il versamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore contributo unificato, ex art.13 comma 1 bis
DPR n.115/2002.
Milano, 03 novembre 2025
Il Giudice
CE TO
pagina 5 di 5