Articolo 9 della Legge 2 dicembre 1998, n. 420
Articolo 8
Versione
22 dicembre 1998
Art. 9. 1. Dopo l' articolo 30 del codice di procedura civile e' inserito il seguente:
"Art. 30-bis (Foro per le cause in cui sono parti i magistrati). - Le cause in cui sono comunque parti magistrati, che secondo le norme del presente capo sarebbero attribuite alla competenza di un ufficio giudiziario compreso nel distretto di corte d'appello in cui il magistrato esercita le proprie funzioni, sono di competenza del giudice, ugualmente competente per materia, che ha sede nel capoluogo del distretto di corte d'appello determinato ai sensi dell' articolo 11 del codice di procedura penale .
Se nel distretto determinato ai sensi del primo comma il magistrato e' venuto ad esercitare le proprie funzioni successivamente alla sua chiamata in giudizio, e' competente il giudice che ha sede nel capoluogo del diverso distretto di corte d'appello individuato ai sensi dell' articolo 11 del codice di procedura penale con riferimento alla nuova destinazione".
Entrata in vigore il 22 dicembre 1998
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