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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 20/11/2025, n. 5022 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 5022 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
R.G.18823/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI TORINO Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Chiara Comune ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 18823/23 promossa da:
(C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
ER SO ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Bologna, via
Barberia n. 13 in forza di procura speciale alle liti allegata all'atto di citazione;
-PARTE ATTRICE OPPONENTE-
contro
:
(P. Iva n. , in persona del Controparte_1 P.IVA_1
Dirigente della - Rag. Controparte_2 CP_3 rappresentata e difesa dagli Avv.ti Alessio BASSO e Lorenzo SCOFONE ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Torino, C.so Palestro n.7 in forza di procura speciale alle liti allegata alla comparsa di costituzione;
-PARTE CONVENUTA OPPOSTA-
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI
Parte Attrice:
“Voglia l'intestato Tribunale, a) accogliere l'opposizione proposta dal sig. e conseguentemente revocare Parte_1
o annullare il decreto ingiuntivo n. 5123/2023 dell'11.08.2023 emesso dal Tribunale di Torino per la somma di € 100.086,00; in ogni caso, dichiarare che nulla è dovuto dal sig. a Pt_1
o in via gradata ridurre le somme dovute a quest'ultima Controparte_1 per capitale e interessi;
b) in subordine, e per il caso in cui venga ritenuta legittima l'azione di regresso promossa da
dichiarare tenuta e condannare quest'ultima al Controparte_1 risarcimento dei danni causati al sig. per le ragioni esposte nell'atto di Parte_1 opposizione e conseguentemente liquidare a tale titolo l'importo di € 100.086,00 o quello diverso che sarà ritenuto di giustizia;
per l'effetto compensare i crediti reciprocamente vantati fino a reciproca concorrenza;
Con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre accessori (spese generali, cap e iva)”
Parte Convenuta:
“Si chiede che il Tribunale Il.mo
− respinta ogni contraria e diversa domanda, eccezione e deduzione;
− emesse tutte le più opportune pronunce e declaratorie del caso;
in via preliminare:
− prenda atto che la intende avvalersi della appendice generica 23/6/2017 alla CP_1 polizza fideiussoria 22/6/2017 nei termini precisati nel paragrafo 3c) della comparsa di costituzione e risposta e ribaditi al paragrafo 4) della nostra memoria n. 2;
− accerti e dichiari che il disconoscimento ex art. 214 c.p.c. formalizzato dall'opponente è irrilevante ai fini della decisione ed inammissibile;
− in subordine, nella non creduta ipotesi in cui il G.I. ritenesse rilevante il disconoscimento di firma apposta dal contraente in calce alla appendice generica 23/6/2017, solo per tale ipotesi si formula istanza di verificazione nei termini precisati al paragrafo 6) della nostra memoria
n. 1; in via principale:
− respinga l'opposizione proposta avverso il decreto ingiuntivo opposto, confermando integralmente lo stesso;
in ogni caso:
− dichiari tenuti e condanni con la miglior formula a rimborsare alla Parte_1 CP_1 la somma di € 100.086,00 oltre interessi ex D.lgs. 231/2002 come da domanda, dalla
[...] data della notifica del decreto ingiuntivo e sino all'effettivo soddisfo;
− con favore di spese e compensi del presente giudizio gravati di I.V.A. e C.P.A.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Su ricorso depositato da il Tribunale di Controparte_1
Torino, con decreto n. 5123/2023 dell'11.08.2023, ha ingiunto alla Pt_2 [...]
d al Sig. , Controparte_4 Parte_1 in solido tra loro, di pagare alla ricorrente la somma di €100.086,00, oltre interessi e spese della procedura liquidate in € 2.541,50, di cui € 406,50 per esborsi, oltre rimborso 15%, IVA e CPA
e successive occorrende.
A sostegno del proprio ricorso, deduceva CP_1 Controparte_1
(cfr. doc. 00 fasc. monitorio):
- di aver emesso nell'interesse della Controparte_5
la polizza fideiussoria n. 2017/50/2433794 a favore del
[...] [...]
a garanzia del contratto relativo all'esecuzione in proprio dei Parte_3 lavori di manutenzione straordinaria;
- che tutti gli obblighi ed oneri facenti capo al contraente in dipendenza del contratto di garanzia erano stati assunti in via solidale dal Sig. , in forza della Parte_1 sottoscrizione di appendice alla polizza per pattuizione di coobbligazione;
- che atteso l'inadempimento dell'obbligato principale, il Beneficiario aveva escusso la garanzia e aveva quindi provveduto, in esecuzione agli impegni CP_1 assunti, versando in data 06/04/2022 la somma di € 100.086,00;
- che al pagamento consegue la sostituzione del garante nel lato attivo del rapporto obbligatorio e dunque spettano al garante tutti i diritti e le azioni che competevano al creditore originario;
- che a compete altresì a termini di contratto la surroga convenzionale CP_1 ai sensi dell'art. 1201 c.c.;
- che spetta inoltre al garante l'azione di regresso nei confronti del contraente e di tutti i soggetti con lui obbligati in via solidale, suoi successori ed aventi causa, ai sensi dell'art. 1950 c.c.;
- che l'obbligo restitutorio è altresì sancito dalle condizioni di contratto, che prevedono in capo al debitore principale e ai soggetti con lui tenuti in via solidale l'obbligo di rimborsare le somme versate con espressa rinuncia a qualsiasi eccezione;
- che il contratto di garanzia è pacificamente riconducibile al genus della garanzia autonoma, con obbligo di pagamento a semplice richiesta da parte del garante, ed esclusione della possibilità per il medesimo di proporre qualsiasi eccezione attinente al rapporto principale;
- che a tale obbligo incondizionato corrisponde quello del debitore principale e degli eventuali coobbligati e loro successori e aventi causa tenuti alla restituzione di tutte le somme versate dal garante;
- che anche tale obbligo non è suscettibile di eccezione alcuna da parte dei debitori
(obbligato principale e coobbligati), i quali devono rimborsare il garante con le stesse modalità con cui quest'ultimo ha adempiuto alla propria obbligazione nei confronti del beneficiario.
2. Con atto di citazione depositato in data 27.10.2023, il solo ingiunto ha Parte_1 convenuto in giudizio la ricorrente, proponendo opposizione avverso il predetto decreto ingiuntivo, e deducendo quanto segue.
Il 23.06.2017 l'opponente aveva sottoscritto, in qualità di presidente e Parte_1 legale rappresentante della società FC San Lazzaro Calcio A.S.D., un contratto con il comune di per la concessione in uso esclusivo dell'impianto sportivo “Stadio Parte_3 comunale” ubicato nello stesso territorio comunale.
La Concessione prevedeva che, a fronte della disponibilità dell'impianto sportivo in via esclusiva per tre anni, la avrebbe dovuto eseguire lavori di manutenzione Controparte_5 straordinaria dello stesso impianto, entro il 31.12.2018, per un importo pari ad euro 100.085,26 oltre IVA (doc. 1 attrice).
Il 22.06.2017 la veva emesso, su richiesta Controparte_1 della , una polizza fideiussoria per l'importo di € 100.086,00 a favore del Controparte_5
. Parte_3 Parte_3
La polizza - del tutto priva di un chiaro oggetto, con scadenza al 30.6.2020 e sottoscritta tra il Beneficiario e - risultava emessa “in dipendenza del contratto CP_1 Controparte_5 per la concessione in uso dell'impianto sportivo “Stadio Comunale” ubicato a di CP_5
, via Kennedy 61 stipulato in data 30/06/2017” e “relativo all'esecuzione in proprio dei Pt_3 lavori di manutenzione straordinaria previsti dal contratto di concessione in uso dell'impianto sportivo (…)” (docc. 1 e 2 fasc. monitorio).
Contestualmente alla Polizza fideiussoria, l'opponente aveva sottoscritto un Atto Pt_1 di Coobbligazione Solidale al fine di tenere indenne la dal pagamento che questa CP_1 avesse dovuto erogare per effetto della Polizza fideiussoria.
Nella sua qualità di presidente della , aveva iniziato ad eseguire Pt_2 CP_5 Pt_1 i lavori di manutenzione straordinaria dell'impianto sportivo, la cui esecuzione era proseguita fino al 21.12.2017, data in cui aveva ceduto le quote della alle società AP Controparte_5
Real Estate RL, AP RI RL e IS RL (doc. 2 attrice).
Contestualmente alla cessione delle quote, l'opponente si era dimesso da amministratore della società, anche se la comunicazione al Registro imprese veniva data soltanto in data 8.2.2018
(doc. 3 attrice).
Soltanto con il decreto ingiuntivo il ha scoperto che: (a) i lavori di manutenzione Pt_1 straordinaria non era stati completamente eseguiti dalla società ; (b) con la Controparte_5 comunicazione in data 27.1.2022, inviata alla ed al presidente della CP_1 CP_5
, il aveva escusso la Polizza fideiussoria;
(c) in data 6.4.2022
[...] Parte_3 ha pagato l'importo massimo previsto dalla Polizza fideiussoria;
(d) CP_1 CP_1 avrebbe inviato soltanto in data 04.05.2023 una lettera raccomandata all'opponente Parte_1
, ma che in realtà non ha mai ricevuto (doc. 4 fasc. monitorio).
[...]
L'odierno opponente si è inoltre avveduto che tra le pagine che compongono il doc. 1 del fasc. monitorio vi è un'Appendice Generica che sarebbe stata firmata in data 23.6.2017 anche dall'odierno opponente, in qualità di legale rappresentante della , di Controparte_4
“rinuncia al termine di decadenza dell'art. 1957 c.c.” che in realtà non fu mai sottoscritta (doc.
1 fasc. monitorio).
Con l'opposizione, l'opponente ha quindi eccepito la nullità della Polizza fideiussoria per indeterminatezza dell'oggetto, con conseguente nullità della fideiussione personale del in quanto negozio collegato e in subordine, la scadenza della Polizza fideiussoria, Pt_1 fissata al 30.06.2020 (doc. 1 fasc. monitorio); l'opponente ha inoltre disconosciuto la conformità all'originale e la sottoscrizione della c.d. appendice generica di rinuncia al termine di decadenza ex art. 1957 c.c. (doc. 1 fasc. monitorio).
L'opponente evidenzia inoltre come il pagamento richiesto a da parte del Comune CP_1 non fosse oggetto della copertura prestata dalla Polizza rilasciata da CP_1
In estremo subordine, l'opponente domanda altresì il risarcimento del danno patito a causa dell'illegittimo pagamento effettuato da al Comune e di porre tali somme in CP_1 compensazione giudiziale con il controcredito in ipotesi riconosciuto a CP_1
Infine, l'opponente ha chiesto l'estensione del contraddittorio nei confronti della F.C. San
Lazzaro Calcio A.S.D. al fine di esperire i rilievi di cui all'art. 1953 c.c. o poter agire in via di regresso ex art. 1950 c.c.
3. Si è costituita la parte convenuta opposta Controparte_1 contestando le allegazioni e le domande di controparte e deducendo a sua volta che: - non sussiste alcuna nullità della polizza fideiussoria per indeterminatezza e conseguentemente neppure con riferimento all'atto di coobbligazione personale sottoscritto dall'opponente;
- sono infondate anche le contestazioni riguardo l'asserita scadenza della polizza in quanto la durata è indicata nel frontespizio ai soli fini della quantificazione del calcolo del premio, e il combinato di cui agli art.
4-5 di polizza prevede che comunque la liberazione del contraente dagli obblighi di polizza possa avvenire soltanto quando vi sarà la restituzione della garanzia dal beneficiario ovvero una dichiarazione liberatoria proveniente da quest'ultimo. Pt_3
L'opposta evidenzia poi la manifesta inammissibilità ed infondatezza del disconoscimento avversario formulato ex art. 2719 c.c. e fondato sulla asserita non conformità della copia prodotta con l'originale. Tale disconoscimento sarebbe in primo luogo inammissibile, in quanto alle pagg.
7-8 dell'atto avversario sono rinvenibili solo generiche asserzioni e clausole di stile, ma non vengono in alcun modo evidenziati quali sarebbero gli aspetti differenziali del documento prodotto in copia rispetto al documento originale. Inoltre, la contestazione relativa alla mancanza del documento originale non impedisce al Giudice di accertare la conformità della copia prodotta all'originale anche mediante altri mezzi di prova, comprese le presunzioni.
E nella fattispecie in esame, dal complesso della documentazione prodotta, ed in particolare dall'esistenza della polizza, della richiesta di escussione della garanzia, e dal pagamento effettuato, può agevolmente desumersi l'esistenza dell'appendice concernente la rinuncia di tutte le parti al termine di decadenza ex art. 1957 c.c., espressamente riferita alla previsione in tal senso di cui all'art. 7 del capitolato.
Per quanto concerne l'ulteriore disconoscimento dichiarato dall'opponente ex art. 214 c.p.c., la dà atto che il ha disconosciuto la firma apposta in calce CP_1 Pt_1 all'appendice generica, ma non ha disconosciuto nessuna delle due sottoscrizioni apposte in calce all'atto di coobbligazione solidale. Dalla semplice lettura di tale atto, risulterebbe che il
Sig. ha sottoscritto la coobbligazione in proprio, ed ha apposto un'ulteriore Pt_1 sottoscrizione per approvazione specifica ex art. 1341-1342 c.c. della rinuncia ai diritti che potessero spettare in forza degli artt. 1955-1957 c.c. Tale rilievo è sufficiente per evidenziare l'irrilevanza del disconoscimento avversario riferito alla sola firma contenuta in calce all'appendice generica, nonché per evidenziare anche la sua manifesta pretestuosità.
Il disconoscimento della sottoscrizione del contraente in calce all'appendice generica sarebbe comunque irrilevante ai fini della decisione della presente controversia, in quanto la polizza emessa da configura una vera e propria garanzia fideiussoria concordata con CP_1 il beneficiario e perfezionata – a prescindere dalla Parte_3 sottoscrizione del contraente in calce alla polizza – mediante il consenso prestato da parte del beneficiario, non richiedendosi per la fideiussione la forma scritta ad substantiam. Ciò vale, indubbiamente, anche per l'appendice generica, integrativa della polizza de quo emessa il giorno successivo all'emissione della polizza su espressa richiesta del . Parte_3
In ogni caso, assume rilievo risolutivo, secondo l'opposta, la condizione particolare contenuta nel frontespizio di polizza, che prevede l'obbligo di REALE MUTUA, in deroga alle condizioni generali contenute a pag. 3 della polizza, di effettuare il pagamento richiesto entro il termine massimo di 15 gg. dal ricevimento della richiesta scritta da parte del stesso, senza Pt_3 alcun beneficio di preventiva escussione. Da tale semplice circostanza discende non soltanto la natura autonoma della garanzia prestata da , ma anche l'impossibilità da parte CP_1 di quest'ultima di formulare eccezioni o sindacare l'importo richiesto, a fronte dell'impegno di pagamento assunto a semplice richiesta.
4. Con Decreto del 15.01.2024 il Giudice ha rigettato l'istanza di parte attrice di differimento per chiamata di terzo ed ha autorizzato la convenuta opposta alla produzione in giudizio in modalità cartacea dell'originale della “Appendice generica” emessa il 23/6/2017. La parte convenuta ha poi provveduto al deposito del documento in originale, il quale è stato custodito in cassaforte da parte della cancelleria.
5. La causa è stata poi istruita in via documentale e, dopo il deposito delle memorie ex art. 189, trattenuta in decisione il 20.10.2025.
6. Le domande di parte attrice opponente sono fondate e meritevoli di accoglimento nei limiti e secondo le motivazioni che seguono.
In primis, occorre rilevare l'infondatezza dell'eccepita nullità della Polizza fideiussoria per indeterminatezza dell'oggetto.
Secondo quanto sostenuto da parte attrice, tale indeterminatezza dell'oggetto deriverebbe dall'incompleta formulazione del paragrafo introduttivo della polizza, laddove si legge che “LA
SOCIETA' […] mediante la seguente polizza Controparte_1
d'assicurazione ed alle Condizioni Generali e Particolari che seguono, costituisce, sino alla concorrenza di €. 100.086,00 a favore del ” (cfr. Parte_3 doc. 1 fasc. monitorio). L'incompletezza lamentata da parte attrice si riferisce alla mancanza di complemento oggetto dopo il verbo “costituisce”, motivo per cui non sarebbe stato determinato, né sarebbe altrimenti individuabile, l'oggetto del contratto.
Tali argomentazioni non possono essere condivise. La suddetta incompletezza altro non è che un mero refuso. L'oggetto del contratto, ossia la costituzione di una garanzia fideiussoria da parte di a favore del è infatti agilmente CP_1 Parte_3 individuabile da un esame complessivo dell'intero testo della polizza, in applicazione dell'art. 1363 c.c. secondo cui “Le clausole del contratto si interpretano le une per mezzo delle altre, attribuendo a ciascuna il senso che risulta dal complesso dell'atto”
In particolare, viene fatto riferimento, sotto la voce “CONDIZIONI PARTICOLARI”, al pagamento a semplice richiesta del beneficiario con espresso richiamo all'art. 1944 c.c.; successivamente, viene menzionata espressamente la “presente garanzia” laddove si stabilisce che dalla stessa sono esclusi il pagamento delle eventuali penali contrattuali, degli interessi ecc…; infine, nelle CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE riportate a pag. 2 del contratto vi sono richiami alle garanzie fideiussorie ed in particolare alla forma di garanzia autonoma ed a semplice richiesta.
Per quanto appena detto, non può ravvisarsi alcuna indeterminatezza dell'oggetto e conseguentemente, nessuna nullità della polizza.
7. Appare invece fondata la contestazione dell'opponente in ordine al fatto che la CP_1 avrebbe pagato al beneficiario pur in presenza di decadenza dalla garanzia, omettendo di eccepirla.
Sul punto parte opposta allega innanzitutto la rinuncia alla decadenza ex art.1957 c.c. asseritamente operata con l'Appendice di Polizza.
Dunque assume valore dirimente, ai fini della risoluzione della presente controversia, il disconoscimento operato dalla parte attrice opponente della firma apposta in calce alla c.d.
” quale legale rappresentante della F.C. Controparte_6 Parte_3
(cfr. doc. 1 fasc. monitorio).
[...]
Con tale appendice le parti avrebbero inteso pattuire espressamente la rinuncia al termine di decadenza ex art. 1957 c.c.
Nel caso che ci occupa, la suddetta pattuizione è stata tempestivamente disconosciuta dal con l'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, in cui l'attore ha sia Pt_1 disconosciuto la conformità all'originale della copia fotostatica prodotta da controparte con ricorso monitorio, sia la sottoscrizione ivi apposta.
Di contro, la parte convenuta opposta, che del documento disconosciuto si è avvalsa nel procedimento monitorio, non ha tempestivamente proposto istanza di verificazione con il primo atto utile, ossia la comparsa di costituzione e risposta, limitandosi ad una successiva produzione in giudizio dell'originale disconosciuto, così da superare il solo disconoscimento di controparte riguardante la conformità all'originale ma non quello riguardante la firma ivi apposta. La successiva istanza di verificazione proposta dalla convenuta per la prima volta con la memoria ex art. 171ter n. 2 c.p.c. è da ritenersi pertanto tardiva, rilevato inoltre che la stessa istanza non
è stata dalla parte diligentemente coltivata a seguito dell'esibizione in udienza dell'originale disconosciuto e del ribadito disconoscimento da parte dell'attrice (cfr. verbale udienza del
15.04.2024).
Il disconoscimento così validamente operato da parte attrice ha come conseguenza per CP_1
l'impossibilità di potersi avvalere di tale documento e per il giudice l'impossibilità di
[...] trarre da esso elementi utili alla formazione del proprio convincimento. Infatti, per giurisprudenza consolidata “la mancata proposizione dell'istanza di verificazione di una scrittura privata disconosciuta equivale, secondo la presunzione legale, ad una dichiarazione di non volersi avvalere della scrittura stessa come mezzo di prova, con la conseguenza che il giudice non deve tenerne conto e che la parte che ha disconosciuto la scrittura non può trarre dalla mancata proposizione dell'istanza di verificazione elementi di prova a sé favorevoli
(Cass. Sez. U, Sentenza n. 3086 del 01/02/2022; Sez. 1, Sentenza n. 27506 del 20/11/2017; Sez.
3, Sentenza n. 2220 del 16/02/2012).
Pertanto, all'esito della mancata presentazione di un'istanza di verificazione conseguente al disconoscimento, è preclusa al giudice la valutazione ai fini della formazione del proprio convincimento, senza che gli sia consentito maturare altrimenti il giudizio sulla sua autenticità in base ad elementi estrinseci alla scrittura o ad argomenti logici, divenendo perciò il documento irrilevante, e non utilizzabile, nei riguardi non solo della parte che lo disconosce, ma anche, e segnatamente, della parte che lo ha prodotto” (ex multis, Cassazione civile sez. II,
08/02/2024, n.3602).
8. Sul punto va chiarito altresì che la polizza in oggetto, come molte del genere, prevede che
“In deroga alle Condizioni Generali di Assicurazione con la presente si dà atto e si prende atto che il pagamento delle somme dovute in base alla presente polizza, in seguito ad inadempienza contrattuale, sarà effettuato dalla Società entro il termine massimo di 15 giorni dal ricevimento della richiesta scritta dell' , restando inteso che - ai sensi dell'art. 1944 c.c. – la Parte_4
Società non godrà del beneficio della preventiva escussione. Il pagamento avverrà dopo un semplice avviso alla Ditta Contraente, senza bisogno di preventivo consenso da parte di quest'ultima, che nulla potrà eccepire in merito al pagamento stesso.”.
La clausola in parola deve essere interpretata come una clausola solve et repete, in forza della quale il fideiussore deve pagare immediatamente a seguito di richiesta scritta del creditore, ma non rinuncia ad alcuna eccezione nei confronti del creditore stesso, potendo poi chiedere la ripetizione di quanto pagato indebitamente.
Invero la clausola solve et repete può ben essere interpretata come una parziale deroga all'art.1957 c.c.: nel caso in esame consente al creditore, per evitare la liberazione del fideiussore, di rivolgere le proprie istanze nei confronti di quest'ultimo dopo un semplice avviso alla Ditta Contraente e quindi senza necessità di esercitare una vera azione giudiziaria nei confronti del debitore principale.
Rimane però valido il termine di sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione a mente dell'art.1957
c.c.
Sul punto a fronte dell'eccezione sollevata da parte opponente, la non ha CP_1 documentato alcuna comunicazione fatta dal beneficiario al debitore principale e neppure ha documentato il rispetto del termine semestrale dalla scadenza dell'obbligazione.
Infatti ha riferito di aver corrisposto al Beneficiario (il in data CP_1 Pt_3
06.04.2022 l'intero importo garantito, in ragione del lamentato inadempimento dell'obbligato principale agli impegni assunti con il contratto di concessione a cui la polizza era collegata
(ossia la ) (cfr. docc. 2 e 3 fasc. monitorio). Controparte_5
In questo caso, la scadenza dell'obbligazione principale assunta dal concessionario CP_5
nei confronti del concedente e soggetto beneficiario della polizza
[...] Pt_3 fideiussoria va individuata nel termine ultimo di scadenza dei lavori di manutenzione a carico della (31.12.2018) oppure, al più tardi, alla data di scadenza della Controparte_5 concessione (29.06.2020) (cfr. doc. 1 parte attrice).
Per quanto allegato dalla convenuta opposta, il ha domandato l'escussione della Pt_3 garanzia il 27.01.2022, ossia oltre un anno e mezzo dopo la scadenza della concessione e oltre
2 anni dopo la scadenza fissata per l'esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria, dando atto di aver sollecitato più volte la ad adempiere e di aver comunicato Controparte_5 alla stessa in data 29.07.2021 la volontà di procedere all'escussione della polizza fideiussoria
(cfr. doc. 2 fasc. monitorio). Come osservato però alcuna prova dell'avvenuto avviso al debitore principale da parte del nei termini di legge è stata fornita da , la quale Pt_3 CP_1 infatti ha inteso avvalersi della rinuncia al termine di decadenza di cui all'art. 1957 c.c. come risultante dall'appendice disconosciuta.
Pertanto, ha effettuato il pagamento in favore del quando non vi era CP_1 Pt_3 più obbligata, cioè oltre due anni dopo la scadenza delle obbligazioni garantite e senza che il risultasse aver preventivamente avvisato nei termini di legge l'obbligato principale. Pt_3
9. Non colgono nel segno, sul punto, le argomentazioni di parte convenuta, la quale sostiene che, a prescindere dal disconoscimento dell'appendice generica, il abbia Pt_1 comunque inteso rinunciare espressamente ai termini previsti dall'art. 1957 c.c. mediante l'atto di coobbligazione. Difatti, sebbene tale rinuncia sia espressamente pattuita al punto B) dell'atto di coobbligazione, la stessa va necessariamente intesa, come in effetti è scritto, in riferimento alla Società per la relativa azione di regresso (REALE MUTUA) e non al beneficiario della polizza fideiussoria (il . Pertanto, ciò che è stato pattuito è la rinuncia del Pt_3 Pt_1 all'obbligo da parte di di preventiva escussione della contraente della polizza (F.C. CP_1
) prima di agire in regresso nei confronti del coobbligato per i CP_5 Pt_1 pagamenti che la stessa dovesse erogare in ragione della polizza fideiussoria.
Per quanto già visto però, non potendosi ricondurre il pagamento effettuato dalla CP_1 al come discendente dagli obblighi da essa assunti in virtù della polizza
[...] Pt_3 fideiussoria, nessun regresso può aversi nei confronti del coobbligato . Pt_1
Le ulteriori domande, eccezioni e questioni proposte dalle parti devono ritenersi assorbite, in ossequio al c.d. “criterio della ragione più liquida”, in forza del quale la pronuncia viene emessa sulla base di un'unica ragione, a carattere assorbente, che da sola è idonea a regolare la lite (cfr. per tutte: Cass. Civile, Sezioni Unite, 12 dicembre 2014 n. 26242; Cass. Civile, Sezioni Unite,
12 dicembre 2014 n. 26243; Cass. civile, sez. II, 03 luglio 2013, n. 16630; Cass. civile, sez. III,
16 maggio 2006, n. 11356).
Il decreto ingiuntivo impugnato ed emesso in solido nei confronti della Controparte_7
e di deve pertanto essere revocato per l'ingiunto
[...] Parte_1
. Pt_1
10. Le spese di lite seguono la soccombenza, e sono liquidate come indicato in dispositivo secondo i valori medi dello scaglione di riferimento, salvo per la fase istruttoria esclusivamente documentale che viene liquidata nei minimi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza ed eccezione: accoglie l'opposizione proposta in questa sede e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo del
Tribunale di Torino n. 5123/2023 esclusivamente nei confronti di . Parte_1 rigetta le domande proposte dalla parte convenuta opposta. condanna alla refusione in favore di Controparte_1
delle spese processuali del presente giudizio che si liquidano in € Parte_1
11.268,00 per il procedimento, 406,50 per esborsi, oltre iva, cpa e rimborso forfettario nella misura del 15%
Torino, 19 novembre 2025.
La Giudice
Chiara Comune
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI TORINO Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Chiara Comune ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 18823/23 promossa da:
(C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
ER SO ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Bologna, via
Barberia n. 13 in forza di procura speciale alle liti allegata all'atto di citazione;
-PARTE ATTRICE OPPONENTE-
contro
:
(P. Iva n. , in persona del Controparte_1 P.IVA_1
Dirigente della - Rag. Controparte_2 CP_3 rappresentata e difesa dagli Avv.ti Alessio BASSO e Lorenzo SCOFONE ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Torino, C.so Palestro n.7 in forza di procura speciale alle liti allegata alla comparsa di costituzione;
-PARTE CONVENUTA OPPOSTA-
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI
Parte Attrice:
“Voglia l'intestato Tribunale, a) accogliere l'opposizione proposta dal sig. e conseguentemente revocare Parte_1
o annullare il decreto ingiuntivo n. 5123/2023 dell'11.08.2023 emesso dal Tribunale di Torino per la somma di € 100.086,00; in ogni caso, dichiarare che nulla è dovuto dal sig. a Pt_1
o in via gradata ridurre le somme dovute a quest'ultima Controparte_1 per capitale e interessi;
b) in subordine, e per il caso in cui venga ritenuta legittima l'azione di regresso promossa da
dichiarare tenuta e condannare quest'ultima al Controparte_1 risarcimento dei danni causati al sig. per le ragioni esposte nell'atto di Parte_1 opposizione e conseguentemente liquidare a tale titolo l'importo di € 100.086,00 o quello diverso che sarà ritenuto di giustizia;
per l'effetto compensare i crediti reciprocamente vantati fino a reciproca concorrenza;
Con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre accessori (spese generali, cap e iva)”
Parte Convenuta:
“Si chiede che il Tribunale Il.mo
− respinta ogni contraria e diversa domanda, eccezione e deduzione;
− emesse tutte le più opportune pronunce e declaratorie del caso;
in via preliminare:
− prenda atto che la intende avvalersi della appendice generica 23/6/2017 alla CP_1 polizza fideiussoria 22/6/2017 nei termini precisati nel paragrafo 3c) della comparsa di costituzione e risposta e ribaditi al paragrafo 4) della nostra memoria n. 2;
− accerti e dichiari che il disconoscimento ex art. 214 c.p.c. formalizzato dall'opponente è irrilevante ai fini della decisione ed inammissibile;
− in subordine, nella non creduta ipotesi in cui il G.I. ritenesse rilevante il disconoscimento di firma apposta dal contraente in calce alla appendice generica 23/6/2017, solo per tale ipotesi si formula istanza di verificazione nei termini precisati al paragrafo 6) della nostra memoria
n. 1; in via principale:
− respinga l'opposizione proposta avverso il decreto ingiuntivo opposto, confermando integralmente lo stesso;
in ogni caso:
− dichiari tenuti e condanni con la miglior formula a rimborsare alla Parte_1 CP_1 la somma di € 100.086,00 oltre interessi ex D.lgs. 231/2002 come da domanda, dalla
[...] data della notifica del decreto ingiuntivo e sino all'effettivo soddisfo;
− con favore di spese e compensi del presente giudizio gravati di I.V.A. e C.P.A.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Su ricorso depositato da il Tribunale di Controparte_1
Torino, con decreto n. 5123/2023 dell'11.08.2023, ha ingiunto alla Pt_2 [...]
d al Sig. , Controparte_4 Parte_1 in solido tra loro, di pagare alla ricorrente la somma di €100.086,00, oltre interessi e spese della procedura liquidate in € 2.541,50, di cui € 406,50 per esborsi, oltre rimborso 15%, IVA e CPA
e successive occorrende.
A sostegno del proprio ricorso, deduceva CP_1 Controparte_1
(cfr. doc. 00 fasc. monitorio):
- di aver emesso nell'interesse della Controparte_5
la polizza fideiussoria n. 2017/50/2433794 a favore del
[...] [...]
a garanzia del contratto relativo all'esecuzione in proprio dei Parte_3 lavori di manutenzione straordinaria;
- che tutti gli obblighi ed oneri facenti capo al contraente in dipendenza del contratto di garanzia erano stati assunti in via solidale dal Sig. , in forza della Parte_1 sottoscrizione di appendice alla polizza per pattuizione di coobbligazione;
- che atteso l'inadempimento dell'obbligato principale, il Beneficiario aveva escusso la garanzia e aveva quindi provveduto, in esecuzione agli impegni CP_1 assunti, versando in data 06/04/2022 la somma di € 100.086,00;
- che al pagamento consegue la sostituzione del garante nel lato attivo del rapporto obbligatorio e dunque spettano al garante tutti i diritti e le azioni che competevano al creditore originario;
- che a compete altresì a termini di contratto la surroga convenzionale CP_1 ai sensi dell'art. 1201 c.c.;
- che spetta inoltre al garante l'azione di regresso nei confronti del contraente e di tutti i soggetti con lui obbligati in via solidale, suoi successori ed aventi causa, ai sensi dell'art. 1950 c.c.;
- che l'obbligo restitutorio è altresì sancito dalle condizioni di contratto, che prevedono in capo al debitore principale e ai soggetti con lui tenuti in via solidale l'obbligo di rimborsare le somme versate con espressa rinuncia a qualsiasi eccezione;
- che il contratto di garanzia è pacificamente riconducibile al genus della garanzia autonoma, con obbligo di pagamento a semplice richiesta da parte del garante, ed esclusione della possibilità per il medesimo di proporre qualsiasi eccezione attinente al rapporto principale;
- che a tale obbligo incondizionato corrisponde quello del debitore principale e degli eventuali coobbligati e loro successori e aventi causa tenuti alla restituzione di tutte le somme versate dal garante;
- che anche tale obbligo non è suscettibile di eccezione alcuna da parte dei debitori
(obbligato principale e coobbligati), i quali devono rimborsare il garante con le stesse modalità con cui quest'ultimo ha adempiuto alla propria obbligazione nei confronti del beneficiario.
2. Con atto di citazione depositato in data 27.10.2023, il solo ingiunto ha Parte_1 convenuto in giudizio la ricorrente, proponendo opposizione avverso il predetto decreto ingiuntivo, e deducendo quanto segue.
Il 23.06.2017 l'opponente aveva sottoscritto, in qualità di presidente e Parte_1 legale rappresentante della società FC San Lazzaro Calcio A.S.D., un contratto con il comune di per la concessione in uso esclusivo dell'impianto sportivo “Stadio Parte_3 comunale” ubicato nello stesso territorio comunale.
La Concessione prevedeva che, a fronte della disponibilità dell'impianto sportivo in via esclusiva per tre anni, la avrebbe dovuto eseguire lavori di manutenzione Controparte_5 straordinaria dello stesso impianto, entro il 31.12.2018, per un importo pari ad euro 100.085,26 oltre IVA (doc. 1 attrice).
Il 22.06.2017 la veva emesso, su richiesta Controparte_1 della , una polizza fideiussoria per l'importo di € 100.086,00 a favore del Controparte_5
. Parte_3 Parte_3
La polizza - del tutto priva di un chiaro oggetto, con scadenza al 30.6.2020 e sottoscritta tra il Beneficiario e - risultava emessa “in dipendenza del contratto CP_1 Controparte_5 per la concessione in uso dell'impianto sportivo “Stadio Comunale” ubicato a di CP_5
, via Kennedy 61 stipulato in data 30/06/2017” e “relativo all'esecuzione in proprio dei Pt_3 lavori di manutenzione straordinaria previsti dal contratto di concessione in uso dell'impianto sportivo (…)” (docc. 1 e 2 fasc. monitorio).
Contestualmente alla Polizza fideiussoria, l'opponente aveva sottoscritto un Atto Pt_1 di Coobbligazione Solidale al fine di tenere indenne la dal pagamento che questa CP_1 avesse dovuto erogare per effetto della Polizza fideiussoria.
Nella sua qualità di presidente della , aveva iniziato ad eseguire Pt_2 CP_5 Pt_1 i lavori di manutenzione straordinaria dell'impianto sportivo, la cui esecuzione era proseguita fino al 21.12.2017, data in cui aveva ceduto le quote della alle società AP Controparte_5
Real Estate RL, AP RI RL e IS RL (doc. 2 attrice).
Contestualmente alla cessione delle quote, l'opponente si era dimesso da amministratore della società, anche se la comunicazione al Registro imprese veniva data soltanto in data 8.2.2018
(doc. 3 attrice).
Soltanto con il decreto ingiuntivo il ha scoperto che: (a) i lavori di manutenzione Pt_1 straordinaria non era stati completamente eseguiti dalla società ; (b) con la Controparte_5 comunicazione in data 27.1.2022, inviata alla ed al presidente della CP_1 CP_5
, il aveva escusso la Polizza fideiussoria;
(c) in data 6.4.2022
[...] Parte_3 ha pagato l'importo massimo previsto dalla Polizza fideiussoria;
(d) CP_1 CP_1 avrebbe inviato soltanto in data 04.05.2023 una lettera raccomandata all'opponente Parte_1
, ma che in realtà non ha mai ricevuto (doc. 4 fasc. monitorio).
[...]
L'odierno opponente si è inoltre avveduto che tra le pagine che compongono il doc. 1 del fasc. monitorio vi è un'Appendice Generica che sarebbe stata firmata in data 23.6.2017 anche dall'odierno opponente, in qualità di legale rappresentante della , di Controparte_4
“rinuncia al termine di decadenza dell'art. 1957 c.c.” che in realtà non fu mai sottoscritta (doc.
1 fasc. monitorio).
Con l'opposizione, l'opponente ha quindi eccepito la nullità della Polizza fideiussoria per indeterminatezza dell'oggetto, con conseguente nullità della fideiussione personale del in quanto negozio collegato e in subordine, la scadenza della Polizza fideiussoria, Pt_1 fissata al 30.06.2020 (doc. 1 fasc. monitorio); l'opponente ha inoltre disconosciuto la conformità all'originale e la sottoscrizione della c.d. appendice generica di rinuncia al termine di decadenza ex art. 1957 c.c. (doc. 1 fasc. monitorio).
L'opponente evidenzia inoltre come il pagamento richiesto a da parte del Comune CP_1 non fosse oggetto della copertura prestata dalla Polizza rilasciata da CP_1
In estremo subordine, l'opponente domanda altresì il risarcimento del danno patito a causa dell'illegittimo pagamento effettuato da al Comune e di porre tali somme in CP_1 compensazione giudiziale con il controcredito in ipotesi riconosciuto a CP_1
Infine, l'opponente ha chiesto l'estensione del contraddittorio nei confronti della F.C. San
Lazzaro Calcio A.S.D. al fine di esperire i rilievi di cui all'art. 1953 c.c. o poter agire in via di regresso ex art. 1950 c.c.
3. Si è costituita la parte convenuta opposta Controparte_1 contestando le allegazioni e le domande di controparte e deducendo a sua volta che: - non sussiste alcuna nullità della polizza fideiussoria per indeterminatezza e conseguentemente neppure con riferimento all'atto di coobbligazione personale sottoscritto dall'opponente;
- sono infondate anche le contestazioni riguardo l'asserita scadenza della polizza in quanto la durata è indicata nel frontespizio ai soli fini della quantificazione del calcolo del premio, e il combinato di cui agli art.
4-5 di polizza prevede che comunque la liberazione del contraente dagli obblighi di polizza possa avvenire soltanto quando vi sarà la restituzione della garanzia dal beneficiario ovvero una dichiarazione liberatoria proveniente da quest'ultimo. Pt_3
L'opposta evidenzia poi la manifesta inammissibilità ed infondatezza del disconoscimento avversario formulato ex art. 2719 c.c. e fondato sulla asserita non conformità della copia prodotta con l'originale. Tale disconoscimento sarebbe in primo luogo inammissibile, in quanto alle pagg.
7-8 dell'atto avversario sono rinvenibili solo generiche asserzioni e clausole di stile, ma non vengono in alcun modo evidenziati quali sarebbero gli aspetti differenziali del documento prodotto in copia rispetto al documento originale. Inoltre, la contestazione relativa alla mancanza del documento originale non impedisce al Giudice di accertare la conformità della copia prodotta all'originale anche mediante altri mezzi di prova, comprese le presunzioni.
E nella fattispecie in esame, dal complesso della documentazione prodotta, ed in particolare dall'esistenza della polizza, della richiesta di escussione della garanzia, e dal pagamento effettuato, può agevolmente desumersi l'esistenza dell'appendice concernente la rinuncia di tutte le parti al termine di decadenza ex art. 1957 c.c., espressamente riferita alla previsione in tal senso di cui all'art. 7 del capitolato.
Per quanto concerne l'ulteriore disconoscimento dichiarato dall'opponente ex art. 214 c.p.c., la dà atto che il ha disconosciuto la firma apposta in calce CP_1 Pt_1 all'appendice generica, ma non ha disconosciuto nessuna delle due sottoscrizioni apposte in calce all'atto di coobbligazione solidale. Dalla semplice lettura di tale atto, risulterebbe che il
Sig. ha sottoscritto la coobbligazione in proprio, ed ha apposto un'ulteriore Pt_1 sottoscrizione per approvazione specifica ex art. 1341-1342 c.c. della rinuncia ai diritti che potessero spettare in forza degli artt. 1955-1957 c.c. Tale rilievo è sufficiente per evidenziare l'irrilevanza del disconoscimento avversario riferito alla sola firma contenuta in calce all'appendice generica, nonché per evidenziare anche la sua manifesta pretestuosità.
Il disconoscimento della sottoscrizione del contraente in calce all'appendice generica sarebbe comunque irrilevante ai fini della decisione della presente controversia, in quanto la polizza emessa da configura una vera e propria garanzia fideiussoria concordata con CP_1 il beneficiario e perfezionata – a prescindere dalla Parte_3 sottoscrizione del contraente in calce alla polizza – mediante il consenso prestato da parte del beneficiario, non richiedendosi per la fideiussione la forma scritta ad substantiam. Ciò vale, indubbiamente, anche per l'appendice generica, integrativa della polizza de quo emessa il giorno successivo all'emissione della polizza su espressa richiesta del . Parte_3
In ogni caso, assume rilievo risolutivo, secondo l'opposta, la condizione particolare contenuta nel frontespizio di polizza, che prevede l'obbligo di REALE MUTUA, in deroga alle condizioni generali contenute a pag. 3 della polizza, di effettuare il pagamento richiesto entro il termine massimo di 15 gg. dal ricevimento della richiesta scritta da parte del stesso, senza Pt_3 alcun beneficio di preventiva escussione. Da tale semplice circostanza discende non soltanto la natura autonoma della garanzia prestata da , ma anche l'impossibilità da parte CP_1 di quest'ultima di formulare eccezioni o sindacare l'importo richiesto, a fronte dell'impegno di pagamento assunto a semplice richiesta.
4. Con Decreto del 15.01.2024 il Giudice ha rigettato l'istanza di parte attrice di differimento per chiamata di terzo ed ha autorizzato la convenuta opposta alla produzione in giudizio in modalità cartacea dell'originale della “Appendice generica” emessa il 23/6/2017. La parte convenuta ha poi provveduto al deposito del documento in originale, il quale è stato custodito in cassaforte da parte della cancelleria.
5. La causa è stata poi istruita in via documentale e, dopo il deposito delle memorie ex art. 189, trattenuta in decisione il 20.10.2025.
6. Le domande di parte attrice opponente sono fondate e meritevoli di accoglimento nei limiti e secondo le motivazioni che seguono.
In primis, occorre rilevare l'infondatezza dell'eccepita nullità della Polizza fideiussoria per indeterminatezza dell'oggetto.
Secondo quanto sostenuto da parte attrice, tale indeterminatezza dell'oggetto deriverebbe dall'incompleta formulazione del paragrafo introduttivo della polizza, laddove si legge che “LA
SOCIETA' […] mediante la seguente polizza Controparte_1
d'assicurazione ed alle Condizioni Generali e Particolari che seguono, costituisce, sino alla concorrenza di €. 100.086,00 a favore del ” (cfr. Parte_3 doc. 1 fasc. monitorio). L'incompletezza lamentata da parte attrice si riferisce alla mancanza di complemento oggetto dopo il verbo “costituisce”, motivo per cui non sarebbe stato determinato, né sarebbe altrimenti individuabile, l'oggetto del contratto.
Tali argomentazioni non possono essere condivise. La suddetta incompletezza altro non è che un mero refuso. L'oggetto del contratto, ossia la costituzione di una garanzia fideiussoria da parte di a favore del è infatti agilmente CP_1 Parte_3 individuabile da un esame complessivo dell'intero testo della polizza, in applicazione dell'art. 1363 c.c. secondo cui “Le clausole del contratto si interpretano le une per mezzo delle altre, attribuendo a ciascuna il senso che risulta dal complesso dell'atto”
In particolare, viene fatto riferimento, sotto la voce “CONDIZIONI PARTICOLARI”, al pagamento a semplice richiesta del beneficiario con espresso richiamo all'art. 1944 c.c.; successivamente, viene menzionata espressamente la “presente garanzia” laddove si stabilisce che dalla stessa sono esclusi il pagamento delle eventuali penali contrattuali, degli interessi ecc…; infine, nelle CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE riportate a pag. 2 del contratto vi sono richiami alle garanzie fideiussorie ed in particolare alla forma di garanzia autonoma ed a semplice richiesta.
Per quanto appena detto, non può ravvisarsi alcuna indeterminatezza dell'oggetto e conseguentemente, nessuna nullità della polizza.
7. Appare invece fondata la contestazione dell'opponente in ordine al fatto che la CP_1 avrebbe pagato al beneficiario pur in presenza di decadenza dalla garanzia, omettendo di eccepirla.
Sul punto parte opposta allega innanzitutto la rinuncia alla decadenza ex art.1957 c.c. asseritamente operata con l'Appendice di Polizza.
Dunque assume valore dirimente, ai fini della risoluzione della presente controversia, il disconoscimento operato dalla parte attrice opponente della firma apposta in calce alla c.d.
” quale legale rappresentante della F.C. Controparte_6 Parte_3
(cfr. doc. 1 fasc. monitorio).
[...]
Con tale appendice le parti avrebbero inteso pattuire espressamente la rinuncia al termine di decadenza ex art. 1957 c.c.
Nel caso che ci occupa, la suddetta pattuizione è stata tempestivamente disconosciuta dal con l'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, in cui l'attore ha sia Pt_1 disconosciuto la conformità all'originale della copia fotostatica prodotta da controparte con ricorso monitorio, sia la sottoscrizione ivi apposta.
Di contro, la parte convenuta opposta, che del documento disconosciuto si è avvalsa nel procedimento monitorio, non ha tempestivamente proposto istanza di verificazione con il primo atto utile, ossia la comparsa di costituzione e risposta, limitandosi ad una successiva produzione in giudizio dell'originale disconosciuto, così da superare il solo disconoscimento di controparte riguardante la conformità all'originale ma non quello riguardante la firma ivi apposta. La successiva istanza di verificazione proposta dalla convenuta per la prima volta con la memoria ex art. 171ter n. 2 c.p.c. è da ritenersi pertanto tardiva, rilevato inoltre che la stessa istanza non
è stata dalla parte diligentemente coltivata a seguito dell'esibizione in udienza dell'originale disconosciuto e del ribadito disconoscimento da parte dell'attrice (cfr. verbale udienza del
15.04.2024).
Il disconoscimento così validamente operato da parte attrice ha come conseguenza per CP_1
l'impossibilità di potersi avvalere di tale documento e per il giudice l'impossibilità di
[...] trarre da esso elementi utili alla formazione del proprio convincimento. Infatti, per giurisprudenza consolidata “la mancata proposizione dell'istanza di verificazione di una scrittura privata disconosciuta equivale, secondo la presunzione legale, ad una dichiarazione di non volersi avvalere della scrittura stessa come mezzo di prova, con la conseguenza che il giudice non deve tenerne conto e che la parte che ha disconosciuto la scrittura non può trarre dalla mancata proposizione dell'istanza di verificazione elementi di prova a sé favorevoli
(Cass. Sez. U, Sentenza n. 3086 del 01/02/2022; Sez. 1, Sentenza n. 27506 del 20/11/2017; Sez.
3, Sentenza n. 2220 del 16/02/2012).
Pertanto, all'esito della mancata presentazione di un'istanza di verificazione conseguente al disconoscimento, è preclusa al giudice la valutazione ai fini della formazione del proprio convincimento, senza che gli sia consentito maturare altrimenti il giudizio sulla sua autenticità in base ad elementi estrinseci alla scrittura o ad argomenti logici, divenendo perciò il documento irrilevante, e non utilizzabile, nei riguardi non solo della parte che lo disconosce, ma anche, e segnatamente, della parte che lo ha prodotto” (ex multis, Cassazione civile sez. II,
08/02/2024, n.3602).
8. Sul punto va chiarito altresì che la polizza in oggetto, come molte del genere, prevede che
“In deroga alle Condizioni Generali di Assicurazione con la presente si dà atto e si prende atto che il pagamento delle somme dovute in base alla presente polizza, in seguito ad inadempienza contrattuale, sarà effettuato dalla Società entro il termine massimo di 15 giorni dal ricevimento della richiesta scritta dell' , restando inteso che - ai sensi dell'art. 1944 c.c. – la Parte_4
Società non godrà del beneficio della preventiva escussione. Il pagamento avverrà dopo un semplice avviso alla Ditta Contraente, senza bisogno di preventivo consenso da parte di quest'ultima, che nulla potrà eccepire in merito al pagamento stesso.”.
La clausola in parola deve essere interpretata come una clausola solve et repete, in forza della quale il fideiussore deve pagare immediatamente a seguito di richiesta scritta del creditore, ma non rinuncia ad alcuna eccezione nei confronti del creditore stesso, potendo poi chiedere la ripetizione di quanto pagato indebitamente.
Invero la clausola solve et repete può ben essere interpretata come una parziale deroga all'art.1957 c.c.: nel caso in esame consente al creditore, per evitare la liberazione del fideiussore, di rivolgere le proprie istanze nei confronti di quest'ultimo dopo un semplice avviso alla Ditta Contraente e quindi senza necessità di esercitare una vera azione giudiziaria nei confronti del debitore principale.
Rimane però valido il termine di sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione a mente dell'art.1957
c.c.
Sul punto a fronte dell'eccezione sollevata da parte opponente, la non ha CP_1 documentato alcuna comunicazione fatta dal beneficiario al debitore principale e neppure ha documentato il rispetto del termine semestrale dalla scadenza dell'obbligazione.
Infatti ha riferito di aver corrisposto al Beneficiario (il in data CP_1 Pt_3
06.04.2022 l'intero importo garantito, in ragione del lamentato inadempimento dell'obbligato principale agli impegni assunti con il contratto di concessione a cui la polizza era collegata
(ossia la ) (cfr. docc. 2 e 3 fasc. monitorio). Controparte_5
In questo caso, la scadenza dell'obbligazione principale assunta dal concessionario CP_5
nei confronti del concedente e soggetto beneficiario della polizza
[...] Pt_3 fideiussoria va individuata nel termine ultimo di scadenza dei lavori di manutenzione a carico della (31.12.2018) oppure, al più tardi, alla data di scadenza della Controparte_5 concessione (29.06.2020) (cfr. doc. 1 parte attrice).
Per quanto allegato dalla convenuta opposta, il ha domandato l'escussione della Pt_3 garanzia il 27.01.2022, ossia oltre un anno e mezzo dopo la scadenza della concessione e oltre
2 anni dopo la scadenza fissata per l'esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria, dando atto di aver sollecitato più volte la ad adempiere e di aver comunicato Controparte_5 alla stessa in data 29.07.2021 la volontà di procedere all'escussione della polizza fideiussoria
(cfr. doc. 2 fasc. monitorio). Come osservato però alcuna prova dell'avvenuto avviso al debitore principale da parte del nei termini di legge è stata fornita da , la quale Pt_3 CP_1 infatti ha inteso avvalersi della rinuncia al termine di decadenza di cui all'art. 1957 c.c. come risultante dall'appendice disconosciuta.
Pertanto, ha effettuato il pagamento in favore del quando non vi era CP_1 Pt_3 più obbligata, cioè oltre due anni dopo la scadenza delle obbligazioni garantite e senza che il risultasse aver preventivamente avvisato nei termini di legge l'obbligato principale. Pt_3
9. Non colgono nel segno, sul punto, le argomentazioni di parte convenuta, la quale sostiene che, a prescindere dal disconoscimento dell'appendice generica, il abbia Pt_1 comunque inteso rinunciare espressamente ai termini previsti dall'art. 1957 c.c. mediante l'atto di coobbligazione. Difatti, sebbene tale rinuncia sia espressamente pattuita al punto B) dell'atto di coobbligazione, la stessa va necessariamente intesa, come in effetti è scritto, in riferimento alla Società per la relativa azione di regresso (REALE MUTUA) e non al beneficiario della polizza fideiussoria (il . Pertanto, ciò che è stato pattuito è la rinuncia del Pt_3 Pt_1 all'obbligo da parte di di preventiva escussione della contraente della polizza (F.C. CP_1
) prima di agire in regresso nei confronti del coobbligato per i CP_5 Pt_1 pagamenti che la stessa dovesse erogare in ragione della polizza fideiussoria.
Per quanto già visto però, non potendosi ricondurre il pagamento effettuato dalla CP_1 al come discendente dagli obblighi da essa assunti in virtù della polizza
[...] Pt_3 fideiussoria, nessun regresso può aversi nei confronti del coobbligato . Pt_1
Le ulteriori domande, eccezioni e questioni proposte dalle parti devono ritenersi assorbite, in ossequio al c.d. “criterio della ragione più liquida”, in forza del quale la pronuncia viene emessa sulla base di un'unica ragione, a carattere assorbente, che da sola è idonea a regolare la lite (cfr. per tutte: Cass. Civile, Sezioni Unite, 12 dicembre 2014 n. 26242; Cass. Civile, Sezioni Unite,
12 dicembre 2014 n. 26243; Cass. civile, sez. II, 03 luglio 2013, n. 16630; Cass. civile, sez. III,
16 maggio 2006, n. 11356).
Il decreto ingiuntivo impugnato ed emesso in solido nei confronti della Controparte_7
e di deve pertanto essere revocato per l'ingiunto
[...] Parte_1
. Pt_1
10. Le spese di lite seguono la soccombenza, e sono liquidate come indicato in dispositivo secondo i valori medi dello scaglione di riferimento, salvo per la fase istruttoria esclusivamente documentale che viene liquidata nei minimi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza ed eccezione: accoglie l'opposizione proposta in questa sede e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo del
Tribunale di Torino n. 5123/2023 esclusivamente nei confronti di . Parte_1 rigetta le domande proposte dalla parte convenuta opposta. condanna alla refusione in favore di Controparte_1
delle spese processuali del presente giudizio che si liquidano in € Parte_1
11.268,00 per il procedimento, 406,50 per esborsi, oltre iva, cpa e rimborso forfettario nella misura del 15%
Torino, 19 novembre 2025.
La Giudice
Chiara Comune