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Sentenza 22 settembre 2025
Sentenza 22 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 22/09/2025, n. 485 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 485 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1309/2025
Tribunale di Mantova
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1309/2025 tra
Parte_1
RICORRENTE
e
Controparte_1
CONVENUTA
Oggi 22 settembre 2025 ad ore 09,11 innanzi al dott. Andrea Bulgarelli, è presente solo l'avv.
LOSI ALBERTO per pure presente anche di persona, che chiede Parte_1 decidersi la causa.
Il giudice verificata la regolarità della notifica del ricorso dichiara la contumacia della convenuta e si ritira per la decisione.
Oggi 22 settembre 2025 ad ore 14,25 innanzi al dott. Andrea Bulgarelli, nessuno è presente.
Il Giudice pronuncia sentenza, da considerarsi parte integrante del presente verbale, di cui dà pubblica lettura.
Il Giudice
dott. Andrea Bulgarelli REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Mantova
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Andrea Bulgarelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I° grado iscritta al n. r.g. 1309/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LOSI Parte_1 C.F._1
ALBERTO RICORRENTE contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2
CONVENUTA
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Va, preliminarmente, rilevato che la presente sentenza verrà redatta nella forma semplificata prevista dall'art. 132 c.p.c. in combinato disposto con l'art. 429, comma 1, c.p.c., mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, omettendo lo svolgimento del processo, per cui, con riguardo alle domande ed eccezioni formulate dalle parti ed al fatto e svolgimento del processo, al di fuori di quanto di seguito esposto, si fa rinvio al contenuto degli atti di causa e dei verbali d'udienza.
La domanda è procedibile atteso l'esperimento (senza esito positivo per la mancata partecipazione della convenuta) della mediazione obbligatoria di cui all'art. 5, comma primo bis, del d.lgs n. 28 del 2010 e s.m.i.
Nel merito, la ricorrente insta per l'accertamento dell'avvenuta risoluzione del contratto di locazione a seguito di comunicazione del diniego di rinnovo ex art. 3, comma primo, della legge n. 431 del 1998. La domanda merita accoglimento per le seguenti ragioni.
Il contratto di locazione, inizialmente di durata annuale non rinnovabile, è stato trasformato su accordo delle parti in contratto di durata quadriennale.
Parte locatrice ha notificato alla conduttrice una lettera raccomandata con la quale le ha comunicato l'intenzione di non rinnovare il contratto alla scadenza convenuta attesa la necessità di ottenere la disponibilità dell'immobile in oggetto da destinare ad attività imprenditoriale.
Tale diffida viene ritenuta valida ed efficace poiché è stata inviata e ricevuta dalla destinataria nel termine di almeno sei mesi rispetto alla prima scadenza del contratto di locazione con espressa indicazione del motivo.
In merito, la Corte di Cassazione ha ribadito che nella comunicazione del locatore del diniego di rinnovo del contratto, ai sensi dell'art. 3 della l. n. 431 del 1998, deve essere specificato, a pena di nullità, il motivo, tra quelli tassativamente indicati dalla stessa norma, sul quale la disdetta è fondata, in modo da consentire, in caso di controversia, la verifica "ex ante" della serietà e della realizzabilità dell'intenzione dedotta in giudizio e, comunque, il controllo, dopo l'avvenuto rilascio, circa l'effettiva destinazione dell'immobile all'uso indicato nell'ipotesi in cui il conduttore estromesso reclami l'applicazione delle sanzioni ivi previste a carico del locatore
(Cass. civ., Sez. VI-III, 9 febbraio 2023, n. 3938; Cass. civ., Sez. III, 16 gennaio 2013, n. 936).
Ai fini del legittimo esercizio del diniego di rinnovo è sufficiente una seria manifestazione di volontà, fermo restando il diritto del conduttore al risarcimento del danno nel caso di omessa effettiva destinazione dell'immobile all'utilizzo indicato nella disdetta.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo in base ai valori medi previsti per i compensi di avvocato dal D.M. 55/2014 per le prime due fasi del giudizio e per quelal di avvio della mediazione dai quali non si ravvisa motivo di discostarsi alla luce dell'attività difensiva svolta e dello svolgimento del processo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1. previo accertamento del legittimo esercizio del diritto di diniego di rinnovo del contratto di locazione ex art. 3, comma primo, lett. a) della legge n. 431 del 1998, dichiara la risoluzione del contratto di locazione stipulato tra le parti;
2. visto l'art. 56 della legge n. 398 del 1978, fissa il termine di esecuzione al 21 novembre
2025,
3. condanna al pagamento in favore di Controparte_1 Parte_1 delle spese di lite che si liquidano in euro 2000,00 per compenso tabellare per la fase di mediazione, studio e introduttiva ex art. 4, comma 5, D.M. 55/2014, oltre ad euro
500,00 di anticipazioni ed oltre spese generali (15%) I.V.A. e C.P.A. di legge.
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Mantova, 22 settembre 2025
Il Giudice dott. Andrea Bulgarelli
Tribunale di Mantova
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1309/2025 tra
Parte_1
RICORRENTE
e
Controparte_1
CONVENUTA
Oggi 22 settembre 2025 ad ore 09,11 innanzi al dott. Andrea Bulgarelli, è presente solo l'avv.
LOSI ALBERTO per pure presente anche di persona, che chiede Parte_1 decidersi la causa.
Il giudice verificata la regolarità della notifica del ricorso dichiara la contumacia della convenuta e si ritira per la decisione.
Oggi 22 settembre 2025 ad ore 14,25 innanzi al dott. Andrea Bulgarelli, nessuno è presente.
Il Giudice pronuncia sentenza, da considerarsi parte integrante del presente verbale, di cui dà pubblica lettura.
Il Giudice
dott. Andrea Bulgarelli REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Mantova
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Andrea Bulgarelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I° grado iscritta al n. r.g. 1309/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LOSI Parte_1 C.F._1
ALBERTO RICORRENTE contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2
CONVENUTA
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Va, preliminarmente, rilevato che la presente sentenza verrà redatta nella forma semplificata prevista dall'art. 132 c.p.c. in combinato disposto con l'art. 429, comma 1, c.p.c., mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, omettendo lo svolgimento del processo, per cui, con riguardo alle domande ed eccezioni formulate dalle parti ed al fatto e svolgimento del processo, al di fuori di quanto di seguito esposto, si fa rinvio al contenuto degli atti di causa e dei verbali d'udienza.
La domanda è procedibile atteso l'esperimento (senza esito positivo per la mancata partecipazione della convenuta) della mediazione obbligatoria di cui all'art. 5, comma primo bis, del d.lgs n. 28 del 2010 e s.m.i.
Nel merito, la ricorrente insta per l'accertamento dell'avvenuta risoluzione del contratto di locazione a seguito di comunicazione del diniego di rinnovo ex art. 3, comma primo, della legge n. 431 del 1998. La domanda merita accoglimento per le seguenti ragioni.
Il contratto di locazione, inizialmente di durata annuale non rinnovabile, è stato trasformato su accordo delle parti in contratto di durata quadriennale.
Parte locatrice ha notificato alla conduttrice una lettera raccomandata con la quale le ha comunicato l'intenzione di non rinnovare il contratto alla scadenza convenuta attesa la necessità di ottenere la disponibilità dell'immobile in oggetto da destinare ad attività imprenditoriale.
Tale diffida viene ritenuta valida ed efficace poiché è stata inviata e ricevuta dalla destinataria nel termine di almeno sei mesi rispetto alla prima scadenza del contratto di locazione con espressa indicazione del motivo.
In merito, la Corte di Cassazione ha ribadito che nella comunicazione del locatore del diniego di rinnovo del contratto, ai sensi dell'art. 3 della l. n. 431 del 1998, deve essere specificato, a pena di nullità, il motivo, tra quelli tassativamente indicati dalla stessa norma, sul quale la disdetta è fondata, in modo da consentire, in caso di controversia, la verifica "ex ante" della serietà e della realizzabilità dell'intenzione dedotta in giudizio e, comunque, il controllo, dopo l'avvenuto rilascio, circa l'effettiva destinazione dell'immobile all'uso indicato nell'ipotesi in cui il conduttore estromesso reclami l'applicazione delle sanzioni ivi previste a carico del locatore
(Cass. civ., Sez. VI-III, 9 febbraio 2023, n. 3938; Cass. civ., Sez. III, 16 gennaio 2013, n. 936).
Ai fini del legittimo esercizio del diniego di rinnovo è sufficiente una seria manifestazione di volontà, fermo restando il diritto del conduttore al risarcimento del danno nel caso di omessa effettiva destinazione dell'immobile all'utilizzo indicato nella disdetta.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo in base ai valori medi previsti per i compensi di avvocato dal D.M. 55/2014 per le prime due fasi del giudizio e per quelal di avvio della mediazione dai quali non si ravvisa motivo di discostarsi alla luce dell'attività difensiva svolta e dello svolgimento del processo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1. previo accertamento del legittimo esercizio del diritto di diniego di rinnovo del contratto di locazione ex art. 3, comma primo, lett. a) della legge n. 431 del 1998, dichiara la risoluzione del contratto di locazione stipulato tra le parti;
2. visto l'art. 56 della legge n. 398 del 1978, fissa il termine di esecuzione al 21 novembre
2025,
3. condanna al pagamento in favore di Controparte_1 Parte_1 delle spese di lite che si liquidano in euro 2000,00 per compenso tabellare per la fase di mediazione, studio e introduttiva ex art. 4, comma 5, D.M. 55/2014, oltre ad euro
500,00 di anticipazioni ed oltre spese generali (15%) I.V.A. e C.P.A. di legge.
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Mantova, 22 settembre 2025
Il Giudice dott. Andrea Bulgarelli